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Roma, 22 febbraio 2002

 

Circolare n. 34/2002

 

Oggetto: Tributi – Registro dei depositi Iva – Risoluzione ministeriale n.47/E del 18.2.2002.

 

In risposta ad un quesito della Confetra, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che il registro dei depositi Iva non è più soggetto all’obbligo di vidimazione e bollatura.

 

Com’è noto, l’articolo 8 della legge n.383/2001, modificando l’articolo 39 del DPR 633/72, ha soppresso l’obbligo della vidimazione e bollatura per i registri Iva, mantenendo solo la prescrizione della numerazione progressiva delle pagine.

 

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la soppressione di quegli obblighi vale anche per il registro dei depositi Iva, tenuto conto che lo stesso deve essere redatto in conformità al vigente articolo 39 del DPR 633/72.

 

Si rammenta che nel registro in questione devono risultare i dati relativi alle merci custodite nel deposito in sospensione d’imposta, compresi gli estremi dei documenti fiscali necessari per l’introduzione e l’estrazione delle merci (fatture intracomunitarie per le merci relative agli scambi intracomunitari, dichiarazioni doganali per le merci provenienti da Paesi extraUe o ivi dirette).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.135/1999

 

Allegato uno

 

D/d

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Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Ufficio Procedure Fiscali

                                                                                Alla CONFETRA

                                                                e p.c.         Alla Direzione Regionale del Lazio

 

Risoluzione n.47/E del 18.2.2002

 

Prot. 2002/23881

 

Oggetto: articolo 8 legge 18 ottobre 2001, n.383, modalità tenuta del registro dei depositi Iva.

 

Da più parti è stata sollevata la questione dell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n.383, che, introducendo modifiche al codice civile e ad alcune disposizioni tributarie in materia di scritture contabili, ha soppresso l’obbligo della bollatura del libro giornale, di quello degli inventari, e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto.

In particolare si è chiesto se siano soggetti all’obbligo di bollatura il registro dei depositi Iva di cui all’articolo 50 bis, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.427.

Al riguardo si osserva che sia l’articolo 50 bis, comma 3, del citato decreto-legge n.331 del 1993, sia l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 20 ottobre 1997 n.419, regolamento recante norme in materia di depositi Iva, circa le modalità di tenuta di tale registro, espressamente rinviano all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633.

Ne consegue che, secondo il vigente disposto dell’articolo 39 del citato DPR n.633 del 1972, così come modificato dal citato articolo 8 della legge n.383 del 2001, il registro dei depositi Iva di cui all’articolo 50 bis, comma 3, del citato decreto-legge 331 del 1993, non è più soggetto all’obbligo di vidimazione e bollatura, fermo restando l’obbligo della numerazione progressiva delle pagine che lo compongono, secondo le modalità chiarite dalla circolare del 22 ottobre 2001, n.92.

 

Il Direttore Centrale

f.to Vincenzo Busa