Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 30 settembre 2002

 

Circolare n.118/2002

Oggetto: Tributi – Iva – Identificazione diretta per i non residenti – D.Lgvo 19.6.2002, n.191, su G.U. n.203 del 30.8.2002 – Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 6.9.2002, su G.U. n.216 del 14.9.2002.

 

Il decreto legislativo n.191/2002, con il quale è stata recepita la direttiva comunitaria n.65 del 2000, ha introdotto l’istituto della identificazione diretta ai fini Iva per i soggetti non residenti.

 

Com’è noto, i non residenti che svolgono attività nel nostro Paese, per poter osservare gli obblighi Iva ed esercitare i relativi diritti, devono nominare un rappresentante fiscale che si fa carico degli adempimenti e assume la responsabilità solidale con il rappresentato, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del DPR n.633/72. Il decreto 191/2002, modificando il suddetto articolo 17, ha ora stabilito che i soggetti non residenti, in alternativa alla nomina del rappresentante, possono essere identificati direttamente dall’Amministrazione finanziaria italiana. In particolare, è stato stabilito che possono avvalersi dell’identificazione diretta i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione negli altri Stati membri UE, nonché nei Paesi terzi con i quali esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Allo stato attuale peraltro risulta che l’Italia non abbia stipulato accordi in tal senso con nessuno Stato extraCee.

 

Il decreto ha inoltre confermato che, qualora il soggetto non residente non sia identificato, direttamente o tramite il rappresentante, gli obblighi relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato devono essere assolti dai cessionari o committenti (mediante l’istituto dell’autofattura).

 

Per farsi identificare i non residenti devono presentare - prima dell’effettuazione delle operazioni per le quali intendono agire direttamente - una apposita dichiarazione all’Agenzia delle Entrate (Ufficio Roma 6), redatta secondo il modello approvato col provvedimento ministeriale indicato in oggetto, nella quale devono essere indicati i dati per l’individuazione del richiedente. Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

 

I soggetti non residenti che attualmente si avvalgono del rappresentante fiscale e intendono farsi identificare direttamente devono chiedere la chiusura della partita Iva corrente e presentare la dichiarazione per l’identificazione, secondo quanto precisato nella risoluzione ministeriale n.289/E del 6 settembre scorso. Nel passaggio dal sistema del rappresentante a quello dell’identificazione l’Amministrazione finanziaria assicura comunque la continuità della soggettività passiva dell’imposta, mediante il mantenimento del codice fiscale precedentemente attribuito al soggetto non residente.

 

Il decreto in esame, inoltre, ha riconosciuto alle imprese non residenti che hanno filiali in Italia (stabili organizzazioni) la possibilità di avere ai fini Iva una posizione per la casa madre residente all’estero distinta da quella della filiale operante in Italia.

 

Il nuovo istituto dell’identificazione diretta trova ovviamente applicazione anche nell’ambito dei depositi Iva, i cui gestori, com’è noto, assumono ex lege la veste di rappresentanti fiscali qualora i soggetti che compiono le operazioni sui beni depositati non abbiano già nominato un proprio rappresentante fiscale, ovvero, alla luce delle nuove disposizioni, non siano identificati direttamente. Con il decreto in esame è stata introdotta una semplificazione da tempo annunciata dal Ministero delle Finanze, ossia la possibilità per il gestore del deposito di richiedere l’attribuzione di un numero di partita Iva unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non residenti da lui rappresentati.

 

Si fa presente che l’identificazione diretta, oltre che in Italia, è ormai vigente in tutti gli Stati UE nei quali precedentemente era obbligatoria la nomina del rappresentante fiscale. A quanto consta, all’estero i soggetti non residenti, al fine di adempiere correttamente agli obblighi delle leggi straniere, fanno comunque ricorso a collaboratori; spesso il collaboratore è lo stesso soggetto che in precedenza svolgeva il ruolo di rappresentante fiscale.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.197/1997

 

Allegati tre

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n.203 del 30.08.2002 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 2002, n. 191

Attuazione  della  direttiva  2000/65/CE relativa alla determinazione
del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche
alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
 Modifica della disciplina I.V.A. relativa al debitore dell'imposta
  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  17,  il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dai seguenti:
  "Gli  obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme
in   materia   di  imposta  sul  valore  aggiunto,  relativamente  ad
operazioni  effettuate  nel territorio dello Stato da o nei confronti
di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai
sensi  dell'articolo  35-ter,  ovvero  tramite un loro rappresentante
residente  nel  territorio  dello Stato nominato nella forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante  fiscale risponde in
solido  con  il  rappresentato  relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione  delle  norme  in  materia  di  imposta  sul valore
aggiunto.   La   nomina  del  rappresentante  fiscale  e'  comunicata
all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
La  nomina del rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non
residente,   che  non  si  sia  identificato  direttamente  ai  sensi
dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di
beni  o  prestazioni  di  servizi  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto  nei  confronti di cessionari o committenti che non agiscono
nell'esercizio  di  imprese,  arti o professioni. Le disposizioni che
precedono  si  applicano  anche  alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'articolo  7,  quarto  comma,  lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati,  residenti  o  con  stabili  organizzazioni operanti nei
territori  esclusi  a norma del primo comma, lettera a), dello stesso
articolo 7.
  Gli  obblighi  relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non
residenti,  che  non  si  siano  identificati  direttamente  ai sensi
dell'articolo  35-ter, ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale
ai  sensi  del  comma  precedente,  sono  adempiuti  dai cessionari o
committenti,  residenti  nel territorio dello Stato, che acquistano i
beni  o  utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  di  imprese,  arti o
professioni.  La  disposizione  non  si  applica  relativamente  alle
operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera
f),  effettuate  da  soggetti  domiciliati  o residenti o con stabili
organizzazioni  operanti  nei  territori  esclusi  a  norma del primo
comma,  lettera  a),  dello  stesso articolo 7. Gli obblighi relativi
alle  prestazioni  di  servizi  di  cui all'articolo 7, quarto comma,
lettera  d),  rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel
territorio  dello  Stato,  sono  adempiuti  dai  committenti medesimi
qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.";
    b) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente:
  "Art.  35-ter (Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili
del  soggetto  non  residente).  -  1.  I  soggetti non residenti nel
territorio  dello  Stato,  che,  ai  sensi  dell'articolo 17, secondo
comma,  intendono  assolvere  gli obblighi ed esercitare i diritti in
materia  di  imposta  sul  valore aggiunto direttamente, devono farne
dichiarazione  all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle
operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
  2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
    a)  per  le  persone  fisiche, il cognome, il nome e la eventuale
ditta,  il  luogo  e  la  data di nascita, il domicilio fiscale nello
Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
    b) per   i   soggetti   diversi   dalle   persone   fisiche,   la
denominazione,  ragione  sociale  o  ditta,  la  sede  legale  o,  in
mancanza,  amministrativa,  nello  Stato estero in cui l'attivita' e'
esercitata;  gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza;
    c)  l'ufficio  dell'amministrazione dello Stato estero competente
ad  effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il
numero  di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in
mancanza,  il  codice  identificativo fiscale attribuito dal medesimo
Stato;
    d)  il  tipo  e  l'oggetto  dell'attivita' esercitata nello Stato
estero di stabilimento;
    e) l'impegno  ad  esibire  le scritture contabili entro i termini
stabiliti dall'amministrazione richiedente;
    f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
  3.  L'ufficio  attribuisce  al  richiedente  un  numero  di partita
I.V.A.,  in  cui  sia  evidenziata  anche  la  natura di soggetto non
residente  identificato  in  Italia.  Il  predetto numero deve essere
riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
  4.  In  caso  di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto
non  residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al
competente  ufficio  dell'Agenzia  delle entrate. Le dichiarazioni di
cui  al  presente  articolo  sono  redatte  in conformita' al modello
stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  5.  Possono  avvalersi  dell'identificazione  diretta  prevista dal
presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita'
di  impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita'
europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici
che  disciplinano  la  reciproca assistenza in materia di imposizione
indiretta,   analogamente  a  quanto  previsto  dalle  direttive  del
Consiglio  n.  76/308/CEE  del  15 marzo  1976  e  n.  77/799/CEE del
19 dicembre  1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del
27 gennaio 1992.
  6.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente articolo
anche  in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e
istanze,  si  fa  rinvio,  in  quanto  applicabili, alle disposizioni
dell'articolo  35,  come  modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.";
    c) all'articolo  38-ter,  primo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
      1)  le  parole: "senza stabile organizzazione in Italia e senza
rappresentante  nominato" sono sostituite dalle seguenti: "che non si
siano  identificati  direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che
non abbiano nominato un rappresentante";
      2)  alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni
del   presente   comma  non  si  applicano  per  gli  acquisti  e  le
importazioni  di  beni  e  servizi  effettuati  da soggetti residenti
all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.";
    d) all'articolo 40, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
  "Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio
competente   ai  sensi  del  presente  articolo  e'  individuato  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.".
                               Art. 2.
               Disposizioni normative di coordinamento
  1.  Al  decreto-legge  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 44:
      1)  al  comma 2, lettera b), le parole da: "di cui" a: "quelle"
sono  soppresse;  dopo  la  parola:  "residenti"  sono  soppresse  le
seguenti: "e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato"
e  la  parola: "stesso", infine, e' sostituita dalle seguenti: "dello
Stato";
      2) al comma 4 le parole: "da un rappresentante fiscale nominato
ai  sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633." sono sostituite dalle
seguenti:  "direttamente dal medesimo soggetto, identificato ai sensi
dell'articolo  35-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n. 633, o da un rappresentante fiscale nominato ai
sensi dell'articolo 17, secondo comma, del medesimo decreto.";
    b) All'articolo 50-bis il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Nei limiti di cui all'articolo 44, comma 3, secondo periodo, i
gestori  dei  depositi  I.V.A.  assumono  la  veste di rappresentanti
fiscali  ai  fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti
le  operazioni  concernenti  i beni introdotti negli stessi depositi,
qualora i soggetti non residenti, parti di operazioni di cui al comma
4,  non  abbiano  gia'  nominato un rappresentante fiscale ovvero non
abbiano   provveduto   ad   identificarsi   direttamente   ai   sensi
dell'articolo  35-ter  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
26 ottobre  1972,  n.  633.  In  relazione  alle operazioni di cui al
presente   comma,   i   gestori   dei   depositi  possono  richiedere
l'attribuzione  di  un  numero  di  partita  I.V.A. unico per tutti i
soggetti passivi d'imposta non residenti da essi rappresentati.".
                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 19 giugno 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

 

 

G.U. n.216 del 14.09.2002 (fonte Guritel)

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2002

Approvazione  del  modello  ANR/1 riservato ai soggetti non residenti
nello  Stato,  da  utilizzare per le dichiarazioni di identificazione
diretta  ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di variazione dati
o cessazione attivita'.
                            IL DIRETTORE
                            dell'Agenzia
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
  1.  Approvazione  del  modello  ANR/1  riservato  ai  soggetti  non
residenti   nello  Stato,  da  utilizzare  per  le  dichiarazioni  di
identificazione  diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione
attivita'.
  1.1. E' approvato il modello ANR/1, con le relative istruzioni, che
i   soggetti  non  residenti  nello  Stato  che  intendono  assolvere
direttamente   gli  obblighi  ed  esercitare  i  diritti  in  materia
d'imposta  sul  valore  aggiunto  devono utilizzare per presentare le
dichiarazioni  previste  dall'art.  35-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
  2. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
     2.1.   Il  modello  di  cui  al  punto  1  e'  reso  disponibile
gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in formato elettronico e
puo'  essere  utilizzato prelevandolo dal sito Internet del Ministero
dell'economia  e delle finanze www.finanze.it e dal sito dell'Agenzia
delle  entrate  www.agenziaentrate.it,  nel  rispetto  nella  fase di
stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A.
  2.2.  Il  medesimo  modello puo' essere altresi' prelevato da altri
siti  Internet  a  condizione  che lo stesso abbia le caratteristiche
tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale
e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
  2.3  E'  autorizzata  la  stampa  del modello di cui al punto 1 nel
rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. A tale
fine  il modello e' reso disponibile gratuitamente nei siti di cui al
punto  2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti
che  dispongono  di  sistemi  tipografici,  idonei  a  consentirne la
riproduzione.
  3.  Presentazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati
e cessazione attivita' all'Agenzia delle entrate.
  3.1. Le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attivita' dei
soggetti  non  residenti identificati ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto  ai  sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633  e  successive  modificazioni,
possono  essere  presentate in via telematica, direttamente o tramite
gli  intermediari  abilitati,  secondo  le  specifiche  tecniche  che
saranno approvate con successivo provvedimento.
  3.2.   E'   fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  abilitati  alla
trasmissione  telematica, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 luglio  1998,  n.  322 e successive
modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta
su  modelli  conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con
il presente provvedimento.
Motivazioni:
  Il   decreto   legislativo  19 giugno  2002,  n.  191,  emanato  in
attuazione  della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001),
nel  recepire  la  direttiva  comunitaria  del  17 ottobre  2000,  n.
2000/65/CE,  modificativa  della  VI  direttiva IVA n. 77/388/CEE del
17 maggio  1977,  ha  introdotto  alcune  modifiche  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina
l'imposta sul valore aggiunto.
  Le  modifiche  riguardano gli adempimenti a carico dei soggetti non
residenti  che  pongono in essere nel territorio dello Stato cessioni
di  beni  o  prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell'IVA e
che  intendono  assolvere  i  relativi  adempimenti in materia di IVA
direttamente,  senza  dover ricorrere all'istituto del rappresentante
fiscale.
  Le nuove disposizioni, in sostanza, stabiliscono che i soggetti non
residenti possano adempiere ai propri obblighi ed esercitare i propri
diritti  in  materia  di  IVA direttamente (art. 17, secondo comma) e
definiscono gli adempimenti posti a carico dei soggetti che intendano
avvalersi di tale possibilita' (art. 35-ter).
  Demandano,  inoltre,  ad  un  atto del direttore dell'Agenzia delle
entrate  l'approvazione di uno specifico modello da utilizzare per la
dichiarazione  di  identificazione diretta e conseguente attribuzione
della  partita  IVA,  per  la  comunicazione  di  tutte le successive
variazioni e della cessazione dell'attivita' (art. 35-ter, comma 4).
  Il  presente  provvedimento,  nel  dare  attuazione  a  tale ultima
disposizione,  approva  il modello ANR/1, con le relative istruzioni,
che  i  soggetti  non  residenti nello Stato devono utilizzare per la
presentazione  delle  dichiarazioni  per  l'identificazione  diretta,
nonche'   per  comunicare  le  variazioni  dei  dati  successivamente
intervenute o la cessazione dell'attivita'.
  Il  soggetto  non  residente che intende assolvere direttamente gli
adempimenti  relativi alle operazioni effettuate nel territorio dello
Stato   deve,  infatti,  presentare  prima  dell'effettuazione  delle
operazioni    per    le    quali    intende   adottare   il   sistema
dell'identificazione  diretta,  un'apposita  dichiarazione  presso il
competente  ufficio dell'Agenzia delle entrate, direttamente ovvero a
mezzo  servizio  postale. L'ufficio, verificata la richiesta qualita'
di  operatore economico che necessariamente deve essere posseduta dal
soggetto  non  residente,  attribuisce  il  numero di partita IVA. Al
riguardo, si ricorda che la competenza esclusiva a gestire i rapporti
rilevanti   agli  effetti  dell'IVA,  con  i  predetti  soggetti  non
residenti,   e'   stata   attribuita   all'ufficio   di  Roma  6  con
provvedimento  del  direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto
2002.
  Con   il  presente  provvedimento  si  fa  altresi'  rinvio  ad  un
successivo   atto   del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  per
l'approvazione  delle  specifiche tecniche necessarie per l'invio dei
dati  contenuti  nelle  dichiarazioni di variazione dati o cessazione
attivita' che potranno essere presentate anche in via telematica.
  Viene,  infine,  disciplinata la reperibilita' dei predetti modelli
di  dichiarazione  e  viene  autorizzata  la  stampa,  anche  per  la
compilazione  meccanografica  degli  stessi,  definendo  le  relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Riferimenti normativi del'atto:
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66;  art.  67,  comma 1;  art.  68,  comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni:  istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive   modificazioni:  regolamento  recante  modalita'  per  la
presentazione  delle dichiarazioni relative aggiunto alle imposte sui
redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
all'imposta sul valore aggiunto;
  direttiva   n.  77/388/CEE  del  17  maggio  1977,  in  materia  di
armonizzazione  delle  legislazioni  degli Stati membri relative alle
imposte sulla cifra di affari;
  direttiva  n.  2000/65/CEE  del 17 ottobre 2000, modificativa della
direttiva 77/388/CEE con riferimento alla determinazione del debitore
dell'imposta sul valore aggiunto;
  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404:
regolamento  recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio
di  collegamento  telematico  con  l'Agenzia  delle  entrate  per  la
presentazione   di   documenti,   atti   e   istanze  previsti  dalle
disposizioni  che disciplinano i singoli tributi nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435:
regolamento   recante  modifiche  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  nonche'  disposizioni per la
semplificazione e razionalizzazione di adempimenti tributari;
  decreto  legislativo  19  giugno  2002,  n.  191,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del  30  agosto  2002: attuazione della
direttiva   2000/65/CE  relativa  alla  determinazione  del  debitore
dell'imposta   sul  valore  aggiunto  e  conseguenti  modifiche  alla
disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie;
  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto
2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2002:
attribuzione  della  competenza  in  materia  di IVA per soggetti non
residenti.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 6 settembre 2002
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara
 

 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Centrale Gestione Tributi

Risoluzione n.289 del 6.9.2002

 

Oggetto: Approvazione del modello  ANR/1 riservato ai  soggetti non  residenti

nel territorio dello   Stato,   da   utilizzare   per   le   dichiarazioni  di

identificazione diretta   ai   fini  IVA,  di  variazione  dati  o  cessazione

attivita'.

 

Con provvedimento   del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  6

settembre 2002,  in  corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e' stato

approvato il  modello  ANR/1 che i soggetti non residenti nel territorio dello

Stato devono   utilizzare   qualora   intendano  porre  in  essere  in  Italia

operazioni rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul valore aggiunto ed assolvere

direttamente tutti  gli  adempimenti  connessi  alla  disciplina  prevista per

tale tributo.                                                                

      Il sistema    dell'identificazione    diretta    e'   stato   introdotto

nell'ordinamento italiano  dal  decreto  legislativo  19  giugno 2002, n. 191,

pubblicato nella  G.U.  n.  203  del 30 agosto 2002 ed in vigore dal 31 agosto

u.s., che  ha  modificato  l'articolo  17  del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

nella parte  in  cui  disciplina  gli obblighi dei soggetti non residenti e ha

introdotto nel   medesimo   decreto   l'articolo  35-ter  che  disciplina  nel

dettaglio la presentazione della dichiarazione  di identificazione diretta.  

      Il modello  ANR/1  e  le  relative  istruzioni  per la compilazione sono

gia' disponibili  nei  testi  definitivi  nel  sito dell'Agenzia delle entrate

www.agenziaentrate.it <http://www.agenziaentrate.it>    e    possono    essere

immediatamente utilizzati   per   la   presentazione  della  dichiarazione  di

identificazione diretta.                                                     

      Il sistema  dell'identificazione  diretta  e'  alternativo  all'istituto

della rappresentanza   fiscale;   pertanto,   i  soggetti  non  residenti  che

attualmente si  avvalgono  di  tale  istituto  e  che intendono invece operare

direttamente, dovranno  preliminarmente  procedere alla chiusura della partita

IVA richiesta   per  loro  conto  dal  rappresentante  fiscale  in  precedenza

nominato.                                                                     

      In merito   a   tale   particolare  ipotesi  si  forniscono  i  seguenti

chiarimenti per  una  corretta  compilazione  della  modulistica interessata e

cioe' dei  modelli  AA7/6  e AA9/6 necessari per la chiusura della partita IVA

richiesta dal  rappresentante  fiscale  e  del modello ANR/1 necessario per la

richiesta della  nuova  partita  IVA da parte del soggetto estero che operera'

direttamente.                                                                 

      I presenti  chiarimenti  sono  peraltro  gia' contenuti nelle istruzioni

per la  compilazione  dei  nuovi modelli anagrafici AA7/7 e AA9/7, in corso di

approvazione e  gia'  consultabili  nel predetto sito Internet, ma che saranno

utilizzabili dal  1   gennaio  2003 per la necessaria predisposizione da parte

di tutti gli operatori interessati delle connesse procedure informatiche.    

                                                                             

Soggetto estero diverso da persona fisica                                    

    Il rappresentante  fiscale  nominato  dal soggetto non residente, ai sensi

dell'articolo 17,  secondo  comma,  deve  presentare il modello AA7/6 barrando

nel Quadro  A  (tipo  di  dichiarazione)  la  casella  4  -  dichiarazione  di

cessazione di  attivita'  -  nonche'  la  casella  P.  In  tal modo il sistema

centrale operera'  la  chiusura  della  partita  IVA  richiesta  per conto del

soggetto non  residente  dal  rappresentante fiscale, mentre verra' conservato

il codice  fiscale  gia'  attribuitogli.  Tale  codice  dovra' successivamente

essere indicato   in   sede   di   presentazione   della   dichiarazione   per

l'identificazione diretta.                                                   

    Il soggetto   non   residente,   anteriormente   all'effettuazione   delle

operazioni rilevanti  in  Italia agli effetti dell'IVA in relazione alle quali

intende adottare  il  sistema  dell'identificazione diretta, dovra' presentare

il modello  ANR/1  barrando  nel Quadro A (tipo di dichiarazione) la casella 1

- identificazione  diretta  -  ed  indicando,  in particolare, nella Sezione 2

del Quadro B il codice fiscale gia' in suo possesso.                         

                                                                              

Soggetto estero persona fisica                                               

      Il rappresentante  fiscale  nominato  dal  soggetto  non  residente,  ai

sensi dell'articolo  17,  secondo  comma,  deve  presentare  il modello AA9/6,

barrando nel  Quadro  A  (tipo  di dichiarazione) la casella 3 - dichiarazione

di cessazione  di  attivita'  -.  In  tal  modo si determina la chiusura della

partita IVA   richiesta   per   conto   del   soggetto   non   residente   dal

rappresentante fiscale in precedenza nominato.                               

      Successivamente, il  soggetto  non  residente  dovra'  presentare, prima

dell'effettuazione delle  operazioni  per le quali intende adottare il sistema

dell'identificazione diretta,  il  modello  ANR/1, barrando nel Quadro A (tipo

di dichiarazione)  la  casella  1 - identificazione diretta - ed indicando, in

particolare, nella   Sezione   1   del   Quadro  B,  il  codice  fiscale  gia'

attribuitogli dall'Anagrafe Tributaria.                                       

                                                                             

      Nelle ipotesi   sopra  descritte  il  mantenimento  del  codice  fiscale

originariamente attribuito  al  soggetto  non residente consente di assicurare

la continuita'  della  soggettivita'  passiva d'imposta ai fini IVA in capo al

soggetto estero.         

 

FINE TESTO RISOLUZIONE