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Roma, 12 febbraio 2002

 

Circolare n.29/2001

Oggetto: Autotrasporto – Sconto accise II semestre 2001 – D.M. 1.2.2002 su G.U. n.31 del 6.2.2002 – Nota Agenzia Dogane prot.580 dell’8.2.2002.

 

Tenuto conto dell’andamento favorevole del prezzo dei prodotti petroliferi registrato nel secondo semestre 2001, con il decreto indicato in oggetto la misura definitiva dello sconto accise per il periodo 1 luglio – 31 dicembre 2001 è stata fissata a 83,8 lire/litro (0,04327908 euro/litro).

 

Si rammenta che lo sconto compete alle imprese di autotrasporto per il gasolio utilizzato con veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate.

 

Entro il 28 febbraio gli interessati devono presentare all’Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio la dichiarazione dei consumi redatta sul modello ministeriale disponibile presso gli UTF e sul sito internet www.agenziadogane.it (alla voce “Accise”). Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di osservazioni da parte degli UTF, lo sconto potrà essere utilizzato in compensazione dei versamenti fiscali e contributivi effettuati col modello F24.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.4/2002

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. e n.31 del 6.02.2002

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 febbraio 2002

Rideterminazione del beneficio fiscale consistente nella riduzione di aliquota del gasolio utilizzato dagli autotrasportatori per il secondo semestre dell'anno 2001.

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Decreta:

Art. 1.

Rideterminazione della riduzione dell'aliquota di accisa

1. Per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2001, l'importo della riduzione di accisa di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, e successive modificazioni, e' stabilito in Euro 43,27908 (L. 83.800) per mille litri di gasolio.

Art. 2.

Regolazione contabile

1. I soggetti destinatari del beneficio previsto all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, nella dichiarazione di cui al comma 8 del medesimo art. 1, come modificato dall'art. 8, comma 6, del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, indicano se il predetto beneficio sara' fruito mediante compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso della relativa somma.

2. In relazione alla possibilita' che il beneficio di cui al precedente art. 1, sia fruito dai destinatari mediante la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1631, unita' revisionale di base 2.1.2.2. dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2001 e corrispondente capitolo e unita' revisionale di base del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 2002, per la parte occorrente alla concessione del predetto beneficio, al netto dell'eventuale quota necessaria per il rimborso ai soggetti che non esercitano la predetta compensazione, devono affluire alla contabilita' speciale n. 1778, denominata "Fondi di bilancio", istituita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, per procedere alla regolazione contabile delle compensazioni effettuate dai soggetti medesimi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 1 febbraio 2002

Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2002

Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.1 Economia e finanze, foglio n. 104

FINE TESTO DECRETO

 

 

 

Agenzia della Dogane

Area Gestione Tributi e Rapporti con

gli Utenti

 

Prot. n. 580/UDA                                                                                  Roma, 8 febbraio 2002

 

                                                                                  Indirizzi omessi

 

Oggetto: riduzione dell’accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell’autotrasporto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2001 – Articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246 convertito dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall’art. 8, comma 5, del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356 convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e dall’art. 5, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 – Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2002.

 

            Con riferimento al beneficio indicato in oggetto, si comunica che con l’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, è stata rideterminata la misura della riduzione di accisa sul gasolio spettante agli operatori del settore dell’autotrasporto per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2001 in euro 43,27908 (pari a lire 83.800) per 1000 litri di gasolio.

            L’articolo 2 del predetto provvedimento contiene disposizioni concernenti la regolazione contabile dei crediti le quali confermano, tra l’altro, la possibilità di utilizzare i crediti stessi in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero mediante rimborso delle relative somme.

Per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base dell’importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli aventi diritto presentano apposita dichiarazione agli uffici tecnici di finanza territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000).

            Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è fissato nel 28 febbraio 2002.

            Si ricorda che, per la presentazione delle dichiarazioni, è stato messo a disposizione in allegato alla circolare n. 48/D del 17 ottobre 2001 un modello di dichiarazione reperibile presso gli uffici tecnici di finanza e sul sito Internet dell’Agenzia delle dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.it, unitamente al relativo software ed alle istruzioni per la sua installazione ed utilizzazione, del quale gli operatori potranno avvalersi per la stampa delle dichiarazioni e la registrazione su supporto informatico (floppy disk o cd rom), ove lo ritengano opportuno, procedendo poi a consegnare gli stessi agli uffici dell’Agenzia competenti alla ricezione delle dichiarazioni.

 

IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE ad interim

Ing. Walter DE SANTIS