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Roma, 7 febbraio 2003

 

Circolare n. 14/2003

Oggetto: Autotrasporto – Riduzione accisa gasolio per il II semestre 2002 – Comunicato Agenzia Dogane prot.n.445/V/AGT del 31.1.2003.

 

L’Agenzia delle Dogane, con il comunicato in oggetto, ha confermato l’applicazione dello sconto accise nel periodo luglio-dicembre 2002 in misura analoga a quella prevista nel primo semestre dello scorso anno, pari a 0,04327908 euro/litro.

 

Com’è noto, lo sconto compete alle imprese di autotrasporto per i consumi di gasolio relativi ai veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate. Per ottenere il beneficio le imprese interessate devono presentare agli uffici finanziari territorialmente competenti (Uffici Tecnici di Finanza, ovvero Uffici delle Dogane dove istituiti) apposita dichiarazione su supporto magnetico, utilizzando il programma informatico dell’Agenzia delle Dogane disponibile sul sito Internet www.agenziadogane.it/italiano/dcpc/benefici2.htm.

 

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni è il 31 marzo 2003.

 

Si rammenta che il diritto al beneficio si perfeziona decorsi 60 giorni dalla presentazione delle dichiarazioni senza che l’ufficio ricevente abbia manifestato riserve (silenzio-assenso); l’importo spettante può essere utilizzato in compensazione dei versamenti fiscali e previdenziali effettuati tramite il modello F24, ovvero può essere chiesto a rimborso. Nel caso di compensazione tramite il modello F24, l’Agenzia ha confermato l’utilizzo del codice tributo “6740”.

 

Con l’occasione, si richiama l’attenzione sull’ulteriore sconto spettante alle imprese di autotrasporto a titolo di rimborso della carbon tax 2002, pari 0,017177 euro per ogni litro di gasolio consumato nello scorso anno con veicoli di peso superiore a 11,5 tonnellate. I termini per la presentazione delle dichiarazioni per ottenere il beneficio sono aperti fino al 30 giugno 2003. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.115 e 75/2002

 

Allegato uno

 

D/d

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AGENZIA DELLE DOGANE

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI

NOTA DEL 31.02.2003 PROT.445/V/AGT

 

OGGETTO: Riduzione dell’accisa sul gasolio utilizzato nel settore dell’autotrasporto per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2002. - Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n.178.

 

Con riferimento al beneficio in oggetto, non essendosi verificati i presupposti richiesti dalla norma agevolativa per la rideterminazione della riduzione dell’aliquota d’accisa relativa al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti l’attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie del trasporto di persone, si comunica che per il periodo 1°luglio-31 dicembre 2002, la misura della riduzione di accisa viene confermata in euro 43,27908 per mille litri di gasolio (importo così determinato con riferimento al 30 giugno 2002).

Si ricorda che :

-    per ottenere il rimborso corrispondente al credito maturato sulla base dell’importo della riduzione di accisa come sopra rideterminato, gli aventi diritto presentano apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n.277 (G.U. n.238 dell’11 ottobre 2000) entro il 31 marzo 2003;

-    gli aventi diritto che scelgono di utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto;

-    sul sito internet dell’Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.it in allegato al presente comunicato è stato riproposto il software che permette la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico - floppy disk o cd-rom- al competente ufficio territoriale dell’Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito; Direzione Circoscrizionale di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici sono anch’essi reperibili sul sito internet);

-    facendo seguito a quanto comunicato con nota prot. n. 5583 del 18 novembre 2002, essendo rimasta immutata la misura del beneficio in questione si conferma che, per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740;

-    per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Il Customer care dell’Agenzia è raggiungibile dalle ore 08.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali al numero verde 800 257 428.

 

f.to Il Direttore dell’Area Centrale

(Dr. Aldo Tarascio)