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Roma, 17 giugno 2002
Circolare n.77/2002
Oggetto: Autotrasporto –
Restituzione bonus fiscali ’92 – ’94 – Legge 17.5.2002, n.96, su G.U. n.115 del
18.5.2002.
La legge indicata in oggetto, di conversione del decreto n.36/2002, ha
confermato il termine del 15 ottobre 2002 per la richiesta da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della restituzione dei bonus
fiscali ’92 – ’94.
Attualmente l’Amministrazione è al lavoro per predisporre gli elenchi
delle imprese debitrici; in media l’ammontare dovuto, compresi gli interessi,
dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di lire a veicolo.
Ricevuta la richiesta di restituzione, le imprese avranno 60 giorni di
tempo per provvedere al pagamento.
Una modifica introdotta dalla legge di conversione riguarda la
modalità di opposizione da parte delle imprese. In particolare è stato previsto
che, decorso il termine di versamento senza che l’impresa abbia regolarizzato
il debito, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa proporre
all’autorità giudiziaria una domanda- ingiunzione ai sensi degli
articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile, anziché un’ordinanza-ingiunzione
com’era stato disposto nel testo del decreto legge n.36. La nuova disposizione
dà la possibilità all’impresa debitrice che presenta opposizione contro il
Ministero di ottenere la sospensione del pagamento fino alla definizione del
giudizio.
Circa l’individuazione di misure compensative, è tuttora in atto la
trattativa tra Governo e associazioni dell’autotrasporto.
Si sottolinea che sono escluse dalla restituzione le imprese che:
-
abbiano
cessato l’attività e siano state cancellate dall’Albo entro il 20 marzo 2002;
-
siano
acquirenti di aziende che abbiano cessato l’attività in conseguenza di tale
vendita per atti stipulati entro la data del 20 marzo 2002;
-
abbiano
acquisito entro il 20 marzo 2002 rami di aziende che abbiano proseguito
l’attività, fermo restando l’obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti
limitatamente alla quota parte di competenza.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.51/2002
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Allegato
uno |
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D/d |
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G.U. n.115 del 18.5.2002(fonte Guritel)
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 20 marzo 2002, n. 36
Testo del decreto-legge 20 marzo 2002, n.36, coordinato con la legge di
conversione 17 maggio 2002, n.96, recante: "Disposizioni urgenti per
ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto".
Avvertenza: le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con carattere grassetto.
Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalita'
per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella
forma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992,
1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguenti
disposizioni:
a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;
b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;
c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309,
convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;
d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;
e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
2. Le modalita' di recupero stabilite con il presente decreto
costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della
Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993,
e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della
Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del
19 maggio 1999.
3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni
ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese
disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura
dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per
gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attivita' di recupero delle predette
somme e' affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 2.
Individuazione dei soggetti passivi delle attivita' di recupero
1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1,
maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui
all'articolo 1, comma 2, e' effettuata nei confronti dei loro
beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono piu' esistenti alla
data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, pro quota nei
confronti dei loro aventi causa.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i
soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un
apposito piano straordinario di attivita', anche con il supporto del
comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine,
utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi
provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i
soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma
1, e che ancora esistono alla data di formazionedei medesimi elenchi,
da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il
titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le
imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva
dell'attivita', oltre che alla cancellazione dall'albo degli
autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sono
parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano
cessato l'attivita' in conseguenza di tale vendita per atti stipulati
entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data,
abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attivita',
fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti
limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto
dirigenziale sono stabilite le modalita' tecniche, anche
informatiche, necessarie per le attivita' di riscontro e di redazione
degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le
modalita' per il pagamento di cui al comma 6.
3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun
nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con
specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di
riferimento e del loro ammontare complessivo, nonche' con
l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha
originariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il
recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma,
anche pro quota. A tale fine l'importo complessivo da suddividere
per procedere al recupero individuale e' costituito dalle somme di
cui e' stato normativamente previsto il riconoscimento con
riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994 con riferimento alla parte
eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a
favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione
europea, maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari
di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo e' altresi'
ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno carico
superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto,
in rapporto ai quali e' stato originariamente previsto il
riconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto
conto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli
elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a
rendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati
ricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di sessanta
giorni per eventuali osservazioni e produzione di documenti.
5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi
del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste
di pagamento di cui al comma 6.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede,
entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei
riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere
effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine
per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti la rateizzazione in non piu' di quarantotto mesi delle
somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.
Art. 3.
Recupero
1. Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti propone all'autorita' giudiziaria
domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del
codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del
mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, a proporre
domanda di ingiunzione.
Art. 3-bis.
Maggiori entrate
1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento
affluiscono in apposita unita' previsionale di base dell'entrata del
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge
FINE
TESTO COORDINATO