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Roma, 28 gennaio 2002
Circolare n.21/2002
Oggetto: Tributi –
Detassazione degli utili reinvestiti – Circolare dell’Agenzia delle Entrate
n.4/E del 18.1.2002.
La circolare indicata in oggetto riunisce le risposte fornite
dall’Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del dicembre
scorso sulla legge Tremonti-bis (articoli 4 e 5 legge 383/2001) che ha
reintrodotto la detassazione degli utili reinvestiti, limitatamente ai periodi
d’imposta 2001 e 2002. Com’è noto, quel regime fiscale consente l’esclusione
dall’imponibile di un valore pari al 50 per cento della differenza tra
l’ammontare degli investimenti effettuati nell’annualità agevolata e la media
degli investimenti dell’ultimo quinquennio, al netto dei disinvestimenti. Il beneficio
è esteso alle spese per la formazione del personale.
Si evidenziano si seguito alcune questioni affrontate nella circolare
ministeriale.
Soggetti beneficiari – E’ stato
precisato che anche le imprese minori che adottano il regime della contabilità
semplificata (per le attività di servizi, imprese con ricavi annui fino a 310
mila euro) possono usufruire della detassazione degli utili reinvestiti.
Investimenti – In
merito alla definizione di investimenti, fermo restando il rinvio alle precedenti
circolari relative alla prima Tremonti in vigore nel 1994, è stato ribadito che
i beni usati non rientrano tra i beni agevolabili; peraltro la dismissione dei
beni acquistati usati è rilevante ai fini del calcolo della detassazione; per i
beni acquistati in leasing è stato chiarito che il momento rilevante per la
determinazione del periodo di competenza dell’investimento è quello in cui il
bene viene consegnato al locatario; è stato infine precisato che il costo delle
aree edificabili è sempre escluso dai benefici di cui trattasi.
Spese di formazione – Com’è
noto, la detassazione degli utili reinvestiti in spese per formazione del
personale costituisce una novità rispetto alla prima Tremonti; la circolare in
oggetto ha chiarito che l’incentivo si sostanzia nella detassazione del reddito
per un valore pari al 50 per cento delle spese sostenute per la formazione,
senza confronto con la media del quinquennio precedente (come avviene per gli
investimenti in beni strumentali); oltre alle spese correnti (materiali, forniture),
rientrano tra le spese di cui trattasi i costi per servizi di consulenza e per
i docenti esterni, nonché le spese relative al personale interno impegnato
nell’attività di formazione, in qualità di docente o di discente, nel limite
del 20 per cento del costo riferibile ai giorni di effettiva partecipazione al
corso di formazione.
Cumulo con altre agevolazioni – E’ stato
ribadito che la Tremonti bis è un regime fiscale generale che non può
considerarsi aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87 del Trattato Ce; in
quanto tale, il beneficio è cumulabile con le leggi di incentivazione agli
investimenti nelle aree depresse, quali la legge 488/92 e la legge 341/95; è
espressamente esclusa dalla legge, viceversa, la cumulabilità della Tremonti
bis con il credito d’imposta per investimenti nelle aree depresse di cui
all’articolo 8 della legge 388/2000; per quanto riguarda il coordinamento con
la Superdit, la circolare chiarisce che è possibile applicare per l’anno 2001
la Superdit e per l’anno 2002 la Tremonti bis.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.161/2001
|
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Allegato
uno |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Agenzia
delle Entrate
Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso
Circolare
del 18/01/2002 n. 4
Oggetto:
Legge
18 ottobre 2001, n.383, recante
"Primi interventi per il rilancio
dell'economia"
- Risposte ai quesiti fornite in
occasione della
videoconferenza
del 24 ottobre 2001.
Testo:
N.B. in
data 21 gennaio
2002 e' stato
corretto l'ultimo capoverso della
risposta
alla prima domanda del paragrafo 4.
Disivestimenti da un refuso di
stampa
che ne capolvogeva il senso.
I
N D I C E
1. Soggetti
2. Investimenti
3. Novita'
4. Disinvestimenti
5. Calcolo della media
6. Spese di formazione e aggiornamento
del personale
e spese per servizi di assistenza negli asili nido
7. Cumulabilita'
8. Applicazione dell'agevolazione da
parte degli enti
gestori di pubblici servizi
9. Coordinamento con altre agevolazioni
fiscali
10. Acconti
11. Revoca
DETASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA E DI
LAVORO AUTONOMO REINVESTITO
1. Soggetti
D. Quando il soggetto sia una
societa', e' sufficiente che sia stata
costituita
entro il 25 ottobre 2001
(se di capitali: anche iscritta nel
registro
delle imprese), oppure
occorre che abbia posto in essere almeno un
atto
prodromico rispetto all'esercizio dell'attivita'
(predisposizione del
progetto
industriale, affitto dei locali, ecc.)?
R. Si
ritiene che sia
sufficiente la sola costituzione e non anche
il
compimento di un atto prodromico rispetto all'esercizio dell'attivita'.
D.
Alla data di
entrata in vigore
della legge 383/2001
una
societa'
e' in
liquidazione. Qualora revochi la liquidazione puo' accedere
al
beneficio della detassazione o e' considerata soggetto non
esistente alla
data
di entrata in vigore della legge?
R. La
revoca della liquidazione determina l'eliminazione ab
origine
di
tutti gli effetti determinati dalla liquidazione medesima. La societa'
pertanto
e' esistente alla data di
entrata in vigore della legge e puo'
usufruire
dei benefici in essa previsti.
D.
Si e' parlato del meccanismo
che permette il riporto delle
perdite
d'esercizio agli esercizi
futuri. Si e', inoltre, parlato
del solo
trattamento
della Tremonti-bis per
coloro che si trovano in contabilita'
ordinaria.
E
per i soggetti in contabilita' semplificata?
R.
Ai fini dell'applicazione del beneficio previsto
dalla
Tremonti-bis
non ha alcuna rilevanza il regime contabile adottato.
Si ricorda che i soggetti
in contabilita' semplificata non possono
riportare
le eventuali perdite fiscali agli esercizi successivi, come gia'
precisato
al paragrafo 2 della circolare
del 17 ottobre 2001, n. 90/E, in
conseguenza
delle disposizioni di cui all'articolo 8 del TUIR, approvato
con
decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Investimenti
D. La
circolare ministeriale n.
90/E del 17.10.2001
prevede che
l'importo
dell'investimento che rileva
in ciascun periodo
agevolato e'
commisurato
all'ammontare dei corrispettivi liquidati in base
allo stato
avanzamento
lavori indipendentemente dalla
durata infrannuale o annuale del
contratto.
Cosa s'intende per
liquidati? Si deve far riferimento al momento
in
cui avviene il pagamento del corrispettivo?
R. L'agevolazione e'
riconosciuta nella misura
in cui il S.A.L. e'
liquidato
in via
definitiva, vale a
dire quando lo stato avanzamento
dei
lavori
e' accettato dal committente, in
conformita' a quanto
stabilito
dall'articolo
1666 del Codice Civile.
D. Puo' fruire dell'agevolazione
di cui all'articolo 4 un'impresa che
acquista
un bene/macchinario/impianto usato
e riattivato o
ammodernato
dall'impresa
cedente?
R. La risposta e' negativa.
In generale, la disposizione agevolativa
riguarda "la realizzazione
di
nuovi impianti", oltre
che "l'ampliamento, la
riattivazione e
l'ammodernamento
di impianti esistenti".
Il termine riattivazione si
riferisce agli interventi effettuati allo
scopo
di rimettere in funzione impianti
in disuso, ovvero
che non
partecipano
al processo produttivo dell'impresa.
L'ammodernamento di un
impianto, invece, riguarda
specifici
interventi
effettuati su impianti gia' inseriti
nel ciclo produttivo, i
quali,
avendo livelli di
produttivita' inferiori ad
impianti analoghi di
nuova
fabbricazione, sono adeguati
tecnicamente a questi ultimi,
evitando,
quindi,
la sostituzione dell'impianto medesimo.
Con riferimento a queste
tipologie di intervento,
al fine di
identificare
le fattispecie agevolabili
in capo all'impresa
acquirente,
occorre
distinguere le seguenti ipotesi:
. acquisto
di un impianto usato: tale
investimento, anche se effettuato
dopo il
30 giugno 2001, non rientra fra quelli agevolabili
perche' privo
del carattere della novita' (e'
indifferente che l'impresa cedente lo
abbia precedentemente riattivato o ammodernato);
. acquisto
di un impianto usato, poi
riattivato o ammodernato
dall'acquirente: e' agevolabile solo il costo
della riattivazione o
dell'ammodernamento, purche' i
beni costituenti l'impianto siano
riattivati o ammodernati successivamente al
30 giugno;
. acquisto
di un impianto sul quale il
cedente ha effettuato interventi
di radicale trasformazione: in questo
caso il bene
potra' essere
considerato nuovo per l'acquirente, e come
tale agevolabile, a condizione
che il
cedente certifichi che
l'impianto costituiva per lui un bene merce
e che
i costi sostenuti
per la radicale trasformazione
sono prevalenti
rispetto al costo originario del bene;
. acquisto
di un impianto nuovo da
un soggetto che
non sia ne' il
costruttore ne' il rivenditore: per
fruire dell'agevolazione il
cessionario dovra' ricevere
dal cedente l'attestazione che il bene non
sia mai
stato utilizzato (o dato ad altri in uso) e che, di
conseguenza,
non siano mai state dedotte quote di
ammortamento riferibili allo stesso.
In conclusione, si
ribadisce che - nell'ipotesi prospettata
- non si
riscontrano
i requisiti necessari per l'applicazione delle norme agevolative.
D. Nella circolare n. 90/E
e' stato chiarito che il requisito della
novita'
sussiste anche nel caso in cui l'acquisto del bene avvenga
presso un
soggetto
che non sia ne' il produttore ne'
il rivenditore, a condizione che
il
bene stesso non sia mai stato utilizzato.
Tuttavia, si aggiunge subito dopo che
"...... deve comunque trattarsi
di
beni per i quali il venditore non abbia fruito di agevolazioni."
A quali tipi di agevolazione si vuole
fare riferimento?
R. L'inciso richiamato nel quesito
proposto si riferisce
all'agevolazione
Tremonti-bis: non e'
consentito, con riferimento
ad uno
stesso
bene, applicare due volte il beneficio fiscale, sia presso
il cedente
che
presso il cessionario.
Quindi, se il cedente non ha fruito
dell'agevolazione, il cessionario
del
bene nuovo puo' avvalersene con
riferimento al costo
da lui stesso
sostenuto.
D. Si
chiede di conoscere
se le imprese in liquidazione
possono
beneficiare
dell'agevolazione.
R. No. L'agevolazione prevista
dall'articolo 4 della
legge 18
ottobre
2001, n.383, riguarda esclusivamente l'acquisto di beni strumentali,
vale
a dire
beni utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' d'impresa o di
lavoro
autonomo. Nell'ipotesi di cessazione
dell'attivita' produttiva, i
beni
patrimoniali non possono fruire dell'agevolazione.
D. L'art. 145, comma 99,
della L. 388/2000, ha inserito
tra i beni
strumentali
di cui
all'art. 40, comma
2, con effetto dal 1/1/2001,
i
fabbricati
concessi in uso ai dipendenti
che abbiano trasferito la loro
residenza
anagrafica, per esigenze
di lavoro, nel
comune in cui prestano
l'attivita'.
Si chiede se il fatto
che tali beni siano considerati strumentali
possa
farli rientrare tra i beni agevolabili ed inoltre, in caso
di risposta
affermativa,
come debba essere applicata la
disposizione antielusiva al
termine
dei tre periodi d'imposta in cui il bene e' considerato strumentale.
R. La
risposta e' negativa.
Tali fabbricati, se
pur definiti
strumentali
dalla legge citata, non lo
sono comunque per
natura come
richiesto
esplicitamente dalla Tremonti-bis per fruire dell'agevolazione.
D. Le
imprese che hanno
per oggetto esclusivo
o principale la
costruzione
di immobili per la successiva
rivendita non possono,
in
generale,
fruire dell'agevolazione per
i beni costruiti, costituendo
gli
stessi
beni merce.
Per tali imprese sono invece
agevolabili gli immobili
costruiti ed
utilizzati
direttamente nell'esercizio dell'attivita'?
R. Certamente, in
quanto presentano il requisito della strumentalita'
e
della novita'.
D. L'area edificabile e' agevolabile
in misura proporzionale ai
lavori
effettivamente eseguiti (in
appalto o in
economia) nei singoli
periodi
d'imposta agevolabili rispetto al costo complessivo preventivato
per
l'intera
costruzione.
In merito a tale affermazione si
pongono due interrogativi:
Q
il costo complessivo preventivato per la
costruzione deve
comprendere o non comprendere il costo
dell'area?
Q
cosa s'intende per
quota parte dei lavori eseguiti (o stato di
avanzamento lavori)?
R. Il
costo complessivo preventivato per la costruzione
non deve
comprendere
il costo dell'area edificabile.
Per quanto concerne il secondo
quesito, e' stato gia' chiarito che,
in
caso di appalto, rilevano ai fini dell'agevolazione i costi riferiti
al
S.A.L.
accettato e liquidato.
Nel caso, invece, di lavori
in economia, rilevano
tutti i costi
effettivamente
sostenuti per la realizzazione
dell'opera in ciascun periodo
d'imposta
agevolabile, e risultanti
- secondo gli
ordinari criteri di
competenza
- dalle rilevazioni contabili.
D. Si
chiede conferma se
il costo del
bene puo' essere aumentato
degli
interessi passivi sostenuti per la sua
acquisizione e
patrimonializzati
(fino alla data di entrata in funzione dello stesso).
R. Si', alle condizioni e nei
limiti previsti dall'articolo 76, comma
1,
lettera b), del TUIR.
D.
I contributi erogati
ai soggetti alluvionati
di cui al DL
12.10.2000
n. 279
decurtano l'ammontare lordo degli investimenti, atteso che
non
concorrono a formare il reddito d'impresa?
R.
No. I contributi erogati ai sensi del D.L. 12.10.2000, n. 279,
convertito,
con modificazioni, dalla
legge 11.12.2000, n.
365, sono
contributi
a fondo perduto e non in conto impianti.
Solo questi ultimi, giusta il
disposto dell'art. 76 del TUIR, riducono
il
costo dei beni strumentali che
rileva ai fini
della determinazione
dell'agevolazione
Tremonti-bis.
D.
Quando deve considerarsi realizzato un investimento in
leasing
di
un macchinario consegnato con le seguenti tempistiche:
1. trasporto e
deposito delle singole parti del macchinario nel giugno
2001 presso lo stabilimento
dell'acquirente;
2.
montaggio delle singole
parti, a cura dell'impresa
cedente, nello
stabilimento dell'acquirente, tra giugno
e luglio 2001;
3.
collaudo del macchinario
funzionante (con relativo verbale) a fine
luglio 2001.
R. Come gia' affermato dalla circolare
90/E del 17 ottobre 2001, per
gli
investimenti in beni
con contratti di leasing, il momento rilevante per
la
determinazione del periodo
di competenza dell'investimento
e' quello in
cui
il macchinario viene
consegnato, ossia entra nella disponibilita' del
locatario.
Occorre tuttavia precisare che, nel caso in cui il contratto di
leasing
preveda la clausola di prova
a favore del
locatario, ai fini
dell'agevolazione
diviene rilevante la
dichiarazione di esito positivo
del
collaudo
da parte dello stesso locatario.
Nell'ipotesi in cui
non sia prevista tale clausola e non si tratti
di
contratto di appalto,
l'investimento si deve considerare realizzato al
momento
della consegna.
D.
Al fine della
realizzazione di un
nuovo capannone possono
identificarsi
le seguenti fasi:
.
acconto su struttura pagato nel 2000;
.
saldo struttura in ottobre 2001;
.
gli impianti elettrici
/ riscaldamento saranno realizzati sia con
personale interno sia da ditte esterne a
cavallo tra 2001 e 2002.
Si
chiede in quale esercizio si
imputano gli investimenti: per fatture di
acquisto,
per stato avanzamento lavori o a fine realizzazione?
R.
Nella circolare 90/E
del 17 ottobre 2001 e' stato
chiarito
che,
nel caso di realizzazione di un bene attraverso un contratto d'appalto,
rilevano
gli stati d'avanzamento
lavori, se contrattualmente previsti,
approvati
dopo il 30 giugno 2001.
Per
gli impianti realizzati in economia,
a completamento di
strutture
esistenti,
sara' necessario procedere
alla suddivisione dei costi sostenuti
entro
e dopo
la data del
30 giugno. Solo questi ultimi,
infatti, saranno
agevolabili.
3. Novita'
D. Si
chiede se e' agevolabile
l'acquisto di un immobile di categoria
D/8
(capannone) da adibire
alla propria attivita' da parte
di una societa'
che
esercita l'attivita' editoriale. L'immobile in questione
viene
acquistato
da una
societa' immobiliare che lo aveva a sua volta acquistato
da
una societa' terza che lo utilizzava come bene strumentale.
Puo', in sostanza
considerarsi bene nuovo,
e pertanto agevolabile,
l'acquisto
di un
bene da un'impresa
per la quale lo stesso e' considerato
bene
merce?
R. Non
e' agevolabile il
bene immobile strumentale gia' utilizzato,
neppure
nel caso in cui il
primo utilizzatore lo
abbia ceduto ad una
societa'
immobiliare, per la quale esso rappresenta un bene/merce.
Gli investimenti agevolabili
si caratterizzano per il requisito della
novita'
del bene strumentale,
restando esclusi, di
conseguenza, quelli
riguardanti
beni a qualunque titolo gia' utilizzati.
D. Puo' fruire
dell'agevolazione di cui all'articolo 4 una societa'
immobiliare
di gestione che acquista un bene immobile strumentale per natura
da
un soggetto che l'abbia utilizzato a titolo di
"occupazione
provvisoria",
cui lo stesso bene, successivamente all'acquisto, sara'
concesso
in locazione?
R. Nel
caso di beni
immobili strumentali per natura, il requisito
della
novita' richiesto dall'articolo 4, comma 4, della legge
agevolativa si
ritiene
soddisfatto anche se l'acquisto e' effettuato dopo un certo
lasso di
tempo
dalla fine dei lavori di
costruzione; in tal caso, pero', si richiede
che,
dalla data di ultimazione dei lavori, l'immobile in questione non sia
mai
stato utilizzato, ad alcun titolo, ne' dall'impresa
costruttrice, ne' da
altro
soggetto.
Nel caso in questione, la
societa' immobiliare diventera'
proprietaria
di un
immobile che, al
momento dell'acquisto, risulta essere
gia'
stato utilizzato da
un altro soggetto (che, fra l'altro, continuera'
successivamente
a utilizzarlo in veste di
locatario). Esso, quindi, non
potra'
essere considerato "bene
strumentale nuovo" ai
sensi della norma
agevolativa.
D. Una
societa' A conduce
in locazione un
fabbricato commerciale
(oggettivamente
strumentale) di proprieta' della societa' B.
Entrambe le societa' sono riferibili ad un medesimo gruppo in quanto
i
soci sono gli stessi.
Nel periodo giugno 2001 -
marzo 2002 la societa' A esegue un lavoro
di
radicale e profonda
trasformazione del fabbricato
condotto in locazione
investendo
due miliardi di lire. Tali
investimenti non sembrano
poter
rientrare
tra quelli agevolabili con la
legge Tremonti-bis in quanto non
costituiscono
acquisti di beni nuovi ne' ampliamento di vecchi beni propri.
Supponiamo che:
Q la societa' A riaddebiti
nel 2002 alla societa' proprietaria B
tutti i costi della ristrutturazione
per due miliardi di lire;
Q
la societa' B ha in bilancio il fabbricato a lire 800 milioni;
Q
successivamente la societa'
A acquista dalla
societa' B
l'immobile oggetto della
trasformazione (anche attraverso
contratto di leasing) ad un prezzo
di lire 3 miliardi.
L'immobile che A
acquista da B puo' essere considerato nuovo e quindi
agevolabile
con la Tremonti-bis?
R. No.
Come gia' precisato,
l'acquisto da terzi di un impianto/bene
gia'
ammodernato puo' essere
agevolabile con riguardo
all'intero costo
sostenuto
a condizione che tale bene
sia da considerarsi nuovo sulla base
dei
criteri illustrati nell'ultimo
periodo del paragrafo 3 e nel
paragrafo
3.3
della circolare n.
90/E, e che
il bene sia
qualificato in capo al
cedente
come bene merce.
Nella fattispecie concreta,
non solo il
fabbricato ceduto non
costituisce
per la societa' cedente un
bene merce ma
neppure viene
soddisfatto
il requisito della novita'. Infatti, l'immobile della societa' B
-
se pur radicalmente
trasformato - e'
gia' stato utilizzato
prima
dell'acquisto
dalla stessa societa' A in qualita' di locatrice.
Risultano invece agevolabili
i costi sostenuti dall'affittuario per
eventuali
interventi di ammodernamento e di
ampliamento effettuati sul bene
locato.
D.
La Circolare 90/E,
per gli immobili radicalmente ristrutturati
pone
due condizioni:
"che gli interventi non costituiscano mero adattamento della
struttura
alle caratteristiche di
un'eventuale nuova categoria
catastale e
che
l'importo complessivo dei
lavori sia comunque
prevalente rispetto al
costo
d'acquisto dell'immobile da parte del cedente".
In relazione alla prima condizione e' possibile ottenere
un
chiarimento
che sia in grado di
rendere oggettiva la tipologia dei lavori
che
"non costituiscano un
mero adattamento", eventualmente collegando
l'opera
di ristrutturazione agevolabile
alle fattispecie normative elencate
dall'art
31 della L. 457/78, interventi
che hanno gia' formato oggetto di
approfondita
analisi da parte del Ministero delle
Finanze con la Circ. 57/E
del
24.02.98 relativa alla speciale detrazione del 41%?
R. I
lavori di radicale
ristrutturazione non devono
essere
necessariamente
riconducibili alle singole
tipologie di intervento di cui
all'articolo
31 della legge 5 agosto
1978, n. 457. In linea generale,
si
deve
trattare di lavori che nel loro complesso modificano la struttura di un
immobile
o la
rinnovano in maniera
radicale, tali cioe' da trasformare in
tutto
o in
massima parte le
originarie caratteristiche
costruttive dello
stesso.
Inoltre, come chiarito dalla circolare
n. 90/E del 17 ottobre 2001,
l'importo
complessivo dei lavori deve essere comunque prevalente
rispetto al
costo
di acquisto per il cedente.
Restano in ogni caso esclusi
i meri interventi di manutenzione
(individuati
nel paragrafo 3.4 della circolare
n. 57/E del
24.02.1998)
quando
non siano correlati ed assorbiti
da interventi di
categoria
"superiore".
D.
Per individuare l'"importo complessivo dei lavori" in base al
quale
va determinata la
prevalenza della ristrutturazione rispetto al costo
di
acquisto dell'immobile da ristrutturare e' necessario:
- sottrarre il valore di acquisto dell'immobile da ristrutturare
dal
costo
di acquisto dell'immobile gia' totalmente
ristrutturato, ottenendo
cosi'
il valore della
ristrutturazione per l'impresa
acquirente
dell'immobile
finito agevolata dalla Tremonti-bis?
- ovvero confrontare il costo di
acquisto dell'immobile per l'impresa
costruttrice
con i
costi da quest'ultima sostenuti per compiere il lavoro di
ristrutturazione?
R. Gli
importi da porre a confronto per
verificare la prevalenza sono
il
costo complessivo dei
lavori e il
costo storico di acquisto sostenuti
dall'impresa
costruttrice cedente. Si precisa che tale confronto deve essere
effettuato
dalla cedente, la quale dovra' altresi' attestare la
prevalenza e
la
natura dei lavori (di radicale
ristrutturazione). In tal
modo
l'investimento
agevolabile in capo al cessionario e' dato dall'intero
prezzo
di
acquisto dell'immobile (bene merce per il cedente).
Naturalmente, i costi
sostenuti per la radicale trasformazione sono
agevolabili
soltanto se patrimonializzati
e non consistenti in meri
interventi
di finitura o di ordinaria manutenzione.
D. Nell'importo complessivo
dei lavori rientrano
anche le opere di
finitura
e di
impiantistica (elettrica e di condizionamento) eventualmente
autonome
rispetto alla ristrutturazione immobiliare?
R. Se
le opere di finitura ed impiantistica rientrano in un
generale
progetto
di ristrutturazione, sia
pur articolato in
contratti di appalto
separati,
non vi
e' dubbio che
le stesse devono
essere annoverate nel
computo
dei lavori di cui si deve tenere conto per valutare la
prevalenza.
Al
contrario, il semplice rifacimento degli
impianti o delle finiture, in
quanto
riconducibile negli interventi di mero adattamento della
struttura di
cui
alla circolare n.
90/E, non e'
considerato intervento di
radicale
trasformazione
e, seppur di importo superiore
al costo storico
dell'immobile,
non consente al bene di acquisire la
caratteristica di "bene
nuovo".
D. La
circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 90/E afferma che
"il
costo
dell'area potra' fruire
del beneficio fiscale....in misura
corrispondente
cioe' al rapporto tra la quota parte dei lavori eseguiti (o
stato
di avanzamento dei
lavori) al termine di ciascun
periodo d'imposta e
l'ammontare
complessivo del costo
preventivato per l'intera costruzione che
insiste
nell'area".
a) Che
cosa rientra nel concetto di "ammontare complessivo
del costo
preventivato
per l'intera costruzione"?
b) Ad
esempio, nel caso
di preventivo di
un'opera chiavi in mano
comprensivo
delle opere di impiantistica (impianto
di condizionamento e
impianto
elettrico) e' possibile
scorporare dal valore
complessivo
dell'opera
quello degli impianti e calcolare
lo stato di
avanzamento
dell'opera
in base ai soli costi di costruzione dell'immobile?
R. Come chiarito, si deve
considerare l'importo complessivo
del
generale
progetto di costruzione del fabbricato
strumentale, sia pur
articolato
in contratti di appalto separati.
Non appare dunque plausibile
considerare
separatamente l'importo dei lavori relativi all'impiantistica.
D. La
Circolare n. 90
afferma che "puo' essere considerato nuovo,
anche
un fabbricato strumentale acquistato da
un'impresa di costruzioni che
prima
della cessione abbia
operato sullo stesso
interventi di radicale
trasformazione".
Rientra nella definizione
d'impresa di costruzione ogni
soggetto che
abbia
provveduto a ristrutturare
l'immobile in proprio
o mediante idonei
contratti
di appalto stipulati con aziende
edilizie, ovvero solo i soggetti
che
svolgono, in base all'attivita' effettivamente esercitata, lavori edili?
R.
Nella definizione di impresa di costruzione rientra ogni
soggetto
per
il quale l'immobile costituisce bene-merce e che, effettivamente, svolge
lavori
nel campo dell'edilizia.
D. Il
macchinario, nuovo di
fabbrica, che viene esposto
nella show
room
ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo
(pertanto
mai entrato in funzione) puo'
beneficiare, una volta venduto,
dell'agevolazione
fiscale della Tremonti-bis?
R. Si'. L'acquirente
potra' fruire dell'agevolazione in quanto
l'esclusivo
utilizzo da parte del rivenditore
a fini dimostrativi non fa
perdere
al macchinario il requisito della novita'.
4. Disinvestimenti
D. Si
chiede se, nel
caso di cessione
di beni acquistati usati,
questi
concorrano a formare il parametro
dei disinvestimenti con riguardo
sia
alla media che al periodo agevolato di riferimento.
R. Si'. Come e' stato
chiarito nella circolare
n. 90/E del
17.10.2001,
l'ammontare dei disinvestimenti del periodo agevolato
deve
essere
calcolato con riferimento
al corrispettivo dei
beni strumentali
ceduti
nel periodo stesso, anche se
gli stessi siano
stati a suo tempo
acquistati
usati.
Lo stesso principio vale anche nel
caso in cui i beni precedentemente
acquistati usati
vengano ceduti in
un periodo d'imposta
antecedente a
quello
agevolato; in questo
caso la cessione
sara' considerata
disinvestimento
di quel periodo con incidenza sulla media di riferimento.
In altri termini, la
cessione dei beni usati riduce
l'ammontare sia
degli
investimenti effettuati nel
quinquennio precedente, sia di quelli del
periodo
agevolato. Si ricorda, inoltre, che
l'acquisto dei beni strumentali
usati
non concorre al calcolo della media degli investimenti.
D. E'
opportuno chiarire se
nel parametro disinvestimenti devono
essere
contabilizzati i soli
beni che rientrano
nella nozione di
investimenti
agevolabili e, nel
caso degli immobili, i
disinvestimenti che
abbiano
per oggetto fabbricati
strumentali per natura,
oppure siano da
considerare
nel computo anche i fabbricati
non destinati all'esercizio
dell'attivita'.
R. Nel
computo dei disinvestimenti vanno annoverati soltanto i beni
strumentali,
indipendentemente dalla circostanza
che questi siano
o meno
agevolabili.
Pertanto, rilevano a
decremento degli investimenti lordi i
disinvestimenti
relativi ai beni usati. Non rilevano invece le cessioni di
beni
patrimoniali non strumentali
ai sensi degli articoli 67, 68 o 50 del
TUIR,
come, ad esempio, la cessione di un appartamento per civile abitazione
non
strumentale neppure per
destinazione o la cessione di un oggetto d'arte
o
di antiquariato da parte del professionista.
D. Nel caso di acquisto
di un automezzo da parte
di un
professionista,
con relativa cessione dell'usato, detta
cessione, ai fini
della
Tremonti-bis, rileva per l'intero o va anch'essa considerata al 50%?
R. Per i beni a
deducibilita' limitata o
ad uso promiscuo,
l'ammontare
dell'investimento e' determinato
in misura corrispondente al
loro
costo d'acquisto fiscalmente
rilevante. Con lo stesso criterio, tali
beni
concorreranno alla determinazione dell'ammontare dei
disinvestimenti da
computare
in diminuzione, in
ciascun periodo agevolato,
del volume degli
investimenti
effettuati.
D. Si
chiede un chiarimento
in merito alla definizione del
termine
"disinvestimenti"
usato dalla circolare, che sembra
contrastare con il
termine
"cessioni" usato dall'art. 3 del D.L. n. 357/94.
R. La
definizione di "disinvestimenti" e' fornita al
punto 2.1 della
citata
circolare n. 90/E, dove si
afferma che "l'ammontare di tali
disinvestimenti
debba essere calcolato con riferimento
al corrispettivo dei
beni
strumentali ceduti nei
periodi medesimi, ovvero al
valore normale dei
beni
destinati al consumo personale o
familiare dell'imprenditore o del
lavoratore
autonomo ovvero assegnati
ai soci o
destinati a finalita'
estranee
all'esercizio dell'impresa o
dell'attivita' di lavoro
autonomo,
ancorche'
gli stessi beni siano stati a suo tempo acquistati usati".
Tale interpretazione era
gia' stata fatta
propria dal soppresso
Dipartimento
delle Entrate con la circolare
n. 181/E del 27 ottobre 1994,
nella
quale, al punto 3.8, si e'
precisato che il volume degli investimenti
doveva
essere diminuito dei
corrispettivi delle cessioni
dei beni
strumentali
nonche' del valore normale dei
beni destinati al
consumo
personale
o assegnati ai soci o
destinati a finalita'
estranee
all'attivita' dell'impresa.
D. La
cessione di un immobile
strumentale ricevuto in conferimento e'
da
intendersi cessione e quindi e' da detrarre dagli investimenti
effettuati
nell'anno?
R. Si'. La cessione dell'immobile ricevuto in conferimento deve
concorrere
alla determinazione dell'ammontare dei disinvestimenti
effettuati
nel
periodo d'imposta agevolato.
D. Nell'ambito delle
cessioni (da sottrarre
al volume degli
investimenti)
sono inclusi anche i conferimenti di rami aziendali verso
controllate
(operazioni, in ipotesi
obbligatoria, in virtu'
di una legge
speciale)?
R. Si', anche i conferimenti di rami aziendali a favore di soggetti
appartenenti
al medesimo gruppo societario costituiscono, per il conferente,
disinvestimenti
da computare in diminuzione al
volume degli investimenti
operati
nel medesimo periodo. Si conferma
quanto gia' chiarito
nella
circolare
n.57/E dell'18 giugno
2001, paragrafo 3.2,
con riguardo
allA
modalita' di determinazione degli
investimenti rilevanti ai
fini
dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 9,
della legge 13
maggio
1999, n.133. Il conferimento, tuttavia, non costituisce
motivo di
revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge
n.
383 del 18 ottobre 2001, come peraltro gia'
chiarito nella circolare n.90/E
del
2001 al paragrafo 4.
D. In
mancanza di precise
indicazioni si ritiene che, al
fine del
calcolo
degli investimenti netti,
debbano essere assunte
esclusivamente le
cessioni
di beni (autoconsumo, ecc.,) effettuate
entro lo stesso
arco
temporale
e cioe' dal 1/7/2001 al 31/12/2001.
Si chiede, inoltre, come deve
essere calcolata la
media di
riferimento
per gli investimenti
realizzati nel 2002;
se cioe' rilevino
tutti
gli investimenti del 2001 o solo quelli realizzati dopo il 30.06.2001.
R. Ai
fini del calcolo
degli investimenti netti del
primo periodo
agevolato,
rilevano le cessioni di beni strumentali avvenute dal 1 luglio
al
31 dicembre 2001 (nell'ipotesi di
periodo d'imposta coincidente
con
l'anno
solare).
Nel secondo periodo agevolato, per
il calcolo della
media di
riferimento
sono rilevanti tutti
gli investimenti realizzati
nel periodo
d'imposta
2001, anche se antecedenti il 1 luglio
2001.
5. Calcolo della media
D. Nei
casi di successione
ereditaria, nel calcolo della media si
deve
tener conto degli investimenti effettuati dall'imprenditore individuale
anche
nei periodi antecedenti alla successione?
R. La
risposta e' si'. L'erede
acquisisce la titolarita' dell'azienda
succedendo
a titolo universale in tutti i rapporti trasmissibili, attivi o
passivi,
che facevano capo al de cuius.
Pertanto, anche ai fini
dell'agevolazione dell'articolo 4,
della
legge
17 ottobre 2001, n.383, l'erede subentrera' nella medesima posizione
soggettiva
del suo dante causa e,
dunque, dovra' tener conto della
media
degli
investimenti effettuati da quest'ultimo nel quinquennio precedente.
Gli investimenti realizzati,
a partire dal 30 giugno 2001,
nell'anno
solare
in cui
si apre la successione, saranno unitariamente
considerati ai
fini
del calcolo dell'agevolazione. Il beneficio
fiscale della Tremonti-bis
verra'
attribuito al de cuius e/o
all'erede in base al rapporto tra gli
investimenti
netti realizzati da
ciascuno ed il totale degli investimenti
netti
dell'anno, come dall'esempio che segue:
Si
ipotizza che l'apertura della successione avvenga il 31 ottobre 2001
------------------------------------------------------------------------------
Investimenti agevolabili Disinvestimenti Investimenti netti %
De cuius L. 100
L. 30 L.70
26%
(30.06.01- 31.10.01)
|
Erede
L. 300 L. 100 L. 200 74%
(1.11.01-
31.12.01)
Totale L. 400 L. 130
L. 270 100%
(30.06.01-
31.12.01)
------------------------------------------------------------------------------
Investimenti
netti (L. 270) - Media del
quinquennio (L. 170) = Eccedenza L.
100
Reddito
detassato = L.50 (50% di L. 100)
Tale
beneficio sara' attribuito
per il 26% al de
cuius e per
il 74%
all'erede.
D. Nel
caso di area fabbricabile acquistata nel 1999 con
costruzione
ultimata
nello stesso periodo, nel calcolo
della media degli investimenti
operati,
occorre considerare il
costo d'acquisto dell'area
unitamente al
costo
complessivo dell'opera?
R. Si'. Per assicurare l'omogeneita' dei criteri di
computo, nel
calcolo
degli investimenti operati e' necessario tener conto anche del
costo
dell'area
fabbricabile.
D. Nel
caso di conferimento, il conferitario deve considerare gli
investimenti
precedentemente realizzati dal conferente?
R. No,
ai fini del
calcolo della media, il
conferitario non dovra'
tener
conto degli investimenti
effettuati nel quinquennio
precedente dal
conferente.
Il conferimento, anche
se effettuato in regime di neutralita' fiscale
ai
sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 358/97, infatti, e'
un'operazione che
coinvolge
due distinti soggetti giuridici che
rimangono tali anche
in
seguito
alla stessa operazione.
Si rammenta, tuttavia, che ai
sensi dell'articolo 37-bis,
comma 3,
del
D.P.R. n. 600 del 1973,
resta impregiudicato il
potere
dell'amministrazione
finanziaria di disconoscere i benefici fiscali
derivanti
dall'operazione di conferimento di azienda, se
questa e'
effettuata
senza valide ragioni economiche ed
al solo fine di aggirare il
divieto
posto dalla norma.
D. Nel
caso di un'area
fabbricabile acquisita prima del 30 giugno
2001
si chiede se e come la stessa deve concorrere al calcolo della media.
Esempio n.1:
Area
fabbricabile acquisita il 15/3/1999.
Inizio
costruzione del fabbricato in pari data e ultimazione entro
il 31.12.
2000.
Esempio n. 2:
Area
fabbricabile acquisita il
15/3/1999 sulla quale entro il 30/6/2001 non
sono
state realizzate opere murarie.
R. Con
riferimento al primo
esempio, si ritiene che il costo dell'area
fabbricabile
deve concorrere pro-quota
(ossia in misura corrispondente alla
percentuale
dei costi sostenuti in ciascun
periodo d'imposta rispetto al
totale
dei costi preventivati per la
costruzione del fabbricato)
alla
valorizzazione
della media per gli anni 1999 e 2000.
Con riferimento al
secondo esempio, se non e' stata realizzata alcuna
opera
muraria nel 2001, il costo dell'area non sara' rilevante ai fini
del
calcolo
della media del quinquennio precedente.
D. L'ammontare degli
investimenti deve essere
assunto al netto di
eventuali
contributi per l'acquisizione di beni strumentali
stante la
modifica
intervenuta dal 1
gennaio 1998 al
trattamento fiscale degli
stessi.
Va precisato che anche nel
caso di costo
iscritto al lordo di
eventuali
contributi da riscontare in successivi esercizi,
il bene
conservera'
come valore fiscale e, quindi,
ai fini agevolativi, il costo
sostenuto
per l'acquisto al netto dei contributi.
E' opportuno chiarire se, nel
caso in esame, sia corretto mantenere
lo
stesso criterio di
valorizzazione anche per
beni acquistati con
contributi
ante 1 gennaio 1998.
In effetti,
potrebbe verificarsi un'asimmetria nel criterio di
raffronto
tra investimenti nuovi
e media degli investimenti,
atteso che al
valore
di media potrebbero
concorrere beni strumentali
assunti al lordo
dell'eventuale
contributo (in base alla previgente disciplina valida fino
al
31
dicembre 1997).
R. E'
corretto adottare il
medesimo criterio di
valorizzazione,
necessario
per garantire l'omogeneita' del
raffronto. Pertanto, ai fini del
calcolo
della media anche gli investimenti effettuati anteriormente al primo
gennaio
1998 potranno essere assunti al netto dei contributi.
D. Nel
caso di beni
ad uso promiscuo "l'ammontare dell'investimento
e'
determinato in misura
corrispondente al costo
di acquisto fiscalmente
rilevante
ai fini del calcolo degli
ammortamenti". Gli autoveicoli,
individuati
dall'articolo 121-bis del
TUIR, che scontano una
deducibilita'
limitata,
concorrono nella stessa
identica misura alla
formazione del
plafond
degli investimenti. Si
chiede se sia corretto applicare il medesimo
criterio
di valutazione anche
per il calcolo della media con riferimento al
periodo
1996 e
1997, periodi nei quali vigeva,
per tali beni, un differente
criterio
di deducibilita'.
R. Si', e' corretto affinche'
il rapporto tra
gli investimenti
agevolati
e la
media del quinquennio precedente possa effettuarsi sulla base
di
criteri omogenei.
D. Ai
fini del calcolo
della media degli
investimenti effettuati
negli
ultimi 5 anni, in relazione alla applicazione delle agevolazioni della
Tremonti-bis,
la Circolare n. 90/E del
17/10/2001 afferma al paragrafo 2)
che
deve essere escluso ai fini
del calcolo della media il piu'
alto dei
cinque
valori. Ma una volta escluso
il piu' alto
dei cinque valori, il
calcolo
della media aritmetica e' fatto suddividendo il totale per quattro
esercizi
(5-1) oppure continuando a suddividere
il totale per
cinque
esercizi
anche se ne e' stato eliminato uno?
R. Per il calcolo della
media degli investimenti
effettuati negli
ultimi
cinque anni e' necessario, dopo
aver escluso dalla sommatoria il
valore
piu' alto, dividere il risultato ottenuto per quattro, numero delle
annualita'
addizionate.
D. Una
societa' che ha
per oggetto la costruzione e la vendita di
immobili,
costruisce negli anni
1996-1997-1998 un fabbricato
in parte
commerciale
ed in
parte civile abitazione, considerando l'immobile nel suo
complesso
come bene merce ed inserendolo fra le rimanenze in bilancio.
Nel 1999, ultimato il fabbricato,
dopo aver eseguito alcune vendite
di
unita' immobiliari per
uso abitazione, riesce
ad affittare la parte
commerciale
(negozio) e decide di non venderlo piu', trasformandolo da "bene
merce"
a "bene strumentale"
(date le sue caratteristiche di
strumentalita'
per
natura), iscrivendolo tra le immobilizzazioni materiali.
Ai fini del calcolo della
media degli investimenti nel quinquennio,
come
deve essere considerato questo bene
commerciale? Nel solo anno 1999 in
cui
e' stato patrimonializzato
(anno di entrata
in funzione), oppure
considerando
in proporzione i costi degli anni di costruzione 1996-1997-1998?
R. La
riclassificazione del bene
immobile da bene
merce a bene
strumentale
e' irrilevante ai
fini del calcolo
della media degli
investimenti
effettuati nei cinque esercizi precedenti. Infatti, nel momento
in
cui il
costo di realizzazione del bene e' stato sostenuto, l'impresa
agiva
nell'ambito della sua attivita' caratteristica e non per
realizzare un
investimento
in beni strumentali.
Allo stesso modo, la riclassificazione di un bene
merce in bene
strumentale
non costituisce ipotesi
rilevante ai fini della
determinazione
del
volume degli investimenti
agevolabili. L'eventuale cessione
del bene
strumentale
nel periodo di vigenza dell'agevolazione costituira', invece,
un'ipotesi
di disinvestimento.
D.
Un terreno acquistato nel quinquennio divenuto
edificabile nel
2001
costituisce un investimento del quinquennio rilevante
ai fini della
media?
R.
No. La Circolare n.90/E del
17.10.2001, al punto
2.1, ha
ribadito
il principio in base al
quale i criteri
adottati per
l'individuazione
e il
computo degli investimenti agevolati valgono anche per
gli
investimenti degli esercizi precedenti.
In merito alle aree fabbricabili e' stato chiarito
che il costo
delle
stesse rileva in misura corrispondente
al rapporto tra la quota-parte
dei
lavori eseguiti (o
stato di avanzamento lavori) al termine di ciascun
periodo
d'imposta e l'ammontare
complessivo del costo
preventivato per
l'intera
costruzione che insiste sull'area.
Nel caso prospettato negli esercizi precedenti non e' stato eseguito
alcun
lavoro su tale area.
L'area in esame non rilevera' ai
fini dell'agevolazione, pur se sulla
stessa
dovessero cominciare i
lavori di costruzione, perche' acquistata
prima
del 1 luglio 2001.
D.
Ai fini del
calcolo della media 1997-2001, gli investimenti
effettuati
nel 2001 devono essere conteggiati
per intero, oppure si deve
tenere
conto solo di quelli effettuati successivamente al 30 giugno 2001?
R. Come gia' affermato, occorre
tener conto degli
investimenti
effettuati
nel corso dell'intero anno 2001.
D. Ai
fini della media
del quinquennio, gli
investimenti della
scissa
vanno attribuiti secondo
la destinazione effettiva
dei cespiti o
pro-quota
secondo il patrimonio netto contabile?
R. Come chiarito dalla circolare
n. 90/E del
17 ottobre 2001,
l'attribuzione
degli investimenti della
scissa alla beneficiaria deve
avvenire
tenendo conto della quota di patrimonio netto trasferito.
6. Spese di formazione e
aggiornamento del personale e spese per
servizi di assistenza negli asili nido
D. La
circolare n. 90/E
prevede che le
spese sostenute per
la
formazione
e l'aggiornamento del personale successivamente al 30 giugno
2001
e
nell'intero periodo successivo
sono agevolabili per
l'intero ammontare
(senza
alcun riferimento sia
al 50% sia all'eccedenza rispetto alla media
degli
anni precedenti). Si
chiede conferma, pertanto,
che tali spese non
debbano
essere ridotte al 50% del loro ammontare.
Quale atto deve materialmente redigere
il professionista per
attestare
una spesa di formazione interna
e quali sono
le eventuali
modalita'
di rilevamento della spesa?
R. Ai
fini dell'agevolazione, le spese sostenute per la formazione e
l'aggiornamento
del personale si assumono per
l'intero ammontare, cioe'
senza
confronti con la
media dei periodi
precedenti. Ne consegue
che
l'incentivo
disciplinato dal comma
2 dell'articolo 4
si sostanzia nella
detassazione
del reddito nella misura pari al 50%
dell'intero importo delle
spese
agevolabili, in conformita' a quanto previsto nel precedente comma 1.
Anche nell'ipotesi in
cui tali spese siano sostenute
da un esercente
arte
o professione, per
essere ammesse al beneficio della detassazione e'
necessario
che queste siano attestate da uno
dei soggetti di cui al comma 2
dell'articolo
4.
Per garantire la necessaria terzieta' della certificazione, prevista
in
via generale per tutti i
soggetti destinatari del
beneficio, i
professionisti
indicati dalla legge
agevolativa come soggetti autorizzati a
rilasciare
tale attestazione non
potranno autocertificare le
spese di
aggiornamento
e formazione da loro stessi sostenute ma dovranno rivolgersi
ad
un altro professionista.
Premesso che le spese di formazione e aggiornamento sono
agevolabili
nella
misura in cui le stesse sono
documentate, trasparenti e suddivise per
voci,
secondo quanto stabilito dal regolamento CE n. 68 del 12
gennaio 2001,
nell'atto
di certificazione dovra'
essere indicato chiaramente il
criterio
utilizzato
per la
ricostruzione
extracontabile
dell'ammontare delle spese
agevolabili,
facendo riferimento ai
costi sostenuti e
direttamente
riferibili
ad ogni singola iniziativa di
formazione, effettivamente
realizzata
ed oggettivamente riscontrabile.
D. Sono agevolabili, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, le spese di
formazione
e di
aggiornamento riferibili al titolare o ai soci delle imprese
o
ai loro collaboratori con rapporto di lavoro autonomo?
R. L'articolo 4, comma 2,
estende l'incentivo alle "spese sostenute
per
la formazione e l'aggiornamento del personale". L'espressione utilizzata
dal
legislatore, che richiama
quella di cui all'articolo 2425, voce B9, del
Codice
Civile, indica che
sono agevolabili le
spese per la formazione e
l'aggiornamento
del solo personale
dipendente, rimanendo esclusa
ogni
analoga
spesa effettuata a
favore dello stesso
imprenditore o lavoratore
autonomo,
nonche' dai soci delle societa' di persone. Sono inoltre escluse
le
spese della medesima categoria
sostenute a favore del coniuge, dei figli
affidati
o affiliati minori di eta'
o permanentemente inabili al lavoro
nonche'
degli ascendenti anche
se dipendenti dell'imprenditore o del
lavoratore
autonomo, secondo i
criteri previsti dagli articoli 62, comma 2,
e
50 comma 6-bis del TUIR.
D. Una
societa' svolge attivita'
di formazione e aggiornamento
del
personale
avvalendosi di un proprio centro di formazione.
Tra i
costi ammissibili all'agevolazione riteniamo siano da
comprendere
il costo del personale esclusivamente addetto alla formazione
(nel
ns. caso addetti del Centro
di formazione) nonche'
il personale
discente
invitato in aula a seguire
i vari corsi di formazione. In questo
caso,
dovrebbe essere agevolabile
il costo sostenuto dal datore di lavoro
per
i dipendenti cosi' quantificato:
per gli addetti del Centro,
l'attivita' lavorativa e'
totalmente
dedicata
alla formazione e pertanto si assumera' il 100% del costo;
per i
discenti, il relativo
costo annuo dovra'
essere assunto in
proporzione
alle ore di formazione svolte nel corso dell'anno.
Nel
concetto di costo si ritiene che rientrino:
a)
gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro,
la quota
TFR
etc;
b)
le spese di vitto, alloggio e trasporto relative alle
trasferte
al
di fuori del territorio comunale nei limiti di deducibilita' previsti dal
TUIR
pari a
L. 350.000/500.000 giornaliere rispettivamente, per trasferte in
Italia
o all'estero;
c)
La somma di
tutti i costi
sopra citati beneficia
dell'agevolazione
fino a
concorrenza del 20%
delle relative retribuzioni
complessivamente
corrisposte nell'anno.
Nutriamo
qualche dubbio sulla
corretta interpretazione da dare alla dizione
"relative".
In particolare, ci si chiede se per ciascun dipendente si
dovra'
fare
il confronto con la corrispondente retribuzione del singolo soggetto
che
partecipa alla formazione
(discente o formatore)
ovvero con il monte
salari
complessivo di coloro che hanno partecipato alla formazione
(discenti
e
formatori).
R. I
costi di formazione
agevolabili devono essere distintamente
aggregati
con riferimento ad
ogni singola iniziativa
di formazione
effettivamente
realizzata. Essi comprendono, come gia' precisato
nella
circolare
n. 90/E, le spese correnti (materiali, forniture, ecc.), i
costi
per
i servizi di consulenza e i docenti esterni.
Rientrano altresi' nell'agevolazione le spese relative al
personale
interno
"impegnato nell'attivita' di
formazione e aggiornamento" e cioe' di
partecipazione
al progetto di formazione in
qualita' di docente
o di
discente,
con esclusione delle
spese relative al personale addetto a mere
funzioni
di supporto all'attivita' didattica.
Il costo sostenuto per i
partecipanti discenti e docenti
interni,
impegnati
nella formazione, concorre
a formare la
base agevolabile nella
misura
del 20 per cento del
costo riferibile ai
giorni di effettiva
partecipazione
ai corsi di formazione.
Come desumibile dalla
risposta del Sottosegretario di Stato On.
Molgora
alla interpellanza parlamentare n. 2-00150, assume valore
preminente
il
termine "impegnato" che
qualifica e circoscrive il
novero del personale
del
cui costo occorre tener conto
ai fini dell'applicazione della
disposizione.
Il richiamo della norma all'ammontare della retribuzione
complessivamente
corrisposta nel periodo
d'imposta deve intendersi riferito
alla
determinazione del limite
del 20%. Detto
limite va calcolato sulla
quota-parte
di retribuzione annua
corrispondente al rapporto tra numero dei
giorni
di partecipazione al corso e numero dei giorni di lavoro dell'anno.
D. Il costo di formazione complessivamente
sostenuto per la
partecipazione
di un dipendente ad un
corso esterno risulta
cosi'
quantificato:
a) Costo del convegno L. 1.000.000;
b) Spese di vitto e alloggio del dipendente
L. 200.000;
c) Spese di trasporto L. 50.000;
d) Costo del dipendente quantificato in 8 ore
lavoro pari a L. 800.000.
Ai fini
dell'agevolazione in oggetto,
quali spese concorrono al plafond
in
misura del 100% e quali invece devono rispettare il plafond del 20%?
R. Per quanto concerne le
spese sostenute per la
partecipazione a
corsi
di formazione esterni, si ritiene
che siano interamente agevolabili
soltanto
le spese relative al convegno
(nell'esempio voce a)
pari a L.
1.000.000).
Al contrario, le
voci elencate sub
b), c), d),
rientrando nel
concetto
di spese per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo
62
del TUIR, possono fruire del
beneficio entro il limite del 20% delle
relative
retribuzioni, come precedentemente definito.
D. Un
dipendente della societa' A e' incaricato di svolgere per tre
mesi
attivita' di formazione al personale
di un'altra societa'
B
appartenente
al gruppo.
a)
La societa' A,
che emettera' fattura a B in
base al costo del
dipendente
che ha svolto attivita' di
formazione, potra' godere
dell'agevolazione
cd. "Tremonti formazione"?
b)
La societa' B
che riceve la fattura per la
formazione potra'
godere
dell'agevolazione per l'intero costo fatturato e per il personale
che
ha
seguito i corsi di formazione?
R. La
risposta alla prima
domanda e' negativa. La prestazione resa
dal
dipendente non puo' essere considerata un'attivita' di
formazione per la
societa'
A, in
quanto non fruita
dal suo personale.
Detta prestazione,
infatti,
costituisce un servizio
nei confronti di terzi a fronte
del quale
la
societa' A consegue una componente positiva di reddito.
Nel caso in cui la
formazione sia organizzata dalla controllante
anche
a beneficio del personale della
controllata, le spese rilevanti
ai
fini
della agevolazione andranno
calcolate al netto
di quelle addebitate
alla
controllata. Come evidenziato
nella precedente risposta,
il costo
sostenuto
sara' interamente rilevante
per la societa' che riceve la fattura
per
la formazione del proprio personale.
La societa' B potra' inoltre
godere dell'agevolazione per le spese
del
proprio personale discente impegnato nell'attivita' di formazione.
D. Si
chiede se, ai
fini del calcolo della quota
agevolabile della
spesa
sostenuta per servizi di assistenza negli asili nido, sia necessario
tenere
conto dell'eventuale compimento,
da parte di uno o piu' bambini, del
terzo
anno di eta' nel corso del periodo d'imposta.
R. Si ritiene sia
agevolabile la quota
delle spese sostenute per
assistenza
negli asili nido di bambini che al
momento dell'inizio dell'anno
scolastico
non hanno ancora compiuto il terzo
anno di eta' e non possiedono
i
requisiti per iscriversi alla scuola materna.
D. Le
spese di formazione sostenute
prima del 30 giugno 2001 possono
beneficiare
della detassazione, atteso
che l'art. 4 co. 2 della L. 383/2001
non
prevede alcuna limitazione al riguardo?
R. No. Sebbene la Tremonti-formazione sia cumulabile con la
Visco e
con
la DIT, ai fini dell'agevolazione rilevano comunque i costi sostenuti
dal
1 luglio 2001.
D. La
mancanza di un
docente rende non
agevolabile il costo del
personale
discente che segue corsi di
aggiornamento/formazione sul computer
senza
l'assistenza di un formatore?
R. Nella circolare n. 90/E
e' stato chiarito
che le spese di
formazione
e aggiornamento, da
assumere al netto di eventuali contributi,
sono
sia quelle relative a servizi
acquisiti dall'esterno, sia
quelle
sostenute
per l'organizzazione diretta del servizio. Sono quindi
agevolabili
anche
le spese di formazione interna,
quando l'attivita' e'
svolta
all'interno
dell'impresa e con docenti interni.
Non rientra nell'agevolazione,
invece, l'attivita' di
autoformazione,
non espressamente prevista
dalla legge; invero
con la
disposizione
in esame il legislatore ha
inteso agevolare iniziative
di
formazione
o aggiornamento che
presuppongano la presenza
di un docente,
anche
a distanza (collegato on line),
che trasferisca conoscenze
ed
informazioni
tecniche utili al personale dipendente.
D. E'
possibile agevolare i
costi sostenuti per
la formazione a
distanza
relativamente al personale addetto al tutoraggio on line?
R. L'agevolazione riguarda
le spese sostenute
per i soggetti
discenti
e docenti.
Non rientra nell'ambito di applicazione
del beneficio la
spesa
sostenuta
per l'addetto al tutoraggio on line, in quanto il tutor assolve a
funzione
diversa da quella cui e' preposto il docente.
D. Spese correnti sostenute per la formazione e l'aggiornamento del
personale.
Si chiede se sia ipotizzabile considerare come tali
i costi
sostenuti
per l'acquisto di
quotidiani, riviste e
pubblicazioni
specializzate.
R. No. Conformemente a quanto previsto dal regolamento CE n. 68 del
2001,
le spese correnti ammesse a
fruire del beneficio
riguardano
esclusivamente
il materiale didattico, forniture a
supporto dell'attivita',
utilizzabili
nell'ambito di un preciso progetto di formazione.
7. Cumulabilita'
D. L'agevolazione Tremonti-bis rientra nel regime del
de-minimis? E'
considerata
aiuto di stato?
R. No.
Non puo' considerarsi aiuto di
stato ai sensi dell'articolo 87
del
Trattato CE e non rientra,
pertanto, nel regime
del de-minimis. La
Tremonti-bis,
cosi' come il precedente decreto legge 10 giugno 1994, n. 357,
prevede
un intervento agevolativo di carattere
generale, finalizzato al
rilancio
dell'economia; non e'
diretto a favorire talune imprese o talune
produzioni,
falsando o minacciando di falsare la concorrenza. Diversa era la
natura
dell'agevolazione prevista dall'articolo 3, commi da 85 a 92,
della
legge
28 dicembre 1995, n. 549 che, prevedendo la delimitazione territoriale
del
beneficio, si qualificava come aiuto di stato a carattere territoriale
in
base all'ordinamento comunitario.
D. Il
beneficio di cui
all'articolo 4 e'
cumulabile con altri
incentivi
(per es. contributi della Provincia, legge Sabatini, legge 488/92,
ecc.)
aventi per oggetto gli stessi beni agevolati?
R. Il
cumulo fra le agevolazioni di
cui all'articolo 4 della legge n.
383
del 18
ottobre 2001 e gli incentivi
previsti da altre norme di legge e'
da
considerarsi consentito, in
quanto il successivo
articolo 5, fatta
eccezione
per le agevolazioni
espressamente previste, non
reca una
previsione
generale di non cumulabilita' del
beneficio. Cio' a condizione
che
le norme relative ai benefici
sopra citati non prevedano, a loro volta,
ipotesi
di non cumulabilita' con altre agevolazioni.
8. Applicazione dell'agevolazione da parte degli
enti gestori di
pubblici
servizi
D. In
relazione all'applicazione dell'agevolazione da parte degli
enti
gestori di servizi pubblici locali
costituiti ai sensi della legge 8
giugno
1990, n.142 - aziende speciali,
consorzi e societa' per azioni a
prevalente
capitale pubblico - si domanda:
.
se tali enti
devono tenere conto
anche del periodo di moratoria
fiscale nell'individuazione del
quinquennio di riferimento per il calcolo
della media degli investimenti
pregressi;
.
come deve essere calcolato il quinquennio di
riferimento nel caso di
"trasformazione" dell'azienda
speciale in societa' per azioni;
.
se l'agevolazione maturata
da un'azienda speciale, esistente alla
data di
entrata in vigore
della legge n. 383 del 2001, si conservi in
capo alla societa' per azioni originata
dalla "trasformazione".
R. Come affermato dalla scrivente
nella circolare n.
69 del 26
luglio
2001, "il periodo
di moratoria, se
pure non ha generato reddito
imponibile
ai fini delle imposte dirette, tuttavia assume rilievo fiscale;
infatti
i valori di bilancio redatto
alla fine dell'agevolazione
costituiscono
base di partenza per l'applicazione delle norme sulla
determinazione
del reddito d'impresa."
Pertanto gli investimenti
effettuati negli esercizi
ricadenti nel
periodo
di moratoria, che rilevano fiscalmente a tutti gli effetti, devono
essere
presi in considerazione anche nel calcolo della media di riferimento.
Nel caso in cui
l'agevolazione e' applicata
da una societa' per
azioni
nata dalla "trasformazione" di un'azienda speciale, avvenuta ai
sensi
dell'art.
115, comma 1 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti
locali approvato con
decreto legislativo 18
agosto 2000, n.
267,
occorre
considerare che tale
norma afferma chiaramente
un principio di
continuita'
dell'azienda originaria. In questo caso, pertanto, rientrano nel
calcolo
della media anche gli investimenti
effettuati dall'azienda speciale
trasformata,
inclusi quelli effettuati
in esercizi compresi nel periodo
di
moratoria
fiscale.
Al riguardo, gia' nella circolare
n. 90/E, la
scrivente ha
riconosciuto
la continuita' dell'azienda originaria tanto nelle
ipotesi di
trasformazione
societaria che di successione nell'azienda.
Sulla base del medesimo principio
di continuita' con
l'azienda
originaria,
si deve ritenere ammissibile che la societa' per azioni conservi
l'agevolazione
gia' maturata dall'azienda speciale prima della
trasformazione.
9. Coordinamento con altre
agevolazioni fiscali
D. Il contribuente
dovra' scegliere, per
gli investimenti
complessivamente
effettuati, se fruire
del credito d'imposta (art 8 legge
388/2000)
o della detassazione di cui alla Tremonti-bis.
In presenza di un programma
di investimento complessivo, realizzato
in
un solo periodo d'imposta e
nell'ambito territoriale del mezzogiorno
d'Italia,
il contribuente sceglie di usufruire del credito d'imposta.
Si chiede se per gli
investimenti non agevolabili
con tale
disposizione
di legge, (acquisti di mobili e macchine ordinarie d'ufficio)
il
contribuente possa accedere alla fruizione della Tremonti-bis.
R. L'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina
agevolativa
e' individuato all'articolo 4, comma 1, della legge
n. 383 del
18
ottobre 2001.
L'agevolazione non e'
collegata al singolo
investimento, ma al
soggetto
che lo
pone in essere
nell'ambito di attivita' di impresa o di
attivita'
artistica o professionale; ogni contribuente deve optare per una
delle
discipline agevolative previste
e tale scelta sottoporra' in toto gli
investimenti
effettuati alle regole
del regime scelto. Se il contribuente
decide
di usufruire del credito d'imposta,
e' esclusa la possibilita' di
avvalersi
della Tremonti-bis per gli investimenti la cui agevolazione non
e'
prevista
dall'art. 8 della legge 388/2000.
D. Il
computo dell'incremento patrimoniale DIT, effettuato con
aumento
di capitale o versamenti in conto capitale, va ragguagliato comunque
ad
anno solare (365 giorni) o alla piu' breve durata del periodo considerato
ai
fini del calcolo (1/1/2001 - 30/6/2001 pari a 181 giorni)?
R. Il
computo dell'incremento patrimoniale DIT va ragguagliato alla
piu'
breve durata del periodo agevolabile.
Il versamento effettuato in data
anteriore
al 30.06.2001, rileva
in ogni caso per la sola parte maturata a
tale
data, previo ragguaglio al semestre,
come di seguito
illustrato.
Esempio:
il versamento di L. 1200,
effettuato il 31 marzo 2001, rileva in
misura
pari a 1200:181 x 91.
D. Come noto, ai fini della Dual Income Tax l'incremento dei
crediti
di
finanziamento infragruppo, rispetto
alle consistenze iscritte
nel
bilancio
relativo al periodo in corso al 30.9.1996, decurta l'incremento del
patrimonio
netto da utilizzare quale base
di calcolo per l'applicazione
dell'aliquota
agevolata. A seguito della "Manovra del 100 giorni", si chiede
se
l'eventuale decremento del
credito in esame,
fino a concorrenza
dell'importo
iscritto nel bilancio relativo all'esercizio in corso al
30.06.1996,
continui ad assumere rilevanza DIT,
aumentando il reddito
agevolato
della societa' erogante il finanziamento.
R. No.
Le variazioni in
aumento del reddito agevolato ai fini DIT
sono
"congelate" alla data
del 30 giugno 2001. Pertanto,
l'eventuale
decremento
dell'ammontare dei crediti
di finanziamento rispetto all'importo
iscritto
nel bilancio dell'esercizio in corso
al 30/09/1996 non puo' dare
luogo
ad incrementi della
base DIT successivamente al 30 giugno
2001
medesimo.
Viceversa, l'incremento di
detti crediti dovra' essere
computato
in
diminuzione del reddito "dittabile".
Esempio
numerico (esercizio coincidente con l'anno solare):
Base
DIT al 31.12.2000
Totale
variazione in aumento
+ Lire 1.000
Incremento
di Lire 200 del credito
v/controllata
rispetto al 31.12.1996 - Lire
200
_________________
Reddito
"dittabile" =
Lire 800
Ipotizzando
l'assenza di ulteriori incrementi rilevanti della base DIT e una
riduzione
del credito verso controllata di Lire 150 intervenuto dopo il 30
giugno
2001, alla predetta data del 30 giugno 2001 la base agevolabile DIT
e'
cristallizzata in Lire 800.
a)
Reddito "dittabile" al 31.12.2001
che
si sarebbe determinato secondo le originarie regole
Totale
variazione in aumento
+ Lire 1.000
Incremento
di Lire 50 del credito
v/controllata
rispetto al 31.12.1996 - Lire
50
_______________
Reddito
"dittabile"
= Lire 950
b)
Reddito "dittabile" al 31.12.2001 Lire
800
per effetto dell'entrata in vigore della legge
"Tremonti-bis"
D. La
base DIT maturata
entro il 30.06.2001 non subisce variazioni
se
si distribuiscono riserve
di capitale e
si accantonano utili di pari
importo?
R. Il
criterio generale che si evince dal testo normativo é che la
cosiddetta
"base dittabile" maturata al 30.06.2001, non essendo
suscettibile
di
ulteriori incrementi, puo' soltanto diminuire.
Infatti, nella circolare
n. 90/E del
17 ottobre scorso
si e'
chiarito
che non assumono rilevanza ai fini DIT gli incrementi patrimoniali,
come
gli apporti in denaro, effettuati
successivamente alla data
di
riferimento.
Pertanto, considerato che
ai fini del calcolo della base DIT si deve
tener
conto soltanto dei
decrementi patrimoniali subiti dopo il 30.06.2001,
nel
caso prospettato la
base DIT subira' una diminuzione pari all'ammontare
delle
riserve distribuite.
D. Ai fini DIT si
puo' considerare ancora
agevolabile (non
usufruendo
della Tremonti-bis) la
riclassificazione degli ammortamenti
anticipati
anteriori al 31/12/2000 e successivi
al 30 settembre 1996,
effettuata
nel bilancio 2001, ai sensi
della legge n. 388 del 23 dicembre
2000
art. 6
comma 7 (entrata in vigore nel
2001) e della C.M. del 3 gennaio
2001,
n. 1/E
punto 1.4.4. Tenendo
conto che, nonostante sara' approvata
insieme
al bilancio al 31.12.2001, dovrebbe
avere effetto dall'1.1.2001,
trattandosi
di ammortamenti gia' effettuati negli esercizi precedenti?
R. Come specificato dalla Circolare
n. 90/E, del 17/10/2001, punto
5.2,
ai fini del calcolo dell'agevolazione DIT rilevano soltanto
gli
incrementi
patrimoniali realizzati entro
il 30 giugno 2001. Nel caso in
esame,
l'imputazione degli ammortamenti anticipati
effettuati in esercizi
precedenti
alla riserva prevista dall'art. 67,
comma 3, del
TUIR non
costituisce
fattispecie agevolabile ai
fini della DIT; l'approvazione del
bilancio
nel corso dell'anno 2002 pospone infatti l'incremento della riserva
al
1 gennaio 2002 e, dunque,
ad una data successiva a quella in cui le
variazioni
della base imponibile DIT si considerano validamente effettuate.
D. La circolare n. 90/E
dell'Agenzia dell'Entrate i
relativi
commenti
degli esperti pubblicati dalla stampa specializzata nulla dicono in
relazione
a come
dovra' essere effettuato il calcolo dell'agevolazione Visco
per
il primo semestre del 2001 in alternativa alla Tremonti-bis.
In particolare sarebbe opportuno conoscere
l'orientamento del
Ministero
in relazione agli ammortamenti da
scomputare dall'importo degli
investimenti.
Tenuto
conto che sono agevolabili gli
investimenti del solo primo semestre,
sembrerebbe
logico scomputare gli
ammortamenti di 6
mesi e non l'intera
quota
annuale.
R. Il
contribuente che opta
per l'agevolazione di cui
all'art. 2,
commi
da 8
a 13, della legge n.
133 del 1999, nell'ipotesi di periodo
d'imposta
coincidente con l'anno
solare, terra' conto
esclusivamente degli
investimenti
operati fino al 30 giugno 2001 ed
effettuera', di conseguenza,
i
relativi calcoli sulla base degli ammortamenti ridotti alla meta'.
D.
Si chiede se sia possibile scegliere per il 2001 (1 semestre)
la
Visco e per l'esercizio 2002 la Tremonti-bis.
R. Si. E' possibile effettuare
una scelta diversa per ogni singolo
esercizio.
10. Acconti
D. La
circolare n. 90/E
del 17/10/2001 stabilisce la
misura degli
acconti
da versare nel corso del secondo periodo d'imposta di
applicazione
dell'agevolazione.
Si chiede se l'acconto di Novembre 2001, in presenza di
agevolazione
Tremonti-bis, possa essere ricalcolato.
R. La
determinazione dell'acconto relativo
ai periodi d'imposta in
cui
il contribuente puo'
fruire dell'agevolazione (anni
2001 e 2002 in
ipotesi
di periodo d'imposta
coincidente con l'anno
solare), puo' essere
effettuata
prendendo a base di calcolo
l'imposta relativa al
reddito
calcolato
al netto dell'agevolazione
stessa, ossia tenendo
conto della
riduzione
di base imponibile derivante dall'applicazione delle norme in
commento.
Solo con riguardo al secondo
periodo d'imposta successivo a quello
in
corso alla data di entrata
in vigore della legge (2003 in ipotesi di
periodo
d'imposta coincidente con
l'anno solare), l'acconto sara' calcolato
sull'imposta
determinata senza considerare l'agevolazione Tremonti-bis.
Si precisa che in virtu'
del disposto dell'art. 2, comma 12, della
citata
legge 13 maggio 1999, n. 133, come
modificata dall'articolo 3, comma
1,
lettera c), della legge 21 novembre 2000, n.342:
l'acconto
dovuto per il periodo d'imposta
2001, calcolato secondo il metodo
"storico",
dovra' essere effettuato senza considerare gli
effetti
dell'agevolazione
di cui
dell'art. 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio
1999,
n. 133, eventualmente fruita per il 2000;
il
calcolo dell'acconto secondo
il metodo "previsionale", qualora per il
periodo
d'imposta 2001 si
opti per l'agevolazione di cui
alla legge n. 133
del
1999, dovra' essere effettuato senza
tenere conto dell'agevolazione
stessa.
11. Revoca
D. In
caso di cessione
del bene agevolato
entro il periodo di
"sorveglianza" rileva
come sopravvenienza l'intero
corrispettivo di
vendita,
nel limite del valore gia'
precedentemente agevolato,
oppure e'
possibile
abbattere ulteriormente la
sopravvenienza tenendo conto
di
eventuali
acquisti di beni oggettivamente agevolabili operati nel medesimo
periodo?
R. Come affermato nella recente
circolare n. 90/E, in caso di revoca
del
beneficio, il reddito imponibile, relativo
all'esercizio in cui
si
verifica
uno degli eventi previsti nel comma 6 della legge agevolativa, deve
essere
aumentato avuto riguardo
al corrispettivo dei
beni ceduti, o al
valore
normale dei beni dismessi, destinati al consumo personale o familiare
dell'imprenditore
o del
lavoratore autonomo, assegnati ai soci o destinati a
finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attivita' di
lavoro
autonomo.
La variazione in
aumento sara' determinata
in misura pari
al
corrispettivo
o al
valore normale dei
beni fino a
concorrenza della
variazione
in diminuzione effettuata
nel periodo in cui e' stato realizzato
l'investimento,
per la parte ad esso riferibile.
Esempio:
Periodo
d'imposta 2002
Investimento
lordo
+ Lire 1000
(acquisto
di 10 beni per un valore unitario di Lire 100)
cessioni
- Lire 430
________________
Investimento
netto
= Lire 570
Media
investimenti quinquennio precedente Lire
230
Eccedenza
netta Lire 340
Reddito
detassato (50% di lire 340) Lire
170
Periodo
d'imposta 2003
Uno
dei 10
beni acquistati nel periodo
precedente viene ceduto per lire 70,
la
variazione in aumento sara' pari
al minore importo
tra 70 e quello
corrispondente
al valore con cui il bene ceduto ha
concorso alla variazione
in
diminuzione nel 2002,
pari al peso percentuale del bene sul totale degli
investimenti
lordi del periodo d'imposta 2002.
Variazione
in diminuzione 2002
(10%
del reddito detassato, pari a lire 170) Lire
17
valore
del disinvestimento Lire 70
Variazione
in aumento 2003 Lire 17
In ogni caso, si esclude
che possa assumere rilevanza il rimpiazzo
dei
beni ceduti attraverso
l'acquisto di beni
oggettivamente agevolabili
operato
nel medesimo periodo, in quanto
non espressamente previsto dalla
legge.
D. Il
trasferimento di un bene operato nel contesto di una cessione
o
di un
conferimento di azienda,
in quanto rientrante in un piu' ampio
schema
di riorganizzazione aziendale,
non determina l'applicazione della
disposizione
antielusiva.
Rimane il dubbio in riferimento ad
un'operazione di cessione di beni
effettuata
nell'ambito della cessione
dell'unica azienda con
contestuale
cessazione
dell'impresa.
R. Il
principio enunciato risulta
valido anche nel caso prospettato.
La
cessione del bene effettuata nell'ambito
della cessione dell'unica
azienda
non determina automaticamente la revoca dell'agevolazione.
D. In caso di revoca,
un elemento indispensabile per la
determinazione
della quota proporzionalmente
attribuibile al bene ceduto e'
costituito
"dalla variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui
e'
stato
realizzato l'investimento".
Considerato che la
variazione in diminuzione puo', per le imprese in
contabilita'
semplificata e per
gli esercenti arti
e professioni, non
trovare
capienza nel reddito complessivo dichiarato
e venire "persa",
qual'e'
l'importo che si recupera a tassazione per questi contribuenti?
R. Nell'ipotesi in
cui si verificano i presupposti per la revoca
dell'agevolazione,
il recupero a tassazione deve
avvenire con riguardo al
beneficio
effettivamente fruito dal
contribuente. Pertanto, con riferimento
alle
imprese in contabilita'
semplificata e agli
esercenti arti e
professioni,
resta escluso dal
recupero l'importo eccedente
il reddito
complessivo
che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.
Gli uffici in indirizzo sono
pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare.