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Roma, 28 gennaio 2002

 

Circolare n.21/2002

 

Oggetto: Tributi – Detassazione degli utili reinvestiti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.4/E del 18.1.2002.

 

 

La circolare indicata in oggetto riunisce le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del dicembre scorso sulla legge Tremonti-bis (articoli 4 e 5 legge 383/2001) che ha reintrodotto la detassazione degli utili reinvestiti, limitatamente ai periodi d’imposta 2001 e 2002. Com’è noto, quel regime fiscale consente l’esclusione dall’imponibile di un valore pari al 50 per cento della differenza tra l’ammontare degli investimenti effettuati nell’annualità agevolata e la media degli investimenti dell’ultimo quinquennio, al netto dei disinvestimenti. Il beneficio è esteso alle spese per la formazione del personale.

 

Si evidenziano si seguito alcune questioni affrontate nella circolare ministeriale.

 

Soggetti beneficiari – E’ stato precisato che anche le imprese minori che adottano il regime della contabilità semplificata (per le attività di servizi, imprese con ricavi annui fino a 310 mila euro) possono usufruire della detassazione degli utili reinvestiti.

 

Investimenti – In merito alla definizione di investimenti, fermo restando il rinvio alle precedenti circolari relative alla prima Tremonti in vigore nel 1994, è stato ribadito che i beni usati non rientrano tra i beni agevolabili; peraltro la dismissione dei beni acquistati usati è rilevante ai fini del calcolo della detassazione; per i beni acquistati in leasing è stato chiarito che il momento rilevante per la determinazione del periodo di competenza dell’investimento è quello in cui il bene viene consegnato al locatario; è stato infine precisato che il costo delle aree edificabili è sempre escluso dai benefici di cui trattasi.

 

Spese di formazione – Com’è noto, la detassazione degli utili reinvestiti in spese per formazione del personale costituisce una novità rispetto alla prima Tremonti; la circolare in oggetto ha chiarito che l’incentivo si sostanzia nella detassazione del reddito per un valore pari al 50 per cento delle spese sostenute per la formazione, senza confronto con la media del quinquennio precedente (come avviene per gli investimenti in beni strumentali); oltre alle spese correnti (materiali, forniture), rientrano tra le spese di cui trattasi i costi per servizi di consulenza e per i docenti esterni, nonché le spese relative al personale interno impegnato nell’attività di formazione, in qualità di docente o di discente, nel limite del 20 per cento del costo riferibile ai giorni di effettiva partecipazione al corso di formazione.

 

Cumulo con altre agevolazioni – E’ stato ribadito che la Tremonti bis è un regime fiscale generale che non può considerarsi aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato Ce; in quanto tale, il beneficio è cumulabile con le leggi di incentivazione agli investimenti nelle aree depresse, quali la legge 488/92 e la legge 341/95; è espressamente esclusa dalla legge, viceversa, la cumulabilità della Tremonti bis con il credito d’imposta per investimenti nelle aree depresse di cui all’articolo 8 della legge 388/2000; per quanto riguarda il coordinamento con la Superdit, la circolare chiarisce che è possibile applicare per l’anno 2001 la Superdit e per l’anno 2002 la Tremonti bis.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.161/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

 

Circolare del 18/01/2002 n. 4

 

Oggetto:

Legge 18  ottobre  2001,  n.383,  recante  "Primi  interventi  per il rilancio

dell'economia" - Risposte  ai    quesiti    fornite    in   occasione    della

videoconferenza del 24 ottobre 2001.                                         

                                                                             

Testo:
N.B. in  data  21  gennaio  2002  e'  stato  corretto l'ultimo capoverso della

risposta alla  prima  domanda  del paragrafo 4. Disivestimenti da un refuso di

stampa che ne capolvogeva il senso.                                          

 I  N  D  I  C  E                                                            

                                                                              

      1. Soggetti                                                            

      2. Investimenti                                                        

      3. Novita'                                                              

      4. Disinvestimenti                                                     

      5. Calcolo della media                                                 

      6. Spese di formazione e aggiornamento del personale                   

         e spese per servizi di assistenza negli asili nido                  

      7. Cumulabilita'                                                       

      8. Applicazione dell'agevolazione da parte degli enti                  

         gestori di pubblici servizi                                         

      9. Coordinamento con altre agevolazioni fiscali                        

      10. Acconti                                                            

      11. Revoca                                                              

                                                                             

      DETASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO REINVESTITO    

                                                                              

        1.    Soggetti                                                       

        D. Quando  il  soggetto sia una societa', e' sufficiente che sia stata

costituita entro  il  25  ottobre  2001  (se  di  capitali: anche iscritta nel

registro delle  imprese),  oppure  occorre che abbia posto in essere almeno un

atto prodromico  rispetto  all'esercizio  dell'attivita'  (predisposizione del

progetto industriale, affitto dei locali, ecc.)?                             

        R. Si  ritiene  che  sia  sufficiente la sola costituzione e non anche

il compimento di un atto prodromico rispetto all'esercizio dell'attivita'.   

                                                                             

        D.    Alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  383/2001  una

societa' e'  in  liquidazione.  Qualora  revochi la liquidazione puo' accedere

al beneficio  della  detassazione o e' considerata soggetto non esistente alla

data di entrata in vigore della legge?                                        

        R. La  revoca  della  liquidazione determina l'eliminazione ab origine

di tutti  gli  effetti  determinati  dalla liquidazione medesima.  La societa'

pertanto e'  esistente  alla  data  di  entrata  in  vigore della legge e puo'

usufruire dei benefici in essa previsti.                                     

                                                                             

        D.    Si  e'  parlato  del  meccanismo  che  permette il riporto delle

perdite d'esercizio  agli  esercizi  futuri.  Si e', inoltre, parlato del solo

trattamento della  Tremonti-bis   per  coloro  che  si trovano in contabilita'

ordinaria.                                                                   

E per i soggetti in contabilita' semplificata?                               

        R.    Ai   fini   dell'applicazione   del   beneficio  previsto  dalla

Tremonti-bis non ha alcuna rilevanza il regime contabile adottato.           

        Si ricorda  che  i  soggetti  in contabilita' semplificata non possono

riportare le  eventuali  perdite  fiscali  agli esercizi successivi, come gia'

precisato al  paragrafo  2  della  circolare  del 17 ottobre 2001, n. 90/E, in

conseguenza delle  disposizioni  di cui all'articolo 8 del TUIR, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.            

                                                                             

       2. Investimenti                                                       

       D. La  circolare  ministeriale  n.  90/E  del  17.10.2001  prevede  che

l'importo dell'investimento   che  rileva  in  ciascun  periodo  agevolato  e'

commisurato all'ammontare  dei  corrispettivi  liquidati  in  base  allo stato

avanzamento lavori  indipendentemente  dalla  durata infrannuale o annuale del

contratto. Cosa  s'intende  per  liquidati? Si deve far riferimento al momento

in cui avviene il pagamento del corrispettivo?                               

       R. L'agevolazione  e'  riconosciuta  nella  misura  in cui il S.A.L. e'

liquidato in  via  definitiva,  vale  a  dire  quando lo stato avanzamento dei

lavori e'  accettato  dal  committente,  in  conformita'  a  quanto  stabilito

dall'articolo 1666 del Codice Civile.                                         

                                                                             

       D. Puo'  fruire  dell'agevolazione di cui all'articolo 4 un'impresa che

acquista un   bene/macchinario/impianto   usato  e  riattivato  o  ammodernato

dall'impresa cedente?                                                        

       R. La risposta e' negativa.                                           

       In generale,  la  disposizione  agevolativa  riguarda "la realizzazione

di nuovi   impianti",   oltre   che   "l'ampliamento,   la   riattivazione   e

l'ammodernamento di impianti esistenti".                                     

       Il termine  riattivazione  si riferisce agli interventi effettuati allo

scopo di   rimettere   in   funzione   impianti  in  disuso,  ovvero  che  non

partecipano al processo produttivo dell'impresa.                             

       L'ammodernamento di    un    impianto,   invece,   riguarda   specifici

interventi effettuati  su  impianti  gia'  inseriti  nel  ciclo  produttivo, i

quali, avendo  livelli  di  produttivita'  inferiori  ad  impianti analoghi di

nuova fabbricazione,  sono  adeguati  tecnicamente  a questi ultimi, evitando,

quindi, la sostituzione dell'impianto medesimo.                              

       Con riferimento   a   queste   tipologie  di  intervento,  al  fine  di

identificare le   fattispecie  agevolabili  in  capo  all'impresa  acquirente,

occorre distinguere le seguenti ipotesi:                                     

.    acquisto  di  un  impianto  usato: tale investimento, anche se effettuato

   dopo il  30  giugno  2001, non rientra fra quelli agevolabili perche' privo

   del carattere  della  novita'  (e'  indifferente  che  l'impresa cedente lo

   abbia precedentemente riattivato o ammodernato);                          

.    acquisto   di   un   impianto   usato,   poi   riattivato  o  ammodernato

   dall'acquirente: e'   agevolabile  solo  il  costo  della  riattivazione  o

   dell'ammodernamento, purche'    i   beni   costituenti   l'impianto   siano

   riattivati o ammodernati successivamente al 30 giugno;                    

.    acquisto  di  un  impianto  sul quale il cedente ha effettuato interventi

   di radicale   trasformazione:   in   questo  caso  il  bene  potra'  essere

   considerato nuovo  per  l'acquirente, e come tale agevolabile, a condizione

   che il  cedente  certifichi che l'impianto costituiva per lui un bene merce

   e che  i  costi  sostenuti  per  la radicale trasformazione sono prevalenti

   rispetto al costo originario del bene;                                    

.    acquisto  di  un  impianto  nuovo  da  un  soggetto  che  non  sia ne' il

   costruttore ne'   il   rivenditore:   per   fruire   dell'agevolazione   il

   cessionario dovra'  ricevere  dal  cedente  l'attestazione  che il bene non

   sia mai  stato  utilizzato  (o dato ad altri in uso) e che, di conseguenza,

   non siano mai state dedotte quote di ammortamento riferibili allo stesso. 

       In conclusione,  si  ribadisce  che - nell'ipotesi prospettata - non si

riscontrano i requisiti necessari per l'applicazione delle norme agevolative.

                                                                             

       D. Nella  circolare  n.  90/E  e' stato chiarito che il requisito della

novita' sussiste  anche  nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga presso un

soggetto che  non  sia  ne' il produttore ne' il rivenditore, a condizione che

il bene stesso non sia mai stato utilizzato.                                 

       Tuttavia, si  aggiunge  subito dopo che "...... deve comunque trattarsi

di beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni."          

       A quali tipi di agevolazione si vuole fare riferimento?               

       R. L'inciso    richiamato    nel    quesito   proposto   si   riferisce

all'agevolazione Tremonti-bis:  non  e'  consentito,  con  riferimento  ad uno

stesso bene,  applicare  due volte il beneficio fiscale, sia presso il cedente

che presso il cessionario.                                                    

       Quindi, se  il  cedente non ha fruito dell'agevolazione, il cessionario

del bene  nuovo  puo'  avvalersene  con  riferimento  al  costo  da lui stesso

sostenuto.                                                                    

                                                                             

        D. Si  chiede  di  conoscere  se  le  imprese  in liquidazione possono

beneficiare dell'agevolazione.                                               

        R. No.   L'agevolazione   prevista  dall'articolo  4  della  legge  18

ottobre 2001,  n.383,  riguarda esclusivamente l'acquisto di beni strumentali,

vale a  dire  beni utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' d'impresa o di

lavoro autonomo.  Nell'ipotesi  di  cessazione  dell'attivita'  produttiva,  i

beni patrimoniali non possono fruire dell'agevolazione.                      

                                                                             

       D. L'art.  145,  comma  99,  della  L. 388/2000, ha inserito tra i beni

strumentali di  cui  all'art.  40,  comma  2,  con  effetto  dal  1/1/2001,  i

fabbricati concessi  in  uso  ai  dipendenti  che  abbiano  trasferito la loro

residenza anagrafica,  per  esigenze  di  lavoro,  nel  comune in cui prestano

l'attivita'.                                                                 

       Si chiede  se  il  fatto  che  tali  beni siano considerati strumentali

possa farli  rientrare  tra i beni agevolabili ed inoltre, in caso di risposta

affermativa, come  debba  essere  applicata  la  disposizione  antielusiva  al

termine dei tre periodi d'imposta in cui il bene e' considerato strumentale. 

       R. La   risposta   e'   negativa.  Tali  fabbricati,  se  pur  definiti

strumentali dalla   legge  citata,  non  lo  sono  comunque  per  natura  come

richiesto esplicitamente dalla Tremonti-bis per fruire dell'agevolazione.    

                                                                             

       D. Le   imprese  che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale  la

costruzione di   immobili   per   la  successiva  rivendita  non  possono,  in

generale, fruire  dell'agevolazione  per  i  beni  costruiti,  costituendo gli

stessi beni merce.                                                            

       Per tali  imprese  sono  invece  agevolabili  gli immobili costruiti ed

utilizzati direttamente nell'esercizio dell'attivita'?                       

       R. Certamente,  in  quanto presentano il requisito della strumentalita'

e della novita'.                                                             

                                                                             

       D. L'area   edificabile  e'  agevolabile  in  misura  proporzionale  ai

lavori effettivamente   eseguiti  (in  appalto  o  in  economia)  nei  singoli

periodi d'imposta  agevolabili  rispetto al costo complessivo preventivato per

l'intera costruzione.                                                        

       In merito a tale affermazione si pongono due interrogativi:           

      Q    il   costo   complessivo   preventivato  per  la  costruzione  deve

      comprendere o non comprendere il costo dell'area?                      

      Q    cosa  s'intende  per  quota  parte  dei lavori eseguiti (o stato di

      avanzamento lavori)?                                                   

       R. Il  costo  complessivo  preventivato  per  la  costruzione  non deve

comprendere il costo dell'area edificabile.                                  

       Per quanto  concerne  il  secondo  quesito, e' stato gia' chiarito che,

in caso  di  appalto,  rilevano  ai fini dell'agevolazione i costi riferiti al

S.A.L. accettato e liquidato.                                                

       Nel caso,  invece,  di  lavori  in  economia,  rilevano  tutti  i costi

effettivamente sostenuti  per  la  realizzazione dell'opera in ciascun periodo

d'imposta agevolabile,   e  risultanti  -  secondo  gli  ordinari  criteri  di

competenza - dalle rilevazioni contabili.                                     

                                                                             

       D. Si  chiede  conferma  se  il  costo  del  bene puo' essere aumentato

degli interessi    passivi    sostenuti    per    la    sua   acquisizione   e

patrimonializzati (fino alla data di entrata in funzione dello stesso).      

       R. Si',  alle  condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 76, comma

1, lettera b), del TUIR.                                                     

                                                                              

        D.    I  contributi  erogati  ai  soggetti  alluvionati  di  cui al DL

12.10.2000 n.  279  decurtano l'ammontare lordo degli investimenti, atteso che

non concorrono a formare il reddito d'impresa?                               

        R.    No.  I  contributi erogati ai sensi del D.L. 12.10.2000, n. 279,

convertito, con   modificazioni,   dalla   legge   11.12.2000,  n.  365,  sono

contributi a fondo perduto e non in conto impianti.                          

    Solo questi  ultimi,  giusta  il  disposto dell'art. 76 del TUIR, riducono

il costo  dei  beni  strumentali  che  rileva  ai  fini  della  determinazione

dell'agevolazione Tremonti-bis.                                               

                                                                             

        D.    Quando  deve  considerarsi realizzato un investimento in leasing

di un macchinario consegnato con le seguenti tempistiche:                    

   1.    trasporto  e  deposito delle singole parti del macchinario nel giugno

      2001 presso lo stabilimento dell'acquirente;                           

   2.    montaggio  delle  singole  parti,  a cura dell'impresa cedente, nello

      stabilimento dell'acquirente, tra giugno e luglio 2001;                

   3.    collaudo  del  macchinario  funzionante (con relativo verbale) a fine

      luglio 2001.                                                           

        R. Come  gia'  affermato dalla circolare 90/E del 17 ottobre 2001, per

gli investimenti  in  beni  con contratti di leasing, il momento rilevante per

la determinazione  del  periodo  di  competenza dell'investimento e' quello in

cui il  macchinario  viene  consegnato,  ossia  entra nella disponibilita' del

locatario.                                                                   

        Occorre tuttavia  precisare  che,  nel  caso  in  cui  il contratto di

leasing preveda  la  clausola  di  prova  a  favore  del  locatario,  ai  fini

dell'agevolazione diviene  rilevante  la  dichiarazione  di esito positivo del

collaudo da parte dello stesso locatario.                                    

        Nell'ipotesi in  cui  non  sia  prevista tale clausola e non si tratti

di contratto  di  appalto,  l'investimento  si  deve considerare realizzato al

momento della consegna.                                                      

                                                                             

        D.    Al  fine  della  realizzazione  di  un  nuovo  capannone possono

identificarsi le seguenti fasi:                                              

  .    acconto su struttura pagato nel 2000;                                 

  .    saldo struttura in ottobre 2001;                                       

  .    gli  impianti  elettrici  /  riscaldamento  saranno realizzati sia con

      personale interno sia da ditte esterne a cavallo tra 2001 e 2002.      

Si chiede  in  quale  esercizio  si  imputano gli investimenti: per fatture di

acquisto, per stato avanzamento lavori o a fine realizzazione?               

        R.    Nella  circolare  90/E  del  17  ottobre  2001 e' stato chiarito

che, nel  caso  di realizzazione di un bene attraverso un contratto d'appalto,

rilevano gli   stati   d'avanzamento  lavori,  se  contrattualmente  previsti,

approvati dopo il 30 giugno 2001.                                            

Per gli   impianti  realizzati  in  economia,  a  completamento  di  strutture

esistenti, sara'  necessario  procedere  alla suddivisione dei costi sostenuti

entro e  dopo  la  data  del  30 giugno.  Solo questi ultimi, infatti, saranno

agevolabili.                                                                 

                                                                              

       3.    Novita'                                                         

       D. Si  chiede  se e' agevolabile l'acquisto di un immobile di categoria

D/8 (capannone)  da  adibire  alla  propria attivita' da parte di una societa'

che esercita   l'attivita'   editoriale.   L'immobile   in   questione   viene

acquistato da  una  societa'  immobiliare  che lo aveva a sua volta acquistato

da una societa' terza che lo utilizzava come bene strumentale.               

       Puo', in  sostanza  considerarsi  bene  nuovo,  e pertanto agevolabile,

l'acquisto di  un  bene  da  un'impresa  per la quale lo stesso e' considerato

bene merce?                                                                  

       R. Non  e'  agevolabile  il  bene immobile strumentale gia' utilizzato,

neppure nel  caso  in  cui  il  primo  utilizzatore  lo  abbia  ceduto  ad una

societa' immobiliare, per la quale esso rappresenta un bene/merce.           

       Gli investimenti  agevolabili  si caratterizzano per il requisito della

novita' del   bene  strumentale,  restando  esclusi,  di  conseguenza,  quelli

riguardanti beni a qualunque titolo gia' utilizzati.                         

                                                                              

       D. Puo'  fruire  dell'agevolazione  di  cui all'articolo 4 una societa'

immobiliare di  gestione  che acquista un bene immobile strumentale per natura

da un   soggetto   che   l'abbia   utilizzato    a   titolo   di  "occupazione

provvisoria", cui   lo   stesso   bene,  successivamente  all'acquisto,  sara'

concesso in locazione?                                                       

       R. Nel  caso  di  beni  immobili  strumentali  per natura, il requisito

della novita'  richiesto  dall'articolo 4, comma 4, della legge agevolativa si

ritiene soddisfatto  anche  se l'acquisto e' effettuato dopo un certo lasso di

tempo dalla  fine  dei  lavori di costruzione; in tal caso, pero', si richiede

che, dalla  data  di  ultimazione  dei lavori, l'immobile in questione non sia

mai stato  utilizzato,  ad alcun titolo, ne' dall'impresa costruttrice, ne' da

altro soggetto.                                                              

       Nel caso    in    questione,   la   societa'   immobiliare   diventera'

proprietaria di  un  immobile  che,  al  momento dell'acquisto, risulta essere

gia' stato  utilizzato  da  un  altro  soggetto (che, fra l'altro, continuera'

successivamente a  utilizzarlo  in  veste  di