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Roma, 8 luglio 2002

 

Circolare n.94/2002

Oggetto: Previdenza – Assunzione di lavoratori licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti – Proroga agevolazioni per il 2002 – D.L.11.6.2002, n.108, su G.U. n.135 dell’ 11.6.2002.

 

Il decreto legge in oggetto ha prorogato anche per il 2002, così come avvenuto di anno in anno a partire dal 1994, la possibilità per i datori di lavoro di usufruire di consistenti sconti contributivi in caso di assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti.

 

E’ stato infatti confermato, in capo ai lavoratori in questione, il diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità di cui alla legge 223/91 al pari dei lavoratori licenziati da aziende più grandi.

 

Come è noto, in base alla suddetta legge, l’assunzione dalle liste di mobilità comporta la fiscalizzazione pressochè totale dei contributi previdenziali (versamento nella stessa misura prevista per gli apprendisti) per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.12/2001

 

Allegato uno

 

M/f

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G.U. n.135 del 11.6.2002 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n. 108

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art.1 
                            **OMISSIS**
                               Art. 2.
Proroga  dell'iscrizione  nelle  liste  di mobilita' per i lavoratori
               delle aziende con meno di 15 dipendenti
  1.  All'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come  modificato  dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge
23  dicembre 2000,  n.  388,  le  parole:  "31  dicembre  2001"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre 2002" e le parole: "e di 9
miliardi  di  lire  per  ciascuno  degli anni 1999, 2000 e 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003".
                               Art.3 
                            **OMISSIS**
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 11 giugno 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremaglia,  Ministro  per  gli italiani
                              nel Mondo
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli