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Roma, 20 giugno 2002
Circolare n.
83/2002
Oggetto: Dogane – Procedure semplificate – Scadenza del
30 giugno 2002 – Circolare dell’Agenzia delle Dogane n.42/D del 17.6.2002.
Si rammenta la
scadenza del 30 giugno 2002 per la presentazione da parte delle imprese
titolari di procedure semplificate doganali della domanda di adeguamento ai sensi
del decreto ministeriale 7 dicembre 2000.
Com’è noto, quel
decreto ha riordinato la materia delle procedure semplificate coordinandola con
le disposizioni del codice doganale comunitario. L’Agenzia delle Dogane con la
circolare indicata in oggetto rammenta la predetta scadenza del 30 giugno,
sottolineando come la mancata presentazione dell’istanza comporti la decadenza
della precedente autorizzazione e la conseguente perdita del beneficio.
La precedente
autorizzazione continua ad avere efficacia solo nel caso in cui le istruttorie
relative alle istanze già presentate non siano terminate entro la predetta data
del 30 giugno.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re
conf.le n.30/2001
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Allegato uno |
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D/d |
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OGGETTO: Procedure di domiciliazione. Articolo 12
del Decreto 7.12.2000.
Chiarimenti applicativi.
CAPITOLO
I
PROCEDURA
DI ADEGUAMENTO
Ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 12 del citato Decreto 7.12.2000, i soggetti, già in possesso di autorizzazione
alla procedura di domiciliazione ed interessati a mantenere tale beneficio,
debbono presentare l’apposita istanza, di cui al modello C allegato al suddetto
Decreto, entro e non oltre la data del 30 giugno 2002.
L’istanza di adeguamento deve
essere trasmessa, tramite la Direzione circoscrizionale dell’Agenzia delle
Dogane ove è ubicata la sede legale dell’impresa, alla relativa Direzione Regionale
e, per conoscenza, ad ogni Direzione circoscrizionale interessata in relazione
al/ai luogo/luoghi prescelto/i per l’arrivo e la partenza delle merci, secondo
le modalità stabilite dall’articolo 3, comma 2, del citato Decreto 7.12.2000.
Ai fini del previsto adeguamento la
Direzione circoscrizionale interessata provvederà ad accertarsi che l’istanza
relativa sia stata compilata in ogni sua parte ed avrà particolare cura ad
accertare ogni variazione intervenuta circa:
a) Lo status di legale
rappresentante.
In caso di variazione dei legali
rappresentanti la Circoscrizione doganale dovrà provvedere alla verifica “a
tappeto” delle autocertificazioni concernenti i requisiti soggettivi dichiarati
dai nuovi rappresentanti legali, secondo quanto disposto dalla Circolare
172/D prot. 5596/II/AGP del 27.9.2000. In particolare, dovranno essere
presi in esame i requisiti e le condizioni stabiliti dall’articolo 2 del
Decreto 7.12.2000.
Nel caso di assenza di modifiche,
ai fini di controllo e di tutela degli interessi dell’Agenzia, per i requisiti
soggettivi continueranno a trovare applicazione, in via generale, le verifiche
“a campione”, come previsto dalla Circolare della Funzione Pubblica n. 8 del
22.10.1999 per tutti i casi di utilizzo di autocertificazione.
All’atto della presentazione dell’istanza di adeguamento i certificati o le relative autocertificazioni dovranno essere rasmessi “ex novo” se quelli già in possesso degli Uffici risultano di data anteriore a sei mesi.
b) Requisito di cui alla legge
31.5.1965, n. 575 (nulla osta ai fini antimafia).
Nel caso in cui siano intervenute
le variazioni di cui al punto a) o variazioni relative alla ragione sociale
della società il possesso del requisito deve risultare dal certificato camerale
munito della relativa attestazione o dal certificato rilasciato
dalla competente Prefettura.
c) Inesistenza di procedure
esecutive e/o concorsuali.
Tale requisito deve essere
attestato in caso di cambio di ragione o denominazione sociale e/o variazione
dell’assetto societario della Ditta istante tramite esibizione del certificato
camerale con relativa attestazione o del certificato
del Tribunale. Il suddetto
requisito può essere anche autocertificato dal legale 5 rappresentante ed in
tal caso si richiama quanto previsto al precedente punto a) in materia di
controlli.
d) Istruttoria.
L’istruttoria relativa al rilascio
delle autorizzazioni deve concludersi entro 90 giorni (cfr. Regolamento di attuazione
degli artt. 2 e 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 approvato con D.M. 19.10.1994,
n. 678), dalla presentazione dell’istanza che, ripetesi, deve essere presentata
entro e non oltre il 30 giugno 2002. Dal successivo 1° luglio le Ditte che
non hanno presentato l’ istanza entro il predetto termine non potranno più
usufruire delle relative autorizzazioni, che pertanto debbono intendersi
automaticamente decadute.
Le competenti Direzioni
circoscrizionali avranno cura di segnalare tempestivamente i nominativi dei soggetti
che non hanno presentato istanza di adeguamento all’Area Gestione Tributi e
Rapporti con gli Utenti – Ufficio Regimi Doganali e Fiscali.
E’ appena il caso di precisare che
i soggetti, che non abbiano presentato la ripetuta istanza nei prescritti
termini, potranno richiedere “ex novo” l’autorizzazione alla procedura di
domiciliazione, con le modalità di cui al decreto 7.12.2000.
Nel caso in cui la Ditta
beneficiaria presenti istanza di adeguamento entro il termine stabilito,
l’istruttoria da parte della Direzione circoscrizionale competente ha inizio
dal giorno in cui è presentata l’istanza ed ha termine con l’emanazione da
parte della competente Direzione Regionale del nuovo provvedimento autorizzatorio
o con l’eventuale provvedimento di diniego.
Si richiama l’attenzione di codeste
Direzioni Regionali su quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 del citato
Decreto 7.12.2000 in materia di sospensione della procedura autorizzatoria .
CAPITOLO
II
PERIODO
TRANSITORIO
Nel caso in cui le istruttorie,
relative alle istanze presentate entro il 30 giugno, non siano terminate entro
tale data con l’emissione del relativo provvedimento di autorizzazione, i
soggetti richiedenti sono autorizzati ad avvalersi dell’autorizzazione
precedentemente rilasciata e ad utilizzare l’eventuale relativo timbro speciale
di cui all’allegato 62 del Reg. (CEE) 2454/93.
A decorrere dalla data del rilascio
della nuova autorizzazione da parte della Direzione Regionale competente le
autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Centrale cesseranno
definitivamente di avere efficacia e, pertanto, l’eventuale timbro speciale di
cui all’allegato 62, del Reg. (CEE) n. 2454/92, non potrà più essere utilizzato
e dovrà essere restituito alla dogana, per il successivo inoltro all’Istituto
Poligrafico dello Stato per la deformazione.
Nelle more del rilascio al soggetto
beneficiario del suddetto timbro speciale relativo alla nuova autorizzazione,
l’esemplare n. 3 del D.A.U. potrà essere preautenticato mediante preventiva
apposizione nella casella “A” dell’impronta del timbro dell’ufficio doganale
competente e della firma di un funzionario di detto ufficio ai sensi
dell’articolo 286, paragrafo 2, lettera a) del Reg. (CEE) 2454/93.
In alternativa, per aderire a
numerose richieste di operatori che hanno evidenziato le difficoltà di ordine
operativo connesse con l’apposizione del suddetto timbro doganale sui formulari
predisposti per la compilazione meccanografica, potrà essere consentito, su
richiesta scritta dell’interessato, con possibilità di contestuale indicazione
nella stessa istanza di adeguamento, che l’attivazione dell’autorizzazione, rilasciata
ai sensi del Decreto 7.11.2000, decorra solo a partire dalla data di consegna
del nuovo timbro speciale da parte dell’Istituto Poligrafico dello Stato. Gli
Uffici operativi vigileranno con la massima cura al fine di escludere che
contemporaneamente possa essere utilizzata la precedente e la nuova autorizzazione.
Di quanto sopra le Direzioni Regionali dovranno fare apposita menzione nel corpo della lettera con cui vengono inviate agli uffici interessati le autorizzazioni rilasciate a seguito di adeguamento.
Ad evitare l’insorgenza di
irregolarità con le difformità tra l’impronta del timbro speciale ed il
“cliché” utilizzato per la preautenticazione dei formulari, si rammenta che il
prestampaggio del timbro speciale di cui al più volte citato allegato 62 del
Reg. (CEE) 2454/93 da parte delle tipografie autorizzate può essere consentito
solo dopo l’effettivo rilascio del suddetto timbro da parte dell’Istituto
Poligrafico dello Stato.
Tipografie autorizzate
Restano confermati, senza necessità
di ulteriori richieste di parte e qualora beninteso ne sussistano le
condizioni, i provvedimenti con i quali sono state rilasciate ai soggetti
beneficiari le autorizzazioni ad avvalersi del prestampaggio
del timbro speciale di cui al più
volte citato allegato 62 presso tipografie già riconosciute.
Numerazione delle autorizzazioni
Si richiama l’attenzione delle
Direzioni Regionali sulla necessaria attribuzione a tutte le autorizzazioni rilasciate
di un numero progressivo indipendentemente dalla sigla IM o SR.
Requisiti oggettivi relativi ai
luoghi di arrivo e/o partenza delle merci.
Nel caso in cui nell’istanza di adeguamento il beneficiario richieda contestualmente nuovi luoghi di arrivo e partenza delle merci, questi può attestarne la disponibilità anche mediante una dichiarazione sostitutiva come previsto dalla citata circolare 11/D, punto 2, lettera e), ferma restando l’acquisizione da parte del competente ufficio doganale preposto al controllo, in occasione del rituale sopralluogo, della documentazione a relativa comprova della disponibilità stessa.
La disponibilità dell’area
attrezzata indicata nell’istanza potrà giuridicamente derivare anche per
effetto di norme legge (cfr. ad es. nota prot. 1064/IV/AGT del 27.6.2001
concernente le procedure di domiciliazione per l’importazione di gas
metano di origine naturale in
applicazione del D.lvo 164/2000).
Con l’occasione si ritiene utile
suggerire che tale dichiarazione venga richiesta anche per i luoghi precedentemente
autorizzati e per i quali l’Amministrazione non sia in possesso di alcun titolo
giuridico comprovante la disponibilità dell’area
attrezzata.
In proposito si richiama quanto già
riportato al punto a) relativamente al controllo delle dichiarazioni.
Elenco delle merci.
Per le imprese industriali,
commerciali ed agricole le Direzioni Regionali che rilasciano le nuove autorizzazioni
o provvedono ad adeguare quelle precedentemente rilasciate dalla Direzione
Centrale, dovranno sempre indicare nell’autorizzazione l’elenco delle merci
ammesse al beneficio. Tale elenco, che può anche figurare su un foglio a parte,
è finalizzato ad individuare il tipo di merci oggetto dell’autorizzazione ed a
consentire all’Ufficio doganale una maggiore facilità e speditezza nella
effettuazione dei controlli.
E’ appena il caso di precisare che l’elenco delle merci escluse, indicato nell’articolo 4, comma 2, del decreto 7.12.2000 deve essere riferito sia ai soggetti intermediari che alle imprese industriali, commerciali ed agricole, come indicato nella risoluzione n.2/D prot. 2117/IV/AGT del.23.05.2002.
CAPITOLO
III
DISPOSIZIONI
A CARATTERE GENERALE
GESTIONE
ORDINARIA
Codeste Direzioni Regionali, nel
trasmettere i nuovi provvedimenti di
autorizzazione all’Area Gestione
Tributi e Rapporti con gli Utenti – Ufficio Regimi Doganali e Fiscali -, vorranno
comunicare il/i nominativo/i del/i legale/i rappresentanti delle Società
ammesse alla procedura di domiciliazione nonché il numero della Partita Iva dei
beneficiari, onde consentire l’aggiornamento della banca dati relativa ai
soggetti autorizzati.
Nell’ipotesi di rilascio dell’
autorizzazione alla procedura di domiciliazione per il regime del deposito dovranno
esserne indicati, nel corpo della stessa, gli estremi del relativo
provvedimento autorizzatorio .
Si precisa che i soggetti
beneficiari debbono comunicare agli uffici doganali competenti ogni modifica intervenuta
nell’ambito della gestione dell’autorizzazione, compresa la variazione dei
legali rappresentanti. In caso di mancata comunicazione, la Direzione
circoscrizionale provvederà ad emettere formale richiamo al beneficiario.
In particolare, nell’ipotesi di
trasferimento della sede legale del beneficiario in ambito regionale diverso da
quello precedente, con conseguente attribuzione della competenza della gestione
dell’autorizzazione ad altra Direzione Regionale, si forniscono, le seguenti
precisazioni sulla procedura da adottare.
La Società beneficiaria dovrà
effettuare comunicazione del trasferimento della propria sede legale alla Direzione
Regionale che ha rilasciato l’autorizzazione e per conoscenza a tutte le
Direzioni circoscrizionali interessate.
Per rendere più rapido l’iter
amministrativo del trasferimento, la predetta Direzione Regionale invierà d’ufficio
alla consorella, competente per la nuova sede legale, il carteggio completo
relativo all’autorizzazione precedentemente emessa; quest’ultima provvederà,
ferma restando la validità dell’istruttoria precedentemente esperita e
semprechè non siano intervenute ulteriori variazioni, ad attribuire alla
stessa, con la massima tempestività, una nuova numerazione, secondo le
modalità previste dalla citata circolare n. 11/D del 14.2.2001.
Resta inteso che il beneficiario
dovrà necessariamente richiedere un nuovo timbro speciale all’Istituto Poligrafico
dello Stato recante la numerazione attribuita in sede di aggiornamento.
Nelle more della concessione della
nuova autorizzazione sarà seguita la medesima procedura già prevista per le
autorizzazioni rilasciate a seguito di istanza di adeguamento come indicato nel
precedente Capitolo II.
Per una corretta gestione delle
autorizzazioni al beneficio delle procedure di domiciliazione codeste Direzioni
vorranno, infine, provvedere ad impartire le opportune disposizioni ai
dipendenti Uffici, al fine di pubblicizzare al massimo la
data di scadenza del 30.06.2002 per
l’adeguamento delle autorizzazioni di che trattasi, non mancando di evidenziare
quanto riportato al punto d), in ordine alle conseguenze connesse alla mancata
presentazione dell’istanza entro la predetta
data.
Ogni inconveniente sarà
immediatamente portato a conoscenza di questa Area.
f.to Il Direttore dell’Area
Centrale
Dr. A Tarascio