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Roma, 4 novembre 2002

 

Circolare n. 131/2002

Oggetto: Tributi – Previdenza – Disegno di legge finanziaria 2003.

 

Si evidenziano alcuni aspetti della manovra finanziaria 2003 (disegno di legge 3200 bis/Camera) attualmente all’esame del Parlamento.

 

 

DISPOSIZIONI FISCALI

 

Riforma dell’Irpef (art.2) – In materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, sono state introdotte disposizioni in linea con la legge delega di riforma fiscale attualmente all’esame del Parlamento; in particolare, dal prossimo anno verranno modificati gli scaglioni di reddito e le relative aliquote impositive e verrà introdotta una “deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione”; il nuovo adempimento, che per i lavoratori dipendenti sarà a carico dei datori di lavoro, non sarà di poco conto dal momento che l’ammontare della deduzione non è fisso, ma dovrà essere determinato con un calcolo complesso.

 

Scaglioni di reddito (euro)

Aliquota fiscale

Fino a 15 mila

23 %

Da 15 mila fino a 29 mila

29 %

Da 29 mila fino a 32.600

31 %

Da 32.600 a 70 mila

39 %

Oltre 70 mila

45 %

 

Addizionali Irpef (art.3) – In attesa dell’emanazione delle disposizioni sul federalismo fiscale attuative della legge che ha modificato il titolo V della Costituzione, sono stati sospesi gli aumenti delle addizionali Irpef deliberati dalle regioni e dai comuni successivamente alla data del 29 settembre 2002.

 

Irpeg (art.4) – Dal periodo d’imposta 2003 verrà ridotta dal 35 al 34 per cento l’aliquota ordinaria sul reddito delle società.

 

Irap (art.5) – Sono state completamente esentate dall’Irap alcune voci del costo del lavoro, quali le somme erogate a titolo di borse di studio e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro; alle imprese di autotrasporto in conto terzi è stata concessa la detassazione dell’indennità di trasferta, entro gli stessi limiti giornalieri fissati per l’esenzione dalle imposte sui redditi (90 mila delle vecchie lire, elevate a 150 mila per le trasferte all’estero).

 

Concordato preventivo (art.6) – E’ stato introdotto l’istituto del “concordato preventivo”, attraverso il quale i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, con ricavi fino a 5 milioni di euro, potranno definire il reddito imponibile per un triennio, secondo le modalità che verranno fissate con un successivo regolamento.

 

Concordato per periodi pregressi (art.7) – E’ stato inoltre previsto il concordato per i periodi pregressi: i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi fino a 5,16 milioni di euro potranno definire con il Fisco i periodi d’imposta per i quali sono aperti i termini dell’accertamento, versando le maggiori imposte proposte dall’amministrazione finanziaria.

 

Chiusura delle liti pendenti (art.9) – E’ stata prevista la possibilità di chiudere le liti fiscali di valore fino a 20 mila euro pendenti alla data del 30 settembre 2002, attraverso il versamento di una somma pari al 10 per cento del valore della lire, ovvero pari all’importo forfetario di 150 euro per liti di importo inferiore a 2 mila euro.

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

 

Confluenza dell’INPDAI nell’INPS (art.29) – L’INPDAI sarà soppresso e tutti i suoi iscritti confluiranno nell’INPS. A decorrere dall’1 gennaio 2003 i trattamenti pensionistici dei dirigenti di aziende industriali saranno pertanto uniformati a quelli valevoli per la generalità dei lavoratori. In particolare per i dirigenti già assicurati presso l’INPDAI la pensione sarà calcolata secondo il criterio del pro-rata, e cioè applicando le regole di tale Istituto per la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2002 e le regole INPS per la quota relativa all’anzianità maturata successivamente.

 

Cumulo pensione/reddito (art.30) – A decorrere dall’1 gennaio 2003 sarà estesa la piena cumulabilità tra pensione di anzianità e redditi di lavoro (dipendente o autonomo) nei confronti dei soggetti che potranno vantare al momento del pensionamento almeno 37 anni di contributi e 58 anni di età. Come è noto, attualmente il cumulo totale è ammesso solamente per i pensionati di vecchiaia e per quelli di anzianità con almeno 40 anni di contributi (art.72, legge n.388/2000).

 

 

FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE

 

Fondo aree sottoutilizzate (art.37) – E’ prevista l’istituzione presso il CIPE di un fondo unico per gli interventi nel Mezzogiorno e nelle aree in ritardo di sviluppo del Centro Nord.

 

Finanziamenti (art.40) – Gli incentivi agli investimenti oggi erogati alle imprese sotto forma di finanziamenti a fondo perduto verranno trasformati in prestiti agevolati di durata decennale; a seguito delle aspre critiche sollevate su questa disposizione da parte del mondo imprenditoriale, il Governo ha presentato un apposito emendamento che ha escluso dalla norma di cui trattasi i finanziamenti della legge 488 e delle altre leggi che utilizzano le modalità e le procedure della legge 488 (es. legge 341/95 e legge 266/96).

 

 

OPERE INFRASTRUTTURALI

 

Fondo rotativo opere pubbliche (art.39)E’ stato istituito un nuovo Fondo rotativo per le opere pubbliche, affidato alla Cassa depositi e prestiti, per accelerare la realizzazione delle opere infrastrutturali previste dalla Legge Obiettivo anche mediante apporto di capitali privati.

 

Interventi ferroviari (art.41) – Sono state fissate le condizioni di finanziamento per la realizzazione dell’infrastruttura ferroviaria “Alta Velocità/Alta Capacità”.

 

Interventi stradali (art.42) – Sono state previste disposizioni atte ad accelerare il processo di trasformazione dell’ANAS in società per azioni, quali l’accollo da parte dello Stato del debito Anas esistente al momento della trasformazione.

 

Interventi ambientali (art.43) – Al fine di realizzare in tempi più rapidi le grandi opere infrastrutturali, sono state introdotte modifiche normative atte a snellire la procedura di rilascio del parere di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’Ambiente.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.12/2001

 

Allegato uno

 

D/M/n

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FINANZIARIA 2003

PROGETTO DI LEGGE - N. 3200-bis-A

***omissis***

 

Art. 2.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";

b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.

4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi diversi da quelli indicati nei commi 2, 3 e 4, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai citati commi 2, 3 e 4.

6. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 27.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 27.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";

c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;

d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;

e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro";

d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;

b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;

c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:

a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;

b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;

c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;

d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;

e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;

f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;

g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.

4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro".

2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite le seguenti: ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,".

3. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

4. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1^ gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Art. 3.

(Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. In funzione della attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:

a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano meramente confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 sono sospesi fino quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale;

b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale tra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunità montane stipulato il 20 giugno 2002, è istituita l'Alta Commissione di studio per la definizione, sulla base dell'accordo di cui alla lettera a), dei princìpi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, è definita la composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche rappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza Stato-regioni-autonomie locali, sono emanate le disposizioni occorrenti per il suo funzionamento ed è stabilita la data di inizio delle sue attività. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al precedente periodo è emanato entro il 31 gennaio 2003. L'Alta Commissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il 31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi, anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazione all'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della sua attività l'Alta Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla predetta data.

Art. 4.

(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";

b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";

c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e, al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento".

2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1 e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, è ridotta al 44,12 per cento.

Art. 5.

(Riduzioni dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuiti fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse;

b) all'articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole: "attribuite fino al 31 dicembre 1999" sono soppresse.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro;";

2) alla lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro auto-nomo non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le indennità ed i rimborsi di cui alla lettera m) del comma 1 del citato articolo 81;";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

c) al comma 2, primo periodo, le parole: "alla generalità dei dipendenti e dei collaboratori" sono sostituite dalle seguenti: "alla generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori";

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91";

e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l'importo di cui al primo periodo è ridotto in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del personale assunto con contratti di formazione lavoro.

4-bis. 2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare";

f) al comma 4-ter, le parole: "di cui al comma 4-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1".

3. La disposizione contenuta nell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

Art. 6.

(Concordato preventivo).

1. E' istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché all'imposta regionale sulle attività produttive che hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono soggetti ad imposta e quest'ultima non è ridotta per gli imponibili eventualmente minori.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo regolamento e sono emanate le relative norme di attuazione.

 

Art. 7.

(Concordato per gli anni pregressi).

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna annualità, dalla Agenzia delle entrate sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 di euro e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, ed ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;

b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore a 10.000.000 di euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive;

d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato avviso di accertamento, ovvero l'invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'Agenzia delle entrate, è configurabile l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ovvero è stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l'azione penale.

3. In caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il 30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata dall'Agenzia delle entrate. Gli importi proposti a titolo di maggior ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti, rispettivamente, a 1.000 euro ed a 3.000 euro per l'annualità per la quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30 giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 1^ luglio 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata dalla Agenzia delle entrate.

5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o manchevoli tali da aver determinato l'Agenzia delle entrate a non effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della proposta da parte dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata.

6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di adesione in possesso del contribuente stesso.

7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei documenti contabili relativi all'esercizio oggetto della definizione, con la sola esclusione dei registri IVA.

8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 11.

9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-bis ed all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

10. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E' pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

12. L'intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini di cui all'articolo 43 del predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.

13. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella proposta di cui al medesimo comma.

14. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definiti le modalità tecniche per l'invio delle proposte ai contribuenti anche mediante sistemi telematici, l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.

***omissis***

 

Art. 9.

(Chiusura delle liti fiscali pendenti).

1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il pagamento della somma:

a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;

b) pari al dieci per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli interessi al saggio legale dovuti sull'importo delle rate successive, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando, comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto, alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella segreteria della commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio;

c) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata o della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso, dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto impugnato, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati; se l'atto impugnato si riferisce anche all'imposta sull'incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale.

5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003, un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia il cui ufficio è parte nel giudizio.

6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la notifica dell'atto impugnabile ed in pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.

7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003; tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono; tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell'ufficio attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.

8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto della conciliazione

prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento della somma di cui allo stesso comma ed al comma 5 è effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.

 

***omissis***

 

Art. 29.

(Confluenza dell'INPDAI nell'INPS).

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti all'INPS, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Il bilancio consuntivo per l'esercizio 2002 dell'ente soppresso di cui al comma 1 è deliberato dal Comitato di cui al comma 4. Tutte le attività e le passività, quali risultano dal predetto bilancio consuntivo, affluiscono all'evidenza contabile di cui al comma 1, per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, e alle gestioni individuate dal predetto Comitato per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche.

3. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1^ gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il soppresso INPDAI, l'importo della pensione è determinato dalla somma: a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181; b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1^ gennaio 2003, applicando, per il calcolo della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di retribuzione secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Istituto.

4. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPDAI, in carica all'atto della soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2003. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. Il personale in servizio presso l'INPDAI alla data di soppressione dello stesso è trasferito all'INPS e conserva il regime previdenziale vigente presso l'ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo contratto collettivo.

6. Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle adunanze ed alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende industriali.

7. E' autorizzato il trasferimento all'evidenza contabile di cui al comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l'anno 2003, di 1.055 milioni di euro per l'anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per l'attuazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della determinazione dell'effettivo trasferimento si tiene conto dell'ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della predetta evidenza contabile.

Art. 30.

(Abolizione del divieto i cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro).

1. A decorrere dal 1^ gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I predetti requisiti devono sussistere all'atto del pensionamento.

2. E' consentito a coloro che sono stati rimborsati dei contributi versati alle casse di previdenza per liberi professionisti in forza di leggi vigenti e comunque prima della data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 45, di ripristinare i periodi di anzianità pregressa anche ai fini della ricongiunzione o della totalizzazione, restituendo alle casse di precedente appartenenza le somme rimborsate, con l'aggiunta degli interessi legali e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'avvenuto rimborso.

3. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

***omissis***

 

Art. 39.

(Fondo rotativo per opere pubbliche).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP).

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla consistenza del Fondo.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:

a) contratto di concessione di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 40.

(Fondi rotativi per le imprese).

1. Fatte salve le risorse destinate all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dall'Unione europea, le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa.

2. La concessione dei contribuiti a carico dei fondi di cui al comma 1 avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei seguenti princìpi:

 a) l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può essere inferiore al 50 per cento dell'importo contributivo;

b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da ultimare comunque nel secondo quinquennio;

c) il tasso d'interesse da applicare alle somme rimborsate viene determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 41.

(Interventi ferroviari).

1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il "Sistema alta velocità/alta capacità", anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l'equilibrio economico e finanziario di In frastrutture Spa è a carico dello Stato l'integrazione dell'onere per il servizio della parte del debito nei confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di sfruttamento economico del "Sistema alta velocità/alta capacità".

2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocità/alta capacità", il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa fino al rilascio della nuova concessione.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita anche nell'interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di controllo sull'attuazione della concessione di cui al comma 2 per la parte relativa alla realizzazione e gestione del "Sistema alta velocità/alta capacità".

4. I crediti e i proventi derivanti dall'utilizzo del "Sistema alta velocità/alta capacità" sono destinati prioritariamente al rimborso dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa fino all'estinzione del relativo debito.

5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare l'onere relativo alla manutenzione dell'infrastruttura medesima anche attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Art. 42.

(Interventi stradali).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata ANAS Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in tutto o in parte, l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1-quater. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma 1-ter. E' escluso dal fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali alle attività della stessa società e già trasferite in proprietà all'Ente dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento ed al mantenimento della rete stradale ed autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione societaria";
b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";

c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importi di cui ai commi 1-bis e 1-ter, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ente e al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato nell'esercizio 2003";
e) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";
f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";

g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito".

Art. 43.

(Interventi ambientali).

1. Ai fini dell'accelerazione dell'attività istruttoria della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad avvalersi del supporto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.

2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5 milioni di euro.

3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi alle attività industriali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, rientranti nelle categorie elencate nell'allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono disciplinate le modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da rilasciare da più di una autorità competente. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate.

5. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4 sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente, sulla base del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a carico del gestore e versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.

***omissis***

FINE TESTO PROGETTO DI LEGGE