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Roma, 25 giugno 2002
Circolare n.88/2002
Con il decreto legge
indicato in oggetto sono state introdotte norme sulla sicurezza stradale in
vista dell’incremento del traffico estivo.
Uso dei fari – E’ stata anticipata l’entrata
in vigore di due modifiche al Codice della Strada la cui efficacia era prevista
a decorrere dal gennaio 2003: l’obbligo per gli autoveicoli di circolare sulle
autostrade con i fari anabbaglianti accesi oltrechè
di notte, anche durante il giorno e l’obbligo per i veicoli a due ruote di
circolare sempre con i fari accesi.
Telefoni cellulari – L’uso dei telefoni cellulari durante la guida è consentito esclusivamente tramite l’apparecchio del “viva
voce” e quello auricolare.
Stato di ebbrezza – E’ stato ridotto da 0,8 a 0,5
grammi/litro il tasso alcolemico per l’individuazione
dello stato di ebbrezza al volante.
Controllo elettronico della velocità – E’ stato potenziato il sistema di
controllo della velocità su strade e autostrade con gli apparecchi di
rilevazione automatica (autovelox).
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Allegato
uno
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D/d |
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DECRETO-LEGGE
20 giugno 2002, n. 121
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione
stradale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo
le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di
auricolare".
Art. 3.
1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio
2002, n. 9, le parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti
stabiliti dal regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "tasso
alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)".
Art. 4.
1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane principali, nonche'
sulle altre strade, individuate con apposito decreto dal prefetto, ai
sensi del comma 2, gli organi di polizia stradale, di cui al comma 1
dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
secondo le direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono impiegare od
installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di
comportamento stabilite dall'articolo 142 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285.
2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia stradale, e su
conforme parere degli enti proprietari, individua le strade di cui al
comma 1, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni
strutturali e plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le
quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del
traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti
controllati.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Scajola, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
FINE TESTO DECRETO LEGGE