Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 23 gennaio 2002
Circolare n.18/2002
Oggetto: Tributi – Termini di
presentazione e versamento delle dichiarazioni dei redditi – D.P.R. 7.12.2001,
n.435, su G.U. n.292 del 17.12.2001.
Tra le disposizioni contenute nel regolamento indicato in oggetto si
evidenziano quelle concernenti i termini di presentazione delle dichiarazioni
tributarie e le scadenze di versamento delle imposte.
Modello Unico telematico – Com’è
noto, le società di capitali, gli altri soggetti titolari di partita Iva e i
sostituti d’imposta devono presentare la dichiarazione unificata (redditi, Irap
e Iva) in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato
(professionista, Caf, associazione di categoria); il regolamento in oggetto nel
confermare tale obbligo ha fissato la data di presentazione al 31 ottobre di ciascun
anno; i termini di versamento sono stati confermati al 31 luglio (saldo e primo
acconto) e al 30 novembre (secondo acconto); per i soggetti con periodo
d’imposta non coincidente con l’anno solare i termini sono rispettivamente il
settimo e l’undicesimo mese dopo la chiusura dell’esercizio.
Modello Unico cartaceo - Le
persone fisiche, i titolari di partita Iva con fatturato inferiore a 25,8 mila
euro, gli enti non commerciali possono continuare a presentare la dichiarazione
cartacea, consegnandola presso le banche e gli uffici postali; il termine
annuale di presentazione è il 31 luglio; i termini di versamento sono il 31
maggio (saldo e primo acconto) e il 30 novembre (seconda o unica rata di
acconto).
Modello 770 – Da
quest’anno la dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta è stata sdoppiata:
i sostituti che erogano esclusivamente redditi di lavoro dovranno presentare la
dichiarazione contenente i dati fiscali e contributivi dei dipendenti e dei
collaboratori entro il 30 giugno; i sostituti che effettuano anche ritenute
alla fonte su redditi di capitale devono presentare una seconda dichiarazione
entro il 31 ottobre; entrambe le dichiarazioni devono essere inviate in via
telematica.
Dichiarazione Iva autonoma – Le
società che si avvalgono delle procedura di liquidazione Iva di gruppo non
possono includere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata; la
dichiarazione autonoma deve essere presentata in via telematica entro il 31
ottobre.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n. 68/2001
|
|
Allegato
uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U.
n.292 del 17.12.2001 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. 435
Regolamento recante
modifiche al decreto
del Presidente della
Repubblica 22
luglio 1998, n.
322, nonche' disposizioni per la
semplificazione
e razionalizzazione di adempimenti tributari.
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
DISPOSIZIONI MODIFICATIVE
DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 LUGLIO 1998, N. 322
Art. 1.
Modalita' e termini di presentazione
delle dichiarazioni
1.
Nell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 22
luglio 1998,
n. 322, e
successive modificazioni, di
seguito
denominato
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, i
commi
1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Ai fini delle
imposte sui redditi e
dell'imposta regionale
sulle attivita'
produttive le dichiarazioni sono redatte, a pena di
nullita',
su modelli conformi a quelli approvati entro il 15 febbraio
con provvedimento amministrativo, da pubblicare
nella Gazzetta
Ufficiale e
da utilizzare per
le dichiarazioni dei redditi e del
valore della produzione relative all'anno
precedente ovvero, in caso
di periodo
di imposta non
coincidente con l'anno solare,
per le
dichiarazioni relative
al periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre
dell'anno precedente a
quello di approvazione. I
provvedimenti di
approvazione dei modelli
di dichiarazione dei
sostituti d'imposta
di cui all'articolo 4, comma 1,
e i modelli di
dichiarazione di
cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto
legislativo 9
luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni,
recante norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti
in sede
di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema
di gestione delle
dichiarazioni, sono
emanati entro il 15 gennaio
dell'anno in cui i
modelli stessi
devono essere utilizzati
e sono pubblicati nella
Gazzetta
Ufficiale.
2.
I modelli di
dichiarazione sono resi
disponibili in formato
elettronico dall'Agenzia delle entrate in via telematica. I modelli
cartacei necessari
per la redazione delle
dichiarazioni presentate
dalle persone
fisiche non obbligate
alla tenuta delle scritture
contabili possono
essere gratuitamente ritirati presso gli uffici
comunali. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate
possono essere stabilite altre modalita' di
distribuzione o di invio
al
contribuente dei modelli di dichiarazione e di altri stampati.
3.
La dichiarazione e'
sottoscritta, a pena
di nullita', dal
contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o
negoziale. La
nullita' e'
sanata se il contribuente
provvede alla sottoscrizione
entro trenta
giorni dal ricevimento
dell'invito da parte
del
competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate.
4.
La dichiarazione dei soggetti
diversi dalle persone fisiche e'
sottoscritta, a
pena di nullita', dal rappresentante legale, e in
mancanza da
chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un
rappresentante
negoziale. La nullita' e' sanata se il soggetto tenuto
a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede
entro trenta giorni dal
ricevimento dell'invito da parte del competente ufficio
dell'Agenzia
delle
entrate.".
Art. 2.
Termine per la presentazione
della dichiarazione
in materia di imposte sui redditi e
di I.R.A.P.
1.
All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
n.
322
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai
seguenti:
"1.
Le persone fisiche
e le societa' o le associazioni di cui
all'articolo 6
del decreto del
Presidente della Repubblica
29
settembre 1973,
n. 600, presentano
la dichiarazione secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3, per il tramite di una
banca o di
un ufficio
della Poste italiane
S.p.a. tra il 1 maggio ed il 31
luglio ovvero
in via telematica entro il
31 ottobre dell'anno
successivo
a quello di chiusura del periodo di imposta.
2.
I soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche,
presentano la
dichiarazione secondo le
disposizioni di cui
all'articolo
3:
a) per
il tramite di
una banca o di
un ufficio della Poste
italiane S.p.a.,
ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma 2,
entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello
di
chiusura del periodo di imposta;
b) in
via telematica, entro
l'ultimo giorno del decimo mese
successivo
a quello di chiusura del periodo di imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei
redditi presentano
la dichiarazione ai fini
dell'imposta regionale
sulle attivita'
produttive entro i termini previsti dal comma 2 e
secondo
le disposizioni di cui all'articolo 3.";
b) i commi 4, 4-bis e 5 sono abrogati;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8.
Salva l'applicazione delle
sanzioni, le dichiarazioni dei
redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dei
sostituti
d'imposta possono essere integrate per correggere errori od
omissioni
mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni di
cui all'articolo 3, utilizzando
modelli conformi a
quelli approvati
per il periodo d'imposta cui
si riferisce la
dichiarazione, non
oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e
successive
modificazioni.";
d) dopo il comma 8 e' inserito il
seguente:
"8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive
e dei sostituti di imposta
possono essere
integrate dai
contribuenti per correggere errori od omissioni che
abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito
o, comunque,
di un
maggior debito d'imposta
o di un minor credito, mediante
dichiarazione da
presentare, secondo le
disposizioni di cui
all'articolo 3,
utilizzando modelli conformi a quelli approvati per
il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre il
termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa
al
periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle
predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in compensazione ai
sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.";
e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9.
I termini di presentazione della
dichiarazione che scadono di
sabato
sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.".
Art. 3.
Presentazione delle
dichiarazioni in materia
di imposte sui redditi e di
I.R.A.P.
1.
L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322
del
1998 e' sostituito dal seguente:
"Art.
3 (Modalita' di presentazione ed obblighi di
conservazione
delle dichiarazioni). - 1. Le
dichiarazioni sono presentate
all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per
il tramite di
una banca
convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a.
secondo le
disposizioni di cui ai commi
successivi. I contribuenti
con periodo
di imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla
presentazione
della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale
sulle attivita'
produttive e della
dichiarazione annuale ai fini
dell'imposta sul
valore aggiunto, presentano
la dichiarazione
unificata annuale.
La dichiarazione dei
sostituti di imposta,
comprese le
Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento
autonomo, di
cui all'articolo 4
puo' essere inclusa
nella
dichiarazione unificata. E' esclusa dalla dichiarazione
unificata la
dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto degli
enti e
delle societa' che
si sono avvalsi
della procedura di
liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto
di gruppo di cui
all'articolo
73, ultimo comma, del decreto
del Presidente della
Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2.
Le dichiarazioni previste dal presente decreto, compresa quella
unificata, sono
presentate in via
telematica all'Agenzia delle
entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui
ai commi 2-bis
e 3, dai soggetti tenuti per il periodo
d'imposta cui si riferiscono
le predette
dichiarazioni alla presentazione della dichiarazione
relativa
all'imposta sul valore aggiunto con esclusione delle persone
fisiche
che hanno realizzato nel medesimo periodo un volume di affari
inferiore o
uguale a lire
50 milioni, dai soggetti tenuti alla
presentazione della
dichiarazione dei sostituti di imposta di cui
all'articolo 4
e dai soggetti di cui
all'articolo 87, comma 1,
lettere
a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dai soggetti
tenuti alla presentazione del modello per
la
comunicazione dei
dati relativi alla
applicazione degli studi di
settore. Le
predette dichiarazioni sono trasmesse avvalendosi del
servizio telematico Entratel; il collegamento telematico con
l'Agenzia
delle entrate e' gratuito per gli utenti. I soggetti di cui
al
primo periodo obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
sostituti d'imposta,
anche in forma unificata, in relazione ad un
numero di
soggetti non superiore
a venti, si
avvalgono per la
presentazione in
via telematica del
servizio telematico Internet
ovvero
di un incaricato di cui al comma 3.
2-bis.
Nell'ambito dei gruppi
in cui almeno una societa' o ente
rientra tra
i soggetti di cui al comma precedente, la presentazione
in via
telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al
gruppo puo'
essere effettuata da uno o piu' soggetti dello stesso
gruppo avvalendosi
del servizio telematico Entratel. Si considerano
appartenenti al
gruppo l'ente o la societa'
controllante e le
societa' da
questi controllate come definite
dall'articolo 43-ter,
quarto comma,
del decreto del
Presidente della Repubblica
29
settembre
1973, n. 602.
2-ter.
I soggetti diversi da quelli
indicati nei commi 2 e 2-bis,
non obbligati
alla presentazione delle
dichiarazioni in via
telematica, possono
presentare le dichiarazioni in via telematica
direttamente avvalendosi del servizio telematico
Internet ovvero
tramite
un incaricato di cui al comma 3.
3.
Ai soli fini
della presentazione delle
dichiarazioni in via
telematica mediante
il servizio telematico Entratel
si considerano
soggetti
incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli
iscritti negli albi
dei dottori commercialisti, dei
ragionieri
e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i
soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di periti
ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato e
agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso
di diploma
di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o
equipollenti
o diploma di ragioneria;
c)
le associazioni sindacali
di categoria tra
imprenditori
indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e
c), del decreto
legislativo 9
luglio 1997, n.
241, nonche' quelle che
associano
soggetti
appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i
centri di assistenza
fiscale per le
imprese e per i
lavoratori
dipendenti e pensionati;
e) gli
altri incaricati individuati
con decreto del Ministro
dell'economia
e delle finanze.
3-bis.
I soggetti di
cui al comma
3, incaricati della
predisposizione delle
dichiarazioni previste dal
presente decreto,
sono
obbligati alla trasmissione in via telematica delle stesse.
4.
I soggetti di
cui ai commi 2, 2-bis
e 3 sono abilitati
dall'Agenzia
delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle
dichiarazioni. L'abilitazione e' revocata quando nello
svolgimento
dell'attivita' di
trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse
gravi o
ripetute irregolarita', ovvero in presenza di provvedimenti
di sospensione irrogati dall'ordine di
appartenenza del
professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione
all'esercizio
dell'attivita'
da parte dei centri di assistenza fiscale.
5.
Salvo quanto previsto dal comma 2 per i soggetti obbligati alla
presentazione in
via telematica, la
dichiarazione puo' essere
presentata all'Agenzia delle entrate anche
mediante spedizione
effettuata dall'estero, utilizzando il mezzo della raccomandata o
altro equivalente dal quale risulti
con certezza la
data di
spedizione
ovvero avvalendosi del servizio telematico Internet.
6.
Le banche e
gli uffici postali
rilasciano, anche se non
richiesta, ricevuta di presentazione della
dichiarazione. I soggetti
di cui
ai commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto
di imposta,
anche se non richiesto,
l'impegno a trasmettere in via
telematica all'Agenzia delle entrate i
dati contenuti nella
dichiarazione, contestualmente alla ricezione della
stessa o
dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione nonche',
entro trenta giorni dal termine previsto per la
presentazione in via
telematica,
la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a
quello approvato con il provvedimento di cui
all'articolo 1, comma 1
e copia
della comunicazione dell'Agenzia delle entrate di ricezione
della
dichiarazione.
7.
Le banche e
la Poste italiane
S.p.a. trasmettono in via
telematica le
dichiarazioni all'Agenzia delle
entrate entro cinque
mesi dalla data di scadenza del termine di
presentazione ovvero, per
le dichiarazioni presentate oltre tale termine, entro cinque mesi
dalla data
di presentazione delle
dichiarazioni stesse, ove non
diversamente
previsto dalle convenzioni di cui al comma 11.
7-bis.
I soggetti di cui ai commi 2,
2-bis, 2-ter e 3, presentano
in via
telematica le dichiarazioni per
le quali non e' previsto un
apposito termine
entro un mese dalla scadenza del
termine previsto
per
la presentazione alle banche e agli uffici postali.
7-ter. Le dichiarazioni consegnate ai
soggetti incaricati di cui ai
commi 2-bis
e 3, successivamente al termine
previsto per la
presentazione
in via telematica delle stesse, sono trasmesse entro un
mese dalla
data contenuta nell'impegno alla trasmissione rilasciato
dai
medesimi soggetti al contribuente ai sensi del comma 6.
8.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata dal
contribuente alla banca o all'ufficio postale ovvero
e'
trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche
direttamente
o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3.
9.
I contribuenti e i sostituti
di imposta che presentano la
dichiarazione
in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di
cui ai
commi 2-bis e
3, conservano, per
il periodo previsto
dall'articolo 43
del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e
redatta su
modello conforme a quello approvato con il provvedimento
di cui
all'articolo 1, comma 1, nonche'
i documenti rilasciati dal
soggetto incaricato di predisporre la
dichiarazione.
L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione della
dichiarazione
e dei suddetti documenti.
9-bis. I soggetti incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni
conservano, anche
su supporti informatici, per il
periodo previsto
dall'articolo 43
del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 600, copia delle dichiarazioni
trasmesse, delle
quali
l'Amministrazione finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa
riproduzione su
modello conforme a
quello approvato con
il
provvedimento
di cui all'articolo 1, comma 1.
10.
La prova della presentazione della dichiarazione e' data dalla
comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante
l'avvenuto
ricevimento della
dichiarazione presentata in
via telematica
direttamente o
tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, ovvero
dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o
dalla ricevuta di
invio
della raccomandata di cui al comma 5.
11.
Le modalita' tecniche di trasmissione delle dichiarazioni sono
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate
da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Le modalita' di svolgimento
del
servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte delle banche e
della Poste
italiane S.p.a., comprese
la misura del
compenso
spettante e
le conseguenze derivanti dalle irregolarita' commesse
nello svolgimento
del servizio, sono
stabilite mediante distinte
convenzioni, approvate
con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
La misura del compenso e'
determinata tenendo conto
dei costi
del servizio e del numero complessivo delle dichiarazioni
ricevute.
12.
Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alla
presentazione delle
dichiarazioni riguardanti imposte sostitutive
delle
imposte sui redditi.
13. Ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica si applica
l'articolo 12-bis,
comma 1, del
decreto del Presidente
della
Repubblica 29
settembre 1973, n.
600, e per le convenzioni e i
decreti ivi previsti si intendono, rispettivamente,
le convenzioni e
i
provvedimenti di cui al comma 11 del presente articolo.".
Art. 4.
Dichiarazione dei sostituti
d'imposta
1.
All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n.
322
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Salvo quanto previsto
per la dichiarazione unificata
dall'articolo 3,
comma 1, i
soggetti indicati nel titolo III del
decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600,
obbligati
ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi,
sotto qualsiasi
forma, soggetti a
ritenute alla fonte secondo le
disposizioni dello
stesso titolo, nonche'
gli intermediari e gli
altri soggetti
che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti
tenuti
alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni
normative, presentano
annualmente una dichiarazione unica, anche ai
fini dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza
sociale (I.N.P.S.)
e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
(I.N.A.I.L.), relativa
a tutti
i percipienti, redatta in
conformita' ai modelli approvati
con
i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.
2.
La dichiarazione indica
i dati e gli elementi necessari
per
l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario
e degli
altri soggetti
di cui al precedente comma, per
la determinazione
dell'ammontare dei
compensi e proventi,
sotto qualsiasi forma
corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi,
nonche' per
l'effettuazione dei
controlli e gli
altri elementi richiesti nel
modello
di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate,
l'I.N.P.S. e
l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e
sostituisce le
dichiarazioni previste ai
fini contributivi e
assicurativi.";
b) dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
"3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche
con ordinamento autonomo,
di cui al primo comma
dell'articolo 29
del decreto del
Presidente della Repubblica 29
settembre 1973,
n. 600, che
effettuano le ritenute sui redditi a
norma degli
articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29
del citato decreto n.
600 del
1973, tenuti al
rilascio della certificazione di cui
all'articolo
7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via
telematica,
direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo
3, commi
2-bis e 3,
all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e
contributivi contenuti
nella predetta certificazione, nonche' gli
ulteriori dati necessari per l'attivita' di
liquidazione e controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti
previdenziali e
assicurativi, entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello di
erogazione. Entro
la stessa data sono, altresi', trasmessi in via
telematica i
dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli
fini contributivi e assicurativi nonche'
quelli relativi alle
operazioni
di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale
prestata ai
sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni. Le trasmissioni in
via telematica
effettuate ai
sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli
effetti, alla
esposizione dei medesimi dati
nella dichiarazione di
cui
al comma 1.";
c) dopo il comma 4 e' inserito seguente:
"4-bis. Salvo quanto previsto
dal comma 3-bis, i sostituti di
imposta, comprese le Amministrazioni dello
Stato, anche con
ordinamento
autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al
comma 1 presentano in via telematica, secondo le
disposizioni di cui
all'articolo
3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al
comma 1, relativa all'anno solare precedente,
entro il 31 ottobre di
ciascun
anno.";
d) il comma 6 e' soppresso;
e) il comma 6-bis e' sostituito dal
seguente:
"6-bis. I soggetti indicati
nell'articolo 29, terzo comma,
del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
che corrispondono compensi, sotto qualsiasi
forma, soggetti a
ritenuta alla
fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante
appositi elenchi
i dati fiscali dei percipienti.
Con provvedimento
del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto,
i termini
e le modalita' delle
comunicazioni, previa intesa con le
rispettive Presidenze delle Camere e della Corte
costituzionale, con
il
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso
delle regioni
a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi
organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto
anche
l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli
enti
e casse previdenziali.".
Art. 5.
Dichiarazione nei casi di
liquidazione
1.
All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n.
322
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. In caso di liquidazione di societa'
o enti soggetti all'imposta
sul reddito
delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di
cui all'articolo 5 del testo
unico delle imposte
sui redditi,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.
917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in
mancanza,
il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni
di cui all'articolo 3, la dichiarazione
relativa al periodo compreso
tra l'inizio
del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la
deliberazione di
messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del
settimo
mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un
ufficio postale,
ovvero entro l'ultimo
giorno del decimo
mese
successivo in
via telematica. Lo
stesso liquidatore presenta la
dichiarazione relativa
al risultato finale
delle operazioni di
liquidazione entro
sette mesi successivi
alla chiusura della
liquidazione
stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto,
per il
tramite di una
banca o di un ufficio postale ovvero entro
l'ultimo
giorno del decimo mese successivo, in via telematica.";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di fallimento o di
liquidazione coatta amministrativa,
le dichiarazioni di cui al
comma 1 sono presentate, anche
se si
tratta di
imprese individuali, dal
curatore o dal
commissario
liquidatore, in
via telematica, avvalendosi del servizio telematico
Entratel, direttamente o tramite i
soggetti incaricati di
cui
all'articolo 3,
comma 3, entro
l'ultimo giorno del decimo mese
successivo
a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del
commissario liquidatore, e della chiusura
del fallimento e della
liquidazione;
le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con
le medesime modalita', esclusivamente ai fini
dell'imposta regionale
sulle attivita'
produttive e soltanto
se vi e' stato esercizio
provvisorio.".
Art. 6.
Dichiarazione nei casi di
trasformazione
di fusione e di
scissione
1. Dopo l'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n.
322
del 1998 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di
trasformazione, di fusione e
di scissione).
- 1. In caso di trasformazione di una societa' non
soggetta
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa'
soggetta a
tale imposta, o
viceversa, deliberata nel corso del
periodo
d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3, la dichiarazione relativa alla frazione di
esercizio compresa
tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in
cui ha
effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo
mese
successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio
postale, ovvero
entro l'ultimo giorno
del decimo mese
in via
telematica.
2. In caso di fusione di piu' societa' deve
essere presentata dalla
societa' risultante
dalla fusione o incorporante, la
dichiarazione
relativa
alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate
compresa tra
l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui ha
effetto la fusione entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo
a
tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro
l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.
3.
In caso di scissione totale la societa' designata a
norma del
comma 14
dell'articolo 123-bis del
testo unico delle imposte sui
redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre
1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla
frazione di
periodo della societa'
scissa, con le modalita' e i
termini di
cui al comma 1 decorrenti dalla data in cui e' stata
eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte
dall'articolo 2504 del
codice
civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
4.
Le disposizioni del presente articolo, in quanto
applicabili,
valgono
anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi
dalle
societa'.".
Art. 7.
Dichiarazione congiunta in materia di
imposte sui redditi
1.
Gli articoli 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica
n.
322 del 1998 sono abrogati.
Art. 8.
***
OMISSIS ***
FINE
TESTO DECRETO