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Roma, 7 febbraio 2002

 

Circolare n.27/2002

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali – Attività di logistica – Cessazione obblighi contributivi per imprese con meno di 200 dipendenti – Circolare INPS n.24 del 23/01/2002.

 

Nell’illustrare le novità introdotte dall’ultima finanziaria l’INPS ha precisato che, non essendo intervenuta alcuna proroga, dall’1 gennaio 2002 non sono più dovuti i contributi per la CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro) da parte delle imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti.

Rimane invece fermo l’obbligo di contribuzione per le imprese con oltre 200 dipendenti che, a differenza delle precedenti, sono destinatarie in via permanente del regime degli ammortizzatori sociali.

 

La cessazione degli obblighi contributivi per le imprese con meno di 200 dipendenti riguarda anche le imprese esercenti attività di logistica le quali, come è noto, ai fini previdenziali, sono state assimilate dall’INPS (circolare n.58/2000) alle imprese commerciali in senso stretto.

Per quanto concerne le imprese con più di 200 dipendenti, si rammenta che quelle svolgenti servizi logistici promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito, devono versare le aliquote per la CIGS e la mobilità solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica. Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le imprese interessate (e cioè da quest’anno solo quelle con oltre 200 dipendenti) devono aprire presso l’Inps  una separata posizione contributiva (contraddistinta dal codice di autorizzazione 3B) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li n.12/2001 e 46/2000

 

Allegato uno

 

M/n

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INPS - DIREZIONE CENTRALE DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

 

Circolare n. 24 del 23 gennaio 2002

 

 

OGGETTO:

Anno 2002. Principali innovazioni aventi riflessi in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito.

 

SOMMARIO:

Sintesi delle principali novità ed altre disposizioni in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito aventi effetto nell’anno 2002.

 

Con la presente circolare si fornisce un quadro sintetico delle principali disposizioni in materia di incentivi all’occupazione e sostegno al reddito aventi riflesso nel corso dell’anno 2002.

 

 1. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L’ANNO 2002.

 

 1.1 Sgravio totale triennale ex art. 44 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

L’art. 44 della legge finanziaria per l’anno 2002, riconosce a favore di tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, relativamente ai nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Lo sgravio è previsto anche per i lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), relativamente ai quali l’Istituto è interessato solamente in materia di “contribuzioni minori”.

Il beneficio compete anche alle società cooperative di lavoro, con riguardo ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente.

Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che il beneficio è riconosciuto, nei limiti della disciplina del “de minimis”, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1° luglio 1999.

Ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, l'efficacia del predetto beneficio è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea.

Sulla materia saranno fornite disposizioni operative una volta intervenuto il provvedimento autorizzativo da parte della Commissione europea.

 

*** OMISSIS ***

 

 1.3 Operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative ai P.I.P.

L’articolo 52, c.72 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che, nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalità entro il 31 dicembre 2001, continuino a trovare applicazione, anche per l’anno in corso, le disposizioni in materia di Piani di inserimento professionale regionali ed interregionali di cui all'art.15 della legge n.451/1994 e successive modificazioni.

Per consentire ai soggetti utilizzatori di effettuare le operazioni di conguaglio delle indennità riferite a giovani utilizzati nei Piani, le Sedi avranno, pertanto, cura di attivare con i competenti Servizi per l’impiego le opportune sinergie.

 

Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio, restano confermate le modalità già note.

 

 2. ALTRE DISPOSIZIONI AVENTI RIFLESSO NELL’ANNO 2002.

 

2.2 Possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti.

La legge finanziaria 2002, non ha previsto, per l’anno 2002, la copertura degli oneri relativi al beneficio - introdotto dall’articolo 1, c. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato, da ultimo, dall’articolo 78, comma 15, lettera b), della legge n. 388 del 2000 - contemplato per le assunzioni dalle predette liste (contribuzione nella misura pari a quella degli apprendisti).

Per l’anno in corso, pertanto, il suddetto beneficio non trova applicazione.

 

 2.2. Finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.

Relativamente alle aziende in epigrafe la contribuzione di finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, per effetto di quanto disposto dall’articolo 78, c. 15 lett. a) della legge n. 388/2000 e, da ultimo, dal Decreto interministeriale 6 giugno 2001, è stata prorogata fino a tutto il 31 dicembre 2001 (circolare n. 53 del 6 marzo 2001 e circolare n. 201 del 14 novembre 2001).

Per l’anno 2002, la suddetta proroga non è stata riprodotta.

L’articolo 52, c. 46 della menzionata legge n. 448/2001 prevede, peraltro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

Alla luce di quanto precede, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2002”, la procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà il contributo dello 0,90 di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e la contribuzione di cui all'art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%).

Le medesime contribuzioni potranno essere richieste, per l’anno in corso, a seguito di prevedibili provvedimenti di proroga dei trattamenti CIGS e Mobilità,  per effetto della predetta delega.

 

*** OMISSIS ***

 

 2.4 Altre disposizioni in materia di sgravi per il mezzogiorno e zone assimilate.

In materia di  sgravi contributivi per il mezzogiorno, si ricorda, infine che:

dal 1 dicembre 2001 è definitivamente cessato lo sgravio, peraltro concesso esclusivamente per i lavoratori che ne godevano anteriormente al 1 dicembre 1991, previsto dall'art.14 della legge n.183/1976;

al 31 dicembre 2001 ha cessato di produrre effetti lo sgravio capitario introdotto dall’art. 4, comma 17 della Legge n. 449/1997.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO