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Roma, 7marzo 2002

 

Circolare n.42/2002

 

Oggetto: Previdenza - INAIL – Vademecum sulla nuova tariffa – Circolare n. 9 dell’11/2/2002.

 

Come è noto, dall’1 gennaio 2000 è in vigore la nuova tariffa INAIL (D.M. 12 dicembre 2000) che, rispetto al sistema precedente, ha modificato i criteri per la classificazione dei datori di lavoro e per il calcolo del premio aziendale ed ha inoltre abbreviato l’iter del contenzioso amministrativo.

 

Riunificando le istruzioni già impartite sui singoli temi, l’INAIL ha ora realizzato un vademecum in cui affronta in maniera sistematica tutte le novità introdotte.

 

Si rammenta che la nuova tariffa si articola su quattro distinte gestioni (industria, terziario, artigianato e altre attività) a cui le aziende vengono iscritte sulla base dell’inquadramento previdenziale disposto dall’INPS. Ogni gestione contiene un proprio elenco di lavorazioni soggette all’assicurazione infortuni ed indica per ciascuna di esse il relativo tasso di premio sulla base dell’andamento infortunistico della gestione stessa. Rispetto al passato, allorché il sistema tariffario si basava sull’unica gestione industria che accorpava al proprio interno tutte le lavorazioni, la novità più rilevante consiste quindi nella possibilità che per la medesima lavorazione risultino tassi diversi a seconda della classificazione dell’azienda (ad esempio il tasso di premio per gli autisti è pari al 110 o al 64 per mille, in caso di impresa classificata nel terziario, e al 130 o all’87 per mille in caso di impresa classificata nell’in­dustria).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.130/2001 e 31/2001

 

Allegato uno

 

M/n

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INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

 Circolare n. 09 dell’11 febbraio 2002

 Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione.

  

QUADRO NORMATIVO

 

Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D. P.R. del 30 giugno 1965, N. 1124.

 

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, N. 38, recante “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, N. 144 ” Articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

 

Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, recante “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione.”

 

Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, N. 314, recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti per la presentazione dei ricorsi avverso l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per la composizione del contenzioso in materia di premi per l’assicurazione infortuni.”

 

A.C.

I.P. n. 278

 

S O M M A R I O

  

Premessa

  

1.      Nuove Tariffe dei premi (Art. 1 Modalità).

1.a Individuazione delle Gestioni Tariffarie.

1.b Nomenclatori tariffari.

1.c Tassi medi nazionali.

  

2.      Inquadramento dei datori di lavoro nelle gestioni tariffarie (Artt. 2 e 3 Modalità).

2.a Datori di lavoro soggetti alla classificazione I.N.P.S. .

2.b Datori di lavoro non soggetti alla classificazione I.N.P.S. .

2.c. Casi particolari.

2.d. Inquadramenti plurimi.

2.e Inquadramento provvisorio.

  

3.      Classificazione delle lavorazioni (Artt. 4 – 7 Modalità).

3.a Lavorazione principale. Operazioni complementari e sussidiarie.

3.b Attività riconducibile ad una sola voce di Tariffa.

3.c Esercizio di attività complesse (Articolo 6 Modalità).

3.d Costruzione di parti di un prodotto.

3.e Lavorazione non prevista.

  

4.      Tasso medio nazionale. Calcolo degli oneri (Artt. 8 e 9 Modalità).

  

5.      Denunce di variazione (Art. 11 Modalità).

5.a Nuovo inquadramento nelle Gestioni Tariffarie.

5.b Nuova classificazione delle lavorazioni.

5.c Determinazione dell’oscillazione.

5.d Provvedimenti d’ufficio.

5.e Tardata o omessa denuncia di variazione.

5.f Motivazione e comunicazione del provvedimento.

6. Rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie (Artt. 14 e 15 Modalità).

6.a Premessa.

6.b Disposizioni generali.

6.c Avvio del procedimento.

6.d Provvedimento di rettifica.

6.d.1 Motivazione del provvedimento.

6.d.2 Decorrenza.

6.e Ricalcolo del tasso applicabile.

6.f Istruzioni operative.

  

7. Rettifica della classificazione delle lavorazioni (Artt. 16 e 17 Modalità).

7.a Disposizioni generali.

7.b Avvio del procedimento.

7.c Provvedimento.

7.d Decorrenza.

7.e Voci di nuova istituzione.

7.f Ricalcolo del tasso applicabile.

7.g Istruzioni operative.

  

8. Oscillazione dei tassi (Artt. 19-25 Modalità)

8.a Oscillazione del tasso nel primo biennio di attività (Artt. 19, 20, 21, 25 Modalità).

8.a.1 Oscillazione in riduzione.

8.a.2 Oscillazione in aumento.

8.b Oscillazione del tasso dopo il primo biennio di attività (Artt. 22, 23, 24 Modalità).

8.b.1 Oscillazione per andamento infortunistico.

8.b.2 Oscillazione per prevenzione.

8.c Questioni particolari.

  

9. Contenzioso amministrativo (ArtT. 26 e 27 Modalità - D.P.R. 14 maggio 2001, N. 314).

9.a Ambito di applicazione.

9.b Competenza a decidere.

9.c Termini e modalità per la proposizione del ricorso.

9.d Effetti del ricorso.

9.e Termini per decidere.

9.f Sospensione del procedimento.

9.g Impugnazione dinanzi all’A.G.O. .

9.h  Norme abrogate.

9.i Questioni particolari.

 

10. Denuncia dei lavori (Art. 10 Modalità).

10.a Principi generali.

10.b Sede di lavoro.

10.c Apertura di nuove sedi di lavoro.

10.d Dispensa dall’obbligo di denuncia di singoli lavori.

 

11. Denunce dei lavori a carattere temporaneo (Art. 12 Modalità).

 

12. Accentramento delle posizioni assicurative (Art. 13 Modalità).

12.a Premessa.

12.b Criteri per la definizione delle domande di accentramento.

12.c Provvedimento.

12.d Adempimenti operativi.

 

13. Calcolo del premio di assicurazione (Art. 18 Modalità).

 

14. Modalità di pagamento (Art. 28 Modalità)

Premessa

  Con precedenti note informative diramate da questa Direzione Generale - Direzione Centrale Rischi - sono state illustrate le più significative innovazioni introdotte sul piano tariffario dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, recante disposizioni per l’attuazione della riforma dell’assicurazione  “I.N.A.I.L.”  a norma dell’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000, concernente l’approvazione delle nuove Tariffe dei premi e delle relative modalità di applicazione (di seguito brevemente indicate come “Modalità”), pubblicato sul S.O. n. 15 alla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2001 (v. in proposito: lettera del 28 febbraio 2000; lettera del 20 dicembre 2000; lettera del 12 gennaio 2001; lettera del 25 gennaio 2001; lettera del 12 febbraio 2001; lettera dell’11 giugno 2001; lettera del 18 giugno 2001).

 

A tal riguardo, ravvisata l’esigenza di procedere ad una organica esposizione degli argomenti oggetto di precedente trattazione nonché di fornire ulteriori chiarimenti in ordine ad alcune problematiche segnalate dalle Strutture Territoriali, si rilasciano le seguenti direttive ed istruzioni applicative.

1. Nuove Tariffe dei premi (Art. 1 Modalità).

1.a Individuazione delle Gestioni Tariffarie.

Il sistema tariffario operativo a decorrere dal 1° gennaio 2000 si fonda sull’articolazione della “Gestione Industria”, disciplinata dal Tit. I del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nelle seguenti Gestioni Tariffarie – alle quali corrispondono altrettante Tariffe dei premi - individuate mutuando i criteri di classificazione delle attività dettati ai fini previdenziali ed assistenziali dall’articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88:

 a) “Industria”, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell’energia, gas ed acqua; dell’edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;

b)  “Artigianato”, per le attività di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;

c) “Terziario”, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;

d)  “Altre Attività”, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all’articolo 49, comma 1, lettera e), della citata Legge 9 marzo 1989, n. 88.

Per le prime tre Gestioni, denominate “Industria”, “Artigianato” e “Terziario”, è stata recepita l’elencazione delle attività contenuta per i corrispondenti settori, rispettivamente, nell’articolo 49, comma 1, lettere a), b) e d) della Legge n. 88/1989. Ciò posto, va ritenuto che, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 49, comma 1, lett. a), della Legge n. 88/1989 - da ultimo, dall’articolo 78, comma 15, lett. d), della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - devono considerarsi incluse nella Gestione Tariffaria “Industria” anche le lavanderie industriali.

La quarta Gestione, denominata “Altre Attività”, comprende le attività non riconducibili alle prime tre gestioni, tra le quali le attività svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato (per le attività non rientranti nella “Gestione per conto”) e gli enti locali, nonché le attività previste dalla lettera e) dell’articolo 49, comma 1, della Legge n. 88/1989 (Credito, Assicurazione e Tributi).

Nella ripartizione delle attività non sono ovviamente considerate le attività di cui alla lettera c) dell’articolo 49, comma 1, sopra citato, in quanto rientranti nell’apposita “Gestione Agricoltura”, disciplinata dal Tit. II del T.U. n. 1124/1965.

Si ritiene utile rammentare che, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo n. 38/2000, sopra citato, le nuove Tariffe dei premi si applicano, a decorrere dal 1°gennaio 2000, anche alle attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari non convenzionati (Decreto  Legge  31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398). Per quanto attiene agli aspetti retributivi, si rimanda alla circolare n. 54 del 19 luglio 2001.

Si puntualizza, infine, che la ripartizione della “Gestione Industria” opera ai soli fini tariffari, mentre deve intendersi confermata, per ogni altro aspetto, la relativa unitarietà disposta dal Tit. I del T.U. n. 1124/1965. Sul piano operativo, ciò comporta che l’eventuale riferimento alla “Gestione” o al “Settore” Industria contenuto nelle disposizioni di legge o nelle istruzioni precedenti alla riforma in questione deve ritenersi inteso, ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, come riferito all’intera “Gestione Industria”, e non alla sola Gestione Tariffaria Industria, così come introdotta dalle nuove disposizioni. Analogamente, peraltro, dovrà essere interpretato l’eventuale riferimento contenuto nelle disposizioni o istruzioni successive, fatta salva la presenza di esplicite limitazioni nel senso sopra prospettato o, comunque, di univoci elementi idonei a giustificarla.

1.b Nomenclatori tariffari.

Alle suddette Gestioni corrispondono altrettante Tariffe dei premi, differenziate per quanto concerne sia la nomenclatura delle lavorazioni sia i relativi tassi medi nazionali.

I nuovi nomenclatori confermano l’impianto generale della Tariffa unica del 1988. In particolare, rimane attuale, per ognuna delle quattro Gestioni, la suddivisione delle lavorazioni in dieci grandi gruppi articolati, di norma, in gruppi, sottogruppi e voci che, data la trasversalità delle lavorazioni tra le diverse Gestioni Tariffarie e soprattutto l’esigenza di assicurare condizioni di pronta attuazione del nuovo assetto, conservano analoga formulazione.

Sono stati apportati, comunque, gli adeguamenti dettati dall’evoluzione tecnologico - organizzativa dei processi lavorativi e dall’esperienza maturata nell’applicazione della precedente Tariffa, nonché, laddove condivisibili e praticabili, dalle particolari esigenze rappresentate dalle diverse Associazioni datoriali.

Si è proceduto, infine, all’aggregazione delle lavorazioni che, per effetto della “settorializzazione” del sistema tariffario, sono risultate di scarsa significatività statistica nell’ambito di singole gestioni. In tali casi, ricorrenti in particolare nelle Gestioni “Terziario” ed “Altre Attività”, la formulazione dei riferimenti classificativi è stata adeguatamente semplificata.

Per una più completa disamina delle modifiche introdotte, si rimanda all’edizione aggiornata delle “Istruzioni Tecniche” e dei relativi “Repertori Analitici”, allegate alla nota d’istruzioni diramata da questa Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi - l’11 giugno 2001 nonché alla lettera d’istruzioni del 20 dicembre 2000, e relativi allegati (tabella di correlazione e note).

1.c Tassi medi nazionali.

Il punto qualificante del nuovo sistema tariffario è la previsione di distinti tassi medi nazionali per le quattro Gestioni Tariffarie. Pertanto, anche a parità di lavorazione tra le diverse Gestioni, i relativi tassi medi sono essenzialmente rapportati all’andamento infortunistico registrato, per la lavorazione considerata, nell’ambito di ciascuna Gestione.

Per una più diffusa trattazione, si rinvia al successivo punto 4.

2. Inquadramento dei datori di lavoro nelle gestioni tariffarie (Artt. 2 e 3 Modalità).

L’inquadramento nelle Gestioni Tariffarie (detto anche “inquadramento settoriale”) riguarda i datori di lavoro di cui all’articolo 9 del T.U. n. 1124/1965, e cioè tutti i datori di lavoro soggetti alle disposizioni dettate dal Tit. I dello stesso T.U. (“Gestione Industria”), ed è finalizzato alla formazione ed alla applicazione delle Tariffe per la determinazione dei premi di assicurazione dovuti per i relativi dipendenti e per i lavoratori a questi assimilati.

Alla luce dei suindicati criteri di ripartizione, le nuove Modalità prevedono, in linea generale, che l’inquadramento deve essere effettuato secondo la classificazione disposta dall’I.N.P.S. ai fini previdenziali ed assistenziali ai sensi del più volte citato articolo 49 della Legge n. 88/1989, tenendo altresì conto, ai fini dell’inquadramento nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”, delle succitate specificità previste dalla recente normativa di riforma.

In ipotesi residuali, e cioè quando il Datore di Lavoro non sia soggetto alla classificazione dell’I.N.P.S. o quando questa non sia utilizzabile ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, l’inquadramento nelle Gestioni Tariffarie è effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L., con i criteri indicati nei successivi punti 2.b e 2.c.

2.a Datori di lavoro soggetti alla classificazione I.N.P.S.

Le nuove disposizioni, anche al fine di assicurare omogeneità di comportamenti tra i diversi enti operanti in materia di assicurazioni sociali, conferiscono efficacia vincolante alla classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989.

Sul piano operativo, ciò comporta che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale I.N.P.S. devono essere inquadrati, ai fini I.N.A.I.L., nel modo seguente:

1.      nella Gestione Tariffaria “Industria”, se classificati dall’I.N.P.S. nel corrispondente “Settore Industria” (art. 49, comma 1, lett. a), Legge n. 88/1989);

2.      nella Gestione Tariffaria “Artigianato”, se classificati dall’I.N.P.S. nel corrispondente “Settore Artigianato” (art. 49, comma 1, lett. b), Legge n. 88/1989);

3.      nella Gestione Tariffaria “Terziario”, se classificati dall’I.N.P.S. nel corrispondente “Settore Terziario” (art. 49, comma 1, lett. d), Legge n. 88/1989);

4.      nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”, se classificati dall’I.N.P.S.:

·           nel  “Settore Credito,  Assicurazione e Tributi”  (art.  49, comma 1,  lettera e),   Legge      n. 88/1989);

·           nel  “Settore Attività Varie”, comprendente le attività delle organizzazioni associative e gli enti pubblici, compreso lo Stato (art. 49, comma 2, Legge n. 88/1989).

Sotto il profilo applicativo, si rileva che, a partire dalla suddetta data, deve ritenersi esclusa la possibilità dell’Istituto di effettuare inquadramenti discordanti con la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S.

In  particolare, si ritiene opportuno precisare che la classificazione I.N.P.S. assume efficacia vincolante per l’I.N.A.I.L. anche in tema  di imprese agricole, le quali, se così classificate dall’I.N.P.S.,  a decorrere  dal 1° gennaio 2000,  devono essere  assoggettate al regime di

contribuzione previsto dal Tit. II del T.U. n. 1124/1965, con conseguente cessazione, da tale data, delle posizioni assicurative   ordinarie istituite secondo le disposizioni del Tit. I  dello stesso T.U. n. 1124/1965.

In riferimento a tali ultime fattispecie, devono tuttavia considerarsi fatte salve le eccezionali ipotesi in cui, per espressa e specifica disposizione di Legge (ad esempio, art. 2 Legge n. 240/1984) o per ragioni comunque derivanti da speciali disposizioni di Legge, la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. non possa essere utilizzata ai fini I.N.A.I.L. (ad es., impresa classificata come agricola dall’I.N.P.S., per il pagamento dei premi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori parasubordinati), per le quali l’inquadramento deve essere effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L., secondo i criteri e le modalità illustrate al successivo punto n. 2.c.

Per quanto riguarda la complessa problematica dell’ “artigiano di fatto”, si fa riserva di fornire ulteriori e definitive istruzioni in esito al parere ministeriale già richiesto sull’argomento.

2.b Datori di lavoro non soggetti alla classificazione I.N.P.S.

Per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., e quindi in ipotesi del tutto residuali (ad esempio, enti pubblici o amministrazioni statali non soggetti ad alcuna contribuzione I.N.P.S., e pertanto non classificati dall’I.N.P.S. stesso), l’inquadramento deve essere effettuato direttamente dall’I.N.A.I.L.. Allo stesso modo dovrà procedersi qualora la classificazione aziendale non sia utilizzabile ai fini I.N.A.I.L. (v. punto 2.c).

Va precisato che, anche nel caso d’inquadramento diretto da parte dell’I.N.A.I.L., la normativa in parola prescrive l’utilizzo dei criteri di classificazione dettati dall’articolo 49 della Legge n. 88/1989, ampiamente illustrati nella lettera d’istruzioni diramata da questa Direzione Generale – Direzione Centrale Rischi - in data 28 febbraio 2000, alla quale si fa rinvio.

Sul piano operativo, ciò comporta che, anche nei casi in argomento, l’inquadramento del Datore di Lavoro deve essere effettuato dall’I.N.A.I.L. in armonia con la ripartizione delle attività per settori economici, contenuta nel “manuale di classificazione” diramato dall’I.N.P.S. in allegato alla circolare n. 65/1996, già trasmesso alle Strutture Territoriali, con gli aggiornamenti nel frattempo intervenuti, insieme alla lettera del 28 febbraio 2000.

In particolare, una volta individuata, caso per caso, l’attività concretamente svolta dal Datore di Lavoro, l’inquadramento deve essere effettuato nella Gestione Tariffaria corrispondente al settore economico nel quale l’attività stessa, alla luce del suddetto “manuale di classificazione”, risulta compresa.

2.c Casi particolari.

All’inquadramento diretto da parte dell’I.N.A.I.L. dovrà procedersi anche qualora la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S. non sia utilizzabile ai fini I.N.A.I.L..

In tale casistica, ad esempio, rientrano le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici ricorrendo normalmente ed in modo continuativo, in quantità prevalente, a prodotti agricoli e zootecnici ricavati dai propri terreni o patrimoni zootecnici o da quelli dei propri associati.

In verità, gli articoli 1 e 2 della Legge 15 giugno 1984, n. 240, dispongono, ai fini previdenziali, la classificazione delle suddette imprese e loro consorzi nel Settore Agricoltura, prevedendo però che, ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, si applicano, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le disposizioni del Settore Industriale.

In tali casi, considerata l’impossibilità di utilizzare la classificazione aziendale dell’I.N.P.S., si ritiene corretto che, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo assicurativo dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, le imprese e i consorzi in argomento siano inquadrati nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”, nell’ambito della quale devono intendersi comprese tutte le attività non riconducibili, come nel caso in esame, a quelle indicate nelle prime tre lettere dell’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 38/2000 (Industria, Artigianato e Terziario).

Si fa presente che tale soluzione deve essere adottata in tutti i casi in cui l’impresa agricola (e cioè l’impresa come tale classificata dall’I.N.P.S.) sia eccezionalmente tenuta, ai fini I.N.A.I.L., al pagamento del premio assicurativo ordinario, il quale – a seguito della riforma del sistema tariffario – deve essere determinato previa individuazione della specifica Tariffa da applicare.

Sempre a titolo esemplificativo, nella casistica in esame rientrano altresì le imprese agricole committenti di lavoro “parasubordinato”, le quali, ai soli fini del pagamento del premio assicurativo dovuto per tali lavoratori ai sensi dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 38/2000, devono essere inquadrate nella Gestione Tariffaria “Altre Attività”.

Data l’assoluta novità delle questioni trattate, si fa tuttavia riserva di fornire ulteriori e definitive istruzioni operative sul punto, in esito all’apposito parere ministeriale già richiesto.

2.d Inquadramenti plurimi.

Il sistema di classificazione di cui alla Legge N. 88/89 prevede, in via ordinaria, la classificazione aziendale del Datore di Lavoro in un solo settore economico, individuato secondo l’attività esercitata dallo stesso.

Il sistema in parola prevede tuttavia la possibilità di inquadramenti plurimi - in più settori di attività - qualora lo stesso Datore di Lavoro eserciti più attività aventi carattere autonomo e rientranti in più settori.

In tali casi, qualora si tratti di Datori di Lavoro classificati dall’I.N.P.S. in più settori economici, dovrà procedersi, anche ai fini I.N.A.I.L., all’inquadramento nelle corrispondenti Gestioni Tariffarie. Si precisa che, qualora la classificazione I.N.P.S. riguardi più settori economici rientranti nella Gestione Tariffaria “Altre Attività” (ad es., Settore “Credito, Assicurazione e Tributi” e Settore “Attività Varie” del sistema I.N.P.S.), l’inquadramento dovrà essere effettuato solo in tale Gestione.

Nel caso, invece, di Datori di Lavoro non soggetti alla classificazione dell’I.N.P.S. e svolgenti attività rientranti in più Gestioni Tariffarie, l’inquadramento dovrà essere effettuato nella sola Gestione Tariffaria da determinarsi con apposito decreto ministeriale di aggregazione su richiesta dell’I.N.A.I.L.

2.e Inquadramento provvisorio.

Al fine di consentire il pagamento anticipato dei premi assicurativi, le disposizioni in esame attribuiscono all’I.N.A.I.L. il compito di provvedere in via provvisoria all’inquadramento dei Datori di Lavoro per i quali, alla data dell’inizio dell’attività denunciata, non sia stata ancora disposta  la classificazione aziendale  da parte dell’I.N.P.S. ai sensi  dell’articolo  49  della  Legge n. 88/1989.

Sul piano operativo, si segnala che l’inquadramento provvisorio deve essere effettuato con i criteri e le modalità indicati nel precedente punto n. 2.a.

Si precisa peraltro che l’eventuale inquadramento provvisorio nella Gestione Tariffaria “Artigianato” può essere effettuato soltanto nei seguenti casi:

1.      il Datore di Lavoro abbia già presentato domanda d’iscrizione alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, ma la domanda non sia stata ancora definita dalla Commissione stessa;

ovvero

2.      il Datore di Lavoro dichiari la natura artigiana dell’impresa.

In tale ultima ipotesi, l’inquadramento provvisorio potrà essere accordato soltanto previa positiva valutazione della ricorrenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo contestualmente a segnalare il Datore di Lavoro alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, per l’eventuale iscrizione d’ufficio.

In tutti i casi, si evidenzia che, qualora la classificazione aziendale successivamente disposta dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 49 della Legge n. 88/1989 risulti diversa dall’inquadramento provvisoriamente disposto dall’I.N.A.I.L., dovrà procedersi alle necessarie rettifiche con decorrenza dalla data d’inizio dell’attività.

Al fine di accertare tempestivamente le eventuali discordanze tra l’inquadramento provvisorio e la classificazione aziendale disposta dall’I.N.P.S., si dispone che, a partire dal trentesimo giorno successivo alla denuncia dei lavori, siano effettuati, almeno con cadenza mensile, accessi mirati negli archivi locali dell’I.N.P.S..

Per il conseguimento delle suddette finalità, si ritiene utile, quindi, che le Unità operative provvedano a creare sinergie con le locali strutture dell’I.N.P.S. nonché rapporti di proficua collaborazione con i Consulenti del Lavoro, anche sulla base di accordi a livello regionale.

 3. Classificazione delle lavorazioni (Artt. 4 – 7 Modalità).

La “classificazione delle lavorazioni” deve essere effettuata secondo i criteri generali, dettati dagli articoli da 4 a 7 delle Modalità, comuni alle quattro Gestioni e di seguito illustrati, nonché secondo le specifiche previsioni contenute nella Tariffa relativa alla Gestione nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato, illustrate nelle “Istruzioni Tecniche” diramate con la succitata lettera d’istruzioni dell’11 giugno 2000, alle quali si fa rinvio.

Sul piano generale, la “classificazione delle lavorazioni” è effettuata in relazione alla “lavorazione principale” esercitata dal Datore di Lavoro che comprende - come si dirà appresso – anche le relative operazioni complementari e sussidiarie.

 3.a Lavorazione principale. Operazioni complementari e sussidiarie.

 La lavorazione principale è quella che identifica un ciclo tecnologico produttivo o un’attività operativa; per lavorazione principale si intende, in sostanza, il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto descritto nei singoli riferimenti di ciascuna Tariffa (voci, sottogruppi o gruppi con tasso).

E’ operazione complementare, invece, quella che costituisce un complemento dell’attività o lavorazione principale (produttiva od operativa che sia) svolta dall’azienda, ed è indispensabile per effettuare la lavorazione principale, in quanto il ciclo produttivo di quest’ultima non potrebbe avere sviluppo completo e continuo senza di essa. A titolo non esaustivo, si possono citare quali esempi di operazioni complementari: la produzione di vapore o la trasformazione dell’energia elettrica necessaria per uno stabilimento; la manutenzione del macchinario e delle installazioni, il controllo interno di qualità.

E’ operazione sussidiaria, infine, quella che, eseguita in proprio dagli esercenti di aziende, è legata in modo indiretto al ciclo produttivo od operativo dell’azienda, per il completo svolgimento del quale non sarebbe, quindi, indispensabile. In altri termini, si tratta di operazioni che, pur concorrendo alla realizzazione dell’attività fondamentale, realizzano un prodotto o effettuano un servizio caratterizzati da un proprio rischio specifico. Fra tali operazioni sono da considerare, ad esempio: la manutenzione edile ordinaria eseguita negli stabilimenti; la produzione di contenitori o di involucri dei prodotti anche a fine di imballaggio, ecc.

Tanto premesso, si rileva che il rapporto intercorrente tra lavorazione principale e operazione complementare e/o sussidiaria è stato puntualizzato nell’articolo 4 delle Modalità; in particolare, si è precisato che le operazioni complementari e sussidiarie sono comprese nella lavorazione principale e ne seguono il riferimento classificativo purché risultino verificate le seguenti condizioni:

·        le operazioni complementari e sussidiarie devono essere svolte dallo stesso Datore di Lavoro (stessa ragione sociale, quale risulta dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, stessa partita IVA o codice fiscale, ecc.) che esercita la lavorazione principale;

·     le operazioni complementari e sussidiarie devono risultare in connessione operativa con l’attività principale, connessione che deve ritenersi sussistente quando le operazioni complementari e sussidiarie siano correlate a quella principale da un rapporto di natura non soltanto tecnica, ma anche esclusivamente funzionale, che ne consenta uno svolgimento ottimale ed una più agevole, completa e rapida realizzazione delle finalità aziendali.

Le operazioni complementari e sussidiarie, con le limitazioni sopra riportate, possono essere effettuate anche in luoghi diversi.

Allo scopo di prevenire dubbi sulla natura delle operazioni complementari e sussidiarie ed in particolare sul concetto di connessione operativa, si ricorda che queste si devono intendere in connessione operativa con la lavorazione principale se realizzano beni o servizi nella misura strettamente necessaria e richiesta dalla lavorazione principale stessa.

Pertanto, se i beni od i servizi prodotti con le operazioni complementari e sussidiarie dovessero comportare la realizzazione di beni o servizi di particolare rilevanza (quand’anche giustificata, ad esempio, dalla necessità di realizzare impianti di dimensioni economicamente ottimali) vanno considerate alla stregua di lavorazioni principali e classificate nelle specifiche voci di Tariffa.

Considerato, infine, che i sopra citati concetti informatori delle Tariffe dei premi (lavorazione principale; lavorazione complementare; lavorazione sussidiaria; connessione operativa) sono i medesimi per le quattro Gestioni, qualora le formulazioni dei gruppi, sottogruppi e voci di Tariffa relative ad una particolare Gestione non consentano di ricondurre alcune attività al corretto riferimento tariffario, la classificazione potrà essere effettuata utilizzando le eventuali e più specifiche indicazioni contenute nelle voci omologhe di altre Gestioni.

3.b Attività riconducibile ad una sola voce di Tariffa.

Qualora il Datore di Lavoro svolga un’attività espressamente prevista dalla Tariffa della specifica Gestione nella quale egli è inquadrato, la classificazione è effettuata applicando la corrispondente voce e il relativo tasso medio, eventualmente oscillato ai sensi degli articoli da 19 a 25 delle stesse Modalità.

 3.c Esercizio di attività complesse (Art. 6 Modalità).

Nel caso di esercizio di attività complesse, riconducibili cioè a più voci di Tariffa della Gestione nella quale il Datore di Lavoro è inquadrato, la classificazione è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di Tariffa e il relativo tasso medio, eventualmente oscillato come sopra.

Proprio in riferimento all’esercizio di attività complesse, la rilevante novità è rappresentata dalla eliminazione del “tasso medio ponderato”, disciplinato nel precedente sistema dall’articolo 8 delle Modalità di applicazione.

In particolare, l’articolo 6, comma 2, delle nuove Modalità prevede, anche in tali ipotesi, la classificazione a più voci, disponendo che, qualora non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le lavorazioni svolte e le corrispondenti masse di retribuzione (ipotesi che, in passato, dava luogo all’applicazione di un tasso ponderato), la relativa ripartizione è effettuata dal Datore di Lavoro con le modalità e nei termini previsti per la denuncia delle retribuzioni, valutando le presumibili incidenze delle singole lavorazioni sul complesso dell’attività esercitata.

La medesima disposizione, peraltro, prevede la possibilità che l’I.N.A.I.L. rettifichi, in forza di diverse valutazioni, le incidenze dichiarate dal Datore di Lavoro. Il relativo provvedimento, debitamente motivato, deve essere comunicato al Datore di Lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l’indicazione dell’Organo cui può essere proposto ricorso amministrativo e del termine per il ricorso stesso (v. successivo punto n. 9).

Si segnala che la nuova disciplina è applicabile alle P.A.T. istituite a decorrere dal 1° gennaio 2000. Per le P.A.T. in corso alla predetta data rimangono in vigore i tassi ponderati prestabiliti, eventualmente modificabili secondo le disposizioni dettate dalle Modalità previgenti. Anche in tali ipotesi è dovuta, comunque, la dichiarazione delle retribuzioni distinta per singole voci, secondo le incidenze presunte dal Datore di Lavoro.

Sempre con riferimento alle P.A.T. da ultimo citate (e cioè per quelle in corso al 1° gennaio 2000), per il caso di voci di rischio relative a lavorazioni mai denunciate dall’azienda ed introdotte, con effetto retroattivo, in seguito ad accertamenti ispettivi, dovrà essere effettuata, in

luogo della ponderazione, una classificazione a più voci distinguendo le masse salariali relative a ciascuna lavorazione.