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Roma, 17 gennaio 2003
Circolare n. 5/2003
Oggetto: Tributi – Imposte Dirette –
Nuove disposizioni – Articoli da 2 a 5 Legge 27.12.2002, n.289, su S.O. alla
G.U. n.305 del 31.12.2002 – Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del
15.1.2003.
La legge finanziaria 2003 ha introdotto disposizioni
in materia di imposte dirette coerenti con i principi della riforma fiscale voluta
dalla maggioranza e attualmente all’esame del Parlamento come disegno di legge
delega in materia tributaria.
IRPEF
(articolo 2) - A
decorrere dal 2003 sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina
Irpef, di cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono
tener conto fin dal primo periodo di paga utile. Con la circolare indicata in
oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunque escluso l’applicazione di sanzioni
nei confronti dei sostituti che abbiano commesso irregolarità nella tassazione
dei compensi corrisposti nei mesi di gennaio e febbraio 2003, tenuto conto che
le modifiche apportate hanno ingenerato una situazione di obiettiva incertezza
sulla interpretazione della norma.
In particolare, sono stati introdotti nuovi scaglioni
e aliquote dell’imposta.
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SCAGLIONE
ANNUO IN € |
SCAGLIONE
MENSILE IN € |
ALIQUOTA |
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Fino a 15.000,00 |
Fino a 1.250 |
23% |
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Oltre 15.000 e
fino a 29.000 |
Oltre 1.250 e fino
a 2.416,67 |
29% |
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Oltre 29.000 e
fino a 32.600 |
Oltre 2.416,67 e
fino a 2.716,67 |
31% |
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Oltre 32.600 e
fino a 70.000 |
Oltre 2.716,67 e
fino a 5.833,33 |
39% |
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Oltre 70.000 |
Oltre 5.833,33 |
45% |
Le detrazioni
d’imposta per carichi familiari sono rimaste invariate rispetto al passato,
mentre le ulteriori detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sono state
mantenute esclusivamente per la fascia di reddito tra 27.000 e 52.000 euro
annui, nelle seguenti nuove misure:
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REDDITO
ANNUO IN € (lavoro
dipendente e assimilati) |
DETRAZIONE
EX ART.13 TUIR IN € |
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Oltre 27.000 e
fino a 29.500 |
130,00 |
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Oltre 29.500 e
fino a 36.500 |
235,00 |
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Oltre 36.500 e
fino a 41.500 |
180,00 |
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Oltre 41.500 e
fino a 46.700 |
130,00 |
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Oltre 46.700 e
fino a 52.000 |
25,00 |
Come chiarito nella
circolare ministeriale n.2/2003, le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR
non devono più essere ragguagliate al periodo di lavoro nell’anno, ma spettano
sempre per l’intero ammontare anche nel caso di rapporti di lavoro inferiori
all’anno.
A decorrere dal 2003
è stata inoltre introdotta una deduzione dal reddito imponibile, denominata “deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione” (nuovo articolo 10 bis del TUIR). Per le persone fisiche
– a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto - l’importo massimo della
nuova deduzione è pari a 3.000 euro; tale importo è elevato a 7.500 euro per i
titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati (es.
collaboratori coordinati e continuativi), a 7.000 euro per i titolari di
pensione, a 4.500 euro per i lavoratori autonomi. I suddetti importi non sono
cumulabili: nel caso di titolarità di redditi di tipologia diversa, spetta la
deduzione più favorevole.
Per i lavoratori
dipendenti e i collaboratori la nuova deduzione deve essere determinata dai
datori di lavoro in base al reddito di lavoro che presumono di corrispondere
nel periodo d’imposta (comprensivo delle mensilità aggiuntive).
L’importo spettante
è quindi pari a 7.500 moltiplicato per il seguente rapporto (di cui si devono
considerare solo le prime quattro cifre decimali):
26.000
+ 7.500 – retribuzione imponibile
26.000
Se il predetto
rapporto è maggiore o uguale a 1 la deduzione compete per l’importo massimo di
7.500 euro: è il caso dei redditi imponibili fino a 7.500 euro che restano
esenti da tassazione (c.d. no tax area);
se il rapporto è pari a zero o è negativo, la deduzione non compete: è il caso
delle fasce di reddito superiori a 33.500 che non vengono influenzate dalla
nuova deduzione.
La nuova deduzione
deve essere applicata nei singoli periodi di paga (ad esempio in caso di paghe
mensili, ogni mese va applicato un dodicesimo della deduzione complessivamente
spettante), fermo restando che in sede di conguaglio finale la deduzione stessa
dovrà essere ricalcolata in via definitiva.
Nella certificazione
annuale dei redditi corrisposti (modello CUD) i sostituti d’imposta dovranno
indicare l’ammontare della deduzione applicata, distinguendo la parte relativa
alla quota spettante a tutte le tipologie di reddito (3.000 euro) e quella
spettante ai redditi di lavoro dipendente (4.500 euro).
Al fine di evitare l’eventualità
che le nuove disposizioni possano comportare in qualche caso specifico una
maggiore tassazione, è stata prevista una clausola di salvaguardia (comma 3
dell’articolo in esame) che consentirà di applicare in sede di dichiarazione
dei redditi 2003 le precedenti regole di tassazione, se più favorevoli. Come
chiarito nella circolare ministeriale in oggetto, il sostituto d’imposta non
deve tener conto di tale disposizione né in corso d’anno, né in sede di
conguaglio fiscale.
Addizionali Irpef (articolo 3) - La nuova deduzione fiscale non
rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali
Irpef regionali e comunali. I contribuenti che per effetto della deduzione sono
esentati dall’Irpef, restano esentati anche dalle addizionali; peraltro se la
deduzione determina solo una minore tassazione Irpef le addizionali sono dovute
e la relativa base imponibile va determinata senza tener conto della deduzione
stessa. La legge in esame ha inoltre previsto che, nell’attesa della legge
quadro sul federalismo fiscale – gli aumenti delle addizionali deliberati
successivamente al 29 settembre 2002 siano sospesi; si rammenta che l’elenco
delle aliquote delle addizionali Irpef, completo delle date di delibere delle
regioni e dei comuni, è disponibile sul sito internet www.finanze.it.
IRPEG
(articolo 4) -
A decorrere dal
periodo d’imposta in vigore all’1 gennaio 2003 è stata ridotta di un punto
percentuale (dal 35 al 34%) l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche; coerentemente è stata ridotta la misura del credito d’imposta
riconosciuto ai soci delle società di capitali per gli utili distribuiti a decorrere
dall’1 gennaio 2003 (l’ammontare del credito è sceso dal 53,85 al 51,51%).
IRAP – (articolo 5) - La legge finanziaria ha modificato
il d.lgvo n.446/1997 istitutivo dell’Irap introducendo disposizioni che
comportano un alleggerimento dell’imposta regionale a decorrere dal periodo
d’imposta 2003. In particolare, è stata prevista la completa esclusione dalla
base imponibile Irap delle spese relative al personale assunto con contratto di
formazione e lavoro (finora la deduzione di quelle spese era limitata al 70%).
Per le imprese con ricavi imponibili Irap fino a 400 mila euro è stata
introdotta una deduzione di 2 mila euro per ogni lavoratore alle dipendenze,
fino ad un massimo di cinque dipendenti. La deduzione deve essere ragguagliata
al periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro e, nel caso di lavoratori
a tempo parziale, deve essere riproporzionata.
A favore delle
imprese di autotrasporto merci è stata introdotta una disposizione attesa da
tempo: la detassazione ai fini Irap dell’indennità di trasferta negli stessi limiti
previsti ai fini delle imposte sui redditi (pari a 46,84 euro giornaliere per
le trasferte in Italia e 77,47 euro per le trasferte all’estero).
Sono state inoltre
elevate le deduzioni forfetarie di cui all’articolo 4 bis del d.lgvo 446/1997,
applicabili solo qualora la base imponibile Irap sia inferiore a 180.984,91
euro.
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Deduzione
in € |
Ammontare
base imponibile in € |
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7.500,00 |
Fino a 180.759,91 |
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5.625,00 |
Oltre 180.759,91 e
fino a 180.834,91 |
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3.750,00 |
Oltre 180.834,91 e
fino a 180.909,91 |
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1.875,00 |
Oltre 180.909,91 e
fino a 180.984,91 |
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f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.lie n.10/2002 e 16/2001 |
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Allegato
uno |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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S.O. alla G.U. n.305 del
31.12.2002 (fonte Guritel)
LEGGE 27 dicembre 2002, n.
289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2003).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
***OMISSIS***
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTRATA
Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA
FISCALE STATALE
Art. 2 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1,dopo le parole: "al netto degli oneri deducibili indicatinell'articolo 10" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' delladeduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis"; b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inseritoil seguente: "Articolo 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressivita'dell'imposizione) 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cuiall'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo10, si deduce l'importo di 3.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno opiu' redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelliindicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentatadi un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previstodai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno opiu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), ladeduzione di cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportatoal periodo di pensione nell'anno. 4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno opiu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 odi impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quelloprevisto dai commi 2 e 3. 5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la partecorrispondente al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentatodelle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibilidi cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e delcredito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.Se il predetto rapporto e' maggiore o uguale a 1, la deduzionecompete per intero; se lo stesso e' zero o minore di zero, ladeduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predettorapporto, si computano le prime quattro cifre decimali"; c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda e' determinata applicando al redditocomplessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo10 e della deduzione per assicurare la progressivita'dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote perscaglioni di reddito: a) fino a 15.000 euro, 23 per cento b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento; c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento; d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento; e) oltre 70.000 euro, 45 per cento"; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorronosoltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi diterreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quellodell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e dellerelative pertinenze l'imposta non e' dovuta. Se, alle medesimecondizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensionesono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta laparte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra ilreddito complessivo e 7.500 euro"; d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, e' sostituitodal seguente: "Articolo 13. (Altre detrazioni) 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi dicui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) el), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a: a) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euroma non a 29.500 euro; b) 235 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euroma non a 36.500 euro; c) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euroma non a 41.500 euro; d) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euroma non a 46.700 euro; e) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro manon a 52.000 euro. 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno opiu' redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta unadetrazione dall'imposta lorda pari a: a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro manon a 27.000 euro; b) 170 euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euroma non a 29.000 euro; c) 290 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euroma non a 31.000 euro; d) 230 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euroma non a 36.500 euro; e) 180 euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euroma non a 41.500 euro; f) 130 euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euroma non a 46.700 euro; g) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro manon a 52.000 euro. 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno opiu' redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 odi impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'impostalorda pari a: a) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 25.500 euro manon a 29.400 euro; b) 126 euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.400 euroma non a 31.000 euro; c) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro manon a 32.000 euro. 4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili traloro". 2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo leparole: "i corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inseritele seguenti: ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bisdel medesimo testo unico,". 3. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi dellepersone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, icontribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicarele disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se piu'favorevoli. 4. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 delpresente articolo, non rileva ai fini della determinazione della baseimponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle personefisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28settembre 1998, n. 360. 5. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recuperodel patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventidi bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30settembre 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 48.000euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti acarico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pariimporto. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonioedilizio realizzati fino al 30 settembre 2003 consistano nella meraprosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1º gennaio1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse afruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenutenegli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto travivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero delpatrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre1997, n . 449, e successive modificazioni, che spettanoall'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamentele detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. Incaso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficiofiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede checonservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggettodell'intervento edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, ladetrazione puo' essere ripartita, rispettivamente, in cinque e trequote annuali costanti di pari importo. 6. All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,le parole: "31 dicembre 2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituiterispettivamente dalle seguenti: "31 dicembre 2003" e: "30 giugno2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003". 7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dellaricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzionealle persone fisiche di un contributo, finalizzato alla riduzionedegli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativadi altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuoleparitarie, nel limite complessivo massimo di 30 milioni di euro perciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. 8. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,n. 537, e' inserito il seguente: "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sonoammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti oattivita' qualificabili come reato, fatto salvo l'esercizio didiritti costituzionalmente riconosciuti". 9. Sono indeducibili ai sensi dell'articolo 75 del citato testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto dibeni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinario farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, ladiffusione di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad usofarmaceutico. 10. La revisione delle aliquote e degli scaglioni di redditoprevista nel comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effettoper i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, letterab), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni. 11. Per l'anno 2003 i redditi derivanti da lavoro dipendenteprestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi dasoggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare ilreddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. 12. Il primo periodo del sesto comma dell'articolo 25-bis deldecreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'sostituito dal seguente: "Per le prestazioni rese dagli incaricatialle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decretolegislativo 31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolod'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepiteridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spesedi produzione del reddito". 13. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.388, concernente l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioniaventi ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicolidi cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:"31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre2003". Art. 3 Sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche) 1. In funzione dell'attuazione del titolo V della parte secondadella Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismofiscale: a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito dellepersone fisiche per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazionedell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dicui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e chenon siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sonosospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi deldecreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenzaunificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismistrutturali del federalismo fiscale; b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionaletra il Governo, le regioni, i comuni, le province e le comunita'montane stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissionedi studio per indicare al Governo, sulla base dell'accordo di cuialla lettera a), i principi generali del coordinamento della finanzapubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzocomma, 118 e 119 della Costituzione. Per consentire l'applicazione del principio dellacompartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili alterritorio di comuni, province, citta' metropolitane e regioni,previsto dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione dicui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare perla regionalizzazione del reddito delle imprese che hanno la sedelegale e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse.In particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo37 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decretolegislativo 15 maggio 1946, n. 455, l'Alta Commissione propone lemodalita' mediante le quali, sulla base dei criteri stabilitidall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'impostasul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito dellepersone giuridiche, che esercitano imprese industriali e commercialicon sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma chein essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativaobbligazione tributaria nei confronti della Regione stessa. Condecreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministroper gli affari regionali, con il Ministro dell'interno e con ilMinistro per le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definitala composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte ancherappresentanti delle regioni e degli enti locali, designati dallaConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per ilsuo funzionamento ed e' stabilita la data di inizio delle sueattivita'. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alprecedente periodo e' emanato entro il 31 gennaio 2003. L'AltaCommissione di studio presenta al Governo la sua relazione entro il31 marzo 2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile2003 una relazione nella quale viene dato conto degli interventi,anche di carattere legislativo, necessari per dare attuazioneall'articolo 119 della Costituzione. Per l'espletamento della suaattivita' l'Alta Commissione si avvale della struttura di supportodella Commissione tecnica per la spesa pubblica, la quale e'soppressa con decorrenza dalla data di costituzione dell'AltaCommissione. Il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i mezzinecessari per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, lerisorse, anche finanziarie, previste per il funzionamento dellasoppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate alfunzionamento dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativiagli emolumenti da corrispondere ai componenti, fissati con decretodel Ministro dell'economia e delle finanze. 2. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo ilterzo comma, e' aggiunto il seguente: "Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione fruisce dipersonale, ivi comprese eventuali collaborazioni esterne, locali estrumenti operativi, messi a disposizione dai Presidenti delleCamere, d'intesa fra loro". Art. 4 (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 1, in materia di credito d'imposta pergli utili distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 percento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento"; b) all'articolo 91, comma 1, in materia di aliquota dell'impostasul reddito delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento"sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento"; c) all'articolo 105, comma 4, in materia di credito d'imposta aisoci o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,al comma 5, le parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalleseguenti: "al 51,51 per cento". 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle imposte dicui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle