Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 16 gennaio 2002
Circolare n.14/2002
Oggetto: Tributi – Manovra
fiscale – Legge 28.12.2001, n.448, su S.O. alla G.U. n.285 del 29.12.2001.
Si riepilogano di seguito le disposizioni di natura fiscale previste
nella legge finanziaria indicata in oggetto.
Rivalutazione dei beni
d’impresa (articolo 3 commi 1 e 3) – Le
disposizioni della legge 342/2000, introdotte per la rivalutazione agevolata
dei beni d’impresa iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2000, potranno essere
applicate anche con riferimento ai beni iscritti nel bilancio chiuso il
31.12.2001; sull’incremento di valore del bene è dovuta imposta sostitutiva
pari al 19 per cento per i beni ammortizzabili, e al 15 per cento per i beni
non ammortizzabili.
Imprese individuali (articolo 3 comma 4) – A favore delle imprese individuali sono stati
aperti i termini fino al 30 aprile 2002 per effettuare l’estromissione dei beni
immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante versamento di
un’imposta sostitutiva.
Società di comodo (articolo 3 comma 7) – Sono stati riaperti i termini fino al 30 settembre
2002 per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 449/97 al fine di
favorire la fuoriuscita di beni “di comodo” dalle società commerciali; i
beni potranno essere assegnati ai soci versando un’imposta sostitutiva del 10
per cento sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente
riconosciuto dei beni assegnati.
Riserve e fondi in
sospensione d’imposta (articolo 4) – E’ stata
introdotta la facoltà di smobilizzare le riserve e i fondi in sospensione
d’imposta iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001, mediante versamento
di un’imposta sostitutiva del 19 per cento; coloro che si avvalgono della
disposizione, devono liquidare l’imposta nella prossima dichiarazione dei
redditi; è ammesso il versamento in tre anni, in rate rispettivamente del 45,
35 e 20 per cento.
Soppressione dell’Invim (articolo 8) – E’ stata anticipata all’1 gennaio 2002 la definitiva
soppressione dell’imposta sull’incremento del valore degli immobili (in base al
d.lvo 504/92 istitutivo dell’ICI, l’applicazione dell’Invim sarebbe cessata
all’1 gennaio 2003).
Studi di settore (articolo 9 comma 12) – Per i periodi d’imposta 2000 e 2001
sull’adeguamento ai ricavi previsti dagli studi di settore non è soggetto ad
interessi, né a sanzioni.
Emersione dal lavoro
irregolare (articolo 9 comma 15) – E’ stato
prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2002 il termine per eseguire la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di cui alla legge 383/2001.
Insegne di esercizio (articolo 10) – E’ stata abolita l’applicazione dell’imposta di
pubblicità alle insegne che contraddistinguono la sede dell’attività
dell’impresa, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.160/2000 e 16/1998
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Allegato uno |
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D/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)
LEGGE
28 dicembre 2001, n.448
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del
lo
Stato (legge finanziaria 2002).
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI
CARATTERE FINANZIARIO
*** OMISSIS ***
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ENTRATA
***
OMISSIS ***
Art. 3.
(Disposizioni in materia di
beni di impresa)
1. La rivalutazione dei beni di impresa
e delle partecipazioni, di
cui
alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
puo'
essere eseguita anche
con riferimento a beni
risultanti dal
bilancio
relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre
2000,
nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo, per il
quale
il termine di approvazione scade
successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2.
Il maggiore valore
attribuito in sede di rivalutazione si
considera
fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e
dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive (IRAP)
a
decorrere
dal secondo esercizio successivo
a quello con riferimento
al quale e' stata eseguita.
3.
I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a)
e b),
del
testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al
decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, se si avvalgono
della
facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano
l'importo
dell'imposta sostitutiva liquidata nell' ammontare delle
imposte
di cui all'articolo 105, comini
2 e 3, del predetto testo
unico
delle imposte sui
redditi, recante adempimenti per
l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti.
4.
L'imprenditore individuale che
alla data del 30 novembre 2001
utilizza
beni immobili strumentali di cui
all'articolo 40, comma 2,
primo
periodo, del citato
testo unico delle imposte sui redditi,
puo',
entro il 30
aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni
stessi
dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal
periodo di
imposta
in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento
di
una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,
dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella
misura del 10 per cento della
differenza tra il valore normale di
tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili la cui
cessione e'
soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata
di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto
applicabile al valore
normale con l'aliquota propria del
bene.
5.
Per gli immobili,
il valore normale
e' quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori
stabiliti dalle singole leggi di
imposta
alle rendite catastali
ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita
catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle
disposizioni di cui ai commi
4
e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
termine
di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo di
imposta
in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in
due
rate di pari
importo entro il 16 dicembre
2002 e il 16 marzo
2003,
con i criteri di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
Sull'importo delle rate
successive alla prima
sono dovuti
interessi nella misura del
3 per cento annuo, da
versare
contestualmente al versamento di ciascuna
rata. Per la riscossione, i
rimborsi
ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
7.
Le disposizioni contenute
nell'articolo 29 della legge 27
dicembre
1997, n. 449, come modificato
dall'articolo 13 della legge
18
febbraio 1999, n. 28, si
applicano anche alle assegnazioni poste
in
essere ed alle
trasformazioni effettuate entro il 30 settembre
2002.
In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro
dei
soci, ove prescritto,
alla data del 30 settembre 2001, ovvero
devono
essere iscritti entro trenta
giorni dalla data di entrata in
vigore
della presente legge
in forza di titolo di trasferimento
avente data certa anteriore al 1 ottobre
2001.
8.
Le disposizioni di
cui al comma 7 si applicano, alle stesse
condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo
oneroso ai soci aventi i
requisiti di cui al citato comma 7.
In
tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,
il
corrispettivo della cessione, se
inferiore al valore normale del
bene,
determinato ai sensi
dell'articolo 9 del citato testo unico
delle
imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma
3
del
citato articolo 29
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
computato in misura non inferiore ad uno
dei due valori.
9.
Per le partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati
il valore del patrimonio netto deve
risultare da relazione giurata di
stima,
cui si applica l'articolo 64 del
codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei
dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, il valore periziato
e' riferito all'intero patrimonio
sociale
esistente ad una
data compresa nei
trenta giorni che
precedono
quella in cui
l'assegnazione o la
cessione e' stata
deliberata o realizzata.
10.
Le societa' che si avvalgono
delle disposizioni del presente
articolo
devono versare il
40 per cento dell'imposta sostitutiva
entro
il 16 novembre 2002 e
la restante parte in quote di
pari
importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16
maggio 2003, con i criteri
di
cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n.
241. Per la
riscossione, i rimborsi ed
il contenzioso si
applicano le
disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
11. Le disposizioni previste dagli
articoli da 17 a 20 della legge
21
novembre 2000, n.
342, comprese quelle
dell'articolo 18 nei
confronti
dei soggetti che
hanno effettuato conferimenti ai sensi
dell'articolo 4 del decreto
legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
possono essere applicate anche con
riferimento ai beni risultanti dal
bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2001.
In questo caso, la misura
dell'imposta sostitutiva del 19 per
cento e' ridotta al 12 per cento e quella
del 15 per cento e' ridotta
al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve
essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi,
entro il termine di versamento
del
saldo delle imposte
sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti
importi: 20 per cento nel 2002,
35 per cento nel 2003 e 45
per
cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta
sostitutiva dovuta
deve
essere richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al
corrispondente periodo di imposta.
12.
Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,
n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
13.
Al comma 2 dell'articolo 31
della legge 24 novembre 2000, n.
340,
le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze,
da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23
agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento
dell'imposta di bollo di
cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce
e
gli atti che le accompagnano,
presentate all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica, ai sensi
dell'articolo 31, comma 2,
della
legge 24 novembre
2000, n. 340,
nonche' la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.
Art. 4.
(Riserve e fondi in sospensione
di imposta)
1.
Le riserve e gli altri fondi in
sospensione di imposta, anche
se
imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti
nel
bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data
del 31
dicembre
2001, possono essere soggetti ad
imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura pari al 19
per cento.
2.
L'imposta sostitutiva e'
liquidata nella dichiarazione
dei
redditi relativa all'esercizio di cui al
comma 1 ed e' versata in tre
rate
annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui
redditi dell'esercizio di
cui al medesimo comma 1 e dei due
successivi, rispettivamente
nella misura del
45 per cento per il
primo
esercizio, del 35 per cento per
il secondo e del 20 per cento
per
il terzo. Sull'importo delle rate successive
alla prima sono
dovuti
gli interessi nella misura del 3
per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi
assoggettati all'imposta di cui al
comma
1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa;
tuttavia,
rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle
imposte di cui
al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle
imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni,
secondo
i criteri previsti
per i proventi di cui al numero 1) del
citato
comma 4 dell'articolo 105; a tale fine si considera come
provento
non assoggettato a
tassazione la quota pari al 47,22 per
cento di detto reddito.
4.
L'imposta sostitutiva e'
indeducibile e puo' essere imputata,
in
tutto o in parte, alle riserve
o altri fondi del bilancio o
rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o
fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche
in
deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del
medesimo codice.
5.
L'ammontare delle riserve
o fondi assoggettati all'imposta
sostitutiva di cui al
comma 1, con
la relativa denominazione
risultante in bilancio nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere
indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di
cui al medesimo comma 1.
6.
Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i
rimborsi,
le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Art. 5.
*** OMISSIS ***
Art. 8.
(Soppressione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli
1.
L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n.
643,
non e' dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
2. Per gli
immobili assoggettati all'imposta
straordinaria
sull'incremento di valore degli immobili
di cui ai decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
novembre
1991, n. 363, e' escluso l'obbligo della
dichiarazione di
cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
26
ottobre
1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre
1991
e' stato dichiarato
in misura non
inferiore a quella che
risultava
applicando all'ammontare della
rendita catastale, anche
presunta,
i moltiplicatori previsti
dall'articolo 1, comma 8, del
citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se
non e' dovuta imposta.
Art. 9.
(Ulteriori effetti di precedenti
disposizioni fiscali)
1.
La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997,
n. 449, e
successive modificazioni, compete, per le spese
sostenute
nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli
importi
rimasti a carico
del contribuente, da ripartire
in dieci
quote
annuali di pari
importo. Nel caso in cui gli
interventi di
recupero del patrimonio edilizio
realizzati nel 2002 consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati
successivamente al 1 gennaio
1998,
ai fin del computo del limite
massimo delle spese ammesse a
fruire
della detrazione, si tiene conto
anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
2.
A decorrere dalla
data di entrata in vigore della
presente
legge,
l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27
dicembre
1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche
nel
caso di interventi di restauro e risanamento
conservativo e di
ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 31, primo
comma,
lettere
c) e d), della legge
5 agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi
fabbricati, eseguiti entro il 31
dicembre 2002 da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare
e da cooperative edilizie,
che
provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione
dall'IRPEF relativa ai lavori
di recupero eseguiti
spetta al
successivo acquirente o assegnatario delle singole unita'
immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore
degli
interventi eseguiti, che
si assume pari al 25 per cento del
prezzo
dell'unita' immobiliare risultante
nell' atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo
previsto
dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449
del 1997.
3.
All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,
n. 488, e
successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2002".
4. All'articolo 30, comma 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le
parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002".
5.
All'articolo 50 del testo unico
delle imposte sui redditi, di
cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 8, e' aggiunto il
seguente:
"8-bis. In deroga al principio della determinazione analitica del
reddito,
la base imponibile
per i rapporti di cooperazione
dei
volontari
e dei cooperanti e' determinata
sulla base dei compensi
convenzionali fissati annualmente con
decreto del Ministero degli
affari
esteri di concerto
con il Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali, indipendentemente dalla
durata temporale e dalla
natura
del contratto purche'
stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta idonea ai sensi
dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49".
6.
Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e
di
difesa del territorio
e del suolo dai rischi
di dissesto
geologico, per l'anno 2002
possono essere adottate
misure di
manutenzione e salvaguardia dei
boschi con applicazione
dell'incentivo previsto dall'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997,
n.
449, e successive modificazioni, e
facolta' di fruizione, a
scelta,
in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono
stabilite
le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma.
7.
All'articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "nella
misura del 2,5" sono sostituite dalle
seguenti; "nella misura
dell'1,9".
8.
All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,
concernente il regime speciale
per i produttori agricoli, come
modificato dall'articolo 31 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli
anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e
le
parole: "negli anni 1998, 1999,
2000 e 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "negli anni dal 1998 al
2002";
b) al
comma 5-bis, le parole: "a
decorrere dal 1 gennaio 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio
2003".
9.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da
emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di
tenere conto della riduzione dei consumi
realizzati e in modo tale da
conseguire risparmi non inferiori
agli oneri recati dall'attuazione
delle
disposizioni di cui
al comma 8,
i quantitativi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per tipo
di coltivazione, di cui al
decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 24 febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 53 del 4 marzo 2000.
10.
All'articolo 34, comma
8, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi",
sono
aggiunte
le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri
organismi associativi indicati al comma 2,
lettera c)".
11.
Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe
d'estimo conseguenti all'attuazione delle
decisioni delle commissioni
censuarie
provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero
per
tenere conto delle
variazioni delle tariffe
in altro modo
determinatesi. I competenti uffici
dell'Amministrazione finanziaria
provvedono all'inserimento negli
atti catastali delle nuove rendite
entro
sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore delle nuove
tariffe.
12. Per i periodi di imposta 2001 e
2002 non si applicano sanzioni
e
interessi nei confronti
dei contribuenti che
indicano nella
dichiarazione dei redditi ricavi
o compensi non
annotati nelle
scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti
dall'applicazione degli
studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del
decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento
alle
risultanze derivanti
dall'applicazione degli studi di
settore puo'
essere
operato, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, senza
applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della
relativa
imposta entro il
termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
14.
All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1999,
n. 488, dopo le parole: "negozi
ed assimilati", sono inserite
le
seguenti: ", ad
esclusione delle imprese
che esercitano
l'attivita' di riparazione o
commercializzazione di apparecchiature
di ricezione radiotelevisiva".
15.
All'articolo 1 della
legge 18 ottobre
2001, n. 383, e
successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1 e al
comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2002";
b)
al comma 2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in
corso
alla data di presentazione della dichiarazione di emersione
di cui al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "Per il periodo
di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge"; le parole: "la
medesima dichiarazione" sono sostituite
dalle seguenti: "la dichiarazione
di emersione";
c) al
comma 2, lettera
a), il primo periodo e' sostituito dai
seguenti: "gli
imprenditori che, con la dichiarazione
di cui al
comma
1, si impegnano nel programma
di emersione e,
conseguentemente, incrementano il reddito imponibile
dichiarato
rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro
che
hanno
fatto emergere con
la dichiarazione, all'applicazione
sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche
(IRPEF) e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), con
tassazione separata rispetto
al
rimanente imponibile, dovuta in
ragione di un'aliquota del 10
per cento per il primo periodo di imposta,
del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo
di
imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
non
e' dovuta fino
a concorrenza dell'incremento del reddito
imponibile dichiarato";
d) il comma 2-bis e' sostituito dal
seguente:
"2-bis. La contribuzione e
l'imposta sostitutiva dovute per il
primo periodo d'imposta, previste,
rispettivamente, alle lettere a) e
b)
del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine
di
presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero
in
ventiquattro rate mensili, maggiorate
degli interessi legali, a
partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis e' inserito il
seguente:
"2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, non si
applicano le sanzioni previste ai
fini
dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) per
le violazioni
concernenti gli obblighi
di documentazione, registrazione,
dichiarazione di inizio attivita',
e non sono dovuti interessi a
condizione che il versamento
dell'imposta sia effettuato entro il
termine
previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione
annuale
dell'IVA. Per il
medesimo periodo non
si applicano le
sanzioni
previste per le analoghe violazioni in materia di imposte
sui
redditi e di
imposta regionale sulle attivita' produttive ne'
quelle
previste per l'omessa
effettuazione delle ritenute e dei
relativi
versamenti dovuti fino
alla data di presentazione della
dichiarazione di emersione";
f)
al comma 7, le parole: "1
gennaio 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "1 settembre, 2002".
16.
All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte
sui
redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, il primo periodo
e' sostituito dal seguente:
"Le
disposizioni di cui
al comma 7-bis non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la
prova che le imprese estere
svolgono
prevalentemente un'attivita'
commerciale effettiva, ovvero
che
le operazioni poste
in essere rispondono
ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno
avuto concreta esecuzione".
17.
Fino alla data di entrata in
vigore del primo decreto di cui
al
comma 7-bis dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui
redditi,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, emanato
successivamente alla data di entrata
in
vigore della presente
legge, continuano ad
applicarsi le
disposizioni del decreto del Ministro
delle finanze 24 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104
del 6 maggio 1992.
18.
All'articolo 82 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, dopo
la parola: "spettacoli" sono
inserite le
seguenti: "e i tributi
connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono
sostituite dalle seguenti: "30
novembre 2001" e le parole: "31
gennaio 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al
comma 2, le
parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno
2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I contribuenti
possono effettuare il versamento in tre
rate di pari importo: la prima entro il
30 giugno 2002, la seconda
entro il 30 settembre 2002 e la terza
entro il 16 dicembre 2002";
c) al
comma 5, le parole: "15 febbraio 2001" sono
sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della
richiesta da parte degli
uffici competenti; al
versamento
integrativo si applicano gli
interessi in misura pari al tasso
legale".
19.
Le disposizioni di
cui all'articolo 6,
comma 3-bis, del
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro
loco.
20.
All'articolo 145, comma 14,
della legge 23 dicembre 2000, n.
388,
dopo le parole:
"per l'anno 2001" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 6 milioni di euro per
l'anno 2002".
21. All'articolo 54, comma 4, primo
periodo, del testo unico delle
imposte
sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni"
sono
inserite
le seguenti: "o
ad un anno per le
societa' sportive
professionistiche". Le disposizioni previste dal presente comma si
applicano
a decorrere dal periodo di
imposta in corso alla data del
31 dicembre 2001.
22.
All'articolo 9, comma
11, della legge 23 dicembre 1999, n.
488,
le parole: "1 gennaio 2002", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "1 marzo 2002".
23. All'articolo 3, comma 2, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente disposizioni fiscali in
materia di lavoro dipendente
prestato
all'estero in zone
di frontiera, le parole:
"Per l'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti:
"Per gli anni 2001 e 2002".
24.
Per il completamento del programma relativo alla costituzione
dell'Anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32,
della
legge 23 dicembre 2000, n. 388,
per l'anno 2002 e' consentita
la
prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione.
Ai
relativi oneri, pari
a 41.316.552 euro
per l'anno 2002, si
provvede
mediante quota parte
delle maggiori entrate
derivanti
dall'attuazione del presente comma.
Art. 10.
(Modificazioni all'imposta sulle
insegne di esercizio)
1.
Al capo I
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta
comunale sulla pubblicita'
e
di diritto sulle pubbliche
affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le
tariffe dell'imposta sulla
pubblicita' e del
diritto sulle
pubbliche affissioni sono deliberate entro
il 31 marzo di ogni anno e
si
applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno. In caso di
mancata
adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno
in anno";
b)
all'articolo 4, comma
1, concernente la
facolta' di
determinazione delle
tariffe da parte dei comuni, sono soppresse
le seguenti parole: "delle prime
tre classi";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non e'
dovuta per le insegne di esercizio di
attivita' commerciali e di
produzione di beni
o servizi che
contraddistinguono la
sede ove si
svolge l'attivita' cui
si
riferiscono, di superficie complessiva
fino a 5 metri quadrati. I
comuni,
con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, possono prevedere
l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore
al limite di cui al periodo
precedente";
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e'
aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione di
impianti pubblicitari e dell'esposizione di
mezzi
pubblicitari abusivi, adottano
un piano specifico
di
repressione dell'abusivismo, di recupero
e riqualificazione con
interventi di arredo urbano, e
disciplinano nel proprio regolamento
misure
di definizione bonaria
di accertamenti e
contenziosi in
materia di imposta di pubblicita', che
tendano a favorire l'emersione
volontaria dell'abusivismo
anche attraverso l'applicazione di
sanzioni
ridotte o sostituite
da prescrizioni di
recupero e
riqualificazione a carico dei
responsabili. A tal
fine, il
funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11,
rispettivamente commi 1 e 3, possono
utilizzare, previa convenzione
non
onerosa, le banche
dati in titolarita' o gestione di soggetti
pubblici
o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per
assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione di contrasto ai
fenomeni abusivi.
I
concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a
richiesta
del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire
assistenza alla formazione e
redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti attivita' di servizi e
forniture, anche di arredo urbano.
Gli accertamenti non definitivi e i
procedimenti contenziosi pendenti
concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicita' commesse
fino al 30 settembre 2001, ai sensi di
quanto stabilito dall'articolo
145,
commi 55 e
56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono
essere definiti bonariamente ai sensi del
presente comma".
2.
I comuni che
abbiano in corso
di esecuzione rapporti di
concessione del servizio di
accertamento e di
riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e
dei diritti sulle pubbliche
affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in
essere,
dei titolari dei medesimi
rapporti anche per la riscossione
di
altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche,
connesse o complementari.
3. Le minori entrate
derivanti dall' attuazione dell'articolo 17,
comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 15 novembre 1993,
n.
507, introdotto dal comma 1 del presente articolo, ragguagliate
per
ciascun comune all'entita'
riscossa nell'esercizio 2001, sono
integralmente rimborsate al comune
dallo Stato secondo modalita' da
stabilire
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto
con il Ministro dell'interno. I
trasferimenti aggiuntivi
cosi'
determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre
disposizioni di legge.
4.
In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale
e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia
di
finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3
sono
disposti
a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione
delle
quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori
nel
rispetto dello statuto speciale e delle
norme di attuazione.
5. Al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 e'
abrogato;
b) all'articolo 62, comma 2, lettera d),
sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "in modo
che detta tariffa,
comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali,
non ecceda di oltre il 25 per
cento
le tariffe stabilite
ai sensi del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in
relazione all'esposizione di cui
alla lettera a) e deliberate
dall'amministrazione comunale
nell'anno solare antecedente
l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale
sulla pubblicita' con il canone".
Art. 11
*** OMISSIS ***
TITOLO IV
NORME
FINALI
*** OMISSIS ***
Art. 79.
(Copertura finanziaria ed
entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge
per le nuove o maggiori spese
correnti,
per le riduzioni di entrata e
per le nuove finalizzazioni
nette
da iscrivere nel
Fondo speciale di
parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, secondo il prospetto
allegato.
2.
Le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle
regioni
a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti.
3.
La presente legge
entra in vigore
il 1 gennaio 2002. Le
disposizioni di cui all'articolo 42 acquistano efficacia il giorno
stesso
della pubblicazione della
presente legge nella
Gazzetta
Ufficiale.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 dicembre 2001
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
TREMONTI, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, Il Guardasigilli: CASTELLI