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Roma, 8 luglio 2002
Circolare n.94/2002
Oggetto: Previdenza – Assunzione di lavoratori
licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti – Proroga agevolazioni per il
2002 – D.L.11.6.2002, n.108,
su G.U. n.135 dell’ 11.6.2002.
Il decreto
legge in oggetto ha prorogato anche per il 2002, così come avvenuto di anno in anno a partire dal 1994, la possibilità per i
datori di lavoro di usufruire di consistenti sconti contributivi in caso di assunzione
di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese
con meno di 15 dipendenti.
E’ stato infatti confermato, in capo ai lavoratori in questione, il
diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/91
al pari dei lavoratori licenziati da aziende più grandi.
Come è noto, in base alla suddetta legge, l’assunzione
dalle liste di mobilità comporta la fiscalizzazione pressochè
totale dei contributi previdenziali (versamento nella stessa misura prevista
per gli apprendisti) per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda
che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re
conf.le n.12/2001
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Allegato uno |
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M/f |
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G.U. n.135 del 11.6.2002 (fonte Guritel)
DECRETO-LEGGE
11 giugno 2002, n. 108
Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art.1
**OMISSIS**
Art. 2.
Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilita' per i lavoratori
delle aziende con meno di 15 dipendenti
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e le parole: "e di 9
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003".
Art.3
**OMISSIS**
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremaglia, Ministro per gli italiani
nel Mondo
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli