|
Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama
62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it
- http://www.confetra.com
|
Roma, 14 febbraio 2003
Circolare n. 23/2003
Oggetto: Trasporti internazionali –
Ecopunti Austria – D.M. 23.1.2003 su G.U. n.23 del 29.1.2003.
Con il decreto
indicato in oggetto il Ministero dei Trasporti ha
aumentato la riserva di ecopunti destinata alle
imprese che utilizzano l’autostrada viaggiante attraverso l’Austria.
Da quest’anno, infatti, il rilascio di una parte degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio
austriaco via strada è stato subordinato all’utilizzo
del trasporto combinato accompagnato.
In particolare nel
primo quadrimestre 2003, l’1 per cento dell’intera assegnazione di ecopunti italiani (pari a
102.500 permessi su un totale di 1.025.363) è stato destinato alle imprese che
nel periodo compreso tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2002 hanno effettuato
almeno 10 viaggi con l’autostrada viaggiante, secondo il criterio di 5 ecopunti a viaggio fino a un massimo di 250 ecopunti.
Con il decreto in
oggetto è stato previsto che gli eventuali ecopunti eccedenti la richiesta delle cosiddette ”nuove imprese”,
cioè quelle che richiedono i permessi di transito per la prima volta, possano
andare in aumento della riserva destinata all’utilizzo dell’autostrada
viaggiante.
Con l’occasione si
fa presente che il Parlamento europeo – su proposta
del Presidente della Commissione Trasporti Luciano Caveri
– ha respinto la decisione del Consiglio UE del dicembre scorso di prorogare il
regime degli ecopunti fino al 2006. La questione
dovrà ora tornare all’esame del Consiglio dei Ministri dei Trasporti europei e successivamente in seconda lettura all’Europarlamento. Se le divergenze perdureranno si dovrà far ricorso ad una
procedura di conciliazione tra i due organi.
|
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.59/2002 |
|
|
Allegati due |
|
|
D/d |
|
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
|
G.U. n.23
del 29.01.2003 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 gennaio 2003
Disposizioni relative all'autotrasporto di
merci in transito sul
territorio austriaco. Ulteriori misure per
l'assegnazione di ecopunti
per il 1o
quadrimestre dell'anno 2003 ai fini della promozione del
trasporto ferroviario combinato accompagnato.
IL DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Decreta:
Art. 1.
1. Qualora la
quota di ecopunti
indicata all'art. 4, comma 5, del
decreto dirigenziale 4 dicembre
2002 non fosse
sufficiente a
soddisfare tutte le richieste pervenute ai fini
dell'ottenimento del
citato "premio" verranno
utilizzati, a questo
scopo e fino ad
esaurimento, gli ecopunti residui
dalla quota indicata all'art. 4,
comma 4 del medesimo
decreto.
2. Nel caso
che la quota di ecopunti integrata secondo quanto
previsto al
precedente comma non
fosse ancora sufficiente
a
soddisfare tutte
le richieste, si procedera' all'assegnazione
degli
ecopunti secondo l'ordine di protocollazione
delle domande, fino ad
esaurimento della
quota riservata come
integrata ai sensi
del
comma 1.
Roma, 23 gennaio 2003
Il
direttore generale: Ricozzi
G.U: n.296 del 18.12.2002 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 4 dicembre 2002
Disposizioni relative all'autotrasporto di
merci in transito sul
territorio austriaco - Misure per il 3o quadrimestre dell'anno 2002 -
Criteri per l'assegnazione di ecopunti per
il 1o quadrimestre
dell'anno 2003.
IL
DIRETTORE GENERALE
per l'autotrasporto di persone e cose
Decreta:
Istituzione Fondo
nazionale ecopunti conto terzi anno 2002
Art. 1.
1. E' costituito un
fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno
2002 cui affluiscono:
a) 98.371 ecopunti facenti
parte della riserva comunitaria per
l'anno 2002 ed
attribuiti all'Italia dalla commissione;
b) gli ecopunti facenti
parte del contingente 2002 che al 13
dicembre p.v. non sono
stati distribuiti alle singole imprese;
c) gli ecopunti facenti parte del contingente 2002 assegnati ad
imprese che non hanno
effettuato, al 13 dicembre p.v., alcun transito
attraverso il territorio austriaco registrato al sistema
elettronico
di rilevazione.
Art. 2.
1. A
partire dal 14
dicembre p.v. accedono
al fondo nazionale
ecopunti conto terzi:
a) le imprese che al 13 dicembre p.v. hanno
terminato la propria
assegnazione di ecopunti;
b) le imprese
che terminano gli ecopunti loro
assegnati nel
periodo di vigenza del
fondo;
c)
le imprese di cui al punto c) del precedente art. 1.
Art. 3.
1. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo l paragrafo 1, lettera
c), le imprese che al 13 dicembre hanno ancora degli ecopunti possono
continuare ad utilizzarli
fino ad esaurimento.
2. A
partire dal 14 dicembre p.v., salvo che per quanto
previsto
dall'art. 13
del decreto dirigenziale 29
luglio 2002 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 186
del 9 agosto 2002 (trasporti eccezionali),
nessuna assegnazione
di ecopunti, relativa
al contingente 2002,
verra' effettuata a favore di singole imprese.
Ripartizione contingente ecopunti 1o quadrimestre 2003
Art. 4.
1. Il
contingente di ecopunti riservato
alle imprese italiane
interessate al transito
attraverso il territorio austriaco e', per il
1o quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.
2. Alle
imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi
che, nel
corso dell'anno 2002, hanno
ottenuto, a qualsiasi titolo,
un'assegnazione di ecopunti, e' riservata, per il 1o quadrimestre
2003, una quota
pari a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione
quadrimestrale). Di tale
quota 1.600 ecopunti
sono destinati alle
imprese di cui al
successivo art. 5, comma 5.
3. Alle imprese che effettuano
trasporto di merci in conto proprio
e' riservata,
per il 1o quadrimestre 2003, una
quota pari a 29.735
ecopunti (2,90% dell'assegnazione quadrimestrale). Tale
quota
affluisce nel fondo
nazionale ecopunti conto proprio.
4. Alle
imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi
che nel
corso dell'anno 2002 non hanno ottenuto alcuna assegnazione
di ecopunti, e'
riservata, per il 1o quadrimestre
2003, una quota
pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).
5. Alle
imprese che effettuano
trasporto di merci in conto terzi
che durante
il periodo settembre - dicembre
2002 hanno utilizzato,
per transitare
attraverso il territorio austriaco, il sistema del
trasporto ferroviario combinato accompagnato e'
riservata, per il 1o
quadrimestre 2003
una quota pari
a 10.250 ecopunti (1%
dell'assegnazione
quadrimestrale).
6. Alle imprese che effettuano
trasporti eccezionali e' riservata,
per il
1o quadrimestre 2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05%
dell'assegnazione quadrimestrale).
Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D.
Imprese vecchie)
Art. 5.
Criteri di calcolo
dell'assegnazione
1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento
del territorio
austriaco alle imprese che effettuano trasporto di
merci in
conto terzi indicate
all'art. 4 comma
2 del presente
decreto, viene
determinata, a favore
di ciascuna impresa, per il
quadrimestre dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei
transiti
effettuati dall'impresa
interessata nel 1o quadrimestre dell'anno
2001 e dell'anno 2002; la cifra cosi' ottenuta viene
moltiplicata per
6,02. Condizione indispensabile per aver titolo
all'assegnazione e'
che l'impresa
interessata abbia effettuato
almeno un viaggio di
transito attraverso
il territorio austriaco registrato al sistema
elettronico di rilevazione
dei transiti nel corso del 1o quadrimestre
2002.
2. Per la determinazione del numero di transiti
valutabili ai fini
di quanto previsto dal precedente comma l
verranno considerati tutti
i viaggi dichiarati di transito effettuati
dalle singole imprese nei
periodi indicati con
esclusione:
a) dei viaggi
dichiarati di transito
effettuati senza il
versamento, per intero, degli ecopunti dovuti
(c.d. transiti "in
nero");
b) dei viaggi
dichiarati di transito per i quali risulta che
il
posto di
frontiera di entrata e il posto
di frontiera di uscita si
trovano sulla medesima
linea di confine (viaggi bilaterali);
3. La
cifra determinata tenendo
conto dei criteri indicati ai
precedenti commi
viene ridotta di una quota pari alla media degli
ecopunti corrispondenti ai transiti "in nero" effettuati
dall'impresa
nel 1o
quadrimestre dell'anno 2001 e nel
1o quadrimestre dell'anno
2002. La riduzione
non potra', comunque, essere
superiore al 50%
dell'assegnazione calcolata
ai sensi del
comma 1 del
presente
articolo.
4. I dati
utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei
transiti effettuati da
ciascuna impresa nel 1o quadrimestre dell'anno
2001 e nel 1o
quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel
sistema elettronico di
rilevazione dei transiti.
5. Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50
ecopunti ai sensi
degli articoli 9,
10, 11 e 12 del decreto direttoriale 12 aprile 2002
pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2002 e degli
articoli 9,
10, 11 e
12 del decreto direttoriale 29
luglio 2002
pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002 (c.d.
imprese nuove 2002) otterranno per il 1o quadrimestre
2003, a titolo
forfettario, 50 ecopunti, nell'ambito della quota
indicata al comma 2
del precedente
art. 4.
6. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul consumo
al fine di assumere eventuali
provvedimenti in caso di
scarso o irregolare
utilizzo degli ecopunti.
Art. 6.
Criteri di correzione
dell'assegnazione
1. Nell'eventualita' che
la somma totale delle assegnazioni di
ecopunti alle imprese
indicate all'art. 4
comma 2 del presente
decreto superi,
per il 1o
quadrimestre dell'anno 2003, il numero
totale degli ecopunti ad esse
riservati, la quota
di ecopunti
spettante a
ciascuna impresa per il 1o quadrimestre dell'anno 2003,
calcolata in
base ai criteri esposti nel precedente art. 5, viene
ridotta di
un coefficiente percentuale pari
alla differenza tra la
somma totale
delle assegnazioni delle singole imprese e il numero
degli ecopunti ad esse riservati.
2. Alle
imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 5 e nel
comma 1
del presente articolo
dovessero aver titolo ad una quota
inferiore a 50 ecopunti, verra' attribuita,
secondo le modalita' di
rilascio indicate nel
presente decreto, una quota di ecopunti, per il
1o quadrimestre 2003 pari a 50,nei
seguenti casi:
a) il parco
veicolare, registrato al
sistema elettronico di
rilevazione dei transiti, comprende esclusivamente
veicoli aventi un
Cop-dokument attestante un
consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
b) la domanda di
rinnovo, redatta ai sensi del successivo art. 7,
contiene un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal sistema
elettronico di rilevazione
dei transiti di tutti i veicoli registrati
a nome
dell'impresa stessa aventi
un Cop-dokument
attestante un
consumo superiore a 6 ecopunti;
c) successivamente
alla comunicazione dell'assegnazione e, avendo
omesso di
farlo nella domanda
di rinnovo, l'impresa interessata
presenta, secondo l'allegato 7 al presente decreto, una
richiesta di
cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione dei
transiti di
tutti i
veicoli registrati a
proprio nome aventi un Cop-dokument
attestante un consumo
superiore a 6 ecopunti.
Art. 7.
Modalita'
di richiesta
1. Le
imprese indicate all'art. 4,
comma 2 e all'art. 5, comma 5
del presente
decreto interessate ad ottenere l'assegnazione della
quota di ecopunti loro spettante per il 1o quadrimestre 2003,
secondo
le modalita' indicate
al successivo art. 8, debbono, a tal fine,
presentare apposita
domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione
del presente
decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. La
domanda di cui
al comma precedente,
redatta secondo
l'allegato 1 al presente decreto e corredata
dell'attestazione di un
versamento di Euro 10,33 sul conto corrente postale n.
4028 (imposta
di bollo) deve essere presentata al Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti
terrestri e per i
sistemi informativi
e statistici -
Direzione generale per
l'autotrasporto di
persone e cose -
ex APC3, via Caraci, n. 36 -
00157 Roma.
3. Le imprese che
presentano domanda, secondo le modalita' previste
dai precedenti
commi, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno
dalla data
di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale vedranno ridotta la
propria assegnazione per
il 1o
quadrimestre 2003 di una
quota pari al 30%.
4. Le imprese che
presentano domanda, secondo le modalita' previste
dai comma
1 e 2 del presente articolo, tra
il sessantunesimo ed il
novantesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta
Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per
il 1o
quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.
5. Le
imprese che presentano domanda
oltre il novantesimo giorno
dalla data
di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta