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Roma, 21 gennaio 2003
Circolare n.7/2003
Oggetto: Tributi – Crediti d’imposta – Nuove modalità di
applicazione - Artt.62 e 63 legge 27.12.2002, n.289, su S.O. alla G.U. n.305 del
31.12.2002.
La legge finanziaria
2003 ha dettato nuove disposizioni per l’applicazione dei crediti d’ìmposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate e per
le assunzioni a tempo indeterminato nell’intero territorio italiano. Di seguito
si evidenziano i principali aspetti.
Credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate
(art.62) – Com’è noto, dal luglio scorso la misura del credito
d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate è stata ridotta e alcuni
settori economici, tra cui quello dell’autotrasporto merci, sono stati esclusi
dal beneficio (continuano a rientrare tra i beneficiari le imprese di spedizione
e di logistica classificate col codice Istat 63);
inoltre è stato introdotto uno stanziamento (pari nel 2003 a 1.725 milioni di
euro), esaurito il quale il credito non è più fruibile; a tal fine, per poter
usufruire del beneficio le imprese interessate devono ora prenotare il credito
d’imposta e attendere il relativo nulla osta dall’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 62 della legge finanziaria 2003, confermando disposizioni introdotte
col decreto legge n.253/2002, ha ora previsto che:
·
a
decorrere dall’1 gennaio 2003 il credito d’imposta è applicabile solo per gli
investimenti realizzati nelle regioni meridionali e in alcuni comuni
dell’Abruzzo e del Molise; per quanto riguarda il Centro Nord, previo consenso
dell’Unione Europea, potranno continuare a beneficiare del credito d’imposta
solo gli investimenti realizzati in zone particolarmente disagiate (zone
ammesse alla deroga 87.3.c del Trattato UE);
·
per i soggetti che hanno
maturato il diritto al credito d’imposta nello scorso anno, l’utilizzo del
credito non ancora usufruito è sospeso fino al 10 aprile 2003; gli stessi
soggetti nel prossimo mese di febbraio devono presentare all’amministrazione
finanziaria la comunicazione relativa agli investimenti realizzati; la comunicazione
deve essere redatta sugli appositi modelli disponibili sul sito www.agenziaentrate.it
e deve essere presentata in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari
autorizzati, quali associazioni di categoria, caf,
professionisti.
Bonus
assunzioni (art.63) – E’ stato prorogato al 31 dicembre 2006 il credito di imposta
introdotto dalla legge n.388/2000 (finanziaria 2001)
a favore dei datori di lavoro che incrementano il numero dei dipendenti a tempo
indeterminato. Come è noto, il bonus assunzioni ha avuto sino ad oggi un
andamento travagliato; originariamente previsto dall’1 ottobre 2000 fino al 31
dicembre 2003, è stato bloccato nel corso del 2002 per carenza di fondi e
successivamente ripristinato, anche se con alcune limitazioni, fino al termine
dello stesso anno (leggi 265/2002 e 289/2002).
La norma in esame ha ridotto l’ammontare del bonus e ne
ha subordinato il godimento ad un’esplicita autorizzazione dell’Amministrazione
finanziaria (in precedenza l’agevolazione era usufruibile dalle aziende
automaticamente una volta maturati i presupposti). Alla luce delle modifiche
intervenute la disciplina del credito di imposta è pertanto la seguente:
·
l’agevolazione
spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’1 gennaio 2003
al 31 dicembre 2006 a condizione che realizzino un incremento del numero medio
di lavoratori occupati nel periodo 1 agosto 2001-31 luglio 2002;
·
l’ammontare del
credito di imposta è pari a 100 euro mensili (150 se il nuovo assunto ha oltre
45 anni di età), a cui vanno aggiunti ulteriori 300 euro se l’assunzione
avviene al Sud;
·
come in passato, i
nuovi assunti dovranno avere un’età non inferiore a 25 anni e essere
disoccupati da almeno 2 anni;
·
l’applicazione del
credito di imposta può avvenire solamente previa autorizzazione del Ministero
delle Finanze, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla presentazione da parte
delle aziende interessate di apposita istanza redatta secondo un modello ancora
in via di approvazione;
·
le imprese che
usufruivano del credito d’imposta per gli incrementi occupazionali realizzati
entro il 7 luglio 2002 (data di entrata in vigore delle disposizioni che hanno
sospeso l’agevolazione), limitatamente a tali incrementi continueranno a
beneficiare del “vecchio” credito per tutto il 2003.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn.100 e 101/2002
e 16/2001 |
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Allegato uno |
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MD/n |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE
FINANZIARIO
Art. 1
*** OMISSIS ***
Art. 62
(Incentivi agli investimenti)
1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle
disposizioni in materia di agevolazioni per gli investimenti nelle
aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, nonche' di favorire la
prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire
all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e
pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni
utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di
imposta:
a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo
anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia
delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito
automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli
investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le
tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i
quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per
la realizzazione degli investimenti, le modalita' di regolazione
finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli
investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare,
nonche' ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con il quale sono altresi' approvati il modello di
comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non
successivo al 28 febbraio 2003. I soggetti di cui al primo periodo
sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la
riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003. La ripresa della
utilizzazione dei contributi e' consentita nella misura non superiore
al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di
euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai
contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle
comunicazioni di cui al primo periodo. L'entita' massima della
predetta misura e' determinata con provvedimento del Ministero
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei
contributi;
b) i soggetti che, a decorrere dall'8 luglio 2002, hanno
conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla
istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388
del 2000 effettuano la comunicazione di cui alla lettera a),
sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e la
riprendono a decorrere dal 10 aprile 2003.
La ripresa della utilizzazione dei contributi e' consentita fino a
concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno
2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due
anni successivi;
c) a decorrere dal 1º gennaio 2003 il contributo di cui al citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000 e' attribuito, nella forma di
credito di imposta, esclusivamente per gli investimenti da effettuare
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunita'
europea, nonche' nelle aree delle regioni Abruzzo e Molise
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3,
lettera c), dello stesso Trattato, individuate dalla Carta italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006. Nelle
aree ammissibili alla deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3,
lettera a), del predetto Trattato, il contributo spetta nel limite
dell'85 per cento dell'intensita' fissata per tali aree dalla Carta
italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006;
nelle aree dell'Abruzzo e del Molise ammesse alla deroga, ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato, il
contributo spetta nella misura della i ntensita' fissata per tali
aree dalla predetta Carta.
Per gli investimenti da effettuare nelle aree ammissibili alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), dello
stesso Trattato, diverse da quelle di cui al primo e al secondo
periodo della presente lettera, e' attribuito un contributo nelle
forme di credito d'imposta secondo le stesse modalita' di cui al
primo periodo, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006.
L'efficacia delle disposizioni del periodo precedente e' subordinata,
ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea;
d) i soggetti che, presentata l'istanza ai sensi delle
disposizioni di cui alla lettera b), non ne hanno ottenuto
l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili
per l'anno 2002, e che comunque intendono conseguire il contributo di
cui alla lettera c), a decorrere dalla data prevista nella medesima
lettera, rinnovano l'istanza, esponendo un importo relativo
all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non
accolta, nonche' gli altri dati di cui alla medesima istanza,
integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dalla lettera a).
Rispettate tali condizioni, i soggetti di cui al periodo precedente
conservano l'ordine di priorita' conseguito con la precedente istanza
non accolta, ai sensi del comma 1-ter del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000;
e) le istanze presentate per la prima volta dai soggetti che
intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1º gennaio 2003
contengono le indicazioni di cui al comma 1-bis del citato articolo 8
della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 138 del 2002, integrate con gli ulteriori
elementi stabiliti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate previsto dalla lettera a);
f) le istanze rinnovate ovvero presentate per la prima volta ai
sensi delle lettere d) ed e) espongono gli investimenti e gli
utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta
dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale
l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi.
In ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo
investimento, e' consentito esclusivamente entro il secondo anno
successivo a quello nel quale e' presentata l'istanza e, in ogni
caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari,
in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell'anno di presentazione
dell'istanza, e al 60 e al 70 per cento, nell'anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte
nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate
nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non puo'
presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a
quello nel quale la decadenza si e' verificata;
h) l'Agenzia delle entrate, con riferimento alle istanze rinnovate
ovvero presentate per la prima volta ai sensi delle lettere d) ed e),
provvede a dare attuazione al comma 1-ter del citato articolo 8 della
legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 10 del citato
decreto-legge n. 138 del 2002, nei limiti dello stanziamento di
bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2003 al 2006;
i) i soggetti comunque ammessi ai benefici di cui al citato
articolo 8 della legge n. 388 del 2000, indicano nella dichiarazione
annuale dei redditi relativa all'esercizio in cui sono effettuati gli
investimenti il settore di appartenenza, l'ammontare dei nuovi
investimenti effettuati suddivisi per area regionale interessata,
l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, il limite di
intensita' di aiuto utilizzabile, nonche' ogni altro elemento
ritenuto utile indicato nelle istruzioni dei modelli della predetta
dichiarazione.
2. e' abrogato il comma 1-quater dell'articolo 8 della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
3. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "pari a 1.740 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006" sono sostituite
dalle seguenti:
"pari a
1.725 milioni di euro per l'anno 2003,
1.740 milioni di euro per l'anno 2004,
1.511 milioni di euro per l'anno 2005,
1.250 milioni di euro per l'anno 2006,
700 milioni di euro per l'anno 2007
e 300 milioni di euro per l'anno 2008".
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 335 milioni di euro per
l'anno 2004 e 250 milioni di euro per l'anno 2005.
5. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non
superiore a 5.164.569 euro sospendono, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2003,
l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti
d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate
successivamente al 30 settembre 2002.
6. In caso di effettuazione della compensazione del credito in
violazione di quanto stabilito dal comma 5 non si applicano le
riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
7. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre
2002, n. 253; restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottosi e i rapporti giuridici sorti
sulla base delle predette disposizioni.
Art. 63
(Incentivi alle assunzioni)
1. L'incentivo per l'incremento dell'occupazione, costituito da un
contributo attribuito nella forma di credito di imposta, e' prorogato
fino al 31 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) gli incrementi occupazionali che rientrano nella misura massima
prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
determinano anche per l'anno 2003 il diritto al contributo negli
importi stabiliti dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, relativamente ai datori di lavoro nei cui riguardi trova
applicazione il citato articolo 2 del decreto-legge n. 209 del 2002.
Per lo stesso anno 2003, ogni assunzione che da' luogo ad un
incremento della base occupazionale ulteriore rispetto alla misura di
cui al primo periodo attribuisce ai datori di lavoro indicati nello
stesso periodo, per l'intero territorio nazionale, un contributo di
100 euro ovvero di 150 euro, se l'assunto e' di eta' superiore ai
quarantacinque anni, nel limite finanziario complessivo di 125
milioni di euro. Nei casi di cui al secondo periodo, se l'assunzione
e' effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10
dell'articolo 7 della citata legge n. 388 del 2000, e' attribuito un
ulteriore contributo di 300 euro, ne l limite finanziario complessivo
fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e
61 della presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi
articoli;
b) dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, relativamente ai
datori di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a), e dal 1º
gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, relativamente ai datori di lavoro
di cui alla lettera a), per ogni assunzione che da' luogo ad un
incremento della base occupazionale, rispetto alla base occupazionale
media riferita al periodo tra il 1º agosto 2001 e il 31 luglio 2002,
e' attribuito il contributo di 100 euro ovvero di 150 euro nonche'
quello ulteriore di 300 euro, ai sensi del secondo e terzo periodo
della lettera a), a valere, per l'anno 2003, sulle stesse dotazioni
finanziarie di cui alla medesima lettera a) e, per gli anni dal 2004
al 2006, relativamente ai contributi di cui al secondo periodo della
lettera a), nei limiti finanziari complessivi di 125 milioni di euro
annui, e, relativamente al contributo di cui al terzo periodo della
lettera a), nel limite finanziario complessivo annuo fissato con
deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della
presente legge, a valere sui fondi previsti dagli stessi articoli;
c) per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) rimangono ferme,
nel resto, le disposizioni di cui al citato articolo 7 della legge n.
388 del 2000, in particolare quelle relative alle modalita' e ai
tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento
della base occupazionale.
2. Il contributo di cui al comma 1, lettera a), primo periodo,
puo' essere attribuito comunque non oltre il 31 dicembre 2003; quelli
di cui al comma 1, lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b),
possono essere attribuiti comunque non oltre il 31 dicembre 2006. In
entrambi i casi previsti dal primo periodo, i contributi possono
essere fruiti, solo mediante compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche successivamente a tali date,
in caso di incapienza.
3. Per maturare il diritto ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), secondo e terzo periodo, e lettera b), i datori di lavoro
devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara
dell'Agenzia delle entrate una istanza preventiva contenente i dati
stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia,
emanato entro il 31 gennaio 2003, occorrenti per stabilire la base
occupazionale di riferimento, il numero, la tipologia, la decorrenza
e la durata dell'assunzione, l'entita' dell'incremento occupazionale
nonche' gli identificativi del datore di lavoro e dell'assunto. I
contributi di cui al periodo precedente possono essere fruiti ai
sensi del comma 2 solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente
dall'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dal ricevimento
dell'istanza. Nel rendere l'atto di assenso, l'Agenzia delle entrate,
d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze, tiene conto altresi', in
funzione dei dati raccolti ai sensi del primo periodo, della
proiezione degli effetti finanziari sugli anni successivi, in
considerazione dei limiti di spesa progressivamente impegnati nel
corso dell'anno in ragione dei contributi assentiti. Per la gestione
delle istanze trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non incidono sui diritti
di utilizzazione dei crediti di imposta previsti dall'articolo 2,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
relativamente ai quali non operano i limiti finanziari di cui al
comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.
5. Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 725 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificata
dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178.
Art. 64
*** OMISSIS ***
FINE TESTO LEGGE