Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 17 giugno 2002

 

Circolare n.77/2002

 

Oggetto: Autotrasporto – Restituzione bonus fiscali ’92 – ’94 – Legge 17.5.2002, n.96, su G.U. n.115 del 18.5.2002.

 

La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto n.36/2002, ha confermato il termine del 15 ottobre 2002 per la richiesta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della restituzione dei bonus fiscali ’92 – ’94.

 

Attualmente l’Amministrazione è al lavoro per predisporre gli elenchi delle imprese debitrici; in media l’ammontare dovuto, compresi gli interessi, dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di lire a veicolo.

 

Ricevuta la richiesta di restituzione, le imprese avranno 60 giorni di tempo per provvedere al pagamento.

 

Una modifica introdotta dalla legge di conversione riguarda la modalità di opposizione da parte delle imprese. In particolare è stato previsto che, decorso il termine di versamento senza che l’impresa abbia regolarizzato il debito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa proporre all’autorità giudiziaria una domanda- ingiunzione ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile, anziché un’ordinanza-ingiunzione com’era stato disposto nel testo del decreto legge n.36. La nuova disposizione dà la possibilità all’impresa debitrice che presenta opposizione contro il Ministero di ottenere la sospensione del pagamento fino alla definizione del giudizio.

 

Circa l’individuazione di misure compensative, è tuttora in atto la trattativa tra Governo e associazioni dell’autotrasporto.

 

Si sottolinea che sono escluse dalla restituzione le imprese che:

-          abbiano cessato l’attività e siano state cancellate dall’Albo entro il 20 marzo 2002;

-          siano acquirenti di aziende che abbiano cessato l’attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro la data del 20 marzo 2002;

-          abbiano acquisito entro il 20 marzo 2002 rami di aziende che abbiano proseguito l’attività, fermo restando l’obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.51/2002

 

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n.115 del 18.5.2002(fonte Guritel)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36 

Testo del decreto-legge 20 marzo 2002, n.36, coordinato con la legge di
conversione 17 maggio 2002, n.96, recante: "Disposizioni   urgenti  per
ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto".
 
Avvertenza:  le modifiche  apportate dalla  legge  di  conversione sono 
stampate con carattere grassetto.
 
                               Art. 1.
           Ambito di applicazione e disposizioni generali
  1. Le  disposizioni  del  presente decreto definiscono le modalita'
per  il  recupero  delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma  del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,
1993   e   1994,   per   effetto   dell'applicazione  delle  seguenti
disposizioni:
    a) articolo  9  del  decreto-legge  15 settembre  1990,  n.  261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
    b) articolo   15   del   decreto-legge  29  marzo  1993,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
    c) articolo   1   del   decreto-legge  23 maggio  1994,  n.  309,
convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;
    d) articolo   1   del   decreto-legge  21 gennaio  1995,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
    e) articolo   1  del  decreto-legge  25 novembre  1995,  n.  501,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
  2. Le  modalita'  di  recupero  stabilite  con  il presente decreto
costituiscono  esecuzione  di  quanto disposto con le decisioni della
Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,
e  n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della
Corte  di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999.
  3. In  ragione della natura del credito che consegue alle decisioni
ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese
disponibili  a  favore  degli  autotrasportatori a parziale copertura
dell'incremento  dei  costi da essi subiti nei periodi di imposta per
gli  anni  1992,  1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette
somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 
                               Art. 2.
   Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero
  1. Il  recupero  delle  somme  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui
all'articolo 1,  comma  2,  e'  effettuata  nei  confronti  dei  loro
beneficiari  ovvero,  se  i  beneficiari non sono piu' esistenti alla
data  di  formazione  degli  elenchi di cui al comma 2, pro quota nei
confronti dei loro aventi causa.
    2. Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i
soggetti  di  cui  al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un
apposito  piano straordinario di attivita', anche con il supporto del
comitato  centrale  per  l'albo degli autotrasportatori. A tale fine,
utilizzando  i  dati  disponibili,  forma appositi elenchi nominativi
provvisori  entro  il  31  maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i
soggetti  che  hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma
1, e che ancora esistono alla data di formazionedei medesimi elenchi,
da  quelli  che  ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il
titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le
imprese   che   abbiano   provveduto   alla   cessazione   definitiva
dell'attivita',   oltre   che   alla  cancellazione  dall'albo  degli
autotrasportatori,  anteriormente  alla  data del 20 marzo 2002. Sono
parimenti  escluse  le  imprese  acquirenti  di  aziende  che abbiano
cessato l'attivita' in conseguenza di tale vendita per atti stipulati
entro  il  20 marzo  2002,  e le imprese che, entro la medesima data,
abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attivita',
fermo  restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti
limitatamente   alla   quota   parte   di   competenza.  Con  decreto
dirigenziale    sono   stabilite   le   modalita'   tecniche,   anche
informatiche, necessarie per le attivita' di riscontro e di redazione
degli  elenchi.  Con  il  medesimo decreto sono altresi' stabilite le
modalita' per il pagamento di cui al comma 6.
  3.  Negli  elenchi  di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun
nominativo,   sono   indicati   gli   importi   da   recuperare   con
specificazione  degli  importi  unitari dovuti, suddivisi per anno di
riferimento   e   del   loro   ammontare   complessivo,  nonche'  con
l'indicazione,  in  caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha
originariamente  beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il
recupero  viene  effettuato,  dei criteri di imputazione della somma,
anche  pro  quota. A  tale fine  l'importo complessivo da suddividere
per  procedere  al  recupero individuale e' costituito dalle somme di
cui   e'   stato   normativamente   previsto  il  riconoscimento  con
riferimento  agli anni 1992, 1993 e 1994  con riferimento  alla parte
eccedente  il  contributo  riconosciuto dalle medesime disposizioni a
favore   degli   autotrasportatori   dei   Paesi  membri  dell'Unione
europea,  maggiorate degli  interessi indicati  negli atti comunitari
di  cui  all'articolo 1,  comma  2.  Il  predetto importo e' altresi'
ripartito  in  funzione  della  tipologia  di  massa  a  pieno carico
superiore  a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto,
in   rapporto   ai   quali   e'  stato  originariamente  previsto  il
riconoscimento  delle  somme  di  cui all'articolo 1, comma 1, tenuto
conto  del  limite  numerico  dei veicoli introdotto dall'articolo 1,
comma 3,  del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
  4.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli
elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a
rendere   partecipi  i  soggetti  iscritti  negli  elenchi  dei  dati
ricostruiti  ai  sensi  del  comma  3,  dando   termine  di  sessanta
giorni  per  eventuali osservazioni e produzione di documenti.
    5.  Le  osservazioni  formulate dai soggetti interessati ai sensi
del  comma  4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste
di pagamento di cui al comma 6.
  6.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvede,
entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei
riguardi  di  ciascun  soggetto interessato. Il pagamento deve essere
effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine
per  il  pagamento,  chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  la  rateizzazione  in  non  piu' di quarantotto mesi delle
somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.
 
                               Art. 3.
                              Recupero
    1.  Decorso  il  termine  per  il  pagamento,  il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  propone  all'autorita' giudiziaria
domanda  di  ingiunzione,  ai  sensi  degli articoli da 633 a 656 del
codice  di  procedura  civile. In caso di rateizzazione, a fronte del
mancato  pagamento  anche  di una sola delle rate, il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti provvede, senza indugio, a proporre
domanda di ingiunzione.
 
                             Art. 3-bis.
                          Maggiori entrate
    1. Le  maggiori  entrate  derivanti  dal  presente  provvedimento
affluiscono  in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del
bilancio  dello  Stato.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
 
                               Art. 4.
                          Entrata in vigore
  1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge

 

FINE TESTO COORDINATO