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Roma, 9 luglio 2002

 

Circolare n.95/2002

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali – Attività di logistica – Proroga per le imprese con meno di 200 dipendenti – D.M. 18/4/2002, su G.U. n.138 del 14/6/2002 – Circolare INPS n.116 del 21/6/2002

 

A distanza di alcuni mesi rispetto alla scadenza (31 dicembre 2001), sono state prorogate per tutto il 2002 la cassa integrazione straordinaria e la mobilità per le imprese commerciali da 51 a 200 dipendenti (le imprese con oltre 200 dipendenti sono destinatarie in via permanente del regime degli ammortizzatori sociali).

 

La proroga interessa anche le imprese esercenti attività di logistica le quali, come è noto, ai fini previdenziali sono state assimilate dall’INPS (circolare n.58/2000) alle imprese commerciali in senso stretto.

 

La riapertura dei termini comporta per le imprese interessate la ripresa, con effetto dall’1 gennaio 2002, degli obblighi contributivi per le CIGS (0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30% interamente a carico dei datori di lavoro); il versamento degli arretrati dovrà essere effettuato entro il 16 settembre prossimo.

 

Si rammenta infine che le imprese svolgenti servizi logistici promiscuamente ad attività spedizionieristica, corrieristica o di deposito devono versare le suddette aliquote solamente sulle retribuzioni dei lavoratori addetti alla logistica. Per poter usufruire degli ammortizzatori sociali le imprese interessate devono aprire presso l’INPS una separata posizione contributiva (contraddistinta dal codice di autorizzazione 3B) alla quale farà capo il personale addetto alla logistica.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.27/2002

 

Allegati due

 

M/f

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G.U. n.138 del 14.06.2002 (Fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2002

Concessione ai sensi dell'art. 52, comma 46, legge n. 448/2001, della
proroga   dell'accesso   ai  trattamenti  di  integrazione  salariale
straordinaria  e  di  mobilita'  relativamente  all'anno 2002, per le
imprese  esercenti  attivita'  commerciali  con  organico superiore a
cinquanta addetti. (Decreto n. 30956).
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n.
448,  per  le  imprese  esercenti  attivita' commerciali con organico
superiore  a cinquanta addetti e' autorizzata la proroga dell'accesso
ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita'
relativamente all'anno 2002.
                               Art. 2.
  La  misura  dei trattamenti di cui al precedente art. 1, e' ridotta
del venti per cento.
                               Art. 3.
  In  considerazione  dell'utilizzo  del  trattamento di integrazione
salariale  straordinario  e del trattamento di mobilita', riscontrato
negli  anni  dal 1996 al 2001 per le sole imprese esercenti attivita'
commerciali  con  piu'  di  cinquanta addetti, il limite di spesa per
l'anno  2002  e'  fissato  in  complessivi 18.075.991,46 euro (pari a
L. 35.000.000.000) cosi' ripartiti:
    12.911.422,47  euro (pari a L. 25.000.000.000) per il trattamento
di mobilita';
    5.164.568,99  euro  (pari  a L. 10.000.000.000) per i trattamenti
straordinari di integrazione salariale.
                               Art. 4.
  1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore.
  2.   Hanno   diritto  al  trattamento  di  mobilita'  i  lavoratori
licenziati  entro  la  data  del  31  dicembre 2002. L'erogazione del
beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data
di licenziamento dei lavoratori interessati.
                               Art. 5.
  1.  Ai  fini  di  una  piu' puntuale quantificazione della spesa da
ricollegare   ad   eventuali  impegni  finanziari  pluriennali  della
prestazione,  di  cui  al  precedente  art.  2, e' fatto obbligo alle
direzioni  provinciali  del lavoro - Settore politiche del lavoro, di
rilevare, tramite gli uffici delle regioni competenti nelle procedure
di  cui all'art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero
dei lavoratori interessati al beneficio in questione e di comunicarlo
all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
                               Art. 6.
  1.   Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale  si
applicano  le  disposizioni  vigenti, in materia, ivi comprese quelle
relative al contratto di solidarieta'.
  2.  Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale  il  criterio  di  priorita'  viene individuato nell'ordine
cronologico   di   arrivo   delle  istanze  da  parte  delle  imprese
appartenenti  ai  settori  interessati  presso  la  divisione V della
Direzione  generale  degli  ammortizzatori  sociali e degli incentivi
all'occupazione  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
quale  si  rileva  dalla  relativa data di protocollo della divisione
stessa.  Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data
la  sua  articolazione  sul  territorio,  si  considera  la  data  di
protocollo della prima istanza.
                               Art. 7.
  1.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, anche sulla base
delle   specifiche  dichiarazioni  aziendali  relative  agli  importi
corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti
articoli,   e'  tenuto  a  comunicare,  con  cadenza  semestrale,  al
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale ed al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  l'andamento  dei  flussi  di spesa,
afferenti  all'avvenuta  erogazione delle prestazioni stesse, al fine
di  consentire,  ove  necessario,  nuove  ripartizioni  delle risorse
finanziarie  stanziate, previa autorizzazione del Ministro del lavoro
e  delle  politiche  sociali.  Sulla  base  di tale comunicazione, il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, nell'ambito della
relazione  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio
1994, n. 451, riferira' sullo stato dei flussi finanziari utilizzati,
ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 aprile 2002
                                        Il Ministro del lavoro
                                       e delle politiche sociali
                                                 Maroni
Il Ministro dell'economia
     e delle finanze
        Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2002
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e   dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 314
FINE TESTO DECRETO
 
 
 

INPS - Direzione Centrale

delle Entrate Contributive

Circolare n.  116

Roma, 21 Giugno 2002

 

OGGETTO: Decreti n. 30956 e n. 30968 del 18 aprile 2002. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità. D.L. 11 giugno 2002, n.108. Iscrizione nelle liste di mobilità di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti.

SOMMARIO: Proroga del finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.Proroga della possibilità della iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti.  

Premessa.

Sulla G.U. n. 138 del 14/6/2002 sono stati pubblicati i Decreti 18 aprile 2002 n. 30956 e 30968, recanti “Proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dell'indennità di mobilità”.

Gli interventi legislativiprevedono, tra l’altro, la proroga, fino al 31 dicembre 2002, dell’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i lavoratori dipendenti da:

-     imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta addetti;

-     aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo compresi gli operatori turistici, e delle imprese di vigilanza.

 Nei confronti delle suddette aziende, come noto, i sopra richiamati trattamenti ed i conseguenti obblighi contributivi erano stati prorogati, da ultimo, fino a tutto il 31/12/2001, rispettivamente dall’art. 78, c. 15 lett. a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 3 del Decreto 6 giugno 2001.

  1. Contenuto della norma.

I Decreti 18 aprile 2002, nella premessa, richiamano il disposto di cui all'art. 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Quest’ultimo prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia.

La tecnica legislativa usata fa sì che, nei confronti delle aziende destinatarie dei provvedimenti, l’obbligo contributivo dello 0,90% di cui all'art. 9 della legge n. 407/1990 e della contribuzione di cui all'art. 16, c. 2 della legge n. 223/1991 (0,30%), si protragga dal periodo di paga “gennaio 2002”, senza soluzione di continuità rispetto a quanto disposto dalle norme in precedenza citate.

 Nel richiamare, pertanto, le disposizioni contenute nella circolare n. 53 del 6 marzo 2001 e nella circolare n. 201 del 14 novembre 2001, si ribadisce che la proroga trova applicazione per le:

a)   imprese commerciali, comprese quelle svolgenti attività di logistica, con forza occupazionale da 51 a 200 unità (1);

b) agenzie di viaggio e di turismo ed operatori turistici con più di 50 addetti;

c)   imprese di vigilanza (art. 4, c. 15, D.L. 1/2/1996, n. 39, successivamente reiterato e da ultimo legge 28/11/1996, n. 608).

Relativamente a tali ultime aziende, si rammenta – come peraltro più volte precisato - che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 1, della legge n. 223/1991, i contributi sono dovuti dalle imprese di vigilanza con forza occupazionale superiore a quindici dipendenti nel semestre precedente, computando anche apprendisti e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.

  2. Regolarizzazione dei periodi pregressi.

Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2002”, non avessero assolto alla contribuzione per Cigs e mobilità, potranno regolarizzare detti periodi.

In materia, trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Peraltro, in forza del disposto di cui all'art.116, comma 13 della legge 23/12/2000 n. 388 (2), le regolarizzazioni intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi.

 A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

 -          per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Cigs 2002" e dal previsto codice "M210";

-           per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Mob. 2002” e dal previsto codice "M211".

 In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

 Eventuali note di rettifica emesse dalla procedura di controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 al titolo di cui sopra, dovranno essere definite dalle Sedi secondo modalità che saranno successivamente comunicate.

  3. Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti.

Sulla G.U. n. 135 del 11/6/2002, è stato pubblicato il D.L. 11 giugno 2002, n.108.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, reca “Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza”.

In particolare l’articolo 2 (allegato 1), ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione, proroga al 31/12/2002 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.

Il disposto, nella sua formulazione, introduce modifiche all’originario testo dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato, da ultimo, dall’articolo 78, comma 15, lettera b), della legge n. 388 del 2000.

Da ciò discende che la possibilità di iscrizione nelle liste debba intendersi protratta al 31/12/2002, senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti disposizioni di legge.

La previsione della copertura degli oneri relativi al beneficio contemplato per le assunzioni dalle predette liste - contenuta nel medesimo articolo – consente, quindi, di superare le disposizioni contenute al punto 2.2 della circolare n. 24 del 23 gennaio 2002.

 Si annota, infine, che, come già precisato in più occasioni, ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236, l'iscrizione nelle liste di mobilità non dà titolo al relativo trattamento.

  3.1 Modalità operative.

Per la fruizione dei benefici previsti dalla legge n. 223/1991 (riduzione dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti), i datori di lavoro, in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste ai sensi della disposizione sopra descritta, si atterranno alle modalità riportate al punto 1.1) della circolare n. 19 del 31/1/2000.

Per il recupero delle eventuali agevolazioni non operate relativamente ad assunzioni intervenute successivamente al 31/12/2001, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

-    determineranno l’ammontare del beneficio spettante al netto della quota di contribuzione a loro carico;

-          riporteranno il relativo importo in uno dei righi in bianco dl quadro “D” del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura “Rec. ex art. 2 DL108/2002” e dal codice di nuova istituzione “L461”.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

1)   Le imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art. 12, c. 3, della legge n. 223/1991 (si veda al riguardo la circolare n. 211 del 9/8/1991).

 

2)      Il comma 13 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000 stabilisce che, nei casi di tardivo   pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall’articolo 1282 del codice civile (ved. circolare n. 110/2001, punto 1.6).

 

 

Allegato 1

DECRETO-LEGGE 11 giugno 2002, n.108 (GU n. 135 del 11-6-2002)

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza

(…)

Art. 2

Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti.

1.All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e le parole: "e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003".

 
FINE TESTO CIRCOLARE