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Roma, 4 giugno 2002

 

Circolare n.71/2002

 

Oggetto: Finanziamenti – Progetti di collaborazioni con Paesi dell’Europa Centrale e Orientale – Scadenza del 15 giugno – D.M. 9/5/2002, SU G.U. n. 117 del 21/5/2002.

 

È’ stato riaperto sino al 15 giugno p.v. il termine (che, come ogni anno, sarebbe scaduto il 30 aprile) per richiedere i contributi previsti dalla legge n.212/92 per il finanziamento di iniziative realizzate in collaborazione con imprese dell’Europa Centrale e Orientale.

 

Come è noto, finalità di quella legge, le cui modalità applicative sono state fissate dal D.M. n.171/2001, è quella di sostenere le iniziative realizzate da soggetti italiani (tra cui imprese di qualsiasi settore con particolare riferimento alle piccole e medie, associazioni di categoria e loro aziende di servizi, enti pubblici e privati) in collaborazione con analoghi soggetti dei suddetti Paesi. Le azioni finanziabili sono, tra le altre, quelle concernenti la formazione professionale, gli studi e le progettazioni nel settore dei trasporti, gli studi di fattibilità per la costituzione di joint-venture o per la ristrutturazione di imprese con partecipazione di capitale italiano.

 

L’ammontare del contributo è pari al 50% delle spese ammesse fino ad un massimo di 413,165 euro (800 milioni di lire).

 

Si rammenta che ai fini della concessione dei contributi in questione è necessario allegare alla domanda una dichiarazione di interesse alla realizzazione dell’iniziativa rilasciata dall’autorità governativa del Paese straniero. Il facsimile della domanda con le istruzioni per la compilazione sono riportati nella circolare del Ministero delle Attività Produttive n.603072 del 28 maggio scorso che può essere consultata sul sito internet dello stesso Ministero (www.mincomes.it).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.54/2000

 

Allegato uno

 

M/n

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G.U. n.117 del 21.05.2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2002

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo,

ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

 

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  l'art.  2,  comma  6,  della legge 26 febbraio 1992, n. 212,

concernente  la  collaborazione  con  i Paesi dell'Europa centrale ed

orientale,   secondo   il   quale   una  quota  delle  disponibilita'

finanziarie  destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a),

dello  stesso art. 2 ed al comma 3, lettere a), b) ed e) dell'art. 3,

e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  per le

iniziative  di  supporto  agli  interventi  effettuati ai sensi della

legge  24 aprile  1990,  n.  100,  ed  ad altre iniziative di propria

competenza,  rispondenti  alle  finalita' della legge stessa, nonche'

dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

  Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

143,  secondo  il  quale  i Paesi destinatari degli interventi di cui

alla  citata  legge  n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con

delibera del CIPE;

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'art. 12,

in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione

di  vantaggi  economici  di  qualunque  genere  e'  subordinata  alla

predeterminazione    ed    alla    pubblicazione   da   parte   delle

amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi

ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni

stesse devono attenersi;

  Vista  la  circolare  28 marzo  2002,  n.  603072 (pubblicata nella

Gazzetta  Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002) con la quale sono state

fissate   le   modalita'   per  la  presentazione  delle  domande  di

contributo,  a  seguito  della  delibera adottata dalla V Commissione

CIPE in data 28 marzo 2002;

  Visto  il  decreto  ministeriale  19 aprile  2001,  n. 171, recante

criteri  e  modalita'  per  la concessione di contributi finanziari a

fronte  di  progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1,

comma  1,  della  legge  26 febbraio  1992, n. 212, ed in particolare

l'art. 4, comma 2, relativo al termine di presentazione delle domande

di ammissione al contributo;

  Tenuto  conto  che  il  termine posto a disposizione dei potenziali

interessati  per  la  predisposizione  dei  progetti e l'acquisizione

della documentazione necessaria per la presentazione delle domande di

contributo  appare oggi insufficiente e penalizzante; alla luce delle

ripercussioni  sui  mercati delle note vicende che hanno recentemente

colpito la comunita' internazionale;

  Valutato,  altresi',  che  la  concessione  di un periodo ulteriore

consentirebbe la presentazione di domande da parte di una platea piu'

vasta di interessati e permetterebbe di evitare esclusioni di domande

presentate  con  documentazione  incompleta  a  causa  del poco tempo

disponibile;

  Considerato  che  il  semplice  spostamento del termine di scadenza

costituisca una misura tecnica di interesse generale;

  Ritenuta,  pertanto l'opportunita' di prorogare per l'anno in corso

il termine del 30 aprile, stabilito dall'art. 4 del decreto 19 aprile

2001, n. 171;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

  Il  termine  per  la  presentazione  delle domande di contributo, a

valere  sulla  legge  26 febbraio  1992,  n. 212, fissato dal decreto

19 aprile  2001, n. 171, al 30 aprile 2002, e' prorogato al 15 giugno

2002.  Conseguentemente il termine per la presentazione delle domande

di  contributo,  indicato nella circolare n. 603072 del 28 marzo 2002

(Gazzetta  Ufficiale  n.  92  del  19 aprile  2002)  deve  intendersi

anch'esso prorogato al 15 giugno 2002.

                               Art. 2.

  Le  domande  gia'  presentate  sono  considerate valide a tutti gli

effetti  e  possono  essere  oggetto  di  eventuale  integrazione  di

documentazione entro il nuovo termine del 15 giugno 2002.

                               Art. 3.

  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

    Roma, 9 maggio 2002

                                                 Il Ministro: Marzano