Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 26 novembre 2001

 

Circolare n. 161/2001

 

Oggetto: Tributi – Detassazione degli utili reinvestiti – Artt. 4 e 5, legge 383/2001 - Circolare ministeriale 17.10.2001, n.90/E.

 

Com’è noto, l’articolo 4 della legge n.383/2001 ha introdotto, per i periodi d’impo­sta 2001/2002, il regime di detassazione degli utili reinvestiti, analogo a quello previsto nel 1994 (c.d. legge Tremonti). L’Agenzia delle Entrate, con la circolare indicata in oggetto, ha illustrato l’appli­cazione delle nuove disposizioni.

 

Rispetto al precedente regime sono state apportate due modifiche sostanziali:

- ai fini del calcolo dell’agevolazione rilevano, oltrechè gli investimenti in beni strumentali, le spese sostenute per la formazione professionale;

- tra i soggetti beneficiari rientrano ora anche i lavoratori autonomi, le banche e le assicurazioni.

 

Soggetti beneficiari (paragrafo 1 della circolare ministeriale) – Il regime fiscale agevolativo è utilizzabile da tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, e dai titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR.

 

Determinazione dell’agevolazione (paragrafo 2) – Per determinare l’agevo­lazione occorre calcolare la differenza tra l’ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso e la media aritmetica degli investimenti realizzati nel quinquennio precedente, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato più alto. La differenza va aumentata delle spese sostenute per la formazione professionale. La quota parte di reddito imponibile esente da tassazione è pari al 50 per cento del suddetto ammontare. 

 

Investimenti (paragrafo 3) Ai fini del calcolo dell’agevolazione per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento, l’amplia­mento, la riattivazione e l’ammodernamento di impianti già esistenti, nonché l’acquisto di beni strumentali nuovi. Per il periodo d’imposta 2001 devono essere assunti solo gli investimenti effettuati successivamente al 30 giugno.Riguardo ai beni strumentali si fa presente, anche alla luce delle conferme avute per le vie brevi dall’Agenzia delle Entrate, che gli investimenti in automezzi rientrano nel regime agevolativo. Infatti questo ha carattere di fiscalità generale e non si configura come misura di finanziamento assoggettata alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

 

Formazione professionale (paragrafo 3.8) I costi per la formazione professionale sono ammissibili per l’intero importo sostenuto nel periodo d’imposta, senza confronti con la media degli anni precedenti; oltre alle spese per il personale docente, alle spese correnti (materiali, forniture, ecc.) e ai costi dei servizi di consulenza, tra le spese di cui trattasi rientra il costo del lavoro del personale dipendente impegnato nell’attività di formazione (docenti e discenti) entro il limite del 20% del costo del lavoro stesso.

 

Divieto di cumulo con altre agevolazioni (paragrafo 5) – La detassazione degli utili reinvestiti non è cumulabile, bensì alternativa agli altri regimi di agevolazione fiscale quali la Dit (d.lgvo 466/1997), la Superdit (legge 133/1999), e il credito d’imposta per investimenti nelle aree depresse (legge 388/2000).

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.li conf.li nn. 158 e 103/2001

 

Allegati due

 

D/d

 

 

G.U. n. 248 del 24-10-2001 (fonte Guritel)

LEGGE 18 ottobre 2001, n.383

Primi interventi per il rilancio dell'economia

 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
                                 approvato;
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  Promulga
    la seguente legge:
                                    CAPO I
                           *** OMISSIS ***

                                    CAPO II

             INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

                                   ART. 4.
    (Detassazione   del   reddito   di   impresa  e  di  lavoro  autonomo
                                reinvestito).
       1.  E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro
    autonomo  il  50  per  cento  del  volume  degli investimenti in beni
    strumentali  realizzati  nel  periodo d'imposta in corso alla data di
    entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e
    nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla
    media  degli  investimenti  realizzati  nei cinque periodi di imposta
    precedenti,  con  facolta'  di  escludere  dal calcolo della media il
    periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
       2.  L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi,
    utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini
    di  eta'  inferiore  a  tre  anni,  e  alle  spese  sostenute  per la
    formazione  e  l'aggiornamento  del  personale.  A  questo importo si
    aggiunge  anche  il  costo  del personale impegnato nell'attivita' di
    formazione  e  aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del
    volume  delle  relative  retribuzioni complessivamente corrisposte in
    ciascun  periodo  di  imposta.  L'attestazione  di effettivita' delle
    spese  sostenute  e' rilasciata dal presidente del collegio sindacale
    ovvero,  in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista
    iscritto    nell'albo   dei   revisori   dei   conti,   dei   dottori
    commercialisti,  dei  ragionieri e periti commerciali o in quello dei
    consulenti  del  lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma
    2,   del   decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con
    modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  1997,  n. 140, e successive
    modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di assistenza
    fiscale.
       3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle
    imprese e ai lavoratori autonomi in attivita' alla data di entrata in
    vigore della presente legge, anche se con un'attivita' d'impresa o di
    lavoro  autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media
    degli   investimenti   da  considerare  e'  quella  risultante  dagli
    investimenti  effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in
    corso  alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello
    successivo,  con  facolta'  di  escludere  dal calcolo della media il
    periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.
       4.  Per  investimento  si  intende la realizzazione nel territorio
    dello  Stato  di  nuovi  impianti, il completamento di opere sospese,
    l'ampliamento,   la   riattivazione,   l'ammodernamento  di  impianti
    esistenti  e  l'acquisto  di  beni  strumentali  nuovi anche mediante
    contratti  di  locazione  finanziaria.  L'investimento immobiliare e'
    limitato ai beni strumentali per natura.
       5.  I  fabbricanti  titolari di attivita' industriali a rischio di
    incidenti  rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
    agosto  1999,  n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di
    cui  ai  commi  1  e  2  solo  se  e' documentato l'adempimento degli
    obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.
       6.   L'incentivo  fiscale  e'  revocato  se  l'imprenditore  o  il
    lavoratore  autonomo  cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli
    investimenti   a   finalita'  estranee  all'esercizio  di  impresa  o
    all'attivita'  di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta
    successivo  all'acquisto,  ovvero  entro il quinto periodo di imposta
    successivo in caso di beni immobili.
       7.  Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso
    alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, l'acconto
    dell'IRPEF e dell'IRPEG e' calcolato, in base alle disposizioni della
    legge  23  marzo  1977,  n.  97,  assumendo  come imposta del periodo
    precedente   quella   che  si  sarebbe  applicata  in  assenza  delle
    disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
       8.  Le  modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per
    il  resto,  le  stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10
    giugno  1994,  n.  357,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
    agosto 1994, n. 489.
                                   ART. 5.
             (Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).
       1.  Le  agevolazioni  fiscali  di  cui  alla tabella allegata alla
    presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
       a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30
    giugno   2001   abbiano  gia'  realizzato  investimenti  ed  eseguito
    conferimenti   in   denaro   o  accantonamenti  di  utili  a  riserva
    assoggettati  alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13,
    della  legge  13  maggio  1999,  n.  133, e successive modificazioni,
    possono  continuare  a  fruire  dei  relativi  benefici,  ovvero,  in
    alternativa,  optare  per l'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1,
    della   presente   legge.  Il  cumulo  degli  incentivi  e'  comunque
    consentito  per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del
    personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
       b)  i  soggetti  che  alla  data  del  30 giugno 2001 abbiano gia'
    eseguito  operazioni  di  variazione in aumento del capitale ai sensi
    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire
    dei relativi benefici. Il valore del patrimonio netto che si assume a
    questi  fini da parte di persone fisiche, societa' in nome collettivo
    e   societa'  in  accomandita  semplice  in  regime  di  contabilita'
    ordinaria,  anche  per opzione irrevocabile, non puo' eccedere quello
    risultante  dal  bilancio  relativo  all'ultimo esercizio anteriore a
    quello  in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
    salvi  gli  eventuali  decrementi  successivi.  Gli  stessi  soggetti
    possono,  in alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare
    ai predetti benefici optando per l'applicazione dell'incentivo di cui
    all'articolo  4,  comma  1.  Il  cumulo  degli  incentivi e' comunque
    consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento
    del  personale,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni caso,
    quando  l'imponibile  assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del
    decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e' inferiore al 10 per
    cento dell'imponibile totale.
       2.  I  soggetti che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo
    8,  commi  1,  2  e  3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
    continuare  a  fruire dei relativi benefici, ovvero, in alternativa e
    per  ciascun  periodo  di  imposta,  rinunciare  ai predetti benefici
    optando  per  l'applicazione  dell'incentivo  di  cui all'articolo 4,
    comma  1.  Il  cumulo  degli  incentivi e' comunque consentito per le
    spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai
    sensi dell'articolo 4, comma 2.
       3.  In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,
    n.  212,  i  redditi  prodotti  a decorrere dal periodo di imposta in
    corso  alla  data di entrata in vigore della presente legge e fruenti
    delle  agevolazioni  contenute  nel  decreto  legislativo 18 dicembre
    1997,  n.  466,  e  nell'articolo  2, commi da 8 a 13, della legge 13
    maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini
    della  attribuzione  del  credito  di  imposta  limitato  sugli utili
    distribuiti ai soci di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico
    delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
*** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE 383/2001

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Circolare 90 del 17.10.01

OGGETTO Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo reinvestito.

       Premessa                                                              

       Il DDL  governativo  concernente  "Primi  interventi  per  il  rilancio

dell'economia" (di  seguito  legge),  approvato  dal  Parlamento  in  data  10

ottobre 2001,  contiene  interventi per il rilancio dell'economia che mirano a

riallineare la crescita economica alle reali potenzialita' del Paese.        

       Il settore  che  maggiormente  beneficia  di  tali interventi e' quello

produttivo. L'intento   del   Governo,   infatti,  mira  a  sbloccare  fattori

economici fondamentali  nella  strategia  dello  sviluppo,  come  il lavoro, i

capitali, le infrastrutture, la tecnologia, ecc..                            

       A tali  fini  e'  stata  pertanto  introdotta,  con l'art. 4, una norma

concernente la  detassazione  degli  utili  reinvestiti  in  beni  strumentali

nell'esercizio dell'attivita',   che   sostanzialmente   equivale   a   quella

contenuta nell'articolo   3   del   decreto-legge  10  giugno  1994,  n.  357,

convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.              

       Le differenze   principali   rispetto  al  precedente  testo  di  legge

riguardano:                                                                   

       .    l'estensione  del  campo  soggettivo di applicazione ai lavoratori

            autonomi, alle banche ed alle assicurazioni;                     

       .    l'estensione  del  campo  oggettivo  di  applicazione  alle  spese

            sostenute per  la  formazione ed aggiornamento del personale e per

            i servizi di asilo nido utilizzabili dal personale stesso;       

       .    la  facolta'  di  optare,  in alternativa, per l'agevolazione DIT,

            l'agevolazione di  cui  all'art.  2,  commi da 8 a 13 della legge

            13 maggio 1999,  n.  133 e l'agevolazione relativa al credito    

            d'imposta correlato a investimenti in aree svantaggiate.         

       L'estensione dell'ambito   soggettivo  dell'agevolazione  a  banche  ed

assicurazioni, secondo  quanto  si  legge  nella relazione di accompagnamento,

tende ad  evitare  una discriminazione, probabilmente contestabile in giudizio

o in  sede  comunitaria, non giustificabile anche in conseguenza della scelta,

effettuata dal  legislatore,  di  interrompere, per il futuro, i meccanismi di

agevolazione fiscale   come  la  DIT,  particolarmente  utilizzati  in  questo

specifico settore.                                                           

       Da un  punto  di  vista  tecnico  l'agevolazione  in  commento,  che si

applica agli  investimenti  effettuati  nel  periodo  d'imposta  in corso alla

data di  entrata  in  vigore  della  legge, successivamente al 30 giugno, e in

quello successivo,   prevede   l'esclusione   dall'imposizione   del   reddito

d'impresa e  di  lavoro  autonomo  di  un  ammontare  pari al 50 per cento del

volume degli  investimenti  stessi  effettuati,  al  netto  delle cessioni, in

detti periodi  d'imposta  in  eccedenza rispetto alla media degli investimenti

realizzati nei   cinque   periodi   d'imposta   precedenti,  con  facolta'  di

escludere dal  predetto  calcolo  il periodo nel quale l'investimento e' stato

piu' elevato.                                                                 

       L'agevolazione si  differenzia  comunque  da  quelle  gia' in vigore in

quanto il  legislatore  ha  inteso  puntare  sullo  sviluppo  e sulla crescita

dell'economia, coinvolgendo  interamente  la  struttura  delle piccole e medie

imprese italiane,   che  finora  hanno  beneficiato  di  scarse  agevolazioni.

L'incentivo in  argomento,  infatti,  non  e'  direttamente  subordinato  alla

capitalizzazione dell'impresa,   fenomeno   poco   frequente   nelle   realta'

produttive medio-piccole.                                                    

       E' importante  inoltre  sottolineare  che,  per  cio'  che  riguarda le

modalita' di   applicazione   dell'agevolazione   in   discorso,  il  comma  8

dell'art. 4  fa  rinvio  anche  alle  disposizioni contenute nel citato art. 3

del D.L.  n.  357 del 1994, con cio' confermando indirettamente la volonta' di

mantenere ferma  la  precedente  interpretazione  in  quanto  compatibile  con

l'evoluzione del  complessivo  quadro  giuridico ed economico di riferimento e

con le  istruzioni  che  successivamente sono state fornite anche in relazione

ad altre disposizioni agevolative.                                           

       1. Ambito soggettivo di applicazione                                   

       L'ambito soggettivo  della  disciplina  agevolativa  e'  individuato in

modo indiretto  dal  comma  1  dell'articolo 4 della legge, che fa riferimento

solo alle  categorie  di reddito di impresa e di lavoro autonomo, senza alcuna

altra specificazione  o  limitazione.  L'agevolazione,  quindi,  si  applica a

tutti i  soggetti  titolari  di  redditi  qualificabili  ai  fini fiscali come

redditi d'impresa,   indipendentemente  dalla  loro  natura  giuridica,  e  di

lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR.         

       Poiche' l'agevolazione    e'    normalmente    applicabile    ai   beni

strumentali, vale  a  dire  ai  beni  richiamati  negli  articoli  67  e  68 e

nell'art. 50  del  TUIR  per  la  determinazione  rispettivamente  del reddito

d'impresa e  del  reddito derivante dall'esercizio per professione abituale di

attivita' artistica   o   professionale,   e'   da   ritenere   che  rientrano

nell'ambito di   applicazione  della  stessa  i  contribuenti  che  esercitano

soltanto le  attivita'  di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 49, comma 1, del

TUIR. e non anche quelle richiamate al comma successivo.                     

       Come espressamente  chiarito  nella  relazione  di  accompagnamento  al

disegno di  legge,  l'agevolazione  opera anche in favore delle banche e delle

imprese di   assicurazione,   che   erano   invece  escluse  dalla  precedente

agevolazione di cui all'art. 3 del d.l. n. 357/94.                           

       La norma    non    richiede    particolari    adempimenti    contabili;

conseguentemente sono  ammessi  al  beneficio  anche  i  soggetti in regime di

contabilita' semplificata  di  cui  all'articolo  18  del  D.P.R. 29 settembre

1973, n.  600  che  determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del TUIR,

approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.                               

       Per avvalersi  dell'agevolazione  in  esame,  i  soggetti  titolari  di

reddito d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  che  determinano  il  reddito  con

criteri forfetari  o  con  l'applicazione  di  regimi  d'imposta  sostitutivi,

hanno l'onere  di  documentare  i  costi  sostenuti  per gli investimenti, che

rilevano agli  effetti  del  calcolo del beneficio. Anche per questi soggetti,

l'ammontare degli  investimenti  si  determina  con  le  modalita' indicate al

successivo paragrafo 2.1.                                                    

------------------------------------------------------------------------------

Soggetti ammessi a fruire del regime agevolato                               

 a) residenti:                                                               

. le persone fisiche che svolgono attivita' produttiva di reddito di lavoro  

  autonomo ai sensi dell'art. 49, 1 comma, del TUIR;                         

. le associazioni professionali (senza personalita' giuridica) costituite fra

  persone fisiche;                                                           

. le persone fisiche esercenti attivita' commerciale ancorche' gestita in    

  forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;                 

. le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice;                  

. societa' di armamento;                                                     

. societa' di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'         

  commerciale;                                                               

. societa' consortili a rilevanza sia interna che esterna;                   

. societa' per azioni;                                                       

. societa' in accomandita per azioni;                                        

. societa' a responsabilita' limitata;                                       

. societa' cooperative e di mutua assicurazione;                             

. enti pubblici e privati, diversi dalle societa', aventi per oggetto        

  esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' commerciale;            

. enti pubblici e privati, diversi dalle societa', non aventi per oggetto    

  esclusivo o principale l'esercizio di un'attivita' commerciale, con        

  riferimento all'attivita' commerciale esercitata.                          

 b) non residenti:                                                           

. societa', enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio  

  dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel         

  territorio stesso.                                                         

------------------------------------------------------------------------------

                           Soggetti esclusi                                  

.persone fisiche esercenti attivita' agricola entro i limiti previsti        

 dall'art. 29 del TUIR;                                                       

.enti non commerciali se non titolari di reddito d'impresa;                  

.lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del TUIR;                  

.soggetti che hanno iniziato l'attivita' dopo l'entrata in vigore della  legge

------------------------------------------------------------------------------

       2. Meccanismo di applicazione                                         

       Ai sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  l'agevolazione  consiste  nella

esclusione dal  reddito  d'impresa o di lavoro autonomo del 50 per cento della

differenza fra    l'ammontare   complessivo   degli   investimenti   in   beni

strumentali effettuati  nel  periodo  d'imposta  in corso alla data di entrata

in vigore  della  legge,  successivamente  al  30  giugno  2001,  e  la  media

aritmetica degli   investimenti   effettuati   nei  cinque  periodi  d'imposta

precedenti, escludendo  dal  calcolo  della  media  il  piu'  alto  dei cinque

valori.                                                                       

       L'agevolazione si   applica  anche  agli  investimenti  realizzati  nel

periodo di  imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla data di entrata in

vigore della legge.                                                           

       L'esclusione dal  calcolo  della  media del periodo d'imposta in cui e'

stato realizzato  il  maggior  volume  di investimenti, nasce dall'esigenza di

non penalizzare   quei   soggetti   che,   per  particolari  esigenze,  in  un

particolare periodo  d'imposta  hanno  effettuato  investimenti  straordinari,

superiori alle normali necessita'.                                           

       Nel secondo  periodo  d'imposta  di  applicazione dell'agevolazione, il

beneficio riguardera'  il  50  per cento della differenza fra gli investimenti

effettuati nel  corso  del  medesimo  periodo  di imposta e la media di quelli

realizzati nei   cinque   periodi  precedenti,  comprendendo  nel  quinquennio

l'esercizio in  corso  alla  data  del  30  giugno  ed escludendo comunque dal

calcolo il   piu'   alto   dei   cinque   valori.  A  differenza  dell'analoga

agevolazione di  cui  al  d.l.  n.  357  del  1994,  infatti, gli investimenti

effettuati nel    primo    periodo   d'imposta   agevolato,   e   che   hanno,

eventualmente, goduto   dell'agevolazione,   partecipano  in  ogni  caso  alla

formazione della media.                                                      

       In sostanza,  i  periodi d'imposta da prendere in considerazione per il

calcolo della  media  non rimangono immutati. Come emerge dal tenore letterale

della disposizione    e    dalla    relazione    tecnica   al   provvedimento,

"l'agevolazione in   questione   riguarda   il   volume   degli   investimenti

realizzati nei  periodi  d'imposta  2001  -  2002,  eccedenti  la  media degli

investimenti effettuati  nei  cinque  periodi  precedenti  (il  periodo 1996 -

2000, per il 2001 ed il periodo 1997 - 2001, per l'esercizio 2002)"          

       L'agevolazione spetta  anche  ai  soggetti  che, alla data dell'entrata

in vigore  della  legge,  hanno iniziato l'attivita' da meno di cinque periodi

d'imposta. In  tal  caso,  nel conteggio della media degli investimenti di cui

al comma  1,  si  fara' riferimento al volume degli investimenti effettuati in

tutti i  periodi  di  imposta  precedenti a quello di applicazione della norma

agevolativa, con esclusione, anche in questo caso, del valore piu' alto.     

       Ad esempio,  un  soggetto  con esercizio coincidente con l'anno solare,

che ha  iniziato  l'attivita'  nel  2000  potra' beneficiare dell'agevolazione

nel 2001,  con  riferimento  all'intero  volume degli investimenti realizzati,

poiche', in  tal  caso,  l'unico  valore  di confronto (investimenti del 2000)

non va  preso  in considerazione per la facolta' di cui al comma 1 dell'art. 4

di escludere dalla media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. 

       In virtu'  di  questa  ultima disposizione in commento, un soggetto che

abbia iniziato  l'attivita'  nel corso del 2001, purche' prima dell'entrata in

vigore della   legge,   potra'   beneficiare  dell'agevolazione  nello  stesso

esercizio, anche  in  assenza  di  un  periodo  di  imposta  su cui operare il

confronto. In  tal  caso, il soggetto potra' beneficiare dell'agevolazione per

gli esercizi   2001   e   2002   con  riguardo  al  valore  complessivo  degli

investimenti realizzati nei due periodi d'imposta.                           

       L'agevolazione non  si  applica ai soggetti la cui attivita' e' cessata

anteriormente alla  data  dell'entrata  in  vigore  della  legge, o costituiti

dopo la stessa data.                                                         

       L'agevolazione non   si   applica,   altresi',   alle  persone  fisiche

titolari di  reddito  d'impresa o di lavoro autonomo, ne' alle societa' e alle

associazioni professionali  di  cui all'articolo 5 del TUIR non obbligate alla

predisposizione dell'atto  costitutivo,  la cui data di inizio dell'attivita',

desumibile dal  modello  di dichiarazione ai fini IVA, sia successiva a quella

di entrata in vigore della legge.                                            

       Si forniscono  alcune  esemplificazioni  con  riguardo  ai soggetti che

hanno il periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.                

                                                                             

       Societa' con periodo d'imposta 1  luglio - 30 giugno.                 

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Periodo d'imposta       Periodo di               Periodi d'imposta da        

agevolato               effettuazione degli      considerare per la media    

                        investimenti ammessi     del quinquennio             

                        ad agevolazione          precedente                  

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01/07/2001-30/06/2002   01/07/2001-30/06/2002    01/07/1996-30/06/1997       

                                                 01/07/1997-30/06/1998       

                                                 01/07/1998-30/06/1999       

                                                 01/07/1999-30/06/2000       

                                                 01/07/2000-30/06/2001       

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01/07/2002-30/06/2003   01/07/2002-30/06/2003    01/07/1997-30/06/1998       

                                                 01/07/1998-30/06/1999       

                                                 01/07/1999-30/06/2000       

                                                 01/07/2000-30/06/2001       

                                                 01/07/2001-30/06/2002        

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       Societa' con periodo d'imposta 1 dicembre - 30 novembre.              

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Periodo d'imposta       Periodo di              Periodi d'imposta da         

agevolato               effettuazione degli     considerare per la media     

                        investimenti ammessi    del quinquennio              

                        ad agevolazione         precedente                   

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01/12/2000-30/11/2001   01/07/2001-30/11/2001   01/12/1995-30/11/1996        

                                                01/12/1996-30/11/1997        

                                                01/12/1997-30/11/1998        

                                                01/12/1998-30/11/1999        

                                                01/12/1999-30/11/2000         

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01/12/2001-30/11/2002   01/12/2001-30/11/2002   01/12/1996-30/11/1997        

                                                01/12/1997-30/11/1998        

                                                01/12/1998-30/11/1999        

                                                01/12/1999-30/11/2000        

                                                01/12/2000-30/11/2001        

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       A differenza  di  quanto  previsto dall'agevolazione di cui all'art. 2,

commi da  8  a  13  della  legge  13  maggio 1999, n. 133, applicabile solo in

presenza di  reddito,  l'importo agevolabile (escluso da imposizione) ai sensi

della legge  in  esame concorre a determinare il risultato reddituale anche in

presenza di  una  perdita, la quale rilevera' ai fini della determinazione del

reddito secondo  le  regole  di  cui  agli  articoli  8 e 102 del TUIR. Potra'

quindi essere  dedotta  dal  reddito  complessivo  se derivante dall'esercizio

d'imprese commerciali  di  cui  all'art.  79 (imprese minori) o dall'esercizio

di arti  e  professioni;  sara'  invece  computata in diminuzione dai relativi

redditi conseguiti   nel   periodo   d'imposta   e,  per  la  differenza,  nei

successivi, ma  non  oltre  il  quinto, se derivante dall'esercizio di imprese

commerciali in contabilita' ordinaria.                                       

       L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG. 

       Poiche' la  norma  fa  espresso  riferimento al "reddito d'impresa e di

lavoro autonomo",  e  quindi  all'imposizione  sul  reddito, essa non opera ai

fini dell'IRAP,  in  senso  conforme  a  quanto emerge dalla relazione tecnica

che non prevede variazioni di gettito ai fini di tale imposta.               

       Per i  titolari  di  reddito  d'impresa, considerato che l'agevolazione

consiste nell'esclusione  dal  relativo  reddito  di un importo determinato in

funzione degli  investimenti  e  che  detto  importo  non  si  configura  come

provento, bensi'   quale   variazione   in   diminuzione,   il   beneficio  e'

ininfluente ai  fini  dell'applicazione  degli articoli 52, comma 2, 63, comma

1, 75,  commi  5 e 5 bis, e 102 del TUIR. Tali norme stabiliscono, in presenza

di proventi  esenti  o  che  non  concorrono  alla  formazione del reddito, la

riduzione della  perdita  fiscalmente  rilevante  e  dell'ammontare deducibile

degli interessi passivi e delle spese generali.                              

       2.1. Determinazione dell'ammontare degli investimenti                 

       Per il  computo  dell'agevolazione, la norma rimanda - ove non disposto

diversamente -  a  quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 10 giugno

1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

       A tal   fine,  il  volume  degli  investimenti  realizzati  in  ciascun

periodo agevolato  deve  essere  diminuito  dei  relativi  disinvestimenti. Si

ritiene che  l'ammontare  di  tali  disinvestimenti debba essere calcolato con

riferimento al   corrispettivo   dei   beni  strumentali  ceduti  nei  periodi

medesimi, ovvero  al  valore normale dei beni destinati al consumo personale o

familiare dell'imprenditore  o  del  lavoratore  autonomo  ovvero assegnati ai

soci o   destinati   a   finalita'   estranee   all'esercizio  dell'impresa  o

dell'attivita' di  lavoro  autonomo,  ancorche'  gli stessi beni siano stati a

suo tempo acquistati usati.                                                  

       In caso  di  cessione di azienda va considerato il valore attribuito ai

beni  strumentali  nell'atto  di  cessione  o,  in  mancanza,  il  loro valore

normale.                                                                      

       I criteri   adottati   per   l'individuazione   e   il   computo  degli

investimenti agevolati,  indicati  nei successivi paragrafi, valgono anche per

gli investimenti  degli  esercizi  precedenti  da assumere ai fini della media

di confronto.                                                                

       Se in  un  periodo d'imposta l'ammontare del corrispettivo o del valore

normale dei  beni  strumentali  ceduti,  dimessi,  ecc., supera il costo degli

investimenti realizzati,  l'ammontare  da prendere a base per il calcolo della

media va considerato pari a zero.                                            

       Si precisa  che,  ai  fini  del calcolo della media, non si tiene conto

delle rivalutazioni effettuate ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 342.

       3. Investimenti  agevolabili  per  i  soggetti  titolari  di redditi di

          impresa                                                            

       A norma  del  comma  4 dell'articolo 4 della legge, l'investimento deve

consistere ne  "...la  realizzazione  nel  territorio  dello  Stato  di  nuovi

impianti, il    completamento    di    opere    sospese,   l'ampliamento,   la

riattivazione, l'ammodernamento  di  impianti  esistenti  e l'acquisto di beni

strumentali nuovi...".                                                       

       In via  preliminare,  va  detto  che la disciplina in commento e' volta

ad agevolare  gli  investimenti  in  elementi patrimoniali destinati ad essere

utilizzati durevolmente  nell'ambito  dell'attivita'. In sostanza si tratta di

beni strumentali,  cioe'  ammortizzabili,  ivi  compresi  quelli  di costo non

superiore a  un  milione di lire anche se integralmente dedotto nell'esercizio

di sostenimento.                                                              

       Pur in  assenza  di  un  esplicito  rimando,  la  norma  fa sostanziale

riferimento ai beni di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR.                   

       Sono inoltre  agevolabili  i  beni  concessi a terzi in comodato d'uso,

purche' strumentali  ed  inerenti  all'attivita'  del  comodante,  che  potra'

avvalersi dell'agevolazione.  Come  precisato  con  circolari  n.  37/E del 13

febbraio 1997  e  n.  48/E  del  10  febbraio 1998, si considerano strumentali

quei beni    utilizzati    dal   comodatario   nell'ambito   di   un'attivita'

strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante.            

       L'inerenza del  bene  sussiste  nella circostanza in cui lo stesso ceda

le proprie  utilita'  all'impresa  proprietaria  e  non  a  quella  che  lo ha

utilizzato (cfr. risoluzione ministeriale del 5 gennaio 1981 n. 9/2320).     

       Gli investimenti   agevolabili   si  caratterizzano,  inoltre,  per  il

requisito della  novita'  del  bene,  restando esclusi, di conseguenza, quelli

riguardanti beni a qualunque titolo gia' utilizzati.                         

       Il requisito  della  novita'  sussiste anche nel caso in cui l'acquisto

del bene  avvenga  presso  un  soggetto  che  non sia ne' il produttore ne' il

rivenditore, a  condizione  che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o

dato ad  altri  in uso) ne' da parte del cedente, ne' da alcun altro soggetto.

E' necessario  precisare  che  deve  comunque trattarsi di beni per i quali il

venditore non abbia fruito di agevolazioni.                                  

       Si osserva  che  l'espressione  "acquisto  di  beni  strumentali nuovi"

comprende non   soltanto   l'acquisto   a   titolo  derivativo,  ma  anche  la

realizzazione degli  stessi  in  appalto  o  in economia da parte del soggetto

destinatario dell'agevolazione.                                              

       Nella fattispecie  dei  beni  complessi  autoprodotti,  ove  alla  loro

realizzazione abbia  concorso  anche un bene usato, il requisito della novita'

sussiste in  relazione  all'intero  bene,  purche' il costo del bene usato non

sia di  rilevante  entita'  rispetto  al costo complessivamente sostenuto. Nel

caso in  cui  il  bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato

acquistato a  titolo  derivativo,  il  cedente  dovra' attestare che l'impiego

del bene usato non e' di rilevante entita' rispetto al costo complessivo.    

       3.1 Beni materiali                                                     

       Gli investimenti   in  beni  materiali  -  per  i  quali  sussistono  i

requisiti di  novita'  e  strumentalita'  - rilevano ai fini dell'agevolazione

sia se  acquisiti  in  proprieta'  da  terzi,  sia se realizzati in economia o

mediante contratto di appalto.                                               

       Nel caso  di  acquisto  da  terzi,  si  precisa  che  il costo dei beni

acquisiti va  determinato  secondo  i criteri previsti dall'articolo 76, comma

1, lettere  a)  e  b)  del  TUIR,  comprensivo  dell'IVA indetraibile ai sensi

dell'art. 19  -  bis  1  del  DPR  633/72. Coerentemente, il suddetto costo e'

assunto al   netto   dei   contributi   in   conto   impianti   che   spettano

all'imprenditore.                                                             

       L'investimento rileva     ai     fini     dell'agevolazione    all'atto

dell'acquisizione del   bene,   da   assumere   secondo  i  criteri  stabiliti

nell'art. 75  del  TUIR.  Pertanto,  le  spese  di  acquisizione  dei  beni si

considerano sostenute,   per  i  beni  mobili,  alla  data  della  consegna  o

spedizione, per  i  beni  immobili,  al  momento della stipulazione dell'atto,

ovvero, se  diversa  e  successiva,  alla  data  in  cui si verifica l'effetto

traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale.          

       Gli oneri  relativi  alle  prestazioni di servizi direttamente connesse

alla realizzazione  dell'investimento  rilevano  ai  fini della determinazione

dell'investimento stesso  e  si  considerano  sostenuti  alla data in cui esse

sono ultimate.                                                               

       Nell'ipotesi in  cui  l'investimento  venga  realizzato  attraverso  un

contratto di  appalto  a  terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di

ultimazione della   prestazione  ovvero,  in  caso  di  stati  di  avanzamento

lavori, alla  data  di  accettazione degli stessi. L'importo dell'investimento

che rileva   in   ciascun   periodo   agevolato   e'   commisurato,  pertanto,

all'ammontare dei  corrispettivi  liquidati  in base allo stato di avanzamento

lavori (S.A.L.),  indipendentemente  dalla  durata  infrannuale  o ultrannuale

del contratto.  Il  riferimento  alla  somma  liquidata sulla base del S.A.L.,

infatti, anche  alla  luce  degli  articoli  1655  e  ss.  del  codice civile,

permette di  individuare  con  certezza la porzione di opera realizzata (cioe'

ultimata, in   quanto  verificata  ed  accettata  dal  committente)  e  quindi

agevolabile nell'ambito di ciascun periodo d'imposta.                        

       Per gli  investimenti  realizzati  in  economia,  i relativi costi sono

determinati con    riferimento    alle   spese   complessivamente   sostenute,

successivamente al  30  giugno  2001  e nei periodi d'imposta agevolati, avuto

riguardo ai  predetti  criteri  di  competenza di cui all'art. 75 citato. Come

gia' precisato  nella  circolare  n.  40  del  26  novembre  1981, tra i costi

imputabili all'investimento si ricomprendono, ad esempio:                    

          .    i  materiali  acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino,

               quando l'acquisto  di  tali materiali non sia stato effettuato

               in  modo specifico per la realizzazione dell'impianto;        

          .    la mano d'opera diretta;                                      

          .    gli   ammortamenti   dei   beni   strumentali  impiegati  nella

               realizzazione dell'impianto;                                  

          .    i  costi  industriali  imputabili  all'impianto  (stipendi  dei

               tecnici, spese   di   mano   d'opera,   energia  elettrica    

degli impianti, materiale  e  spese  di  manutenzione,  forza                

motrice,lavorazioni esterne eccetera).                                       

       L'agevolazione spetta  anche  per  le opere in corso, anche se iniziate

o sospese    in    esercizi    precedenti    al    periodo   di   applicazione

dell'agevolazione, ma   limitatamente   ai   costi  sostenuti  negli  esercizi

agevolabili.                                                                 

       3.2 Investimenti in leasing                                           

       Per espressa  previsione  normativa,  sono agevolabili gli investimenti

in beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria.               

       L'agevolazione spetta  unicamente  all'utilizzatore  con riferimento al

periodo di  imposta  nel  corso  del  quale  il  bene,  mobile  o immobile, e'

consegnato, salvo   quanto   si   dira'  per  l'ipotesi  in  cui  la  societa'

concedente realizzi il bene tramite contratto di appalto.                    

       L'agevolazione non   spetta   al   concedente,   per   il   quale  sono

irrilevanti, ai  fini  del  beneficio  in  questione,  gli  acquisti  di  beni

concessi in locazione finanziaria.                                           

       Il costo  rilevante  ai  fini  del  computo dell'agevolazione e' quello

sostenuto dal  concedente  per  l'acquisto  dei  beni, al netto delle spese di

manutenzione. Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.

       Nel caso  in  cui  per l'utilizzatore l'IVA sui canoni di locazione sia

indetraibile ai  sensi  dell'art.  19-bis  1  del decreto del Presidente della

Repubblica 26  ottobre  1972  n.  633/72,  ai  fini  dell'agevolazione  assume

rilievo anche l'IVA pagata dal locatore sull'acquisto del bene.              

       3.2.1 Leasing relativo a bene realizzato in appalto                    

       L'agevolazione spetta   anche   nell'ipotesi  in  cui  la  societa'  di

leasing realizza,  in  appalto,  un  immobile  allo  scopo  di  concederlo  in

locazione finanziaria   all'utilizzatore   che   si  impegna  a  corrispondere

importi una  tantum  e  canoni  periodici,  con  possibilita'  di  opzione  di

acquisto alla scadenza del contratto.                                        

       Tale contratto  prevede,  ordinariamente, che l'appalto sia predisposto

in pieno  accordo  con  l'utilizzatore, il quale avra' diritto di intervento a

fini del  controllo  e  dell'approvazione  dei pagamenti in base agli stati di

avanzamento lavori.  A  sua  volta,  il  concedente e' esonerato per qualsiasi

responsabilita' in   ordine  a  qualita',  vizi  e/o  difformita'  dell'opera,

essendo a  carico  dell'utilizzatore tutti i rischi di mancata realizzazione e

perdita totale o parziale dell'immobile.                                     

       Tanto premesso,  occorre  riconoscere  alla  fattispecie un trattamento

coerente con  il  criterio  di  tendenziale  equivalenza  tra l'acquisizione o

realizzazione del  bene  in  proprio  e quella effettuata tramite contratto di

leasing, espresso  nella  relazione  ministeriale  al decreto legge n. 414/89,

reiterato con  il  d.l. n. 90/90, recante modifiche all'art. 67 del TUIR. Tale

criterio e'  finalizzato  ad "assicurare nel tempo, in relazione alle mutevoli

condizioni di   mercato,   la  necessaria  neutralita'  fiscale  della  scelta

aziendale tra acquisizione dei beni in proprieta' o in leasing".             

       Nella stessa   direzione,   volta   a   privilegiare  la  sostanza  del

contratto di  locazione  finanziaria  oltre  la forma, si collocano i principi

contabili internazionali  (vedi  IASC  n.  17) che danno rilievo alla sostanza

economico-finanziaria del   contratto  di  leasing  rispetto  alla  sua  forma

giuridica.                                                                   

       Per quanto  sopra,  si  ritiene  corretto  assumere  quale investimento

dell'utilizzatore -   nella   particolare   ipotesi   sopra   delineata   -  i

corrispettivi che  la  societa' di leasing concedente ha liquidato, in ciascun

periodo d'imposta    agevolato,    all'appaltatore    in   base   agli   stati

d'avanzamento lavori,  secondo  quanto  gia'  chiarito  per  gli  investimenti

realizzati direttamente  dall'imprenditore  mediante  contratti  di  appalto a

terzi.                                                                       

       3.2.2 Lease back                                                       

       Rientrano nell'agevolazione  anche  i  beni  costruiti in economia o in

appalto e ceduti a societa' di leasing con contratto di lease back.          

       Per gli  investimenti  realizzati in economia o in appalto, si e' detto

che i  relativi  costi sono determinati, rispettivamente, con riferimento alle

spese complessivamente  sostenute  nel  periodo  d'imposta  avuto  riguardo ai

criteri di  competenza  di cui all'art.75 del TUIR o agli stati di avanzamento

lavori, e  che  l'agevolazione  compete  anche  per  le  opere  in corso, gia'

iniziate in     esercizi     precedenti    al    periodo    di    applicazione

dell'agevolazione, limitatamente  ai  costi  sostenuti,  successivamente al 30

giugno 2001 e nei periodi d'imposta agevolati.                               

       Secondo i   medesimi   criteri,   pertanto,   potranno   godere   della

agevolazione gli  investimenti  connessi  alla  realizzazione in economia o in

appalto di  un  bene  nuovo,  o  al completamento di opere, all'ampliamento di

impianti esistenti, ecc., poi oggetto del contratto di lease back.           

       Nel caso  specifico  occorre  valutare  se  la  successiva cessione del

bene alla   societa'   di   leasing   sia  o  meno  rilevante  ai  fini  della

determinazione dell'investimento   netto,   determinato   secondo   i  criteri

illustrati al   paragrafo   2,   nonche'  ai  fini  della  applicazione  della

disposizione antielusiva introdotta al comma 6 dell'art. 4.                   

       E' necessario,  a  tal  fine,  considerare  la  particolare  natura del

contratto di lease back.                                                     

       La giurisprudenza  di  legittimita'  ha  definito il lease back come un

"contratto atipico,  da  iscrivere,  pero',  in  uno  schema dotato di una sua

qualificante tipicita'  sociale",  trattandosi  di  un  contratto  di  impresa

diretto a  soddisfare  specifici  interessi  meritevoli  di  tutela  giuridica

(Cass. 7 maggio 1998, 4612).                                                 

       Nell'ambito di  tale  schema, il trasferimento del bene e' attuato "per

realizzare un   disegno  economico  che  rappresenta  un  momento  dell'usuale

attivita' dell'imprenditore...(e)...costituisce   necessario  presupposto  per

la concessione  del  bene in leasing". Si tratta di un orientamento - recepito

con la  circolare  n.  218  del  30  novembre 2000 - che qualifica la cessione

come "vendita  a  scopo  di  leasing" di un bene che continua a rimanere nella

disponibilita' dell'impresa    senza    pregiudizio   della   sua   permanente

destinazione all'attivita'.                                                  

       Tanto premesso,  e  tenuto  conto  della  finalita'  delle disposizioni

normative in    esame,    si    ritiene   che,   ai   fini   dell'applicazione

dell'agevolazione, la   cessione   del  bene  alla  societa'  di  leasing  nel

contesto di  una  operazione  di  lease  back  non  e' rilevante ai fini della

determinazione dell'ammontare   degli   investimenti   netti,   ne'   ai  fini

dell'applicazione della  norma  antielusiva. Nel particolare caso, infatti, la

cessione del    bene   non   pregiudica   in   nessun   modo   la   permanenza

dell'investimento presso l'impresa utilizzatrice.                            

       Tuttavia, costituira'  motivo  di revoca dell'agevolazione ai sensi del

comma 6  dell'art.  4  della  legge, tanto il mancato esercizio del diritto di

opzione, quanto   la   cessione  del  contratto  di  leasing.  Ovviamente,  la

contestuale acquisizione    del   bene   in   leasing   non   configura,   per

l'utilizzatore, un  ulteriore  investimento  che  duplicherebbe  i benefici. E

cio' neppure  nell'ipotesi  in  cui  il  bene, non ancora entrato in funzione,

fosse da considerare nuovo.                                                  

       3.3 Beni immobili                                                     

       Per espressa  previsione  normativa, l'investimento in beni immobili e'

agevolabile solo  se  trattasi  di  immobili  "strumentali per natura", vale a

dire quelli  che,  a  norma  dell'articolo 40, comma 2, del TUIR, "...non sono

suscettibili di   diversa   utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni..."

(trattasi, in  sostanza,  degli  immobili  classificati  o  classificabili nei

gruppi B,  C,  D,  E, nonche' della categoria A/10), anche se non utilizzati o

dati in  locazione  o comodato.  Rimangono esclusi, pertanto, gli investimenti

relativi ad immobili strumentali solo per destinazione.                      

       Le imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale, in base

all'attivita' effettivamente    esercitata,   la   costruzione   di   immobili

destinati ad   essere  rivenduti  non  possono  fruire  dell'agevolazione  con

riferimento agli  immobili  costruiti,  neppure se temporaneamente concessi in

locazione, in  quanto  tale  utilizzo  non  e'  sufficiente  a  modificarne la

natura di beni-merce.                                                        

       In relazione  al  requisito  della  novita',  puo'  essere  considerato

nuovo, per  il  terzo  acquirente,  anche un fabbricato strumentale acquistato

da un'impresa  di  costruzioni  che  prima  della cessione abbia operato sullo

stesso interventi  di  radicale  trasformazione;  cio'  a  condizione che  gli

interventi non   costituiscano   mero   adattamento   della   struttura   alle

caratteristiche di  una  eventuale  nuova  categoria catastale e che l'importo

complessivo dei  lavori  sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto

dell'immobile da  parte  del  cedente,  il  quale  e'  tenuto  ad attestare la

sussistenza dei suddetti requisiti.                                          

       In sostanza,  si  ritiene  di  poter  estendere alla categoria dei beni

immobili quanto  gia'  affermato  in  merito ai beni complessi che incorporano

beni usati.                                                                  

       Tale interpretazione  pone  l'accento sulla prevalenza dell'innovazione

- dovuta   ai   lavori  di  radicale  trasformazione  -  rispetto  allo  stato

preesistente dell'immobile  ed  e'  coerente  con  le  finalita'  della  norma

dettata per  promuovere  investimenti innovativi volti a stimolare lo sviluppo

economico.                                                                    

       I terreni,  in  quanto  privi del requisito della strumentalita', sono,

in via    generale,    esclusi   dall'agevolazione.   Benche'   non   rilevino

autonomamente come  beni  in  se'  agevolabili,  i  terreni possono, tuttavia,

rientrare nell'ambito  applicativo  del  beneficio  qualora  incorporino,  per

accessione, un  fabbricato  strumentale per natura. Ne consegue che il diritto

a fruire  dell'agevolazione  non  viene  in  essere  se  non  con l'inizio dei

lavori di  costruzione  del  fabbricato,  da  quando cioe' la destinazione del

terreno a  scopo  edificatorio trova concreta attuazione. E' da questo momento

che potra'  computarsi  nell'ammontare  agevolabile  (nei  limiti che si dira'

appresso) il   costo  di  acquisizione  dell'area  edificabile,  anche  se  al

termine del  periodo  di  vigenza  del  beneficio (coincidente con la fine del

periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  di entrata in

vigore della  legge),  la  costruzione  non  sia  stata  ultimata.  Posto  che

l'acquisto dell'area   e'  funzionale  alla  costruzione  del  fabbricato,  il

relativo investimento   potra'   integrare   i  presupposti  dell'agevolazione

soltanto con  la  completa realizzazione del fabbricato e che, prima di questo

momento, il  costo  dell'area  potra'  fruire  del  beneficio fiscale soltanto

parzialmente, in  misura  corrispondente  cioe' al rapporto tra la quota-parte

dei lavori  eseguiti  (o  stato  di  avanzamento lavori) al termine di ciascun

periodo d'imposta   e  l'ammontare  complessivo  del  costo  preventivato  per

l'intera costruzione che insiste sull'area.                                  

       Resta inteso  che  il costo relativo ad un'area fabbricabile acquistata

prima del  30  giugno  2001  o,  comunque,  nel periodo d'imposta precedente a

quello in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della legge non potra' mai

rilevare ai fini dell'agevolazione in esame.                                 

       3.4 Impianti                                                           

       La disposizione   in   commento  agevola,  altresi',  gli  investimenti

consistenti nella    realizzazione    di    nuovi    impianti,    oltre    che

nell'ampliamento, riattivazione, e ammodernamento di impianti esistenti.     

       Costituiscono impianti,  i  beni  materiali, infissi al suolo o mobili,

che singolarmente   o   in   virtu'   delle   loro   aggregazione   funzionale

costituiscono beni strumentali.                                               

       Come gia'   rilevato   con  la  circolare  27  ottobre  1994,  n.  181,

l'espressione "impianti"   comprende   anche   i   fabbricati  e  i  manufatti

stabilmente incorporati   al   suolo,  nonche'  le  aree  su  cui  gli  stessi

insistono e quelle accessorie.                                               

       L'ampliamento, la   riattivazione   e   l'ammodernamento   di  impianti

esistenti si realizzano:                                                     

       a) attraverso  interventi  intesi  ad  aumentare  le potenzialita' e la

produttivita' degli  impianti  con  l'aggiunta  di un nuovo complesso a quello

preesistente o  con  l'aggiunta  di  nuovi  macchinari  capaci  di  dotare  il

complesso esistente di maggiore capacita' produttiva;                        

       b) attraverso  interventi  intesi  a  riportare  in  funzione  impianti

disattivati;                                                                 

       c) attraverso   interventi  di  carattere  straordinario  volti  ad  un

adeguamento tecnologico  dell'impianto  che consenta di incrementare i livelli

di efficienza ed economicita' dell'impresa.                                  

       L'agevolazione spetta  anche  nel  caso di ampliamento, riattivazione o

ammodernamento di  impianti  che  non  risultano  di  proprieta' dell'impresa,

come, ad esempio, quelli acquisiti in locazione.                             

       Come gia'  precisato  nelle  istruzioni al modello di dichiarazione dei

redditi per  il  1994,  si  ha  ampliamento  dell'impianto  anche  in  caso di

aumento della  superficie  utilizzabile  mediante, ad esempio, la creazione di

un piano   intermedio   all'interno   del   fabbricato.   Tra   le   spese  di

ammodernamento ovvero  di  acquisto  di beni strumentali nuovi rientrano anche

quelle sostenute  per  realizzare  nuovi  impianti elettrici (anche al fine di

ottemperare ad   obblighi   previsti   dalla   legge),  di  riscaldamento,  di

condizionamento d'aria, ecc.                                                  

       Il sostenimento  di  spese  di  manutenzione e riparazione, puo' essere

agevolato solo  se  tali spese hanno effettiva natura incrementativa del costo

dei beni cui si riferiscono.                                                  

                                                                             

       3.5 Beni a deducibilita' limitata e beni ad uso promiscuo             

                                                                             

       A differenza  di  quanto  espressamente  previsto per l'agevolazione di

cui all'art.  2,  commi  da  8  a  13  della  legge  13 maggio 1999, n. 133, i

benefici della  legge  in  esame  si  estendono  anche  ai  cosiddetti  beni a

deducibilita' limitata di cui all'articolo 121 bis del TUIR.                 

       Per tali   beni   e   per   quelli   ad   uso   promiscuo,  l'ammontare

dell'investimento e'   determinato   in  misura  corrispondente  al  costo  di

acquisto fiscalmente  rilevante  ai  fini del calcolo degli ammortamenti nella

determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo.                   

       Si precisa,  infine,  che  in  tali  casi il costo e' comprensivo della

parte dell'IVA  indetraibile  ai  sensi  dell'art.  19 - bis 1 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633/72.                       

       Se entro  il  secondo  periodo  d'imposta  successivo  all'acquisto del

bene si  modifica  in peius il regime di deducibilita', in quanto - ad esempio

- l'autovettura,  prima  concessa  in  uso  promiscuo al dipendente, viene poi

utilizzata dall'amministratore,     si    rende    applicabile    la    revoca

dell'agevolazione ai   sensi   dell'art.4,   comma  6.  La  revoca,  tuttavia,

riguardera' solo  quella  parte dell'agevolazione riferibile al costo non piu'

deducibile.                                                                  

                                                                             

       3.6 Beni immateriali                                                   

                                                                             

       Le immobilizzazioni  immateriali  sono caratterizzate dalla mancanza di

tangibilita' ed  esprimono  costi dai quali l'impresa trae un'utilita' che non

si esaurisce   in  un  solo  periodo,  ma  che  si  protrae,  quale  beneficio

economico, lungo l'arco temporale di piu' esercizi.                          

       Il riferimento  normativo  ai  "beni"  indica che costituiscono oggetto

di agevolazione  non  tutte  le immobilizzazioni immateriali, come individuate

dall'art. 2424  del  codice  civile, ma soltanto quelle che danno luogo a beni

immateriali, in  se'  precisamente  identificabili, che conservano una propria

individualita', essendo   rappresentati  da  diritti  suscettibili  di  tutela

giuridica che   conferiscono   all'imprenditore   la   potesta'  di  sfruttare

determinati benefici   futuri.  Ad  esempio,  sono  annoverabili  tra  i  beni

immateriali:                                                                  

          .    diritti di brevetto industriale;                              

          .    diritti di concessione, licenze e marchi;                     

          .    diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;            

          .    conoscenze tecniche non brevettate (know-how).                

       Per quanto   si   e'   detto,   sono   esclusi   dall'agevolazione  gli

investimenti in   immobilizzazioni  immateriali  che  costituiscono  dei  meri

costi come, ad esempio, l'avviamento e i costi di pubblicita'.               

       In particolare,  per  quanto  riguarda  i  costi  di  acquisizione  del

software, rientra   tra   gli   investimenti  agevolabili  l'acquisizione  del

software applicativo,  anche  mediante  il cosiddetto "contratto di sviluppo",

ancorche' acquistato a titolo di licenza d'uso.                              

       Relativamente ai    diversi   diritti   di   utilizzazione   dei   beni

immateriali, come  precedentemente  individuati, il requisito della novita' e'

riferibile distintamente  a  ciascuno  dei possibili diritti di utilizzazione,

purche' esattamente  individuabili  ed  indipendenti dagli altri, a condizione

che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore.                       

                                                                             

       3.7 Destinazione  dei  beni  a  strutture  situate nel territorio dello

           Stato                                                             

                                                                             

       Condizione necessaria  perche'  l'investimento  sia  agevolabile e' che

quest'ultimo sia  realizzato  nel  territorio  dello Stato. Tale disposizione,

rimasta immutata  rispetto  alla  precedente  formulazione  normativa del d.l.

n.357 del  1994,  comporta  che,  per  i  soggetti  residenti,  i beni oggetto

dell'investimento devono  appartenere,  in  senso sia contabile che economico,

a strutture  aziendali  situate  nel  territorio  nazionale, indipendentemente

dalla circostanza  che  gli  stessi  siano  utilizzati in Italia o all'estero.

Risulta irrilevante  la  circostanza che il bene acquistato sia stato prodotto

da imprese italiane o estere.                                                 

       Gli impianti,  sia  nuovi  che  da  ampliare, riattivare, ammodernare o

completare, devono essere situati nel territorio dello Stato.                

        Viceversa, i  soggetti  non  residenti,  per fruire dell'agevolazione,

devono realizzare  un  investimento  che  riguardi  una stabile organizzazione

ubicata nel territorio dello Stato italiano.                                 

       Si precisa   che   l'effettiva   destinazione  del  bene  deve  trovare

riscontro in  elementi  oggettivi, non essendo di per se' sufficiente, ai fini

dell'agevolazione, la  mera  iscrizione  contabile del bene nel bilancio della

societa' residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.

                                                                              

       3.8 Spese  per  servizi  di  assistenza  negli  asili  nido  e spese di

          formazione e aggiornamento del personale                           

                                                                              

       Rispetto alle  regole  contenute  nell'articolo  3  del d.l. n. 357 del

1994, la  disciplina  agevolativa  in  commento  introduce un'altra importante

novita'.                                                                      

       Il comma  2  dell'articolo  4  prevede  che  l'incentivo  sia applicato

anche alle  spese  sostenute  dall'imprenditore  per servizi, utilizzabili dal

personale dipendente,  di  assistenza  negli  asili  nido  ai  bambini di eta'

inferiore ai  tre  anni  e  alle  spese  di  formazione  e  aggiornamento  del

personale.                                                                   

       Tenuto conto  della  formulazione letterale della norma, si ritiene che

l'agevolazione in   esame,   diversamente   da   quanto   disposto   per   gli

investimenti in  beni  strumentali,  riguardi  l'intero  ammontare delle spese

sostenute, senza confronti con la media degli anni precedenti.               

                                                                              

       Le spese  in  questione,  da assumere al netto di eventuali contributi,

sono sia   quelle  relative  a  servizi  acquisiti  dall'esterno,  sia  quelle

sostenute per l'organizzazione diretta del servizio.                          

       Tra le  spese  di  formazione  rientrano i costi del personale docente;

le spese  correnti  (materiali,  forniture,  ecc.),  i  costi  dei  servizi di

consulenza sull'iniziativa  di  formazione.  Vi  concorrono  altresi' le spese

relative al   personale   interno,  docente  e  discente,  impegnato  in  tali

attivita', fino  a  concorrenza  del  20  per  cento del volume delle relative

retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.      

       Al riguardo,  si  ritiene  che  la locuzione utilizzata dal legislatore

"costo del  personale  impiegato nell'attivita' di formazione e aggiornamento"

debba riferirsi  a  tutte  le  spese  sostenute  per  le prestazioni di lavoro

dipendente, dunque  anche  agli  oneri previdenziali e alle eventuali spese di

vitto e  alloggio  relative  alle  trasferte  effettuate  fuori dal territorio

comunale dai  lavoratori  dipendenti,  nei limiti della loro deducibilita', ai

fini della  determinazione  del  reddito,  stabilita  dall'articolo  62, comma

1-ter, del TUIR.                                                             

       Non rilevano,  invece,  ai  fini della fruizione dei benefici in esame,

le quote  di  ammortamento  dei beni strumentali utilizzati per il progetto di

formazione o  per  i  servizi  di  assistenza  ai  bambini, tenuto conto che i

relativi investimenti  sono  distintamente agevolabili ai sensi del precedente

comma 1 dell'art. 4.                                                         

       I soggetti  interessati  devono  poter  dimostrare, anche a posteriori,

che le   spese   per   le  quali  viene  chiesta  l'agevolazione  siano  state

effettivamente sostenute   e   che   in  relazione  alle  stesse  non  si  sia

beneficiato di  contributi.  A tal fine, la norma prevede che le spese ammesse

al beneficio della detassazione debbano essere attestate:                    

   .    dal presidente del collegio sindacale;                               

ovvero, in mancanza:                                                          

   .    da  un  revisore  dei  conti  o da un professionista iscritto all'albo

        dei revisori  dei  conti,  dei  dottori commercialisti, dei ragionieri

e periti commerciali  o  in quello dei consulenti del lavoro o anche         

da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza               

fiscale.                                                                     

                                                                             

       4. La revoca dell'agevolazione                                        

                                                                             

       Il comma  6  dell'articolo  4  prevede  la revoca dell'agevolazione nel

caso in  cui  i beni oggetto dell'investimento siano ceduti a terzi, dismessi,

destinati al   consumo   personale   o   familiare   dell'imprenditore  o  del

lavoratore autonomo,  assegnati  ai  soci  o  destinati  a  finalita' estranee

all'esercizio dell'impresa  o  dell'attivita'  di  lavoro  autonomo,  entro il

secondo periodo  d'imposta  successivo  a  quello  della  loro  acquisizione o

ultimazione, ovvero  entro  il  quinto periodo d'imposta successivo in caso di

beni immobili.                                                               

       Per effetto  della  revoca  dell'agevolazione  il  reddito  imponibile,

relativo all'esercizio  in  cui  si  verifica  uno  degli  eventi previsti nel

citato comma  6,  deve  essere  aumentato  avuto riguardo al corrispettivo dei

beni ceduti,  o  al  valore  normale  dei  beni  dimessi, destinati al consumo

personale o  familiare  dell'imprenditore o del lavoratore autonomo, assegnati

ai soci   o  destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa  o

dell'attivita' di lavoro autonomo.                                            

       La variazione   in   aumento   sara'  determinata  in  misura  pari  al

corrispettivo o   al   valore  normale  dei  beni  fino  a  concorrenza  della

variazione in  diminuzione  effettuata  nel periodo in cui e' stato realizzato

l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.           

      Il momento   di  acquisizione  o  ultimazione  degli  investimenti  deve

essere determinato in base ai criteri evidenziati nei precedenti paragrafi.   

       Coerentemente con  quanto  affermato  con  circolare  n.  207/E  del 16

novembre 2000,  e'  da ritenere che in caso di trasferimento di azienda non si

dovra' procedere  alla  predetta rideterminazione. Invero, il trasferimento di

un bene  operato  nel  contesto  di  una cessione o conferimento d'azienda, in

quanto rientrante  in  un piu' ampio schema di riorganizzazione aziendale, non

contrasta con  la  ratio della norma antielusiva prima richiamata, finalizzata

ad impedire  fenomeni  di dismissione temporanea dei beni nell'impresa al solo

fine di  fruire  dell'agevolazione.  Tale  norma vuole contrastare la cessione

dei beni   oggetto   della  medesima  agevolazione,  nel  presupposto  che  la

successiva cessione  del  bene  che  ha dato origine al beneficio sia motivata

da finalita'   elusive.   Si  ritiene,  pertanto,  che  l'impresa  non  decada

automaticamente dall'agevolazione  qualora,  in  un  contesto piu' generale di

riorganizzazione aziendale,  trasferisca  i  beni agevolati in occasione della

cessione o  dismissione  del  ramo  d'azienda  di  cui  essi  fanno parte, non

configurandosi in tal caso profili di elusivita' dell'operazione.            

       Naturalmente, le   stesse   operazioni   di   cessione  d'azienda,  ove

caratterizzate da  profili  di  elusivita',  saranno soggette all'applicazione

della norma di cui all'art. 37-bis del DPR. 600/73.                          

       Le disposizioni  concernenti  la  revoca  del  beneficio  si  applicano

anche nei  casi  in  cui l'agevolazione riguardi beni a deducibilita' limitata

o ad uso promiscuo di cui al paragrafo 3.5.                                  

                                                                             

       5. Coordinamento con l'applicazione di altre agevolazioni             

                                                                             

        L'art. 5  della  legge in esame prevede la soppressione delle seguenti

disposizioni, indicate in una tabella allegata alla stessa:                   

   -    agevolazione  DIT,  di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

        466 e successive modificazioni ed integrazioni;                      

   -    agevolazione  di  cui  all'art.  2,  commi  da  8  a 13 della legge 13

        maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni e integrazioni;       

   -    tassazione  del  reddito  d'impresa con aliquota proporzionale, di cui

        all'art. 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;                     

   -    agevolazioni  di  cui  alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, cosi' come

        prorogate dall'art. 145, commi 74 e 95, della legge n. 388 del 2000. 

        Tuttavia, la  norma  consente, a determinate condizioni, di continuare

a fruire  delle  seguenti  agevolazioni dettando al riguardo specifiche regole

di coordinamento:                                                            

        - agevolazione  di  cui  all'art  2, commi da 8 a 13 della legge 13  

          maggio 1999, n. 133;                                                

        - agevolazione  DIT,  di  cui  al  decreto  legislativo 18 dicembre  

          1997, n. 466;                                                      

        - agevolazione  per  gli  investimenti  nelle aree svantaggiate, di  

          cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.                

                                                                             

       5.1 Agevolazione  di  cui  all'art.  2,  commi da 8 a 13 della legge 13

           maggio 1999, n. 133                                               

                                                                             

        L'art. 6,  comma  24,  della  legge  n.  388/2000  ha  prorogato al 31

dicembre 2001  le  agevolazioni previste dalla legge n. 133/99 limitandone gli

effetti alle  societa'  di  capitali  ed  enti  commerciali residenti, nonche'

alle stabili  organizzazioni  in Italia di soggetti commerciali esteri, vale a

dire ai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettere a), b) e d) del TUIR.   

        Il comma   1,   lettera   a),  dell'art.  5,  stabilisce  che  possono

continuare a  fruire  dell'agevolazione "i soggetti che, nel periodo d'imposta

in corso  al  30 giugno 2001, abbiano gia' realizzato investimenti ed eseguito

conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva".                 

        La possibilita'     di    continuare    a    godere    dei    benefici

dell'agevolazione di  cui  all'art.  2,  commi da 8 a 13 della legge 13 maggio

1999, n.  133  e'  quindi limitata alle operazioni (investimenti, conferimenti

ed accantonamenti)  effettuate  fino  al 30 giugno 2001, a condizione tuttavia

che il  contribuente  non  opti  per l'applicazione dell'agevolazione prevista

dalla legge   in   esame,   ovviamente   con   riferimento  agli  investimenti

realizzati successivamente alla predetta data.                               

        Nel caso  di  esercizio  coincidente con l'anno solare in sostanza, il

contribuente, che  alla  predetta  data del 30 giugno 2001 abbia gia' posto in

essere operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione dell'agevolazione di

cui all'art.  2,  commi  da  8  a  13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, puo'

scegliere di  continuare  a  fruire  di  tale agevolazione, con la conseguenza

che eventuali  operazioni  poste in essere successivamente non rileveranno ne'

ai fini  dell'agevolazione  di  cui all'art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13

maggio 1999, n. 133 ne' ai fini della legge in esame.                        

      Nel caso  di  opzione per l'agevolazione di cui all'art. 2, commi da 8 a

13 della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  sara'  assoggettato all'aliquota

ridotta del  19  per cento una quota dell'intero reddito del periodo d'imposta

che corrisponde   al   minore   importo  tra  l'ammontare  degli  investimenti

effettuati (comprensivo  dell'eventuale  eccedenza del parametro non riportato

nel precedente   esercizio   al  netto  degli  investimenti)  al  netto  degli

ammortamenti e  l'ammontare  dei conferimenti in denaro e degli accantonamenti

di utili (anch'esso comprensivo del riporto dei parametri non utilizzati).   

        In alternativa,   il   contribuente   potra'  scegliere  di  applicare

l'agevolazione prevista  dall'art.  4,  comma 1, della legge in esame, ma solo

con riferimento  agli  investimenti  realizzati  successivamente  al 30 giugno

2001.                                                                        

        Il problema  del  cumulo  delle  agevolazioni  non sussiste ovviamente

nel caso  di  periodo  d'imposta chiuso al 30 giugno 2001, poiche' in tal caso

non vi e' coesistenza delle agevolazioni nel medesimo periodo d'imposta.     

      Il cumulo   dell'agevolazione   in   esame  con  l'agevolazione  di  cui

all'art. 2,  commi  da  8  a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e', invece,

consentito per  quanto  riguarda  le  spese  sostenute  per  la  formazione  e

l'aggiornamento del personale.                                               

                                                                              

       5.2 Agevolazione DIT                                                  

                                                                             

        Allo stesso  modo,  non  e' consentito cumulare i benefici della legge

in esame  con  quelli  della DIT. Qualora i contribuenti interessati intendano

optare per  quest'ultima,  la  base  di  riferimento  della DIT sara' tuttavia

costituita esclusivamente  dagli  incrementi  patrimoniali realizzati entro il

30 giugno 2001.                                                              

        Il comma  1,  lettera b), dell'art. 5 stabilisce, infatti, che possono

continuare ad  usufruire  dell'agevolazione  DIT "i soggetti che alla data del

30 giugno  2001  abbiano gia' eseguito operazioni di variazione in aumento del

capitale" ai  sensi  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997, n. 466. In

sostanza, i  soggetti  che,  alla  data  indicata, abbiano gia' realizzato gli

incrementi patrimoniali   richiesti  per  l'agevolazione  DIT,  "continuano  a

fruire dei  relativi  benefici",  con  riferimento  alle  operazioni rilevanti

effettuate fino al 30 giugno.                                                

        Per converso,  non  assumono  rilevanza  ai  fini  DIT  gli incrementi

patrimoniali successivi  al  30  giugno  2001,  in  quanto la norma richiama i

"relativi benefici",  cioe'  i benefici spettanti in relazione alle operazioni

di variazione  in  aumento  del  capitale alla predetta data gia' eseguite. In

particolare, i   soggetti   di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto

legislativo 18  dicembre  1997,  n.  466,  cioe'  le societa' di capitali, gli

enti commerciali   e   le   stabili   organizzazioni  in  Italia  di  soggetti

commerciali non  residenti,  continueranno ad applicare l'agevolazione DIT con

riferimento all'incremento  patrimoniale  realizzato  a partire dall'esercizio

successivo a  quello  in  corso  al  30 settembre 1996 e fino alla data del 30

giugno 2001,  ma  dovranno  tenere  conto  anche  dei  decrementi patrimoniali

successivi a tale data.                                                      

        Ai fini  dell'esatta  identificazione  degli  incrementi da intendersi

eseguiti alla  data  del 30 giugno 2001, si osserva che gli apporti in denaro,

effettuati successivamente  alla  data di riferimento, non assumono rilevanza.

Possono essere  computati,  invece,  gli  accantonamenti a riserva degli utili

dell'esercizio chiuso  fino  al  30  giugno  2001,  anche  se  la  delibera di

approvazione del  relativo  bilancio  sia  intervenuta  successivamente a tale

data. Gli  accantonamenti  di  utili,  infatti,  assumono  rilievo ai fini DIT

dall'inizio del  periodo  d'imposta  in  cui  sono  deliberati,  in  quanto la

delibera di  approvazione  del  bilancio riveste mero carattere ricognitivo, e

non costitutivo,   dell'utile   realizzato   dall'impresa   e  risultante  dal

bilancio approvato.                                                          

        Di conseguenza,   ad  esempio,  una  societa'  con  periodo  d'imposta

chiuso al  31  maggio  2001,  la  quale  in  sede di approvazione del bilancio

abbia deliberato,  dopo  il  30  giugno 2001, di destinare a riserva gli utili

di periodo,  potra'  comunque  calcolare  l'agevolazione  con riferimento alle

richiamate riserve,   le   quali   devono  ritenersi  costituite  a  decorrere

dall'inizio del  successivo  periodo d'imposta, vale a dire dal 1  giugno 2001

e quindi prima del 30 giugno 2001.                                           

        Del pari,  rilevera'  ai fini DIT anche la riserva di rivalutazione di

cui all'art.  13  della  legge  21  novembre  2000,  n.  342, se relativa alla

rivalutazione effettuata  nell'esercizio  chiuso  prima  del  30  giugno 2001.

Infatti, anche  se  la  rivalutazione  e'  deliberata, dopo il 30 giugno 2001,

dall'assemblea che  approva  il bilancio, la riserva di rivalutazione iscritta

nel bilancio   da'   evidenza   di  incrementi  patrimoniali  gia'  realizzati

dall'impresa.                                                                 

        I soggetti  di  cui  all'articolo  5,  comma 2, del d. lgs. n. 466/97,

cioe' le   persone   fisiche  e  le  societa'  di  persone,  continueranno  ad

applicare l'agevolazione  DIT  con riferimento al patrimonio netto che risulta

dal bilancio  relativo  all'ultimo  esercizio anteriore a quello in corso alla

data di  entrata  in  vigore  della  legge. Come e' ovvio, anche essi dovranno

tenere conto degli eventuali decrementi successivi.                          

        Infine, occorre  precisare,  in senso conforme alla relazione tecnica,

che a  tutti  i  soggetti  continuera'  ad applicarsi l'intera disciplina DIT,

anche con  riguardo  alle  norme  di  cui  agli  articoli  2 e 3 del d.lgs. n.

466/97 che  prevedono  specifici  casi  di sterilizzazione delle variazioni in

aumento di capitale investito.                                               

        In deroga   al  principio  enunciato  in  premessa,  l'ultimo  periodo

dell'art. 5,  comma  1, lett. b), prevede che l'agevolazione in esame puo' far

cumulo con  la  DIT,  nel  caso  in  cui l'imponibile assoggettato ad aliquota

agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.          

        La norma  deve  essere interpretata nel senso che soltanto in presenza

di un  imponibile  potenzialmente  assoggettabile  ad  aliquota  agevolata DIT

inferiore al  10  per  cento  del totale, sara' possibile usufruire del cumulo

delle agevolazioni.  Il  cumulo  non  e'  consentito,  invece, nel caso in cui

l'imponibile assoggettabile  ad  aliquota  agevolata  DIT superi detto limite.

Pertanto, non  e'  consentito  assoggettare ad aliquota agevolata DIT solo una

quota inferiore  al  10  per  cento  di  detto  imponibile  e  contestualmente

cumulare le due agevolazioni.                                                

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        Cumulabilita' delle agevolazioni                                     

        Esempio 1:                                                            

        Soggetto: societa' di capitali                                       

                                                                             

        a) reddito d'impresa (al lordo del reddito detassato)            100 

        b) reddito  agevolabile  DIT  -                                      

           inferiore  al  10  per  cento  di  a)                           8 

        c) reddito residuo                                                92 

        d) reddito detassato "Tremonti-bis"                               30 

        e) reddito al netto della detassazione                            62 

        Liquidazione imposta:                                                

        - reddito soggetto ad aliquota DIT            8 * 19 %    =       1,52

        - reddito soggetto ad aliquota ordinaria     62 * 36 %  =        22,32

                                  Totale imposta                =        23,84

 -----------------------------------------------------------------------------

        Cumulabilita' delle agevolazioni                                     

        Esempio 2:                                                           

        Soggetto: societa' di capitali                                        

                                                                             

        a) reddito d'impresa (al lordo del reddito detassato)             100

        b) reddito  agevolabile  DIT  -                                       

           inferiore  al  10  per  cento  di  a)                            8

        c) reddito residuo                                                 92

        d) reddito detassato "Tremonti-bis"                                95

        e) reddito al netto della detassazione                              5

        Liquidazione imposta:                                                

        - reddito soggetto ad aliquota DIT          5 * 19 %    =        0.95

                                 Totale imposta                 =        0,95

                                                                             

        In questo   caso,   poiche'  il  reddito  imponibile  al  netto  della

detassazione e'   inferiore   al  reddito  agevolabile  DIT,  la  liquidazione

dell'imposta sara'  effettuata  applicando l'aliquota agevolata DIT al reddito

imponibile netto.                                                            

                                                                              

------------------------------------------------------------------------------

        Non cumulabilita' delle agevolazioni                                 

        Esempio 1                                                            

        Soggetto: societa' di capitali                                       

        a) reddito d'impresa (al lordo del reddito detassato)             100

        b) reddito  agevolabile  DIT  -                                      

           superiore  al  10  per  cento di a) -                           11

        c) reddito detassato "Tremonti-bis"                                30

        d) reddito al netto della detassazione                             70

        Liquidazione imposta:                                                 

        - reddito soggetto ad aliquota ordinaria     70 * 36 %    =      25,20

                                  Totale imposta                    =    25,20

  ----------------------------------------------------------------------------

        La scelta  tra  l'agevolazione  DIT  e  quella  in  esame  puo' essere

rinnovata separatamente  per  ciascun  periodo  d'imposta,  con la conseguenza

che l'aver  applicato  la  DIT  per il periodo d'imposta in corso alla data di

entrata in  vigore  della  legge,  non  preclude  la possibilita' di avvalersi

della "Tremonti-bis" per il periodo successivo.                              

      Il cumulo  degli  incentivi  e', invece, consentito con riferimento alle

spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.           

                                                                             

       5.3 Art. 8 legge n. 388 del 2000                                      

                                                                              

      L'agevolazione in   esame   non   e'   cumulabile  con  quella  per  gli

investimenti nelle  aree  svantaggiate,  prevista  dall'art.  8 della legge n.

388 del  2000,  fatta  eccezione, come per le altre agevolazioni, per le spese

sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.                 

      Pertanto, il   contribuente,   per   ciascun  periodo  d'imposta  e  con

riferimento agli  investimenti  complessivamente effettuati su base nazionale,

dovra' scegliere  se  fruire  del  credito  d'imposta  di cui al citato art. 8

della legge   n.   388   del   2000   ovvero   della   detassazione   di   cui

all'agevolazione in  commento.  Ne  consegue  che  un  soggetto  che  effettua

investimenti sia  nelle  aree  svantaggiate  sia in altri ambiti territoriali,

deve applicare  un'unica  agevolazione  e  sara'  libero  di effettuare scelte

diverse in relazione ai vari periodi d'imposta.                              

                                                                              

       5.4 Alimentazione dei canestri e capitalizzazione dell'impresa        

                                                                             

        Il comma   3  dell'art.  5  della  legge  in  esame,  prevede  che,  a

decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  della sua entrata in

vigore, i  redditi  che  beneficiano  delle  agevolazioni  di  cui all'art. 2,

commi da  8  a  13  della  legge  13 maggio 1999, n. 133 e DIT non rilevano ai

fini dell'attribuzione  del  credito  d'imposta  limitato  ai  soci in sede di

distribuzione degli utili, di cui all'art. 105, comma 4, del TUIR.           

        Lo spirito  della  norma e' quello di rendere neutra, almeno da questo

punto di  vista,  la scelta del contribuente sull'utilizzo di una o dell'altra

agevolazione. Infatti,  l'agevolazione  in esame non prevede l'attribuzione di

un credito  d'imposta  limitato  con riferimento ai redditi non assoggettati a

tassazione per effetto dell'agevolazione stessa.                             

        Cio', d'altra   parte,   e'  coerente  con  l'intento  perseguito  dal

legislatore di   incentivare   lo   sviluppo   economico  e  il  rafforzamento

dell'apparato produttivo.  Il  meccanismo  di funzionamento dell'agevolazione,

che non  consente  di  memorizzare alcuna credito d'imposta con riferimento al

reddito agevolato,  fa  si'  che l'eventuale reddito conseguito dai soci sotto

forma di   dividendi   successivamente   distribuiti   verra'  assoggettato  a

tassazione senza alcun credito d'imposta.                                    

        Cio' incentiva   indirettamente  l'accantonamento  degli  utili  e  di

conseguenza la capitalizzazione delle imprese.                               

                                                                              

                                                                             

       6. Operazioni straordinarie                                           

                                                                              

       Nel caso   di   fusione   propria  o  per  incorporazione  al  fine  di

individuare i  periodi  d'imposta  rilevanti  per il calcolo della media degli

investimenti dovra'   farsi   riferimento   alla   societa'  che  ha  iniziato

l'attivita' prima delle altre.                                               

       Per il   computo   della  media  degli  investimenti,  nei  periodi  di

coincidenza temporale   degli   esercizi   delle  societa'  partecipanti  alla

fusione, si  deve  tener  conto  dei  costi  sostenuti  per  gli  investimenti

effettuati (al netto dei disinvestimenti) da ciascuna societa'.              

       Cosi' ad  esempio,  nel  caso di fusione per incorporazione, realizzata

nell'esercizio 2001  con  retrodatazione  degli effetti al 1  gennaio, tra due

societa' aventi   esercizio  coincidente  con  l'anno  solare,  di  cui  l'una

(incorporata) esistente   dal  1996  e  l'altra  (incorporante)  dal  1999,  i

periodi da  prendere  in considerazione presso la incorporante sono cinque. Ai

fini del  calcolo  della  media,  per  i  periodi  d'imposta 1996, 1997 e 1998

rileveranno gli   investimenti  realizzati  dall'incorporata;  per  i  periodi

d'imposta successivi,  1999  e  2000, si dovra' tenere conto della somma degli

investimenti realizzati da entrambe le societa'.                             

       Nel caso   di  fusione  realizzata  nell'esercizio  2001,  con  effetti

decorrenti dal  primo  gennaio,  fra  un  soggetto (incorporata) esistente dal

1996 e  avente  periodo  d'imposta  coincidente  con  l'anno solare e un altro

soggetto (incorporante)  esistente  dal  primo  luglio  1995 e con esercizio a

"cavallo" (dal 01/07 al 30/06), dovranno essere presi in considerazione:     

          Q    i periodi d'imposta dal 1996 al 2000 per l'incorporata;       

          Q    i  periodi  d'imposta  compresi  tra quello relativo al periodo

               01-07-96 /  30-06-97  e  quello dal 01-07-2000 al 31-12-2000  

per l'incorporante.                                                           

        In particolare,  al  fine  di  individuare  gli  investimenti del piu'

recente periodo  d'imposta,  occorre  sommare  gli  investimenti  del  periodo

d'imposta 2000  dell'incorporata  con  quelli  dell'ultimo  periodo  d'imposta

chiuso dell'incorporante  (01-07-2000  / 31-12-2000) e cosi' a scalare fino al

quinto periodo precedente.                                                   

       In caso  di  scissione, la societa' beneficiaria dovra' considerare, ai

fini del  computo  della  media,  anche  i costi degli investimenti realizzati

negli esercizi  di  riferimento  dalla  societa'  scissa,  in proporzione alla

quota di patrimonio contabile acquisita a seguito dell'operazione.           

       Analogamente, in   caso  di  scissione  parziale,  la  societa'  scissa

dovra' considerare  i  costi degli investimenti da essa sostenuti, al netto di

quelli proporzionalmente  riferibili  al  patrimonio contabile attribuito alle

societa' beneficiarie.                                                        

       In caso   di   trasformazione   si   dovra'  tener  conto  anche  degli

investimenti effettuati  dalla  societa'  trasformata  nei  periodi  anteriori

alla trasformazione stessa.                                                   

       Il medesimo   principio  di  continuita'  si  applica  anche  nel  caso

d'impresa che ha acquisito per successione l'azienda.                        

       La trasformazione  da  societa'  di  persone  a  societa'  soggette  ad

Irpeg, e  viceversa,  divide  l'esercizio  in  cui  l'operazione ricade in due

periodi d'imposta,    che    assumono    distintamente    rilievo    ai   fini

dell'individuazione dei periodi su cui calcolare la media degli investimenti.

                                                                              

       7. Applicazione dell'agevolazione per i lavoratori autonomi           

                                                                             

       Con riguardo  all'ambito  soggettivo  e  al  meccanismo di applicazione

della agevolazione,  si  fa  rinvio  a  quanto  precisato  in via generale nei

precedenti paragrafi n. 1 e 2.                                               

                                                                              

       7.1 Beni agevolabili                                                  

                                                                             

       Per i   soggetti   titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo  di  cui

all'articolo 49,  comma  1,  del TUIR, l'agevolazione in esame riguarda i beni

strumentali per   l'esercizio  dell'arte  o  della  professione  acquisiti  in

proprieta' o in locazione finanziaria.                                       

       Sono esclusi   dall'ambito   applicativo  dell'agevolazione,  ai  sensi

dell'articolo 50  comma  2  del  TUIR,  gli  investimenti  in  oggetti d'arte,

d'antiquariato o  da  collezione.  Questi  ultimi  possono essere identificati

facendo riferimento  alla  tabella prevista dall'articolo 36 del decreto legge

n.41 del  1995  che  ha introdotto il regime speciale IVA per i rivenditori di

tali oggetti.                                                                

        Analogamente, le  spese  relative  all'acquisto di beni mobili adibiti

promiscuamente all'esercizio  dell'arte  o della professione di cui ai commi 3

e 3  bis  del  citato  articolo  50,  nonche'  le  spese  relative ai mezzi di

trasporto a   motore   a  deducibilita'  limitata,  secondo  quanto  stabilito

dall'articolo 121  bis  del  TUIR,  sono  agevolabili per la parte fiscalmente

rilevante.                                                                   

        Gli immobili  potranno  costituire  oggetto  di  agevolazione  solo se

"strumentali" in  quanto  utilizzati  esclusivamente per l'esercizio dell'arte

o della  professione.  Al  riguardo si rendono necessarie alcune precisazioni.

Non vi  e'  dubbio innanzitutto che un rapporto di strumentalita' rilevante ai

fini dell'imposizione  sul  reddito  possa  configurarsi  anche con riguardo a

detti immobili,   a  condizione  tuttavia  che  gli  stessi  siano  utilizzati

esclusivamente per  l'esercizio  dell'arte  o della professione (cfr. articolo

40 del  TUIR).  Non  e'  di  ostacolo  al  riconoscimento dell'agevolazione il

disposto dell'articolo  50  del  TUIR  che  esclude la possibilita' di dedurre

gli ammortamenti,  posto  che  nel  contesto  del citato articolo, il concetto

di strumentalita'  non  si  identifica  con quello di bene ammortizzabile: gli

immobili rilevano  come  beni  strumentali, con effetto anche ai fini fiscali,

secondo quanto  disposto  dagli  ultimi due periodi dei commi 2 e 3 del citato

articolo 50,   se   direttamente   utilizzati   nell'esercizio   dell'arte   o

professione.                                                                 

      La stessa  limitazione  dell'agevolazione  agli immobili strumentali per

natura, di  cui  all'articolo 4, comma 4, della legge in esame, e' chiaramente

riferibile ai    soggetti    titolari   di   reddito   d'impresa,   ai   quali

esclusivamente il  concetto  di  strumentalita'  per natura e' pertinente. Non

sarebbe conforme  peraltro  alla ratio della legge, che ha inteso affermare un

netto parallelismo  tra  reddito d'impresa e di lavoro autonomo - nell'intento

di potenziare   allo   stesso   modo  le  rispettive  strutture  operative  -,

escludere dal   beneficio   fiscale  gli  immobili  strumentali  all'attivita'

artistica o professionale.                                                    

        Resta inteso  che  l'investimento  agevolabile  puo'  interessare  gli

immobili strumentali  come  sopra  definiti  che,  ai sensi della legislazione

urbanistica, risultino   destinati    ad  uso  ufficio  ed  accatastati  nella

categoria A/10.  Inoltre  l'ammontare  dell'agevolazione  non puo' superare il

costo di acquisizione direttamente riferibile all'immobile strumentale.      

                                                                             

       7.2 Momento rilevante                                                 

                                                                             

       Gli investimenti    in    beni    strumentali    dell'artista   o   del

professionista si  considerano  effettuati,  in  conformita'  al  principio di

competenza, al  momento  della consegna o della spedizione (per i beni mobili)

e della  stipulazione  dell'atto  (per  gli  immobili)  ovvero, se successiva,

alla data  in  cui  si  verifica  l'effetto  traslativo  o  costitutivo  della

proprieta' o  di  altro  diritto  reale,  senza  tener conto delle clausole di

riserva della  proprieta'.   Ai  fini  della  determinazione  del  reddito  di

lavoro autonomo,  infatti,  i  beni strumentali in genere non rilevano secondo

il principio di cassa.                                                       

        Anche con  riferimento  alla deducibilita' dei beni utilizzati in base

ad un  contratto  di  locazione  finanziaria,  il  quinto  periodo del comma 2

dell'articolo 50  del  TUIR reca una deroga al principio di cassa previsto per

la determinazione  del  reddito  di lavoro autonomo, stabilendo che i relativi

canoni vanno  dedotti  nel  periodo d'imposta in cui maturano. Pertanto, anche

in questo   caso,  il  momento  rilevante  ai  fini  dell'agevolazione  e'  da

individuarsi all'atto della consegna dei beni.                               

                                                                             

      7.3 Altre spese agevolabili                                             

                                                                             

      Si rinvia  a  quanto affermato nel precedente paragrafo 3.8, con l'unica

precisazione che,  per  i  soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo, le

spese di  assistenza  negli  asili  nido  e  di formazione e aggiornamento del

personale rilevano secondo il principio di cassa.                            

                                                                             

      7.4 Revoca dell'agevolazione per i lavoratori autonomi                 

                                                                             

        Sul punto si rinvia a quanto indicato al paragrafo 4.                

                                                                              

      8. Determinazione degli acconti                                        

                                                                             

       Il comma   7   dell'art.   4  stabilisce  che  l'acconto  dell'IRPEF  e

dell'IRPEG, da   versare   nel   corso  del  secondo  periodo  di  imposta  di

applicazione dell'agevolazione   (e   relativo   a   quello   successivo),  e'

calcolato nei  modi  ordinari, assumendo come imposta del periodo precedente e

come imposta  del  periodo  per  il  quale  e' dovuto l'acconto, quella che si

sarebbe applicata in assenza della disciplina in esame.                      

       In base  a  tale  previsione, le imprese, con esercizio coincidente con

l'anno solare,  sono  comunque  tenute  a  calcolare  l'acconto,  relativo  al

periodo d'imposta 2003, al lordo dell'agevolazione.                          

                                                                             

FINE TESTO CIRCOLARE MINISTERIALE