Confederazione Generale
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Roma, 1 marzo 2002
Circolare n.39/2002
Oggetto: Autotrasporto –
INAIL – Accordo 21.2.2002.
Per accrescere la sicurezza dell’autotrasporto e nel contempo ridurre
i premi assicurativi INAIL, tra il Ministero delle Infrastrutture, le
associazioni del settore e lo stesso INAIL è stato sottoscritto un Programma
di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’autotrasporto.
La riduzione dei premi, per la cui applicazione bisognerà attendere
l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale, potrà raggiungere la misura
massima del 20% e dovrà essere accompagnata a seconda dei casi da iniziative
formative, da verifiche programmate dei veicoli (in aggiunta alle revisioni
obbligatorie) o da controlli periodici dello stato di salute dei conducenti.
Una volta operativi i benefici in questione si aggiungeranno allo
sconto del 25% già in atto sui premi INAIL per gli autisti (art.15, comma 4
della legge 448/2001).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.22/2002 e 171/2001 |
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Allegato
uno |
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M/cp |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO
Il Protocollo d’intesa stipulato il 29 novembre 2001
tra il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, l’INAIL e le Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative dell’autotrasporto, si pone, tra gli
altri obiettivi di natura prevenzionale, quello di incentivare le aziende del
settore, in cambio di una riduzione dei
premi assicurativi, ad impegnarsi in
programmi mirati:
Ø
alla
verifica dello stato di salute degli addetti;
Ø
alla
formazione ed all’aggiornamento professionale degli stessi;
Ø
alla
verifica sistematica dell’efficienza degli autoveicoli.
A tal fine, come previsto dallo stesso Protocollo,
le parti firmatarie hanno attivato un tavolo tecnico di confronto per definire:
a)
i
destinatari delle agevolazioni contributive, la percentuale di riduzione dei
premi, la relativa copertura finanziaria;
b)
modalità
e tipologia dei controlli sanitari e
strutture deputate a tal fine;
c)
modalità
e tipologia delle verifiche sugli autoveicoli;
d)
contenuti
e modalità di svolgimento degli interventi formativi.
Nelle unite schede A-B-C e D, che
formano parte integrante del presente documento, sono riportate le soluzioni
concordate, che saranno sottoposte preventivamente alla valutazione del
Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, per poi essere trasfuse, ove
approvate, nei conseguenti atti normativi e regolamentari.
Roma, 21 febbraio 2002
f.to CUNA Ministero per le
Infrastrutture e i Trasporti
Il Sottosegretario di Stato
f.to On. Paolo Mammola
f.to FEDERCORRIERI
f.to FITA f.to Il
Presidente dell’INAIL
f.to UTI
Scheda A
RIDUZIONE DEI PREMI
1.
Aspetti
normativi
L’ipotizzata riduzione dei premi per le imprese di autotrasporto si
inquadra nel sistema generale di oscillazione dei tassi e più precisamente,
considerate le finalità perseguite, nella fattispecie di cui all’art. 24 delle
Modalità tariffarie, che già prevede una specifica riduzione dei tassi di premio a favore dei datori di
lavoro che si impegnino in interventi migliorativi delle condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro
Si tratta, quindi, di integrare la suddetta norma
prevedendo condizioni particolari per
la specifica categoria dell’autotrasporto, con riferimento ai destinatari della
riduzione contributiva, all’entità della riduzione, ai requisiti ed interventi
richiesti per godere del beneficio.
2.
Destinatari
della riduzione
Considerata la duplice valenza degli incentivi alla prevenzione
(contenimento degli incidenti stradali ma anche riduzione dell’andamento degli
infortuni e delle malattie professionali conseguenti alla complessiva attività di autotrasporto merci), destinatari del provvedimento sono:
Ø
le aziende (strutturate o
monoveicolari) che effettuano trasporto merci (anche per conto proprio)
titolari di posizioni assicurative classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani e loro collaboratori familiari, soci di ditte artigiane e
non) addetti alla guida degli
autoveicoli e/o alle operazioni accessorie e sussidiarie comprese nelle
suddette voci (carico e scarico, magazzinaggio e movimentazione merci,
manutenzione degli autoveicoli).
3.
Entità della riduzione
Per una valutazione della possibile entità della riduzione contributiva
occorre tener conto:
Ø
dei benefici di cui già
fruisce la categoria per effetto:
·
della parziale
fiscalizzazione dei premi assicurativi già in atto nella misura del 25%
·
delle riduzioni di tassi
già previste dalle vigenti Modalità tariffarie in relazione all’andamento
infortunistico aziendale (fino ad un massimo del 35% per le aziende con più di
500 lavoratori/anno)
Ø
dell’incidenza delle nuove
agevolazioni sul gettito complessivo dei premi e quindi della loro sostenibilità
(si veda a tal fine l’unita tabella A1 con le previsioni di gettito delle voci
interessate);
Ø
dell’opportunità,
comunque, che il risparmio conseguito dalle aziende sia proporzionale
all’impegno richiesto distintamente alle aziende strutturate e a quelle
monoveicolari;
Tutto ciò considerato, appare congruo fissare la percentuale della
riduzione in esame nella misura massima del 20%, graduata in relazione alla tipologia di
interventi effettuati.
Più precisamente:
Ø
una riduzione del 10% per
interventi complessivi di formazione degli addetti e verifica degli autoveicoli;
Ø
un’ulteriore sconto del
10% per interventi mirati al controllo sanitario degli addetti alla guida.
Condizione preliminare per l’accesso al beneficio è che le aziende siano
in regola con il pagamento dei premi assicurativi e con gli altri adempimenti
assicurativi, nonché con le disposizioni di legge, generali e particolari, in
tema di sicurezza e prevenzione.
4. Copertura finanziaria
Il gettito contributivo annuo derivante dalle posizioni assicurative
classificate alle suddette voci di tariffa 9121 e 9123 può valutarsi
complessivamente (ved. tabella all. 1) in 576 miliardi di lire, pari a
297.479.174 euro.
Se si valuta un numero di possibili beneficiari pari al 40% del suddetto
reddito, di cui la metà fruitori della riduzione minima del 10% e l’altra metà
della riduzione massima del 20%, il costo complessivo della riduzione dovrebbe
attestarsi intorno ai 35 miliardi, pari a 18.075.991 euro
Lo stesso dovrà trovare copertura finanziaria negli oneri considerati ai
fini dell’oscillazione di cui al citato art. 24 delle Modalità tariffarie per
lo specifico settore.
5.
Soluzione normativa
Come detto precedentemente, la
possibilità di concedere la riduzione in esame richiede l’emanazione di uno
specifico decreto ministeriale di integrazione dell’art. 24 delle Modalità di
applicazione delle Tariffe, previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’INAIL, per il cui contenuto si veda la bozza predisposta
nell’all. 2.
AUTOTRASPORTO |
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Voce di tariffa 2000 |
anno |
Dipendenti |
Autonomi
|
Totale premi Dip.+ Aut. (min) |
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n. P.A.T. |
Assicurati |
Premi (min) |
n. P.A.T. |
Assicurati |
Premi (min) |
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9121 |
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|
2000 |
15.338 |
68.874 |
263.769,6 |
27.247 |
31.400 |
57.088,3 |
320.857,9 |
|
|
||||||
|
2001 |
15.414 |
69.563 |
264.886,7 |
26.656 |
31.079 |
57.974,8 |
322.861,5 |
|
|
||||||
|
2002 |
15.491 |
70.259 |
275.561,6 |
26.123 |
30.761 |
58.873,5 |
334.435,1 |
|
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||||||
|
9122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2000 |
43 |
134 |
351,5 |
132 |
142 |
258,2 |
609,7 |
|
|
||||||
|
2001 |
43 |
136 |
352,9 |
160 |
187 |
348,8 |
701,7 |
|
|
||||||
|
2002 |
43 |
137 |
353,8 |
192 |
246 |
470,8 |
824,6 |
|
|
||||||
|
9123 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|||||
|
2000 |
19.390 |
38.631 |
136.963,7 |
85.152 |
86.358 |
90.477,3 |
227.441,0 |
|
|
||||||
|
2001 |
19.487 |
39.018 |
139.500,4 |
83.975 |
87.400 |
93.955,0 |
233.455,4 |
|
|
||||||
|
2002 |
19.584 |
39.408 |
145.122,3 |
83.135 |
88.455 |
97.561,4 |
242.683,7 |
|
|
||||||
|
9124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2000 |
2.336 |
131.494 |
75.756,4 |
1.075 |
1.222 |
583,7 |
76.340,1 |
|
|
||||||
|
2001 |
2.348 |
132.809 |
81.004,4 |
1.290 |
1.448 |
709,8 |
81.714,2 |
|
|
||||||
|
2002 |
2.359 |
134.137 |
84.268,9 |
1.548 |
1.716 |
863,1 |
85.132,0 |
|
|
||||||
|
9125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2000 |
4.877 |
12.200 |
12.665,0 |
25.779 |
26.776 |
12.790,9 |
25.455,9 |
|
|
||||||
|
2001 |
4.901 |
12.322 |
13.618,9 |
25.406 |
26.814 |
13.144,2 |
26.763,1 |
|
|
||||||
|
2002 |
4.926 |
12.445 |
14.167,7 |
25.152 |
26.852 |
13.505,1 |
27.672,8 |
|
|
||||||
|
TOTALE |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||||
|
2000 |
41.984 |
251.333 |
489.506 |
139.385 |
145.898 |
161.198 |
650.704,6 |
|
|
||||||
|
2001 |
42.193 |
253.848 |
499.363 |
137.487 |
146.928 |
166.133 |
665.495,9 |
|
|
||||||
|
2002 |
42.403 |
256.386 |
519.474 |
136.150 |
148.030 |
171.274 |
690.748,2 |
|
|
||||||
All.2
BOZZA DI TESTO NORMATIVO
1. Con effetto dal 1° gennaio 2003, all’articolo 24 delle Modalità per
l’applicazione delle Tariffe dei premi, approvate con D.M. 12 dicembre 2000, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
“ 6. Al datore di lavoro che effettua per conto
proprio o di terzi autotrasporto di merci e che sia in regola con le
disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con
gli adempimenti contributivi ed assicurativi, l’INAIL può applicare una riduzione
del tasso medio di tariffa nella misura massima del venti per cento, graduata
in relazione agli interventi effettuati in materia di:
·
formazione degli addetti e
verifica degli autoveicoli;
·
verifica dell’idoneità
fisica degli addetti alla guida.
La riduzione spettante ai
sensi del presente comma è sostitutiva di quella prevista dal comma 1. Per
quanto non espressamente previsto dal presente comma, si applicano i precedenti
commi del presente articolo. Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAIL
sono determinati modalità, tempi e procedure per ottenere il riconoscimento
della riduzione di cui al presente comma.”.
2. La riduzione di cui al precedente numero
sarà altresì applicata al premio assicurativo dovuto dai lavoratori autonomi
artigiani ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38.
Scheda B
Condizioni per la concessione
della riduzione: verifica dello stato di salute e di idoneità alla guida degli
addetti.
Per
quanto riguarda la componente di riduzione del premio legata alla effettuazione
di controlli sullo stato di
salute dei dipendenti e/o dei titolari
dell'impresa artigiana, il riconoscimento della riduzione è subordinato a:
-
l'attestazione
- nei termini di seguito
indicati - del completamento di un ciclo semestrale di controllo per il
titolare di impresa, se artigiana, e comunque per almeno la metà degli addetti
alla guida;
-
l'effettuazione, nell’ambito di tale ciclo, degli accertamenti
ritenuti essenziali (vedi. al riguardo l’allegato elenco provvisorio B1, salvo
modifiche e semplificazioni che saranno approvate dal Comitato scientifico
incaricato della sua validazione);
-
l'attestazione della tenuta da parte dell'interessato di un'apposita scheda sanitaria,
ove il medico di famiglia riporta l'esito dei referti sanitari e che
l'interessato si impegna a tenere a disposizione: - delle autorità di polizia,
per eventuali controlli estemporanei; - delle autorità sanitarie competenti in
materia; - del medico competente dell'azienda, laddove abilitato.
Con regolamento regionale
- sulla base di indicazioni di massima della Conferenza Stato - Regioni e nel
primario interesse alla tutela della salute - sono:
·
fissate le modalità con le quali i referti degli
accertamenti in questione siano utilizzati per i controlli previsti dalle
vigenti disposizioni per la verifica dell'idoneità psico-fisica alla guida di
veicoli addetti al trasporto merci;
·
individuati
- ferma restando la
disponibilità dei servizi pubblici in tempi e modi che riducano al minimo l'allontanamento
dal lavoro - le caratteristiche dei
centri privati presso i quali l'interessato possa, in alternativa, effettuare
gli accertamenti alle condizioni previste dalle normative in materia del
Servizio Sanitario Nazionale ovvero con onere a suo totale carico.
In attesa che siano
emanate le disposizioni che recepiscano il presente protocollo tecnico, l'INAIL
si impegna a realizzare - d'intesa con la F.I.M.M.G e con la F.N.OO.MM. - una
campagna promozionale:
·
di valorizzazione di
iniziative divulgative già avviate nei confronti dei lavoratori
dell'autotrasporto con particolare attenzione al valore prevenzionale degli
accertamenti diagnostici;
·
di effettuazione su base
volontaria di cicli diagnostici per un congruo numero - orientativamente 2000/3.000 - di lavoratori selezionati
secondo criteri definiti dalle Associazioni di categoria;
·
con assunzione a proprio
carico degli oneri che gli interessati dovessero sostenere per accertamenti,
ferma restando la possibilità di effettuarne alcuni presso servizi INAIL concretamente disponibili, su richiesta del
medico di famiglia e per gli adempimenti a carico di quest'ultimo.
Nella
prospettiva di valutazione scientifica dei risultati del primo monitoraggio
sperimentale sulle condizioni di salute degli autotrasportatori, è riconosciuta
all’INAIL la facoltà di acquisire –d’intesa con le Parti firmatarie del
Protocollo d’intesa e con modalità che garantiscano l’anonimato degli
interessati – le informazioni dei referti sanitari utilizzati ai fini del
monitoraggio stesso.
La
valutazione scientifica sarà effettuata da un Comitato istituito presso l’INAIL
ed integrato con professionalità designate dalle Parti firmatarie del
Protocollo ed i risultati saranno messi a disposizione dei soggetti preposti
alla vigilanza e controllo sulle condizioni di idoneità psico fisica dei
lavoratori del settore autotrasporto.
ALL. B1
CERTIFICATO ANAMNESTICO DEL CURANTE |
VISITA INTERNISTICA |
ES. ELETTROCARDIOGRAFICO |
RX TORACE |
RX RACHIDE IN TOTO |
ES.
DI LABORATORIO: Prelievo
di sangue venoso Emocromo Glicemia Azotemia Creatininemia Ves Colesterolemia Trigliceridemia Transaminasemia Gamma
GT Bilirubinemia Esame delle urine |
VISITA
OCULISTICA Esame
del campo visivo Esame
del senso cromatico Tonometria |
Visita
ORL Esame
Audiometrico Prove Vestibolari |
VISITA NEUROLOGICA |
TESTS
PSICOATTITUDINALI Tempi
di reazione visiva * Tempi di reazione motoria* |
VISITA
ORTOPEDICA Scoliosometrio Gibbogoniometro |
* Somministrazione di Test delle abilità
visuo-spaziali
**
Somministrazione di Test delle funzioni esecutive
Scheda C
Condizioni per la concessione della riduzione: verifiche sugli
autoveicoli
La normativa attualmente in vigore prevede che i veicoli siano sottoposti
a revisione con cadenza annuale, da effettuare:
Ø
presso gli Uffici
periferici del Dipartimento dei trasporti terrestri;
Ø
ovvero, per le imprese che
hanno un parco veicolare numericamente consistente, presso le sedi delle
imprese stesse, le quali devono essere dotate di tutte le attrezzature
necessarie per l'effettuazione della revisione da parte dei tecnici
ministeriali.
Dato per scontato tale obbligo di legge, condizione perché siano concessi
i benefici contributivi in parola è che:
Ø
le imprese dimostrino di
sottoporre gli autoveicoli ad una manutenzione programmata, con cadenze più
frequenti delle revisioni obbligatorie, effettuata presso officine interne od
esterne alle imprese stesse, autorizzate ai sensi della legge 122 del 1992;
Ø
per le imprese
pluriveicolari, tale manutenzione abbia riguardato nell’anno di riferimento
almeno la metà del proprio parco veicoli a motore.
Scheda D
E’ attualmente all’esame della U.E. una proposta di direttiva che
introdurrà l’obbligo della formazione iniziale e continua dei conducenti.
Gli interventi formativi per l’ottenimento delle agevolazioni
contributive INAIL costituiranno una anticipazione dell’attuazione di tale
normativa, mirata a diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza.
Nei corsi saranno trattati i
seguenti argomenti:
-
normativa nazionale ed
internazionale per il settore
-
ambiente di lavoro
-
operazioni di
carico/trasporto/scarico delle merci ed uso delle relative attrezzature
-
scelta e controlli del
veicolo in relazione alle tipologie di trasporto
-
condizioni psico-fisiche
ottimali per lo svolgimento dell’attività.
-
guida sicura
Modalità di svolgimento
I corsi avranno una durata di circa 30 ore, schedulati in moduli.
Saranno svolti sull’intero territorio nazionale e curati da organismi di
Formazione specializzati per il settore del trasporto, dalle Associazioni di
categoria delle imprese del settore stesso o dalle imprese di autotrasporto
sulla base di programmi predisposti in base alle caratteristiche dei
destinatari ed approvati dall’INAIL.
Destinatari
Conducenti e addetti al carico e scarico delle merci.
Per l’ottenimento del beneficio, le imprese pluriveicolari dovranno
dimostrare che almeno il 50% degli addetti ha frequentato il corso nell’anno di
riferimento.
Finanziamento dei corsi
L’INAIL potrà concorrere alle spese nell’ambito delle risorse che
annualmente vengono destinate per iniziative di formazione ed informazione per
la sicurezza.