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Roma, 28 gennaio 2002
Circolare n.21/2002
Oggetto: Tributi –
Detassazione degli utili reinvestiti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate
n.4/E del 18.1.2002.
La circolare indicata in oggetto riunisce le risposte fornite
dall’Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del dicembre
scorso sulla legge Tremonti-bis (articoli 4 e 5 legge 383/2001) che ha
reintrodotto la detassazione degli utili reinvestiti, limitatamente ai periodi
d’imposta 2001 e 2002. Com’è noto, quel regime fiscale consente l’esclusione
dall’imponibile di un valore pari al 50 per cento della differenza tra
l’ammontare degli investimenti effettuati nell’annualità agevolata e la media
degli investimenti dell’ultimo quinquennio, al netto dei disinvestimenti. Il beneficio
è esteso alle spese per la formazione del personale.
Si evidenziano si seguito alcune questioni affrontate nella circolare
ministeriale.
Soggetti beneficiari – E’ stato
precisato che anche le imprese minori che adottano il regime della contabilità
semplificata (per le attività di servizi, imprese con ricavi annui fino a 310
mila euro) possono usufruire della detassazione degli utili reinvestiti.
Investimenti – In
merito alla definizione di investimenti, fermo restando il rinvio alle precedenti
circolari relative alla prima Tremonti in vigore nel 1994, è stato ribadito che
i beni usati non rientrano tra i beni agevolabili; peraltro la dismissione dei
beni acquistati usati è rilevante ai fini del calcolo della detassazione; per i
beni acquistati in leasing è stato chiarito che il momento rilevante per la
determinazione del periodo di competenza dell’investimento è quello in cui il
bene viene consegnato al locatario; è stato infine precisato che il costo delle
aree edificabili è sempre escluso dai benefici di cui trattasi.
Spese di formazione – Com’è
noto, la detassazione degli utili reinvestiti in spese per formazione del
personale costituisce una novità rispetto alla prima Tremonti; la circolare in
oggetto ha chiarito che l’incentivo si sostanzia nella detassazione del reddito
per un valore pari al 50 per cento delle spese sostenute per la formazione,
senza confronto con la media del quinquennio precedente (come avviene per gli
investimenti in beni strumentali); oltre alle spese correnti (materiali, forniture),
rientrano tra le spese di cui trattasi i costi per servizi di consulenza e per
i docenti esterni, nonché le spese relative al personale interno impegnato
nell’attività di formazione, in qualità di docente o di discente, nel limite
del 20 per cento del costo riferibile ai giorni di effettiva partecipazione al
corso di formazione.
Cumulo con altre agevolazioni – E’ stato
ribadito che la Tremonti bis è un regime fiscale generale che non può
considerarsi aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato Ce; in
quanto tale, il beneficio è cumulabile con le leggi di incentivazione agli
investimenti nelle aree depresse, quali la legge 488/92 e la legge 341/95; è
espressamente esclusa dalla legge, viceversa, la cumulabilità della Tremonti
bis con il credito d’imposta per investimenti nelle aree depresse di cui
all’articolo 8 della legge 388/2000; per quanto riguarda il coordinamento con
la Superdit, la circolare chiarisce che è possibile applicare per l’anno 2001
la Superdit e per l’anno 2002 la Tremonti bis.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.161/2001
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Allegato
uno |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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Agenzia
delle Entrate
Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Circolare
del 18/01/2002 n. 4
Oggetto:
Legge
18 ottobre 2001, n.383, recante
"Primi interventi per il rilancio
dell'economia"
- Risposte ai quesiti fornite in
occasione della
videoconferenza
del 24 ottobre 2001.
Testo:
N.B. in
data 21 gennaio
2002 e' stato
corretto l'ultimo capoverso della
risposta
alla prima domanda del paragrafo 4.
Disivestimenti da un refuso di
stampa
che ne capolvogeva il senso.
I
N D I C E
1. Soggetti
2. Investimenti
3. Novita'
4. Disinvestimenti
5. Calcolo della media
6. Spese di formazione e aggiornamento
del personale
e spese per servizi di assistenza negli asili nido
7. Cumulabilita'
8. Applicazione dell'agevolazione da
parte degli enti
gestori di pubblici servizi
9. Coordinamento con altre agevolazioni
fiscali
10. Acconti
11. Revoca
DETASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA E DI
LAVORO AUTONOMO REINVESTITO
1. Soggetti
D. Quando il soggetto sia una
societa', e' sufficiente che sia stata
costituita
entro il 25 ottobre 2001
(se di capitali: anche iscritta nel
registro
delle imprese), oppure
occorre che abbia posto in essere almeno un
atto
prodromico rispetto all'esercizio dell'attivita'
(predisposizione del
progetto
industriale, affitto dei locali, ecc.)?
R. Si
ritiene che sia
sufficiente la sola costituzione e non anche
il
compimento di un atto prodromico rispetto all'esercizio dell'attivita'.
D.
Alla data di
entrata in vigore
della legge 383/2001
una
societa'
e' in
liquidazione. Qualora revochi la liquidazione puo' accedere
al
beneficio della detassazione o e' considerata soggetto non
esistente alla
data
di entrata in vigore della legge?
R. La
revoca della liquidazione determina l'eliminazione ab
origine
di
tutti gli effetti determinati dalla liquidazione medesima. La societa'
pertanto
e' esistente alla data di
entrata in vigore della legge e puo'
usufruire
dei benefici in essa previsti.
D.
Si e' parlato del meccanismo
che permette il riporto delle
perdite
d'esercizio agli esercizi
futuri. Si e', inoltre, parlato
del solo
trattamento
della Tremonti-bis per
coloro che si trovano in contabilita'
ordinaria.
E
per i soggetti in contabilita' semplificata?
R.
Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto
dalla
Tremonti-bis
non ha alcuna rilevanza il regime contabile adottato.
Si ricorda che i soggetti
in contabilita' semplificata non possono
riportare
le eventuali perdite fiscali agli esercizi successivi, come gia'
precisato
al paragrafo 2 della circolare
del 17 ottobre 2001, n. 90/E, in
conseguenza
delle disposizioni di cui all'articolo 8 del TUIR, approvato
con
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Investimenti
D. La
circolare ministeriale n.
90/E del 17.10.2001
prevede che
l'importo
dell'investimento che rileva
in ciascun periodo
agevolato e'
commisurato
all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base
allo stato
avanzamento
lavori indipendentemente dalla
durata infrannuale o annuale del
contratto.
Cosa s'intende per
liquidati? Si deve far riferimento al momento
in
cui avviene il pagamento del corrispettivo?
R. L'agevolazione e'
riconosciuta nella misura
in cui il S.A.L. e'
liquidato
in via
definitiva, vale a
dire quando lo stato avanzamento
dei
lavori
e' accettato dal committente, in
conformita' a quanto
stabilito
dall'articolo
1666 del Codice Civile.
D. Puo' fruire dell'agevolazione
di cui all'articolo 4 un'impresa che
acquista
un bene/macchinario/impianto usato
e riattivato o
ammodernato
dall'impresa
cedente?
R. La risposta e' negativa.
In generale, la disposizione agevolativa
riguarda "la realizzazione
di
nuovi impianti", oltre
che "l'ampliamento, la
riattivazione e
l'ammodernamento
di impianti esistenti".
Il termine riattivazione si
riferisce agli interventi effettuati allo
scopo
di rimettere in funzione impianti
in disuso, ovvero
che non
partecipano
al processo produttivo dell'impresa.
L'ammodernamento di un
impianto, invece, riguarda
specifici
interventi
effettuati su impianti gia' inseriti
nel ciclo produttivo, i
quali,
avendo livelli di
produttivita' inferiori ad
impianti analoghi di
nuova
fabbricazione, sono adeguati
tecnicamente a questi ultimi,
evitando,
quindi,
la sostituzione dell'impianto medesimo.
Con riferimento a queste
tipologie di intervento,
al fine di
identificare
le fattispecie agevolabili
in capo all'impresa
acquirente,
occorre
distinguere le seguenti ipotesi:
. acquisto
di un impianto usato: tale
investimento, anche se effettuato
dopo il
30 giugno 2001, non rientra fra quelli agevolabili
perche' privo
del carattere della novita' (e'
indifferente che l'impresa cedente lo
abbia precedentemente riattivato o ammodernato);
. acquisto
di un impianto usato, poi
riattivato o ammodernato
dall'acquirente: e' agevolabile solo il costo
della riattivazione o
dell'ammodernamento, purche' i
beni costituenti l'impianto siano
riattivati o ammodernati successivamente al
30 giugno;
. acquisto
di un impianto sul quale il
cedente ha effettuato interventi
di radicale trasformazione: in questo
caso il bene
potra' essere
considerato nuovo per l'acquirente, e come
tale agevolabile, a condizione
che il
cedente certifichi che
l'impianto costituiva per lui un bene merce
e che
i costi sostenuti
per la radicale trasformazione
sono prevalenti
rispetto al costo originario del bene;
. acquisto
di un impianto nuovo da
un soggetto che
non sia ne' il
costruttore ne' il rivenditore: per
fruire dell'agevolazione il
cessionario dovra' ricevere
dal cedente l'attestazione che il bene non
sia mai
stato utilizzato (o dato ad altri in uso) e che, di
conseguenza,
non siano mai state dedotte quote di
ammortamento riferibili allo stesso.
In conclusione, si
ribadisce che - nell'ipotesi prospettata
- non si
riscontrano
i requisiti necessari per l'applicazione delle norme agevolative.
D. Nella circolare n. 90/E
e' stato chiarito che il requisito della
novita'
sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga
presso un
soggetto
che non sia ne' il produttore ne'
il rivenditore, a condizione che
il
bene stesso non sia mai stato utilizzato.
Tuttavia, si aggiunge subito dopo che
"...... deve comunque trattarsi
di
beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni."
A quali tipi di agevolazione si vuole
fare riferimento?
R. L'inciso richiamato nel quesito
proposto si riferisce
all'agevolazione
Tremonti-bis: non e'
consentito, con riferimento
ad uno
stesso
bene, applicare due volte il beneficio fiscale, sia presso
il cedente
che
presso il cessionario.
Quindi, se il cedente non ha fruito
dell'agevolazione, il cessionario
del
bene nuovo puo' avvalersene con
riferimento al costo
da lui stesso
sostenuto.
D. Si
chiede di conoscere
se le imprese in liquidazione
possono
beneficiare
dell'agevolazione.
R. No. L'agevolazione prevista
dall'articolo 4 della
legge 18
ottobre
2001, n.383, riguarda esclusivamente l'acquisto di beni strumentali,
vale
a dire
beni utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' d'impresa o di
lavoro
autonomo. Nell'ipotesi di cessazione
dell'attivita' produttiva, i
beni
patrimoniali non possono fruire dell'agevolazione.
D. L'art. 145, comma 99,
della L. 388/2000, ha inserito
tra i beni
strumentali
di cui
all'art. 40, comma
2, con effetto dal 1/1/2001,
i
fabbricati
concessi in uso ai dipendenti
che abbiano trasferito la loro
residenza
anagrafica, per esigenze
di lavoro, nel
comune in cui prestano
l'attivita'.
Si chiede se il fatto
che tali beni siano considerati strumentali
possa
farli rientrare tra i beni agevolabili ed inoltre, in caso
di risposta
affermativa,
come debba essere applicata la
disposizione antielusiva al
termine
dei tre periodi d'imposta in cui il bene e' considerato strumentale.
R. La
risposta e' negativa.
Tali fabbricati, se
pur definiti
strumentali
dalla legge citata, non lo
sono comunque per
natura come
richiesto
esplicitamente dalla Tremonti-bis per fruire dell'agevolazione.
D. Le
imprese che hanno
per oggetto esclusivo
o principale la
costruzione
di immobili per la successiva
rivendita non possono,
in
generale,
fruire dell'agevolazione per
i beni costruiti, costituendo
gli
stessi
beni merce.
Per tali imprese sono invece
agevolabili gli immobili
costruiti ed
utilizzati
direttamente nell'esercizio dell'attivita'?
R. Certamente, in
quanto presentano il requisito della strumentalita'
e
della novita'.
D. L'area edificabile e' agevolabile
in misura proporzionale ai
lavori
effettivamente eseguiti (in
appalto o in
economia) nei singoli
periodi
d'imposta agevolabili rispetto al costo complessivo preventivato
per
l'intera
costruzione.
In merito a tale affermazione si
pongono due interrogativi:
Q
il costo complessivo preventivato per la
costruzione deve
comprendere o non comprendere il costo
dell'area?
Q
cosa s'intende per
quota parte dei lavori eseguiti (o stato di
avanzamento lavori)?
R. Il
costo complessivo preventivato per la costruzione
non deve
comprendere
il costo dell'area edificabile.
Per quanto concerne il secondo
quesito, e' stato gia' chiarito che,
in
caso di appalto, rilevano ai fini dell'agevolazione i costi riferiti
al
S.A.L.
accettato e liquidato.
Nel caso, invece, di lavori
in economia, rilevano
tutti i costi
effettivamente
sostenuti per la realizzazione
dell'opera in ciascun periodo
d'imposta
agevolabile, e risultanti
- secondo gli
ordinari criteri di
competenza
- dalle rilevazioni contabili.
D. Si
chiede conferma se
il costo del
bene puo' essere aumentato
degli
interessi passivi sostenuti per la sua
acquisizione e
patrimonializzati
(fino alla data di entrata in funzione dello stesso).
R. Si', alle condizioni e nei
limiti previsti dall'articolo 76, comma
1,
lettera b), del TUIR.
D.
I contributi erogati
ai soggetti alluvionati
di cui al DL
12.10.2000
n. 279
decurtano l'ammontare lordo degli investimenti, atteso che
non
concorrono a formare il reddito d'impresa?
R.
No. I contributi erogati ai sensi del D.L. 12.10.2000, n. 279,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 11.12.2000, n.
365, sono
contributi
a fondo perduto e non in conto impianti.
Solo questi ultimi, giusta il
disposto dell'art. 76 del TUIR, riducono
il
costo dei beni strumentali che
rileva ai fini
della determinazione
dell'agevolazione
Tremonti-bis.
D.
Quando deve considerarsi realizzato un investimento in
leasing
di
un macchinario consegnato con le seguenti tempistiche:
1. trasporto e
deposito delle singole parti del macchinario nel giugno
2001 presso lo stabilimento
dell'acquirente;
2.
montaggio delle singole
parti, a cura dell'impresa
cedente, nello
stabilimento dell'acquirente, tra giugno
e luglio 2001;
3.
collaudo del macchinario
funzionante (con relativo verbale) a fine
luglio 2001.
R. Come gia' affermato dalla circolare
90/E del 17 ottobre 2001, per
gli
investimenti in beni
con contratti di leasing, il momento rilevante per
la
determinazione del periodo
di competenza dell'investimento
e' quello in
cui
il macchinario viene
consegnato, ossia entra nella disponibilita' del
locatario.
Occorre tuttavia precisare che, nel caso in cui il contratto di
leasing
preveda la clausola di prova
a favore del
locatario, ai fini
dell'agevolazione
diviene rilevante la
dichiarazione di esito positivo
del
collaudo
da parte dello stesso locatario.
Nell'ipotesi in cui
non sia prevista tale clausola e non si tratti
di
contratto di appalto,
l'investimento si deve considerare realizzato al
momento
della consegna.
D.
Al fine della
realizzazione di un
nuovo capannone possono
identificarsi
le seguenti fasi:
.
acconto su struttura pagato nel 2000;
.
saldo struttura in ottobre 2001;
.
gli impianti elettrici
/ riscaldamento saranno realizzati sia con
personale interno sia da ditte esterne a
cavallo tra 2001 e 2002.
Si
chiede in quale esercizio si
imputano gli investimenti: per fatture di
acquisto,
per stato avanzamento lavori o a fine realizzazione?
R.
Nella circolare 90/E
del 17 ottobre 2001 e' stato
chiarito
che,
nel caso di realizzazione di un bene attraverso un contratto d'appalto,
rilevano
gli stati d'avanzamento
lavori, se contrattualmente previsti,
approvati
dopo il 30 giugno 2001.
Per
gli impianti realizzati in economia,
a completamento di
strutture
esistenti,
sara' necessario procedere
alla suddivisione dei costi sostenuti
entro
e dopo
la data del
30 giugno. Solo questi ultimi,
infatti, saranno
agevolabili.
3. Novita'
D. Si
chiede se e' agevolabile
l'acquisto di un immobile di categoria
D/8
(capannone) da adibire
alla propria attivita' da parte
di una societa'
che
esercita l'attivita' editoriale. L'immobile in questione
viene
acquistato
da una
societa' immobiliare che lo aveva a sua volta acquistato
da
una societa' terza che lo utilizzava come bene strumentale.
Puo', in sostanza
considerarsi bene nuovo,
e pertanto agevolabile,
l'acquisto
di un
bene da un'impresa
per la quale lo stesso e' considerato
bene
merce?
R. Non
e' agevolabile il
bene immobile strumentale gia' utilizzato,
neppure
nel caso in cui il
primo utilizzatore lo
abbia ceduto ad una
societa'
immobiliare, per la quale esso rappresenta un bene/merce.
Gli investimenti agevolabili
si caratterizzano per il requisito della
novita'
del bene strumentale,
restando esclusi, di
conseguenza, quelli
riguardanti
beni a qualunque titolo gia' utilizzati.
D. Puo' fruire
dell'agevolazione di cui all'articolo 4 una societa'
immobiliare
di gestione che acquista un bene immobile strumentale per natura
da
un soggetto che l'abbia utilizzato a titolo di
"occupazione
provvisoria",
cui lo stesso bene, successivamente all'acquisto, sara'
concesso
in locazione?
R. Nel
caso di beni
immobili strumentali per natura, il requisito
della
novita' richiesto dall'articolo 4, comma 4, della legge
agevolativa si
ritiene
soddisfatto anche se l'acquisto e' effettuato dopo un certo
lasso di
tempo
dalla fine dei lavori di
costruzione; in tal caso, pero', si richiede
che,
dalla data di ultimazione dei lavori, l'immobile in questione non sia
mai
stato utilizzato, ad alcun titolo, ne' dall'impresa
costruttrice, ne' da
altro
soggetto.
Nel caso in questione, la
societa' immobiliare diventera'
proprietaria
di un
immobile che, al
momento dell'acquisto, risulta essere
gia'
stato utilizzato da
un altro soggetto (che, fra l'altro, continuera'
successivamente a utilizzarlo in veste di