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Roma, 6 agosto 2002
Circolare n.104/2002
Oggetto: Finanziamenti - Trasporto combinato e trasporto ferroviario merci pericolose – Magazzini generali – Articoli
37 e 38 della legge n.166 dell’1.8.2002 su S.O.
n.158 alla G.U. n.181 del
3.8.2002.
Il 17 luglio u.s. è
stata approvata la legge sui temi in oggetto.
Si tratta della
prima disposizione legislativa che interviene significativamente (487,5 milioni
di euro) per favorire lo sviluppo del trasporto
combinato strada-rotaia e del trasporto ferroviario di merci pericolose.
La legge prevede,
per il triennio 2002 – 2004, un contributo a favore delle imprese che si impegnano (con il Ministero dei trasporti e con
un’impresa ferroviaria) a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni
completi di trasporto combinato o di merci pericolose. Per trasporto combinato si intende quello definito dalla legge 454/97 (trasporto
merci per cui l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicoli
trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale del
tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia). Per trasporto di merci
pericolose si intende il trasporto, anche in carri
tradizionali, delle merci classificate tali dal RID.
Anche per le imprese
ferroviarie, per lo stesso triennio, è previsto un contributo in funzione dei
treni-chilometro da esse realizzati sul territorio
italiano per i due tipi di trasporto.
Una parte dei fondi
a disposizione sono, infine, destinati ad “investimenti per lo sviluppo del
trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato
e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti”.
La ripartizione dei
contributi, le condizioni per l’impegno e le modalità
per l’erogazione della contribuzione saranno definite dal Governo tramite un
regolamento che dovrà essere adottato entro quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della legge.
L’insieme di questi
interventi dovrebbe consentire, quando l’erogazione sarà ben definita,
l’adozione di politiche tariffarie favorevoli all’espansione del trasporto combinato
strada - rotaia (oltreché del trasporto ferroviario
di merci pericolose).
Con lo stesso
provvedimento legislativo, si conferma delega al Governo, da esercitare entro
il 31 dicembre 2002, per il riordino della normativa in
materia di procedure, soggetti e strutture costituenti la rete
interportuale nazionale.
Il decreto delegato
dovrà definire le modalità ed i requisiti per
l’ammissione ai contributi di infrastrutture intermodali anche diverse dagli
interporti. Inoltre dovrà includere nell’ambito degli
interventi da ammettere a finanziamento:
Ø
i centri merci
Ø
i magazzini generali
Ø
le piattaforme logistiche, comprese quelle intermodali nonché quelle
dedicate al transito ed allo stazionamento, per un periodo non superiore a
trenta giorni, delle merci pericolose.
Si rammenta che gli
interventi sulla rete infrastrutturale citata debbono essere indicati – secondo quanto prevede la legge
delega (57/2001) “senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato”.
Gli oneri, cioè, debbono essere sostenuti con i finanziamenti
già previsti o da prevedere con leggi future.
f.to ing. Antonio Giacoma |
Allegato
uno
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G.U. n.181
del 3.8.2002 – Suppl. Ordinario n.158
(fonte Guuritel)
LEGGE 1 agosto 2002, n. 166
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*** OMISSIS ***
Art. 37.
(Disposizioni sugli interporti)
1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 24,
comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, per il completamento della
rete interportuale nazionale e' prorogato al 31 dicembre 2002.
2. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge 5 marzo 2001, n. 57, la
lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) includere nell'ambito degli interventi da ammettere a
finanziamento i centri merci, i magazzini generali e le piattaforme
logistiche, compresi quelli multimodali, i terminali intermodali
nonche' quelli dedicati al transito ed allo stazionamento, per un
periodo non superiore a trenta giorni, delle merci pericolose, e, ove
necessario, completare funzionalmente gli interporti gia' individuati
e ammessi al finanziamento nell'ambito del Sistema nazionale
integrato dei trasporti".
3. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, e' da intendere nel senso che sono ricomprese nel
settore dei trasporti le opere strettamente funzionali alla
realizzazione dei sistemi trasportistici, quali le strutture
finalizzate all'intermodalita'.
4. Alle attivita' di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni
disposizione incompatibile e' abrogata.
Art. 38.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo
sviluppo del trasporto ferroviario di merci)
1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in
relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei
trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del
Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della
direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla
disciplina della modalita' della fornitura e commercializzazione dei
servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico
per l'anno 2001, e' accertato, in via definitiva e senza dare luogo a
conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo
stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione
dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a corrispondere alla societa' Trenitalia spa, alle
singole scadenze, le somme spettanti.
2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse
nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio
pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri
notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti
in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il
regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento
degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di
concorrenzialita' dei servizi stessi, ad avviare procedure
concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione
del servizio sulla base dei principi stabiliti con il decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma
2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2003, al fine di garantire la
continuita' del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del
mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la societa'
Trenitalia spa sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i
relativi oneri a carico dello Stato, nonche' le compensazioni
spettanti alla medesima societa' in ragione degli obblighi di
servizio previsti dalle norme vigenti.
4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il
Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli
interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonche' la
materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e
a criteri e modalita' per l'erogazione della connessa contribuzione
pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono
abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso
incompatibili.
5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con
un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di
treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, e'
riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro
effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004. Qualora a
consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90
per cento, il diritto di percepire il contributo decade
automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto
merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza
il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per
ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci
pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto
delle merci classificate dal regolamento internazionale per il
trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo e'
stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai
sensi del comma 6.
6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, e' istituito un fondo denominato
"Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del
trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al
trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le
autostrade viaggianti", per il quale sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di
5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno
2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o
altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di
tali fondi e' destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui
al comma 5.
7. Per il triennio 2002-2004, il 25 per cento degli importi di cui
al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualita' del
triennio, e' finalizzato al rilascio di un contributo per i
treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle
imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di
programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese
di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci.
Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato
con le modalita' definite al comma 5; per trasporto accompagnato si
intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al
trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.
8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti puo' affidare incarichi di studio e di
consulenza per elaborare studi di settore a supporto della
definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente
articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative
procedure.
9. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali
risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalita' di cui
all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli
accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'articolo 8, comma 3,
del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
ratificati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni
territorialmente competenti, con le modalita' di cui all'articolo 8,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla
realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e
Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse
nell'ambito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si
provvedera' attraverso una intesa generale quadro, con la quale
saranno individuate le risorse necessarie.
10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a
14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e
32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Art. 39.
*** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE