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Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 7marzo 2002
Circolare n.42/2002
Oggetto: Previdenza - INAIL –
Vademecum sulla nuova tariffa – Circolare n. 9 dell’11/2/2002.
Come è noto, dall’1 gennaio 2000 è in vigore la nuova tariffa INAIL (D.M.
12 dicembre 2000) che, rispetto al sistema precedente, ha modificato i criteri
per la classificazione dei datori di lavoro e per il calcolo del premio
aziendale ed ha inoltre abbreviato l’iter del contenzioso amministrativo.
Riunificando le istruzioni già impartite sui singoli temi, l’INAIL ha ora
realizzato un vademecum in cui affronta in maniera sistematica tutte le novità
introdotte.
Si rammenta che la nuova tariffa si articola su quattro distinte gestioni
(industria, terziario, artigianato e altre attività) a cui le
aziende vengono iscritte sulla base dell’inquadramento previdenziale disposto
dall’INPS. Ogni gestione contiene un proprio elenco di lavorazioni
soggette all’assicurazione infortuni ed indica per ciascuna di esse il relativo
tasso di premio sulla base dell’andamento infortunistico della gestione stessa.
Rispetto al passato, allorché il sistema tariffario si basava sull’unica
gestione industria che accorpava al proprio interno tutte le lavorazioni, la
novità più rilevante consiste quindi nella possibilità che per la medesima
lavorazione risultino tassi diversi a seconda della classificazione
dell’azienda (ad esempio il tasso di premio per gli autisti è pari al 110 o al
64 per mille, in caso di impresa classificata nel terziario, e al 130 o all’87
per mille in caso di impresa classificata nell’industria).
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.130/2001 e 31/2001
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Allegato uno |
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M/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Circolare n. 09 dell’11 febbraio 2002
Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di
applicazione.
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QUADRO NORMATIVO Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.
P.R. del 30 giugno 1965, N. 1124. Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, N. 38, recante
“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17
maggio 1999, N. 144 ” Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 12 dicembre 2000, recante “Nuove tariffe dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative
modalità di applicazione.” Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001,
N. 314, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la
presentazione dei ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la
composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione
infortuni.” |
A.C.
I.P. n. 278
S O M M A R I O
Premessa
1.
Nuove Tariffe dei premi (Art. 1
Modalità).
1.a Individuazione delle Gestioni Tariffarie.
1.b Nomenclatori tariffari.
1.c Tassi medi nazionali.
2.
Inquadramento dei datori di
lavoro nelle gestioni tariffarie (Artt. 2 e 3 Modalità).
2.a Datori di lavoro soggetti alla classificazione I.N.P.S. .
2.b Datori di lavoro non soggetti alla classificazione I.N.P.S. .
2.c. Casi particolari.
2.d. Inquadramenti plurimi.
2.e Inquadramento provvisorio.
3. Classificazione delle
lavorazioni (Artt. 4 – 7 Modalità).
3.a Lavorazione principale.
Operazioni complementari e sussidiarie.
3.b Attività riconducibile ad una sola voce di Tariffa.
3.c Esercizio di attività complesse (Articolo 6 Modalità).
3.d Costruzione di parti di un prodotto.
3.e Lavorazione non prevista.
4.
Tasso medio nazionale. Calcolo
degli oneri (Artt. 8 e 9 Modalità).
5.
Denunce di variazione (Art. 11
Modalità).
5.a Nuovo inquadramento nelle Gestioni Tariffarie.
5.b Nuova classificazione delle lavorazioni.
5.c Determinazione dell’oscillazione.
5.d Provvedimenti d’ufficio.
5.e Tardata o omessa denuncia di variazione.
5.f Motivazione e comunicazione del
provvedimento.
6. Rettifica dell’inquadramento nelle
gestioni tariffarie (Artt. 14 e 15 Modalità).
6.a Premessa.
6.b Disposizioni generali.
6.c Avvio del procedimento.
6.d Provvedimento di rettifica.
6.d.1 Motivazione del provvedimento.
6.d.2 Decorrenza.
6.e Ricalcolo del tasso applicabile.
6.f Istruzioni operative.
7. Rettifica della classificazione delle
lavorazioni (Artt. 16 e 17 Modalità).
7.a Disposizioni generali.
7.b Avvio del procedimento.
7.c Provvedimento.
7.d Decorrenza.
7.e Voci di nuova istituzione.
7.f Ricalcolo del tasso applicabile.
7.g Istruzioni operative.
8. Oscillazione dei tassi (Artt. 19-25
Modalità)
8.a Oscillazione del tasso nel primo biennio di attività (Artt. 19,
20, 21, 25 Modalità).
8.a.1 Oscillazione in riduzione.
8.a.2 Oscillazione in aumento.
8.b Oscillazione del tasso dopo il primo biennio di attività (Artt.
22, 23, 24 Modalità).
8.b.1 Oscillazione per andamento infortunistico.
8.b.2 Oscillazione per prevenzione.
8.c Questioni particolari.
9. Contenzioso amministrativo (ArtT. 26 e 27 Modalità - D.P.R. 14
maggio 2001, N. 314).
9.a Ambito di applicazione.
9.b Competenza a decidere.
9.c Termini e modalità per la proposizione del ricorso.
9.d Effetti del ricorso.
9.e Termini per decidere.
9.f Sospensione del procedimento.
9.g Impugnazione dinanzi all’A.G.O. .
9.h Norme abrogate.
9.i Questioni particolari.
10. Denuncia dei lavori (Art. 10 Modalità).
10.a Principi generali.
10.b Sede di lavoro.
10.c Apertura di nuove sedi di lavoro.
10.d Dispensa dall’obbligo di denuncia di singoli lavori.
11. Denunce dei lavori a carattere temporaneo
(Art. 12 Modalità).
12. Accentramento delle posizioni
assicurative (Art. 13 Modalità).
12.a Premessa.
12.b Criteri per la definizione delle domande di accentramento.
12.c Provvedimento.
12.d Adempimenti operativi.
13. Calcolo del premio di assicurazione (Art.
18 Modalità).
14. Modalità di
pagamento (Art. 28 Modalità)
Premessa
Con precedenti note informative
diramate da questa Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - sono state
illustrate le più significative innovazioni introdotte sul piano tariffario dal
Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni per
l’attuazione della riforma dell’assicurazione
“I.N.A.I.L.” a norma
dell’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12
dicembre 2000, concernente l’approvazione delle nuove Tariffe dei premi e delle
relative modalità di applicazione (di seguito brevemente indicate come
“Modalità”), pubblicato sul S.O. n.
15 alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001 (v.
in proposito: lettera del 28 febbraio 2000; lettera del 20 dicembre 2000;
lettera del 12 gennaio 2001; lettera del 25 gennaio 2001; lettera del 12
febbraio 2001; lettera dell’11 giugno 2001; lettera del 18 giugno 2001).
A tal riguardo, ravvisata l’esigenza di procedere ad una organica
esposizione degli argomenti oggetto di precedente trattazione nonché di fornire
ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune problematiche segnalate dalle
Strutture Territoriali, si rilasciano le seguenti direttive ed istruzioni applicative.
1. Nuove Tariffe dei premi (Art.
1 Modalità).
1.a Individuazione delle Gestioni Tariffarie.
Il sistema tariffario operativo a decorrere dal 1° gennaio 2000 si
fonda sull’articolazione della “Gestione Industria”, disciplinata dal Tit. I
del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nelle seguenti Gestioni
Tariffarie – alle quali corrispondono altrettante Tariffe dei premi - individuate
mutuando i criteri di classificazione delle attività dettati ai fini
previdenziali ed assistenziali dall’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n.
88:
a) “Industria”, per le attività:
manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione
dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della
pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
b)
“Artigianato”, per le attività di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443,
e successive modifiche ed integrazioni;
c) “Terziario”, per le attività: commerciali,
ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione
dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per
le relative attività ausiliarie;
d)
“Altre Attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle
precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti
pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49,
comma 1, lettera e), della citata Legge 9 marzo 1989, n. 88.
Per le prime tre Gestioni, denominate “Industria”, “Artigianato” e
“Terziario”, è stata recepita l’elencazione delle attività contenuta per i
corrispondenti settori, rispettivamente, nell’articolo 49, comma 1, lettere a),
b) e d) della Legge n. 88/1989. Ciò posto, va ritenuto che, a seguito delle
modifiche apportate all’articolo 49, comma 1, lett. a), della Legge n. 88/1989
- da ultimo, dall’articolo 78, comma 15, lett. d), della Legge 23 dicembre
2000, n. 388 - devono considerarsi incluse nella Gestione Tariffaria
“Industria” anche le lavanderie industriali.
La quarta Gestione, denominata “Altre Attività”, comprende le attività
non riconducibili alle prime tre gestioni, tra le quali le attività svolte
dagli enti pubblici, compresi lo Stato (per le attività non rientranti nella
“Gestione per conto”) e gli enti locali, nonché le attività previste dalla
lettera e) dell’articolo 49, comma 1, della Legge n. 88/1989 (Credito,
Assicurazione e Tributi).
Nella ripartizione delle attività non sono ovviamente considerate le
attività di cui alla lettera c) dell’articolo 49, comma 1, sopra citato, in
quanto rientranti nell’apposita “Gestione Agricoltura”, disciplinata dal Tit.
II del T.U. n. 1124/1965.
Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
del Decreto Legislativo n. 38/2000, sopra citato, le nuove Tariffe dei premi si
applicano, a decorrere dal 1°gennaio 2000, anche alle attività svolte dai lavoratori
italiani operanti nei Paesi extracomunitari non convenzionati (Decreto Legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla Legge 3
ottobre 1987, n. 398). Per quanto attiene agli aspetti retributivi, si rimanda
alla circolare n. 54 del 19 luglio 2001.
Si puntualizza, infine, che la ripartizione della “Gestione Industria”
opera ai soli fini tariffari, mentre deve intendersi confermata, per ogni altro
aspetto, la relativa unitarietà disposta dal Tit. I del T.U. n. 1124/1965. Sul
piano operativo, ciò comporta che l’eventuale riferimento alla “Gestione” o al
“Settore” Industria contenuto nelle disposizioni di legge o nelle istruzioni
precedenti alla riforma in questione deve ritenersi inteso, ai fini
dell’assicurazione antinfortunistica, come riferito all’intera “Gestione
Industria”, e non alla sola Gestione Tariffaria Industria, così come introdotta
dalle nuove disposizioni. Analogamente, peraltro, dovrà essere interpretato
l’eventuale riferimento contenuto nelle disposizioni o istruzioni successive,
fatta salva la presenza di esplicite limitazioni nel senso sopra prospettato o,
comunque, di univoci elementi idonei a giustificarla.
1.b Nomenclatori tariffari.
Alle suddette Gestioni corrispondono altrettante Tariffe dei premi,
differenziate per quanto concerne sia la nomenclatura delle lavorazioni sia i
relativi tassi medi nazionali.
I nuovi nomenclatori confermano l’impianto generale della Tariffa
unica del 1988. In particolare, rimane attuale, per ognuna delle quattro
Gestioni, la suddivisione delle lavorazioni in dieci grandi gruppi articolati,
di norma, in gruppi, sottogruppi e voci che, data la trasversalità delle
lavorazioni tra le diverse Gestioni Tariffarie e soprattutto l’esigenza di
assicurare condizioni di pronta attuazione del nuovo assetto, conservano
analoga formulazione.
Sono stati apportati, comunque, gli adeguamenti dettati
dall’evoluzione tecnologico - organizzativa dei processi lavorativi e
dall’esperienza maturata nell’applicazione della precedente Tariffa, nonché,
laddove condivisibili e praticabili, dalle particolari esigenze rappresentate
dalle diverse Associazioni datoriali.
Si è proceduto, infine, all’aggregazione delle lavorazioni che, per
effetto della “settorializzazione” del sistema tariffario, sono risultate di scarsa
significatività statistica nell’ambito di singole gestioni. In tali casi,
ricorrenti in particolare nelle Gestioni “Terziario” ed “Altre Attività”, la
formulazione dei riferimenti classificativi è stata adeguatamente semplificata.
Per una più completa disamina delle modifiche introdotte, si rimanda
all’edizione aggiornata delle “Istruzioni Tecniche” e dei relativi “Repertori
Analitici”, allegate alla nota d’istruzioni diramata da questa Direzione
Generale – Direzione Centrale Rischi - l’11 giugno 2001 nonché alla lettera
d’istruzioni del 20 dicembre 2000, e relativi allegati (tabella di correlazione
e note).
1.c Tassi medi nazionali.
Il punto qualificante del nuovo sistema tariffario è la previsione di
distinti tassi medi nazionali per le quattro Gestioni Tariffarie. Pertanto,
anche a parità di lavorazione tra le diverse Gestioni, i relativi tassi medi
sono essenzialmente rapportati all’andamento infortunistico registrato, per la
lavorazione considerata, nell’ambito di ciascuna Gestione.
Per una più diffusa trattazione, si rinvia al successivo punto 4.
2. Inquadramento dei datori di
lavoro nelle gestioni tariffarie (Artt. 2 e 3 Modalità).
L’inquadramento nelle Gestioni Tariffarie (detto anche “inquadramento
settoriale”) riguarda i datori di lavoro di cui all’articolo 9 del T.U. n.
1124/1965, e cioè tutti i datori di lavoro soggetti alle disposizioni dettate
dal Tit. I dello stesso T.U. (“Gestione Industria”), ed è finalizzato alla
formazione ed alla applicazione delle Tariffe per la determinazione dei premi
di assicurazione dovuti per i relativi dipendenti e per i lavoratori a questi
assimilati.
Alla luce dei suindicati criteri di ripartizione, le nuove Modalità
prevedono, in linea generale, che l’inquadramento deve essere effettuato
secondo la classificazione disposta dall’I.N.P.S. ai fini previdenziali ed
assistenziali ai sensi del più volte citato articolo 49 della Legge n. 88/1989,
tenendo altresì conto, ai fini dell’inquadramento nella Gestione Tariffaria
“Altre Attività”, delle succitate specificità previste dalla recente normativa
di riforma.
In ipotesi residuali, e cioè quando il Datore di Lavoro non sia
soggetto alla classificazione dell’I.N.P.S. o quando questa non sia
utilizzabile ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, l’inquadramento nelle
Gestioni Tariffarie è effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L., con i criteri
indicati nei successivi punti 2.b e 2.c.
2.a Datori di lavoro soggetti alla classificazione
I.N.P.S.
Le nuove disposizioni, anche al fine di assicurare omogeneità di
comportamenti tra i diversi enti operanti in materia di assicurazioni sociali,
conferiscono efficacia vincolante alla classificazione aziendale disposta
dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989.
Sul piano operativo, ciò comporta che, a decorrere dal 1° gennaio
2000, i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale I.N.P.S.
devono essere inquadrati, ai fini I.N.A.I.L., nel modo seguente:
1. nella
Gestione Tariffaria “Industria”, se classificati dall’I.N.P.S. nel
corrispondente “Settore Industria” (art. 49, comma 1, lett. a), Legge n.
88/1989);
2. nella
Gestione Tariffaria “Artigianato”, se classificati dall’I.N.P.S. nel
corrispondente “Settore Artigianato” (art. 49, comma 1, lett. b), Legge n.
88/1989);
3. nella
Gestione Tariffaria “Terziario”, se classificati dall’I.N.P.S. nel
corrispondente “Settore Terziario” (art. 49, comma 1, lett. d), Legge n.
88/1989);
4. nella
Gestione Tariffaria “Altre Attività”, se classificati dall’I.N.P.S.:
·
nel “Settore Credito, Assicurazione e Tributi” (art.
49, comma 1, lettera e), Legge
n. 88/1989);
·
nel “Settore
Attività Varie”, comprendente le attività delle organizzazioni associative e
gli enti pubblici, compreso lo Stato (art. 49, comma 2, Legge n. 88/1989).
Sotto il profilo applicativo, si rileva che, a partire dalla suddetta
data, deve ritenersi esclusa la possibilità dell’Istituto di effettuare
inquadramenti discordanti con la classificazione aziendale disposta
dall’I.N.P.S.
In particolare, si ritiene
opportuno precisare che la classificazione I.N.P.S. assume efficacia vincolante
per l’I.N.A.I.L. anche in tema di
imprese agricole, le quali, se così classificate dall’I.N.P.S., a decorrere
dal 1° gennaio 2000, devono
essere assoggettate al regime di
contribuzione previsto dal Tit. II del T.U. n. 1124/1965, con
conseguente cessazione, da tale data, delle posizioni assicurative ordinarie istituite secondo le disposizioni
del Tit. I dello stesso T.U. n.
1124/1965.
In riferimento a tali ultime fattispecie, devono tuttavia considerarsi
fatte salve le eccezionali ipotesi in cui, per espressa e specifica
disposizione di Legge (ad esempio, art. 2 Legge n. 240/1984) o per ragioni
comunque derivanti da speciali disposizioni di Legge, la classificazione
aziendale disposta dall’I.N.P.S. non possa essere utilizzata ai fini I.N.A.I.L.
(ad es., impresa classificata come agricola dall’I.N.P.S., per il pagamento dei
premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori parasubordinati), per le quali
l’inquadramento deve essere effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L., secondo i
criteri e le modalità illustrate al successivo punto n. 2.c.
Per quanto riguarda la complessa problematica dell’ “artigiano di
fatto”, si fa riserva di fornire ulteriori e definitive istruzioni in esito al
parere ministeriale già richiesto sull’argomento.
2.b Datori di lavoro non soggetti alla classificazione
I.N.P.S.
Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale
disposta dall’I.N.P.S., e quindi in ipotesi del tutto residuali (ad esempio,
enti pubblici o amministrazioni statali non soggetti ad alcuna contribuzione
I.N.P.S., e pertanto non classificati dall’I.N.P.S. stesso), l’inquadramento
deve essere effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L.. Allo stesso modo dovrà
procedersi qualora la classificazione aziendale non sia utilizzabile ai fini
I.N.A.I.L. (v. punto 2.c).
Va precisato che, anche nel caso d’inquadramento diretto da parte
dell’I.N.A.I.L., la normativa in parola prescrive l’utilizzo dei criteri di
classificazione dettati dall’articolo 49 della Legge n. 88/1989, ampiamente
illustrati nella lettera d’istruzioni diramata da questa Direzione Generale –
Direzione Centrale Rischi - in data 28 febbraio 2000, alla quale si fa rinvio.
Sul piano operativo, ciò comporta che, anche nei casi in argomento,
l’inquadramento del Datore di Lavoro deve essere effettuato dall’I.N.A.I.L. in
armonia con la ripartizione delle attività per settori economici, contenuta nel
“manuale di classificazione” diramato dall’I.N.P.S. in allegato alla circolare
n. 65/1996, già trasmesso alle Strutture Territoriali, con gli aggiornamenti
nel frattempo intervenuti, insieme alla lettera del 28 febbraio 2000.
In particolare, una volta individuata, caso per caso, l’attività
concretamente svolta dal Datore di Lavoro, l’inquadramento deve essere
effettuato nella Gestione Tariffaria corrispondente al settore economico nel
quale l’attività stessa, alla luce del suddetto “manuale di classificazione”,
risulta compresa.
2.c Casi particolari.
All’inquadramento diretto da parte dell’I.N.A.I.L. dovrà procedersi
anche qualora la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. non sia
utilizzabile ai fini I.N.A.I.L..
In tale casistica, ad esempio, rientrano le imprese cooperative e loro
consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e
zootecnici ricorrendo normalmente ed in
modo continuativo, in quantità prevalente, a prodotti agricoli e zootecnici
ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri
associati.
In verità, gli articoli 1 e 2 della
Legge 15 giugno 1984, n. 240, dispongono, ai fini previdenziali, la classificazione
delle suddette imprese e loro consorzi nel
Settore Agricoltura, prevedendo però che, ai fini dell’assicurazione antinfortunistica,
si applicano, per i dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, le disposizioni del Settore
Industriale.
In tali casi, considerata l’impossibilità di
utilizzare la classificazione aziendale dell’I.N.P.S., si ritiene corretto che,
ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo assicurativo dei dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, le imprese e i consorzi in argomento
siano inquadrati nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”,
nell’ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività non
riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre
lettere dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 38/2000
(Industria, Artigianato e Terziario).
Si fa presente che tale soluzione deve essere adottata in tutti i casi
in cui l’impresa agricola (e cioè l’impresa come tale classificata
dall’I.N.P.S.) sia eccezionalmente tenuta, ai fini I.N.A.I.L., al pagamento del
premio assicurativo ordinario, il quale – a seguito della riforma del sistema
tariffario – deve essere determinato previa individuazione della specifica
Tariffa da applicare.
Sempre a titolo esemplificativo, nella casistica in esame rientrano
altresì le imprese agricole committenti di lavoro “parasubordinato”, le quali,
ai soli fini del pagamento del premio assicurativo dovuto per tali lavoratori
ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000, devono essere inquadrate nella Gestione
Tariffaria “Altre Attività”.
Data l’assoluta novità delle questioni trattate, si fa tuttavia
riserva di fornire ulteriori e definitive istruzioni operative sul punto, in
esito all’apposito parere ministeriale già richiesto.
2.d Inquadramenti plurimi.
Il sistema di classificazione di cui alla Legge N. 88/89 prevede, in
via ordinaria, la classificazione aziendale del Datore di Lavoro in un solo
settore economico, individuato secondo l’attività esercitata dallo stesso.
Il sistema in parola prevede tuttavia la
possibilità di inquadramenti plurimi - in più settori di attività - qualora lo
stesso Datore di Lavoro eserciti più attività aventi carattere autonomo e
rientranti in più settori.
In tali casi, qualora si tratti di Datori di
Lavoro classificati dall’I.N.P.S. in più settori economici, dovrà procedersi,
anche ai fini I.N.A.I.L., all’inquadramento nelle corrispondenti Gestioni
Tariffarie. Si precisa che, qualora la classificazione I.N.P.S. riguardi più
settori economici rientranti nella Gestione Tariffaria “Altre Attività” (ad
es., Settore “Credito, Assicurazione e Tributi” e Settore “Attività Varie” del
sistema I.N.P.S.), l’inquadramento dovrà essere effettuato solo in tale
Gestione.
Nel caso, invece, di Datori di Lavoro non
soggetti alla classificazione dell’I.N.P.S. e svolgenti attività rientranti in
più Gestioni Tariffarie, l’inquadramento dovrà essere effettuato nella sola Gestione
Tariffaria da determinarsi con apposito decreto ministeriale di aggregazione su
richiesta dell’I.N.A.I.L.
2.e Inquadramento provvisorio.
Al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi,
le disposizioni in esame attribuiscono all’I.N.A.I.L. il compito di provvedere
in via provvisoria all’inquadramento dei Datori di Lavoro per i quali, alla
data dell’inizio dell’attività denunciata, non sia stata ancora disposta la classificazione aziendale da parte dell’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989.
Sul piano operativo, si segnala che l’inquadramento provvisorio deve
essere effettuato con i criteri e le modalità indicati nel precedente punto n.
2.a.
Si precisa peraltro che l’eventuale inquadramento provvisorio nella
Gestione Tariffaria “Artigianato” può essere effettuato soltanto nei seguenti
casi:
1. il Datore
di Lavoro abbia già presentato domanda d’iscrizione alla Commissione
Provinciale per l’Artigianato, ma la domanda non sia stata ancora definita dalla
Commissione stessa;
ovvero
2. il Datore
di Lavoro dichiari la natura artigiana dell’impresa.
In tale ultima ipotesi, l’inquadramento provvisorio potrà essere
accordato soltanto previa positiva valutazione della ricorrenza dei requisiti
previsti dalla Legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni,
provvedendo contestualmente a segnalare il Datore di Lavoro alla Commissione
Provinciale per l’Artigianato, per l’eventuale iscrizione d’ufficio.
In tutti i casi, si evidenzia che, qualora la classificazione
aziendale successivamente disposta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49
della Legge n. 88/1989 risulti diversa dall’inquadramento provvisoriamente disposto
dall’I.N.A.I.L., dovrà procedersi alle necessarie rettifiche con decorrenza
dalla data d’inizio dell’attività.
Al fine di accertare tempestivamente le eventuali discordanze tra
l’inquadramento provvisorio e la classificazione aziendale disposta
dall’I.N.P.S., si dispone che, a partire dal trentesimo giorno successivo alla
denuncia dei lavori, siano effettuati, almeno con cadenza mensile, accessi
mirati negli archivi locali dell’I.N.P.S..
Per il conseguimento delle suddette finalità, si ritiene utile,
quindi, che le Unità operative provvedano a creare sinergie con le locali
strutture dell’I.N.P.S. nonché rapporti di proficua collaborazione con i Consulenti
del Lavoro, anche sulla base di accordi a livello regionale.
3. Classificazione delle lavorazioni (Artt. 4 – 7 Modalità).
La “classificazione delle lavorazioni” deve
essere effettuata secondo i criteri generali, dettati dagli articoli da 4 a 7
delle Modalità, comuni alle quattro Gestioni e di seguito illustrati, nonché
secondo le specifiche previsioni contenute nella Tariffa relativa alla Gestione
nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato, illustrate nelle “Istruzioni
Tecniche” diramate con la succitata lettera d’istruzioni dell’11 giugno 2000,
alle quali si fa rinvio.
Sul piano generale, la “classificazione delle
lavorazioni” è effettuata in relazione alla “lavorazione principale” esercitata
dal Datore di Lavoro che comprende - come si dirà appresso – anche le relative
operazioni complementari e sussidiarie.
3.a Lavorazione
principale. Operazioni complementari e sussidiarie.
La lavorazione principale è quella che identifica un ciclo tecnologico
produttivo o un’attività operativa; per lavorazione principale si intende, in
sostanza, il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto
descritto nei singoli riferimenti di ciascuna Tariffa (voci, sottogruppi o
gruppi con tasso).
E’ operazione complementare, invece, quella che costituisce un
complemento dell’attività o lavorazione principale (produttiva od operativa che
sia) svolta dall’azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione
principale, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere sviluppo
completo e continuo senza di essa. A titolo non esaustivo, si possono citare
quali esempi di operazioni complementari: la produzione di vapore o la
trasformazione dell’energia elettrica necessaria per uno stabilimento; la
manutenzione del macchinario e delle installazioni, il controllo interno di
qualità.
E’ operazione sussidiaria, infine, quella che, eseguita in proprio
dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od
operativo dell’azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe,
quindi, indispensabile. In altri termini, si tratta di operazioni che, pur
concorrendo alla realizzazione dell’attività fondamentale, realizzano un
prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio
specifico. Fra tali operazioni sono da considerare, ad esempio: la manutenzione
edile ordinaria eseguita negli stabilimenti; la produzione di contenitori o di
involucri dei prodotti anche a fine di imballaggio, ecc.
Tanto premesso, si rileva che il rapporto intercorrente tra
lavorazione principale e operazione complementare e/o sussidiaria è stato
puntualizzato nell’articolo 4 delle Modalità; in particolare, si è precisato
che le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione
principale e ne seguono il riferimento classificativo purché risultino
verificate le seguenti condizioni:
· le
operazioni complementari e sussidiarie devono essere svolte dallo stesso Datore
di Lavoro (stessa ragione sociale, quale risulta dal certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, stessa partita IVA o codice fiscale, ecc.) che
esercita la lavorazione principale;
· le operazioni complementari e sussidiarie devono risultare in
connessione operativa con l’attività principale, connessione che deve ritenersi
sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie siano correlate a
quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche
esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale ed una più
agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali.
Le operazioni complementari e sussidiarie, con le limitazioni sopra
riportate, possono essere effettuate anche in luoghi diversi.
Allo scopo di prevenire dubbi sulla natura delle operazioni
complementari e sussidiarie ed in particolare sul concetto di connessione
operativa, si ricorda che queste si devono intendere in connessione operativa
con la lavorazione principale se realizzano beni o servizi nella misura
strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa.
Pertanto, se i beni od i servizi prodotti con le operazioni
complementari e sussidiarie dovessero comportare la realizzazione di beni o
servizi di particolare rilevanza (quand’anche giustificata, ad esempio, dalla
necessità di realizzare impianti di dimensioni economicamente ottimali) vanno
considerate alla stregua di lavorazioni principali e classificate nelle
specifiche voci di Tariffa.
Considerato, infine, che i sopra citati concetti informatori delle
Tariffe dei premi (lavorazione principale; lavorazione complementare;
lavorazione sussidiaria; connessione operativa) sono i medesimi per le quattro
Gestioni, qualora le formulazioni dei gruppi, sottogruppi e voci di Tariffa
relative ad una particolare Gestione non consentano di ricondurre alcune
attività al corretto riferimento tariffario, la classificazione potrà essere
effettuata utilizzando le eventuali e più specifiche indicazioni contenute
nelle voci omologhe di altre Gestioni.
3.b Attività riconducibile ad una sola voce di Tariffa.
Qualora il Datore di Lavoro svolga un’attività espressamente prevista
dalla Tariffa della specifica Gestione nella quale egli è inquadrato, la
classificazione è effettuata applicando la corrispondente voce e il relativo
tasso medio, eventualmente oscillato ai sensi degli articoli da 19 a 25 delle
stesse Modalità.
3.c Esercizio di attività
complesse (Art. 6 Modalità).
Nel caso di esercizio di attività complesse, riconducibili
cioè a più voci di Tariffa della Gestione nella quale il Datore di Lavoro è
inquadrato, la classificazione è effettuata applicando, per ciascuna
lavorazione, la corrispondente voce di Tariffa e il relativo tasso medio,
eventualmente oscillato come sopra.
Proprio in riferimento all’esercizio di attività
complesse, la rilevante novità è rappresentata dalla eliminazione del “tasso
medio ponderato”, disciplinato nel precedente sistema dall’articolo 8 delle
Modalità di applicazione.
In particolare, l’articolo 6, comma 2, delle
nuove Modalità prevede, anche in tali ipotesi, la classificazione a più voci,
disponendo che, qualora non sia possibile stabilire una netta
demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di
retribuzione (ipotesi che, in passato, dava luogo all’applicazione di un tasso
ponderato), la relativa ripartizione è effettuata dal Datore di Lavoro con le
modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando
le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività
esercitata.
La medesima disposizione, peraltro, prevede la possibilità che
l’I.N.A.I.L. rettifichi, in forza di diverse valutazioni, le incidenze
dichiarate dal Datore di Lavoro. Il relativo provvedimento, debitamente
motivato, deve essere comunicato al Datore di Lavoro con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento e deve contenere l’indicazione dell’Organo cui può
essere proposto ricorso amministrativo e del termine per il ricorso stesso (v.
successivo punto n. 9).
Si segnala che la nuova disciplina è applicabile
alle P.A.T. istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per le P.A.T. in corso
alla predetta data rimangono in vigore i tassi ponderati prestabiliti, eventualmente
modificabili secondo le disposizioni dettate dalle Modalità previgenti. Anche
in tali ipotesi è dovuta, comunque, la dichiarazione delle retribuzioni
distinta per singole voci, secondo le incidenze presunte dal Datore di Lavoro.
Sempre con riferimento alle P.A.T. da ultimo citate (e cioè per quelle
in corso al 1° gennaio 2000), per il caso
di voci di rischio relative a lavorazioni mai denunciate dall’azienda ed
introdotte, con effetto retroattivo, in seguito ad accertamenti ispettivi, dovrà
essere effettuata, in
luogo della ponderazione, una classificazione a
più voci distinguendo le masse salariali relative a ciascuna lavorazione.