Confederazione Generale
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Roma, 24 gennaio 2003
Circolare n.
11/2003
Oggetto:
Previdenza – Ammortizzatori sociali – Attività di logistica – Cessazione
obblighi contributivi per imprese con meno di 200 dipendenti – Circolare INPS n.10 del 22.1.2003.
Non essendo intervenuta alcuna proroga, dall’1 gennaio
2003 non sono più dovuti i contributi per la CIGS
(0,90% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori) e per la mobilità (0,30%
interamente a carico dei datori di lavoro) da parte delle imprese commerciali
da 51 a 200 dipendenti a cui, come è noto, sono state assimilate le imprese
esercenti attività di logistica (circolare INPS n.58/2000).
Rimane invece fermo l’obbligo di contribuzione per le
imprese con oltre 200 dipendenti che, a differenza delle precedenti, sono
destinatarie in via permanente tanto della CIGS che della mobilità.
Nell’evidenziare la cessazione degli obblighi
contributivi, l’INPS sottolinea peraltro la fondata
possibilità di una proroga in corso d’anno, così come è avvenuto nel 2002.
Nell’ultima finanziaria (art.41, comma 1 della legge
n.289/2002) infatti è stata
riprodotta la disposizione, già presente lo scorso anno, che attribuisce al Ministro
del Lavoro la facoltà di disporre in via amministrativa proroghe di
ammortizzatori sociali.
f.to dr.
Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.95/2002 |
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Allegato uno |
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M/n |
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INPS
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Circolare n.10
del 22 gennaio 2003
Oggetto: Anno 2003. Principali innovazioni aventi
riflessi in materia di incentivi all’occupazione e sostegno
al reddito
Sommario:Sintesi delle principali novità introdotte dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289 (Finanziaria) ed altre disposizioni in materia di incentivi
all’occupazione e sostegno al reddito aventi effetto nell’anno 2003
Con la presente circolare si fornisce una sintesi delle
più rilevanti disposizioni in materia di incentivi
all’occupazione e sostegno al reddito che hanno riflesso nel corso dell’anno
2003.
1. Novità introdotte dalla legge
finanziaria per l’anno 2003.
1.1 Finanziamento dei trattamenti
straordinari di integrazione salariale e di mobilità
per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di
viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e le imprese di vigilanza.
La legge finanziaria non ha disposto per l’anno in corso
la proroga dei trattamenti di integrazione salariale
straordinaria e di mobilità per le aziende sopra indicate (1).
In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, può, tuttavia, disporre proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente
in materia (2).
Alla luce di quanto precede, da “gennaio 2003”, la procedura di
controllo delle denunce contributive di mod. DM10/2 non richiederà le
contribuzioni in argomento (3).
Le stesse, in conseguenza della predetta delega, potranno
essere pretese in corso d’anno, a seguito di presumibili provvedimenti di
proroga.
1 .2 Possibilità d’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno
di 15 dipendenti.
È prorogata al 31 dicembre 2003 la possibilità
d’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15
dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle
procedure di mobilità (4).
Per la fruizione dei benefici
contributivi in caso d’assunzione, infatti, la legge finanziaria (5) ha
previsto, per l’anno 2003, la copertura dei relativi oneri nella misura di 45
milioni di euro.
Per le operazioni di conguaglio dei benefici contributivi,
è confermata la prassi già nota.
1.3. Operazioni legate al conguaglio e/o al rimborso delle indennità relative ai P.I.P.
Anche per l’anno in corso restano in vigore le disposizioni in materia di
Piani d’inserimento professionale regionali ed interregionali (6).
È prevista (7), infatti, la prosecuzione dei programmi nei
limiti delle risorse finanziarie prestabilite entro il 31 dicembre 2001 e non
utilizzate, e, comunque, fino a 91 milioni di euro.
Per consentire ai soggetti utilizzatori di eseguire le
operazioni di conguaglio delle indennità riferite a
giovani utilizzati nei piani, le Sedi avranno cura di attivare con i competenti
Servizi per l’impiego le consuete sinergie.
Per le operazioni di rimborso e/o conguaglio, sono
confermate le modalità già in uso.
1.4 Fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede la
possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell’industria,
dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, possono essere istituiti
fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
I Fondi sono finanziati dal gettito della contribuzione
proveniente dai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono.
L’aliquota di finanziamento è quella già stabilita dalla
legge quadro sulla formazione (8) a copertura degli oneri relativi
al fondo di rotazione.
Si tratta del contributivo integrativo (0,30%) di cui
all’art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978 e successive modificazioni, versato
dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della
disoccupazione involontaria.
La norma, modificando la precedente
disposizione (9) fissa l’adesione entro il 30 giugno 2003.
La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare
le modalità di adesione, la riscossione della relativa
contribuzione ed il successivo trasferimento delle risorse ai singoli Fondi
indicati dai datori di lavoro.
La materia sarà illustrata con apposita
circolare in corso di predisposizione.
2. Altre disposizioni aventi riflesso
nell’anno 2003.
2.1 Riduzione contributiva
nell’edilizia.
L’articolo 2, c. 3 della legge n. 266/2002
(allegato 1) ha ripristinato fino al 31 dicembre 2006 la speciale riduzione
contributiva per l’edilizia sulle quote diverse da quelle del FPLD.
La tecnica legislativa utilizzata, novellando la
precedente disposizione (10), fa sì che il beneficio continui ad applicarsi
senza soluzione di continuità rispetto a quello precedente.
Si osserva, tuttavia, che, non essendo stato modificato
l’impianto legislativo di riferimento, l’operatività della riduzione rimane
subordinata alla pubblicazione dell’apposito Decreto attuativo che, per quanto riguarda l’anno 2002, è in corso
d’emanazione.
Le disposizioni operative per il recupero del beneficio,
saranno impartite dopo la pubblicazione del Decreto interministeriale.
2.2 Disposizioni in materia di sgravi.
2.2.1 Sgravi per il mezzogiorno e zone assimilate.
Si ricorda che nell’anno in corso continua ad applicarsi
la normativa in materia di sgravio totale triennale introdotta rispettivamente
dalle seguenti leggi:
Legge |
Anno
d’assunzione dei lavoratori |
23/12/1998, n. 448 art. 3 |
2000 - 2001 |
28/12/2001, n. 448 art. 44 |
2002 |
2.2.2 Sgravio alle
imprese armatoriali.
L’articolo 21, c. 10 della legge n. 289/2002
(allegato 2) riconosce, a favore delle imprese armatrici italiane, l’estensione
dei benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30.
Lo sgravio, previsto per gli anni dal 2003 al 2005 nella
misura del 25 per cento, compete alle imprese armatoriali
per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno,
attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di
proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o
contratti di servizio.
Ai sensi dell’articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni,
l'efficacia dell’agevolazione è, tuttavia, subordinata all'autorizzazione ed ai
vincoli della Commissione europea.
Sulla materia saranno fornite disposizioni
operative una volta intervenuto il provvedimento autorizzativo.
IL DIRETTORE GENERALE
f.f.
PRAUSCELLO
ALLEGATI OMISSIS
(1) Disposizione da ultimo prorogata fino al 31/12/2002
con D.D.M.M. 30956 e 30968 del 8 aprile 2002 (si veda
al riguardo la circolare n. 116 del 21 giugno 2002).
(2) Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (GU n. 305 del 31/12/2002- Suppl. Ordinario n. 240) Art.
41, c. 1.
(3) Contributo dello 0,90 di cui
all'art. 9 della legge n. 407/1990 e contributo ex art. 16, c. 2 della legge n.
223/1991 (0,30%).
(4) Disposizione introdotta
dall’art. 1, c. 1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20/3/1998, n. 52, come modificato, da ultimo, l’art. 2, c. 1 della legge 31/7/2002, n.
172, di conversione del D.L. 11 giugno 2002, n. 108.
(5) Art.
41, c. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(6) Art.
15 della legge n. 451/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
(7) Art.
41, c. 6 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(8) Legge 21 dicembre 1978 n. 845.
(9) Art. 118 della legge 29/12/2000, n. 388.
(10) Art. 45, c. 18
della legge n. 144/1999. Riduzione per il triennio 1999 – 2001.