Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 10 gennaio 2003

 

Circolare n.1/2003

Oggetto: Lavoro – Libri paga e matricola – Nuove modalità di tenuta – D.M. 30.10.2002, su G.U. n.282 del 2.12.2002.

 

Come è noto, l’art.119 della legge 388/2000 (finanziaria per il 2001) ha stabilito che la tenuta dei libri paga e matricola da parte dei datori di lavoro può avvenire anche tramite fogli mobili le cui modalità di impiego avrebbero dovuto essere disciplinate con decreto ministeriale.

 

A distanza di due anni il decreto in oggetto ha ora reso operativa tale semplificazione disciplinandone condizioni e modalità di utilizzo.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.12/2001

 

Allegato uno

 

M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

G.U.n.282 del 2.12.2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 30 ottobre 2002

Modalita' applicative per la tenuta dei libri paga e matricola.

 

  Visto l'art. 134 del regio decreto del 28 agosto 1924, n. 1422, che

disciplina la tenuta dei libri paga e matricola da parte di datori di

lavoro  che abbiano alle proprie dipendenze persone non soggette alla

assicurazione  presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

  Visti  gli  articoli  da  20  a 26 del decreto del Presidente della

Repubblica  del  30  giugno 1965, n. 1124, che disciplinano la tenuta

dei  libri  paga  e matricola per i datori di lavoro che abbiano alle

proprie dipendenze persone soggette alla assicurazione I.N.A.I.L.;

  Visti  gli  articoli  l e 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che

consentono  ai consulenti del lavoro ed agli altri soggetti abilitati

di  tenere  presso  il loro studio ovvero la loro sede i libri paga e

matricola avvalendosi anche di sistemi alternativi;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 20 aprile

1994,  n. 350, recante il regolamento di semplificazione della tenuta

del  libri  paga  e  matricola  di  cui  all'art.  20 del decreto del

Presidente  della  Repubblica  del  30  giugno  1965, n. 1124, ed, in

particolare,  l'art. 2 ai sensi del quale e' stato abrogato l'art. 22

del  citato  decreto  n.  1124  del 1965, che prevedeva la preventiva

autorizzazione  dell'ispettorato del lavoro alla tenuta di libri paga

e  matricola  con  sistemi  alternativi  meccanici e cartacei, e sono

state individuate le modalita' per l'adozione di supporti elettronici

e magnetici;

  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di conferimento di

funzioni   e   compiti   alle   regioni  ed  enti  locali  e  per  la

semplificazione  amministrativa,  che,  all'art. 15, comma 2, prevede

che   gli  atti,  i  dati  ed  i  documenti  formati  dalla  pubblica

amministrazione   e   dai   privati,   con  strumenti  informatici  o

telematici,   nonche'   la  loro  archiviazione  o  trasmissione  con

strumenti  informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti

gli effetti di legge;

  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8

febbraio  1999,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana  n. 87 del 15 aprile 1997, recante le regole tecniche per la

formazione,  la  trasmissione,  la conservazione, la duplicazione, la

riproduzione   e  la  validazione,  anche  temporale,  dei  documenti

informatici;

  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che

ha  esteso  l'obbligo  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni sul

lavoro ai lavoratori parasubordinati;

  Visto  l'art.  119,  comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

che  prevede  che la tenuta dei libri paga e matricola possa avvenire

mediante l'utilizzo di fogli mobili secondo condizioni e modalita' da

stabilire  con  apposito  decreto  del  Ministro  del  lavoro e delle

politiche sociali;

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n.  445,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e

regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa ed, in

particolare, gli articoli 6 ed 8, comma 2;

  Visto  il  parere  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica

amministrazione espresso con nota n. 7988 del 12 dicembre 2001;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1.

  1.  La  tenuta  e la conservazione dei libri di matricola e di paga

possono essere effettuate mediante l'utiliz-zazione di:

    a)  fogli  mobili  ad  elaborazione  manuale o meccanografica nel

rispetto delle procedure stabilite nel presente decreto;

    b) supporti   magnetici   -  sui  quali  ogni  singola  scrittura

costituisca  documento informatico e sia collegata alle registrazioni

in precedenza effettuate garantendo, cosi', oltre la consultabilita',

in  ogni  momento,  anche  l'inalterabilita'  e l'integrita' dei dati

nonche'  la sequenzialita' cronologica delle operazioni eseguite, nel

rispetto  delle regole tecniche di cui agli articoli 6 ed 8, comma 2,

del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

-  i  quali secondo le modalita' previste dalla normativa in materia,

sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione.

  2.  I  sistemi  di  cui al comma l devono essere comunque idonei ad

eseguire tutte le registrazioni previste dalla vigente normativa.

 

                               Art. 2.

  1. Per la sostituzione del libro matricola e di paga con il sistema

di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettera a), i datori di lavoro devono

presentare    i   fogli   alla   sede   territorialmente   competente

dell'Istituto  assicuratore  che  provvede, anche attraverso soggetti

convenzionati,  alla  vidimazione  dei  fogli ed a contrassegnare gli

stessi con un numero d'ordine progressivo, all'attribuzione dei fogli

ai soggetti richiedenti ed alla registrazione di tale attribuzione su

apposito  modulo  con  l'indicazione  della pratica da intestare agli

stessi soggetti.

  2.  Nei  casi  di  stampa  laser  dei dati retributivi, i datori di

lavoro  sono esonerati dalla preventiva vidimazione e numerazione dei

fogli paga alle condizioni prefissate dall'Istituto assicuratore.

 

                               Art. 3.

  1.  In caso di accentramento della elaborazione dei libri matricola

e  paga,  mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e

b),  il datore di lavoro deve richiedere apposita autorizzazione alla

direzione  provinciale  del  lavoro  - servizio ispezione del lavoro,

specificando il tipo di sistema adottato.

 

                               Art. 4.

  1.  I  consulenti  del  lavoro  e  gli altri soggetti abilitati, al

momento  della  richiesta della vidimazione e della numerazione unica

dei  fogli  di  matricola  e  di  paga all'Istituto assicuratore, che

provvede  anche  attraverso soggetti convenzionati, devono esibire le

deleghe all'uopo rilasciate dai datori di lavoro, e:

    a) presentare   i  fogli  di  matricola  e  di  paga  alla  sede,

territorialmente competente, dell'Istituto assicuratore, che provvede

alla  vidimazione  dei  fogli  ed  a contrassegnare gli stessi con un

numero  d'ordine  progressivo, all'attribuzione dei fogli ai soggetti

richiedenti  ed  alla  registrazione di tale attribuzione su apposito

modulo  con  l'indicazione  della  pratica  da  intestare agli stessi

soggetti;

    b) inviare,   a   mezzo  raccomandata,  alla  sede  dell'Istituto

assicuratore  di  cui alla lettera a), l'elenco di tutte le ditte che

si  avvalgono  di  tale  sistema,  con  indicazione  dei numeri delle

relative  posizioni assicurative e della data di inizio di tenuta dei

libri di matricola e di paga secondo il sistema adottato;

    c) segnalare  tempestivamente,  mediante  raccomandata  alla sede

dell'Istituto  assicuratore  di  cui  alla  lettera  a), le ditte che

richiedano  l'adozione  di  tale sistema di tenuta dei libri e quelle

che cessino di avvalersene;

    d) inviare,  entro  il  31 marzo dell'anno successivo a quello di

riferimento, alla sede dell'Istituto assicuratore di cui alla lettera

a),  ed  in  qualsiasi momento su richiesta della stessa ovvero della

direzione  provinciale  del  lavoro  territorialmente  competente, un

tabulato contenente:

      1)  l'elencazione delle aziende recante, in ordine progressivo,

il  numero  di posizione assicurativa e con l'indicazione distinta, a

fianco  di  ciascuna, dei fogli di paga e di matricola utilizzati per

tutto il territorio interessato all'accentramento da n. ... a n. ...,

compresi quelli annullati o deteriorati;

      2)  il  numero,  comprensivo  di  quello  dei fogli annullati o

deteriorati,  dei  fogli  matricola utilizzati per ciascuna provincia

dal  n.  ...  al n. ..., e nell'ambito di questa per ciascuna azienda

dal n. ... al n. ...;

      3) il numero dei fogli di paga, comprensivo di quello dei fogli

annullati o deteriorati, utilizzati per ciascuna provincia dal n. ...

al  n. ... e nell'ambito di questa per ciascuna azienda dal n. ... al

n. ...;

      4) l'indicazione del periodo di paga;

    e) inviare  alle  singole aziende, entro l'ultimo giorno del mese

successivo a quello di paga:

      1)  un  tabulato  contenente l'indicazione del periodo di paga,

del   numero   dei  fogli  di  paga  e  di  matricola,  distintamente

utilizzati,  da  n.  ...  a  n.  ...,  compresi  quelli  annullati  o

deteriorati, e del numero dei fogli di paga e di matricola utilizzati

distintamente  in  tutto il territorio interessato all'accentramento,

da n. ... a n. ... e nel territorio provinciale da n. ... a n. ...;

      2)  i  fogli  matricola  e  di  paga utilizzati, per il mese di

competenza, completi di tutte le registrazioni. Detti fogli, posti in

ordine  progressivo,  costituiscono,  rispettivamente,  il  libro  di

matricola  ed  il  libro  di  paga, aggiornati al mese immediatamente

precedente,  che  il  datore  di  lavoro  dovra'  tenere sul luogo di

lavoro.  Resta  fermo  l'obbligo  del  datore di lavoro di tenere, al

corrente,   sul   posto  di  lavoro  il  sistema  utilizzato  per  la

rilevazione delle presenze giornaliere.

  2. I consulenti e gli altri soggetti abilitati sono esonerati dalla

preventiva  vidimazione e numerazione dei fogli paga nei casi e nelle

condizioni di cui all'art. 2, comma 2.

 

                               Art. 5.

  1.   Le  registrazioni  relative  ai  contratti  di  collaborazione

coordinata  e  continuativa,  per  i  soggetti  assicurati contro gli

infortuni   sul  lavoro,  anche  nel  caso  di  tenuta,  distinta  od

unificata,  dei libri, mediante i sistemi di cui all'art. 1, comma 1,

lettere a) e b), devono contenere, oltre ai dati anagrafici e fiscali

del  collaboratore,  gli  estremi  del  contratto  (data  e  compenso

pattuito)  e  relativamente  al  solo  libro  paga,  l'ammontare  del

compenso  erogato,  gli  oneri  contributivi  e  fiscali a carico del

lavoratore e le detrazioni fiscali applicate.

  2.  La  tenuta  unificata  dei  libri  di matricola e di paga deve,

comunque,   permettere,  su  richiesta  degli  organi  ispettivi,  il

riepilogo,  in ordine cronologico, delle assunzioni e degli incarichi

di collaborazione coordinata e continuativa.

 

                               Art. 6.

  1.  La disciplina della tenuta e della conservazione dei libri paga

e  matricola,  per  quanto  non previsto nel presente decreto, rimane

contenuta  negli articoli da 20 a 26 del decreto del Presidente della

Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124.

    Roma, 30 ottobre 2002

                                                  Il Ministro: Maroni