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Roma, 29 novembre 2001
Circolare n. 164/2001
Oggetto:
Passaggio all’Euro – Scadenze fiscali del mese di dicembre 2001 – Legge
23.11.2001, n.409, su G.U. n.274 del 24.11.2001.
Al fine di alleggerire le attività finanziarie in lire
degli ultimi giorni del 2001, gli articoli 1 e 2 del decreto legge n.350/2001,
ora convertito nella legge indicata in oggetto, anticipano alcune scadenze
fiscali del mese di dicembre, come di seguito evidenziato:
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Lunedì 24 dicembre |
- Versamento Acconto IVA |
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Giovedì
27 dicembre |
- Versamento diritti doganali in scadenza dal 28 al 31 dicembre -
Versamento delle accise per i prodotti immessi in consumo nei primi 15 gg del
mese |
N.B. il versamento delle accise non può essere effettuato col modello F24, ma esclusivamente in Tesoreria |
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La legge di conversione ha
confermato la chiusura al pubblico degli sportelli bancari e postali per il 31
dicembre e la sospensione delle attività in tempo reale di bancoposta per il 29
dicembre.
Dal 2002 le somme in lire
esposte sui titoli di credito s’intenderanno espresse in Euro al tasso di conversione
di 1.936,27 lire/Euro; dall’1 gennaio 2002 sarà vietato emettere assegni,
cambiali e altri titoli di credito in lire.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.147/2001
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U.
n. 274 del 24-11-2001 (fonte Guritel)
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 settembre 2001, n.350
Testo
del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, coordinato con la legge di conversione
23 novembre 2001, n. 409 (in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante:
"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di
tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie".
Capo I
DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO
Sezione I
Disposizioni per il passaggio all'euro del sistema
bancario e finanziario
Art. 1.
Conversione in euro dei conti ed emissione di titoli di credito
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le banche, previa informativa da darsi in via impersonale mediante la
pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della
clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici
giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto
scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al
31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono
continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni,
fino al 31 dicembre 2001.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti
espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la
facolta' di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita
alla valuta di denominazione originaria del conto.
3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonche'
negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire
impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come
riferimenti all'unita' euro, da calcolarsi in base ai rispettivi
tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di
arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del
Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1 gennaio 2002 non
possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se
emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non
possono essere impartiti alle banche ordini di accreditamento o di
addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso ferma la facolta'
di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al
28 febbraio 2002.
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono
attivita' finanziaria.
*** OMISSIS ***
Art. 2.
Chiusura degli sportelli, modalita' di versamento dell'acconto IVA,
anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale
statale
1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale
dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa
depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le
attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, restano chiusi al pubblico il
31 dicembre 2001.
2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli
degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero
di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.
3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma,
della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il
31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24,
secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno
28 dicembre 2001 e' considerato ultimo giorno lavorativo.
4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il
24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul
valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della
riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il
28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.
5. Le modalita' di attuazione del comma 1 sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento
delle somme di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, non puo' essere effettuato mediante il versamento
unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra
somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono
stabiliti al 27 dicembre 2001.
8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di
chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato
e' fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere
validita' i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre
2001.
9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge
14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892,
convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute
nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile
1995, pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) n. 97 del 27 aprile
1995, per l'anno 2001 (( lo stipendio e la tredicesima mensilita'
dovuti )) al personale statale possono essere corrisposti a decorrere
dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito
calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze,
d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella (( Gazzetta
Ufficiale )) della Repubblica italiana.
tinatario.".
*** OMISSIS ***
FINE TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE