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Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 22 marzo 2002
Circolare n.51/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Restituzione del bonus fiscale – D.L. 20.3.2002, n.36, su G.U. n.67 del 20.3.2002.
Come preannunciato, per evitare un’ulteriore condanna dall’Unione
Europea, il Governo ha emanato un provvedimento d’urgenza che stabilisce le
modalità per la restituzione dei crediti d’imposta concessi alle imprese di
autotrasporto nel triennio ’92 – ’94.
Il recupero avverrà tramite una procedura gestita dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare il Ministero dovrà individuare
entro la fine del mese di maggio l’elenco delle imprese debitrici. Nel caso di
imprese beneficiarie oggi non più esistenti, è stato previsto che il recupero
debba avvenire nei confronti degli eredi e degli acquirenti. La Confetra ha già
segnalato al Governo come la richiesta di restituzione nei confronti degli
acquirenti appaia di dubbia equità e ha chiesto di emendare il decreto in sede
di conversione in legge.
L’importo individuale del debito sarà calcolato sulla base delle somme
stanziate dai provvedimenti di concessione maggiorate degli interessi e
ripartite in funzione degli autoveicoli esistenti all’epoca suddivisi per le
classi di peso. Le imprese avranno la possibilità eventualmente di confutare la
ricostruzione effettuata dal Ministero.
La richiesta di restituzione sarà formulata entro il termine ultimo
del 15 ottobre 2002. Il termine di versamento è stato fissato in quindici
giorni. In caso di inadempimento il Ministero provvederà al recupero mediante
ordinanze-ingiunzioni emanate ai sensi della legge n.689/1981. E’ ammesso il
versamento rateizzato fino a un massimo di ventiquattro mesi con la maggiorazione
degli interessi legali.
Il decreto dovrà ora essere convertito in legge entro il 19 maggio
prossimo.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.160/2001 e 14/1996 |
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n. 67 del 20.03.2002 (Fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36
Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in
materia di autotrasporto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalita'
per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,
1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguenti
disposizioni:
a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309,
convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;
d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decreto
costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della
Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,
e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999.
3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni
ed alle sentenze indicate nel comma 2,
corrispondente alle somme rese
disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura
dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per
gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette
somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2.
Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero
1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1,
maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui
all'articolo 1, comma 2, e' effettuata nei confronti dei loro
beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono piu' esistenti alla
data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota nei
confronti dei loro aventi causa.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i
soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessario
avviando un apposito piano straordinario di attivita'. A tale fine,
utilizzando i dati disponibili, previo riscontro con quelli dei
competenti uffici finanziari del Ministero dell'economia e delle
finanze, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31
maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno
conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora
esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che
ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della
relativa successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite le
modalita' tecniche, anche informatiche, necessarie per le attivita'
di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto
sono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al comma
6.
3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun
nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con
specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di
riferimento e del loro ammontare complessivo, nonche' con
l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha
originariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il
recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma,
anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere per
procedere al recupero individuale e' costituito dalle somme di cui e'
stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli
anni 1992, 1993 e 1994, maggiorate degli interessi indicati negli
atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo
e' altresi' ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno
carico superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al
trasporto, in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto il
riconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto
conto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli
elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a
rendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati
ricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di trenta giorni per
eventuali osservazioni e produzione di documenti.
5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del
comma 4, sono valutate dai competentiuffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i competenti uffici
finanziari del Ministero dell'economia e delle finanze, per la
predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei
riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere
effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine
per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi delle
somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.
Art. 3.
Recupero
1. Decorso il termine per il pagamento il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovuto
da ciascun soggetto interessato mediante ordinanze-ingiunzione
emanate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle
rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
senza indugio, alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione per il
recupero degli import residui.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli