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Roma, 11 dicembre 2001

 

Circolare n.180/2001

 

Oggetto: Trasporti internazionali – Austria – Ecopunti per il I quadrimestre 2002 – D.M. 28.11.2001 su G.U. n.283 del 5.12.2001.

 

Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri per il rilascio di ecopunti per il transito sul territorio austriaco nel primo quadrimestre 2002.

 

Il contingente totale pari a 1.133.895 permessi sarà ripartito tra rinnovi di assegnazioni per il conto terzi (95%), nuove assegnazioni per il conto terzi (2%) e assegnazioni per il conto proprio (3%);ulteriori 2000 ecopunti saranno riservati alle imprese che effettuano trasporti eccezionali. Rimarrà inoltre aperto fino al 31 gennaio 2002 il fondo ecopunti conto terzi.

 

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio del 4 gennaio 2002 e dovranno essere redatte secondo i relativi schemi ministeriali, pena la nullità delle domande stesse (i fac-simili di domanda sono disponibili sul sito www.trasportinavigazione.it).

 

Rinnovi – I criteri di rinnovo degli ecopunti sono invariati rispetto allo scorso anno con il solo adeguamento del coefficiente di conversione che scende da 7,23 a 6,61 ecopunti/transito; le imprese cui spetterebbero meno di 50 ecopunti avranno la possibilità di ottenere un’integrazione a 50 a condizione di cancellare dal sistema i veicoli con un consumo di ecopunti superiore a 7; il rilascio dei permessi avverrà con il meccanismo in vigore per il quadrimestre in corso (accredito di un acconto del 40% degli ecopunti ottenuti con la prima assegnazione 2001 e accredito del saldo al raggiungimento dell’utilizzo del 90% dell’assegnazione).

 

Nuove assegnazioni – Il sistema degli ecopunti verrà aperto ad imprese in conto terzi finora escluse dalla distribuzione, a condizione che le stesse abbiano effettuato entro ottobre 2001 almeno dieci transiti in Austria mediante trasporto combinato accompagnato (autostrada viaggiante), ovvero viaggi con destinazione verso la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, l’Ungheria e la Polonia; l’assegnazione varierà da un minimo di 30 ad un massimo di 50 ecopunti a seconda delle domande pervenute (la quota riservata alle nuove imprese è di circa 21 mila unità); contestualmente alla domanda di assegnazione, le nuove imprese dovranno presentare la domanda di abilitazione dei veicoli (massimo due veicoli con consumo pari o inferiore a 5 ecopunti).

 

Trasporti eccezionali – Le imprese che effettuano trasporti eccezionali, non titolari di ecopunti, potranno ottenerne presentando la domanda almeno dieci giorni prima del passaggio “a pieno carico” in Austria; la validità degli ecopunti sarà fino a tre giorni dopo la data presunta del passaggio; la dimostrazione dell’avvenuto transito dovrà essere data entro i 15 giorni successivi (a mezzo copia dell’autorizzazione al trasporto eccezionale o dell’attestazione di transito timbrata dal concessionario autostradale), pena l’impossibilità di ottenere ulteriori permessi; il veicolo abilitato al passaggio potrà anche avere un consumo di ecopunti superiore a quello massimo ammesso.

 

Imprese in conto proprio – In qualunque periodo dell’anno le imprese in conto proprio potranno presentare domanda per accedere al fondo nazionale ecopunti conto proprio.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 169/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2001

Disposizioni  relative  all'autotrasporto  di  merci  in transito sul
territorio  austriaco.  Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il
1o quadrimestre dell'anno 2002.
                            IL DIRETTORE
        dell'unita' di gestione autotrasporto persone e cose
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italiane
interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il
1o quadrimestre 2002, pari a 1.133.895.
  2.  Alle  imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi,
che hanno ricevuto una quota di ecopunti nel corso dell'anno 2001, e'
riservata,  per  il  1o quadrimestre 2002, una quota pari a 1.077.200
ecopunti (95% dell'assegnazione quadrimestrale).
  3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio
e'  riservata,  per  il 1o quadrimestre 2002, una quota pari a 34.016
ecopunti  (3% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale quota affluisce
nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.
  4.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che  non  hanno ricevuto alcuna assegnazione nel corso dell'anno 2001
e'  riservata,  per  il 1o quadrimestre 2002, una quota pari a 20.679
ecopunti (2% dell'assegnazione quadrimestrale).
  5.  Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,
per il 1o quadrimestre 2001, una quota pari a 2.000 ecopunti.
                               Art. 2.
  1.  Il fondo nazionale ecopunti conto terzi attivato con il decreto
dirigenziale 12 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
267  del  16  novembre  2001  rimane attivo fino al suo esaurimento e
comunque non oltre il 31 gennaio 2002.
 

     Autotrasporto di merci in conto terzi (c.d. imprese vecchie)

                               Art. 3.
                Criteri di calcolo dell'assegnazione
  1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamento
del  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto di
merci  in  conto  terzi indicate all'articolo 1, comma 2 del presente
decreto,  viene  calcolata,  a  favore di ciascuna impresa, per il 1o
quadrimestre   dell'anno   2002,  sommando  il  numero  dei  transiti
effettuati  dall'impresa  interessata  nel  1o quadrimestre dell'anno
2000 e dell'anno 2001; la cifra cosi' ottenuta viene divisa per due e
moltiplicata per 6,61.
  2.  Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini
di quanto previsto dal precedente comma 1, verranno considerati tutti
i  viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei
periodi indicati con esclusione:
    a) dei   viaggi   dichiarati  di  transito  effettuati  senza  il
versamento, per intero, degli ecopunti dovuti;
    b) dei  viaggi  dichiarati di transito per i quali risulta che il
posto  di  frontiera  di entrata e il posto di frontiera di uscita si
trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);
  3.  La  cifra  determinata  tenendo  conto  dei criteri indicati ai
precedenti  commi  viene  ridotta  di una quota pari alla media degli
ecopunti    corrispondenti   ai   transiti   illegittimi   effettuati
dall'impresa nel 1o quadrimestre dell'anno 2000 e nel 1o quadrimestre
dell'anno  2001.  La riduzione non potra', comunque, essere superiore
al  50% dell'assegnazione calcolata ai sensi del comma 1 del presente
articolo.
  4.  I  dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei
transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1o quadrimestre dell'anno
2000  e nel 1o quadrimestre dell'anno 2001 sono quelli registrati nel
sistema informativo della Kapsch.
  5.  L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul  consumo al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di
scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
                               Art. 4.
  1.  Nell'eventualita'  che  la  somma  totale delle assegnazioni di
ecopunti  alle imprese indicate all'articolo 1, comma 2, del presente
decreto  superi,  per  il  1o  quadrimestre dell'anno 2002, il numero
totale  degli  ecopunti  riservati,  la quota di ecopunti spettante a
ciascuna  impresa per il 1o quadrimestre dell'anno 2002, calcolata in
base  ai  criteri esposti nel precedente articolo 3, viene ridotta di
un  coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale
delle  assegnazioni  delle singole imprese e il numero degli ecopunti
riservati.
  2. Le imprese che in base ai criteri esposti nell'articolo 3, e nel
comma  1 dell'articolo 4 del presente decreto dovrebbero ottenere una
quota  inferiore  a  50  ecopunti, si vedranno attribuire, in caso di
presentazione  della  domanda ai sensi del successivo articolo 5, una
quota di ecopunti pari a 50 secondo le modalita' di rilascio indicate
all'articolo 6.
  3.  Le  imprese  che  usufruiscono  di  quanto  indicato  al  comma
precedente  potranno  utilizzare  esclusivamente  veicoli  aventi  un
Cop-dokument  che attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 7
e  nella  domanda di cui all'articolo successivo dovranno autorizzare
la  cancellazione  dal  sistema elettronico di rilevazione di tutti i
veicoli  registrati a proprio nome aventi un Cop-dokument che attesta
un   consumo   di   ecopunti   superiore   a  7.  In  mancanza  della
autorizzazione  di  cui sopra non sara' possibile godere dei benefici
di quanto indicato al comma 2.
                               Art. 5.
                       Modalita' di richiesta
  1. Le imprese indicate dall'articolo 1 comma 2 del presente decreto
interessate  ad  ottenere l'assegnazione della quota di ecopunti loro
spettante  per il 1o quadrimestre 2002, secondo le modalita' indicate
al  successivo  articolo  6, debbono, a tal fine, presentare apposita
domanda  entro  e  non  oltre  trenta  giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2.  La  domanda, redatta secondo l'allegato 1 al presente decreto e
corredata   dell'attestazione   di   un   versamento   di   L. 20.000
(Euro 10,33)  sul  c.c.p.  n.  4028  (imposta  di  bollo) deve essere
inviata   al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3,
via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
  3.  Il termine per la presentazione delle domande e' perentorio. La
mancata  presentazione  della domanda entro tale termine e secondo le
forme  indicate  nei commi precedenti comportera' l'impossibilita' di
ottenere ecopunti per il 1o quadrimestre 2002.
                               Art. 6.
                        Modalita' di rilascio
  1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti
negli  articoli  3  e  4  del  presente decreto, attribuita per il 1o
quadrimestre  2002  alle  imprese che hanno presentato una domanda ai
sensi  del  precedente  articolo 5, sara' rilasciata in due parti, la
prima per una quantita' pari al 40% della prima assegnazione ottenuta
dalla  stessa  impresa nel corso dell'anno 2001, la seconda, a saldo,
al  momento  del  raggiungimento da parte dell'impresa interessata di
una percentuale di utilizzo pari al 90% degli ecopunti gia' assegnati
e,   comunque,   nell'ambito   dei   tempi   tecnici   necessari  per
l'effettuazione dell'operazione di assegnazione.
  2.  L'effettuazione  delle operazioni di attribuzione della prima e
seconda  parte  dell'assegnazione spettante a ciascuna impresa per il
primo quadrimestre 2002 verra' comunicata a ciascuna impresa.
                               Art. 7.
                    Certificati di registrazione
  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione
necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che
effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto,
corredata   dell'attestazione   di   un   versamento   di   L. 20.000
(Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento
di  L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p.. 9001 (diritti) per ogni veicolo
di  cui  si  chiede il certificato. La domanda deve essere conforme a
quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
  2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
in  propria  disponibilita'  da parte delle imprese che rientrano tra
quelle  indicate  all'articolo  1  comma  2  del presente decreto, e'
possibile,  unicamente  per  veicoli  che abbiano un Cop-dokument che
attesta  un  consumo,  per  ogni  transito  attraverso  il territorio
austriaco, non superiore a 6 ecopunti.
  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-document attesta un
consumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
  4.  Le  imprese  che  rientrano  tra quelle indicate all'articolo 1
comma  2  del  presente decreto, che per il 1o quadrimestre dell'anno
2002  hanno  titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a
250,  possono  essere  titolari  di  un massimo di tre certificati di
registrazione.
  5.  E'  consentita,  per  le  imprese  di  cui al comma precedente,
nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli   con   Cop-dokument  non  superiore  a  7  ecopunti,  previa
cancellazione  dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli
in disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.
  6. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al
sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
  7.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,
secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata
all'impresa interessata.

             Autotrasporto di merci in conto proprio

                               Art. 8.
                Modalita' di richiesta e di rilascio
  1.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
interessate   ad   attraversare   il  territorio  austriaco,  possono
presentare  domanda,  in qualunque periodo dell'anno, per accedere al
fondo nazionale ecopunti conto proprio.
  2. La domanda di cui al comma precedente redatta secondo l'allegato
2  al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento
di  L. 20.000 (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve
essere  inviata  al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3,
via Caraci, 36 - 00157 Roma.
  3.  Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti comma
del   presente  articolo  riceveranno  una  comunicazione  contenente
l'autorizzazione  ad  utilizzare  il  fondo  nazionale ecopunti conto
proprio  fino  al 31 dicembre 2002, entro i limiti di consistenza del
fondo   indicati,  per  quanto  riguarda  il  1o  quadrimestre  2002,
all'articolo 1 comma 3 del presente decreto.
  4.  Le  imprese  che  non  sono  mai  state  registrate nel sistema
informativo  della  Kapsch  devono  presentare,  contestualmente alla
richiesta  di  cui  al precedente comma 2, una domanda per ottenere i
certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione
dell'ecopiastrina   sui   singoli   veicoli,  redatta  ai  sensi  del
successivo articolo 9 comma 1 e conforme a quanto indicato al comma 2
dello stesso articolo.
                               Art. 9.
                    Certificati di registrazione
  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione
necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che
effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve  essere  redatta  secondo  l'allegato  4  al  presente  decreto,
corredata   dell'attestazione   di   un   versamento   di   L. 20.000
(Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento
di  L. 10.000  (Euro 5,16)  sul  c.c.p.  n.  9001  (diritti) per ogni
veicolo  di  cui  si  chiede  il  certificato. La domanda deve essere
conforme a quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.
  2.  La registrazione al sistema informativo della Kapsch di veicoli
in  propria  disponibilita'  da  parte  delle  imprese che effettuano
trasporto  di  merci  in  conto  proprio e' possibile, unicamente per
veicoli  che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo, per ogni
transito  attraverso  il  territorio  austriaco,  non  superiore  a 6
ecopunti.
  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-document attesta un
consumo  di  ecopunti pari a 7 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 7.
  4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al
sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
  5.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,
secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata
all'impresa interessata.

      Autotrasporto di merci in conto terzi (c.d. imprese nuove)

                              Art. 10.
                 Modalita' di richiesta e requisiti
  1.  Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che
rientrano  tra  quelle  indicate  all'articolo 1 comma 4 del presente
decreto  e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per
il  1o  quadrimestre  2002  debbono presentare apposita domanda entro
trenta  giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:
    a) licenza comunitaria;
    b) possesso  alla  data  di pubblicazione del presente decreto di
almeno  un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 5
(EURO3);
    c) aver  effettuato nel corso dei primi dieci mesi dell'anno 2001
viaggi  di  transito  attraverso  il  territorio austriaco secondo il
sistema  del  trasporto  combinato  accompagnato e/o viaggi, mediante
autorizzazioni  a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito
verso  o  attraverso  i  seguenti  Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.
  3.  La  domanda  di  cui  al comma 1 del presente articolo, redatta
secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione
di  un  versamento di L. 20.000 (E 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta
di bollo) deve essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione
APC - APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
  4.  L'effettuazione  del trasporto combinato accompagnato di cui al
punto c) del comma 2 del presente decreto deve essere dimostrata, per
un  massimo  di  10  viaggi, allegando alla domanda la documentazione
dell'effettuazione  dei  viaggi comprovata dal soggetto erogatore del
servizio in questione.
  5.  L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al
precedente  comma  3,  deve  presentare  una  domanda  per ottenere i
certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione
dell'ecopiastrina  sui  singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di
L. 20.000  (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un
versamento  di L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti) per
ogni  veicolo  di  cui  si  chiede  il certificato. La domanda potra'
riguardare   un   massimo  di  due  veicoli  aventi  un  Cop-dokument
attestante un consumo di ecopunti pari o inferiore a 5.
                              Art. 11.
               Criteri di attribuzione degli ecopunti
  1. Le imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3 e
5  del  precedente  articolo  10 e che sono in possesso dei requisiti
indicati  al  comma  2  dello  stesso  articolo  otterranno per il 1o
quadrimestre  2002  una  quota  di  ecopunti  pari al rapporto tra il
numero   di   ecopunti   riservati   a   queste   imprese   ai  sensi
dell'articolo 1  comma  4  del  presente  decreto  e  il numero delle
domande regolari con un massimo di 50 ed un minimo di 30 ecopunti.
  2.  Qualora la quota risultante dall'operazione effettuata ai sensi
del precedente comma fosse inferiore al valore minimo di 30 ecopunti,
si  procedera' all'assegnazione a ciascuna impresa di una quota di 30
ecopunti fino ad esaurimento della quota riservata e secondo l'ordine
di protocollazione delle domande.
  3.  Verranno  respinte  e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine  di  protocollazione  non  consente di beneficiare, causa
l'esaurimento   degli  ecopunti  della  quota  riservata,  di  quanto
previsto al comma precedente.
                              Art. 12.
                        Modalita' di rilascio
  1.  La  quota  di  ecopunti  determinata  ai  sensi  del precedente
articolo  11  spettante  alle imprese che hanno presentato domanda ai
sensi  dell'articolo  10  verra'  rilasciata  in un'unica soluzione e
sara'  disponibile  a  partire  dal trentesimo giorno successivo alla
data di scadenza della presentazione delle domande.
  2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  assegnazione  degli  ecopunti
verra'  comunicata alle imprese interessate insieme alla trasmissione
dei  certificati  di  registrazione  dei veicoli per i quali e' stata
presentata  domanda  ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del presente
decreto.
                              Art. 13.
                    Certificati di registrazione
  1.  Le  imprese  che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli
articoli 10, 11 e 12 del presente decreto non possono essere titolari
di piu' di due certificati di registrazione.
  2.  E'  consentita  per  le  imprese  di  cui  al comma precedente,
nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli  con  Cop-dokument  pari  o  inferiore  a  5 ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita'  alla  stessa  impresa, gia' registrati e regolarmente
inizializzati.

                     Trasporti eccezionali

                              Art. 14.
  1.   Le  imprese  che  hanno  necessita'  di  effettuare  trasporti
eccezionali  attraverso  il  territorio  austriaco  e  che  non hanno
ottenuto  una  quota  di  ecopunti per il 1o quadrimestre 2002 o che,
avendola  ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,
         redatta secondo l'allegato 5 del presente decreto.
  2.  La  domanda,  contenente l'indicazione della data di entrata in
territorio   austriaco   del   veicolo   che  effettua  il  trasporto
eccezionale,   corredata   dell'attestazione   di  un  versamento  di
L. 20.000  (Euro 10,33)  sul  c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo), deve
essere inviata, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione
del  transito,  al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento dei trasporti terrestri - Unita' di gestione APC - APC3,
                   via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
  3.  Nel  caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un
veicolo   non  registrato  al  sistema  elettronico  di  rilevazione,
l'impresa  interessata  dovra'  provvedere,  contemporaneamente  alla
domanda  di  cui  al  precedente comma, ad inviare una domanda per il
rilascio    del   certificato   di   registrazione   necessario   per
l'installazione  dell'ecopiastrina,  redatta  secondo l'allegato 4 al
presente  decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di
L. 20.000  (Euro 10,33) sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di un
  versamento di L. 10.000 (Euro 5,16) sul c.c.p. n. 9001 (diritti).
  4.  A  seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,
l'ufficio   competente   dell'Unita'   operativa   APC3   provvedera'
all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di
ecopunti  necessario  per  l'effettuazione del transito attraverso il
territorio  austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata
con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione
del  transito  rimangono  a  disposizione per i tre giorni successivi
alla  data  indicata nella richiesta, dopo di che vengono tolti anche
se  non  utilizzati.  L'impresa  interessata  ricevera' comunicazione
dell'avvenuta  assegnazione  degli ecopunti ed, eventualmente, avendo
presentato domanda ai sensi del precedente comma 3, il certificato di
                     registrazione del veicolo.
  5.  L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del
trasporto   eccezionale   deve   inviare,   entro   quindici   giorni
dall'effettuazione  del  transito, all'ufficio competente dell'Unita'
operativa  APC3,  al  fine  di comprovare l'effettivo svolgimento del
trasporto  eccezionale,  una  copia  dell'autorizzazione al trasporto
eccezionale    o   dell'attestazione   di   transito   timbrata   dal
 concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.
  6.  Nel  caso  non  venga  prodotta la documentazione richiesta dal
precedente  comma,  l'impresa  in  questione si vedra' rifiutata ogni
altra   successiva   richiesta   di   assegnazione  di  ecopunti  per
l'effettuazione  di  trasporti eccezionali in transito sul territorio
                             austriaco.

                          Norme generali

                              Art. 15.
                             Infrazioni
  1.  Reiterati  transiti  effettuati  senza  versamento  di ecopunti
costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione
dell'autotrasporto   internazionale  di  merci  che  puo'  comportare
l'applicazione  delle  sanzioni  previste dall'articolo 7 del decreto
ministeriale  22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare
anche  il  ritiro  di  tutte  o  di una parte delle copie certificate
conformi  della  licenza  comunitaria in possesso dell'impresa che ha
effettuato i transiti irregolari.
                              Art. 16.
  1.  Ai  sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 18
aprile  1994,  n.  594,  riguardante i procedimenti di competenza del
Dipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redatte
nelle  forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
domande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto, verranno archiviate.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara'  disponibile anche sul sito del
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  all'indirizzo:
www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito e' disponibile anche la
circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della
navigazione  -  Dipartimento trasporti terrestri - Unita' di gestione
autotrasporto  persone  e  cose  (APC)  riguardante  i certificati di
registrazione.
    Roma, 28 novembre 2001
                                                Il direttore: Ricozzi

 

 

 


Allegato uno
IMPRESA CONTO TERZI
 
  
 
Al Dipartimento trasporti terrestri
Unità di gestione APC
Autotrasporto  internazionale di
merci (APC3) 
Via Caraci n. 36 -
00157                ROMA
 
 
 
 
 
Numero albo trasportatori                                                       
 
Codice Austria.                                                                      
 
 
 
 
               La sottoscritta impresa.                                                                                         
 
sede legale in                                                                                                                       
 
CHIEDE
 
l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2002.
 
               Ai fini  dell'eventuale elevazione alla  quota di 50 ecopunti dell'assegnazione per il 1° quadrimestre 2002, prevista per le imprese che avrebbero titolo ad una quantità inferiore di ecopunti, l'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che non interessa) la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 7 che risultano in disponibilità dell'impresa stessa.
 
 
 
 
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto                                                           ha incaricato per la trattazione della 
 
presente domanda la                                                              che accetta.
 
 
 
 
Firma
(per accettazione)
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
 
 

 


Allegato due
IMPRESA CONTO PROPRIO
 
 
 
 
 
Al Dipartimento trasporti terrestri
Unità di gestione APC
Autotrasporto  internazionale di
merci (APC3) 
Via Caraci n. 36 -
00157                ROMA
 
 
 
Numero trasportatori conto proprio                                                         
 
Codice Austria.                                                                      
 
 
 
 
               La sottoscritta impresa.                                                                                         
 
sede legale in                                                                                                                       
 
CHIEDE
 
l'autorizzazione  all'utilizzo del fondo nazionale ecopunti conto proprio fino al 31 dicembre 2002.
 
 
 
 
 
 
 
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto                                                           ha incaricato per la trattazione della 
 
presente domanda la                                                              che accetta.
 
 
 
 
Firma
(per accettazione)
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 


 

Allegato tre
NUOVA IMPRESA
 
 
 
 
Al Dipartimento trasporti terrestri
Unità di gestione APC
Autotrasporto  internazionale di
merci (APC3) 
Via Caraci n. 36 -
00157                ROMA
 
 
 
 
Numero albo trasportatori                                                       
 
 
 
 
               Il sottoscritto.                                                                                                       
 
quale legale rappresentante dell’impresa                                                                               
 
sede legale in                                                                                                                       
 
CHIEDE
 
l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 1° quadrimestre dell'anno 2002.
 
A tal fine dichiara:
               a)            di essere in possesso di licenza comunitaria;
b)   di  essere  in  possesso  di  veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 5 ecopunti (EURO3);
c)   di  aver  effettuato nei primi 10 mesi dell'anno 2001 viaggi di transito attraverso il territorio austriaco secondo il sistema del trasporto combinato accompagnato (documentazione  allegata) e/o viaggi, mediante autorizzazioni a viaggio, per trasporti a destinazione o di transito verso o attraverso i seguenti Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.
 
 
               Il sottoscritto, sotto  la propria responsabilità, dichiara di essere  a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nonché di andare incontro alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
 
 
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
Il sottoscritto                                                           ha incaricato per la trattazione della 
 
presente domanda la                                                              che accetta.
 
 
 
 
Firma
(per accettazione)
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)

 

 


Allegato quattro
CERTIFICATI DI REGISTRAZIONE
 
 
 
Al Dipartimento trasporti terrestri
Unità di gestione APC
Autotrasporto  internazionale di
merci (APC3) 
Via Caraci n. 36 -
00157                ROMA
 
 
Numero albo trasportatori                                                       
 
Codice Austria.                                                                      
 
(se impresa già registrata)
 
 
 
 
 
               La sottoscritta impresa.                                                                                         
 
sede legale in                                                                                                                       
 
CHIEDE
 
il rilascio dei  certificati di registrazione necessari per l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli(1) (2) : 

 

 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
Targa _________________________________
 
 
 
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
Il sottoscritto                                                                          ha incaricato per la trattazione della 
 
presente domanda la                                                              che accetta.
 
 
 
 
Firma
(per accettazione)
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
 
 
1)  Il  veicolo  deve  essere  in  possesso  di  Cop-dokument da richiedersi presso l'ex Ufficio provinciale della M.C.T.C. competente per territorio.
2) Allegare alla pratica copia del foglio di via del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta di circolazione.
 

 

 


Allegato cinque
TRASPORTI ECCEZIONALI
 
 
 
 
 
Al Dipartimento trasporti terrestri
Unità di gestione APC
Autotrasporto  internazionale di
merci (APC3) 
Via Caraci n. 36 -
00157                ROMA
 
 
 
Numero albo trasportatori                                                       
 
Codice Austria.                                                                      
 
(se impresa già registrata)
 
 
 
 
 
               La sottoscritta impresa.                                                                                                        
 
sede legale in                                                                                                                                      
 
CHIEDE
 
l'assegnazione  degli ecopunti necessari per l'effettuazione di un  trasporto  eccezionale in transito attraverso il territorio austriaco.
               
A tal fine dichiara:
 
               a) che la targa del veicolo con cui verrà effettuato il trasporto e' la seguente                             ;
 
               b) che la data di entrata in territorio austriaco sarà la seguente:                                              .
 
 
 
 
 
 
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto                                                           ha incaricato per la trattazione della 
 
presente domanda la                                                              che accetta.
 
 
 
 
Firma
(per accettazione)
Firma
(del titolare o del legale rappresentante)