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Roma, 21 gennaio 2003

 

Circolare n.7/2003

 

Oggetto: Tributi – Crediti d’imposta – Nuove modalità di applicazione - Artt.62 e 63 legge 27.12.2002, n.289, su S.O. alla G.U. n.305 del 31.12.2002.

 

La legge finanziaria 2003 ha dettato nuove disposizioni per l’applicazione dei crediti d’ìmposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per le assunzioni a tempo indeterminato nell’intero territorio italiano. Di seguito si evidenziano i principali aspetti.

 

Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate (art.62) – Com’è noto, dal luglio scorso la misura del credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è stata ridotta e alcuni settori economici, tra cui quello dell’autotrasporto merci, sono stati esclusi dal beneficio (continuano a rientrare tra i beneficiari le imprese di spedizione e di logistica classificate col codice Istat 63); inoltre è stato introdotto uno stanziamento (pari nel 2003 a 1.725 milioni di euro), esaurito il quale il credito non è più fruibile; a tal fine, per poter usufruire del beneficio le imprese interessate devono ora prenotare il credito d’imposta e attendere il relativo nulla osta dall’Amministrazione finanziaria. L’articolo 62 della legge finanziaria 2003, confermando disposizioni introdotte col decreto legge n.253/2002, ha ora previsto che:

 

·          a decorrere dall’1 gennaio 2003 il credito d’imposta è applicabile solo per gli investimenti realizzati nelle regioni meridionali e in alcuni comuni dell’Abruzzo e del Molise; per quanto riguarda il Centro Nord, previo consenso dell’Unione Europea, potranno continuare a beneficiare del credito d’imposta solo gli investimenti realizzati in zone particolarmente disagiate (zone ammesse alla deroga 87.3.c del Trattato UE);

 

·          per i soggetti che hanno maturato il diritto al credito d’imposta nello scorso anno, l’utilizzo del credito non ancora usufruito è sospeso fino al 10 aprile 2003; gli stessi soggetti nel prossimo mese di febbraio devono presentare all’amministrazione finanziaria la comunicazione relativa agli investimenti realizzati; la comunicazione deve essere redatta sugli appositi modelli disponibili sul sito www.agenziaentrate.it e deve essere presentata in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari autorizzati, quali associazioni di categoria, caf, professionisti.

 

Bonus assunzioni (art.63) – E’ stato prorogato al 31 dicembre 2006 il credito di imposta introdotto dalla legge n.388/2000 (finanziaria 2001) a favore dei datori di lavoro che incrementano il numero dei dipendenti a tempo indeterminato. Come è noto, il bonus assunzioni ha avuto sino ad oggi un andamento travagliato; originariamente previsto dall’1 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2003, è stato bloccato nel corso del 2002 per carenza di fondi e successivamente ripristinato, anche se con alcune limitazioni, fino al termine dello stesso anno (leggi 265/2002 e 289/2002).

 

La norma in esame ha ridotto l’ammontare del bonus e ne ha subordinato il godimento ad un’esplicita autorizzazione dell’Amministrazione finanziaria (in precedenza l’agevo­lazione era usufruibile dalle aziende automaticamente una volta maturati i presupposti). Alla luce delle modifiche intervenute la disciplina del credito di imposta è pertanto la seguente:

 

·          l’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2006 a condizione che realizzino un incremento del numero medio di lavoratori occupati nel periodo 1 agosto 2001-31 luglio 2002;

 

·          l’ammontare del credito di imposta è pari a 100 euro mensili (150 se il nuovo assunto ha oltre 45 anni di età), a cui vanno aggiunti ulteriori 300 euro se l’assunzione avviene al Sud;

 

·          come in passato, i nuovi assunti dovranno avere un’età non inferiore a 25 anni e essere disoccupati da almeno 2 anni;

 

·          l’applicazione del credito di imposta può avvenire solamente previa autorizzazione del Ministero delle Finanze, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla presentazione da parte delle aziende interessate di apposita istanza redatta secondo un modello ancora in via di approvazione;

 

·          le imprese che usufruivano del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali realizzati entro il 7 luglio 2002 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno sospeso l’agevolazione), limitatamente a tali incrementi continueranno a beneficiare del “vecchio” credito per tutto il 2003.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.100 e 101/2002 e 16/2001

 

Allegato uno

 

MD/n

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LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).

                             TITOLO I

               DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

                               Art. 1
                          *** OMISSIS ***
 
                               Art. 62
                    (Incentivi agli investimenti)
   1.   Al   fine  di  assicurare  una  corretta  applicazione  delle
disposizioni  in  materia  di agevolazioni per gli investimenti nelle
aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n.   388,   e   successive  modificazioni,  nonche'  di  favorire  la
prevenzione     di     comportamenti     elusivi,     di    acquisire
all'amministrazione  i  dati  necessari  per  adeguati  monitoraggi e
pianificazioni  dei  flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni
utilizzi  dei  contributi,  attribuiti  nella  forma  di  crediti  di
imposta:
   a)  i  soggetti  che  hanno  conseguito  il  diritto al contributo
anteriormente  alla  data  dell'8  luglio 2002 comunicano all'Agenzia
delle   entrate,  a  pena  di  decadenza  dal  contributo  conseguito
automaticamente,   i   dati  occorrenti  per  la  ricognizione  degli
investimenti  realizzati  e,  in  particolare,  quelli concernenti le
tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i
quali  i  soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per
la  realizzazione  degli  investimenti,  le  modalita' di regolazione
finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli
investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare,
nonche'  ogni  altro  dato  utile  ai  predetti  fini. Tali dati sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
emanato  entro  trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  con  il quale sono altresi' approvati il modello di
comunicazione  e  il  termine  per la sua effettuazione, comunque non
successivo  al  28  febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo
sospendono  l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge e la
riprendono   a  decorrere  dal  10  aprile  2003.  La  ripresa  della
utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non superiore
al  rapporto  tra  lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di
euro  per  l'anno  2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004,  e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai
contributi  maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle
comunicazioni  di  cui  al  primo  periodo.  L'entita'  massima della
predetta  misura  e'  determinata  con  provvedimento  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro  il  termine  stabilito  per la ripresa della utilizzazione dei
contributi;
   b)   i  soggetti  che,  a  decorrere  dall'8  luglio  2002,  hanno
conseguito  l'assenso  dell'Agenzia  delle entrate relativamente alla
istanza  presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388
del  2000  effettuano  la  comunicazione  di  cui  alla  lettera  a),
sospendono  l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente legge e la
riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003.
   La ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita fino a
concorrenza  del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno
2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due
anni successivi;
   c)  a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato
articolo  8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma di
credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare
nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'articolo  87,
paragrafo  3,  lettera  a),  del Trattato che istituisce la Comunita'
europea,   nonche'   nelle   aree  delle  regioni  Abruzzo  e  Molise
ammissibili  alle  deroghe  previste  dall'articolo  87, paragrafo 3,
lettera  c),  dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana
degli  aiuti  a  finalita'  regionale per il periodo 2000-2006. Nelle
aree  ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera  a),  del  predetto Trattato, il contributo spetta nel limite
dell'85  per  cento dell'intensita' fissata per tali aree dalla Carta
italiana  degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006;
nelle  aree  dell'Abruzzo  e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi
dell'articolo   87,   paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato,  il
contributo  spetta  nella  misura  della i ntensita' fissata per tali
aree dalla predetta Carta.
   Per  gli  investimenti  da  effettuare nelle aree ammissibili alle
deroghe  previste  dall'articolo  87,  paragrafo 3, lettera c), dello
stesso  Trattato,  diverse  da  quelle  di  cui al primo e al secondo
periodo  della  presente  lettera,  e' attribuito un contributo nelle
forme  di  credito  d'imposta  secondo  le stesse modalita' di cui al
primo  periodo,  nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006.
L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita'  europea,  alla  preventiva  approvazione  da  parte  della
Commissione europea;
   d)   i   soggetti   che,   presentata  l'istanza  ai  sensi  delle
disposizioni   di   cui  alla  lettera  b),  non  ne  hanno  ottenuto
l'accoglimento  per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili
per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di
cui  alla  lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima
lettera,   rinnovano   l'istanza,   esponendo   un  importo  relativo
all'investimento  non  superiore  a  quello indicato nell'istanza non
accolta,  nonche'  gli  altri  dati  di  cui  alla  medesima istanza,
integrati  con  gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento
del  direttore  dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a).
Rispettate  tali  condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente
conservano l'ordine di priorita' conseguito con la precedente istanza
non  accolta,  ai  sensi  del comma 1-ter del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000;
   e)  le  istanze  presentate  per  la  prima volta dai soggetti che
intendono  effettuare  investimenti  a  decorrere dal 1º gennaio 2003
contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8
della  legge  n.  388  del 2000, come modificato dall'articolo 10 del
citato  decreto-legge  n.  138  del 2002, integrate con gli ulteriori
elementi  stabiliti  con  il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate previsto dalla lettera a);
   f)  le  istanze  rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai
sensi  delle  lettere  d)  ed  e)  espongono  gli  investimenti e gli
utilizzi  del  contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta
dai   soggetti   interessati,  con  riferimento  all'anno  nel  quale
l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi.
   In  ogni  caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo
investimento,  e'  consentito  esclusivamente  entro  il secondo anno
successivo  a  quello  nel  quale  e' presentata l'istanza e, in ogni
caso,  nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari,
in  progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione
dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;
   g)  qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte
nella  istanza,  ai  sensi della lettera f), non risultino effettuate
nei  limiti  previsti,  per  ciascun anno, dalla medesima lettera, il
soggetto  interessato  decade  dal  diritto  al contributo e non puo'
presentare  una  nuova  istanza  prima  dei  dodici mesi successivi a
quello nel quale la decadenza si e' verificata;
   h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate
ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e),
provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della
legge  n.  388  del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato
decreto-legge  n.  138  del  2002,  nei  limiti dello stanziamento di
bilancio  pari  a  1.000  milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2003 al 2006;
   i)  i  soggetti  comunque  ammessi  ai  benefici  di cui al citato
articolo  8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione
annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli
investimenti  il  settore  di  appartenenza,  l'ammontare  dei  nuovi
investimenti  effettuati  suddivisi  per  area regionale interessata,
l'ammontare  del contributo utilizzato in compensazione, il limite di
intensita'   di  aiuto  utilizzabile,  nonche'  ogni  altro  elemento
ritenuto  utile  indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta
dichiarazione.
   2.  e'  abrogato  il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
   3.  Al  comma  1  dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  come  modificato  dall'articolo  10,  comma  1, lettera b), del
decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni
di  euro  per  ciascuno  degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite
dalle seguenti:
   "pari a
   1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
   1.740 milioni di euro per l'anno 2004,
   1.511 milioni di euro per l'anno 2005,
   1.250 milioni di euro per l'anno 2006,
   700 milioni di euro per l'anno 2007
   e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
   4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per
l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
   5.  I  contribuenti  titolari  di  reddito  d'impresa  o di lavoro
autonomo  che  hanno  dichiarato  ricavi  o compensi di ammontare non
superiore  a  5.164.569  euro  sospendono,  a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,
l'effettuazione  della  compensazione  di  cui  all'articolo  17  del
decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti
d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo   risultante   da   dichiarazioni   integrative,  presentate
successivamente al 30 settembre 2002.
   6.  In  caso  di  effettuazione della compensazione del credito in
violazione  di  quanto  stabilito  dal  comma  5  non si applicano le
riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13
del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
   7.  Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre
2002,  n.  253;  restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono  fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle predette disposizioni.
 
                               Art. 63
                     (Incentivi alle assunzioni)
   1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un
contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
   a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
determinano  anche  per  l'anno  2003  il diritto al contributo negli
importi  stabiliti  dall'articolo  7 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  relativamente  ai  datori  di  lavoro  nei  cui  riguardi trova
applicazione  il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002.
Per  lo  stesso  anno  2003,  ogni  assunzione  che  da'  luogo ad un
incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di
cui  al  primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello
stesso  periodo,  per l'intero territorio nazionale, un contributo di
100  euro  ovvero  di  150 euro, se l'assunto e' di eta' superiore ai
quarantacinque  anni,  nel  limite  finanziario  complessivo  di  125
milioni  di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione
e'   effettuata   negli  ambiti  territoriali  di  cui  al  comma  10
dell'articolo  7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito un
ulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario complessivo
fissato  con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e
61  della  presente  legge,  a valere sui fondi previsti dagli stessi
articoli;
   b)  dal    gennaio  2003  al  31 dicembre 2006, relativamente ai
datori  di  lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1º
gennaio  2004  al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro
di  cui  alla  lettera  a),  per  ogni assunzione che da' luogo ad un
incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale
media  riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002,
e'  attribuito  il  contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche'
quello  ulteriore  di  300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo
della  lettera  a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni
finanziarie  di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004
al  2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della
lettera  a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro
annui,  e,  relativamente al contributo di cui al terzo periodo della
lettera  a),  nel  limite  finanziario  complessivo annuo fissato con
deliberazione  del  CIPE  in  attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
   c)  per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme,
nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n.
388  del  2000,  in  particolare  quelle relative alle modalita' e ai
tempi  di  rilevazione  delle  assunzioni  che determinano incremento
della base occupazionale.
   2.  Il  contributo  di  cui al comma 1, lettera a), primo periodo,
puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli
di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b),
possono  essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In
entrambi  i  casi  previsti  dal  primo periodo, i contributi possono
essere  fruiti,  solo  mediante  compensazione  ai  sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date,
in caso di incapienza.
   3.  Per  maturare  il  diritto  ai  contributi  di cui al comma 1,
lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro
devono,  in  ogni  caso,  inoltrare  al  centro  operativo di Pescara
dell'Agenzia  delle  entrate una istanza preventiva contenente i dati
stabiliti  con  provvedimento  del  direttore della medesima Agenzia,
emanato  entro  il  31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base
occupazionale  di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza
e  la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale
nonche'  gli  identificativi  del  datore di lavoro e dell'assunto. I
contributi  di  cui  al  periodo  precedente possono essere fruiti ai
sensi  del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente
dall'Agenzia  delle  entrate  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate,
d'intesa  con  il  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in
funzione  dei  dati  raccolti  ai  sensi  del  primo  periodo,  della
proiezione   degli  effetti  finanziari  sugli  anni  successivi,  in
considerazione  dei  limiti  di  spesa progressivamente impegnati nel
corso  dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione
delle   istanze  trovano  applicazione,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni  dell'articolo  6  del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
   4.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti
di  utilizzazione  dei  crediti  di imposta previsti dall'articolo 2,
comma  1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
relativamente  ai  quali  non  operano  i limiti finanziari di cui al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
   5.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo,  pari  a  725  milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante  corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata
dall'articolo  10,  comma  1,  lettera b), del decreto-legge 8 luglio
2002,  n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto

2002, n. 178.

 

                               Art. 64
                           *** OMISSIS ***

FINE TESTO LEGGE