Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 16 gennaio 2002

 

Circolare n.13/2002

Oggetto: Diritto civile – Capitale sociale delle srl – Conversione in euro – Art. 6 Legge 28.12.2001, n.448, su S.O. alla G.U. n.285 del 29.12.2001.

 

Le quote unitarie del capitale sociale delle società a responsabilità limitata già costituite alla data dell’1 gennaio 2002 possono essere di ammontare inferiore ad 1 euro.

 

Lo ha previsto l’articolo 6 della legge finanziaria indicata in oggetto che, modificando l’articolo 2474 del Codice Civile, ha fissato l’obbligo di ripartire il capitale sociale in quote minime di 1 euro solo per le srl di nuova costituzione.

 

La disposizione ha rilevanza per la maggior parte delle srl, le cui quote unitarie del capitale sociale erano pari a mille lire, oggi 0,52 euro.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.150/2001

 

Allegato uno

 

D/n

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G.U. n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)

LEGGE 28 dicembre 2001, n.448

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del­

lo Stato (legge finanziaria 2002).

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                  PROMULGA
    la seguente legge:
                                   TITOLO I
                    DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

    *** OMISSIS ***

                                  TITOLO II
                     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

    *** OMISSIS ***

                                   Art. 6.

               (Modifica all'articolo 2474 del codice civile)

       1.  Al  secondo  comma  dell'articolo 2474 del codice civile, come

    modificato   dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto

    legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  dopo la parola: "soci" sono

    inserite le seguenti: "relative alle societa' di nuova costituzione".

                                   Art. 7.
    *** OMISSIS ***

                                  TITOLO IV
                                NORME FINALI

    *** OMISSIS ***
                                  Art. 79.
                (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
       1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
    correnti,  per  le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
    nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte  corrente viene
    assicurata,  ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
    1978, n. 468, secondo il prospetto allegato.
       2.  Le  disposizioni  della  presente legge sono applicabili nelle
    regioni  a  statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
    Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
       3.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il  1 gennaio 2002. Le
    disposizioni  di  cui  all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
    stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge  nella  Gazzetta
    Ufficiale.
       La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001
    
                                   CIAMPI
    
                      BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
    
                      TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
    

    Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI