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Roma, 8 luglio 2002
Circolare n.93/2002
Oggetto: Dogane – Pagamento periodico e differito –
Nota Agenzia delle Dogane prot.n.1987/B/2002.
Con la nota indicata
in oggetto è stata ribadita la legittimità della procedura che consente il
pagamento periodico e differito dei diritti doganali avvalendosi di conti di
debito di soggetti terzi diversi dai dichiaranti-debitori.
La fattispecie è
quella delle imprese di spedizione che presentano le dichiarazioni doganali in
regime di rappresentanza diretta tramite uno spedizioniere doganale e
utilizzano il proprio conto di debito per il pagamento differito dei relativi
diritti.
La nota in esame
rinvia a quanto già chiarito con la precedente nota UDG 807 del 26.8.1998
emessa sulla base dell’orientamento positivo espresso in proposito a livello
comunitario. Il Comitato del Codice Doganale Comunitario aveva infatti a suo
tempo chiarito che l’obbligazione doganale può essere pagata da un terzo
(articolo 231 del Codice) e che la dilazione di pagamento può essere accordata
ad un interessato (articolo 224) che
non necessariamente deve coincidere con il dichiarante-debitore.
Resta ovviamente
fermo l’obbligo per l’impresa di spedizione di prestare idonea garanzia
(articoli 189 e seguenti del Codice).
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li nn157 e 149/1997
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Allegato uno |
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D/d |
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Agenzia
delle Dogane
Roma, 10.04.2002
Protocollo: 1987B
Indirizi omessi
OGGETTO: Conti di debito intestati a
soggetti diversi dai dichiaranti/debitori
Sono state manifestate alla scrivente alcune
perplessità in ordine alla spendibilità del conto di debito dei rappresentanti
sulle dichiarazioni doganali.
Al riguardo si ritiene utile riproporre
all'attenzione di codeste Direzioni la nota prot. 807/UDG del 26.8.98, che si
allega ad ogni buon fine in copia comprensiva di allegati.
Si richiama, in particolare, l'attenzione di
codesti uffici sugli allegati documenti della Commissione Europea
prot.XXI/2524/97-IT del 23.12.97, che ha recepito una segnalazione in merito
dell'Amministrazione italiana, e XXI/993/98-FR dell'8.6.98, contenente le
determinazioni risolutive della Commissione sulla questione.
Si prega di voler impartire le opportune istruzioni
ai dipendenti uffici.
Il Direttore dell'Area Centrale
f.to Dr. A.Tarascio
Ministero delle Finanze
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette
Direzione Generale
UDG Roma,
26 agosto 1998
PROT. 807
Indirizzi omessi
OGGETTO: Conti di debito
intestati a soggetti diversi dai dichiaranti/debitori. Riunioni del Comitato
del Codice Doganale del 12 giugno 1998.
Con telefax n.
516/UDC/SD del 31 luglio 1997 fu disposta la limitazione della concessione del
pagamento periodico/differito ai soli dichiaranti/debitori, con esclusione
quindi di soggetti terzi, in tal senso interpretando gli articoli 201,
paragrafo 3, e art.4, paragrafo 1, n.18, del CDC. Con successiva comunicazione
del 3 settembre 1997, prot. 556/UDC/SD, l’applicazione del provvedimento fu
rinviata al 1° ottobre 1997.
Essendo sorte fondate perplessità
sulla interpretazione prodotta, lo scrivente con note prot. 955/UDG del 29
settembre 1997 e successiva 450/UDG del 30 aprile 1998 sospese temporaneamente
l’applicazione del provvedimento in questione proponendo richiesta di parere
agli Organi Comunitari.
La questione, affrontata
più volte dal Comitato del codice Doganale – Sezione della normativa doganale
generale – è stata definitivamente discussa ed approvata nella seduta del 12
giugno u.s. (documento di lavoro XXI/2524/97; per una migliore comprensione del
problema si allegano parte degli atti dei lavori comunitari).
Ora alla luce della
citata pronuncia, che è stata di segno favorevole alla tesi proposta e
sostenuta dalla delegazione italiana, può essere sciolta la riserva contenuta
nelle citate note dello scrivente 955/UDG e 450/UDG e può essere confermata la
legittimità della concessione del pagamento periodico-differito a favore di
qualsiasi soggetto terzo “interessato” (come definito all’art. 224 CDC) a
condizione che venga prestata idonea garanzia (artt.189 e ss. CDC).
Con l’occasione si
ricorda agli Uffici in indirizzo che l’art. 90 TULD “esonero dall’obbligo di
prestare cauzione” non è applicabile in materia di risorse proprie, salva,
nello specifico settore, l’applicabilità dell’art. 189 CDC, paragrafo 4 e
paragrafo 5, nè è applicabile alle cauzioni previste in materia di politica
agricola comune, il cui regime è dettagliatamente disciplinato dal Reg. Cee
2220/85 della Commissione del 22 luglio 1985.
Si ricorda inoltre che,
pur adeguatamente aggiornati (nel senso che il soggetto passivo non è più il “proprietario delle
merci” (vecchio TULD) ma il soggetto individuato all’articolo 201, paragrafo 3,
del CDC), restano sempre validi i principi contenuti nelle circolari prot. 1714
(a stampa 253) del 24 marzo 1970 e n. 431/6073/VIII del 10 novembre 1976,
secondo i quali, nei casi di specie, l’impegno del garante deve essere riferito
ai diritti doganali dovuti dai dichiaranti/debitori le cui merci vengono
sdoganate a cura del titolare del conto di debito.
Si invitano gli Uffici
in indirizzo a fornire opportuna informazione agli operatori ed alle categorie
interessate e si prega accusare cenno di ricevuta e di adempimento.
IL
DIRETTORE GENERALE
f.to
Del Giudice
FINE TESTO NOTA AGENZIA
DELLE DOGANE
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE XXI
FISCALITA’ E UNIONE DOGANALE
POLITICA DOGANALE
Legislazione doganale generale e regimi doganali economici
XXI-B1
XXI / 993 / 98 – FR
Bruxelles, 8 giugno 1998
Documento di lavoro
COMITATO DEL CODICE DOGANALE
Sezione della normativa doganale generale
Dilazione di pagamento in caso di rappresentanza diretta
Le delegazioni troveranno in allegato la risposta della presidenza del
Comitato alla nota della delegazione italiana contenuta nel documento
XXI/2524/97. Il documento sarà discusso alla prossima riunione.
Come è emerso durante la discussione che ha avuto luogo in occasione
della riunione di febbraio, diversi Stati membri concedono una dilazione di
pagamento alle persone che si impegnano a pagare l’obbligazione doganale, anche
se non sono debitori in prima persona. Nella maggior parte dei casi si tratta
di spedizionieri doganali, che agiscono come rappresentanti diretti.
La delegazione italiana ha già indicato nella sua nota che tale
agevolazione non solo è vivamente auspicata dagli operatori, ma in più offre
considerevoli vantaggi all’amministrazione doganale.
Non sembra che il codice si opponga a questo modo di procedere. Infatti
l’articolo 224 consente di accordare una dilazione di pagamento all’”interessato”.
Non si parla di “debitore”. Inoltre il codice prevede espressamente che
l’obbligazione doganale possa essere pagata da un terzo (articolo 231). Se ne
può dedurre che una persona che si impegni a pagare l’obbligazione doganale per
un’altra persona divenga, in virtù di tale impegno, l’”interessato” di cui
all’articolo 224. Quindi può essergli concessa l’agevolazione.
D’altra parte, non sembra che gli interessi finanziari della Comunità
possano essere compromessi. Dal momento che la concessione della dilazione di
pagamento è sempre subordinata alla costituzione di una garanzia, che
dev’essere fornita, ai sensi dell’articolo 225 del codice, dal richiedente, non
esiste alcun rischio in merito alla riscossione delle risorse proprie. La
discussione di cui sopra ha rivelato inoltre che gli Stati membri che permettono questa dilazione di pagamento
insistono molto sul fatto che detta garanzia venga fornita.
SEGUE TESTO DOCUMENTO COMMISSIONE EUROPEA
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE XXI
DOGANA E IMPOSIZIONE INDIRETTA
Bruxelles, 23 dicembre 1997
XXI/2524/97-IT
In allegato figura una nota
dell’amministrazione italiana.
Il documento sarà esaminato in una prossima
riunione del comitato – sezione, regolamentazione doganale generale.
Nota dell’amministrazione italiana
“L’articolo 224 del Reg. CEE 2913/92 (Codice Doganale Comunitario –
C.D.C.) prevede che l’autorità doganale concede a richiesta dell’interessato
una dilazione di pagamento alle condizioni di cui ai successivi articoli 225,
226 e 227. La dilazione di pagamento di trenta giorni, è subordinata soltanto
alla prestazione di idonea garanzia e non prevede il pagamento di interessi.
L’articolo 231 Codice Doganale Comunitario prevede che l’importo dei dazi
può essere pagato al posto del debitore, da un terzo.
Ciò premesso si chiede di conoscere se – oltre che al debitore
quale individuato all’articolo 201 Codice Doganale Comunitario, paragrafo 3
primo comma – possa essere consentita una dilazione di pagamento a
quei soggetti che – volontariamente ed anticipatamente – si dichiarino
disposti a pagare il debito d’imposta che sorgerà a nome del debitore
dichiarante prestando – ovviamente – idonea garanzia a proprio nome.
Per essere più puntuali si precisa che la fattispecie riguarderebbe gli
spedizionieri doganali che operano in rappresentanza diretta e quindi come tali
non possono essere debitori in quanto debitore è il rappresentato/dichiarante.
Peraltro tali rappresentanti diretti (spedizionieri doganali) poiché agiscono
in nome e per conto di numerose società e operatori privati, offrirebbero alla
Amministrazione doganale il vantaggio di concentrare su pochi soggetti gli
adempimenti relativi ai pagamenti che invece – ove mantenuti separati in capo a
ciascun singolo debitore/dichiarante – comporterebbero una proliferazione di
tali adempimenti. Né ci sarebbe una modificazione dei soggetti
dell’obbligazione tributaria in quanto debitore resterebbe il dichiarante solo
che a tale obbligazione si aggiungerebbe la responsabilità solidale di un terzo
(lo spedizioniere doganale). Tale istituto previsto e disciplinato
dall’ordinamento nazionale all’articolo 1273 del Codice Civile, è denominato “accollo
cumulativo”.
L’ipotesi sopra esposta – sulla quale si chiede il parere di codesta
Commissione – non trova, in vero, un supporto specifico in alcuna disposizione
letterale del Codice Doganale Comunitario ma, di converso, sembra non trovare
nemmeno alcun impedimento specifico essendo anzi prevista per un terzo la
possibilità di sostituirsi al debitore per il pagamento dei dazi (art. 231
Codice Doganale Comunitario).
L’unico problema giuridico da superare sembrerebbe essere quello della
concessione di una dilazione di pagamento ad un soggetto che non essendo ex
lege debitore, non risulta legato all’Amministrazione doganale da un rapporto
di imposta, ma che – volontariamente – si dichiarerebbe disposto (ovviamente
previa la dovuta costituzione di garanzia) a soddisfare il pagamento dovuto da
altri.
Si sarebbe grati di conoscere con cortese sollecitudine l’apprezzato
parere dei competenti servizi della Commissione in merito al problema posto
evidenziando come una soluzione positiva sarebbe gradita a questa
Amministrazione nonché alla categoria professionale interessata”.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
FINE TESTO DOCUMENTO COMMISSIONE EUROPEA