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Roma, 11 dicembre 2001
Circolare n.177/2001
Oggetto: Passaggio all’euro –
Adempimenti fiscali e contributivi dall’1.1.2002 – Circolare Inps 27.11.2001,
n.208 – Comunicato Ministero Economia e Finanze del 23.10.2001.
Le dichiarazioni fiscali relative al 2001 da presentare il prossimo
anno potranno essere redatte in lire o in euro a scelta dei contribuenti: lo ha
chiarito il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato indicato
in oggetto, semplificando così gli adempimenti delle imprese che quest’anno
hanno mantenuto la contabilità in lire.
Anche la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, che i
sostituti d’imposta dovranno rilasciare a dipendenti e collaboratori entro il
28 febbraio 2002, potrà essere redatta ancora in lire.
Per chi sceglierà la compilazione in Euro, il Ministero rammenta che
gli importi indicati nelle dichiarazioni dei redditi dovranno essere
arrotondati all’unità di Euro, mentre gli importi indicati nelle certificazioni
dei datori di lavoro dovranno essere indicati al centesimo di Euro.
Riguardo alle ritenute fiscali, dal 2002 i datori di lavoro dovranno
applicare gli scaglioni Irpef convertiti in Euro, come di seguito indicati:
Reddito
in lire |
Reddito
in euro |
Aliquota |
||
Oltre |
E fino |
oltre |
E fino |
|
/ |
20.000.000 |
/ |
10.329,14 |
18 % |
20.000.000 |
30.000.000 |
10.329,14 |
15.493,71 |
24 % |
30.000.000 |
60.000.000 |
15.493,71 |
30.987,41 |
32 % |
60.000.000 |
135.000.000 |
30.987,41 |
69.721,68 |
39 % |
135.000.000 |
/ |
69.721,68 |
/ |
45 % |
Anche l’INPS, con la circolare indicata in oggetto, ha illustrato le
regole del passaggio all’Euro. In particolare è stato chiarito che a partire
dal mese di gennaio i datori di lavoro dovranno presentare le denunce
contributive in euro, anche se riferite a periodi pregressi. Solo la denuncia
riferita al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2001 potrà essere
presentata ancora in lire.
Le retribuzioni imponibili individuali da assoggettare a contribuzione
e gli importi da indicare nelle denunce contributive dovranno essere
arrotondati all’unità di Euro (analogamente a quanto avveniva oggi con
l’arrotondamento alle mille lire).
Riguardo ai versamenti, si rammenta che sarà possibile utilizzare le
lire esclusivamente per pagamenti in contanti effettuati entro il 28 febbraio
2002.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegati
due
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Comunicato stampa
Roma, 23 Ottobre 2001
Dichiarazioni 2001 in
lire e in euro
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
comunica che, per agevolare i cittadini nell’espletamento degli adempimenti
fiscali, sarà garantita a tutti i contribuenti la possibilità di compilare le
dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2002 sia in lire che in euro.
A questo fine i modelli di dichiarazione
cartacei saranno predisposti in duplice versione – lire ed euro.
I modelli in lire recheranno, come di
consueto, i tre zeri finali prestampati per l’arrotondamento automatico alle
mille lire. Quelli in euro recheranno invece due zeri prestampati dopo la
virgola, per l’arrotondamento all’unità di euro. Questa possibilità di scelta
(rispettivamente con la stampa dei tre zeri o dei due zeri dopo la virgola)
verrà ovviamente consentita anche per le dichiarazioni compilate con sistemi
informatici.
Per quanto riguarda il Cud e le altre
certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta, sarà approvato un unico
stampato ma con la possibilità di esprimere gli importi in lire o in euro, a
scelta del sostituto. Nelle certificazioni in euro, gli importi dovranno essere
indicati al centesimo di euro.
FINE COMUNICATO STAMPA
INPS – Direzione centrale
entrate contributive
Circolare 27 novembre 2001 n.
208
OGGETTO: Passaggio dalla Lira all’Euro.
SOMMARIO: Dal 1/1/2002 l’Euro è adottato,
quale unità monetaria di conto, in sostituzione della lira. Attività connesse
al passaggio dalla lira all’Euro in materia di Entrate Contributive.
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176 del 21 giugno 2001.
Com’è noto, a decorrere dal 1/1/2002
l’adozione dell’Euro è obbligatoria, quale unità monetaria di conto, in
sostituzione della lira (art.16 D.L.gs. 24 giugno 1998, n.213).
La presente circolare illustra i criteri
che saranno adottati dall’Istituto nel passaggio dalla Lira all’Euro e porta a
conoscenza delle Sedi i riflessi sul versante delle Entrate Contributive.
QUADRO
NORMATIVO DI RIFERIMENTO.
La normativa in materia è contenuta in:
Regolamento n. 1103/97, del Consiglio
C.E. del 17 giugno 1997 relativo a
talune disposizioni per l’introduzione dell’Euro (allegato n. 1);
Legge 17 dicembre 1997, n. 433, di delega
al governo per l’introduzione dell’Euro (allegato n.2);
Regolamento n. 974/98, del Consiglio C.E.
del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’EURO (allegato n. 3);
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, disposizioni per l’introduzione dell’Euro nell’ordinamento nazionale,
emanato in attuazione della legge-delega 17 dicembre 1997, n. 433 (allegato n.
4);
Decreto Legislativo 15 giugno 1999, n.
206. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 24 giugno
1998, n. 213 (allegato n. 5).
Le disposizioni amministrative per
l’adozione dell’Euro sono contenute in:
Inps deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998;
Inps circolare n. 245 del 7 dicembre 1998;
Inps deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 176 del 26 giugno 2001;
Inps circolare n. 139 del 12 luglio 2001;
Ministero delle finanze, circolare n.
291/E del 23 dicembre 1998 (allegato n. 6);
Ministero del lavoro, circolare n. 83/2001
del 4 ottobre 2001 (Allegato n. 7);
Inps circolare n. 196 del 8 novembre 2001;
Tasso
di conversione.
Il tasso di conversione, irrevocabilmente
fissato, è: “Euro 1 = Lire 1936,27”.
Principi
generali.
I principi generali che regolano la
materia sono i seguenti.
L’art. 2, c. 1, lett. b) della legge 17
dicembre 1997, n. 433, sancisce il principio della neutralità del passaggio
dalla moneta nazionale all’Euro e degli effetti conseguenti.
Ove uno strumento
giuridico faccia riferimento ad un'unità monetaria nazionale, tale riferimento
ha il medesimo valore di un riferimento all'unità Euro in base ai tassi di conversione.
Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
emanato in attuazione della legge-delega 17 dicembre 1997, n. 433, come
modificato dal Decreto Legislativo 15 giugno 1999, n. 206, contiene le
disposizioni per l’adozione delle norme comunitarie sul passaggio alla moneta
unica europea e per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla Lira all'Euro,
in particolare l’art. 3 (calcoli intermedi) e l’art. 4 (importi in Lire
contenuti in norme vigenti) illustrano le regole inerenti la conversione
Lira/Euro ed i relativi criteri di arrotondamento.
PROCEDURE
ED ARCHIVI AUTOMATIZZATI
Area aziende.
Denunce
contributive dei datori di lavoro non agricoli.
Le denunce riferite al periodo di paga
relativo al mese Dicembre 2001 potranno essere presentate in lire entro il
termine legale di scadenza (16/1/2002, ovvero 31/1/2002 per quelle presentate
su supporto magnetico o via INTERNET).
Le denunce riferite al periodo di paga
fino al mese Dicembre 2001 per i datori di lavoro per i quali è previsto un
termine differito (aziende amatoriali, della pesca, e Amministrazioni dello
Stato) potranno essere presentate in Lire entro il predetto termine differito.
A partire dal periodo di paga Gennaio 2002
le denunce Mod. DM10/2 (anche quelle presentate su supporto magnetico o via
INTERNET) dovranno essere obbligatoriamente presentate in Euro.
A partire dal mese di Gennaio 2002 le
denunce relative a periodi pregressi, quelle insolute e quelle relative a
regolarizzazioni contributive (mod. DM 10/V), dovranno essere obbligatoriamente
presentate in Euro.
Ai fini della compilazione delle denunce
in Euro si rinvia alla circolare n. 245 del 7 dicembre 1998 che contiene in
allegato la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n.
1123 del 17 novembre 1998, nella quale sono indicati i criteri per
l’arrotondamento all’unità di Euro delle retribuzioni imponibili individuali da
assoggettare a contribuzione, dei contributi e delle altre somme a debito e a
credito dei datori di lavoro (i predetti criteri sono stati recepiti dal Ministero
del lavoro nella circolare n. 83/2001).
Si precisa che l'arrotondamento all'unità
di Euro è riferito:
alle retribuzioni e compensi imponibili
individuali ai fini contributivi;
alle retribuzioni, ai compensi cumulativi
ed alle somme a debito e a credito da esporre sulle denunce periodiche che il
datore di lavoro è tenuto a presentare all'Inps in base alla normativa vigente.
L'arrotondamento deve essere effettuato
come segue: fino a 49 centesimi si arrotonda all'unità di Euro inferiore, da 50
centesimi in poi si arrotonda all'unità di Euro superiore.
Si ribadisce altresì, che per le denunce
presentate su supporto magnetico o via Internet –fermo restando il criterio di
arrotondamento sopra enunciato- le informazioni devono essere esposte senza
l’indicazione delle due cifre decimali.
Pagamenti
per note di rettifica da DM10/2:
L’importo è arrotondato all’unità di Euro
con le stesse modalità del Mod. DM10/2.
Abbuono
dei piccoli crediti/debiti.
La materia è stata trattata nella
circolare n. 265 del 14 dicembre 1989 che illustra la Deliberazione del
Comitato esecutivo n. 872 del 27 luglio 1989.
In considerazione di quanto disposto
dall’art. 2, c. 1, lett. b) della legge 17 dicembre 1997, n. 433, l’importo di
Lire 20.000 per la rinuncia all'azione amministrativa è convertito in € 10,33.
Gli importi dovuti o rimborsati saranno
arrotondati all’unità di Euro seguendo le regole generali previste dalla
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.1123 del 17 novembre 1998.
Sanzioni
amministrative.
Sull’argomento si
rinvia alla circolare del Ministero del Lavoro n. 83 del 4 ottobre 2001, contenuta in allegato.
Limite
minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il
calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza
sociale.
Si fa rinvio alla circolare di prossima
emanazione per la determinazione per l'anno 2002 dei valori in argomento.
In merito a tale circolare, si anticipano
alcuni criteri inerenti ai principi guida delle operazioni di conversione.
Minimali di retribuzione giornaliera (art.
1 della legge 26 settembre 1981, n. 537).
I minimali in argomento sono quelli
determinati ai sensi del DL 29 luglio 1981, n. 402, convertito dalla legge 26
settembre 1981, n. 537, annualmente aggiornati, ai sensi dell'art. 7 della
legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, del D.L. 9
ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, con il
coefficiente dato dalla variazione percentuale ai fini della perequazione automatica
delle pensioni calcolato dall'Istat.
Al riguardo, si specifica che l'importo
del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1/1/2002, preso a base delle successive
operazioni, sarà calcolato e arrotondato al centesimo di Euro superiore, aderendo
ai criteri contenuti nella circolare dell’Istituto n. 139 del 12 luglio 2001,
emanata a seguito della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 176
del 26 giugno 2001, la quale, in deroga alla regola generale, stabilisce che “a
decorrere dal 1/1/2002 tutti gli importi di pensione che costituiscono valore
autonomo da contabilizzare, sono arrotondati al centesimo di Euro superiore se
a favore del pensionato; sono arrotondati al centesimo di Euro inferiore in
caso contrario”.
I valori dei minimali giornalieri saranno
espressi in centesimi di Euro arrotondati secondo la regola generale.
Si allega la tabella degli importi dei
minimali retributivi dal 1/5/1952 al 31/12/2001 espressi al decimillesimo di
Euro (allegato n. 8), la quale sarà utilizzata dalle procedure informatiche.
Tale criterio di espressione è stato
adottato in ossequio al principio della neutralità del passaggio dalla moneta
nazionale all’Euro e degli effetti giuridici conseguenti.
I predetti minimali dovranno essere utilizzati
in caso di regolarizzazioni contributive.
Limite minimo di retribuzione giornaliera
per le retribuzioni convenzionali delle cooperative ex DPR n. 602/1970.
Il limite minimo delle retribuzioni
convenzionali per le cooperative rientranti nel campo di applicazione del DPR
30 aprile 1970, n. 602, salve le competenze ministeriali, sarà convertito
secondo il principio generale in materia di conversione Lira/Euro contenuto nel
quadro normativo e sarà arrotondato secondo i criteri per l’arrotondamento all’unità
di Euro delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione.
Si fa rinvio alla Circolare di prossima
emanazione, nella quale sarà illustrato il D.Lgs. emanato in base all’art. 4,
c.3 della legge n. 142/2001.
Si allega la tabella degli importi dei
minimali retributivi, ex art. 4 DPR n. 602/1970 ed ex art. 2 DM 3/12/1999, fino
al 31/12/2001 espressi al decimillesimo di Euro (allegato n. 9).
Quota di retribuzione soggetta
all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale (art. 3-ter legge 14 novembre
1992, n. 438).
Per quanto concerne la quota di
retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva di un punto percentuale,
l’arrotondamento sarà effettuato all’unità di Euro seguendo le regole in
materia di imponibile contributivo previste dalla deliberazione del Consiglio
di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.
Massimale annuo della base contributiva e
pensionabile (art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Il massimale annuo della base contributiva
e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
per i nuovi iscritti dal 1/1/1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per
coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo sarà arrotondato
all’unità di Euro seguendo le regole in materia di imponibile contributivo
previste dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17
novembre 1998.
Limite di retribuzione per l'accredito dei
contributi obbligatori e figurativi (art. 7, c. 1, del DL 12 settembre 1983, n.
463)
Il limite di retribuzione per l'accredito
dei contributi obbligatori e figurativi di cui all'art. 7, c. 1, primo periodo,
del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'art. 1, c. 2, della legge
7 dicembre 1989, n. 389, sarà calcolato sull'importo del trattamento minimo
mensile di pensione in pagamento alla data del 1/1/2002 in base ai criteri
contenuti nella circolare dell’Istituto n. 139 del 12 luglio 2001, ed
arrotondato per eccesso al centesimo di Euro.
Si fa riserva di comunicare i limiti di
retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi a far
tempo dall’anno 1984.
Quote associative.
L’importo cumulativo a debito dei datori
di lavoro, da esporre sulla denuncia mensile di DM10/2, dovrà essere
arrotondato all’unità di Euro seguendo le regole generali previste dalla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.
Altri valori.
Il minimale giornaliero delle retribuzioni
convenzionali diverso da quello stabilito per le cooperative rientranti nel
campo di applicazione del DPR 30 aprile 1970, n. 602, i valori delle
retribuzioni convenzionali in genere e gli importi che non concorrono a formare
il reddito di lavoro dipendente (art. 48, c. 9 del TUIR, approvato con DPR 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 2 settembre 1997,
n. 314), salve le competenze ministeriali, saranno convertiti secondo il
principio generale in materia di conversione Lira/Euro contenuto nel quadro
normativo (art. 4 D.Lgs. n. 213/1998: gli importi contenuti in norme vigenti,
espressi in migliaia di lire, vengono convertiti utilizzando due cifre decimali).
Gli imponibili risultanti saranno
arrotondati secondo i criteri per l’arrotondamento all’unità di Euro delle
retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione.
Apprendisti.
Si rimanda alla circolare di prossima
emanazione per la determinazione del contributo settimanale per l'anno 2002.
L’importo del contributo settimanale sarà
espresso in centesimi di Euro.
***OMISSIS***
Area
Lavoratori autonomi (Artigiani e Commercianti) e Parasubordinati.
Lavoratori
autonomi.
Sino alla chiusura dell’esercizio
contabile 2001 (la chiusura del bilancio suppletivo avverrà il giorno 18
gennaio 2002) gli archivi di gestione rimarranno espressi in Lire
congiuntamente a tutte le applicazioni collegate (intese come processi interni)
e pertanto almeno in una prima fase temporale essi continueranno a lavorare in
Lire.
Dopo il 18 gennaio 2002 agli utilizzatori
di sede i risultati delle applicazioni appariranno visualizzati in Euro; a
disposizione degli operatori sarà comunque presente nelle procedure, il
pulsante funzionale F 13 il quale permetterà la conversione degli importi da
Euro a Lire.
Dall’emissione relativa all’anno 2002 in
poi, i dati saranno tutti registrati e presentati in Euro.
Nelle attività di adeguamento che verranno
effettuate sulle basi dati riguardanti le emissioni per gli anni 2001 e
precedenti, le operazioni di conversione intermedie opereranno con il criterio
della conversione in Euro con quattro decimali (decimillesimi di Euro).
Questo garantirà la precisione alla lira
nelle conversioni predette, nonché l’assoluta corrispondenza con la situazione
contabile precedentemente espressa in Lire.
Sulle maschere procedurali, agli operatori
di Sede verranno visualizzati i valori finali espressi al centesimo di Euro.
Contribuzione I.V.S. sul minimale di
reddito.
Il reddito minimo annuo da prendere in
considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e
dagli esercenti attività commerciali è ottenuto sulla base delle disposizioni
contenute nell'art.1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Tale valore è convertito secondo i
principi generali in materia di conversione Lira/Euro contenuti nel quadro
normativo.
Per quanto concerne l’esposizione degli
importi prestampati dall’Istituto sul modello di pagamento F24, relativo ai
contributi dovuti sul minimale, tali importi saranno arrotondati per le prime
tre rate all’Euro superiore mentre per quanto riguarda la quarta rata, essa
verrà ridotta degli arrotondamenti in eccesso applicati sulle prime tre rate
emesse; l’importo risultante sarà arrotondato all’unità di Euro.
Contribuzione dovuta sulla base della
quota di reddito d'impresa eccedente il minimale.
La contribuzione dovuta sulla base della
quota di reddito d’impresa superiore al minimale, in analogia alla
contribuzione IVS sul minimale di reddito, dovrà anch’essa essere arrotondata
all’unità di Euro.
Massimale di reddito imponibile.
Il massimale di reddito annuo entro il
quale sono dovuti i contributi IVS è stabilito dal comma 4 dell’art. 1 della
legge 2 agosto 1990, n. 233.
Tale valore è convertito secondo i
principi generali in materia di conversione Lira/Euro contenuti nel quadro
normativo.
Per i lavoratori privi di anzianità
contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il
massimale annuo è quello previsto dall'art. 2, c. 18, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
Contribuzione per le prestazioni di
maternità.
Il contributo, per effetto di quanto
disposto dall’art. 49, c. 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, già fissato
nella misura di Lire 1.208,33 mensili, è convertito in Euro 0,62 mensili, per
ciascun soggetto iscritto alla gestione di appartenenza.
Quote associative.
Come è noto, l’importo annuale delle quote
associative è suddiviso in quattro rate trimestrali.
Per le quote di competenza dell’anno 2002,
le prime tre rate, in deroga ai principi generali, saranno arrotondate per eccesso
all’unità di Euro.
Sull’importo della quarta rata verrà
effettuato lo scomputo dei centesimi di Euro versati in eccedenza sulle prime
tre rate.
Essa sarà, pertanto, ridotta degli
arrotondamenti in eccesso applicati sulle prime tre rate emesse e l’importo
risultante sarà arrotondato all’unità di Euro.
L’importo annuale delle quote associative
viene cumulato all’importo dei contributi sul minimale.
Parasubordinati.
Le attuali maschere di visualizzazione
sotto modulo base, in ambiente AS 400, prevederanno una funzione di conversione
automatica dei dati da Lire a centesimi di Euro.
Sugli archivi della Gestione Separata è
presente un apposito “flag” che identifica il tipo di valuta, il quale permette
di sapere se il GLA è stato presentato in Lire od in Euro.
Attualmente solo la fase relativa alla
visualizzazione dei contributi versati prevede l’esposizione, in due colonne
affiancate, degli importi sia in Lire che in Euro.
Sugli archivi della Gestione Separata,
l’esposizione dei dati avverrà in Euro, fermo restando che le basi dati
informatiche “storiche” manterranno, almeno in una prima fase, i valori in
Lire.
Nei passaggi intermedi delle operazioni di
conversione da Lire ad Euro, le applicazioni -operando anche con quattro decimali-
garantiranno la precisione alla lira anche per il periodo precedente al 1998
(anni 1996 e 1997).
Per quanto concerne, invece, i modelli GLA
di competenza dell’anno 2001 (da presentare entro il 31 marzo 2002 se
valorizzati su modello cartaceo, ed entro il 30 aprile 2002 se valorizzati su
supporto magnetico od inviati mediante trasmissione telematica dei dati via
INTERNET, utilizzando l’apposito software realizzato e distribuito
gratuitamente dall’Istituto, circolare n. 191 del 30 ottobre 2001)
l’esposizione dei dati sui modelli GLA/R e GLA/C da parte dei contribuenti, potrà
avvenire sia con i valori espressi in Lire sia in unità di Euro, secondo gli
orientamenti recentemente espressi dall’Amministrazione Finanziaria (comunicato
stampa diramato dall’Agenzia delle Entrate in data 23 ottobre 2001).
Ulteriori
importi stabiliti dall’ordinamento giuridico.
Per quanto non espressamente disciplinato
occorre fare riferimento ai principi generali in materia di conversione
Lira/Euro contenuto nel quadro normativo ed ai criteri per l’arrotondamento
all’unità di Euro delle retribuzioni da assoggettare a contribuzione, dei
contributi e delle altre somme a debito e a credito dei datori di lavoro.
Modello
F24 sezione INPS.
Con riguardo ai contenuti riportati nelle
avvertenze fornite ai contribuenti per la compilazione del modello F24, si chiarisce
che, nella Sezione INPS del modello, l’importo va esposto in unità di Euro -sia
nelle singole righe degli importi a debito versati che in quelle degli importi
a credito compensati- nonché nelle caselle relative al totale ed al saldo,
indicando dopo la virgola, nello spazio dedicato ai decimali, le due cifre
“00”.
Compensazione nel modello F24.
Il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio
1997, n. 241, ovvero rimborsabili, a decorrere dal 1/1/2001, è pari a Lire 1
miliardo per ciascun anno solare (art. 34 della legge 28 dicembre 2000, n.
388).
Per effetto delle disposizioni richiamate nel quadro normativo tale importo è pari a Euro 516.456,90.
FINE TESTO CIRCOLARE