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Roma, 30 settembre
2002
Circolare n.118/2002
Oggetto: Tributi – Iva –
Identificazione diretta per i non residenti – D.Lgvo
19.6.2002, n.191, su G.U. n.203
del 30.8.2002 – Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate 6.9.2002, su G.U. n.216 del 14.9.2002.
Il decreto
legislativo n.191/2002, con il quale
è stata recepita la direttiva comunitaria n.65 del
2000, ha introdotto l’istituto della identificazione
diretta ai fini Iva per i soggetti non residenti.
Com’è noto, i non
residenti che svolgono attività nel nostro Paese, per poter osservare gli
obblighi Iva ed esercitare i relativi diritti, devono nominare un rappresentante
fiscale che si fa carico degli adempimenti e assume la responsabilità solidale
con il rappresentato, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del DPR n.633/72. Il decreto 191/2002, modificando il suddetto
articolo 17, ha ora stabilito che i soggetti non residenti, in alternativa alla nomina del rappresentante, possono essere
identificati direttamente dall’Amministrazione finanziaria italiana. In
particolare, è stato stabilito che possono avvalersi dell’identificazione diretta i soggetti che esercitano attività d’impresa,
arte o professione negli altri Stati membri UE, nonché
nei Paesi terzi con i quali esistano strumenti giuridici che disciplinano la
reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Allo stato attuale
peraltro risulta che l’Italia non abbia stipulato
accordi in tal senso con nessuno Stato extraCee.
Il decreto ha
inoltre confermato che, qualora il soggetto non residente non sia identificato, direttamente o tramite il rappresentante,
gli obblighi relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato
devono essere assolti dai cessionari o committenti (mediante l’istituto dell’autofattura).
Per farsi
identificare i non residenti devono presentare - prima
dell’effettuazione delle operazioni per le quali intendono agire direttamente -
una apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (Ufficio Roma 6), redatta
secondo il modello approvato col provvedimento ministeriale indicato in
oggetto, nella quale devono essere indicati i dati per l’individuazione del
richiedente. Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la
compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti non
residenti che attualmente si avvalgono del
rappresentante fiscale e intendono farsi identificare direttamente devono chiedere
la chiusura della partita Iva corrente e presentare la dichiarazione per
l’identificazione, secondo quanto precisato nella risoluzione ministeriale n.289/E del 6 settembre scorso. Nel passaggio dal sistema
del rappresentante a quello dell’identificazione l’Amministrazione finanziaria
assicura comunque la continuità della soggettività
passiva dell’imposta, mediante il mantenimento del codice fiscale
precedentemente attribuito al soggetto non residente.
Il decreto in esame,
inoltre, ha riconosciuto alle imprese non residenti che hanno filiali in Italia
(stabili organizzazioni) la possibilità di avere ai fini Iva
una posizione per la casa madre residente all’estero distinta da quella della
filiale operante in Italia.
Il nuovo istituto
dell’identificazione diretta trova ovviamente applicazione anche nell’ambito
dei depositi Iva, i cui gestori, com’è noto, assumono ex lege la veste di rappresentanti
fiscali qualora i soggetti che compiono le operazioni sui beni depositati non
abbiano già nominato un proprio rappresentante fiscale, ovvero, alla luce delle
nuove disposizioni, non siano identificati
direttamente. Con il decreto in esame è stata introdotta una semplificazione da tempo annunciata dal Ministero delle Finanze, ossia la
possibilità per il gestore del deposito di richiedere l’attribuzione di un
numero di partita Iva unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non
residenti da lui rappresentati.
Si fa presente che
l’identificazione diretta, oltre che in Italia, è ormai vigente in tutti gli
Stati UE nei quali precedentemente era obbligatoria la
nomina del rappresentante fiscale. A quanto consta, all’estero i soggetti non
residenti, al fine di adempiere correttamente agli
obblighi delle leggi straniere, fanno comunque ricorso a collaboratori; spesso
il collaboratore è lo stesso soggetto che in precedenza svolgeva il ruolo di
rappresentante fiscale.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.197/1997
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Allegati tre |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.203
del 30.08.2002 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2002, n. 191
Attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche
alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifica della disciplina I.V.A. relativa al debitore dell'imposta
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dai seguenti:
"Gli obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme
in materia di imposta sul valore aggiunto, relativamente ad
operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti
di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai
sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante
residente nel territorio dello Stato nominato nella forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 441. Il rappresentante fiscale risponde in
solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore
aggiunto. La nomina del rappresentante fiscale e' comunicata
all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
La nomina del rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non
residente, che non si sia identificato direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di
beni o prestazioni di servizi soggette all'imposta sul valore
aggiunto nei confronti di cessionari o committenti che non agiscono
nell'esercizio di imprese, arti o professioni. Le disposizioni che
precedono si applicano anche alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei
territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso
articolo 7.
Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non
residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter, ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale
ai sensi del comma precedente, sono adempiuti dai cessionari o
committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i
beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o
professioni. La disposizione non si applica relativamente alle
operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera
f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo
comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi
alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma,
lettera d), rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel
territorio dello Stato, sono adempiuti dai committenti medesimi
qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.";
b) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente:
"Art. 35-ter (Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili
del soggetto non residente). - 1. I soggetti non residenti nel
territorio dello Stato, che, ai sensi dell'articolo 17, secondo
comma, intendono assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in
materia di imposta sul valore aggiunto direttamente, devono farne
dichiarazione all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle
operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
a) per le persone fisiche, il cognome, il nome e la eventuale
ditta, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale nello
Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la
denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o, in
mancanza, amministrativa, nello Stato estero in cui l'attivita' e'
esercitata; gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza;
c) l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente
ad effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il
numero di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in
mancanza, il codice identificativo fiscale attribuito dal medesimo
Stato;
d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' esercitata nello Stato
estero di stabilimento;
e) l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini
stabiliti dall'amministrazione richiedente;
f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
3. L'ufficio attribuisce al richiedente un numero di partita
I.V.A., in cui sia evidenziata anche la natura di soggetto non
residente identificato in Italia. Il predetto numero deve essere
riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
4. In caso di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto
non residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni di
cui al presente articolo sono redatte in conformita' al modello
stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
5. Possono avvalersi dell'identificazione diretta prevista dal
presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita'
di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita'
europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici
che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione
indiretta, analogamente a quanto previsto dalle direttive del
Consiglio n. 76/308/CEE del 15 marzo 1976 e n. 77/799/CEE del
19 dicembre 1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del
27 gennaio 1992.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo
anche in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e
istanze, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni
dell'articolo 35, come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.";
c) all'articolo 38-ter, primo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) le parole: "senza stabile organizzazione in Italia e senza
rappresentante nominato" sono sostituite dalle seguenti: "che non si
siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che
non abbiano nominato un rappresentante";
2) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni
del presente comma non si applicano per gli acquisti e le
importazioni di beni e servizi effettuati da soggetti residenti
all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.";
d) all'articolo 40, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio
competente ai sensi del presente articolo e' individuato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.".
Art. 2.
Disposizioni normative di coordinamento
1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44:
1) al comma 2, lettera b), le parole da: "di cui" a: "quelle"
sono soppresse; dopo la parola: "residenti" sono soppresse le
seguenti: "e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato"
e la parola: "stesso", infine, e' sostituita dalle seguenti: "dello
Stato";
2) al comma 4 le parole: "da un rappresentante fiscale nominato
ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633." sono sostituite dalle
seguenti: "direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi
dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai
sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto.";
b) All'articolo 50-bis il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i
gestori dei depositi I.V.A. assumono la veste di rappresentanti
fiscali ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti
le operazioni concernenti i beni introdotti negli stessi depositi,
qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma
4, non abbiano gia' nominato un rappresentante fiscale ovvero non
abbiano provveduto ad identificarsi direttamente ai sensi
dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633. In relazione alle operazioni di cui al
presente comma, i gestori dei depositi possono richiedere
l'attribuzione di un numero di partita I.V.A. unico per tutti i
soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
G.U. n.216
del 14.09.2002 (fonte Guritel)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 6 settembre 2002
Approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non residenti
nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione
diretta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di variazione dati
o cessazione attivita'.
IL DIRETTORE
dell'Agenzia
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
Dispone:
1. Approvazione del modello ANR/1 riservato ai soggetti non
residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di
identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione
attivita'.
1.1. E' approvato il modello ANR/1, con le relative istruzioni, che
i soggetti non residenti nello Stato che intendono assolvere
direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia
d'imposta sul valore aggiunto devono utilizzare per presentare le
dichiarazioni previste dall'art. 35-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
2.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile
gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e
puo' essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet del Ministero
dell'economia e delle finanze www.finanze.it e dal sito dell'Agenzia
delle entrate www.agenziaentrate.it, nel rispetto nella fase di
stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
2.2. Il medesimo modello puo' essere altresi' prelevato da altri
siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche
tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale
e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
2.3 E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel
rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale
fine il modello e' reso disponibile gratuitamente nei siti di cui al
punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti
che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la
riproduzione.
3. Presentazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati
e cessazione attivita' all'Agenzia delle entrate.
3.1. Le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attivita' dei
soggetti non residenti identificati ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni,
possono essere presentate in via telematica, direttamente o tramite
gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche che
saranno approvate con successivo provvedimento.
3.2. E' fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla
trasmissione telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta
su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con
il presente provvedimento.
Motivazioni:
Il decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, emanato in
attuazione della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001),
nel recepire la direttiva comunitaria del 17 ottobre 2000, n.
2000/65/CE, modificativa della VI direttiva IVA n. 77/388/CEE del
17 maggio 1977, ha introdotto alcune modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina
l'imposta sul valore aggiunto.
Le modifiche riguardano gli adempimenti a carico dei soggetti non
residenti che pongono in essere nel territorio dello Stato cessioni
di beni o prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'IVA e
che intendono assolvere i relativi adempimenti in materia di IVA
direttamente, senza dover ricorrere all'istituto del rappresentante
fiscale.
Le nuove disposizioni, in sostanza, stabiliscono che i soggetti non
residenti possano adempiere ai propri obblighi ed esercitare i propri
diritti in materia di IVA direttamente (art. 17, secondo comma) e
definiscono gli adempimenti posti a carico dei soggetti che intendano
avvalersi di tale possibilita' (art. 35-ter).
Demandano, inoltre, ad un atto del direttore dell'Agenzia delle
entrate l'approvazione di uno specifico modello da utilizzare per la
dichiarazione di identificazione diretta e conseguente attribuzione
della partita IVA, per la comunicazione di tutte le successive
variazioni e della cessazione dell'attivita' (art. 35-ter, comma 4).
Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale ultima
disposizione, approva il modello ANR/1, con le relative istruzioni,
che i soggetti non residenti nello Stato devono utilizzare per la
presentazione delle dichiarazioni per l'identificazione diretta,
nonche' per comunicare le variazioni dei dati successivamente
intervenute o la cessazione dell'attivita'.
Il soggetto non residente che intende assolvere direttamente gli
adempimenti relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello
Stato deve, infatti, presentare prima dell'effettuazione delle
operazioni per le quali intende adottare il sistema
dell'identificazione diretta, un'apposita dichiarazione presso il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, direttamente ovvero a
mezzo servizio postale. L'ufficio, verificata la richiesta qualita'
di operatore economico che necessariamente deve essere posseduta dal
soggetto non residente, attribuisce il numero di partita IVA. Al
riguardo, si ricorda che la competenza esclusiva a gestire i rapporti
rilevanti agli effetti dell'IVA, con i predetti soggetti non
residenti, e' stata attribuita all'ufficio di Roma 6 con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto
2002.
Con il presente provvedimento si fa altresi' rinvio ad un
successivo atto del direttore dell'Agenzia delle entrate per
l'approvazione delle specifiche tecniche necessarie per l'invio dei
dati contenuti nelle dichiarazioni di variazione dati o cessazione
attivita' che potranno essere presentate anche in via telematica.
Viene, infine, disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli
di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Riferimenti normativi del'atto:
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni: regolamento recante modalita' per la
presentazione delle dichiarazioni relative aggiunto alle imposte sui
redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto;
direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari;
direttiva n. 2000/65/CEE del 17 ottobre 2000, modificativa della
direttiva 77/388/CEE con riferimento alla determinazione del debitore
dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404:
regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio
di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la
presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonche' disposizioni per la
semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002: attuazione della
direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore
dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla
disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2002:
attribuzione della competenza in materia di IVA per soggetti non
residenti.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
AGENZIA
DELLE ENTRATE
Direzione
Centrale Gestione Tributi
Risoluzione
n.289 del 6.9.2002
Oggetto: Approvazione del modello
ANR/1 riservato ai soggetti non residenti
nel territorio
dello Stato, da
utilizzare per le
dichiarazioni di
identificazione diretta ai fini
IVA, di variazione
dati o cessazione
attivita'.
Con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia
delle entrate del 6
settembre 2002, in
corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e' stato
approvato il modello
ANR/1 che i soggetti non residenti nel territorio dello
Stato devono utilizzare
qualora intendano porre
in essere in
Italia
operazioni rilevanti ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto ed assolvere
direttamente tutti gli
adempimenti connessi alla
disciplina prevista per
tale tributo.
Il sistema dell'identificazione diretta
e' stato introdotto
nell'ordinamento italiano dal
decreto legislativo 19
giugno 2002, n. 191,
pubblicato nella G.U.
n. 203 del 30 agosto 2002 ed in vigore dal 31 agosto
u.s., che ha modificato
l'articolo 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
nella parte in
cui disciplina gli obblighi dei soggetti non residenti e ha
introdotto nel medesimo
decreto l'articolo 35-ter
che disciplina nel
dettaglio la
presentazione della dichiarazione di
identificazione diretta.
Il modello ANR/1
e le relative
istruzioni per la compilazione sono
gia' disponibili nei testi
definitivi nel sito dell'Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.it <http://www.agenziaentrate.it> e
possono essere
immediatamente
utilizzati per la
presentazione della dichiarazione
di
identificazione diretta.
Il sistema dell'identificazione diretta
e' alternativo all'istituto
della
rappresentanza fiscale; pertanto,
i soggetti non
residenti che
attualmente si avvalgono
di tale istituto
e che intendono invece operare
direttamente, dovranno preliminarmente procedere alla chiusura della partita
IVA richiesta per
loro conto dal
rappresentante fiscale in
precedenza
nominato.
In merito a
tale particolare ipotesi
si forniscono i seguenti
chiarimenti per una
corretta compilazione della
modulistica interessata e
cioe' dei modelli AA7/6
e AA9/6 necessari per la chiusura della partita IVA
richiesta dal rappresentante fiscale
e del modello ANR/1 necessario
per la
richiesta della nuova
partita IVA da parte del soggetto
estero che operera'
direttamente.
I presenti chiarimenti
sono peraltro gia' contenuti
nelle istruzioni
per la compilazione
dei nuovi modelli anagrafici
AA7/7 e AA9/7, in corso di
approvazione e gia' consultabili
nel predetto sito Internet, ma che saranno
utilizzabili dal 1
gennaio 2003 per la necessaria
predisposizione da parte
di tutti gli
operatori interessati delle connesse procedure informatiche.
Soggetto estero diverso da persona fisica
Il rappresentante fiscale
nominato dal soggetto non
residente, ai sensi
dell'articolo
17, secondo comma,
deve presentare il modello AA7/6
barrando
nel Quadro A
(tipo di dichiarazione) la
casella 4 -
dichiarazione di
cessazione di attivita' - nonche' la casella
P. In tal modo il sistema
centrale operera' la chiusura
della partita IVA
richiesta per conto del
soggetto non residente
dal rappresentante fiscale,
mentre verra' conservato
il codice fiscale
gia'
attribuitogli. Tale codice
dovra' successivamente
essere indicato in
sede di presentazione della
dichiarazione per
l'identificazione
diretta.
Il soggetto non
residente, anteriormente all'effettuazione delle
operazioni rilevanti in
Italia agli effetti dell'IVA in relazione alle quali
intende adottare il
sistema dell'identificazione
diretta, dovra' presentare
il modello ANR/1
barrando nel Quadro A (tipo di
dichiarazione) la casella 1
- identificazione
diretta - ed
indicando, in particolare, nella
Sezione 2
del Quadro B il
codice fiscale gia' in suo possesso.
Soggetto estero persona fisica
Il
rappresentante fiscale nominato
dal soggetto non
residente, ai
sensi
dell'articolo 17, secondo
comma, deve presentare
il modello AA9/6,
barrando nel Quadro
A (tipo di dichiarazione) la casella 3 -
dichiarazione
di
cessazione di attivita' -.
In tal modo si determina la chiusura della
partita IVA richiesta
per conto del
soggetto non residente
dal
rappresentante fiscale in
precedenza nominato.
Successivamente,
il soggetto non
residente dovra' presentare, prima
dell'effettuazione
delle operazioni per le quali intende adottare il sistema
dell'identificazione
diretta, il modello
ANR/1, barrando nel Quadro A (tipo
di
dichiarazione) la casella
1 - identificazione diretta - ed indicando, in
particolare, nella Sezione
1 del Quadro
B, il codice
fiscale gia'
attribuitogli dall'Anagrafe
Tributaria.
Nelle ipotesi sopra
descritte il mantenimento
del codice fiscale
originariamente attribuito al soggetto
non residente consente di assicurare
la continuita'
della soggettivita' passiva d'imposta ai fini IVA in capo al
soggetto estero.
FINE TESTO RISOLUZIONE