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Roma, 3 dicembre 2002

 

Circolare n.138/2002

Oggetto: Autotrasporto – Albo - Contributi anno 2003 – Delibera CCAA n.34/2002 su G.U. n.256 del 31.10.2002.

 

Si rammenta la scadenza del 31 dicembre per il versamento da parte delle imprese di autotrasporto dei contributi d’iscrizione all’Albo per il 2003 in misura analoga a quella dovuta per il corrente anno.

 

Come è noto, l’ammontare dovuto è composto dalla quota fissa d’iscrizione aumentata della quota variabile in funzione del numero dei veicoli in disponibilità dell’im­presa e della ulteriore quota a veicolo.

 

ALBO AUTOTRASPORTATORI – QUOTE ANNO 2003 (in euro)

 

 

QUOTA FISSA D’ISCRIZIONE

 

€ 20,66

 

 

QUOTA AGGIUNTIVA

VARIABILE IN FUNZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI IN DISPONIBILITA’

 

 

Da 2 a 5

 

€ 5,16

 

 

Da 6 a 10

 

€ 10,33

 

 

Da 11 a 50

 

€ 25,82

 

 

Da 51 a 100

 

€ 103,29

 

 

Da 101 a 200

 

€ 258,23

 

 

Oltre 200

 

€ 516,46

 

 

ULTERIORE QUOTA AGGIUNTIVA

VARIABILE IN FUNZIONE AL PESO COMPLESSIVO DEI VEICOLI

 

 

Oltre 6 e fino a 11,5 ton

 

€ 5,16

a veicolo

 

 

Oltre 11,5 e fino a 26 ton

 

€ 7,75

a veicolo

 

 

Oltre 26 ton

 

€ 10,33

a veicolo

 

 

I contributi devono essere versati mediante il bollettino di c/c postale prestampato che il Comitato provvede a recapitare direttamente al domicilio degli interessati. In caso di mancato recapito, o qualora l’importo indicato non corrisponda a quello calcolato dall’impresa, gli interessati devono provvedere al pagamento utilizzando un bollettino di c/c in bianco intestandolo a: Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi – c/c n.34171009 – causale : contributi anno 2003. Nel caso di non corrispondenza dell’importo prestampato, dovrà inoltre essere rinviato al Comitato Centrale il modulo di modifica dati.

 

Entro il 31 gennaio 2003 le imprese dovranno fornire copia della ricevuta di c/c postale alle amministrazioni provinciali, alle quali com’è sono state trasferite le funzioni di tenuta degli albi provinciali (solo nelle regioni a statuto speciale sono ancora operanti i comitati provinciali).

 

Si rammenta che l’articolo 19 punto 3 della legge n.298/1974 la sospensione dall’Albo prevede per le imprese che non versino i contributi entro il 31 dicembre.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.153/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 256 del 31.10.2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 25 ottobre 2002

Misura  delle  quote da versare, per l'anno 2003, dalle imprese degli

autotrasportatori  di  cose  per  conto  di terzi. (Deliberazione n.

34/02).

              IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE

          DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO

             L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298;

  Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162;

  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994,

n.   681,  recante  norme  sul  sistema  delle  spese  derivanti  dal

funzionamento    del    Comitato    centrale    per    l'albo   degli

autotrasportatori di cose per conto di terzi;

  Considerato  che  occorre  stabilire  la  misura delle quote dovute

dagli  autotrasportatori  in  rapporto  al  numero,  al  tipo ed alla

portata  dei  veicoli,  al  fine di sopperire alle spese da sostenere

durante  l'anno  2003  per  il  funzionamento dei comitati centrale e

provinciali per l'albo degli autotrasportatori, nonche' per la tenuta

degli albi provinciali;

  Considerate  le  necessita'  occorrenti per garantire un corretto e

produttivo  funzionamento  delle  strutture  dei  comitati centrale e

provinciali,  nonche'  per l'integrale adempimento da parte di questi

di  tutte  le  competenze  e  funzioni loro attribuite dalla legge n.

298/1974,  dal  decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994 e

dalla legge n. 454/1997;

  Tenuto  conto  delle  proposte  formulate e discusse nella predetta

seduta  del  Comitato  centrale  del  25 ottobre 2002 e riportate nel

relativo verbale;

  Rilevato  che  il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose

per  conto di terzi, attualmente in circolazione nel Paese risulta di

circa 472.000;

                              Delibera:

                               Art. 1.

  Le  imprese  iscritte  all'albo  alla  data  del  31 dicembre 2002,

debbono  corrispondere  entro  la  stessa  data

  Al  fine di agevolare il versamento della quota sara' recapitato, a

cura  del  Comitato  centrale,  presso  la  sede  di ciascuna impresa

iscritta, il bollettino di versamento gia' stampato e compilato.

  In  caso  di  mancato  recapito del bollettino entro la data del 15

dicembre   2002,  l'impresa  e'  comunque  tenuta  ad  effettuare  il

versamento entro la predetta data del 31 dicembre 2002, sulla base di

quanto  indicato  all'art.  2,  utilizzando  un normale bollettino di

versamento sul quale dovra' essere indicato il conto corrente postale

n.  34171009  intestato  al  Comitato  centrale  per l'albo nazionale

autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi ed a retro il proprio

numero  di  iscrizione  all'albo  ed  il  riferimento  alla  quota di

iscrizione per l'anno 2003.

  Qualora  non venga effettuato il versamento entro il termine di cui

al  primo comma, l'iscrizione all'albo sara' sospesa con la procedura

prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298.

                               Art. 2.

  La  quota  da  versare  per l'anno 2003 e' stabilita nelle seguenti

misure:

    1)  quota  fissa  di  iscrizione  da versare da parte di tutte le

imprese comunque iscritte all'albo, Euro 20,66;

    2)  ulteriore  quota  (in  aggiunta a quella di cui al precedente

punto 1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica

del  proprio  parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con

cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:

      a) imprese  iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un

numero di veicoli da 2 a 5, Euro 5,16;

      b) imprese  iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un

numero di veicoli da 6 a 10, Euro 10,33;

      c) imprese  iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un

numero di veicoli da 11 a 50, Euro 25,82;

      d) imprese  iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un

numero di veicoli da 51 a 100, Euro 103,29;

      e) imprese  iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un

numero di veicoli da 101 a 200, Euro 258,23;

      f) imprese  iscritte all'albo che esercitano l'attivita' con un

numero di veicoli superiore a 200, Euro 516,46;

    3)  ulteriore  quota  (in  aggiunta a quelle di cui ai precedenti

punti  1)  e  2)  dovuta  dall'impresa  per  ogni  veicolo  di  massa

complessiva  superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa e'

titolare:

      a) per  ogni  veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa

complessiva  da 6.001 a 11.500 chilogrammi, nonche' per ogni trattore

con peso rimorchiabile da 6.001 a 11.500 chilogrammi, Euro 5,16;

      b) per  ogni  veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa

complessiva da 11.501 a 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore

con peso rimorchiabile da 11.501 a 26.000 chilogrammi, Euro 7,75;

      c) per  ogni  veicolo, dotato di capacita' di carico, con massa

complessiva oltre i 26.000 chilogrammi, nonche' per ogni trattore con

peso rimorchiabile oltre 26.000 chilogrammi, Euro 10,33.

                               Art. 3.

  La  prova  dell'avvenuto  pagamento  della  quota relativa all'anno

2003,  deve  essere  fornita, nelle regioni a statuto ordinario, alle

competenti  amministrazioni  provinciali,  ovvero,  nelle  regioni  a

statuto speciale, ai competenti comitati provinciali per l'albo entro

il 30 gennaio 2003.

    Roma, 25 ottobre 2002

                                             Il presidente: De Lipsis