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Roma, 31 gennaio 2003

 

Circolare n.12/2003

Oggetto: Autotrasporto – Divieti di circolazione 2003 – D.M. 17.12.2002, su G.U. n.16 del 21.1.2003.

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che ha fissato il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per il corrente anno.

 

Il testo del decreto non presenta disposizioni diverse da quelle già preannunciate dalla scrivente. Si rammenta che le novità più significative in tema di divieti di circolazione 2003 riguardano la riduzione del periodo di divieto nelle domeniche di maggio, l’abolizione dell’interdizione alla circolazione per la festività di Pentecoste nelle province transfrontaliere e l’esclusione di ulteriori restrizioni alla circolazione per i veicoli eccezionali.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.142/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n.16 del 21.1.2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2002

Direttive  e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale
fuori dai centri abitati per l'anno 2003.
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa  complessiva  massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 2003 di seguito
elencati:
    a)  tutte  le  domeniche  dei  mesi  di gennaio, febbraio, marzo,
aprile,  maggio,  ottobre,  novembre e dicembre, dalle ore 8 alle ore
22;
    b)  tutte  le  domeniche  dei  mesi  di  giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7 alle ore 24;
    c) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 gennaio;
    d) dalle ore 8 alle ore 22 del 6 gennaio;
    e) dalle ore 16 alle ore 22 del 18 aprile;
    f) dalle ore 8 alle ore 22 del 19 aprile;
    g) dalle ore 8 alle ore 22 del 21 aprile;
    h) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 aprile;
    i) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 maggio;
    j) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 giugno;
    k) dalle ore 15 alle ore 24 del 28 giugno;
    l) dalle ore 7 alle ore 24 del 5 luglio;
    m) dalle ore 7 alle ore 24 del 12 luglio;
    n) dalle ore 7 alle ore 24 del 19 luglio;
    o) dalle ore 7 alle ore 24 del 26 luglio;
    p) dalle ore 7 alle ore 24 del 1 agosto;
    q) dalle ore 7 alle ore 24 del 2 agosto;
    r) dalle ore 7 alle ore 24 del 9 agosto;
    s) dalle ore 7 alle ore 24 del 15 agosto;
    t) dalle ore 7 alle ore 24 del 16 agosto;
    u) dalle ore 7 alle ore 24 del 23 agosto;
    v) dalle ore 7 alle ore 24 del 30 agosto;
    w) dalle ore 7 alle ore 24 del 6 settembre;
    x) dalle ore 16 alle ore 22 del 31 ottobre;
    y) dalle ore 8 alle ore 22 del 1 novembre;
    z) dalle ore 8 alle ore 22 dell'8 dicembre;
    aa) dalle ore 8 alle ore 22 del 25 dicembre;
    bb) dalle ore 8 alle ore 22 del 26 dicembre.
  2.  Per  i  complessi  di  veicoli  costituiti da un trattore ed un
semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il
limite  di  massa  di  cui  al  comma precedente deve essere riferito
unicamente  al  trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in
cui  quest'ultimo  non sia atto al carico, coincide con la tara dello
stesso.
                               Art. 2.
  1.  Per  i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti
di  idonea  documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario
di inizio del divieto e' posticipato di ore quattro. Limitatamente ai
veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente e' consentito,
qualora  il  periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme
del  regolamento  CEE n. 3820/85 cada in coincidenza del posticipo di
cui  al  presente  comma di usufruire, con decorrenza dal termine del
periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.
  2.   Per   i   veicoli   diretti   all'estero,   muniti  di  idonea
documentazione  attestante  la  destinazione del viaggio, l'orario di
termine  del  divieto e' anticipato di ore due; per i veicoli diretti
in   Sardegna   muniti   di   idonea   documentazione  attestante  la
destinazione   del  viaggio,  l'orario  di  termine  del  divieto  e'
anticipato di ore quattro.
  3. Tale anticipazione e' estesa a ore quattro per i veicoli diretti
agli  interporti  di  rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q.
Europa,  Torino-Orbassano,  Rivalta  Scrivia,  Trento, Novara e Parma
Fontevivo)  e  ai  terminals  intermodali  di  Busto  Arsizio, Milano
Rogoredo  e  Milano  smistamento,  e che trasportano merci destinate,
tramite gli stessi, all'estero. Detti veicoli devono essere muniti di
idonea   documentazione   (ordine   di   spedizione)   attestante  la
destinazione delle merci.
  4.  Per  i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti
verso  la rimanente parte del territorio nazionale, purche' muniti di
idonea  documentazione  attestante  rispettivamente  l'origine  o  la
destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto e'
rispettivamente  posticipato  e anticipato di ore quattro. Al fine di
favorire  l'intermodalita'  del  trasporto,  le stesse deroghe orarie
sono  accordate  ai  veicoli  che circolano in Sicilia, provenienti o
diretti  verso  la  rimanente  parte  del territorio nazionale che si
avvalgono  di  traghettamento,  ad  eccezione di quello proveniente o
diretto  alla  Calabria,  purche'  muniti  di  idonea  documentazione
attestante rispettivamente l'origine e la destinazione del viaggio.
  5.  Salvo  quanto disposto dal precedente comma 4, per tenere conto
delle  difficolta'  di  circolazione  in  presenza  di  cantieri  per
l'ammodernamento  dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonche' di
quelle  connesse  con  le  operazioni  di traghettamento, da e per la
Calabria,  per  i  veicoli  provenienti o diretti in Sicilia, purche'
muniti   di   idonea   documentazione   attestante   l'origine  e  la
destinazione   del   viaggio,  l'orario  di  inizio  del  divieto  e'
posticipato  di ore 2 e l'orario di termine del divieto e' anticipato
di 2 ore.
  6.  Ai  fini  dell'applicazione  dei  precedenti  commi,  i veicoli
provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Citta' del
Vaticano,   o  diretti  negli  stessi,  sono  assimilati  ai  veicoli
provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.
                               Art. 3.
  Il divieto di cui all'art. l non trova applicazione per i veicoli e
per  i  complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano
scarichi:
    a)  adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze
di polizia;
    c) utilizzati  dagli  enti  proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d) delle  amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio  nettezza  urbana"  nonche'  quelli  che,  per  conto delle
amministrazioni   comunali,   effettuano   il  servizio  "smaltimento
rifiuti",   purche'  muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema "PT" o con
l'emblema  "Poste  Italiane",  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'amministrazione
delle Poste e telecomunicazioni, anche estera, nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g)  adibiti  al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o
gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
    h) adibiti  al  trasporto  esclusivamente  di animali destinati a
gareggiare  in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
    i) adibiti  esclusivamente  al  servizio di ristoro a bordo degli
aeromobili   o   che  trasportano  motori  e  parti  di  ricambio  di
aeromobili;
    l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi
indispensabili  destinati  alla  marina mercantile, purche' muniti di
idonea documentazione;
    m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
      m1) giornali, quotidiani e periodici;
      m2) prodotti per uso medico;
      m3)  latte,  escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi
alimentari,  purche',  in  quest'ultimo  caso, gli stessi trasportino
latte  o  siano  diretti  al  caricamento dello stesso. Detti veicoli
devono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni  di  0,50 m  di  base e 0,40 m di altezza, con impressa in
nero  la  lettera  "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in
modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
    n) classificati  macchine  agricole  ai  sensi  dell'art.  57 del
decreto   legislativo   30   aprile   1992,   n.   285  e  successive
modificazioni,  adibite al trasporto di cose, che circolano su strade
non  comprese  nella  rete  stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    o) costituiti  da  autocisterne adibite al trasporto di acqua per
uso domestico;
    p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
    q) per  il  trasporto  di derrate alimentari deperibili in regime
ATP;
    r) per  il  trasporto  di  prodotti  deperibili,  quali  frutta e
ortaggi  freschi,  carni  e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi
destinati  alla  macellazione  o  provenienti  dall'estero, nonche' i
sottoprodotti  derivati  dalla  macellazione  degli stessi, latticini
freschi,  derivati  del  latte  freschi e sementi vive. Detti veicoli
devono  essere  muniti  di  cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni  di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero
la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
                               Art. 4.
  1.  Dal  divieto  di cui all'art. 1 sono esclusi, purche' muniti di
autorizzazione prefettizia:
    a) i  veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli
di  cui  all'art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o
per  fattori  climatici  e  stagionali,  sono  soggetti  ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai  luoghi  di  produzione a quelli di deposito o vendita, nonche' i
veicoli  ed  i  complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti
destinati all'alimentazione degli animali;
    b)  i  veicoli  ed  i complessi di veicoli, classificati macchine
agricole,  destinati  al  trasporto  di cose, che circolano su strade
comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
    c) i  veicoli  adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta
necessita' ed urgenza.
  2.  I  veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla
circolazione  in  deroga,  devono  altresi' essere muniti di cartelli
indicatori  di  colore  verde,  delle  dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m  di  altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di
altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro.
                               Art. 5.
  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto a) del comma l dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  almeno  dieci giorni prima della data in cui si chiede di
poter   circolare,  di  norma  alla  prefettura  della  provincia  di
partenza,   la  quale,  accertata  la  reale  rispondenza  di  quanto
richiesto  ai  requisiti  di cui al punto a) del comma l dell'art. 4,
ove  non  sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sara' indicato:
    a) l'arco temporale di validita', non superiore a sei mesi;
    b) la  targa  del  veicolo autorizzato alla circolazione; possono
essere  indicate  le  targhe  di piu' veicoli se connessi alla stessa
necessita';
    c)  le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' i percorsi
consentiti  in  base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione
investe  solo  l'ambito  di una provincia puo' essere indicata l'area
territoriale  ove  e'  consentita  la  circolazione,  specificando le
eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
    d)  il  prodotto  o  i  prodotti  per  il  trasporto dei quali e'
consentita la circolazione;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il  trasporto  dei  prodotti  indicati nella richiesta e che sul
veicolo   devono   essere   fissati   cartelli   indicatori   con  le
caratteristiche e le modalita' gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2.  Per  i  veicoli  e  complessi di veicoli di cui al punto b) del
comma  1  dell'art.  4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga  devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data
in  cui si chiede di poter circolare, alla prefettura della provincia
interessata  la  quale  rilascia  il  provvedimento autorizzativo sul
quale sara' indicato:
    a) l'arco  temporale  di  validita',  corrispondente  alla durata
della  campagna  di  produzione agricola che in casi particolari puo'
essere esteso all'intero anno solare;
    b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di
veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di
tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
    c) l'area   territoriale   ove   e'  consentita  la  circolazione
specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
  3.  Per  le autorizzazioni di cui al punto a) del comma l dell'art.
4,  nel  caso  in  cui sia comprovata la continuita' dell'esigenza di
effettuare,  da parte dello stesso soggetto, piu' viaggi in regime di
deroga  e  la  costanza  della tipologia dei prodotti trasportati, e'
ammessa  la  facolta', da parte della prefettura, di rinnovare, anche
piu'  di  una  volta  ed  in ogni caso non oltre il termine dell'anno
solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto
di  convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto
interessato.
                               Art. 6.
  1.  Per  i  veicoli  di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 4, le
richieste  di  autorizzazione  a  circolare  in  deroga devono essere
inoltrate,  in  tempo utile, di norma alla prefettura della provincia
di   partenza,   la  quale,  valutate  le  necessita'  e  le  urgenze
prospettate,  in  relazione  alle  condizioni locali e generali della
circolazione,  puo'  rilasciare  il  provvedimento  autorizzativo sul
quale sara' indicato:
    a) il  giorno di validita'; l'estensione a piu' giorni e' ammessa
solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
    b) la  targa  del veicolo autorizzato; l'estensione a piu' targhe
e'  ammessa  solo  in  relazione  alla  necessita'  di suddividere il
trasporto in piu' parti;
    c) le  localita'  di  partenza  e  di arrivo, nonche' il percorso
consentito in base alle situazioni di traffico;
    d) il prodotto oggetto del trasporto;
    e) la specifica che il provvedimento autorizzativo e' valido solo
per  il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere
fissati  cartelli  indicatori,  con le caratteristiche e le modalita'
gia' specificate all'art. 4, comma 2.
  2.  Per  le  autorizzazioni  di  cui all'art. 4, comma 1, punto c),
limitatamente  ai  veicoli  utilizzati  per lo svolgimento di fiere e
mercati  ed  ai  veicoli  adibiti  al  trasporto  di attrezzature per
spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l'esigenza  di  effettuare  piu'  viaggi  in  regime di deroga per la
stessa  tipologia  dei  prodotti  trasportati, le prefetture, ove non
sussistono  motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione
di  validita'  temporale  non  superiore  a quattro mesi, sulla quale
possono  essere diversificate, per ogni giornata in cui e' ammessa la
circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso
consentito, le eventuali prescrizioni.
                               Art. 7.
  1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4,
puo'  essere  rilasciata anche dalla prefettura nel cui territorio di
competenza ha sede la ditta che esegue il trasporto o che e' comunque
interessata  all'esecuzione  del trasporto. In tal caso la prefettura
nel  cui  territorio  di  competenza  ha  inizio il viaggio che viene
effettuato  in  regime  di  deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
  2.   Per   i   veicoli   provenienti  dall'estero,  la  domanda  di
autorizzazione   alla   circolazione   puo'  essere  presentata  alla
prefettura  della  provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in
territorio  italiano,  anche dal committente o dal destinatario delle
merci  o da una agenzia di servizi a cio' delegata dagli interessati.
In  tali  casi,  per  la  concessione  delle autorizzazioni i signori
prefetti  dovranno  tenere  conto,  in  particolare,  oltre  che  dei
comprovati  motivi di urgenza e indifferibilita' del trasporto, anche
della  distanza  della  localita'  di  arrivo, del tipo di percorso e
della situazione dei servizi presso le localita' di confine.
  3.  Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i
signori   prefetti   dovranno   tener   conto,   nel  rilascio  delle
autorizzazioni  di  cui  all'art.  4, comma 1, lettere a) e c), anche
delle  difficolta'  derivanti  dalla  specifica  posizione geografica
della  Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni
di traghettamento.
  4.  Durante  i  periodi  di  divieto  i prefetti nel cui territorio
ricadano  posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i
veicoli  provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la
sosta o autoporti, siti in prossimita' della frontiera.
                               Art. 8.
  1.  Il  calendario  di  cui all'art. 1 non si applica per i veicoli
eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
    a) adibiti  a  pubblico  servizio  per  interventi  urgenti  e di
emergenza,  o  che  trasportano  materiali  ed  attrezzi  a  tal fine
occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, ecc.);
    b) militari, per comprovate necessita' di servizio, e delle Forze
di polizia;
    c)  utilizzati  dagli  enti proprietari o concessionari di strade
per motivi urgenti di servizio;
    d)  delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura
"Servizio  nettezza  urbana"  nonche'  quelli  che  per  conto  delle
amministrazioni comunali effettuano il servizio "smaltimento rifiuti"
purche'     muniti     di    apposita    documentazione    rilasciata
dall'amministrazione comunale;
    e) appartenenti  al  Ministero  delle  comunicazioni o alle Poste
Italiane  S.p.a.,  purche'  contrassegnati  con  l'emblema "PT" o con
l'emblema  "Poste  Italiane",  nonche'  quelli  di  supporto, purche'
muniti  di  apposita  documentazione  rilasciata dall'amministrazione
delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonche' quelli adibiti
ai  servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999,
n.  261,  in  virtu'  di  licenze  e  autorizzazioni  rilasciate  dal
Ministero delle comunicazioni;
    f) del  servizio  radiotelevisivo,  esclusivamente  per urgenti e
comprovate ragioni di servizio;
    g) adibiti  al  trasporto  di carburanti e combustibili liquidi o
gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
    h) macchine  agricole,  eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma
8,  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive
modificazioni,  che  circolano  su  strade  non  comprese  nella rete
stradale  di  interesse  nazionale  di  cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 461.
                               Art. 9.
  1.  Il  trasporto  delle  merci  pericolose comprese nella classe 1
della   classifica   di  cui  all'art.  168,  comma  1,  del  decreto
legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e successive modificazioni, e'
vietato  comunque,  indipendentemente dalla massa complessiva massima
del  veicolo, oltreche' nei giorni di calendario indicati all'art. 1,
dal  1 giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdi'
alle ore 24 della domenica successiva.
  2.  Per  tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie
alla  circolazione  ad  eccezione del trasporto di fuochi artificiali
rientranti  nella  IV  e  V  categoria,  previste  nell'allegato A al
Regolamento  per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773,
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con  regio decreto
6 maggio  1940,  n.  635,  a  condizione  che  lo  stesso avvenga nel
rispetto  di  tutte  le  normative vigenti, lungo gli itinerari e nei
periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilita' con le
esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
  3.  In  deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresi' essere
rilasciate  autorizzazioni  prefettizie  per  motivi di necessita' ed
urgenza,  per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le
quali  siano  previsti  tempi di esecuzione estremamente contenuti in
modo   tale  da  rendere  indispensabile,  sulla  base  di  specifica
documentazione  rilasciata  dal soggetto appaltante, la lavorazione a
ciclo   continuo  anche  nei  giorni  festivi.  Dette  autorizzazioni
potranno   essere   rilasciate   limitatamente   a   tratti  stradali
interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai
comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni
che  possano  costituire  potenziale  pericolo  in  dipendenza  della
circolazione   dei   veicoli.  Nelle  stesse  autorizzazioni  saranno
indicati  gli  itinerari,  gli  orari  e  le modalita' che gli stessi
prefetti   riterranno  necessari  ed  opportuni  nel  rispetto  delle
esigenze  di  massima  sicurezza  del  trasporto e della circolazione
stradale.  Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si
ritiene  prevedibile  la  massima  affluenza  di  traffico  veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
                              Art. 10.
  1.   Le   autorizzazioni   prefettizie   alla   circolazione   sono
estendibili:  ai  veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso
in  cui  tale  circostanza  si  verifichi  nell'ambito  di  un  ciclo
lavorativo  che  comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi
nel corso della stessa giornata lavorativa.
                              Art. 11.
  1.  Le  prefetture  attueranno,  ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
nuovo  codice  della  strada,  approvato  con  decreto legislativo 30
aprile  1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  le  direttive
contenute  nel  presente  decreto  e provvederanno a darne conoscenza
alle  amministrazioni  regionali,  provinciali e comunali, nonche' ad
ogni altro ente od associazione interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 dicembre 2002
                                                 Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 4, foglio n. 314