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Roma, 29 novembre 2001

 

Circolare n. 164/2001

Oggetto: Passaggio all’Euro – Scadenze fiscali del mese di dicembre 2001 – Legge 23.11.2001, n.409, su G.U. n.274 del 24.11.2001.

 

Al fine di alleggerire le attività finanziarie in lire degli ultimi giorni del 2001, gli articoli 1 e 2 del decreto legge n.350/2001, ora convertito nella legge indicata in oggetto, anticipano alcune scadenze fiscali del mese di dicembre, come di seguito evidenziato:

 

 

 

Lunedì 24 dicembre

 

 

 - Versamento Acconto IVA

 

 

Giovedì 27 dicembre

 

 - Versamento diritti doganali in scadenza dal 28 al 31 dicembre

 - Versamento delle accise per i prodotti immessi in consumo nei primi 15 gg del mese

 

N.B. il versamento delle accise non può essere effettuato col modello F24, ma esclusivamente in Tesoreria

 

La legge di conversione ha confermato la chiusura al pubblico degli sportelli bancari e postali per il 31 dicembre e la sospensione delle attività in tempo reale di bancoposta per il 29 dicembre.

 

Dal 2002 le somme in lire esposte sui titoli di credito s’intenderanno espresse in Euro al tasso di conversione di 1.936,27 lire/Euro; dall’1 gennaio 2002 sarà vietato emettere assegni, cambiali e altri titoli di credito in lire.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.147/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 274 del 24-11-2001 (fonte Guritel)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n.350

Testo del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, coordinato con la legge di conversione 23 novembre 2001, n. 409 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie".

Capo I
DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO
Sezione I
Disposizioni per il passaggio all'euro del sistema
bancario e finanziario
                                   Art. 1.
       Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito
      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
    le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la
    pubblicazione  di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della
    Repubblica  italiana,  possono  trasformare  in  euro  i  conti della
    clientela  denominati  in  lire, salvo che il cliente, entro quindici
    giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto
    scritto,  di  mantenere  la  denominazione  in lire del conto fino al
    31 dicembre  2001.  Sui  conti  trasformati in euro i clienti possono
    continuare  a  operare  in lire, anche mediante emissione di assegni,
    fino al 31 dicembre 2001.
      2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti
    espressi  in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la
    facolta'  di  cui  all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita
    alla valuta di denominazione originaria del conto.
      3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche'
    negli  ordini  di  accreditamento e di addebitamento in conto in lire
    impartiti  alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come
    riferimenti  all'unita'  euro,  da  calcolarsi  in base ai rispettivi
    tassi   di   conversione.   Ad   essi   si  applicano  le  regole  di
    arrotondamento   definite   nel   regolamento  (CE)  n.  1103/97  del
    Consiglio,  del  17 giugno  1997.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 non
    possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se
    emessi,  non  valgono come titoli di credito; dalla medesima data non
    possono  essere  impartiti  alle banche ordini di accreditamento o di
    addebitamento  in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta'
    di  versare  in  conto  banconote e monete metalliche in lire fino al
    28 febbraio 2002.
      4.  Le  disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
    alle  Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono
    attivita' finanziaria.
    *** OMISSIS ***
                                   Art. 2.
    Chiusura  degli  sportelli, modalita' di versamento dell'acconto IVA,
    anticipo  della  data  di  pagamento  degli  emolumenti  al personale
                                   statale
      1.  Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale
    dello  Stato,  della  Tesoreria  centrale  dello  Stato,  della Cassa
    depositi  e  prestiti,  delle  banche  e degli uffici postali, per le
    attivita'  di  bancoposta  di  cui  al  decreto  del Presidente della
    Repubblica  14 marzo  2001,  n.  144,  restano  chiusi al pubblico il
    31 dicembre 2001.
      2.  Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli
    degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero
    di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.
      3.  In  deroga  a  quanto  stabilito dall'articolo 24, primo comma,
    della   legge   27 febbraio  1985,  n.  52,  gli  uffici  provinciali
    dell'Agenzia  del  territorio  restano chiusi al pubblico il 29 ed il
    31 dicembre  2001.  Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24,
    secondo  comma,  della  citata  legge  n.  52  del  1985,  il  giorno
    28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo.
      4.  Limitatamente  all'anno  2001,  i contribuenti versano entro il
    24 dicembre  le  somme  dovute  a  titolo di acconto dell'imposta sul
    valore  aggiunto  e  i  concessionari  del  servizio  nazionale della
    riscossione,  le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il
    28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
      5.  Le  modalita'  di  attuazione  del  comma  1 sono stabilite con
    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      6.  Limitatamente  alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento
    delle  somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre
    2000,  n.  388,  non  puo'  essere  effettuato mediante il versamento
    unitario  previsto  dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
    1997, n. 241.
      7.  I  termini  di  pagamento  dei diritti doganali e di ogni altra
    somma  pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono
    stabiliti al 27 dicembre 2001.
      8.  In  relazione  a  quanto  stabilito  dal comma 1, il termine di
    chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato
    e'  fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere
    validita'  i  titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre
    2001.
      9.  In  deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge
    14 aprile  1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892,
    convertito  dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute
    nell'allegato  al  decreto  del  Ministro del tesoro in data 4 aprile
    1995,  pubblicato  nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 97 del 27 aprile
    1995,  per  l'anno  2001  (( lo stipendio e la tredicesima mensilita'
    dovuti )) al personale statale possono essere corrisposti a decorrere
    dal  7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito
    calendario  predisposto  dal Ministero dell'economia e delle finanze,
    d'intesa  con  la  Banca  d'Italia,  da pubblicarsi nella (( Gazzetta
    Ufficiale )) della Repubblica italiana.
    tinatario.".
    *** OMISSIS ***

    FINE TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE