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Roma, 18 settembre 2002

 

Circolare n.116/2002

Oggetto: Trasporti internazionali – Autorizzazioni – Scadenza del 30 settembre 2002 – D.M. 18.6.2002, su G.U. n.154 del 3.7.2002.

 

Si rammenta la scadenza del 30 settembre 2002 per la presentazione delle domande di rilascio delle autorizzazioni multilaterali valide per l’area CEMT (Paesi dell’Est europeo, Paesi dell’ex Jugoslavia, Paesi ex Urss, Paesi scandinavi), e delle autorizzazioni bilaterali in assegnazioni fisse.

 

I criteri di rilascio fissati dal decreto ministeriale 7 aprile 2000, sono stati modificati da ultimo col decreto indicato in oggetto. In particolare, per evitare l’attribuzione dei permessi a favore di imprese che ne fanno scarso utilizzo, è stato previsto che le autorizzazioni continueranno ad essere attribuite secondo la graduatoria formata ai sensi dell’articolo 3 del decreto 7 aprile 2000, ma le imprese classificate con un punteggio inferiore a 150 punti non potranno ottenerne. Le autorizzazioni valide per l’Austria, causa la loro scarsa disponibilità, saranno inoltre attribuite nel limite di una autorizzazione per ciascuna impresa.

 

I criteri di rinnovo sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno: in particolare le autorizzazioni CEMT vengono rinnovate a condizione di aver effettuato un numero di percorsi non inferiore a 48/anno, dei quali almeno 28 in traffico multilaterale e non più di 20 in traffico bilaterale; per le autorizzazioni Austria, il rinnovo è subordinato all’effettuazione di almeno 48 transiti attraverso il territorio austriaco. Ai fini del rinnovo delle assegnazioni fisse per i Paesi extracomunitari è necessario aver utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media, nel periodo 1 ottobre 2001 – 30 settembre 2002; le imprese che nel predetto periodo abbiano utilizzato almeno 24 autorizzazioni a titolo precario possono chiedere la conversione in assegnazioni fisse.

 

Si rammenta che le relative domande possono essere presentate anche per il tramite delle associazioni di categoria del settore.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.129/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.154 del 3.7.2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 giugno 2002

Modifica   del   decreto   dirigenziale   7 aprile   2000   che  reca
"Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per
il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci
su strada".
                        IL DIRETTORE GENERALE
                dell'autotrasporto di persone e cose
                              Decreta:
                               Art. 1.
     Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili
  Il  testo  dell'art.  2  del  decreto dirigenziale 7 aprile 2000 e'
sostituito dal seguente:
  "1.   Le   autorizzazioni   multilaterali  disponibili  per  l'area
geografica  della  Conferenza  europea  dei  Ministri  dei  trasporti
(multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto
domanda, secondo l'ordine di una graduatoria unica.
  2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 e' necessario
essere  gia'  titolari di un'autorizzazione multilaterale oppure aver
effettuato,  con  autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno
nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della
domanda,  o  aver effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi
negli  ultimi  due  anni. Comunque, in entrambi i casi, e' necessario
che, nell'ultimo anno preso in considerazione, venga raggiunto almeno
il punteggio di 150 punti.".
                               Art. 2.
                    Formazione della graduatoria
  All'art.  3  del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, sono apportate
le  seguenti  modifiche:  dopo  il  comma 1, sono aggiunti i seguenti
quattro commi 1-bis, 1-ter, 1-quater 1-quinquies:
  "1-bis.  Ai  fini  del  calcolo  dei  punteggi,  viene  conteggiata
l'attivita'  effettuata  con  autorizzazioni  previste  dagli accordi
bilaterali  stipulati  solo fra l'Italia ed altri singoli Paesi o con
autorizzazioni CEMT".
  "1-ter. Le imprese che totalizzeranno meno di 150 punti non saranno
inserite  in  graduatoria  ma appariranno in elenco quali imprese non
vincitrici".
  "1-quater.   Le  autorizzazioni  CEMT  "valide  Austria  ,  saranno
attribuite,  in  ordine  di  punteggio,  una  per ciascuna impresa, a
quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
    a) essere  gia'  titolari  di  altre autorizzazioni, rinnovabili,
dello stesso tipo;
    b) essere titolari di assegnazione di ecopunti;
    c) essere  titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile,
per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e
Bielorussia.".
  Le  autorizzazioni  che  dovessero  residuare verranno assegnate in
aggiunta,  ripartendo  dalla  prima  impresa  e  seguendo  lo  stesso
criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili".
  "1-quinquies.  Le  autorizzazioni  CEMT "non valide Austria saranno
assegnate,   in   aggiunta   alle  altre,  in  ordine  di  punteggio,
attribuendo  una  prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia
totalizzato  almeno  150  punti  e  ricominciando il giro dalla prima
classificata,   per  ogni  successiva  assegnazione,  utilizzando  il
divisore  150  per  un massimo di 4 giri. Le eventuali autorizzazioni
residue  saranno  attribuite con ulteriori giri ad esaurimento, senza
tenere piu' conto del divisore".
                               Art. 3.
          Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni
  All'art. 8, il comma 2 viene sostituito dal seguente:
  "2.  Per  ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni
CEMT,  l'impresa  deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 2,
Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da
assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo'
essere titolare".
                               Art. 4.
       Moduli da utilizzare per la presentazione delle domande
  I nove modelli di domanda allegati al decreto 7 aprile 2000 vengono
sostituiti dai nove modelli allegati al presente decreto.
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
    Roma, 18 giugno 2002
                                       Il direttore generale: Ricozzi
 
MODULI DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

                         *** OMISSIS***

 

FINE TESTO DECRETO