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Roma, 6 maggio 2002

 

Circolare n.64/2002

 

Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Indennità di vacanza contrattuale.

 

Essendo trascorsi tre mesi dalla scadenza della parte economica del CCNL in oggetto (avvenuta il 31 dicembre 2001), conformemente al Protocollo di Palazzo Chigi del 23/7/1993 a decorrere dalla retribuzione di aprile è scattata l’indennità di vacanza contrattuale.

Con la prossima busta paga dovrà pertanto essere corrisposta l’IVC relativa ai mesi di maggio e aprile secondo i seguenti importi mensili pari al 30% del tasso di inflazione programmata (1,7% per il 2002):

 

 

livelli

euro

 

quadri

7,61

7,15

6,57

3° super

5,93

5,77

5,49

5,24

4,89

 

 

Se a luglio prossimo il CCNL non sarà stato ancora rinnovato, l’ammontare dell’IVC dovrà essere pari al 50% dell’inflazione programmata.

 

Come è noto, l’IVC deve ritenersi a tutti gli effetti un elemento retributivo, assoggettabile quindi agli ordinari oneri previdenziali e fiscali e rientrante nel computo dei vari istituti contrattuali ad eccezione del TFR ( in base all’art.41 del CCNL questo istituto va calcolato solo sulle voci retributive tassativamente indicate). Gli importi dell’IVC, che verranno assorbiti al momento del rinnovo del contratto, dovranno essere evidenziati in busta paga separatamente dagli altri elementi economici.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.109/93

 

 

 

M/n

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