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Roma, 23 gennaio 2002

 

Circolare n.17/2002

 

Oggetto: Tributi – Dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta – Novità – D.P.R. 7.12.2001, n.435, su G.U. n.292 del 17.12.2001.

 

L’articolo 4 del regolamento indicato in oggetto ha modificato le disposizioni concernenti la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

 

In particolare è stato previsto l’obbligo di presentare due distinte dichiarazioni in relazione alle ritenute alla fonte operate.

 

Una prima dichiarazione (cosiddetto modello 770 semplificato) dovrà essere effettuata per comunicare i dati fiscali, contributivi e assicurativi riportati nelle certificazioni rilasciate ai dipendenti e ai collaboratori (i modelli CUD). La data di scadenza di presentazione è stata fissata al 30 giugno.

 

I redditi diversi da quelli di lavoro, quali i redditi di capitale e gli altri proventi finanziari, compresi gli utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, dovranno essere comunicati con una seconda dichiarazione (il cosiddetto modello 770 ordinario), da presentare entro il 31 ottobre.

 

La presentazione dei modelli deve avvenire esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, Caf, associazioni di categoria).

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.23/2001.

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.292 del 17.12.2001 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435

Regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni per la

semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              E m a n a

                      il seguente regolamento:

                               Capo I
              DISPOSIZIONI MODIFICATIVE DEL DECRETO DEL
           PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 LUGLIO 1998, N. 322

*** OMISSIS ***

                             Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI DI VERSAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 17.

             Razionalizzazione dei termini di versamento

  1. Il   versamento   del   saldo   dovuto   con   riferimento  alla

dichiarazione  dei  redditi  ed  a quella del valore della produzione

delle  persone  fisiche  e  delle  societa'  o  associazioni  di  cui

all'articolo  5  del testo unico delle imposte sui redditi, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1987, n. 917,

e'  effettuato  entro  il  31 maggio dell'anno di presentazione della

dichiarazione  stessa.  Il  versamento  del saldo dovuto in base alla

dichiarazione   relativa   all'imposta   sul  reddito  delle  persone

giuridiche  e'  effettuato  entro  l'ultimo  giorno  del settimo mese

successivo  a  quello  di  chiusura  dell'esercizio  o del periodo di

gestione.

  2. I  versamenti  di acconto dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuti ai

sensi  della  legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni,

nonche'   quelli   relativi  all'imposta  regionale  sulle  attivita'

produttive,  si  effettuano  in  due  rate salvo che il versamento da

effettuare  alla  scadenza della prima rata non superi L. 200.000. Il

quaranta per cento dell'acconto dovuto e' versato alla scadenza della

prima  rata  e  il  residuo  importo  alla scadenza della seconda. Il

versamento dell'acconto e' effettuato, rispettivamente:

    a) per  la prima rata, nel termine previsto per il versamento del

saldo  dovuto  in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta

precedente;

    b) per  la  seconda  rata,  nel mese di novembre, ad eccezione di

quella  dovuta  dai  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone

giuridiche  il  cui  esercizio o periodo di gestione non coincide con

l'anno  solare,  che  effettuano  il  versamento  di  tale rata entro

l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso esercizio o periodo

di gestione.

                              Art. 18.

*** OMISSIS ***

                              Art. 19.

                  Disposizioni finali e transitorie

  1. Le  disposizioni  degli  articoli  da  1  a  8  hanno  effetto a

decorrere dal 1 gennaio 2002.

  2. Dalla  stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17,

comma  2,  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, si intende abrogato

l'articolo   11   del   decreto   del   Presidente  della  Repubblica

29 settembre 1973, n. 600.

  3. I  riferimenti  alle  disposizioni indicate nell'articolo 11 del

decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenuti in

ogni  altro  atto  normativo  si  intendono  fatti  alle disposizioni

dell'articolo  5-bis  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dal presente regolamento.

  4. Gli  effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono

dalle  liquidazioni  relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni

di cui all'articolo 9 decorrono dal 1 gennaio 2003.

  5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 hanno effetto a decorrere

dal 1 gennaio 2002.

  6. Ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, dal 1 gennaio 2002 si intendono abrogati:

    a) il  primo  comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n.

97;

    b) il  comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.

69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.

154.

  7. Ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n.  400, si intende abrogato l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge

29 dicembre  1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 febbraio 1984, n. 17.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2001

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e

                              delle finanze

                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le

                              tecnologie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001

Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.

2, Economia e finanze, foglio n. 323