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Roma, 22 marzo 2002

 

Circolare n.51/2002

 

Oggetto: Autotrasporto – Restituzione del bonus fiscale – D.L. 20.3.2002, n.36, su G.U. n.67 del 20.3.2002.

 

Come preannunciato, per evitare un’ulteriore condanna dall’Unione Europea, il Governo ha emanato un provvedimento d’urgenza che stabilisce le modalità per la restituzione dei crediti d’imposta concessi alle imprese di autotrasporto nel triennio ’92 – ’94.

 

Il recupero avverrà tramite una procedura gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In particolare il Ministero dovrà individuare entro la fine del mese di maggio l’elenco delle imprese debitrici. Nel caso di imprese beneficiarie oggi non più esistenti, è stato previsto che il recupero debba avvenire nei confronti degli eredi e degli acquirenti. La Confetra ha già segnalato al Governo come la richiesta di restituzione nei confronti degli acquirenti appaia di dubbia equità e ha chiesto di emendare il decreto in sede di conversione in legge.

 

L’importo individuale del debito sarà calcolato sulla base delle somme stanziate dai provvedimenti di concessione maggiorate degli interessi e ripartite in funzione degli autoveicoli esistenti all’epoca suddivisi per le classi di peso. Le imprese avranno la possibilità eventualmente di confutare la ricostruzione effettuata dal Ministero.

 

La richiesta di restituzione sarà formulata entro il termine ultimo del 15 ottobre 2002. Il termine di versamento è stato fissato in quindici giorni. In caso di inadempimento il Ministero provvederà al recupero mediante ordinanze-ingiunzioni emanate ai sensi della legge n.689/1981. E’ ammesso il versamento rateizzato fino a un massimo di ventiquattro mesi con la maggiorazione degli interessi legali.

 

Il decreto dovrà ora essere convertito in legge entro il 19 maggio prossimo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.160/2001 e 14/1996

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 67 del 20.03.2002 (Fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36

Disposizioni  urgenti  per  ottemperare  ad  obblighi  comunitari  in
materia di autotrasporto.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
           Ambito di applicazione e disposizioni generali
  1. Le  disposizioni  del  presente decreto definiscono le modalita'
per  il  recupero  delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma  del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,
1993   e   1994,   per   effetto   dell'applicazione  delle  seguenti
disposizioni:
    a) articolo  9  del  decreto-legge  15 settembre  1990,  n.  261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
    b) articolo   15   del   decreto-legge  29  marzo  1993,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
    c) articolo   1   del   decreto-legge  23 maggio  1994,  n.  309,
convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;
    d) articolo   1   del   decreto-legge  21 gennaio  1995,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
    e) articolo   1  del  decreto-legge  25 novembre  1995,  n.  501,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
  2. Le  modalita'  di  recupero  stabilite  con  il presente decreto
costituiscono  esecuzione  di  quanto disposto con le decisioni della
Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,
e  n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della
Corte  di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999.
  3. In  ragione della natura del credito che consegue alle decisioni

ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese

disponibili  a  favore  degli  autotrasportatori a parziale copertura
dell'incremento  dei  costi da essi subiti nei periodi di imposta per
gli  anni  1992,  1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette
somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 2.
   Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero
  1. Il  recupero  delle  somme  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui
all'articolo  1,  comma  2,  e'  effettuata  nei  confronti  dei loro
beneficiari  ovvero,  se  i  beneficiari non sono piu' esistenti alla
data  di  formazione  degli  elenchi di cui al comma 2, pro quota nei
confronti dei loro aventi causa.
  2. Il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti individua i
soggetti  di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, se necessario
avviando  un  apposito piano straordinario di attivita'. A tale fine,
utilizzando  i  dati  disponibili,  previo  riscontro  con quelli dei
competenti  uffici  finanziari  del  Ministero  dell'economia e delle
finanze,  forma  appositi  elenchi  nominativi provvisori entro il 31
maggio  2002.  Negli  elenchi  sono  distinti  i  soggetti  che hanno
conseguito  le  somme  di  cui  all'articolo 1, comma 1, e che ancora
esistono  alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che
ne  sono  gli  aventi  causa, per ciascuno precisando il titolo della
relativa successione. Con decreto interdirigenziale sono stabilite le
modalita'  tecniche,  anche informatiche, necessarie per le attivita'
di  riscontro  e  di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto
sono altresi' stabilite le modalita' per il pagamento di cui al comma
6.
  3.  Negli  elenchi  di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun
nominativo,   sono   indicati   gli   importi   da   recuperare   con
specificazione  degli  importi  unitari dovuti, suddivisi per anno di
riferimento   e   del   loro   ammontare   complessivo,  nonche'  con
l'indicazione,  in  caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha
originariamente  beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il
recupero  viene  effettuato,  dei criteri di imputazione della somma,
anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere per
procedere al recupero individuale e' costituito dalle somme di cui e'
stato  normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli
anni  1992,  1993  e  1994, maggiorate degli interessi indicati negli
atti  comunitari  di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo
e'  altresi'  ripartito  in funzione della tipologia di massa a pieno
carico  superiore  a  3500  chilogrammi  degli autoveicoli adibiti al
trasporto,  in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto il
riconoscimento  delle  somme  di  cui all'articolo 1, comma 1, tenuto
conto  del  limite  numerico  dei veicoli introdotto dall'articolo 1,
comma 3,  del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
  4.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli
elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a
rendere   partecipi  i  soggetti  iscritti  negli  elenchi  dei  dati
ricostruiti  ai sensi del comma 3, dando termine di trenta giorni per
eventuali osservazioni e produzione di documenti.
  5.  Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del
comma  4,  sono  valutate  dai  competentiuffici  del Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  d'intesa  con i competenti uffici
finanziari  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per la
predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6.
  6.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvede,
entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei
riguardi  di  ciascun  soggetto interessato. Il pagamento deve essere
effettuato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
  7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine
per  il  pagamento,  chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  la  rateizzazione  in  non piu' di ventiquattro mesi delle
somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.
                               Art. 3.
                              Recupero
  1.   Decorso  il  termine  per  il  pagamento  il  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti provvede al recupero di quanto dovuto
da   ciascun   soggetto  interessato  mediante  ordinanze-ingiunzione
emanate  ai  sensi  della  legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di
rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle
rate,  il  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti provvede,
senza  indugio,  alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione per il
recupero degli import residui.
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 20 marzo 2002
 
                               CIAMPI
                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Lunardi,       Ministro       delle
                                     infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli