|
Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 1 marzo 2002
Circolare n.39/2002
Oggetto: Autotrasporto –
INAIL – Accordo 21.2.2002.
Per accrescere la sicurezza dell’autotrasporto e nel contempo ridurre
i premi assicurativi INAIL, tra il Ministero delle Infrastrutture, le
associazioni del settore e lo stesso INAIL è stato sottoscritto un Programma
di miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’autotrasporto.
La riduzione dei premi, per la cui applicazione bisognerà attendere
l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale, potrà raggiungere la misura
massima del 20% e dovrà essere accompagnata a seconda dei casi da iniziative
formative, da verifiche programmate dei veicoli (in aggiunta alle revisioni
obbligatorie) o da controlli periodici dello stato di salute dei conducenti.
Una volta operativi i benefici in questione si aggiungeranno allo
sconto del 25% già in atto sui premi INAIL per gli autisti (art.15, comma 4
della legge 448/2001).
|
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.22/2002 e 171/2001 |
|
|
Allegato
uno |
|
|
M/cp |
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
|
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTO
Il Protocollo d’intesa stipulato il 29 novembre 2001
tra il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, l’INAIL e le Associazioni
di categoria maggiormente rappresentative dell’autotrasporto, si pone, tra gli
altri obiettivi di natura prevenzionale, quello di incentivare le aziende del
settore, in cambio di una riduzione dei
premi assicurativi, ad impegnarsi in
programmi mirati:
Ø
alla
verifica dello stato di salute degli addetti;
Ø
alla
formazione ed all’aggiornamento professionale degli stessi;
Ø
alla
verifica sistematica dell’efficienza degli autoveicoli.
A tal fine, come previsto dallo stesso Protocollo,
le parti firmatarie hanno attivato un tavolo tecnico di confronto per definire:
a)
i
destinatari delle agevolazioni contributive, la percentuale di riduzione dei
premi, la relativa copertura finanziaria;
b)
modalità
e tipologia dei controlli sanitari e
strutture deputate a tal fine;
c)
modalità
e tipologia delle verifiche sugli autoveicoli;
d)
contenuti
e modalità di svolgimento degli interventi formativi.
Nelle unite schede A-B-C e D, che
formano parte integrante del presente documento, sono riportate le soluzioni
concordate, che saranno sottoposte preventivamente alla valutazione del
Consiglio di Amministrazione dell’INAIL, per poi essere trasfuse, ove
approvate, nei conseguenti atti normativi e regolamentari.
Roma, 21 febbraio 2002
f.to CUNA Ministero per le
Infrastrutture e i Trasporti
Il Sottosegretario di Stato
f.to On. Paolo Mammola
f.to FEDERCORRIERI
f.to FITA f.to Il
Presidente dell’INAIL
f.to UTI
Scheda A
RIDUZIONE DEI PREMI
1.
Aspetti
normativi
L’ipotizzata riduzione dei premi per le imprese di autotrasporto si
inquadra nel sistema generale di oscillazione dei tassi e più precisamente,
considerate le finalità perseguite, nella fattispecie di cui all’art. 24 delle
Modalità tariffarie, che già prevede una specifica riduzione dei tassi di premio a favore dei datori di
lavoro che si impegnino in interventi migliorativi delle condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro
Si tratta, quindi, di integrare la suddetta norma
prevedendo condizioni particolari per
la specifica categoria dell’autotrasporto, con riferimento ai destinatari della
riduzione contributiva, all’entità della riduzione, ai requisiti ed interventi
richiesti per godere del beneficio.
2.
Destinatari
della riduzione
Considerata la duplice valenza degli incentivi alla prevenzione
(contenimento degli incidenti stradali ma anche riduzione dell’andamento degli
infortuni e delle malattie professionali conseguenti alla complessiva attività di autotrasporto merci), destinatari del provvedimento sono:
Ø
le aziende (strutturate o
monoveicolari) che effettuano trasporto merci (anche per conto proprio)
titolari di posizioni assicurative classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani e loro collaboratori familiari, soci di ditte artigiane e
non) addetti alla guida degli
autoveicoli e/o alle operazioni accessorie e sussidiarie comprese nelle
suddette voci (carico e scarico, magazzinaggio e movimentazione merci,
manutenzione degli autoveicoli).
3.
Entità della riduzione
Per una valutazione della possibile entità della riduzione contributiva
occorre tener conto:
Ø
dei benefici di cui già
fruisce la categoria per effetto:
·
della parziale
fiscalizzazione dei premi assicurativi già in atto nella misura del 25%
·
delle riduzioni di tassi
già previste dalle vigenti Modalità tariffarie in relazione all’andamento
infortunistico aziendale (fino ad un massimo del 35% per le aziende con più di
500 lavoratori/anno)
Ø
dell’incidenza delle nuove
agevolazioni sul gettito complessivo dei premi e quindi della loro sostenibilità
(si veda a tal fine l’unita tabella A1 con le previsioni di gettito delle voci
interessate);
Ø
dell’opportunità,
comunque, che il risparmio conseguito dalle aziende sia proporzionale
all’impegno richiesto distintamente alle aziende strutturate e a quelle
monoveicolari;
Tutto ciò considerato, appare congruo fissare la percentuale della
riduzione in esame nella misura massima del 20%, graduata in relazione alla tipologia di
interventi effettuati.
Più precisamente:
Ø
una riduzione del 10% per
interventi complessivi di formazione degli addetti e verifica degli autoveicoli;
Ø
un’ulteriore sconto del
10% per interventi mirati al controllo sanitario degli addetti alla guida.
Condizione preliminare per l’accesso al beneficio è che le aziende siano
in regola con il pagamento dei premi assicurativi e con gli altri adempimenti
assicurativi, nonché con le disposizioni di legge, generali e particolari, in
tema di sicurezza e prevenzione.
4. Copertura finanziaria
Il gettito contributivo annuo derivante dalle posizioni assicurative
classificate alle suddette voci di tariffa 9121 e 9123 può valutarsi
complessivamente (ved. tabella all. 1) in 576 miliardi di lire, pari a
297.479.174 euro.
Se si valuta un numero di possibili beneficiari pari al 40% del suddetto
reddito, di cui la metà fruitori della riduzione minima del 10% e l’altra metà
della riduzione massima del 20%, il costo complessivo della riduzione dovrebbe
attestarsi intorno ai 35 miliardi, pari a 18.075.991 euro
Lo stesso dovrà trovare copertura finanziaria negli oneri considerati ai
fini dell’oscillazione di cui al citato art. 24 delle Modalità tariffarie per
lo specifico settore.
5.
Soluzione normativa
Come detto precedentemente, la
possibilità di concedere la riduzione in esame richiede l’emanazione di uno
specifico decreto ministeriale di integrazione dell’art. 24 delle Modalità di
applicazione delle Tariffe, previa deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’INAIL, per il cui contenuto si veda la bozza predisposta
nell’all. 2.
|
AUTOTRASPORTO |
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Voce di tariffa 2000 |
anno |
Dipendenti |
Autonomi
|
Totale premi Dip.+ Aut. (min) |
|
|
|||||||||
|
|
n. P.A.T. |
Assicurati |
Premi (min) |
n. P.A.T. |
Assicurati |
Premi (min) |
|
|
||||||||
|
|
9121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2000 |
15.338 |
68.874 |
263.769,6 |
27.247 |
31.400 |
57.088,3 |
320.857,9 |
|
|
||||||
|
|
2001 |
15.414 |
69.563 |
264.886,7 |
26.656 |
31.079 |
57.974,8 |
322.861,5 |
|
|
||||||
|
|
2002 |
15.491 |
70.259 |
275.561,6 |
26.123 |
30.761 |
58.873,5 |
334.435,1 |
|
|
||||||
|
|
9122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2000 |
43 |
134 |
351,5 |
132 |
142 |
258,2 |
609,7 |
|
|
||||||
|
|
2001 |
43 |
136 |
352,9 |
160 |
187 |
348,8 |
701,7 |
|
|
||||||
|
|
2002 |
43 |
137 |
353,8 |
192 |
246 |
470,8 |
824,6 |
|
|
||||||
|
|
9123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
2000 |
19.390 |
38.631 |
136.963,7 |
85.152 |
86.358 |
90.477,3 |
227.441,0 |
|
|
||||||
|
|
2001 |
19.487 |
39.018 |
139.500,4 |
83.975 |
87.400 |
93.955,0 |
233.455,4 |
|
|
||||||
|
|
2002 |
19.584 |
39.408 |
145.122,3 |
83.135 |
88.455 |
| |||||||||