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Roma, 16 gennaio 2002
Circolare n.12/2002
Oggetto: Autotrasporto – ADR
edizione 2001 – D.M. 21.12.2001 su G.U. n.1 del 2.1.2002.
Con il decreto indicato in oggetto è stato recepito nel nostro
ordinamento l’aggiornamento dell’accordo sul trasporto di merci pericolose (ADR
edizione 2001) entrato in vigore il 1° luglio 2001, con un periodo transitorio
fino al 31 dicembre 2002 durante il quale le imprese possono continuare ad
applicare,sia in ambito nazionale che nei traffici internazionali, le
disposizioni contenute nell’ADR edizione 1999.
Il periodo transitorio è già scaduto per le merci pericolose della
classe 7 (materie radioattive).
La nuova edizione dell’ADR è stata completamente ristrutturata dal
punto di vista formale, al fine di rendere le disposizioni più facilmente
consultabili. Di particolare utilità risulta ora la parte terza dell’allegato A
dell’accordo, costituita dall’elenco completo delle materie pericolose ordinate
in base al numero ONU, con l’indicazione per ciascuna materia di tutte le disposizioni
inerenti il trasporto (es. pericolosità, modo di trasporto, imballaggio,
eventuali esenzioni, eventuali divieti di carico in comune con altre materie,
ecc.).
Nel nuovo testo sono state definite le figure degli “operatori
principali” (speditori, trasportatori, destinatari) e degli “altri operatori”
(caricatori, imballatori, riempitori, gestori delle cisterne), con
l’individuazione dei rispettivi adempimenti.
In particolare per gli speditori vengono menzionati gli obblighi di:
-
assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e
autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
-
fornire al trasportatore tutti i documenti e le
informazioni necessarie;
-
utilizzare solo imballi o recipienti idonei ed omologati,
comprese le cisterne e che queste siano correttamente targate ed etichettate;
-
osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle
restrizioni di spedizione;
-
assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non
degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne
mobili, contenitori-cisterna e CGEM), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli
contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed
etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano
chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.
I
trasportatori devono in particolare:
-
verificare che le merci pericolose da trasportare siano
autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;
-
assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo
dell'unità di trasporto;
-
assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non
presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti,
ecc.;
-
assicurarsi che i collaudi non siano scaduti;
-
verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;
-
assicurarsi che siano apposte le etichette e le
segnalazioni prescritte per i veicoli;
-
assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle
consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo in
italiano degli allegati A e B dell’accordo, il testo in inglese e in francese
può essere reperito nel sito Internet delle Nazioni Unite al seguente
indirizzo: www.unece.org/trans/danger/danger.htm.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n146/2000
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Allegato
uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 1
del 2.1.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 dicembre 2001
Recepimento della
direttiva 2001/7/CE della
Commissione del 29
gennaio 2001
che adatta per la terza volta al
progresso tecnico la
direttiva
94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli
Stati membri relative
al trasporto di merci
pericolose
su strada.
IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
A d o t t a
il seguente decreto:
Recepimento
della direttiva 2001/7/CE
della Commissione del 29
gennaio 2001,
che adatta per la terza volta al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle
legislazioni degli
Stati membri relative
al trasporto di merci
pericolose
su strada.
(Testo rilevante ai fini dello Spazio
economico europeo)
Art. 1.
1. Gli allegati A e B al decreto del
Ministro dei trasporti e della
navigazione del
4 settembre 1996, come da ultimo
aggiornati con il
decreto del
Ministro dei trasporti
e della navigazione
del 28
settembre
1999, sono cosi' modificati:
a) l'allegato A e' sostituito dal
seguente:
"Allegato A: disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose
su strada (ADR), in
vigore a
decorrere dal lo
luglio 2001, fermo
restando che
l'espressione
"parte contraente e' sostituita da "Stato membro ".
b) l'allegato B e' sostituito dal
seguente:
"Allegato B: disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose
su strada (ADR), in
vigore a
decorrere dal 1
luglio 2001, fermo
restando che
l'espressione
"parte contraente e' sostituita da "Stato membro ".
2.
Le disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo
sul
trasporto internazionale di merci pericolose
(ADR), nel testo
consolidato dalla versione 2001, in vigore dal 1 luglio
2001, di cui
al comma
1, sono consultabili sul sito Internet
www.unece.org/trans/danger/danger.htm
3.
La traduzione in
lingua italiana del testo consolidato dalla
versione 2001
delle disposizioni degli
allegati A e B dell'Accordo
europeo sul
trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
di cui
al comma 1, sara' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
non
appena ultimata la traduzione del testo stesso.
Art. 2.
1.
L'applicazione delle
disposizioni degli allegati A e B, di cui
al comma
1 dell'art. 1, decorre dal 1 luglio 2001, con un periodo
transitorio fino
al 31 dicembre 2002, tranne
che per le merci
pericolose della classe 7, relativa alle materie
radioattive, per le
quali
il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2001.
Il presente decreto sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
Roma, 21 dicembre 2001
Il Ministro
delle infrastrutture
e
dei trasporti
Lunardi