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Roma, 26 novembre 2001

 

Circolare n. 162/2001

Oggetto: Tributi – Emersione del lavoro irregolare – Artt. 1, 2 e 3, legge 383/2001 - Circolare ministeriale 11.10.2001 n.88/E.

 

Com’è noto, con la legge n.383/2001 è stato introdotto un piano per incentivare i datori di lavoro che occupano personale in violazione delle norme fiscali e previdenziali a regolarizzare la loro posizione. Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni.

 

In particolare, il piano di emersione si applica esclusivamente ai datori di lavoro titolari di reddito di impresa (sono esclusi ad es. gli enti non commerciali) e prevede a favore dei datori di lavoro che si autodenunciano l’applicazione di un regime previdenziale agevolato per un periodo di tre anni; anche i lavoratori regolarizzati (lavoratori dipendenti e collaboratori coordinati e continuativi) potranno beneficiare di un trattamento agevolato triennale, consistente nella totale esenzione dai contributi previdenziali e nel pagamento dell’imposta sui redditi di lavoro dipendente in misura ridotta, uguale per tutti gli scaglioni di reddito.

 

Quale ulteriore beneficio per i datori di lavoro, è stata inoltre introdotta la tassazione ridotta del reddito di impresa, limitatamente agli incrementi di reddito che si verificheranno nel triennio considerato. Ad esempio un’impresa autodenunciatasi che dichiari quest’anno un reddito maggiore di quello dichiarato nel 2000, dovrà applicare la tassazione ordinaria solo alla quota parte di reddito 2001 pari all’ammontare del reddito 2000, mentre sull’incremento potrà applicare un’imposta unica ad aliquota ridotta.

 

L’autodichiarazione, su espressa richiesta dell’interessato, varrà anche come proposta di concordato per i periodi pregressi; per la regolarizzazione del pregresso è stata prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Irpeg, dell’Irap, dell’Iva e dei contributi previdenziali; inoltre è stata esclusa l’applicazione delle sanzioni e degli interessi.

 

ANNUALITÀ AGEVOLATE

DATORI DI LAVORO
LAVORATORI

 

Oneri previdenziali

Imposta sugli incrementi di reddito

Contributi previdenziali

Irpef

2001

8%

10%

0

6%

2002

10%

15%

0

8%

2003

12%

20%

0

10%

PERIODI PREGRESSI

8% del costo del lavoro regolarizzato

Lire 200 mila per ciascun anno regolarizzato

 

L’autodenuncia può essere effettuata anche dagli imprenditori che non hanno mai dichiarato redditi d’impresa, a condizione che abbiano utilizzato lavoratori irregolari; viceversa, è stata espressamente esclusa la possibilità di applicare il regime agevolato nei confronti del lavoro irregolare prestato dai soggetti di cui all’articolo 62 comma 2 del TUIR, ossia lo stesso imprenditore e i familiari partecipanti all’impresa familiare (pertanto è esclusa l’applicazione delle disposizioni di cui trattasi per l’emersione ad esempio dell’attività dei padroncini).

 

Si fa notare che la regolarizzazione dei periodi pregressi ha effetti preclusivi degli accertamenti fiscali e previdenziali limitatamente ad una franchigia pari al triplo del costo del lavoro irregolare denunciato; non sono esclusi ulteriori accertamenti qualora il reddito accertato sia superiore a tale limite.

 

Si fa presente infine che in sede di conversione del decreto legge sull’introduzione dell’Euro, il Parlamento ha approvato la proroga dal 30 novembre 2001 al 28 febbraio 2002 del termine per la presentazione della dichiarazione di emersione.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 103 e 158/2001

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. n. 248 del 24-10-2001 (fonte Guritel)

LEGGE 18 ottobre 2001, n.383

Primi interventi per il rilancio dell'economia

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
                                 approvato;
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  Promulga
    la seguente legge:
                                    CAPO I
         NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA
                                   ART. 1.
                        (Dichiarazione di emersione).
       1.  Gli  imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare,
    non  adempiendo  in  tutto  o  in  parte agli obblighi previsti dalla
    normativa  vigente  in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
    emergere,  tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare
    entro  il  30  novembre  2001.  Il  Comitato interministeriale per la
    programmazione  economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali
    e  di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo
    2, comma 4.
       2.  Per  il periodo di imposta in corso alla data di presentazione
    della  dichiarazione  di  emersione  di  cui  al comma 1, e per i due
    periodi  successivi,  la medesima dichiarazione costituisce titolo di
    accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
       a)  gli  imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1,
    si   impegnano   nel   programma  di  emersione,  e  conseguentemente
    incrementano  l'imponibile  dichiarato, rispetto a quello relativo al
    periodo  di  imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a
    concorrenza  del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere
    con  la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una
    imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul reddito delle persone fisiche
    (IRPEF),  dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
    dell'imposta   regionale   sulle  attivita'  produttive  (IRAP),  con
    tassazione  separata  rispetto  al  rimanente  imponibile,  dovuta in
    ragione  di  un'aliquota  del  10  per  cento per il primo periodo di
    imposta,  del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20
    per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed il terzo
    periodo  di  imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle
    eventuali  variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul
    maggiore  imponibile  previdenziale  relativo  ai  redditi  di lavoro
    emersi  dichiarati, e conseguente alla dichiarazione di emersione, si
    applica   una   contribuzione   sostitutiva,  dovuta  in  ragione  di
    un'aliquota  dell'8  per cento per il primo periodo, del 10 per cento
    per il secondo periodo e del 12 per cento per il terzo periodo;
       b) i lavoratori che, parallelamente, si impegnano nel programma di
    emersione  sono  esclusi  da  contribuzione previdenziale e, sui loro
    redditi   di  lavoro  emersi,  si  applica  una  imposta  sostitutiva
    dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile,
    dovuta  in  ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo anno,
    dell'8  per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo
    anno.
       3.  Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione
    di  emersione  vale  anche  come  proposta di concordato tributario e
    previdenziale,  se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi,
    ispezioni  e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o
    di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro
    oggetto  della  dichiarazione  di emersione, l'imprenditore dichiara,
    per  ciascuno  dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare
    utilizzato.   Per   ciascuno  di  questi  periodi  il  concordato  si
    perfeziona  con  il  pagamento  di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF,
    dell'IRPEG,  dell'IRAP,  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei
    contributi   previdenziali,   con  tassazione  separata  rispetto  al
    rimanente  imponibile,  dovuta  in  ragione di un'aliquota dell'8 per
    cento  del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
    applicazione  di  sanzioni  e  interessi.  Per  ciascuno degli stessi
    periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il
    concordato  produce  effetti preclusivi automatici degli accertamenti
    fiscali  relativi  all'attivita'  di  impresa e previdenziali, fino a
    concorrenza del triplo del costo del lavoro irregolare utilizzato. Il
    pagamento  dell'imposta  sostitutiva  puo' essere effettuato in unica
    soluzione,  entro  il termine di presentazione della dichiarazione di
    emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero in ventiquattro
    rate  mensili  a  partire dal predetto termine, senza applicazione di
    interessi.  Con  l'integrale  pagamento sono estinti i delitti di cui
    agli  articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il
    delitto  di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
    nonche'  i  reati  contravvenzionali e le violazioni amministrative e
    civili  connessi  alle  violazioni  fiscali  e previdenziali relative
    all'esistenza  del  lavoro  sommerso.  In  caso  di  rateazione, sono
    sospesi  i  termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente
    comma.
       4.  I  lavoratori  delle  imprese  che  aderiscono ai programmi di
    emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti fiscali e
    previdenziali,  connessi  alla  prestazione di lavoro irregolare, per
    ciascuno   degli   anni  che  intendono  regolarizzare,  mediante  il
    pagamento  di  una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata
    rispetto  al  rimanente imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000
    per  ogni anno pregresso, senza applicazione di sanzioni e interessi.
    Il  pagamento  e' effettuato nei termini e con le modalita' di cui al
    comma  3.  E'  precluso ogni accertamento fiscale e previdenziale sui
    redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
    domanda,   ricostruire   in  tutto  o  in  parte  la  loro  posizione
    pensionistica  per  gli  anni pregressi, fino ad un massimo di cinque
    anni  esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino
    al  massimo  di  un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui
    all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle
    risorse disponibili presso il predetto fondo.
       5.  Le  disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con
    riferimento  al  lavoro  irregolare  prestato dai soggetti richiamati
    all'articolo  62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
    di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
    n. 917.
       6.  Restano  fermi,  in alternativa, per gli interessati, i regimi
    connessi  ai  piani  di riallineamento retributivo e di emersione del
    lavoro  irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
    1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
    1996,  n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
    448,  e  successive  modificazioni,  all'articolo  63  della legge 23
    dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116
    della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
       7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, e' definito un
    piano  straordinario  di  accertamento, operativo dal 1 gennaio 2002,
    mirato  al  contrasto  dell'economia  sommersa.  Il piano costituisce
    priorita'  di  intervento delle autorita' di vigilanza del settore ed
    e'  basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei
    dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi
    di  pubblica  utilita',  dei  registri  dei  beni immobili e dei beni
    mobili registrati.
       8.  Le  maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile
    connessa   ai  programmi  di  emersione,  con  esclusione  di  quelle
    contributive,  affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge
    23  dicembre  2000,  n.  388.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze e' determinata la quota del predetto
    fondo  destinata  al  riequilibrio  dei  conti  pubblici. Con decreto
    emanato  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
    il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, e' determinata la
    quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto
    delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale
    dei  lavoratori  che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi
    del  comma  2,  lettera  b),  del  presente  articolo,  e  agli oneri
    concernenti   la   eventuale   ricostruzione   della  loro  posizione
    previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4
    del  presente  articolo; con lo stesso decreto e' inoltre determinata
    la  misura  dell'eventuale  integrazione del contributo previdenziale
    relativo  ai  lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di
    emersione,  nei  limiti  delle risorse all'uopo disponibili presso il
    fondo,  nonche'  la  quota  del trattamento previdenziale relativa ai
    medesimi  periodi  in  proporzione  alle  quote contributive versate,
    senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. I commi 2 e 3
    dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
ART. 2.
            (Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione -
             Delega al Governo in materia di tutela ambientale).
        1.  Gli  imprenditori  che aderiscono ai programmi di emersione di
    cui   all'articolo   1  possono  regolarizzare  i  loro  insediamenti
    produttivi,  accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del
    decreto  legislativo  19  dicembre  1994,  n.  758, esteso anche alle
    violazioni   amministrative   e  penali  in  materia  ambientale  che
    determinano   solo   lesione   di  interessi  amministrativi  e  sono
    caratterizzate  dalla  messa  in  pericolo  e  non  dal danno al bene
    protetto.  Sono  sempre  esclusi  i  casi  di esecuzione di lavori di
    qualsiasi   genere   su   beni   culturali   nonche'   ambientali   e
    paesaggistici,  realizzati  senza  le autorizzazioni prescritte dagli
    articoli  21  e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in
    materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
    29   ottobre   1999,   n.   490,  o  in  difformita'  dalle  medesime
    autorizzazioni.
       2.  Il  Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data
    di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti
    legislativi  in  materia  di  tutela  ambientale  aventi  lo scopo di
    introdurre:
       a)   una   causa  estintiva  speciale  dei  reati  ambientali,  in
    connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione,
    consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione
    pecuniaria  amministrativa  non  inferiore  alla meta' del massimo di
    quella  prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine
    di  fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto
    della normativa ambientale;
       b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento,
    per  tutte  le  violazioni  ambientali  di  carattere amministrativo,
    consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le
    violazioni.
       3.  La  delega  e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
    criteri direttivi:
       a)  esclusione  dai  predetti  meccanismi  di  tutte le violazioni
    connotate  da  danno  ambientale  cosi'  come  accertato da autorita'
    pubblica competente;
       b)  semplicita'  e  rapidita'  delle procedure volte alla verifica
    dell'adempimento agli ordini di fare;
       c)  automaticita'  dell'estinzione delle violazioni amministrative
    in caso di ravvedimento operoso.
       4.  Al  fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di
    emersione,  sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
    decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, e le organizzazioni
    sindacali  e  di  categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e
    della   tutela   del   territorio,   il   CIPE  adotta  programmi  di
    coordinamento e incentivazione delle attivita' delle autonomie locali
    finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati
    ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione
    degli insediamenti produttivi esistenti.
                                   ART. 3.
                        (Disposizioni di attuazione).
       1.   Con   decreto  interministeriale  sono  determinati  forma  e
    contenuto  della  dichiarazione  di emersione di cui all'articolo 1 e
    degli   altri   modelli   di  dichiarazione,  in  modo  da  garantire
    l'applicazione  dell'incentivo  fiscale a tassazione separata in caso
    di  cumulo  tra  redditi  agevolati  ed  altri  redditi,  nonche'  le
    modalita'   di   pagamento   delle   imposte  e  delle  contribuzioni
    sostitutive  di  cui  all'articolo  1,  commi 2, 3 e 4. Con lo stesso
    decreto sono approvate le istruzioni sulle modalita' di presentazione
    delle  dichiarazioni predette e sulle attivita' amministrative idonee
    a  garantire  adeguate  forme  di partecipazione delle organizzazioni
    sindacali   e   di   categoria   al   fine  di  favorire  l'emersione
    dell'economia sommersa.
       2.  Le  imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'articolo
    1,  commi  2,  3  e  4,  non  sono  comunque  compensabili e non sono
    deducibili  ai  fini  della determinazione di alcuna imposta, tassa o
    contributo.  Per  l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
    sanzioni   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
    previste per le imposte sui redditi.
       3.  L'imposta  sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
    a),  non  genera  credito  di  imposta  in favore del socio, ai sensi
    dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
    decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
    successive modificazioni.
       4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
    la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
    28  agosto  1997,  n.  281, sono determinate le regolazioni contabili
    degli  effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali,
    conseguenti all'attuazione del presente capo.
       5.  Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori
    si  applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di

    lavoro autonomo.

*** OMISSIS ***

FINE TESTO LEGGE 383/2001

 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Circolare 88 del 11.10.01

OGGETTO Norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa.

 Premessa                                                                    

      In data  10  ottobre 2001 il Parlamento ha approvato il disegno di legge

recante "Primi   interventi   per   il  rilancio  dell'economia"  (di  seguito

"legge").                                                                    

      Con gli  articoli  da  1 a 3 della legge, sono stati previsti interventi

finalizzati a  favorire  l'emersione del cosiddetto "lavoro sommerso" ovvero a

regolarizzare tutti  quei  rapporti di carattere lavorativo svolti, anche solo

in parte,  in  violazione  delle  vigenti  normative di carattere tributario e

contributivo.                                                                

      La disposizione   trae   origine   dalla   necessita'  di  garantire  ai

lavoratori interessati  da  tali  rapporti, la massima tutela previdenziale ed

offrire agli  stessi  la  possibilita'  di  giungere  alla  definizione  della

propria situazione fiscale e contributiva per gli anni pregressi.            

      Al fine  di  incentivare  i  datori  di  lavoro  e gli stessi lavoratori

verso un   regime   di  piena  legalita',  e'  stato  previsto  un  meccanismo

impositivo particolarmente  agevolato  che tiene conto dell'entita' del lavoro

emerso.                                                                      

      Tale obiettivo  viene  realizzato  attraverso la definizione di piani di

emersione dell'economia   sommersa   che  si  inseriscono  in  un  piu'  ampio

contesto di  incentivazione  delle  attivita'  economiche finalizzate anche al

risanamento ambientale.                                                       

      In linea  generale,  il  regime  agevolativo  prevede  l'applicazione di

un'imposizione sostitutiva  sull'incremento  dei  redditi  dichiarati  per  un

determinato numero  di  periodi  d'imposta  successivi  alla regolarizzazione,

nonche' sulle  annualita'  pregresse  tramite apposita proposta di concordato.

Tale forma   di   imposizione   realizza  una  tassazione  definitiva  con  la

conseguenza che  i  redditi  agevolati  -  cosi'  come  previsto espressamente

dall'articolo 3,   comma  3,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,

approvato con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917 (TUIR)  -  sono  in  ogni  caso  esclusi dalla base imponibile del reddito

complessivo del contribuente.                                                 

      Le somme  versate  a titolo sostitutivo di imposte e contributi non sono

compensabili e  non  sono deducibili ai fini della determinazione di qualsiasi

imposta, tassa o contributo.                                                  

      In quanto    compatibili,    si   rendono   applicabili   le   ordinarie

disposizioni previste  in  materia  di accertamento, riscossione e contenzioso

per le imposte sui redditi.                                                  

      Per accedere   al  regime  agevolativo  i  soggetti  interessati  devono

presentare, entro   il   30   novembre   2001,  un'apposita  dichiarazione  di

emersione del   lavoro   utilizzato   in   modo  non  regolare  nell'attivita'

d'impresa o di lavoro autonomo.                                              

      La dichiarazione  di  emersione  deve  essere presentata, secondo quanto

previsto con  apposito  decreto  interministeriale  in corso di emanazione, in

via telematica,  direttamente  dal  datore  di lavoro ovvero per il tramite di

un Ufficio  delle  Entrate  ovvero  di uno degli intermediari abilitati di cui

all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.          

                                                                              

1. Soggetti interessati alla dichiarazione di emersione                      

      Le disposizioni  in  esame  sono  applicabili  agli  imprenditori  e  ai

soggetti titolari  di  reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle

proprie attivita'  hanno  impiegato  lavoratori  non adempiendo, in tutto o in

parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.  

                                                                             

      In particolare,  l'ambito  applicativo  delle suddette norme ricomprende

non soltanto  gli  imprenditori  individuali,  ma  tutti i titolari di reddito

d'impresa, indipendentemente  dalla  loro  veste  giuridica. Pertanto, possono

accedere  al  regime  agevolativo  le  persone  fisiche  e  i  soggetti di cui

all'articolo 5  del  TUIR,  titolari  di  reddito d'impresa, le societa' e gli

enti commerciali  di  cui  all'articolo  87, comma 1, lettere a), b), nonche',

limitatamente ai  lavoratori  impiegati in attivita' che danno luogo a redditi

d'impresa, gli  enti  non  commerciali  e le societa' di cui alle lettere c) e

d), del medesimo articolo 87.                                                

      Possono avvalersi  dell'agevolazione  in  esame  anche  gli imprenditori

che non  hanno  mai dichiarato redditi d'impresa e che intendono fare emergere

la propria attivita' ed i lavoratori irregolari impiegati nella stessa.      

                                                                             

      Resta in  ogni  caso fermo che il presupposto per accedere a tale regime

rimane quello  di  avere  utilizzato  lavoratori irregolari prima dell'entrata

in vigore  della  legge  e fino alla data di presentazione della dichiarazione

di emersione.                                                                 

                                                                             

      Inoltre, per  espressa  previsione  contenuta  nell'articolo 3, comma 5,

del provvedimento,  le  disposizioni  agevolative  si  rendono applicabili, in

quanto compatibili,  ai  titolari  di redditi di lavoro autonomo. Al riguardo,

si precisa   che   l'estensione   delle  predette  disposizioni  si  riferisce

esclusivamente ai   soggetti   che   esercitano   arti   e   professioni,  per

professione abituale,  ancorche'  non  esclusiva,  ai  sensi dell'articolo 49,

comma 1,   del   TUIR,   compreso   l'esercizio  in  forma  associata  di  cui

all'articolo 5, comma 3, lettera c), dello stesso testo unico.               

                                                                              

2. Categorie di lavoratori regolarizzabili                                   

      Per quanto  riguarda  l'ambito  applicativo  della norma, si precisa che

la dichiarazione   di   emersione   puo'   riguardare   qualunque   lavoratore

irregolare, ossia  lavoratori  utilizzati  a  tempo  indeterminato  o  a tempo

determinato, non  adempiendo  in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla

normativa vigente in materia fiscale e previdenziale.                        

      Inoltre, sono   compresi   non   soltanto   i  lavoratori  che  svolgono

l'attivita' nell'ambito   di   un  rapporto  di  subordinazione,  ma  anche  i

lavoratori che   intrattengono   rapporti   configurabili   in  collaborazioni

coordinate e continuative.                                                   

      Sono, invece,  esclusi  da  tale  regolarizzazione i titolari di reddito

di lavoro  autonomo  professionale  o  occasionale. Dal tenore letterale della

norma, che  fa  riferimento ai "lavoratori delle imprese", si rileva, infatti,

che le  agevolazioni  non  possono  estendersi  ai  lavoratori  che effettuano

prestazioni d'opera  che  si  esauriscono  una  volta  realizzate  e  che  non

determinano alcuna continuita' del rapporto di lavoro.                       

                                                                             

      Inoltre, occorre  evidenziare  che le disposizioni agevolative contenute

nel provvedimento,   non   trovano   applicazione  nei  confronti  del  lavoro

irregolare prestato  dai  soggetti  richiamati  nell'articolo 62, comma 2, del

TUIR. Pertanto,  non  e'  consentito  tener conto, ai fini dell'individuazione

del costo  del  lavoro  emerso  rilevante  ai fini della regolarizzazione, del

lavoro prestato   dall'imprenditore,   dal  coniuge,  dai  figli,  affidati  o

affiliati minori   di  eta'  o  permanentemente  inabili  al  lavoro  e  dagli

ascendenti, nonche'  dei  familiari  partecipanti  all'impresa  familiare. Con

riferimento ai  titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo, ai medesimi fini,

occorre fare  riferimento  ai  soggetti  individuati  dall'articolo  50, comma

6-bis, del  TUIR  che  comprende,  oltre ai soggetti sopra elencati, il lavoro

svolto dai soci o associati partecipanti all'associazione professionale.     

      Tali soggetti,  pertanto,  non  sono  regolarizzabili  e  va escluso dal

computo del  costo  del  lavoro  emerso quello relativo all'opera svolta dagli

stessi.                                                                       

                                                                             

3. Effetti della dichiarazione di emersione                                  

      La dichiarazione   di   emersione   consente   ai   datori   di   lavoro

imprenditori e  lavoratori  autonomi  di  usufruire di un regime agevolato sia

in materia  fiscale  che  previdenziale  a  decorrere dal periodo d'imposta in

cui la dichiarazione e' presentata e per i due periodi d'imposta successivi. 

                                                                              

3.1 Effetti in materia fiscale                                               

      Per usufruire  di  tale  regime  agevolato,  i  datori  di lavoro devono

impegnarsi nel  programma  di  emersione  incrementando  il reddito imponibile

d'impresa (o  di  lavoro  autonomo)  dichiarato  rispetto a quello del periodo

precedente.                                                                  

      In particolare,   sul   predetto   incremento   hanno   diritto  ad  una

tassazione sostitutiva,  fino  a  concorrenza  del triplo del costo del lavoro

emerso.                                                                      

      L'incremento e'    determinato,    in   sede   di   prima   applicazione

dell'agevolazione, confrontando  il  reddito imponibile di impresa o di lavoro

autonomo dichiarato   per   il   periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di

presentazione della  domanda  di  emersione  (ossia  per  il  2001  in caso di

esercizio coincidente  con  l'anno  solare) e quello dichiarato per il periodo

d'imposta immediatamente  precedente  (ossia per il 2000). Analogamente, per i

due periodi  d'imposta  successivi  (per  il  2002 e il 2003), il confronto va

effettuato con  riferimento  al  reddito  imponibile  dichiarato  per  ciascun

periodo d'imposta precedente (rispettivamente, per il 2001 e il 2002).       

      Trattandosi di   reddito   imponibile,   con   riferimento   al  reddito

d'impresa, si  deve  fare  riferimento  al  reddito  al  netto  delle  perdite

relative a periodi d'imposta precedenti.                                     

      Per gli   imprenditori  o  i  lavoratori  autonomi  che  non  hanno  mai

dichiarato redditi  d'impresa  o  redditi  di  lavoro  autonomo, che intendono

fare emergere  la  propria  attivita'  ed  i  lavoratori  irregolari impiegati

nella stessa,  l'incremento  del reddito imponibile nell'anno di presentazione

della dichiarazione  di  emersione, da assoggettare ad imposta sostitutiva, e'

costituito dall'intero reddito imponibile dichiarato.                        

      La tassazione  sostitutiva  consiste  nell'applicazione  di  una imposta

sull'incremento del   reddito   d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  imponibile

dichiarato, dovuta  in  luogo  dell'IRPEF o IRPEG e dell'IRAP, stabilita nelle

seguenti misure:                                                             

.    10   per   cento   per  il  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di

      presentazione della domanda di emersione;                              

.    15 per cento per il secondo periodo d'imposta;                          

.    20 per cento per il terzo periodo d'imposta.                            

                                                                              

      Il versamento  dell'imposta  sostitutiva deve essere effettuato entro il

termine previsto  per  il  versamento  a  saldo  delle imposte derivanti dalla

dichiarazione dei  redditi  relativa  al  periodo  d'imposta  di  riferimento,

secondo le modalita' stabilite con decreto interministeriale.                

                                                                             

      Trattandosi di  una  tassazione  sostitutiva,  i  redditi assoggettati a

tassazione con  la  suddetta  modalita' non rilevano ai fini delle addizionali

all'IRPEF.                                                                   

                                                                             

      Inoltre, come    stabilito    espressamente   dalla   norma,   l'imposta

sostitutiva non  genera  il  credito  d'imposta  a  favore  dei  soci previsto

dall'articolo 14  del  TUIR. In sostanza, l'imposta sostitutiva non concorre a

formare l'ammontare  di  cui  alla  lettera a), comma 1, dell'articolo 105 del

TUIR (cosiddetto  "basket  A"),  ne'  quello  di cui alla lettera b), comma 1,

del medesimo articolo (cosiddetto "basket B").                               

                                                                              

      L'incremento del   reddito   imponibile   da   assoggettare  ad  imposta

sostitutiva non  puo'  essere  superiore  ad  un importo predeterminato che e'

rappresentato dal  triplo  del  costo  del  lavoro  emerso  per  effetto della

dichiarazione di  emersione.  Pertanto,  per il primo anno di applicazione del

regime agevolato,   per  determinare  l'importo  massimo  dell'incremento  del

reddito imponibile  sul  quale  applicare  l'imposta  sostitutiva  del  10 per

cento, occorre,  innanzitutto,  calcolare  il  triplo  del  costo  del  lavoro

emerso per   il   2001  con  la  dichiarazione  di  emersione,  tenendo  conto

dell'ammontare complessivo    delle    spese   per   prestazioni   di   lavoro

effettivamente sostenute  nello  stesso  anno  per i lavoratori regolarizzati,

compresi gli  eventuali  compensi  in  natura, indipendentemente dai limiti di

deducibilita' previsti dal testo unico delle imposte sui redditi.            

                                                                              

                                                                             

                                                                             

Ad esempio:                                                                  

.    nella  dichiarazione  di  emersione  sono  elencati  3  lavoratori il cui

      costo del  lavoro  per  l'anno  in cui e' presentata la dichiarazione di

      emersione (anno 2001) e' complessivamente pari a lire 150 milioni;     

.    l'incremento  del  reddito  imponibile  d'impresa  (o di lavoro autonomo)

      per il  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data di presentazione della

      dichiarazione di  emersione  (anno  2001),  rispetto a quello dichiarato

      per l'anno 2000, e' pari lire 500 milioni;                             

.    il  datore  di  lavoro  puo'  applicare per il 2001 l'imposta sostitutiva

      del 10  per  cento  su  un  ammontare  massimo  di  lire  450 milioni di

      reddito imponibile  (corrispondente  al  triplo  del  costo  del  lavoro

      emerso). I  rimanenti  50  milioni  di lire devono essere assoggettati a

      tassazione in base alle ordinarie disposizioni.                        

                                                                             

      L'ammontare pari  al  triplo  del  costo  del lavoro emerso nel 2001 per

effetto della   dichiarazione   di  emersione,  rappresenta  un  parametro  di

riferimento fisso   per  determinare  l'importo  massimo  dell'incremento  del

reddito imponibile  da  assoggettare  ad  imposizione  sostitutiva anche per i

due periodi   d'imposta   successivi   a   quello   di   presentazione   della

dichiarazione stessa.                                                        

      Tuttavia, qualora  negli  anni  successivi  al  primo,  l'ammontare  del

costo del  lavoro  emerso  per  il  2001 subisca una riduzione per effetto, ad

esempio, del  licenziamento  o della dimissione dei lavoratori precedentemente

regolarizzati, si  rendera'  necessario  calcolare  nuovamente il parametro di

riferimento.                                                                 

                                                                             

                                                                             

3.2 Effetti in materia previdenziale                                         

      Ai fini  previdenziali,  la  norma  prevede  che  sul maggior imponibile

previdenziale relativo  ai  redditi  di  lavoro emersi e' dovuta dal datore di

lavoro  che  ha  presentato  la domanda di regolarizzazione, una contribuzione

sostitutiva stabilita nelle seguenti misure:                                 

.    8   per   cento   per   il  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di

      presentazione della domanda di emersione;                              

.    10 per cento per il secondo periodo d'imposta;                          

.    12 per cento per il terzo periodo d'imposta.                            

      Detta aliquota   contributiva,   differenziata   per   il   periodo   di

presentazione della   dichiarazione   e  per  i  due  periodi  successivi,  e'

sostitutiva unicamente  dei  contributi  dovuti  relativamente  ai  redditi di

lavoro emersi.   Conseguentemente,   sono  dovuti  per  intero  gli  eventuali

contributi relativi  alla  posizione  previdenziale propria degli imprenditori

o dei  professionisti  in  relazione  all'incremento  del  reddito  imponibile

dichiarato.                                                                  

                                                                              

4. Regime fiscale e previdenziale agevolato dei redditi di lavoro emersi     

      A beneficio  dei  lavoratori che si impegnano nel programma di emersione

predisposto dal   proprio   datore   di  lavoro,  la  legge  prevede  apposite

agevolazioni ai fini fiscali e previdenziali.                                

      Il lavoratore,  al  fine  di  manifestare  la  propria  adesione  a tale

iniziativa, deve  sottoscrivere  una  dichiarazione in tal senso e consegnarla

al proprio  datore  di  lavoro  che, conseguentemente, deve barrare l'apposita

casella inserita  nella  dichiarazione di emersione in corrispondenza dei dati

identificativi del lavoratore stesso.                                         

                                                                             

      Sui redditi   di  lavoro  emersi  e'  dovuta  esclusivamente  un'imposta

sostitutiva dell'IRPEF stabilita nelle seguenti misure:                      

.    6  per  cento  per  l'anno  in  cui  e'  presentata  la  dichiarazione di

      emersione da parte del datore di lavoro;                               

.    8 per cento per il secondo anno;                                        

.    10 per cento per il terzo anno.                                         

                                                                             

      I redditi   assoggettati  a  tassazione  con  imposta  sostitutiva,  non

concorrendo a  formare  il  reddito complessivo del contribuente, non rilevano

ai fini  delle  addizionali  all'IRPEF.  In  ogni  caso,  tali  redditi devono

essere indicati  dal  datore  di  lavoro  nella  certificazione unica (modello

CUD).                                                                         

      L'applicazione di  tale  imposta  ed  il  versamento  della  stessa sono

effettuati dai  datori  di lavoro, secondo le modalita' previste in materia di

effettuazione delle   ritenute   alla   fonte.   In   particolare,   l'imposta

sostitutiva deve  essere  applicata,  tramite  ritenuta,  con riferimento alle

retribuzioni erogate in ciascun periodo di paga.                             

      Per l'anno   2001,   l'imposta  sostitutiva  e'  applicata  in  sede  di

determinazione delle ritenute alla fonte relative al mese di dicembre.       

                                                                             

      Inoltre, per  l'anno  d'imposta in cui il datore di lavoro ha presentato

la dichiarazione  e  per  i  due  anni  successivi, i predetti lavoratori sono

esclusi da  contribuzione  previdenziale.  Cio'  in quanto il datore di lavoro

e' tenuto  a  corrispondere una contribuzione sostitutiva, differenziata per i

tre anni   agevolati,  che  copre  interamente  il  debito  previdenziale  sui

redditi di lavoro emersi.                                                    

      In ogni  caso,  le  prestazioni  pensionistiche sono determinate secondo

un'aliquota di  computo  calcolata in ragione delle risorse che affluiscono al

fondo istituito  presso  il  Ministero  del  tesoro  ai  sensi dell'articolo 5

della legge   23  dicembre  2000,  n.  388.  Si  tratta  del  fondo  al  quale

affluiranno le  maggiori  entrate  che  risulteranno  dall'aumento  delle basi

imponibili dei   tributi   erariali  e  dei  contributi  sociali  per  effetto

dell'applicazione delle   disposizioni   per   favorire   l'emersione  di  cui

all'articolo 116  della  citata  legge  (contratti  di  riallineamento). A tal

fine, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto

con il  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali, verra' individuata la

parte delle   risorse  del  predetto  fondo  riservata  alla  riduzione  della

pressione fiscale  e  contributiva  e  quella  destinata  all'integrazione dei

trattamenti pensionistici  spettanti  ai lavoratori interessati dalla presente

norma.                                                                       

                                                                             

      Si precisa,  inoltre,  che  il  lavoratore che non aderisce al programma

di emersione,  pur  se  indicato  nella  dichiarazione  di emersione, non puo'

usufruire del  regime  agevolato  fiscale  e  previdenziale  previsto  per  il

triennio descritto,  fermo  restando  le  agevolazioni  in  capo  ai datori di

lavoro.                                                                      

      In tale   ipotesi,   quindi,  il  reddito  del  lavoratore  deve  essere

assoggettato ad  imposizione  per  l'intero  ammontare,  secondo  le ordinarie

disposizioni che  regolano  la  determinazione  e la tassazione dei redditi di

lavoro dipendente ed assimilati.                                             

                                                                              

5. Definizione degli anni pregressi per i datori di lavoro                   

      I datori   di   lavoro   che  lo  richiedono  espressamente,  compilando

l'apposito quadro  contenuto  nella  dichiarazione  di  emersione, possono far

valere la  medesima  dichiarazione  come  proposta  di concordato tributario e

previdenziale ai   fini   della   definizione   degli   anni   pregressi.   La

dichiarazione di  emersione  non  produce  gli  effetti previsti qualora, alla

data di  presentazione  della  stessa,  siano  iniziati  accessi,  ispezioni e

verifiche o  altre  attivita' di accertamento tributario e contributivo di cui

il contribuente  ha  avuto  formale  conoscenza,  comprese  le  richieste, gli

inviti e  i  questionari  di  cui  agli  articoli  51,  comma 2, del D.P.R. 26

ottobre 1972,  n.  633 e all'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Al riguardo,  come  gia' chiarito nella circolare n. 180/E del 10 luglio 1998,

si precisa  che  affinche' vi sia un effetto preclusivo alla regolarizzazione,

gli inviti,  le  richieste  e i questionari, devono essere stati notificati al

contribuente.                                                                

      Il concordato,  inoltre,  non produce effetti con riferimento all'anno o

agli anni  interessati  dalla  domanda  di  emersione  per  i quali sono stati

notificati avvisi  di  accertamento  o  di rettifica relativi all'attivita' di

impresa o lavoro autonomo.                                                   

                                                                              

      Per avvalersi  di  tale  facolta', il datore di lavoro deve innanzitutto

dichiarare il  costo  del  lavoro irregolare utilizzato in ciascuno degli anni

pregressi, tenendo   conto   dell'ammontare   complessivo   delle   spese  per

prestazioni di   lavoro  effettivamente  sostenute  in  detto  periodo  per  i

lavoratori regolarizzati,   compresi   gli   eventuali   compensi  in  natura,

indipendentemente dai  limiti  di deducibilita' previsti dal testo unico delle

imposte sui redditi.                                                         

      Il costo  del  lavoro  utilizzato  in  ciascuno degli anni pregressi, da

indicare nella  dichiarazione  di  emersione,  non  puo'  essere  superiore al

costo del  lavoro  emerso  nell'anno  2001  per  effetto  della  dichiarazione

medesima.                                                                    

      Il concordato  si  perfeziona  attraverso  il  pagamento  di  un'imposta

sostitutiva dell'IRPEF  o  dell'IRPEG,   dell'IVA,  dell'IRAP e dei contributi

previdenziali dovuta  nella  misura  dell'8 per cento del totale del costo del

lavoro dichiarato   per  ciascun  periodo  d'imposta,  senza  applicazione  di

sanzioni ed interessi.                                                        

                                                                             

Ad esempio, supponendo che il periodo d'imposta coincide con l'anno solare:  

.    Costo  del  lavoro  irregolare  utilizzato  nell'anno  1997   =  lire 100

      milioni;                                                               

.    Costo  del  lavoro  irregolare  utilizzato  nell'anno  1998   =  lire 120

      milioni;                                                                

.    Costo  del  lavoro  irregolare  utilizzato  nell'anno  1999   =  lire 140

      milioni;                                                               

.    Costo  del  lavoro  irregolare  utilizzato  nell'anno  2000   =  lire 150

      milioni;                                                               

.    Totale del costo del lavoro irregolare utilizzato = lire 510 milioni    

.    Costo del lavoro emerso nel 2001 = lire 150 milioni.                    

.    Imposta  sostitutiva  dovuta  per  gli  anni  pregressi  (8%  di lire 510

      milioni) = lire 40,8 milioni.                                          

                                                                             

      Occorre rilevare    che,    per    ciascuno    dei   periodi   d'imposta

regolarizzati, il   concordato   ha   effetti  preclusivi  degli  accertamenti

fiscali e   previdenziali  relativi  all'attivita'  di  impresa  o  di  lavoro

autonomo fino  a  concorrenza  del  triplo del costo del lavoro irregolare che

in questa sede viene dichiarato.                                             

      Non sono  pertanto  preclusi  ulteriori  accertamenti qualora il reddito

accertato sia superiore a tale limite.                                       

      In altri  termini,  se  ad  esempio  il  costo  del lavoro emerso per il

periodo d'imposta  1997  e'  pari a lire 100 milioni, l'eventuale accertamento

fiscale riguardante   l'attivita'  d'impresa  o  di  lavoro  autonomo  produce

effetti limitatamente   all'importo  del  maggiore  imponibile  accertato  che

eccede lire 300 milioni.                                                     

                                                                             

5.1 Versamento dell'imposta sostitutiva                                       

      L'imposta sostitutiva   dovuta   per  gli  anni  pregressi  puo'  essere

versata in  un'unica  soluzione,  entro  il  termine  di  presentazione  della

dichiarazione di  emersione.  In  tal  caso,  e' concessa una riduzione del 25

per cento dell'importo dovuto.                                               

      In alternativa,  il  pagamento dell'imposta puo' essere effettuato in 24

rate mensili   a   partire   dallo   stesso  termine  di  presentazione  della

dichiarazione di emersione, senza l'applicazione di interessi.               

                                                                             

5.2 Effetti del versamento dell'imposta                                      

      Il pagamento  integrale  dell'importo  complessivamente dovuto determina

l'estinzione dei  delitti  di cui agli articoli 4 e 5 del D.Lgs 10 marzo 2000,

n. 74,  per  omessa  o  infedele  dichiarazione,  nonche'  del  delitto di cui

all'art. 37  della  legge  24  novembre 1981, n. 689, per omissione o falsita'

di registrazione  o  denuncia  obbligatoria  ai  fini previdenziali, dei reati

contravvenzionali e  delle  violazioni  amministrative  e  civili  connesse  a

quelle fiscali e previdenziali derivanti dall'utilizzo del lavoro sommerso.  

      L'eventuale rateazione   del  pagamento  determina  la  sospensione  dei

termini di prescrizione dei suddetti illeciti commessi.                      

                                                                             

6. Definizione degli anni pregressi per i lavoratori                         

      I lavoratori  delle  imprese  che  aderiscono al  programma di emersione

possono estinguere  i  loro  debiti  fiscali  e  previdenziali  per  gli  anni

pregressi connessi alla prestazione di lavoro irregolare.                    

      A tal   fine,   per   ciascuno  degli  anni  pregressi  che  si  intende

regolarizzare, il  lavoratore  e' tenuto al pagamento di una somma pari a lire

200.000, senza  applicazione  di  sanzioni e interessi. Tale somma costituisce

una tassazione  sostitutiva  del  reddito  di  lavoro  regolarizzato  ai  fini

fiscali e previdenziali.                                                     

      Al pagamento  della  predetta  somma  si applicano le medesime modalita'

previste per  il  pagamento  dell'imposta  sostitutiva  dovuta  dal  datore di

lavoro per  gli  anni  pregressi.  Pertanto, la somma in questione puo' essere

versata in  unica  soluzione,  con  la  riduzione  del  25 per cento, entro il

termine di presentazione della dichiarazione di emersione.                   

      Il pagamento   della  somma  preclude  ogni  accertamento  di  carattere

fiscale e  previdenziale  sui  redditi  di  lavoro regolarizzati per i periodi

interessati, ma  non  ha rilevanza ai fini della ricostruzione della posizione

previdenziale del lavoratore.                                                

      Viene a   tal   fine  prevista  la  possibilita'  per  i  lavoratori  di

ricostruire in   tutto   o   in   parte  la  propria  posizione  previdenziale

relativamente agli  anni  pregressi. Tale ricostruzione puo' essere effettuata

fino ad  un  massimo  di  5  anni  e  puo'  avvenire esclusivamente attraverso

versamenti volontari  del  lavoratore.   Il  datore  di lavoro, quindi, non e'

tenuto a  corrispondere  la  quota  dei  contributi a proprio carico per detti

periodi. A  tal  fine, la posizione previdenziale del lavoratore potra' essere

integrata, fino  al  massimo di un terzo, con trasferimenti a carico del fondo

di cui  all'articolo  5  della  legge  n.  388  del 2000, compatibilmente alle

risorse disponibili.                                                         

      I contributi   in   tal  modo  versati  dai  lavoratori  possono  essere

considerati oneri  deducibili  dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo

10, comma   1,   lettera   e),  del  TUIR,  in  sede  di  presentazione  della

dichiarazione dei  redditi  relativa al periodo d'imposta in cui e' effettuato

il versamento degli stessi.                                                   

 

FINE TESTO CIRCOLARE MINISTERIALE