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Roma, 16 gennaio 2002

 

Circolare n.12/2002

Oggetto: Autotrasporto – ADR edizione 2001 – D.M. 21.12.2001 su G.U. n.1 del 2.1.2002.

 

Con il decreto indicato in oggetto è stato recepito nel nostro ordinamento l’aggiornamento dell’accordo sul trasporto di merci pericolose (ADR edizione 2001) entrato in vigore il 1° luglio 2001, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002 durante il quale le imprese possono continuare ad applicare,sia in ambito nazionale che nei traffici internazionali, le disposizioni contenute nell’ADR edizione 1999.

 

Il periodo transitorio è già scaduto per le merci pericolose della classe 7 (materie radioattive).

 

La nuova edizione dell’ADR è stata completamente ristrutturata dal punto di vista formale, al fine di rendere le disposizioni più facilmente consultabili. Di particolare utilità risulta ora la parte terza dell’allegato A dell’accordo, costituita dall’elenco completo delle materie pericolose ordinate in base al numero ONU, con l’indicazione per ciascuna materia di tutte le disposizioni inerenti il trasporto (es. pericolosità, modo di trasporto, imballaggio, eventuali esenzioni, eventuali divieti di carico in comune con altre materie, ecc.).

 

Nel nuovo testo sono state definite le figure degli “operatori principali” (speditori, trasportatori, destinatari) e degli “altri operatori” (caricatori, imballatori, riempitori, gestori delle cisterne), con l’individuazione dei rispettivi adempimenti.

 

In particolare per gli speditori vengono menzionati gli obblighi di:

-        assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;

-        fornire al trasportatore tutti i documenti e le informazioni necessarie;

-        utilizzare solo imballi o recipienti idonei ed omologati, comprese le cisterne e che queste siano correttamente targate ed etichettate;

-        osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;

-        assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, contenitori-cisterna e CGEM), o i veicoli, grandi contenitori e piccoli contenitori per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano marcati ed etichettati in maniera conforme e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.

 

I trasportatori devono in particolare:

-        verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR;

-        assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto;

-        assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.;

-        assicurarsi che i collaudi non siano scaduti;

-        verificare che i veicoli non siano sovraccaricati;

-        assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli;

-        assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo.

 

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo in italiano degli allegati A e B dell’accordo, il testo in inglese e in francese può essere reperito nel sito Internet delle Nazioni Unite al seguente indirizzo: www.unece.org/trans/danger/danger.htm.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n146/2000

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 1 del 2.1.2002 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

DECRETO 21 dicembre 2001

 

Recepimento  della  direttiva  2001/7/CE  della  Commissione  del  29

gennaio  2001  che  adatta per la terza volta al progresso tecnico la

direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle

legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci

pericolose su strada.

 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI

 

                             A d o t t a

                        il seguente decreto:

  Recepimento  della  direttiva  2001/7/CE  della  Commissione del 29

gennaio  2001,  che adatta per la terza volta al progresso tecnico la

direttiva  94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle

legislazioni  degli  Stati  membri  relative  al  trasporto  di merci

pericolose su strada.

 

      (Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

 

                               Art. 1.

  1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della

navigazione  del  4  settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il

decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  del 28

settembre 1999, sono cosi' modificati:

    a) l'allegato A e' sostituito dal seguente:

  "Allegato  A: disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul

trasporto  internazionale  di  merci  pericolose  su strada (ADR), in

vigore   a   decorrere   dal  lo  luglio  2001,  fermo  restando  che

l'espressione "parte contraente e' sostituita da "Stato membro ".

    b) l'allegato B e' sostituito dal seguente:

  "Allegato  B: disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul

trasporto  internazionale  di  merci  pericolose  su strada (ADR), in

vigore   a   decorrere   dal   1  luglio  2001,  fermo  restando  che

l'espressione "parte contraente e' sostituita da "Stato membro ".

  2.  Le  disposizioni  degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul

trasporto   internazionale  di  merci  pericolose  (ADR),  nel  testo

consolidato  dalla versione 2001, in vigore dal 1 luglio 2001, di cui

al     comma    1,    sono    consultabili    sul    sito    Internet

www.unece.org/trans/danger/danger.htm

  3.  La  traduzione  in  lingua italiana del testo consolidato dalla

versione  2001  delle  disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo

europeo  sul  trasporto internazionale di merci pericolose su strada,

di  cui  al  comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

non appena ultimata la traduzione del testo stesso.

 

                               Art. 2.

  1.  L'applicazione  delle disposizioni degli allegati A e B, di cui

al  comma  1  dell'art.  1, decorre dal 1 luglio 2001, con un periodo

transitorio  fino  al  31  dicembre  2002,  tranne  che  per le merci

pericolose  della classe 7, relativa alle materie radioattive, per le

quali il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2001.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 21 dicembre 2001

 

                                   Il Ministro delle infrastrutture

                                             e dei trasporti

                                                  Lunardi