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Roma, 8 luglio 2002

 

Circolare n.93/2002

Oggetto: Dogane – Pagamento periodico e differito – Nota Agenzia delle Dogane prot.n.1987/B/2002.

 

Con la nota indicata in oggetto è stata ribadita la legittimità della procedura che consente il pagamento periodico e differito dei diritti doganali avvalendosi di conti di debito di soggetti terzi diversi dai dichiaranti-debitori.

 

La fattispecie è quella delle imprese di spedizione che presentano le dichiarazioni doganali in regime di rappresentanza diretta tramite uno spedizioniere doganale e utilizzano il proprio conto di debito per il pagamento differito dei relativi diritti.

 

La nota in esame rinvia a quanto già chiarito con la precedente nota UDG 807 del 26.8.1998 emessa sulla base dell’orientamento positivo espresso in proposito a livello comunitario. Il Comitato del Codice Doganale Comunitario aveva infatti a suo tempo chiarito che l’obbligazione doganale può essere pagata da un terzo (articolo 231 del Codice) e che la dilazione di pagamento può essere accordata ad un interessato (articolo 224) che non necessariamente deve coincidere con il dichiarante-debitore.

 

Resta ovviamente fermo l’obbligo per l’impresa di spedizione di prestare idonea garanzia (articoli 189 e seguenti del Codice).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn157 e 149/1997

 

Allegato uno

 

D/d

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Agenzia delle Dogane

Roma, 10.04.2002

Protocollo: 1987B

 

Indirizi omessi

 

OGGETTO: Conti di debito intestati a soggetti diversi dai dichiaranti/debitori

 

Sono state manifestate alla scrivente alcune perplessità in ordine alla spendibilità del conto di debito dei rappresentanti sulle dichiarazioni doganali.

Al riguardo si ritiene utile riproporre all'attenzione di codeste Direzioni la nota prot. 807/UDG del 26.8.98, che si allega ad ogni buon fine in copia comprensiva di allegati.

Si richiama, in particolare, l'attenzione di codesti uffici sugli allegati documenti della Commissione Europea prot.XXI/2524/97-IT del 23.12.97, che ha recepito una segnalazione in merito dell'Amministrazione italiana, e XXI/993/98-FR dell'8.6.98, contenente le determinazioni risolutive della Commissione sulla questione.

Si prega di voler impartire le opportune istruzioni ai dipendenti uffici.

 

Il Direttore dell'Area Centrale

f.to Dr. A.Tarascio

 

SEGUE TESTO NOTA AGENZIA DELLE DOGANE

Ministero delle Finanze

Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette

Direzione Generale

UDG                                                                                        Roma, 26 agosto 1998

PROT. 807

Indirizzi omessi

 

OGGETTO:   Conti di debito intestati a soggetti diversi dai dichiaranti/debitori. Riunioni del Comitato del  Codice Doganale del 12 giugno 1998.

 

            Con telefax n. 516/UDC/SD del 31 luglio 1997 fu disposta la limitazione della concessione del pagamento periodico/differito ai soli dichiaranti/debitori, con esclusione quindi di soggetti terzi, in tal senso interpretando gli articoli 201, paragrafo 3, e art.4, paragrafo 1, n.18, del CDC. Con successiva comunicazione del 3 settembre 1997, prot. 556/UDC/SD, l’applicazione del provvedimento fu rinviata al 1° ottobre 1997.

            Essendo sorte fondate perplessità sulla interpretazione prodotta, lo scrivente con note prot. 955/UDG del 29 settembre 1997 e successiva 450/UDG del 30 aprile 1998 sospese temporaneamente l’applicazione del provvedimento in questione proponendo richiesta di parere agli Organi Comunitari.

            La questione, affrontata più volte dal Comitato del codice Doganale – Sezione della normativa doganale generale – è stata definitivamente discussa ed approvata nella seduta del 12 giugno u.s. (documento di lavoro XXI/2524/97; per una migliore comprensione del problema si allegano parte degli atti dei lavori comunitari).

            Ora alla luce della citata pronuncia, che è stata di segno favorevole alla tesi proposta e sostenuta dalla delegazione italiana, può essere sciolta la riserva contenuta nelle citate note dello scrivente 955/UDG e 450/UDG e può essere confermata la legittimità della concessione del pagamento periodico-differito a favore di qualsiasi soggetto terzo “interessato” (come definito all’art. 224 CDC) a condizione che venga prestata idonea garanzia (artt.189 e ss. CDC).

            Con l’occasione si ricorda agli Uffici in indirizzo che l’art. 90 TULD “esonero dall’obbligo di prestare cauzione” non è applicabile in materia di risorse proprie, salva, nello specifico settore, l’applicabilità dell’art. 189 CDC, paragrafo 4 e paragrafo 5, nè è applicabile alle cauzioni previste in materia di politica agricola comune, il cui regime è dettagliatamente disciplinato dal Reg. Cee 2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985.

            Si ricorda inoltre che, pur adeguatamente aggiornati (nel senso che il soggetto  passivo non è più il “proprietario delle merci” (vecchio TULD) ma il soggetto individuato all’articolo 201, paragrafo 3, del CDC), restano sempre validi i principi contenuti nelle circolari prot. 1714 (a stampa 253) del 24 marzo 1970 e n. 431/6073/VIII del 10 novembre 1976, secondo i quali, nei casi di specie, l’impegno del garante deve essere riferito ai diritti doganali dovuti dai dichiaranti/debitori le cui merci vengono sdoganate a cura del titolare del conto di debito.

            Si invitano gli Uffici in indirizzo a fornire opportuna informazione agli operatori ed alle categorie interessate e si prega accusare cenno di ricevuta e di adempimento.

 

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Del Giudice

FINE TESTO NOTA AGENZIA DELLE DOGANE

 

 

 

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE XXI

FISCALITA’ E UNIONE DOGANALE

POLITICA DOGANALE

Legislazione doganale generale e regimi doganali economici

XXI-B1

 

XXI / 993 / 98 – FR

Bruxelles, 8 giugno 1998

Documento di lavoro

 

COMITATO DEL CODICE DOGANALE

Sezione della normativa doganale generale

Dilazione di pagamento in caso di rappresentanza diretta

 

Le delegazioni troveranno in allegato la risposta della presidenza del Comitato alla nota della delegazione italiana contenuta nel documento XXI/2524/97. Il documento sarà discusso alla prossima riunione.

Come è emerso durante la discussione che ha avuto luogo in occasione della riunione di febbraio, diversi Stati membri concedono una dilazione di pagamento alle persone che si impegnano a pagare l’obbligazione doganale, anche se non sono debitori in prima persona. Nella maggior parte dei casi si tratta di spedizionieri doganali, che agiscono come rappresentanti diretti.

La delegazione italiana ha già indicato nella sua nota che tale agevolazione non solo è vivamente auspicata dagli operatori, ma in più offre considerevoli vantaggi all’amministrazione doganale.

Non sembra che il codice si opponga a questo modo di procedere. Infatti l’articolo 224 consente di accordare una dilazione di pagamento all’”interessato”. Non si parla di “debitore”. Inoltre il codice prevede espressamente che l’obbligazione doganale possa essere pagata da un terzo (articolo 231). Se ne può dedurre che una persona che si impegni a pagare l’obbligazione doganale per un’altra persona divenga, in virtù di tale impegno, l’”interessato” di cui all’articolo 224. Quindi può essergli concessa l’agevolazione.

D’altra parte, non sembra che gli interessi finanziari della Comunità possano essere compromessi. Dal momento che la concessione della dilazione di pagamento è sempre subordinata alla costituzione di una garanzia, che dev’essere fornita, ai sensi dell’articolo 225 del codice, dal richiedente, non esiste alcun rischio in merito alla riscossione delle risorse proprie. La discussione di cui sopra ha rivelato inoltre che gli Stati membri  che permettono questa dilazione di pagamento insistono molto sul fatto che detta garanzia venga fornita.

 

 

SEGUE TESTO DOCUMENTO COMMISSIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE XXI

DOGANA E IMPOSIZIONE INDIRETTA

Legislazione doganale generale

Bruxelles, 23 dicembre 1997

XXI/2524/97-IT

Documento di lavoro

 

COMITATO DEL CODICE DOGANALE

Sezione per la regolamentazione doganale generale

In allegato figura una nota dell’amministrazione italiana.

Il documento sarà esaminato in una prossima riunione del comitato – sezione, regolamentazione doganale generale.

 

Nota dell’amministrazione italiana

 

“L’articolo 224 del Reg. CEE 2913/92 (Codice Doganale Comunitario – C.D.C.) prevede che l’autorità doganale concede a richiesta dell’interessato una dilazione di pagamento alle condizioni di cui ai successivi articoli 225, 226 e 227. La dilazione di pagamento di trenta giorni, è subordinata soltanto alla prestazione di idonea garanzia e non prevede il pagamento di interessi.

L’articolo 231 Codice Doganale Comunitario prevede che l’importo dei dazi può essere pagato al posto del debitore, da un terzo.

Ciò premesso si chiede di conoscere se – oltre che al debitore quale individuato all’articolo 201 Codice Doganale Comunitario, paragrafo 3 primo comma – possa essere consentita una dilazione di pagamento a quei soggetti che – volontariamente ed anticipatamente – si dichiarino disposti a pagare il debito d’imposta che sorgerà a nome del debitore dichiarante prestando – ovviamente – idonea garanzia a proprio nome.

Per essere più puntuali si precisa che la fattispecie riguarderebbe gli spedizionieri doganali che operano in rappresentanza diretta e quindi come tali non possono essere debitori in quanto debitore è il rappresentato/dichiarante. Peraltro tali rappresentanti diretti (spedizionieri doganali) poiché agiscono in nome e per conto di numerose società e operatori privati, offrirebbero alla Amministrazione doganale il vantaggio di concentrare su pochi soggetti gli adempimenti relativi ai pagamenti che invece – ove mantenuti separati in capo a ciascun singolo debitore/dichiarante – comporterebbero una proliferazione di tali adempimenti. Né ci sarebbe una modificazione dei soggetti dell’obbligazione tributaria in quanto debitore resterebbe il dichiarante solo che a tale obbligazione si aggiungerebbe la responsabilità solidale di un terzo (lo spedizioniere doganale). Tale istituto previsto e disciplinato dall’ordinamento nazionale all’articolo 1273 del Codice Civile, è denominato “accollo cumulativo”.

L’ipotesi sopra esposta – sulla quale si chiede il parere di codesta Commissione – non trova, in vero, un supporto specifico in alcuna disposizione letterale del Codice Doganale Comunitario ma, di converso, sembra non trovare nemmeno alcun impedimento specifico essendo anzi prevista per un terzo la possibilità di sostituirsi al debitore per il pagamento dei dazi (art. 231 Codice Doganale Comunitario).

L’unico problema giuridico da superare sembrerebbe essere quello della concessione di una dilazione di pagamento ad un soggetto che non essendo ex lege debitore, non risulta legato all’Amministrazione doganale da un rapporto di imposta, ma che – volontariamente – si dichiarerebbe disposto (ovviamente previa la dovuta costituzione di garanzia) a soddisfare il pagamento dovuto da altri.

Si sarebbe grati di conoscere con cortese sollecitudine l’apprezzato parere dei competenti servizi della Commissione in merito al problema posto evidenziando come una soluzione positiva sarebbe gradita a questa Amministrazione nonché alla categoria professionale interessata”.

 

f.to IL DIRETTORE GENERALE

 

FINE TESTO DOCUMENTO COMMISSIONE EUROPEA