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Roma, 6 marzo 2002

 

Circolare n.41/2002

 

Oggetto: Autotrasporto – Riduzione delle accise per il I semestre 2002 – Legge 27.2.2002, n.16, su G.U. n.49 del 27.2.2002.

 

 

La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto n.452/2001, ha confermato la riduzione dell’accisa sui consumi di gasolio del primo semestre di quest’anno in misura analoga a quella del secondo semestre 2001, pari a 0,043 euro/litro (83,8 lire/litro).

 

Con successivo decreto, l’importo della riduzione potrà essere aumentato o diminuito in funzione dell’andamento del costo del gasolio nel semestre considerato.

 

Per ottenere il beneficio le imprese di autotrasporto dovranno presentare entro il 30 settembre 2002 all’Ufficio Tecnico di Finanza della provincia di residenza l’autodichiarazione dei consumi di gasolio riferiti ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, risultanti dalle fatture (non è più ammessa la dichiarazione dei consumi sulla base delle schede carburante). Il modulo della dichiarazione è disponibile sul sito internet www.agenziadogane.it alla voce “Accise”. Decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che vi siano state osservazioni da parte dell’Ufficio, l’impresa richiedente potrà utilizzare l’importo spettante in compensazione dei versamenti fiscali e contributivi effettuati col modello F24.

 

Si rammenta peraltro che la riduzione delle accise (operata anche in Francia e in Olanda) non ha ancora ottenuto il via libera da parte dell’Unione Europea. Dopo la conclusione dell’indagine formale della Commissione, che ha portato a ritenere quel regime di aiuti incompatibile con il Trattato, la decisione finale spetta ora al Consiglio Europeo: in base all’articolo 88 del Trattato con delibera da adottarsi all’unanimità il Consiglio può, in circostanze eccezionali, decidere di derogare alla disciplina degli aiuti di stato. La decisione è attesa per maggio prossimo.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.4/2002

 

Allegato due

 

D/d

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G.U. n.49 del 27 febbraio 2002 (fonte Guritel)

 

LEGGE 27 febbraio 2002, n. 16

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 28

dicembre  2001,  n.  452,  recante  disposizioni  urgenti  in tema di

accise,  di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di

giochi e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA.

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

    1. Il   decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.  452,  recante

disposizioni  urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione,

di  smaltimento  di  oli  usati,  di  giochi e scommesse, nonche' sui

rimborsi  IVA,  e' convertito in legge con le modificazioni riportate

in allegato alla presente legge.

    2. La  presente  legge  entra  in  vigore  il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 27 febbraio 2002

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio

                              dei Ministri

                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e

                              delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

G.U. n.49 del 27 febbraio 2002 (fonte Guritel)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2001, n. 452

Testo  del  decreto-legge  28  dicembre  2001,  n. 452 (in Gazzetta

Ufficiale - serie generale - n. 301 del 29 dicembre 2001), coordinato

con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 (in questa stessa

Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 11), recante: "Disposizioni urgenti in

tema  di  accise,  di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli

usati,  di  giochi  e  scommesse,  nonche'  sui  rimborsi  IVA, sulla

pubblicita'  effettuata con veicoli, sulle contabilita' speciali, sui

generi  di  monopolio,  sul  trasferimento  di  beni demaniali, sulla

giustizia  tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della

riscossione dei tributi e su contributi ad enti ed associazioni".

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei

decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle

disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate

dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate

con carattere grassetto.

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

    Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  15 marzo 2002 si procedera' alla

ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle

relative note.

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, DI PUBBLICITA' EFFETTUATA SU
VEICOLI, DI CONTABILITA' SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO

                               Art. 1.

                           Oli emulsionati

  1.  Le  aliquote  di  accisa  sulle  emulsioni  stabilizzate di cui

all'articolo  24,  comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000,

n. 388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

  1-bis.  Le  aliquote  di  cui  al comma 1 si applicano, fino alla

medesima  data  del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate

di  oli  da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta

in  misura  variabile  dal  12  al 15 per cento in peso, prodotte dal

medesimo  soggetto  che  le  utilizza  per  gli  usi di trazione e di

combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di

tale  soggetto,  purche' tali emulsioni presentino le caratteristiche

di  cui  all'articolo  12,  comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.

488.

  1-ter.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1-bis  si  applica  a

condizione   che   il   fabbisogno   annuo  del  soggetto  ecceda  il

quantitativo  di  litri  100.000  per  le emulsioni di oli da gas con

acqua  e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni di olio combustibile

denso con acqua.

  1-quater.  Con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze

sono  stabilite  le  modalita'  per l'autoproduzione, l'impiego ed il

controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis.

                               Art. 2.

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale

         e imposta di consumo sul gas metano per usi civili.

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  4  del decreto-legge 1

ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

  1-bis.  All'articolo  14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28

dicembre  2001,  n.  448,  le  parole: "data di entrata in vigore del

decreto  di  cui  al  presente comma" sono sostituite dalle seguenti:

"revisione organica del regime tributario del settore".

                               Art. 3.

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in

                 altri specifici territori nazionali

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del decreto-legge 1

ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

  1-bis.   Nella   legge  1  novembre  1973,  n.  762,  concernente

l'istituzione  a  favore  dei  comuni  di Gorizia, Savogna d'Isonzo e

Livigno di un diritto speciale su generi che fruiscono di particolari

agevolazioni  fiscali,  all'articolo 3, primo comma, la lettera a) e'

sostituita dalla seguente:

    "a)  di  euro  233  per  mille litri di benzina e di euro 155 per

mille litri di petrolio e di gasolio";

                               Art. 4.

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa

ovvero  con energia geotermica e disposizioni concernenti l'esenzione

                     dell'accisa sul biodiesel.

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  del decreto-legge 1

ottobre  2001,  n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

  1-bis.  Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa

ripartite   quale   anticipazione   del   contingente  annuo  di  cui

all'articolo  21  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388, possono

prestare   le  garanzie  richieste  a  salvaguardia  degli  interessi

erariali  mediante  apposita  cauzione  commisurata  al  30 per cento

dell'intero  importo  dell'accisa  gravante sul gasolio rapportata al

quantitativo  di  biodiesel  da  immettere  in  consumo  o attraverso

polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello stesso importo.

                               Art. 5.

Agevolazione   sul   gasolio   per   autotrazione   impiegato   dagli

                          autotrasportatori

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  e  fino al 30 giugno 2002,

l'aliquota   prevista   nell'allegato  I  al    testo  unico  delle

disposizioni  legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e

sui  consumi  e  relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive

modificazioni,  per  il  gasolio  per  autotrazione  utilizzato dagli

esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa

massima  complessiva  superiore  a  3,5  tonnellate  e' ridotta della

misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

  2.  La  riduzione  prevista  al  comma  1  si applica, altresi', ai

seguenti soggetti:

    a) agli  enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti

l'attivita'  di  trasporto  di cui al decreto legislativo 19 novembre

1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

    b) alle  imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza statale,

regionale  e  locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al

Regolamento  (CEE)  n.  684/92  del  Consiglio  del  16 marzo 1992, e

successive  modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del

1997;

    c) agli  enti  pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune

in servizio pubblico per trasporto di persone.

  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, da

pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  entro  il  31 luglio 2002, e'

eventualmente  rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30

giugno 2002, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la

variazione   del  prezzo  di  vendita  al  consumo  del  gasolio  per

autotrazione,  rilevato settimanalmente dal Ministero delle attivita'

produttive,  purche'  e nei limiti in cui lo scostamento del medesimo

prezzo  che  risulti  alla  fine  del  semestre,  rispetto  al prezzo

rilevato  nella prima settimana di gennaio 2002, superi mediamente il

10  per  cento  in  piu'  o  in  meno dell'ammontare dell'aliquota di

accisa.  Con  il  medesimo  decreto  vengono,  altresi', stabilite le

modalita' per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

  4.  Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la

compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio

di   cui  ai  commi  1  e  2  presentano,  entro  il  termine del  30

settembre   2002,   apposita  dichiarazione  ai  competenti   uffici

dell'Agenzia  delle  dogane,  secondo  le modalita' e con gli effetti

previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale

a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, emanato con

decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

  5.  Nell'articolo  1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n.

246,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 2001, n.

330,  come  successivamente  modificato dall'articolo 8, comma 5, del

decreto-legge  1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,

dalla  legge  30  novembre  2001,  n. 418, sono apportate le seguenti

modifiche:

    a) dopo  la  parola:  "purche'" sono aggiunte le seguenti: "e nei

limiti in cui";

    b) le  parole:  "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"il 15 per cento".

                             Art. 5-bis.

    Disposizioni in materia di pubblicita' effettuata con veicoli

  1.  All'articolo  10  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

      "b-bis)  all'articolo  13,  dopo  il  comma  4,  e' inserito il

seguente:

        4-bis.  L'imposta  non  e' dovuta altresi' per l'indicazione,

sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo

dell'impresa  che  effettua l'attivita' di trasporto, anche per conto

terzi,  limitatamente  alla  sola  superficie  utile occupata da tali

indicazioni";

    b) al comma 3:

      1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite

le seguenti: "dell'art. 13, comma 4-bis, e";

      2)  la  parola:  "introdotto"  e'  sostituita  dalla  seguente:

"introdotti".

                          *** OMISSIS ***

FINE TESTO COORDINATO