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Roma, 17 gennaio 2003

 

Circolare n. 5/2003

Oggetto: Tributi – Imposte Dirette – Nuove disposizioni – Articoli da 2 a 5 Legge 27.12.2002, n.289, su S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2002 – Circolare Agenzia delle Entrate n.2/E del 15.1.2003.

 

La legge finanziaria 2003 ha introdotto disposizioni in materia di imposte dirette coerenti con i principi della riforma fiscale voluta dalla maggioranza e attualmente all’esame del Parlamento come disegno di legge delega in materia tributaria.

 

IRPEF (articolo 2) - A decorrere dal 2003 sono state introdotte rilevanti modifiche alla disciplina Irpef, di cui i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, devono tener conto fin dal primo periodo di paga utile. Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha comunque escluso l’applicazione di sanzioni nei confronti dei sostituti che abbiano commesso irregolarità nella tassazione dei compensi corrisposti nei mesi di gennaio e febbraio 2003, tenuto conto che le modifiche apportate hanno ingenerato una situazione di obiettiva incertezza sulla interpretazione della norma.

In particolare, sono stati introdotti nuovi scaglioni e aliquote dell’imposta.

 

 

SCAGLIONE ANNUO IN €

 

 

SCAGLIONE MENSILE IN €

 

ALIQUOTA

Fino a 15.000,00

Fino a 1.250

23%

Oltre 15.000 e fino a 29.000

Oltre 1.250 e fino a 2.416,67

29%

Oltre 29.000 e fino a 32.600

Oltre 2.416,67 e fino a 2.716,67

31%

Oltre 32.600 e fino a 70.000

Oltre 2.716,67 e fino a 5.833,33

39%

Oltre 70.000

Oltre 5.833,33

45%

 

Le detrazioni d’imposta per carichi familiari sono rimaste invariate rispetto al passato, mentre le ulteriori detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR sono state mantenute esclusivamente per la fascia di reddito tra 27.000 e 52.000 euro annui, nelle seguenti nuove misure:

 

 

REDDITO ANNUO IN €

(lavoro dipendente e assimilati)

 

 

DETRAZIONE EX ART.13 TUIR IN €

Oltre 27.000 e fino a 29.500

130,00

Oltre 29.500 e fino a 36.500

235,00

Oltre 36.500 e fino a 41.500

180,00

Oltre 41.500 e fino a 46.700

130,00

Oltre 46.700 e fino a 52.000

25,00

 

Come chiarito nella circolare ministeriale n.2/2003, le detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR non devono più essere ragguagliate al periodo di lavoro nell’anno, ma spettano sempre per l’intero ammontare anche nel caso di rapporti di lavoro inferiori all’anno.

A decorrere dal 2003 è stata inoltre introdotta una deduzione dal reddito imponibile, denominata “deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione” (nuovo articolo 10 bis del TUIR). Per le persone fisiche – a prescindere dalla tipologia di reddito posseduto - l’importo massimo della nuova deduzione è pari a 3.000 euro; tale importo è elevato a 7.500 euro per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di redditi assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi), a 7.000 euro per i titolari di pensione, a 4.500 euro per i lavoratori autonomi. I suddetti importi non sono cumulabili: nel caso di titolarità di redditi di tipologia diversa, spetta la deduzione più favorevole.

Per i lavoratori dipendenti e i collaboratori la nuova deduzione deve essere determinata dai datori di lavoro in base al reddito di lavoro che presumono di corrispondere nel periodo d’imposta (comprensivo delle mensilità aggiuntive).

 

L’importo spettante è quindi pari a 7.500 moltiplicato per il seguente rapporto (di cui si devono considerare solo le prime quattro cifre decimali):

 

26.000 + 7.500 – retribuzione imponibile

26.000

 

Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1 la deduzione compete per l’importo massimo di 7.500 euro: è il caso dei redditi imponibili fino a 7.500 euro che restano esenti da tassazione (c.d. no tax area); se il rapporto è pari a zero o è negativo, la deduzione non compete: è il caso delle fasce di reddito superiori a 33.500 che non vengono influenzate dalla nuova deduzione.

La nuova deduzione deve essere applicata nei singoli periodi di paga (ad esempio in caso di paghe mensili, ogni mese va applicato un dodicesimo della deduzione complessivamente spettante), fermo restando che in sede di conguaglio finale la deduzione stessa dovrà essere ricalcolata in via definitiva.

Nella certificazione annuale dei redditi corrisposti (modello CUD) i sostituti d’imposta dovranno indicare l’ammontare della deduzione applicata, distinguendo la parte relativa alla quota spettante a tutte le tipologie di reddito (3.000 euro) e quella spettante ai redditi di lavoro dipendente (4.500 euro).

Al fine di evitare l’eventualità che le nuove disposizioni possano comportare in qualche caso specifico una maggiore tassazione, è stata prevista una clausola di salvaguardia (comma 3 dell’articolo in esame) che consentirà di applicare in sede di dichiarazione dei redditi 2003 le precedenti regole di tassazione, se più favorevoli. Come chiarito nella circolare ministeriale in oggetto, il sostituto d’imposta non deve tener conto di tale disposizione né in corso d’anno, né in sede di conguaglio fiscale.

 

Addizionali Irpef (articolo 3) - La nuova deduzione fiscale non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali Irpef regionali e comunali. I contribuenti che per effetto della deduzione sono esentati dall’Irpef, restano esentati anche dalle addizionali; peraltro se la deduzione determina solo una minore tassazione Irpef le addizionali sono dovute e la relativa base imponibile va determinata senza tener conto della deduzione stessa. La legge in esame ha inoltre previsto che, nell’attesa della legge quadro sul federalismo fiscale – gli aumenti delle addizionali deliberati successivamente al 29 settembre 2002 siano sospesi; si rammenta che l’elenco delle aliquote delle addizionali Irpef, completo delle date di delibere delle regioni e dei comuni, è disponibile sul sito internet www.finanze.it.

 

IRPEG (articolo 4) - A decorrere dal periodo d’imposta in vigore all’1 gennaio 2003 è stata ridotta di un punto percentuale (dal 35 al 34%) l’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche; coerentemente è stata ridotta la misura del credito d’imposta riconosciuto ai soci delle società di capitali per gli utili distribuiti a decorrere dall’1 gennaio 2003 (l’ammontare del credito è sceso dal 53,85 al 51,51%).

 

IRAP – (articolo 5) - La legge finanziaria ha modificato il d.lgvo n.446/1997 istitutivo dell’Irap introducendo disposizioni che comportano un alleggerimento dell’imposta regionale a decorrere dal periodo d’imposta 2003. In particolare, è stata prevista la completa esclusione dalla base imponibile Irap delle spese relative al personale assunto con contratto di formazione e lavoro (finora la deduzione di quelle spese era limitata al 70%). Per le imprese con ricavi imponibili Irap fino a 400 mila euro è stata introdotta una deduzione di 2 mila euro per ogni lavoratore alle dipendenze, fino ad un massimo di cinque dipendenti. La deduzione deve essere ragguagliata al periodo di effettiva durata del rapporto di lavoro e, nel caso di lavoratori a tempo parziale, deve essere riproporzionata.

A favore delle imprese di autotrasporto merci è stata introdotta una disposizione attesa da tempo: la detassazione ai fini Irap dell’indennità di trasferta negli stessi limiti previsti ai fini delle imposte sui redditi (pari a 46,84 euro giornaliere per le trasferte in Italia e 77,47 euro per le trasferte all’estero).

Sono state inoltre elevate le deduzioni forfetarie di cui all’articolo 4 bis del d.lgvo 446/1997, applicabili solo qualora la base imponibile Irap sia inferiore a 180.984,91 euro.

 

 

Deduzione in €

Ammontare base imponibile in €

7.500,00

Fino a 180.759,91

5.625,00

Oltre 180.759,91 e fino a 180.834,91

3.750,00

Oltre 180.834,91 e fino a 180.909,91

1.875,00

Oltre 180.909,91 e fino a 180.984,91

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.lie n.10/2002 e 16/2001

 

Allegato uno

 

D/d

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S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2002 (fonte Guritel)

LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).

                             TITOLO I

               DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

                           ***OMISSIS***

 

                             TITOLO II

               DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

                              Capo I

        PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

                              Art. 2
     (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)
   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  3,  relativo  alla base imponibile, nel comma 1,
dopo   le   parole:   "al   netto  degli  oneri  deducibili  indicati
nell'articolo  10"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  nonche'  della
deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis";
   b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, e' inserito
il seguente:
   "Articolo  10-bis.  (Deduzione  per  assicurare  la progressivita'
dell'imposizione)
   1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui
all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo
10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  agli  articoli  46,  con esclusione di quelli
indicati  nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c),
c-bis),  d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 e' aumentata
di  un  importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto
dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi  di  cui  all'articolo  46,  comma  2,  lettera  a), la
deduzione  di  cui al comma 1 e' aumentata di un importo pari a 4.000
euro,  non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato
al periodo di pensione nell'anno.
   4.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di  impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 e'
aumentata  di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
   5.  La  deduzione  di  cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente  al rapporto tra l'ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle  deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di  cui  all'articolo  10  e  diminuito del reddito complessivo e del
credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 26.000 euro.
Se  il  predetto  rapporto  e'  maggiore  o  uguale a 1, la deduzione
compete  per  intero;  se  lo  stesso  e'  zero  o minore di zero, la
deduzione  non  compete;  negli  altri  casi,  ai  fini  del predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali";
   c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
   1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
   "1.   L'imposta   lorda   e'  determinata  applicando  al  reddito
complessivo,  al  netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo
10    e    della   deduzione   per   assicurare   la   progressivita'
dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per
scaglioni di reddito:
   a) fino a 15.000 euro, 23 per cento
   b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
   c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
   d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
   e) oltre 70.000 euro, 45 per cento";
   2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito complessivo concorrono
soltanto  redditi  di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di
terreni  per  un  importo  non  superiore  a  185,92  euro  e  quello
dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale e delle
relative  pertinenze  l'imposta  non  e'  dovuta.  Se,  alle medesime
condizioni  previste  nel  periodo  precedente, i redditi di pensione
sono  superiori  a  7.500  euro ma non a 7.800 euro, non e' dovuta la
parte  d'imposta  netta  eventualmente eccedente la differenza tra il
reddito complessivo e 7.500 euro";
   d)  l'articolo  13,  relativo alle altre detrazioni, e' sostituito
dal seguente:
   "Articolo 13. (Altre detrazioni)
   1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o piu' redditi di
cui  agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera  a),  e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
   a)  130  euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro
ma non a 29.500 euro;
   b)  235  euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.500 euro
ma non a 36.500 euro;
   c)  180  euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro
ma non a 41.500 euro;
   d)  130  euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro
ma non a 46.700 euro;
   e) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma
non a 52.000 euro.
   2.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall'imposta lorda pari a:
   a) 70 euro se il reddito complessivo e' superiore a 24.500 euro ma
non a 27.000 euro;
   b)  170  euro se il reddito complessivo e' superiore a 27.000 euro
ma non a 29.000 euro;
   c)  290  euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.000 euro
ma non a 31.000 euro;
   d)  230  euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro
ma non a 36.500 euro;
   e)  180  euro se il reddito complessivo e' superiore a 36.500 euro
ma non a 41.500 euro;
   f)  130  euro se il reddito complessivo e' superiore a 41.500 euro
ma non a 46.700 euro;
   g) 25 euro se il reddito complessivo e' superiore a 46.700 euro ma
non a 52.000 euro.
   3.  Se  alla  formazione  del reddito complessivo concorrono uno o
piu'  redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o
di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta
lorda pari a:
   a) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 25.500 euro ma
non a 29.400 euro;
   b)  126  euro se il reddito complessivo e' superiore a 29.400 euro
ma non a 31.000 euro;
   c) 80 euro se il reddito complessivo e' superiore a 31.000 euro ma
non a 32.000 euro.
   4.  Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro".
   2.   All'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, dopo le
parole:  "i  corrispondenti scaglioni annui di reddito" sono inserite
le  seguenti:  ", al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis
del medesimo testo unico,".
   3.  Ai  fini  della  determinazione dell'imposta sui redditi delle
persone  fisiche  dovuta  sul  reddito complessivo per l'anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le  disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  in  vigore  al  31 dicembre 2002, se piu'
favorevoli.
   4.  La  deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base
imponibile  delle  addizionali  all'imposta sul reddito delle persone
fisiche,  fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50,
comma  2,  secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  e  dall'articolo  1,  comma  4,  del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360.
   5.  La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi
di  bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 30
settembre  2003,  per un ammontare complessivo non superiore a 48.000
euro,  per  una  quota  pari  al 36 per cento degli importi rimasti a
carico  del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari
importo.  Nel  caso  in cui gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio  realizzati  fino al 30 settembre 2003 consistano nella mera
prosecuzione  di  interventi  iniziati  successivamente al 1º gennaio
1998,  ai  fini  del computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire  della  detrazione  si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni. Resta fermo, in caso di trasferimento per atto tra
vivi dell'unita' immobiliare oggetto degli interventi di recupero del
patrimonio  edilizio  di  cui  all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997,   n   .   449,   e   successive   modificazioni,  che  spettano
all'acquirente  persona fisica dell'unita' immobiliare esclusivamente
le  detrazioni  non  utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In
caso  di  decesso  dell'avente  diritto,  la  fruizione del beneficio
fiscale  si  trasmette,  per  intero,  esclusivamente  all'erede  che
conservi  la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti,
proprietari  o  titolari  di  un  diritto reale sull'immobile oggetto
dell'intervento  edilizio, di eta' non inferiore a 75 e a 80 anni, la
detrazione  puo'  essere  ripartita, rispettivamente, in cinque e tre
quote annuali costanti di pari importo.
   6.  All'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
le  parole:  "31  dicembre  2002" e: "30 giugno 2003" sono sostituite
rispettivamente  dalle  seguenti:  "31  dicembre  2003" e: "30 giugno
2004"; all'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2002" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2003".
   7.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i criteri per l'attribuzione
alle  persone  fisiche  di  un contributo, finalizzato alla riduzione
degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attivita' educativa
di  altri  componenti  del  medesimo  nucleo  familiare presso scuole
paritarie,  nel  limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
   8.  Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e' inserito il seguente:
   "4-bis.  Nella  determinazione  dei redditi di cui all'articolo 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono
ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o
attivita'  qualificabili  come  reato,  fatto  salvo  l'esercizio  di
diritti costituzionalmente riconosciuti".
   9.  Sono  indeducibili  ai sensi dell'articolo 75 del citato testo
unico  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, e successive modificazioni, i costi sostenuti per l'acquisto di
beni  o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o  farmacisti,  allo  scopo  di  agevolare,  in  qualsiasi  modo,  la
diffusione  di specialita' medicinali o di ogni altro prodotto ad uso
farmaceutico.
   10.  La  revisione  delle  aliquote  e  degli scaglioni di reddito
prevista  nel  comma 1, lettera c), del presente articolo, ha effetto
per  i  periodi  di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004
per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
b),  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
   11.  Per  l'anno  2003  i  redditi  derivanti da lavoro dipendente
prestato,  in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all'estero  in  zone  di  frontiera  ed  in  altri Paesi limitrofi da
soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il
reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.
   12.  Il  primo  periodo  del  sesto comma dell'articolo 25-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
sostituito  dal  seguente:  "Per le prestazioni rese dagli incaricati
alle   vendite  a  domicilio  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114, la ritenuta e' applicata a titolo
d'imposta ed e' commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite
ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese
di produzione del reddito".
   13.  Al  comma 4 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  concernente  l'indetraibilita' dell'IVA afferente le operazioni
aventi  ad oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture ed autoveicoli
di  cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole:
"31  dicembre  2002"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "31 dicembre
2003".
                               Art. 3
             Sospensione degli aumenti delle addizionali
           all'imposta sul reddito delle persone fisiche)
   1.  In  funzione  dell'attuazione del titolo V della parte seconda
della  Costituzione  e  in  attesa della legge quadro sul federalismo
fiscale:
   a)  gli  aumenti  delle  addizionali all'imposta sul reddito delle
persone  fisiche  per i comuni e le regioni, nonche' la maggiorazione
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive di
cui  all'articolo  16,  comma  3, del decreto legislativo 15 dicembre
1997,  n.  446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che
non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono
sospesi  fino  a  quando  non  si  raggiunga  un accordo ai sensi del
decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281, in sede di Conferenza
unificata   tra   Stato,   regioni  ed  enti  locali  sui  meccanismi
strutturali del federalismo fiscale;
   b) fermo restando quanto stabilito dall'accordo interistituzionale
tra  il  Governo,  le  regioni,  i comuni, le province e le comunita'
montane  stipulato il 20 giugno 2002, e' istituita l'Alta Commissione
di  studio  per  indicare  al Governo, sulla base dell'accordo di cui
alla  lettera a), i principi generali del coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, 118 e 119 della Costituzione.
   Per     consentire     l'applicazione    del    principio    della
compartecipazione  al  gettito  dei  tributi  erariali  riferibili al
territorio  di  comuni,  province,  citta'  metropolitane  e regioni,
previsto  dall'articolo 119 della Costituzione, l'Alta Commissione di
cui al precedente periodo propone anche i parametri da utilizzare per
la  regionalizzazione  del  reddito  delle  imprese che hanno la sede
legale  e tutta o parte dell'attivita' produttiva in regioni diverse.
In  particolare, ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo
37  dello  statuto  della  Regione siciliana, di cui al regio decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n. 455, l'Alta Commissione propone le
modalita'  mediante  le  quali,  sulla  base  dei  criteri  stabiliti
dall'articolo  4,  comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n.  446,  e successive modificazioni, i soggetti passivi dell'imposta
sul  reddito  delle  persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle
persone  giuridiche, che esercitano imprese industriali e commerciali
con  sede legale fuori dal territorio della Regione siciliana, ma che
in  essa dispongono di stabilimenti o impianti, assolvono la relativa
obbligazione  tributaria  nei  confronti  della  Regione  stessa. Con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
per  gli  affari  regionali,  con  il  Ministro dell'interno e con il
Ministro  per  le riforme istituzionali e la devoluzione, e' definita
la  composizione dell'Alta Commissione, della quale fanno parte anche
rappresentanti  delle  regioni  e  degli enti locali, designati dalla
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto  1997,  n. 281, sono emanate le disposizioni occorrenti per il
suo  funzionamento  ed  e'  stabilita  la  data  di  inizio delle sue
attivita'.
   Il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri di cui al
precedente  periodo  e'  emanato  entro  il  31  gennaio 2003. L'Alta
Commissione  di  studio presenta al Governo la sua relazione entro il
31  marzo  2003. Il Governo presenta al Parlamento entro il 30 aprile
2003  una  relazione  nella  quale viene dato conto degli interventi,
anche   di  carattere  legislativo,  necessari  per  dare  attuazione
all'articolo  119  della  Costituzione.  Per l'espletamento della sua
attivita'  l'Alta  Commissione  si avvale della struttura di supporto
della  Commissione  tecnica  per  la  spesa  pubblica,  la  quale  e'
soppressa   con  decorrenza  dalla  data  di  costituzione  dell'Alta
Commissione.
   Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  fornisce  i mezzi
necessari  per il funzionamento dell'Alta Commissione. A tal fine, le
risorse,  anche  finanziarie,  previste  per  il  funzionamento della
soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica sono destinate al
funzionamento  dell'Alta Commissione, ivi compresi gli oneri relativi
agli  emolumenti  da corrispondere ai componenti, fissati con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze.
   2.  All'articolo  52  della legge 10 febbraio 1953, n. 62, dopo il
terzo comma, e' aggiunto il seguente:
   "Per  l'espletamento  dei  suoi  compiti la Commissione fruisce di
personale,  ivi  comprese  eventuali collaborazioni esterne, locali e
strumenti  operativi,  messi  a  disposizione  dai  Presidenti  delle
Camere, d'intesa fra loro".
                               Art. 4
    (Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche)
   1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  all'articolo  14, comma 1, in materia di credito d'imposta per
gli  utili  distribuiti da societa' ed enti, le parole: "al 53,85 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 51,51 per cento";
   b)  all'articolo  91, comma 1, in materia di aliquota dell'imposta
sul  reddito  delle persone giuridiche, le parole: "del 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "del 34 per cento";
   c)  all'articolo  105, comma 4, in materia di credito d'imposta ai
soci  o  partecipanti  sugli utili distribuiti, le parole: "del 53,85
per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 51,51 per cento", e,
al  comma  5,  le  parole: "al 53,85 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "al 51,51 per cento".
   2.  Ai  fini  della determinazione dell'ammontare delle imposte di
cui  al  comma  4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativamente alle