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Roma, 1 marzo 2002

 

Circolare n.39/2002

 

Oggetto: Autotrasporto – INAIL – Accordo 21.2.2002.

 

Per accrescere la sicurezza dell’autotrasporto e nel contempo ridurre i premi assicurativi INAIL, tra il Ministero delle Infrastrutture, le associazioni del settore e lo stesso INAIL è stato sottoscritto un Programma di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’autotrasporto.

 

La riduzione dei premi, per la cui applicazione bisognerà attendere l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale, potrà raggiungere la misura massima del 20% e dovrà essere accompagnata a seconda dei casi da iniziative formative, da verifiche programmate dei veicoli (in aggiunta alle revisioni obbligatorie) o da controlli periodici dello stato di salute dei conducenti.

 

Una volta operativi i benefici in questione si aggiungeranno allo sconto del 25% già in atto sui premi INAIL per gli autisti (art.15, comma 4 della legge 448/2001).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.22/2002 e 171/2001

 

Allegato uno

 

M/cp

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PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO

 

 

 

Il Protocollo d’intesa stipulato il 29 novembre 2001 tra il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, l’INAIL e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell’autotrasporto, si pone, tra gli altri obiettivi di natura prevenzionale, quello di incentivare le aziende del settore, in cambio di una  riduzione dei premi assicurativi, ad impegnarsi in  programmi mirati:

 

Ø        alla verifica dello stato di salute degli addetti;

Ø        alla formazione ed all’aggiornamento professionale degli stessi;

Ø        alla verifica sistematica dell’efficienza degli autoveicoli.

 

A tal fine, come previsto dallo stesso Protocollo, le parti firmatarie hanno attivato un tavolo tecnico di confronto per definire:

 

a)      i destinatari delle agevolazioni contributive, la percentuale di riduzione dei premi, la relativa copertura finanziaria;

b)      modalità e tipologia dei controlli  sanitari e strutture deputate a tal fine;

c)       modalità e tipologia delle verifiche sugli autoveicoli;

d)      contenuti e modalità di svolgimento degli interventi formativi.

 

Nelle unite schede A-B-C e D, che formano parte integrante del presente documento, sono riportate le soluzioni concordate, che saranno sottoposte preventivamente alla valutazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, per poi essere trasfuse, ove approvate, nei conseguenti atti normativi e regolamentari. 

 

Roma, 21 febbraio 2002

 

f.to CUNA                                             Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

                                                                        Il Sottosegretario di Stato

                                                                         f.to On. Paolo Mammola

f.to FEDERCORRIERI

 

f.to FITA                                                          f.to Il Presidente dell’INAIL

 

f.to UTI


Scheda A

RIDUZIONE DEI PREMI

 

1.      Aspetti normativi

L’ipotizzata riduzione dei premi per le imprese di autotrasporto si inquadra nel sistema generale di oscillazione dei tassi e più precisamente, considerate le finalità perseguite, nella fattispecie di cui all’art. 24 delle Modalità tariffarie, che già prevede una specifica riduzione  dei tassi di premio a favore dei datori di lavoro che si impegnino in interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza e igiene del lavoro

Si tratta, quindi, di integrare la suddetta norma prevedendo condizioni particolari  per la specifica categoria dell’autotrasporto, con riferimento ai destinatari della riduzione contributiva, all’entità della riduzione, ai requisiti ed interventi richiesti per godere del beneficio.

 

2.      Destinatari della riduzione

Considerata la duplice valenza degli incentivi alla prevenzione (contenimento degli incidenti stradali ma anche riduzione dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali conseguenti alla complessiva  attività di autotrasporto merci),  destinatari del provvedimento sono:

Ø        le aziende (strutturate o monoveicolari) che effettuano trasporto merci (anche per conto proprio) titolari di posizioni assicurative classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani e loro collaboratori familiari, soci di ditte artigiane e non)  addetti alla guida degli autoveicoli e/o alle operazioni accessorie e sussidiarie comprese nelle suddette voci (carico e scarico, magazzinaggio e movimentazione merci, manutenzione degli autoveicoli).

 

3.      Entità della riduzione

Per una valutazione della possibile entità della riduzione contributiva occorre tener conto:

Ø        dei benefici di cui già fruisce la categoria per effetto:

·          della parziale fiscalizzazione dei premi assicurativi già in atto nella misura del 25%

·          delle riduzioni di tassi già previste dalle vigenti Modalità tariffarie in relazione all’andamento infortunistico aziendale (fino ad un massimo del 35% per le aziende con più di 500 lavoratori/anno)

Ø        dell’incidenza delle nuove agevolazioni sul gettito complessivo dei premi e quindi della loro sostenibilità (si veda a tal fine l’unita tabella A1 con le previsioni di gettito delle voci interessate);

Ø        dell’opportunità, comunque, che il risparmio conseguito dalle aziende sia proporzionale all’impegno richiesto distintamente alle aziende strutturate e a quelle monoveicolari;

Tutto ciò considerato, appare congruo fissare la percentuale della riduzione in esame nella misura massima del 20%, graduata in relazione alla tipologia di interventi effettuati.

Più precisamente:

Ø        una riduzione del 10% per interventi complessivi di formazione degli addetti e verifica degli autoveicoli;

Ø        un’ulteriore sconto del 10% per interventi mirati al controllo sanitario degli addetti alla guida.

Condizione preliminare per l’accesso al beneficio è che le aziende siano in regola con il pagamento dei premi assicurativi e con gli altri adempimenti assicurativi, nonché con le disposizioni di legge, generali e particolari, in tema di sicurezza e prevenzione.

 

4.   Copertura finanziaria

Il gettito contributivo annuo derivante dalle posizioni assicurative classificate alle suddette voci di tariffa 9121 e 9123 può valutarsi complessivamente (ved. tabella all. 1) in 576 miliardi di lire, pari a 297.479.174 euro.

Se si valuta un numero di possibili beneficiari pari al 40% del suddetto reddito, di cui la metà fruitori della riduzione minima del 10% e l’altra metà della riduzione massima del 20%, il costo complessivo della riduzione dovrebbe attestarsi intorno ai 35 miliardi, pari a 18.075.991 euro

Lo stesso dovrà trovare copertura finanziaria negli oneri considerati ai fini dell’oscillazione di cui al citato art. 24 delle Modalità tariffarie per lo specifico settore.

 

5.   Soluzione normativa

Come detto precedentemente, la possibilità di concedere la riduzione in esame richiede l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale di integrazione dell’art. 24 delle Modalità di applicazione delle Tariffe, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, per il cui contenuto si veda la bozza predisposta nell’all. 2.

 

 

 

AUTOTRASPORTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voce di tariffa 2000

anno

Dipendenti

Autonomi

Totale premi

Dip.+ Aut.

(min)

 

 

 

n. P.A.T.

Assicurati

Premi

(min)

n. P.A.T.

Assicurati

Premi

(min)

 

 

 

9121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

15.338

68.874

263.769,6

27.247

31.400

57.088,3

320.857,9

 

 

 

2001

15.414

69.563

264.886,7

26.656

31.079

57.974,8

322.861,5

 

 

 

2002

15.491

70.259

275.561,6

26.123

30.761

58.873,5

334.435,1

 

 

 

9122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

43

134

351,5

132

142

258,2

609,7

 

 

 

2001

43

136

352,9

160

187

348,8

701,7

 

 

 

2002

43

137

353,8

192

246

470,8

824,6

 

 

 

9123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

19.390

38.631

136.963,7

85.152

86.358

90.477,3

227.441,0

 

 

 

2001

19.487

39.018

139.500,4

83.975

87.400

93.955,0

233.455,4

 

 

 

2002

19.584

39.408

145.122,3

83.135

88.455