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Roma, 6 maggio 2002
Circolare n.64/2002
Oggetto:
Lavoro – CCNL trasporto merci – Indennità di vacanza contrattuale.
Essendo trascorsi tre mesi dalla scadenza della parte economica del
CCNL in oggetto (avvenuta il 31 dicembre 2001), conformemente al Protocollo di
Palazzo Chigi del 23/7/1993 a decorrere dalla retribuzione di aprile è scattata
l’indennità di vacanza contrattuale.
Con la prossima busta paga dovrà pertanto essere corrisposta l’IVC
relativa ai mesi di maggio e aprile secondo i seguenti importi mensili pari al
30% del tasso di inflazione programmata (1,7% per il 2002):
livelli |
euro
|
quadri |
7,61 |
1° |
7,15 |
2° |
6,57 |
3° super |
5,93 |
3° |
5,77 |
4° |
5,49 |
5° |
5,24 |
6° |
4,89 |
Se a luglio prossimo il CCNL non sarà stato ancora rinnovato,
l’ammontare dell’IVC dovrà essere pari al 50% dell’inflazione programmata.
Come è noto, l’IVC deve ritenersi a tutti gli effetti un elemento
retributivo, assoggettabile quindi agli ordinari oneri previdenziali e fiscali
e rientrante nel computo dei vari istituti contrattuali ad eccezione del TFR (
in base all’art.41 del CCNL questo istituto va calcolato solo sulle voci
retributive tassativamente indicate). Gli importi dell’IVC, che verranno
assorbiti al momento del rinnovo del contratto, dovranno essere evidenziati in
busta paga separatamente dagli altri elementi economici.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le
n.109/93
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M/n |
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