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Roma, 12 dicembre 2002

 

Circolare n. 140/2002

Oggetto: Lavoro – CCNL trasporto merci – Rinnovo del biennio economico – Ipotesi di accordo del 10.12.2002.

 

Il 10 dicembre è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del biennio economico 2002-2003 con conseguente revoca da parte del sindacato delle agitazioni proclamate per lo stesso mese. L’ipotesi non è stata siglata dall’Anita che si è riservata di sottoporla alla valutazione dei propri organi prima di assumere una decisione.

 

La difficoltà della trattativa, tra l’altro caduta in una fase di recessione economica, è derivata da una parte dalla oggettiva distanza tra l’inflazione programmata e l’inflazione reale, e dall’altra dall’esigenza di rispettare comunque gli impegni di politica dei redditi sottoscritti da tutte le parti a Palazzo Chigi.

 

In particolare:

 

·          dal prossimo gennaio sarà corrisposto un aumento medio mensile di 57,00 euro per il 3° livello Super, calcolato sul differenziale registrato nel 2001 tra inflazione reale e programmata, nonché sull’inflazione programmata per gli anni 2002 e 2003;

 

·          ad aprile l’aumento sarà conguagliato sulla base del tasso di inflazione reale per il 2002 accertato dall’Istat;

 

·          infine, qualora il Governo dovesse modificare in sede di DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria) il tasso di inflazione programmata per il 2003, tale variazione comporterà un ulteriore conguaglio.

 

Questi nel dettaglio i termini dell’intesa.


Aumenti mensili decorrenti da gennaio 2003

livelli

euro

Q

73,49

68,78

63,13

3°S

57,00

55,59

52,76

50,41

47,11

Nuovi minimi tabellari

livelli

euro

Q

1565,16

1470,62

1351,46

3°S

1220,27

1187,74

1129,86

1077,39

1005,78



Una tantum
– Ai lavoratori in forza al 10 dicembre sarà riconosciuta una somma una tantum uguale per tutti di 500 euro, da erogarsi in due rate di pari importo nei mesi di marzo e giugno 2003. Dal suddetto importo dovrà essere dedotta l’IVC che dall’1 gennaio prossimo non dovrà più essere corrisposta. Si rammenta che l’una tantum non concorre al computo dei vari istituti contrattuali né del TFR, mentre ai fini fiscali e previdenziali deve essere considerata alla stregua della normale retribuzione.

 

Indennità di trasferta – Come previsto dall’art.19 del CCNL sono stati rivalutati i valori dell’indennità di trasferta spettante agli autisti. I nuovi importi giornalieri da applicare dall’1 gennaio 2003 sono pertanto i seguenti:

 

trasferte

territorio nazionale

territorio estero

dalle 6 alle 12 ore

euro 18,87

euro 26,33

dalle 12 alle 18 ore

      29,15

      38,34

dalle 18 alle 24 ore

      36,60

      54,32

 

Con la stessa decorrenza sono stati altresì rivalutati anche i limiti massimi dei rimborsi spese spettanti agli altri lavoratori in missione:

 

prima colazione

euro   1,87

pranzo

euro 23,33

cena

euro 23,33

pernottamento

euro 54,39

 

Altre materie – Nel rispetto degli impegni assunti con il precedente rinnovo è stato convenuto di attivare un confronto sin dai primi mesi del 2003 sui temi degli ammortizzatori sociali, della classificazione del personale e della previdenza complementare.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.135/2002

 

Allegato uno

 

M/cp

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IPOTESI DI ACCORDO

2° Biennio economico CCNL Autotrasporto Spedizione Merci e Logistica

 

Addi, 10 dicembre 2002 in Roma,

 

tra le Associazioni Datoriali Confetra, Aite, Aiti, Ancotat-Agci, Ancst-Legacoop, Anita (non ha sottoscritto la presente ipotesi di accordo), As.tra., Asstri, Ecotras, Fai, Federcorrieri, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, Federlogistica, Federtraslochi, Fedespedi, Fiap/L, Fiap/M, Fisi, Fita-Cna, Unitai e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti viene stipulata la presente Ipotesi di accordo in attuazione di quanto previsto dall’art. 56 del CCNL 13.06.2000 Autotrasporto Spedizioni Merci e Logistica.

 

Le parti convengono di recuperare il differenziale di inflazione relativo all’anno 2001, rispetto alla inflazione programmata assunta per la determinazione degli aumenti contrattuali, pari all’1,3%.

 

Per il biennio 2002-2003 verranno adottati i tassi programmati di inflazione pari rispettivamente all’1,7% ed all’1,4%.

 

Nel mese di aprile 2003 a seguito dell’emanazione da parte dell’Istat del Tasso effettivo di inflazione per il 2002, verrà recuperato il differenziale rispetto al Tasso di inflazione programmato per il 2002 pari al 1,7%.

 

Qualora il prossimo DPEF modifichi il Tasso programmato per l’anno 2003, verrà, con la retribuzione del mese successivo, recuperato l’eventuale differenziale rispetto al Tasso programmato dell’1,4%.

 

La base convenzionale di computo condivisa tra le parti su cui applicare le percentuali su espresse e’ di 1300 Euro al 3 S.

 

Ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo verrà riconosciuta una “una tantum” di 500 Euro da corrispondere in due tranches di pari importo nel corso del mese di marzo e di giugno, al lordo della IVC già corrisposta.

L’importo dell’una tantum verrà proporzionalmente ridotto ai lavoratori assunti successivamente alla data dell’1.1.02, in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alle ridotte prestazioni lavorative. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 gg. mentre vengono considerate come mese intero quelle pari o superiori ai 15 gg.

L’importo forfettario di cui  sopra non verrà considerato utile ai fini dei vari Istituti contrattuali e del TFR.

Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza puerperio e congedo matrimoniale intervenute nel periodo 1/1-31/12/2002 che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico degli Istituti competenti e delle aziende saranno considerati utili ai fini dell’importo una tantum.

 

A decorrere dall’1.1.03 cesserà di essere corrisposta l’IVC.

Tabelle aumenti dall’1.1.03

Quadri

156

73,49

146

68,78

134

63,13

3 super

121

57

118

55,59

112

52,76

107

50,41

100

47,11

 

Ammortizzatori Sociali.

Con riferimento agli impegni precedentemente assunti, le parti convengono di attivare un tavolo congiunto, presso il Ministero del Welfare e delle Politiche Sociali allo scopo di esaminare la possibilità di istituire un nuovo sistema di ammortizzatori sociali alle imprese attualmente escluse.

A tal fine le parti richiederanno congiuntamente un incontro entro la fine di gennaio 2003.

 

Classificazione del personale.

Con riferimento a quanto previsto nell’accordo del 13.06.2000, in merito alla classificazione del personale, le parti convengono di attivare, a far data dall’1.2.2003, una Commissione paritetica per la definizione della materia, tenuto conto di quanto già prodotto congiuntamente nel corso del rinnovo del CCNL.

La commissione dovrà concludere il proprio lavoro entro il 30.09.2003.

Quanto definito dalla Commissione sarà base di riferimento per il CCNL futuro fermo restando l’esame congiunto degli eventuali effetti economici.

 

Previdenza Complementare.

 

In applicazione di quanto previsto dall’art. 44 del CCNL le parti convengono, per il personale dipendente da Aziende  che non versano contributi al FASC o che non sono già coperti da esistenti forme di Previdenza Complementare, di attivare, a partire dal mese di gennaio 2003 un confronto utile a concordare la forma attuativa della Previdenza Complementare.

 

Trasferte.

Con decorrenza 1.1.2003, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 19 del CCNL i rimborsi previsti dalla lettera b) del comma 1 e le indennità di trasferta di cui al comma 3 sono così rideterminate in relazione agli anni 2000-2001.

 

Prima colazione                       1,87

Pranzo                                   23,33

Cena                                     23,33

Pernottamento                       54,39

 

Trasferte nazionali

dalle 6 alle 12 ore                  18,87

dalle 12 alle 18 ore                29,15

dalle 18 alle 24 ore                36,60

 

Trasferte estere

dalle 6 alle 12 ore                  26,33

dalle 12 alle 18 ore                38,34

dalle 18 alle 24 ore                54,32

 

FINE TESTO