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Roma, 6 maggio 2002

Circolare n.63/2002

 

Oggetto: Tributi – Insegne sui veicoli – Esenzione dall’imposta sulla pubblicità – Circolare Ministeriale n.2/DPF del 18.4.2002.

 

 

Il Ministero delle Finanze ha chiarito l’ambito applicativo dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità introdotta con l’articolo 5 bis della legge n.16/2002.

 

Com’è noto, quella disposizione, integrando l’articolo 13 del d.lgvo n.507/1993 (Pubblicità effettuata con veicoli), ha previsto l’esenzione dall’imposta di cui trattasi per l’indicazione della ditta e dell’indirizzo sui veicoli delle imprese di trasporto, indipendentemente dalla superficie esposta.

 

La circolare in oggetto ha ora fornito un’interpretazione estensiva della norma, sottolineando in particolare che non sono assoggettate a tassazione:

 

·          l’indicazione dell’indirizzo anche qualora comprenda, oltre alla via e alla località, qualsiasi altro tipo di recapito atto a identificare l’impresa, quale il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e simili;

 

·          l’apposizione del marchio, quale segno distintivo dell’impresa;

 

·          l’indicazione della ragione sociale per esteso o sotto forma di sigla.

 

Riguardo all’ambito soggettivo, la circolare afferma che l’esenzione è applicabile per l’indicazione dei dati riferiti all’impresa proprietaria del veicolo.

 

Peraltro per le imprese che svolgono l’attività tramite cooperative e consorzi, stante il particolare vincolo che lega i singoli trasportatori all’organismo associativo, le indicazioni riferite alla cooperativa e al consorzio beneficiano dell’esenzione dall’imposta in esame sebbene siano apposte su veicoli di proprietà individuale.

 

Nella circolare non viene affrontata la fattispecie, frequente per il settore collettamistico, delle scritte sui veicoli dei sub­vettori riferite alle imprese committenti. Su questo punto la scrivente formulerà un apposito quesito.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.43/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento per le Politiche Fiscali
Circolre n.2 del 18 aprile 2002
 
Oggetto: Chiarimenti in  ordine  alle disposizioni tributarie relative alla 
pubblicita' effettuata con  veicoli.  Modificazioni  al  decreto  legislativo
15 novembre 1993, n. 507.
 
           L'art. 5-bis  della  legge  27 febbraio 2002, n. 16, di conversione
del d.l.  28  dicembre  2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema di
accise, di  gasolio  per  autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi
e scommesse,  nonche'  sui  rimborsi  IVA,  sulla  pubblicita'  effettuata con
veicoli, sulle   contabilita'   speciali,   sui   generi   di  monopolio,  sul
trasferimento di    beni    demaniali,   sulla   giustizia   tributaria,   sul
funzionamento del  servizio  nazionale  della  riscossione  dei  tributi  e su
contributi ad    enti    ed   associazioni",   ha   introdotto   significative
modificazioni all'art.   13  del  D.  Lgs.  15  novembre  1993,  n.  507,  che
disciplina l'imposta  comunale  sulla pubblicita' effettuata con veicoli. Tale
modificazione e'  intervenuta  attraverso  l'inserimento nel comma 1 dell'art.
10 della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448  (legge finanziaria 2002), della
lettera b-bis),  che  ha  aggiunto  il comma 4-bis, all'art. 13 del D. Lgs. n.
507 del  1993,  con  cui  si dispone che "L'imposta non e' dovuta altresi' per
l'indicazione, sui   veicoli  utilizzati  per  il  trasporto,  della  ditta  e
dell'indirizzo dell'impresa  che  effettua l'attivita' di trasporto, anche per
conto terzi,  limitatamente  alla  sola  superficie  utile  occupata  da  tali
indicazioni".                                                                 
                                                                              
           Per comprendere   l'esatta   portata   della   norma  e'  opportuno
rammentare che  l'art.  13  del  D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3
"la pubblicita'  effettuata  per  conto proprio su veicoli di proprieta' dell'
impresa o  adibiti  ai  trasporti  per  suo  conto"  individuando  il soggetto
tenuto al  pagamento  del  tributo  e la tariffa applicabile alla fattispecie.
Il successivo  comma  4  dispone  espressamente  che  "Per i veicoli di cui al
comma 3  non  e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione
sociale e  dell'indirizzo  dell'impresa,  purche'  sia apposta non piu' di due
volte e  ciascuna  iscrizione  non  sia  di superficie superiore a mezzo metro
quadrato".                                                                    
                                                                              
           La lettura   coordinata   delle   norme  appena  descritte  induce,
innanzitutto, ad  escludere  l'esistenza  di  un  contrasto tra il dettato del
comma 4  e  quello  del  comma  4-bis,  quanto  piuttosto  a ravvisare tra gli
stessi un  rapporto  di  complementarieta'.  Invero,  il  comma  4-bis  ha  la
funzione di  disciplinare  in  modo  specifico l'esenzione dall'imposta per le
indicazioni ivi  previste,  nel  caso  in  cui  queste ultime siano riferibili
all'impresa che  effettua  l'attivita'  di  trasporto,  rendendo  inoltre  non
operante il  limite  di  superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma
4.                                                                            
           Piu' in   particolare,   il   comma  4-bis  vale  a  rendere  certa
l'esenzione dall'imposta   delle   suddette   indicazioni   senza  vincolo  di
superficie, anche  nel  caso  in  cui siano riferite ad imprese che effettuano
trasporto per  conto  terzi,  che  in  precedenza  erano  escluse dal campo di
applicazione del comma 4.                                                     
                                                                              
           La specifica  funzione  della norma in esame emerge anche dal fatto
che non   contempla  un  tetto  massimo  di  superficie  utilizzabile  per  le
menzionate indicazioni,  che  e'  invece ragionevole che permanga nel comma 4,
vale a   dire  in  una  norma  che  e'  strutturalmente  destinata  a  trovare
applicazione in   situazioni   in   cui  l'indicazione  dei  segni  distintivi
dell'impresa si  accompagna  o  addirittura  si  sovrappone  a  veri  e propri
messaggi pubblicitari    riferibili   alle   imprese   produttrici   di   beni
trasportati.                                                                  
                                                                              
          Da quanto   esposto   consegue  che  le  fattispecie  di  esenzione
rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella: 
                                                                              
          ● indicazione   della   propria   ditta  e  del  proprio  indirizzo,
            relativamente alle   imprese   di   autotrasporto  che  effettuano
            trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprieta'; 
                                                                              
          ● indicazione   della   propria   ditta  e  del  proprio  indirizzo,
            relativamente alle  imprese  che  effettuano  trasporti  per conto
            proprio utilizzando  veicoli  di  loro  proprieta', trattandosi in
            questo caso,  di  imprese  di  produzione  di  beni e servizi, che
            tuttavia effettuano,  come  attivita'  meramente  strumentale,  il
            trasporto dei beni prodotti.                                      
                                                                              
           Nell'ipotesi in  cui  il  trasporto  venga  eseguito dai cosiddetti
"padroncini", vale  a  dire  dai  piccoli  trasportatori,  quando il trasporto
viene effettuato  con  veicoli  integralmente  di loro proprieta', l'esenzione
opera relativamente  all'indicazione  della  loro  ditta e del loro indirizzo,
in quanto  si  rientra  nell'ipotesi  di  trasporto per conto terzi; quando il
trasporto viene  effettuato  con l'impiego di rimorchi, containers e simili di
proprieta' delle   imprese   committenti   che   effettuano,   come  attivita'
meramente strumentale,   il   trasporto  dei  beni  prodotti,  ferma  restando
l'esenzione per   le   indicazioni  presenti  sulla  motrice,  l'esenzione  si
realizza altresi'  relativamente  all'indicazione della ditta e dell'indirizzo
delle stesse  imprese  committenti  apposte  sui  rimorchi,  sui  containers e
simili, in   quanto  essendo  gli  stessi  di  proprieta'  di  dette  imprese,
l'ipotesi e'  sostanzialmente  riconducibile ad un trasporto per conto proprio
ad opera delle imprese committenti.                                           
                                                                              
           Una volta    inquadrate   le   fattispecie   esonerative,   occorre
esaminare una  serie  di  questioni  pratiche sulle quali sono stati richiesti
chiarimenti sia dai comuni e sia dai soggetti interessati.                    
                                                                              
           Una di  queste  attiene al caso in cui il veicolo sia di proprieta'
di un  soggetto  che  esercita  l'attivita'  di  autotrasporto  quale socio di
cooperativa o  membro  di  un  consorzio  di  autotrasporto.  Al  riguardo  si
precisa che  il  particolare  vincolo  associativo  o  consortile  che lega il
singolo alla  cooperativa  o  al  consorzio, proprio al fine dello svolgimento
dell'attivita' di   autotrasporto,  comporta  che  beneficiano  dell'esenzione
dall'imposta sulla  pubblicita'  le  indicazioni  della ditta e dell'indirizzo
della cooperativa  o  del  consorzio  di  autotrasporto  apposte  sul veicolo,
sebbene quest'ultimo sia di proprieta' individuale.                           
                                                                              
           Altra problematica  attiene  all'"indirizzo" dell'impresa, se cioe'
in tale  concetto  rientri o meno una qualunque espressione ulteriore rispetto
a quella  tradizionale  che  individua la strada e la localita' ove e' situata
l'impresa.                                                                    
                                                                              
           Relativamente a  tale  questione,  occorre precisare che la nozione
di "indirizzo",   soprattutto  in  funzione  dello  sviluppo  tecnologico,  ha
subi'to nel  tempo  una notevole estensione, tale da far ricomprendere in essa
anche i  nuovi  tipi  di  recapito,  quali  il  sito web, l'indirizzo di posta
elettronica, il  numero  di  telefono,  di  fax  e simili, che devono, quindi,
essere tutti  inclusi  nella fattispecie esonerativa, in quanto finalizzati ad
indicare elementi   utili  all'esatta  identificazione   dell'impresa  e  che,
oltretutto, risultano   essere  indicazioni  sicuramente  prive  di  contenuto
pubblicitario, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993.               
                                                                              
           Infine, e'    opportuno   sottolineare   che   tra   gli   elementi
identificativi della   "ditta"   esenti  dall'imposta  sulla  pubblicita',  vi
rientra, non  solo  la  ragione  sociale  della  societa'  (sia per esteso che
sotto forma  di  sigla),  ma  anche  il  marchio  che  sia  identificativo non
soltanto del  prodotto,  ma  anche  dell'impresa  che  effettua l'attivita' di
trasporto. E'  bene  precisare,  infatti,  che l'esenzione relativa al marchio
non opera  in  via  generale,  ma solamente nell'ipotesi in cui il marchio non
contraddistingue esclusivamente  un  bene  o un servizio, ma costituisca anche
il segno distintivo dell'impresa.                                             
                                                                              
           Appare infine  opportuno  soffermarsi  sulla circostanza che l'art.
5-bis della  legge  27  febbraio  2002,  n.  16, oltre a modificare il comma 1
dell'art. 10  della  legge  n.  448 del 2001, nei termini innanzi espressi, e'
intervenuto anche   sul   comma   3  dello  stesso  articolo  la  cui  attuale
formulazione comporta    pertanto    che    le    minori   entrate   derivanti
dall'attuazione dell'art.  13,  comma  4-bis,  e  dell'art.  17,  comma 1-bis,
primo periodo,  del  D.  Lgs.  n.  507 del 1993, sono integralmente rimborsate

dallo Stato a ciascun comune.                                                

f.to IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Giorgio Tino