Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 12 dicembre 2002
Circolare n. 140/2002
Oggetto: Lavoro
– CCNL trasporto merci – Rinnovo del biennio economico – Ipotesi di accordo del 10.12.2002.
Il 10 dicembre è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del biennio economico 2002-2003
con conseguente revoca da parte del sindacato delle agitazioni proclamate per
lo stesso mese. L’ipotesi non è stata siglata dall’Anita che si è riservata di
sottoporla alla valutazione dei propri organi prima di assumere una decisione.
La difficoltà della trattativa, tra l’altro
caduta in una fase di recessione economica, è derivata da una parte
dalla oggettiva distanza tra l’inflazione programmata e l’inflazione reale, e
dall’altra dall’esigenza di rispettare comunque gli impegni di politica dei
redditi sottoscritti da tutte le parti a Palazzo Chigi.
In particolare:
·
dal prossimo gennaio sarà corrisposto un aumento medio
mensile di 57,00 euro per il 3° livello Super, calcolato sul differenziale
registrato nel 2001 tra inflazione reale e programmata, nonché sull’inflazione
programmata per gli anni 2002 e 2003;
·
ad aprile l’aumento sarà conguagliato sulla base del
tasso di inflazione reale per il 2002 accertato dall’Istat;
·
infine, qualora il Governo dovesse modificare in sede di DPEF
(Documento di Programmazione Economica e Finanziaria) il tasso di inflazione programmata
per il 2003, tale variazione comporterà un ulteriore conguaglio.
Questi nel dettaglio i termini dell’intesa.
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Una tantum – Ai lavoratori in
forza al 10 dicembre sarà riconosciuta una somma una tantum uguale per tutti di 500 euro, da
erogarsi in due rate di pari importo nei mesi di marzo e giugno 2003. Dal
suddetto importo dovrà essere dedotta l’IVC che dall’1
gennaio prossimo non dovrà più essere corrisposta. Si rammenta che l’una tantum non
concorre al computo dei vari istituti contrattuali né del TFR, mentre ai fini
fiscali e previdenziali deve essere considerata alla stregua della normale
retribuzione.
Indennità di
trasferta – Come previsto dall’art.19 del CCNL sono stati rivalutati
i valori dell’indennità di trasferta spettante agli autisti. I nuovi importi giornalieri
da applicare dall’1 gennaio 2003 sono pertanto i
seguenti:
trasferte |
territorio nazionale |
territorio estero |
dalle 6 alle 12 ore |
euro 18,87 |
euro 26,33 |
dalle 12 alle 18 ore |
“ 29,15 |
“ 38,34 |
dalle 18 alle 24 ore |
“ 36,60 |
“ 54,32 |
Con la stessa decorrenza sono stati altresì rivalutati
anche i limiti massimi dei rimborsi spese spettanti agli altri lavoratori in
missione:
prima colazione |
euro 1,87 |
pranzo |
euro 23,33 |
cena |
euro 23,33 |
pernottamento |
euro 54,39 |
Altre materie – Nel rispetto degli impegni assunti con il precedente
rinnovo è stato convenuto di attivare un confronto sin dai primi mesi del 2003
sui temi degli ammortizzatori sociali, della classificazione del personale e
della previdenza complementare.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti
confronta circ.re conf.le
n.135/2002 |
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Allegato uno |
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M/cp |
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IPOTESI DI ACCORDO
2° Biennio economico CCNL Autotrasporto
Spedizione Merci e Logistica
Addi, 10 dicembre 2002 in Roma,
tra le Associazioni Datoriali Confetra, Aite, Aiti, Ancotat-Agci, Ancst-Legacoop, Anita (non ha sottoscritto la presente
ipotesi di accordo), As.tra., Asstri,
Ecotras, Fai, Federcorrieri,
Federlavoro e Servizi-Confcooperative,
Federlogistica, Federtraslochi,
Fedespedi, Fiap/L, Fiap/M,
Fisi, Fita-Cna, Unitai e le OO.SS.
Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti viene stipulata la
presente Ipotesi di accordo in attuazione di quanto previsto dall’art. 56 del CCNL
13.06.2000 Autotrasporto Spedizioni Merci e Logistica.
Le parti convengono di
recuperare il differenziale di inflazione relativo
all’anno 2001, rispetto alla inflazione programmata assunta per la
determinazione degli aumenti contrattuali, pari all’1,3%.
Per il biennio 2002-2003 verranno adottati i tassi programmati di inflazione pari
rispettivamente all’1,7% ed all’1,4%.
Nel mese di aprile
2003 a seguito dell’emanazione da parte dell’Istat
del Tasso effettivo di inflazione per il 2002, verrà recuperato il
differenziale rispetto al Tasso di inflazione programmato per il 2002 pari al
1,7%.
Qualora il prossimo DPEF modifichi il Tasso programmato per l’anno 2003, verrà, con
la retribuzione del mese successivo, recuperato l’eventuale differenziale
rispetto al Tasso programmato dell’1,4%.
La base convenzionale di
computo condivisa tra le parti su cui applicare le percentuali su espresse e’
di 1300 Euro al 3 S.
Ai lavoratori in forza alla
data di stipula del presente accordo verrà
riconosciuta una “una tantum” di 500 Euro da corrispondere in due tranches di pari importo nel corso del mese di marzo e di
giugno, al lordo della IVC già corrisposta.
L’importo dell’una tantum verrà proporzionalmente ridotto ai lavoratori assunti
successivamente alla data dell’1.1.02, in funzione della data di assunzione,
nonché per il personale part-time in relazione alle ridotte prestazioni
lavorative. A tal fine non vengono considerate le
frazioni di mese inferiori a 15 gg. mentre vengono considerate come mese intero
quelle pari o superiori ai 15 gg.
L’importo forfettario
di cui sopra non verrà
considerato utile ai fini dei vari Istituti contrattuali e del TFR.
Le giornate di
assenza per malattia, infortunio, gravidanza puerperio e congedo
matrimoniale intervenute nel periodo 1/1-31/12/2002 che hanno dato luogo al
pagamento di indennità a carico degli Istituti competenti e delle aziende
saranno considerati utili ai fini dell’importo una tantum.
A decorrere dall’1.1.03
cesserà di essere corrisposta l’IVC.
Quadri |
156 |
73,49 |
1° |
146 |
68,78 |
2° |
134 |
63,13 |
3 super |
121 |
57 |
3° |
118 |
55,59 |
4° |
112 |
52,76 |
5° |
107 |
50,41 |
6° |
100 |
47,11 |
Ammortizzatori Sociali.
Con riferimento agli impegni precedentemente assunti, le parti convengono di attivare un
tavolo congiunto, presso il Ministero del Welfare e
delle Politiche Sociali allo scopo di esaminare la possibilità di istituire un
nuovo sistema di ammortizzatori sociali alle imprese attualmente escluse.
A tal fine le parti
richiederanno congiuntamente un incontro entro la fine di
gennaio 2003.
Classificazione del personale.
Con riferimento a quanto
previsto nell’accordo del 13.06.2000, in merito alla classificazione del
personale, le parti convengono di attivare, a far data
dall’1.2.2003, una Commissione paritetica per la definizione della materia,
tenuto conto di quanto già prodotto congiuntamente nel corso del rinnovo del
CCNL.
La commissione dovrà concludere il proprio lavoro entro il 30.09.2003.
Quanto definito dalla
Commissione sarà base di riferimento per il CCNL futuro fermo restando l’esame
congiunto degli eventuali effetti economici.
Previdenza Complementare.
In applicazione di quanto
previsto dall’art. 44 del CCNL le parti convengono, per il personale dipendente
da Aziende che non versano contributi al
FASC o che non sono già coperti da esistenti forme di Previdenza Complementare,
di attivare, a partire dal mese di gennaio 2003 un
confronto utile a concordare la forma attuativa della
Previdenza Complementare.
Trasferte.
Con decorrenza 1.1.2003, in
attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 19 del CCNL i rimborsi
previsti dalla lettera b) del comma 1 e le indennità di trasferta di cui al
comma 3 sono così rideterminate in
relazione agli anni 2000-2001.
Prima colazione 1,87
Pranzo 23,33
Cena 23,33
Pernottamento 54,39
dalle 6 alle 12 ore 18,87
dalle 12 alle 18 ore 29,15
dalle 18 alle 24 ore 36,60
dalle 6 alle 12 ore 26,33
dalle 12 alle 18 ore 38,34
dalle 18 alle 24 ore 54,32
FINE TESTO