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Roma, 6 maggio 2002
Circolare n.63/2002
Oggetto: Tributi – Insegne
sui veicoli – Esenzione dall’imposta sulla pubblicità – Circolare Ministeriale
n.2/DPF del 18.4.2002.
Il Ministero delle Finanze ha chiarito l’ambito applicativo
dell’esenzione dall’imposta sulla pubblicità introdotta con l’articolo 5 bis
della legge n.16/2002.
Com’è noto, quella disposizione, integrando l’articolo 13 del d.lgvo
n.507/1993 (Pubblicità effettuata con veicoli), ha previsto l’esenzione
dall’imposta di cui trattasi per l’indicazione della ditta e dell’indirizzo sui
veicoli delle imprese di trasporto, indipendentemente dalla superficie esposta.
La circolare in oggetto ha ora fornito un’interpretazione estensiva
della norma, sottolineando in particolare che non sono assoggettate a
tassazione:
·
l’indicazione dell’indirizzo anche qualora comprenda,
oltre alla via e alla località, qualsiasi altro tipo di recapito atto a
identificare l’impresa, quale il sito web, l’indirizzo di posta elettronica, il
numero di telefono, di fax e simili;
·
l’apposizione del marchio, quale segno distintivo
dell’impresa;
·
l’indicazione della ragione sociale per esteso o sotto
forma di sigla.
Riguardo all’ambito soggettivo, la circolare afferma che l’esenzione è
applicabile per l’indicazione dei dati riferiti all’impresa proprietaria del
veicolo.
Peraltro per le imprese che svolgono l’attività tramite cooperative e
consorzi, stante il particolare vincolo che lega i singoli trasportatori
all’organismo associativo, le indicazioni riferite alla cooperativa e al
consorzio beneficiano dell’esenzione dall’imposta in esame sebbene siano
apposte su veicoli di proprietà individuale.
Nella circolare non viene affrontata la fattispecie, frequente per il
settore collettamistico, delle scritte sui veicoli dei subvettori riferite
alle imprese committenti. Su questo punto la scrivente formulerà un apposito
quesito.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.43/2002
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Allegato
uno |
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D/d |
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento per le Politiche Fiscali
Circolre n.2 del 18 aprile 2002
Oggetto: Chiarimenti in ordine alle disposizioni tributarie relative alla
pubblicita' effettuata con veicoli. Modificazioni al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507.
L'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione
del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, recante "Disposizioni urgenti in tema di
accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi
e scommesse, nonche' sui rimborsi IVA, sulla pubblicita' effettuata con
veicoli, sulle contabilita' speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria, sul
funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi e su
contributi ad enti ed associazioni", ha introdotto significative
modificazioni all'art. 13 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che
disciplina l'imposta comunale sulla pubblicita' effettuata con veicoli. Tale
modificazione e' intervenuta attraverso l'inserimento nel comma 1 dell'art.
10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), della
lettera b-bis), che ha aggiunto il comma 4-bis, all'art. 13 del D. Lgs. n.
507 del 1993, con cui si dispone che "L'imposta non e' dovuta altresi' per
l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e
dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, anche per
conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali
indicazioni".
Per comprendere l'esatta portata della norma e' opportuno
rammentare che l'art. 13 del D. Lgs. n. 507 del 1993 disciplina al comma 3
"la pubblicita' effettuata per conto proprio su veicoli di proprieta' dell'
impresa o adibiti ai trasporti per suo conto" individuando il soggetto
tenuto al pagamento del tributo e la tariffa applicabile alla fattispecie.
Il successivo comma 4 dispone espressamente che "Per i veicoli di cui al
comma 3 non e' dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione
sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purche' sia apposta non piu' di due
volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro
quadrato".
La lettura coordinata delle norme appena descritte induce,
innanzitutto, ad escludere l'esistenza di un contrasto tra il dettato del
comma 4 e quello del comma 4-bis, quanto piuttosto a ravvisare tra gli
stessi un rapporto di complementarieta'. Invero, il comma 4-bis ha la
funzione di disciplinare in modo specifico l'esenzione dall'imposta per le
indicazioni ivi previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibili
all'impresa che effettua l'attivita' di trasporto, rendendo inoltre non
operante il limite di superficie di mezzo metro quadrato previsto dal comma
4.
Piu' in particolare, il comma 4-bis vale a rendere certa
l'esenzione dall'imposta delle suddette indicazioni senza vincolo di
superficie, anche nel caso in cui siano riferite ad imprese che effettuano
trasporto per conto terzi, che in precedenza erano escluse dal campo di
applicazione del comma 4.
La specifica funzione della norma in esame emerge anche dal fatto
che non contempla un tetto massimo di superficie utilizzabile per le
menzionate indicazioni, che e' invece ragionevole che permanga nel comma 4,
vale a dire in una norma che e' strutturalmente destinata a trovare
applicazione in situazioni in cui l'indicazione dei segni distintivi
dell'impresa si accompagna o addirittura si sovrappone a veri e propri
messaggi pubblicitari riferibili alle imprese produttrici di beni
trasportati.
Da quanto esposto consegue che le fattispecie di esenzione
rientranti nel comma 4-bis possono essere schematicamente identificate nella:
● indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo,
relativamente alle imprese di autotrasporto che effettuano
trasporti per conto terzi utilizzando veicoli di loro proprieta';
● indicazione della propria ditta e del proprio indirizzo,
relativamente alle imprese che effettuano trasporti per conto
proprio utilizzando veicoli di loro proprieta', trattandosi in
questo caso, di imprese di produzione di beni e servizi, che
tuttavia effettuano, come attivita' meramente strumentale, il
trasporto dei beni prodotti.
Nell'ipotesi in cui il trasporto venga eseguito dai cosiddetti
"padroncini", vale a dire dai piccoli trasportatori, quando il trasporto
viene effettuato con veicoli integralmente di loro proprieta', l'esenzione
opera relativamente all'indicazione della loro ditta e del loro indirizzo,
in quanto si rientra nell'ipotesi di trasporto per conto terzi; quando il
trasporto viene effettuato con l'impiego di rimorchi, containers e simili di
proprieta' delle imprese committenti che effettuano, come attivita'
meramente strumentale, il trasporto dei beni prodotti, ferma restando
l'esenzione per le indicazioni presenti sulla motrice, l'esenzione si
realizza altresi' relativamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo
delle stesse imprese committenti apposte sui rimorchi, sui containers e
simili, in quanto essendo gli stessi di proprieta' di dette imprese,
l'ipotesi e' sostanzialmente riconducibile ad un trasporto per conto proprio
ad opera delle imprese committenti.
Una volta inquadrate le fattispecie esonerative, occorre
esaminare una serie di questioni pratiche sulle quali sono stati richiesti
chiarimenti sia dai comuni e sia dai soggetti interessati.
Una di queste attiene al caso in cui il veicolo sia di proprieta'
di un soggetto che esercita l'attivita' di autotrasporto quale socio di
cooperativa o membro di un consorzio di autotrasporto. Al riguardo si
precisa che il particolare vincolo associativo o consortile che lega il
singolo alla cooperativa o al consorzio, proprio al fine dello svolgimento
dell'attivita' di autotrasporto, comporta che beneficiano dell'esenzione
dall'imposta sulla pubblicita' le indicazioni della ditta e dell'indirizzo
della cooperativa o del consorzio di autotrasporto apposte sul veicolo,
sebbene quest'ultimo sia di proprieta' individuale.
Altra problematica attiene all'"indirizzo" dell'impresa, se cioe'
in tale concetto rientri o meno una qualunque espressione ulteriore rispetto
a quella tradizionale che individua la strada e la localita' ove e' situata
l'impresa.
Relativamente a tale questione, occorre precisare che la nozione
di "indirizzo", soprattutto in funzione dello sviluppo tecnologico, ha
subi'to nel tempo una notevole estensione, tale da far ricomprendere in essa
anche i nuovi tipi di recapito, quali il sito web, l'indirizzo di posta
elettronica, il numero di telefono, di fax e simili, che devono, quindi,
essere tutti inclusi nella fattispecie esonerativa, in quanto finalizzati ad
indicare elementi utili all'esatta identificazione dell'impresa e che,
oltretutto, risultano essere indicazioni sicuramente prive di contenuto
pubblicitario, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
Infine, e' opportuno sottolineare che tra gli elementi
identificativi della "ditta" esenti dall'imposta sulla pubblicita', vi
rientra, non solo la ragione sociale della societa' (sia per esteso che
sotto forma di sigla), ma anche il marchio che sia identificativo non
soltanto del prodotto, ma anche dell'impresa che effettua l'attivita' di
trasporto. E' bene precisare, infatti, che l'esenzione relativa al marchio
non opera in via generale, ma solamente nell'ipotesi in cui il marchio non
contraddistingue esclusivamente un bene o un servizio, ma costituisca anche
il segno distintivo dell'impresa.
Appare infine opportuno soffermarsi sulla circostanza che l'art.
5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, oltre a modificare il comma 1
dell'art. 10 della legge n. 448 del 2001, nei termini innanzi espressi, e'
intervenuto anche sul comma 3 dello stesso articolo la cui attuale
formulazione comporta pertanto che le minori entrate derivanti
dall'attuazione dell'art. 13, comma 4-bis, e dell'art. 17, comma 1-bis,
primo periodo, del D. Lgs. n. 507 del 1993, sono integralmente rimborsate
dallo Stato a ciascun comune.
f.to IL CAPO DEL DIPARTIMENTO Giorgio Tino