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Roma, 1 marzo 2002

 

Circolare n.39/2002

 

Oggetto: Autotrasporto – INAIL – Accordo 21.2.2002.

 

Per accrescere la sicurezza dell’autotrasporto e nel contempo ridurre i premi assicurativi INAIL, tra il Ministero delle Infrastrutture, le associazioni del settore e lo stesso INAIL è stato sottoscritto un Programma di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’autotrasporto.

 

La riduzione dei premi, per la cui applicazione bisognerà attendere l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale, potrà raggiungere la misura massima del 20% e dovrà essere accompagnata a seconda dei casi da iniziative formative, da verifiche programmate dei veicoli (in aggiunta alle revisioni obbligatorie) o da controlli periodici dello stato di salute dei conducenti.

 

Una volta operativi i benefici in questione si aggiungeranno allo sconto del 25% già in atto sui premi INAIL per gli autisti (art.15, comma 4 della legge 448/2001).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.22/2002 e 171/2001

 

Allegato uno

 

M/cp

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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO

 

 

 

Il Protocollo d’intesa stipulato il 29 novembre 2001 tra il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, l’INAIL e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’autotrasporto, si pone, tra gli altri obiettivi di natura prevenzionale, quello di incentivare le aziende del settore, in cambio di una  riduzione dei premi assicurativi, ad impegnarsi in  programmi mirati:

 

Ø        alla verifica dello stato di salute degli addetti;

Ø        alla formazione ed all’aggiornamento professionale degli stessi;

Ø        alla verifica sistematica dell’efficienza degli autoveicoli.

 

A tal fine, come previsto dallo stesso Protocollo, le parti firmatarie hanno attivato un tavolo tecnico di confronto per definire:

 

a)      i destinatari delle agevolazioni contributive, la percentuale di riduzione dei premi, la relativa copertura finanziaria;

b)      modalità e tipologia dei controlli  sanitari e strutture deputate a tal fine;

c)       modalità e tipologia delle verifiche sugli autoveicoli;

d)      contenuti e modalità di svolgimento degli interventi formativi.

 

Nelle unite schede A-B-C e D, che formano parte integrante del presente documento, sono riportate le soluzioni concordate, che saranno sottoposte preventivamente alla valutazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, per poi essere trasfuse, ove approvate, nei conseguenti atti normativi e regolamentari. 

 

Roma, 21 febbraio 2002

 

f.to CUNA                                             Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

                                                                        Il Sottosegretario di Stato

                                                                         f.to On. Paolo Mammola

f.to FEDERCORRIERI

 

f.to FITA                                                          f.to Il Presidente dell’INAIL

 

f.to UTI


Scheda A

RIDUZIONE DEI PREMI

 

1.      Aspetti normativi

L’ipotizzata riduzione dei premi per le imprese di autotrasporto si inquadra nel sistema generale di oscillazione dei tassi e più precisamente, considerate le finalità perseguite, nella fattispecie di cui all’art. 24 delle Modalità tariffarie, che già prevede una specifica riduzione  dei tassi di premio a favore dei datori di lavoro che si impegnino in interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro

Si tratta, quindi, di integrare la suddetta norma prevedendo condizioni particolari  per la specifica categoria dell’autotrasporto, con riferimento ai destinatari della riduzione contributiva, all’entità della riduzione, ai requisiti ed interventi richiesti per godere del beneficio.

 

2.      Destinatari della riduzione

Considerata la duplice valenza degli incentivi alla prevenzione (contenimento degli incidenti stradali ma anche riduzione dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali conseguenti alla complessiva  attività di autotrasporto merci),  destinatari del provvedimento sono:

Ø        le aziende (strutturate o monoveicolari) che effettuano trasporto merci (anche per conto proprio) titolari di posizioni assicurative classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani e loro collaboratori familiari, soci di ditte artigiane e non)  addetti alla guida degli autoveicoli e/o alle operazioni accessorie e sussidiarie comprese nelle suddette voci (carico e scarico, magazzinaggio e movimentazione merci, manutenzione degli autoveicoli).

 

3.      Entità della riduzione

Per una valutazione della possibile entità della riduzione contributiva occorre tener conto:

Ø        dei benefici di cui già fruisce la categoria per effetto:

·          della parziale fiscalizzazione dei premi assicurativi già in atto nella misura del 25%

·          delle riduzioni di tassi già previste dalle vigenti Modalità tariffarie in relazione all’andamento infortunistico aziendale (fino ad un massimo del 35% per le aziende con più di 500 lavoratori/anno)

Ø        dell’incidenza delle nuove agevolazioni sul gettito complessivo dei premi e quindi della loro sostenibilità (si veda a tal fine l’unita tabella A1 con le previsioni di gettito delle voci interessate);

Ø        dell’opportunità, comunque, che il risparmio conseguito dalle aziende sia proporzionale all’impegno richiesto distintamente alle aziende strutturate e a quelle monoveicolari;

Tutto ciò considerato, appare congruo fissare la percentuale della riduzione in esame nella misura massima del 20%, graduata in relazione alla tipologia di interventi effettuati.

Più precisamente:

Ø        una riduzione del 10% per interventi complessivi di formazione degli addetti e verifica degli autoveicoli;

Ø        un’ulteriore sconto del 10% per interventi mirati al controllo sanitario degli addetti alla guida.

Condizione preliminare per l’accesso al beneficio è che le aziende siano in regola con il pagamento dei premi assicurativi e con gli altri adempimenti assicurativi, nonché con le disposizioni di legge, generali e particolari, in tema di sicurezza e prevenzione.

 

4.   Copertura finanziaria

Il gettito contributivo annuo derivante dalle posizioni assicurative classificate alle suddette voci di tariffa 9121 e 9123 può valutarsi complessivamente (ved. tabella all. 1) in 576 miliardi di lire, pari a 297.479.174 euro.

Se si valuta un numero di possibili beneficiari pari al 40% del suddetto reddito, di cui la metà fruitori della riduzione minima del 10% e l’altra metà della riduzione massima del 20%, il costo complessivo della riduzione dovrebbe attestarsi intorno ai 35 miliardi, pari a 18.075.991 euro

Lo stesso dovrà trovare copertura finanziaria negli oneri considerati ai fini dell’oscillazione di cui al citato art. 24 delle Modalità tariffarie per lo specifico settore.

 

5.   Soluzione normativa

Come detto precedentemente, la possibilità di concedere la riduzione in esame richiede l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale di integrazione dell’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, per il cui contenuto si veda la bozza predisposta nell’all. 2.

 

 

 

AUTOTRASPORTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce di tariffa 2000

anno

Dipendenti

Autonomi

Totale premi

Dip.+ Aut.

(min)

 

 

 

n. P.A.T.

Assicurati

Premi

(min)

n. P.A.T.

Assicurati

Premi

(min)

 

 

 

9121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

15.338

68.874

263.769,6

27.247

31.400

57.088,3

320.857,9

 

 

 

2001

15.414

69.563

264.886,7

26.656

31.079

57.974,8

322.861,5

 

 

 

2002

15.491

70.259

275.561,6

26.123

30.761

58.873,5

334.435,1

 

 

 

9122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

43

134

351,5

132

142

258,2

609,7

 

 

 

2001

43

136

352,9

160

187

348,8

701,7

 

 

 

2002

43

137

353,8

192

246

470,8

824,6

 

 

 

9123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

19.390

38.631

136.963,7

85.152

86.358

90.477,3

227.441,0

 

 

 

2001

19.487

39.018

139.500,4

83.975

87.400

93.955,0

233.455,4

 

 

 

2002

19.584

39.408

145.122,3

83.135

88.455

97.561,4

242.683,7

 

 

 

9124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

2.336

131.494

75.756,4

1.075

1.222

583,7

76.340,1

 

 

 

2001

2.348

132.809

81.004,4

1.290

1.448

709,8

81.714,2

 

 

 

2002

2.359

134.137

84.268,9

1.548

1.716

863,1

85.132,0

 

 

 

9125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

4.877

12.200

12.665,0

25.779

26.776

12.790,9

25.455,9

 

 

 

2001

4.901

12.322

13.618,9

25.406

26.814

13.144,2

26.763,1

 

 

 

2002

4.926

12.445

14.167,7

25.152

26.852

13.505,1

27.672,8

 

 

 

TOTALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

41.984

251.333

489.506

139.385

145.898

161.198

650.704,6

 

 

 

2001

42.193

253.848

499.363

137.487

146.928

166.133

665.495,9

 

 

 

2002

42.403

256.386

519.474

136.150

148.030

171.274

690.748,2

 

 


All.2

 

BOZZA DI TESTO NORMATIVO

 

 

1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, all’articolo 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con D.M. 12 dicembre 2000, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

“ 6. Al datore di lavoro che effettua per conto proprio o di terzi autotrasporto di merci e che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, l’INAIL può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa nella misura massima del venti per cento, graduata in relazione agli interventi effettuati in materia di:

·          formazione degli addetti e verifica degli autoveicoli;

·          verifica dell’idoneità fisica degli addetti alla guida.

La riduzione spettante ai sensi del presente comma è sostitutiva di quella prevista dal comma 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente comma, si applicano i precedenti commi del presente articolo. Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL sono determinati modalità, tempi e procedure per ottenere il riconoscimento della riduzione di cui al presente comma.”.

 

2. La riduzione di cui al precedente numero sarà altresì applicata al premio assicurativo dovuto dai lavoratori autonomi artigiani ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

 

 

 

 

Scheda B

 

 

Condizioni per la concessione della riduzione: verifica dello stato di salute e di idoneità alla guida degli addetti.

 

 

 

            Per quanto riguarda la componente di riduzione del premio legata alla effettuazione di controlli sullo stato di salute dei dipendenti e/o dei titolari dell'impresa artigiana, il riconoscimento della riduzione è subordinato a:

 

-          l'attestazione - nei termini di seguito indicati - del completamento di un ciclo semestrale di controllo per il titolare di impresa, se artigiana, e comunque per almeno la metà degli addetti alla guida;

 

-           l'effettuazione, nell’ambito di tale ciclo, degli accertamenti ritenuti essenziali (vedi. al riguardo l’allegato elenco provvisorio B1, salvo modifiche e semplificazioni che saranno approvate dal Comitato scientifico incaricato della sua validazione);

 

-          l'attestazione della tenuta da parte dell'interessato  di un'apposita scheda sanitaria, ove il medico di famiglia riporta l'esito dei referti sanitari e che l'interessato si impegna a tenere a disposizione: - delle autorità di polizia, per eventuali controlli estemporanei; - delle autorità sanitarie competenti in materia; - del medico competente dell'azienda, laddove abilitato.

 

Con regolamento regionale - sulla base di indicazioni di massima della Conferenza Stato - Regioni e nel primario interesse alla tutela della salute - sono:

 

·          fissate le modalità con le quali i referti degli accertamenti in questione siano utilizzati per i controlli previsti dalle vigenti disposizioni per la verifica dell'idoneità psico-fisica alla guida di veicoli addetti al trasporto merci;

 

·          individuati - ferma restando la disponibilità dei servizi pubblici in tempi e modi che riducano al minimo l'allontanamento dal  lavoro - le caratteristiche dei centri privati presso i quali l'interessato possa, in alternativa, effettuare gli accertamenti alle condizioni previste dalle normative in materia del Servizio Sanitario Nazionale ovvero con onere a suo totale carico.

 

 

In attesa che siano emanate le disposizioni che recepiscano il presente protocollo tecnico, l'INAIL si impegna a realizzare - d'intesa con la F.I.M.M.G e con la F.N.OO.MM. - una campagna promozionale:

·          di valorizzazione di iniziative divulgative già avviate nei confronti dei lavoratori dell'autotrasporto con particolare attenzione al valore prevenzionale degli accertamenti diagnostici;

·          di effettuazione su base volontaria di cicli diagnostici per un congruo numero - orientativamente  2000/3.000 - di lavoratori selezionati secondo criteri definiti dalle Associazioni di categoria;

·          con assunzione a proprio carico degli oneri che gli interessati dovessero sostenere per accertamenti, ferma restando la possibilità di effettuarne alcuni  presso servizi INAIL concretamente disponibili, su richiesta del medico di famiglia e per gli adempimenti a carico di quest'ultimo.

Nella prospettiva di valutazione scientifica dei risultati del primo monitoraggio sperimentale sulle condizioni di salute degli autotrasportatori, è riconosciuta all’INAIL la facoltà di acquisire –d’intesa con le Parti firmatarie del Protocollo d’intesa e con modalità che garantiscano l’anonimato degli interessati – le informazioni dei referti sanitari utilizzati ai fini del monitoraggio stesso.

La valutazione scientifica sarà effettuata da un Comitato istituito presso l’INAIL ed integrato con professionalità designate dalle Parti firmatarie del Protocollo ed i risultati saranno messi a disposizione dei soggetti preposti alla vigilanza e controllo sulle condizioni di idoneità psico fisica dei lavoratori del settore autotrasporto.


ALL. B1

 

CERTIFICATO ANAMNESTICO DEL

CURANTE

VISITA INTERNISTICA

ES. ELETTROCARDIOGRAFICO

RX TORACE

RX RACHIDE IN TOTO

ES. DI LABORATORIO:

Prelievo di sangue venoso

Emocromo

Glicemia

Azotemia

Creatininemia

Ves

Colesterolemia

Trigliceridemia

Transaminasemia

Gamma GT

Bilirubinemia

Esame delle urine

VISITA OCULISTICA

Esame del campo visivo

Esame del senso cromatico

Tonometria

Visita ORL

Esame Audiometrico

Prove Vestibolari

VISITA NEUROLOGICA

TESTS PSICOATTITUDINALI

Tempi di reazione visiva *

Tempi di reazione motoria*

VISITA ORTOPEDICA

Scoliosometrio

Gibbogoniometro

 

*   Somministrazione di Test delle abilità visuo-spaziali

** Somministrazione di Test delle funzioni esecutive

 

 

Scheda C

Condizioni per la concessione della riduzione: verifiche sugli autoveicoli

 

La normativa attualmente in vigore prevede che i veicoli siano sottoposti a revisione con cadenza annuale, da effettuare:

Ø        presso gli Uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri;

Ø        ovvero, per le imprese che hanno un parco veicolare numericamente consistente, presso le sedi delle imprese stesse, le quali devono essere dotate di tutte le attrezzature necessarie per l'effettuazione della revisione da parte dei tecnici ministeriali.

Dato per scontato tale obbligo di legge, condizione perché siano concessi i benefici contributivi in parola è che:

Ø        le imprese dimostrino di sottoporre gli autoveicoli ad una manutenzione programmata, con cadenze più frequenti delle revisioni obbligatorie, effettuata presso officine interne od esterne alle imprese stesse, autorizzate ai sensi della legge 122 del 1992;

Ø        per le imprese pluriveicolari, tale manutenzione abbia riguardato nell’anno di riferimento almeno la metà del proprio parco veicoli a motore.

 

 

 

Scheda D

Interventi formativi

Contenuti

E’ attualmente all’esame della U.E. una proposta di direttiva che introdurrà l’obbligo della formazione iniziale e continua dei conducenti.

Gli interventi formativi per l’ottenimento delle agevolazioni contributive INAIL costituiranno una anticipazione dell’attuazione di tale normativa, mirata a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.

Nei corsi saranno  trattati i seguenti argomenti:

-          normativa nazionale ed internazionale per il settore

-          ambiente di lavoro

-          operazioni di carico/trasporto/scarico delle merci ed uso delle relative attrezzature

-          scelta e controlli del veicolo in relazione alle tipologie di trasporto

-          condizioni psico-fisiche ottimali per lo svolgimento dell’attività.

-          guida sicura

 

Modalità di svolgimento

I corsi avranno una durata di circa 30 ore, schedulati in moduli.

Saranno svolti sull’intero territorio nazionale e curati da organismi di Formazione specializzati per il settore del trasporto, dalle Associazioni di categoria delle imprese del settore stesso o dalle imprese di autotrasporto sulla base di programmi predisposti in base alle caratteristiche dei destinatari ed approvati dall’INAIL.

 

Destinatari

Conducenti e addetti al carico e scarico delle merci.

Per l’ottenimento del beneficio, le imprese pluriveicolari dovranno dimostrare che almeno il 50% degli addetti ha frequentato il corso nell’anno di riferimento.

 

Finanziamento dei corsi

L’INAIL potrà concorrere alle spese nell’ambito delle risorse che annualmente vengono destinate per iniziative di formazione ed informazione per la sicurezza.