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Roma, 16 gennaio 2002

 

Circolare n.14/2002

 

Oggetto: Tributi – Manovra fiscale – Legge 28.12.2001, n.448, su S.O. alla G.U. n.285 del 29.12.2001.

 

Si riepilogano di seguito le disposizioni di natura fiscale previste nella legge finanziaria indicata in oggetto.

 

Rivalutazione dei beni d’impresa (articolo 3 commi 1 e 3) – Le disposizioni della legge 342/2000, introdotte per la rivalutazione agevolata dei beni d’impresa iscritti nel bilancio chiuso al 31.12.2000, potranno essere applicate anche con riferimento ai beni iscritti nel bilancio chiuso il 31.12.2001; sull’incremento di valore del bene è dovuta imposta sostitutiva pari al 19 per cento per i beni ammortizzabili, e al 15 per cento per i beni non ammortizzabili.

 

Imprese individuali (articolo 3 comma 4) – A favore delle imprese individuali sono stati aperti i termini fino al 30 aprile 2002 per effettuare l’estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante versamento di un’impo­sta sostitutiva.

 

Società di comodo (articolo 3 comma 7) – Sono stati riaperti i termini fino al 30 settembre 2002 per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 449/97 al fine di favorire la fuoriuscita di beni “di comodo” dalle società commerciali; i beni potranno essere assegnati ai soci versando un’imposta sostitutiva del 10 per cento sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati.

 

Riserve e fondi in sospensione d’imposta (articolo 4) – E’ stata introdotta la facoltà di smobilizzare le riserve e i fondi in sospensione d’imposta iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2001, mediante versamento di un’imposta sostitutiva del 19 per cento; coloro che si avvalgono della disposizione, devono liquidare l’imposta nella prossima dichiarazione dei redditi; è ammesso il versamento in tre anni, in rate rispettivamente del 45, 35 e 20 per cento.

 

Soppressione dell’Invim (articolo 8) – E’ stata anticipata all’1 gennaio 2002 la definitiva soppressione dell’imposta sull’incremento del valore degli immobili (in base al d.lvo 504/92 istitutivo dell’ICI, l’applicazione dell’Invim sarebbe cessata all’1 gennaio 2003).

 

Studi di settore (articolo 9 comma 12) – Per i periodi d’imposta 2000 e 2001 sull’adeguamento ai ricavi previsti dagli studi di settore non è soggetto ad interessi, né a sanzioni.

 

Emersione dal lavoro irregolare (articolo 9 comma 15) – E’ stato prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2002 il termine per eseguire la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare di cui alla legge 383/2001.

 

Insegne di esercizio (articolo 10) – E’ stata abolita l’applicazione dell’imposta di pubblicità alle insegne che contraddistinguono la sede dell’attività dell’impresa, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.160/2000 e 16/1998

 

Allegato uno

 

D/n

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G.U. n.301 del 29.12.2001 - Suppl. Ordinario n.285 (fonte Guritel)

 

LEGGE 28 dicembre 2001, n.448

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del­

lo Stato (legge finanziaria 2002).

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                                  PROMULGA

    la seguente legge:

 

                                   TITOLO I
                    DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

    *** OMISSIS ***

                                  TITOLO II
                     DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

*** OMISSIS ***

                                   Art. 3.

                (Disposizioni in materia di beni di impresa)

       1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di

    cui  alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,

    puo'  essere  eseguita  anche  con  riferimento a beni risultanti dal

    bilancio  relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre

    2000,  nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio successivo, per il

    quale  il  termine di approvazione scade successivamente alla data di

    entrata in vigore della presente legge.

       2.  Il  maggiore  valore  attribuito  in  sede di rivalutazione si

    considera  fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi

    e   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  a

    decorrere  dal  secondo esercizio successivo a quello con riferimento

    al quale e' stata eseguita.

       3.  I  soggetti  di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b),

    del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono

    della  facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano

    l'importo  dell'imposta  sostitutiva  liquidata nell' ammontare delle

    imposte  di  cui  all'articolo  105, comini 2 e 3, del predetto testo

    unico   delle   imposte   sui   redditi,   recante   adempimenti  per

    l'attribuzione  del  credito  di imposta ai soci o partecipanti sugli

    utili distribuiti.

       4.  L'imprenditore  individuale che alla data del 30 novembre 2001

    utilizza  beni  immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,

    primo  periodo,  del  citato  testo  unico delle imposte sui redditi,

    puo',  entro  il  30  aprile  2002,  optare per l'esclusione dei beni

    stessi  dal  patrimonio  dell'impresa,  con  effetto  dal  periodo di

    imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento

    di  una  imposta  sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone

    fisiche,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive,

    dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della

    differenza  tra  il valore normale di tali beni ed il relativo valore

    fiscalmente  riconosciuto.  Per  gli  immobili  la  cui  cessione  e'

    soggetta  all'imposta  sul  valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'

    aumentata  di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore

    aggiunto  applicabile  al  valore  normale con l'aliquota propria del

    bene.

       5.  Per  gli  immobili,  il  valore  normale  e' quello risultante

    dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di

    imposta  alle  rendite  catastali  ovvero a quella stabilita ai sensi

    dell'articolo  12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la

    procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

       6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi

    4  e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il

    termine  di  presentazione della dichiarazione relativa al periodo di

    imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in

    due  rate  di  pari  importo  entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo

    2003,  con  i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241.  Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono dovuti

    interessi   nella   misura   del   3  per  cento  annuo,  da  versare

    contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i

    rimborsi  ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per

    le imposte sui redditi.

       7.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  29  della legge 27

    dicembre  1997,  n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge

    18  febbraio  1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste

    in  essere  ed  alle  trasformazioni effettuate entro il 30 settembre

    2002.  In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro

    dei  soci,  ove  prescritto,  alla data del 30 settembre 2001, ovvero

    devono  essere  iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in

    vigore  della  presente  legge  in  forza  di titolo di trasferimento

    avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.

       8.  Le  disposizioni  di  cui al comma 7 si applicano, alle stesse

    condizioni  e  relativamente  ai medesimi beni, anche alle cessioni a

    titolo  oneroso  ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7.

    In  tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,

    il  corrispettivo  della cessione, se inferiore al valore normale del

    bene,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 9 del citato testo unico

    delle  imposte  sui  redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3

    del  citato  articolo  29  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e'

    computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

       9.  Per  le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

    il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di

    stima,  cui  si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,

    redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei

    ragionieri  e  periti  commerciali,  nonche' nell'elenco dei revisori

    contabili,  il  valore  periziato  e'  riferito all'intero patrimonio

    sociale  esistente  ad  una  data  compresa  nei  trenta  giorni  che

    precedono  quella  in  cui  l'assegnazione  o  la  cessione  e' stata

    deliberata o realizzata.

       10.  Le  societa' che si avvalgono delle disposizioni del presente

    articolo  devono  versare  il  40  per cento dell'imposta sostitutiva

    entro  il  16  novembre  2002  e  la  restante parte in quote di pari

    importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri

    di  cui  al  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Per la

    riscossione,   i   rimborsi   ed   il  contenzioso  si  applicano  le

    disposizioni previste per le imposte sui redditi.

       11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge

    21  novembre  2000,  n.  342,  comprese  quelle  dell'articolo 18 nei

    confronti  dei  soggetti  che  hanno effettuato conferimenti ai sensi

    dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  8  ottobre 1997, n. 358,

    possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal

    bilancio  relativo  all'esercizio  in corso alla data del 31 dicembre

    2001.  In  questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per

    cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta

    al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate

    annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento

    del  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo i

    seguenti  importi:  20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45

    per  cento  nel  2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta

    deve  essere  richiesta  nella  dichiarazione dei redditi relativa al

    corrispondente periodo di imposta.

       12.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da

    adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

    1988,  n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente

    articolo.

       13.  Al  comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.

    340,  le  parole:  "Decorso  un anno" sono sostituite dalle seguenti:

    "Decorsi  due  anni".  Con decreto del Ministro dell'economia e delle

    finanze,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

    23  agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento

    dell'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

    Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce

    e  gli  atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro

    delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,

    della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  nonche' la nuova tariffa

    dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

                                     Art. 4.

                 (Riserve e fondi in sospensione di imposta)

       1.  Le  riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche

    se  imputati  al  capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti

    nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31

    dicembre  2001,  possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle

    imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

       2.  L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella dichiarazione dei

    redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre

    rate  annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte

    sui  redditi  dell'esercizio  di  cui  al  medesimo comma 1 e dei due

    successivi,  rispettivamente  nella  misura  del  45 per cento per il

    primo  esercizio,  del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento

    per  il  terzo.  Sull'importo  delle  rate successive alla prima sono

    dovuti  gli  interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare

    contestualmente a ciascuna rata.

       3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al

    comma  1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa;

    tuttavia,  rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare

    delle  imposte  di  cui  al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico

    delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,

    secondo  i  criteri  previsti  per i proventi di cui al numero 1) del

    citato  comma  4  dell'articolo  105;  a  tale fine si considera come

    provento  non  assoggettato  a  tassazione la quota pari al 47,22 per

    cento di detto reddito.

       4.  L'imposta  sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,

    in  tutto  o  in  parte,  alle  riserve  o altri fondi del bilancio o

    rendiconto.  Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale

    o  fondo  di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche

    in  deroga  all'articolo  2365 del codice civile, con le modalita' di

    cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

       5.  L'ammontare  delle  riserve  o  fondi assoggettati all'imposta

    sostitutiva  di  cui  al  comma  1,  con  la  relativa  denominazione

    risultante  in  bilancio  nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere

    indicato  nella  dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio di

    cui al medesimo comma 1.

       6.   Per   la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  i

    rimborsi,  le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni

    previste per le imposte sui redditi.

                                  Art. 5.

    *** OMISSIS ***

                                  Art. 8.

    (Soppressione  dell'imposta  comunale sull'incremento di valore degli

       1.  L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di

    cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

    643,  non  e'  dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere

    dal 1 gennaio 2002.

       2.   Per   gli  immobili  assoggettati  all'imposta  straordinaria

    sull'incremento  di  valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13

    settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

    novembre  1991,  n.  363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di

    cui  all'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica 26

    ottobre  1972,  n.  643, se il valore finale alla data del 31 ottobre

    1991  e'  stato  dichiarato  in  misura  non  inferiore  a quella che

    risultava  applicando  all'ammontare  della  rendita catastale, anche

    presunta,  i  moltiplicatori  previsti  dall'articolo 1, comma 8, del

    citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.

                                   Art. 9.

           (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

       1.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero

    del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre

    1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  compete, per le spese

    sostenute  nell'anno  2002,  per una quota pari al 36 per cento degli

    importi  rimasti  a  carico  del  contribuente, da ripartire in dieci

    quote  annuali  di  pari  importo.  Nel caso in cui gli interventi di

    recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella

    mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio

    1998,  ai  fin  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a

    fruire  della  detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute

    negli stessi anni.

       2.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore della presente

    legge,  l'incentivo  fiscale  previsto dall'articolo 1 della legge 27

    dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni, si applica anche

    nel  caso  di  interventi di restauro e risanamento conservativo e di

    ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'articolo  31,  primo  comma,

    lettere  c)  e  d),  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, riguardanti

    interi  fabbricati,  eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di

    costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,

    che   provvedano   alla   successiva   alienazione   o   assegnazione

    dell'immobile  entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione

    dall'IRPEF   relativa  ai  lavori  di  recupero  eseguiti  spetta  al

    successivo   acquirente   o   assegnatario   delle   singole   unita'

    immobiliari,  in  ragione  di un'aliquota del 36 per cento del valore

    degli  interventi  eseguiti,  che  si assume pari al 25 per cento del

    prezzo  dell'unita'  immobiliare  risultante  nell'  atto pubblico di

    compravendita  o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo

    previsto  dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449

    del 1997.

       3.  All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre

    1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre

    2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

       4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

    le  parole:  "31  dicembre  2001" sono sostituite dalle seguenti: "31

    dicembre 2002".

       5.  All'articolo  50 del testo unico delle imposte sui redditi, di

    cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

    917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:

       "8-bis.  In deroga al principio della determinazione analitica del

    reddito,  la  base  imponibile  per  i  rapporti  di cooperazione dei

    volontari  e  dei  cooperanti  e' determinata sulla base dei compensi

    convenzionali  fissati  annualmente  con  decreto del Ministero degli

    affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministero  del  lavoro e delle

    politiche  sociali,  indipendentemente dalla durata temporale e dalla

    natura   del   contratto  purche'  stipulato  da  organizzazione  non

    governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge

    26 febbraio 1987, n. 49".

       6.  Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e

    di  difesa  del  territorio  e  del  suolo  dai  rischi  di  dissesto

    geologico,   per  l'anno  2002  possono  essere  adottate  misure  di

    manutenzione    e    salvaguardia   dei   boschi   con   applicazione

    dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,

    n.  449,  e  successive  modificazioni,  e  facolta'  di fruizione, a

    scelta,  in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con

    decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi

    dell'articolo  1,  comma  3, della citata legge n. 449 del 1997, sono

    stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente

    comma.

       7.  All'articolo  45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre

    1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle

    seguenti; "nella misura dell'1,9".

       8.  All'articolo  11  del decreto legislativo 2 settembre 1997, n.

    313,  concernente  il regime speciale per i produttori agricoli, come

    modificato  dall'articolo  31  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,

    sono apportate le seguenti modificazioni:

   

    a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono

       sostituite  dalle  seguenti:  "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le

       parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle

       seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";

    b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono

       sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".

   

       9.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,

    da  emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di

    tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da

    conseguire  risparmi  non inferiori agli oneri recati dall'attuazione

    delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8,  i  quantitativi medi dei

    prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al

    decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio

    2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.

       10.  All'articolo  34,  comma  8, del decreto del Presidente della

    Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono

    aggiunte  le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri

    organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".

       11.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, da