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Roma, 4 gennaio 2002

 

Circolare n. 4/2002

 

Oggetto: Autotrasporto – Sconto accise per il primo semestre 2002 – D.L. 28.12.2001, n.452, su G.U. n.301 del 29.12.2001.

 

 

Anche per il primo semestre 2002 le imprese di autotrasporto potranno beneficiare dello sconto accise sui consumi di gasolio dei veicoli al di sopra delle 3,5 tonnellate (articolo 5 del decreto legge indicato in oggetto).

 

La misura del nuovo sconto sarà determinata entro il mese di luglio in funzione dell’andamento del prezzo del gasolio nel semestre di riferimento, prendendo come base la riduzione concessa nel secondo semestre 2001.

 

Come in precedenza, le imprese potranno usufruire dell’agevolazione tramite un credito d’imposta da utilizzare in compensazione dei versamenti tributari e previdenziali effettuati col modello F24. La scadenza per la presentazione della dichiarazione dei consumi di gasolio agli Uffici Tecnici di Finanza per l’ottenimento del beneficio è il 31 agosto 2002.

 

Riguardo lo sconto accise per il secondo semestre 2001, com’è noto, entro fine gennaio dovrà essere emanato il provvedimento di determinazione della misura definitiva dell’agevolazione. A tal fine l’ultimo comma dell’articolo 5 in esame ha introdotto disposizioni per mantenere lo sconto intorno alle 100 lire/litro, nonostante l’andamento favorevole del costo del gasolio da luglio a dicembre 2001.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.173/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.301 del 29.12.2001 (fonte Guritel)

 

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

 

Disposizioni  urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,

di  smaltimento  di  oli  usati,  di  giochi e scommesse, nonche' sui

rimborsi IVA.

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE

 

*** OMISSIS ***

 

                               Art. 5.

Agevolazione   sul   gasolio   per   autotrazione   impiegato   dagli

                          autotrasportatori

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  e  fino al 30 giugno 2002,

l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni

legislative  concernenti  le  imposte sulla produzione e sui consumi,

emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli

esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa

massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e' ridotta della

misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

  2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si applica, altresi', ai

seguenti soggetti:

    a) agli  enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti

l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

    b) alle  imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza statale,

regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al

Regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e

successive  modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del

1997;

    c) agli  enti  pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune

in servizio pubblico per trasporto di persone.

  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da

pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31 luglio 2002, e'

eventualmente  rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30

giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la

variazione   del  prezzo  di  vendita  al  consumo  del  gasolio  per

autotrazione,  rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'

produttive,  purche'  e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo

prezzo  che  risulti  alla  fine  del  semestre,  rispetto  al prezzo

rilevato  nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il

10  per  cento  in  piu'  o  in  meno dell'ammontare dell'aliquota di

accisa.  Con  il  medesimo  decreto  vengono,  altresi', stabilite le

modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

  4.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la

compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio

di  cui  ai  commi  1  e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto

2002,  apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle

dogane,   secondo  le  modalita'  e  con  gli  effetti  previsti  dal

regolamento  recante  disciplina  dell'agevolazione  fiscale a favore

degli  esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con decreto

del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

  5.  Nell'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.

246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.

330,  come  successivamente  modificato dall'articolo 8, comma 5, del

decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  30  novembre  2001,  n. 418, sono apportate le seguenti

modifiche:

    a) dopo  la  parola:  "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei

limiti in cui";

    b) le  parole:  "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"il 15 per cento".

 

                               Art. 6.

 

*** OMISSIS ***

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E NORME FINALI

 

*** OMISSIS ***

 

                              Art. 17.

                        Regolazione contabile

  1.  L'importo corrispondente alle agevolazione di cui agli articoli

3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno

2002,  nonche'  quello  relativo  all'articolo 16, valutato in 72.304

migliaia  di  euro  per  il medesimo anno, e' iscritto nello stato di

previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno

finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di

parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                              Art. 18.

                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a

quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

 

    Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001

 

                               CIAMPI

 

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e

                              delle finanze

                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'

                              produttive

                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche

                              agricole e forestali

                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture

                              e dei trasporti

                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e

                              della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli