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Roma, 7 dicembre 2001

 

Circolare n.174/2001

 

Oggetto: Tributi – Tassazione del TFR – Scadenza del 17 dicembre 2001.

 

Si rammenta che entro lunedì 17 dicembre deve essere versato l’acconto dell’imposta sostitutiva sul TFR introdotta col decreto n.47/2000.

 

Com’è noto, in base alla nuova disciplina fiscale del TFR, a decorrere da quest’anno i datori di lavoro devono versare un’imposta sostitutiva pari all’11 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. L’imposta è applicata a titolo definitivo: al momento dell’erogazione del TFR la quota di rivalutazione non sconterà ulteriori tassazioni.

 

Quest’anno l’acconto, pari al 90 per cento dell’intera imposta, si determina con riferimento alle rivalutazioni del TFR maturate al 31.12.2000. Il pagamento va effettuato tramite il modello fiscale F24 (codice 1712) e può essere compensato con eventuali crediti fiscali e contributivi.

 

Il saldo dell’imposta andrà versato entro il 16 febbraio.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.77 e 11/2001

 

 

 

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