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Roma, 18 settembre
2002
Circolare n.116/2002
Oggetto: Trasporti internazionali – Autorizzazioni –
Scadenza del 30 settembre 2002 – D.M. 18.6.2002, su G.U. n.154
del 3.7.2002.
Si rammenta la
scadenza del 30 settembre 2002 per la presentazione delle domande di rilascio
delle autorizzazioni multilaterali valide per l’area CEMT (Paesi dell’Est
europeo, Paesi dell’ex Jugoslavia, Paesi ex Urss,
Paesi scandinavi), e delle autorizzazioni bilaterali in assegnazioni fisse.
I criteri di
rilascio fissati dal decreto ministeriale 7 aprile 2000, sono stati modificati
da ultimo col decreto indicato in oggetto. In particolare, per evitare
l’attribuzione dei permessi a favore di imprese che ne fanno scarso utilizzo, è
stato previsto che le autorizzazioni continueranno ad essere attribuite secondo
la graduatoria formata ai sensi dell’articolo 3 del decreto 7 aprile 2000, ma
le imprese classificate con un punteggio inferiore a 150 punti non potranno
ottenerne. Le autorizzazioni valide per l’Austria, causa la loro scarsa
disponibilità, saranno inoltre attribuite nel limite di una autorizzazione
per ciascuna impresa.
I criteri di rinnovo
sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno: in particolare le
autorizzazioni CEMT vengono rinnovate a condizione di
aver effettuato un numero di percorsi non inferiore a 48/anno, dei quali almeno
28 in traffico multilaterale e non più di 20 in traffico bilaterale; per le
autorizzazioni Austria, il rinnovo è subordinato all’effettuazione di almeno 48
transiti attraverso il territorio austriaco. Ai fini del rinnovo delle
assegnazioni fisse per i Paesi extracomunitari è necessario aver utilizzato
almeno due autorizzazioni al mese in media, nel
periodo 1 ottobre 2001 – 30 settembre 2002; le imprese che nel predetto periodo
abbiano utilizzato almeno 24 autorizzazioni a titolo precario possono chiedere
la conversione in assegnazioni fisse.
Si rammenta che le
relative domande possono essere presentate anche per il tramite delle
associazioni di categoria del settore.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.129/2001
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Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n.154
del 3.7.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 18 giugno 2002
Modifica del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 che reca
"Disposizioni applicative del decreto n. 521 del 22 novembre 1999 per
il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci
su strada".
IL DIRETTORE GENERALE
dell'autotrasporto di persone e cose
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione delle autorizzazioni multilaterali disponibili
Il testo dell'art. 2 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000 e'
sostituito dal seguente:
"1. Le autorizzazioni multilaterali disponibili per l'area
geografica della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti
(multilaterali CEMT) sono ripartite fra le imprese che ne hanno fatto
domanda, secondo l'ordine di una graduatoria unica.
2. Per partecipare alla graduatoria di cui al comma 1 e' necessario
essere gia' titolari di un'autorizzazione multilaterale oppure aver
effettuato, con autorizzazioni, almeno ventiquattro viaggi all'anno
nell'area CEMT nei tre anni precedenti la data di presentazione della
domanda, o aver effettuato, con autorizzazioni, almeno cento viaggi
negli ultimi due anni. Comunque, in entrambi i casi, e' necessario
che, nell'ultimo anno preso in considerazione, venga raggiunto almeno
il punteggio di 150 punti.".
Art. 2.
Formazione della graduatoria
All'art. 3 del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, sono apportate
le seguenti modifiche: dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti
quattro commi 1-bis, 1-ter, 1-quater 1-quinquies:
"1-bis. Ai fini del calcolo dei punteggi, viene conteggiata
l'attivita' effettuata con autorizzazioni previste dagli accordi
bilaterali stipulati solo fra l'Italia ed altri singoli Paesi o con
autorizzazioni CEMT".
"1-ter. Le imprese che totalizzeranno meno di 150 punti non saranno
inserite in graduatoria ma appariranno in elenco quali imprese non
vincitrici".
"1-quater. Le autorizzazioni CEMT "valide Austria , saranno
attribuite, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, a
quelle che vantino almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essere gia' titolari di altre autorizzazioni, rinnovabili,
dello stesso tipo;
b) essere titolari di assegnazione di ecopunti;
c) essere titolari di almeno un'assegnazione fissa, rinnovabile,
per uno dei seguenti Paesi: R. Ceca, R. Slovacca, Polonia, Ungheria e
Bielorussia.".
Le autorizzazioni che dovessero residuare verranno assegnate in
aggiunta, ripartendo dalla prima impresa e seguendo lo stesso
criterio fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili".
"1-quinquies. Le autorizzazioni CEMT "non valide Austria saranno
assegnate, in aggiunta alle altre, in ordine di punteggio,
attribuendo una prima autorizzazione per ciascuna impresa che abbia
totalizzato almeno 150 punti e ricominciando il giro dalla prima
classificata, per ogni successiva assegnazione, utilizzando il
divisore 150 per un massimo di 4 giri. Le eventuali autorizzazioni
residue saranno attribuite con ulteriori giri ad esaurimento, senza
tenere piu' conto del divisore".
Art. 3.
Requisiti per l'assegnazione delle autorizzazioni
All'art. 8, il comma 2 viene sostituito dal seguente:
"2. Per ottenere il rinnovo o l'assegnazione delle autorizzazioni
CEMT, l'impresa deve avere in disponibilita' veicoli idonei Euro 2,
Euro 3 o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da
assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui puo'
essere titolare".
Art. 4.
Moduli da utilizzare per la presentazione delle domande
I nove modelli di domanda allegati al decreto 7 aprile 2000 vengono
sostituiti dai nove modelli allegati al presente decreto.
Art. 5.
Entrata in vigore
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
Roma, 18 giugno 2002
Il direttore generale: Ricozzi
MODULI DA UTILIZZARE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
*** OMISSIS***
FINE TESTO DECRETO