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Roma, 4 gennaio 2002
Circolare n. 4/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Sconto accise per il primo semestre 2002 – D.L. 28.12.2001, n.452, su G.U.
n.301 del 29.12.2001.
Anche per il primo semestre 2002 le imprese di autotrasporto potranno
beneficiare dello sconto accise sui consumi di gasolio dei veicoli al di sopra
delle 3,5 tonnellate (articolo 5 del decreto legge indicato in oggetto).
La misura del nuovo sconto sarà determinata entro il mese di luglio in
funzione dell’andamento del prezzo del gasolio nel semestre di riferimento,
prendendo come base la riduzione concessa nel secondo semestre 2001.
Come in precedenza, le imprese potranno usufruire dell’agevolazione
tramite un credito d’imposta da utilizzare in compensazione dei versamenti
tributari e previdenziali effettuati col modello F24. La scadenza per la
presentazione della dichiarazione dei consumi di gasolio agli Uffici Tecnici di
Finanza per l’ottenimento del beneficio è il 31 agosto 2002.
Riguardo lo sconto accise per il secondo semestre 2001, com’è noto,
entro fine gennaio dovrà essere emanato il provvedimento di determinazione
della misura definitiva dell’agevolazione. A tal fine l’ultimo comma
dell’articolo 5 in esame ha introdotto disposizioni per mantenere lo sconto
intorno alle 100 lire/litro, nonostante l’andamento favorevole del costo del
gasolio da luglio a dicembre 2001.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.173/2001
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U.
n.301 del 29.12.2001 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE
28 dicembre 2001, n. 452
Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,
di smaltimento
di oli usati, di giochi e scommesse, nonche' sui
rimborsi
IVA.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE
***
OMISSIS ***
Art. 5.
Agevolazione sul
gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori
1.
A decorrere dal
1 gennaio 2002
e fino al 30 giugno 2002,
l'aliquota
prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti
le imposte sulla produzione e
sui consumi,
emanato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per
il gasolio per
autotrazione utilizzato dagli
esercenti le
attivita' di trasporto
merci con veicoli di massa
massima complessiva
superiore a 3,5
tonnellate e' ridotta della
misura
determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.
2. La riduzione
prevista al comma
1 si applica, altresi', ai
seguenti
soggetti:
a) agli
enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l'attivita' di
trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre
1997,
n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) alle
imprese esercenti autoservizi
di competenza statale,
regionale e
locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al
Regolamento (CEE)
n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto
legislativo n. 422 del
1997;
c) agli
enti pubblici e alle imprese
esercenti trasporti a fune
in
servizio pubblico per trasporto di persone.
3.
Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale entro
il 31 luglio 2002, e'
eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio
2002 al 30
giugno
2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la
variazione del
prezzo di vendita
al consumo del
gasolio per
autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle
attivita'
produttive, purche'
e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo
prezzo che
risulti alla fine
del semestre, rispetto
al prezzo
rilevato nella prima settimana di gennaio 2002,
superi mediamente il
10 per
cento in piu'
o in meno dell'ammontare dell'aliquota di
accisa. Con
il medesimo decreto
vengono, altresi', stabilite le
modalita'
per la regolazione contabile dei crediti di imposta.
4.
Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione
di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,
n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio
di cui
ai commi 1 e
2 presentano, entro il termine del 31 agosto
2002, apposita dichiarazione ai competenti uffici
dell'Agenzia delle
dogane, secondo
le modalita' e
con gli effetti
previsti dal
regolamento recante
disciplina
dell'agevolazione fiscale a
favore
degli
esercenti le attivita' di trasporto
merci, emanato con decreto
del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
5.
Nell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 30 giugno 2001, n.
246, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n.
330, come
successivamente modificato
dall'articolo 8, comma 5, del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge
30 novembre 2001,
n. 418, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) dopo
la parola: "purche'" sono aggiunte le seguenti:
"e nei
limiti
in cui";
b) le
parole: "il 10 per
cento" sono sostituite dalle seguenti:
"il
15 per cento".
Art. 6.
*** OMISSIS ***
Capo
III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E NORME FINALI
***
OMISSIS ***
Art. 17.
Regolazione contabile
1.
L'importo corrispondente alle agevolazione di cui agli articoli
3,
4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno
2002, nonche'
quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304
migliaia di
euro per il medesimo anno, e' iscritto nello stato di
previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario
2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di
parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad
apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a
quello della
sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in
legge.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente
del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro
del-l'economia e
delle finanze
Marzano, Ministro
delle attivita'
produttive
Alemanno, Ministro
delle politiche
agricole e
forestali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli, Ministro
dell'ambiente e
della tutela del
territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli