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Roma, 14 febbraio 2003

 

Circolare n. 23/2003

Oggetto: Trasporti internazionali – Ecopunti Austria – D.M. 23.1.2003 su G.U. n.23 del 29.1.2003.

 

Con il decreto indicato in oggetto il Ministero dei Trasporti ha aumentato la riserva di ecopunti destinata alle imprese che utilizzano l’autostrada viaggiante attraverso l’Austria.

 

Da quest’anno, infatti, il rilascio di una parte degli ecopunti necessari per l’attraversamento del territorio austriaco via strada è stato subordinato all’utilizzo del trasporto combinato accompagnato.

 

In particolare nel primo quadrimestre 2003, l’1 per cento dell’intera assegnazione di ecopunti italiani (pari a 102.500 permessi su un totale di 1.025.363) è stato destinato alle imprese che nel periodo compreso tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2002 hanno effettuato almeno 10 viaggi con l’autostrada viaggiante, secondo il criterio di 5 ecopunti a viaggio fino a un massimo di 250 ecopunti.

 

Con il decreto in oggetto è stato previsto che gli eventuali ecopunti eccedenti la richiesta delle cosiddette ”nuove imprese”, cioè quelle che richiedono i permessi di transito per la prima volta, possano andare in aumento della riserva destinata all’utilizzo dell’autostrada viaggiante.

 

Con l’occasione si fa presente che il Parlamento europeo – su proposta del Presidente della Commissione Trasporti Luciano Caveri – ha respinto la decisione del Consiglio UE del dicembre scorso di prorogare il regime degli ecopunti fino al 2006. La questione dovrà ora tornare all’esame del Consiglio dei Ministri dei Trasporti europei e successivamente in seconda lettura all’Europarlamento. Se le divergenze perdureranno si dovrà far ricorso ad una procedura di conciliazione tra i due organi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.59/2002

 

Allegati due

 

D/d

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G.U. n.23 del 29.01.2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2003

Disposizioni  relative  all'autotrasporto  di  merci  in transito sul

territorio austriaco. Ulteriori misure per l'assegnazione di ecopunti

per  il  1o  quadrimestre dell'anno 2003 ai fini della promozione del

trasporto ferroviario combinato accompagnato.

                        IL DIRETTORE GENERALE

                per l'autotrasporto di persone e cose

                              Decreta:

                               Art. 1.

  1. Qualora  la  quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 5, del

decreto   dirigenziale   4 dicembre  2002  non  fosse  sufficiente  a

soddisfare  tutte le richieste pervenute ai fini dell'ottenimento del

citato  "premio"  verranno  utilizzati,  a  questo  scopo  e  fino ad

esaurimento,  gli  ecopunti  residui dalla quota indicata all'art. 4,

comma 4 del medesimo decreto.

  2. Nel  caso  che  la  quota  di  ecopunti integrata secondo quanto

previsto   al   precedente  comma  non  fosse  ancora  sufficiente  a

soddisfare  tutte  le richieste, si procedera' all'assegnazione degli

ecopunti  secondo  l'ordine di protocollazione delle domande, fino ad

esaurimento  della  quota  riservata  come  integrata  ai  sensi  del

comma 1.

    Roma, 23 gennaio 2003

                                       Il direttore generale: Ricozzi

 

 

G.U: n.296 del 18.12.2002 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2002

Disposizioni  relative  all'autotrasporto  di  merci  in transito sul

territorio austriaco - Misure per il 3o quadrimestre dell'anno 2002 -

Criteri  per  l'assegnazione  di  ecopunti  per  il  1o  quadrimestre

dell'anno 2003.

                        IL DIRETTORE GENERALE

                per l'autotrasporto di persone e cose

                              Decreta:

     Istituzione Fondo nazionale ecopunti conto terzi anno 2002

                               Art. 1.

  1. E' costituito un fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno

2002 cui affluiscono:

    a) 98.371  ecopunti  facenti  parte della riserva comunitaria per

l'anno 2002 ed attribuiti all'Italia dalla commissione;

    b) gli  ecopunti  facenti  parte  del  contingente 2002 che al 13

dicembre p.v. non sono stati distribuiti alle singole imprese;

    c) gli  ecopunti  facenti parte del contingente 2002 assegnati ad

imprese che non hanno effettuato, al 13 dicembre p.v., alcun transito

attraverso  il territorio austriaco registrato al sistema elettronico

di rilevazione.

                               Art. 2.

  1.  A  partire  dal  14  dicembre  p.v. accedono al fondo nazionale

ecopunti conto terzi:

    a) le  imprese che al 13 dicembre p.v. hanno terminato la propria

assegnazione di ecopunti;

    b) le  imprese  che  terminano  gli  ecopunti  loro assegnati nel

periodo di vigenza del fondo;

    c) le imprese di cui al punto c) del precedente art. 1.

                               Art. 3.

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo l paragrafo 1, lettera

c), le imprese che al 13 dicembre hanno ancora degli ecopunti possono

continuare ad utilizzarli fino ad esaurimento.

  2.  A  partire  dal 14 dicembre p.v., salvo che per quanto previsto

dall'art.  13  del  decreto dirigenziale 29 luglio 2002 pubblicato in

Gazzetta  Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2002 (trasporti eccezionali),

nessuna  assegnazione  di  ecopunti,  relativa  al  contingente 2002,

verra' effettuata a favore di singole imprese.

       Ripartizione contingente ecopunti 1o quadrimestre 2003

                               Art. 4.

  1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italiane

interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il

1o quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.

  2.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi

che,  nel  corso  dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo,

un'assegnazione  di  ecopunti,  e'  riservata, per il 1o quadrimestre

2003,  una  quota  pari  a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione

quadrimestrale).  Di  tale  quota  1.600 ecopunti sono destinati alle

imprese di cui al successivo art. 5, comma 5.

  3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio

e'  riservata,  per  il 1o quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735

ecopunti   (2,90%   dell'assegnazione   quadrimestrale).  Tale  quota

affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.

  4.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi

che  nel  corso dell'anno 2002 non hanno ottenuto alcuna assegnazione

di  ecopunti,  e'  riservata,  per il 1o quadrimestre 2003, una quota

pari a 8.650 ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).

  5.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi

che  durante  il  periodo settembre - dicembre 2002 hanno utilizzato,

per  transitare  attraverso  il  territorio austriaco, il sistema del

trasporto  ferroviario combinato accompagnato e' riservata, per il 1o

quadrimestre   2003   una   quota   pari   a   10.250   ecopunti  (1%

dell'assegnazione quadrimestrale).

  6.  Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,

per  il  1o  quadrimestre  2003, una quota pari a 500 ecopunti (0,05%

dell'assegnazione quadrimestrale).

    Autotrasporto di merci in conto terzi (C.D. Imprese vecchie)

                               Art. 5.

                Criteri di calcolo dell'assegnazione

  1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamento

del  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto di

merci  in  conto  terzi  indicate  all'art.  4  comma  2 del presente

decreto,  viene  determinata,  a  favore  di ciascuna impresa, per il

quadrimestre  dell'anno 2003, calcolando il numero medio dei transiti

effettuati  dall'impresa  interessata  nel  1o quadrimestre dell'anno

2001 e dell'anno 2002; la cifra cosi' ottenuta viene moltiplicata per

6,02.  Condizione  indispensabile per aver titolo all'assegnazione e'

che  l'impresa  interessata  abbia  effettuato  almeno  un viaggio di

transito  attraverso  il  territorio  austriaco registrato al sistema

elettronico di rilevazione dei transiti nel corso del 1o quadrimestre

2002.

  2.  Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini

di  quanto previsto dal precedente comma l verranno considerati tutti

i  viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei

periodi indicati con esclusione:

    a) dei   viaggi   dichiarati  di  transito  effettuati  senza  il

versamento,  per  intero,  degli  ecopunti  dovuti (c.d. transiti "in

nero");

    b) dei  viaggi  dichiarati di transito per i quali risulta che il

posto  di  frontiera  di entrata e il posto di frontiera di uscita si

trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);

  3.  La  cifra  determinata  tenendo  conto  dei criteri indicati ai

precedenti  commi  viene  ridotta  di una quota pari alla media degli

ecopunti corrispondenti ai transiti "in nero" effettuati dall'impresa

nel  1o  quadrimestre  dell'anno 2001 e nel 1o quadrimestre dell'anno

2002.  La  riduzione  non  potra',  comunque, essere superiore al 50%

dell'assegnazione  calcolata  ai  sensi  del  comma  1  del  presente

articolo.

  4.  I  dati utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei

transiti effettuati da ciascuna impresa nel 1o quadrimestre dell'anno

2001  e nel 1o quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel

sistema elettronico di rilevazione dei transiti.

  5.  Le imprese che hanno ottenuto una quota di 50 ecopunti ai sensi

degli articoli 9, 10, 11 e 12 del decreto direttoriale 12 aprile 2002

pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 91 del 18 aprile 2002 e degli

articoli  9,  10,  11  e  12  del decreto direttoriale 29 luglio 2002

pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  186  del 9 agosto 2002 (c.d.

imprese  nuove 2002) otterranno per il 1o quadrimestre 2003, a titolo

forfettario, 50 ecopunti, nell'ambito della quota indicata al comma 2

del precedente art. 4.

  6.  L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche

sul  consumo  al  fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di

scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.

                               Art. 6.

               Criteri di correzione dell'assegnazione

  1.  Nell'eventualita'  che  la  somma  totale delle assegnazioni di

ecopunti  alle  imprese  indicate  all'art.  4  comma  2 del presente

decreto  superi,  per  il  1o  quadrimestre dell'anno 2003, il numero

totale  degli  ecopunti  ad  esse  riservati,  la  quota  di ecopunti

spettante  a  ciascuna impresa per il 1o quadrimestre dell'anno 2003,

calcolata  in  base  ai  criteri esposti nel precedente art. 5, viene

ridotta  di  un  coefficiente percentuale pari alla differenza tra la

somma  totale  delle  assegnazioni  delle singole imprese e il numero

degli ecopunti ad esse riservati.

  2.  Alle  imprese, che in base ai criteri esposti nell'art. 5 e nel

comma  1  del  presente  articolo  dovessero aver titolo ad una quota

inferiore  a  50 ecopunti, verra' attribuita, secondo le modalita' di

rilascio indicate nel presente decreto, una quota di ecopunti, per il

1o quadrimestre 2003 pari a 50,nei seguenti casi:

    a) il  parco  veicolare,  registrato  al  sistema  elettronico di

rilevazione  dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un

Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;

    b) la domanda di rinnovo, redatta ai sensi del successivo art. 7,

contiene  un'autorizzazione  esplicita alla cancellazione dal sistema

elettronico di rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati

a  nome  dell'impresa  stessa  aventi  un  Cop-dokument attestante un

consumo superiore a 6 ecopunti;

    c) successivamente alla comunicazione dell'assegnazione e, avendo

omesso  di  farlo  nella  domanda  di  rinnovo, l'impresa interessata

presenta,  secondo l'allegato 7 al presente decreto, una richiesta di

cancellazione  dal sistema elettronico di rilevazione dei transiti di

tutti  i  veicoli  registrati  a  proprio nome aventi un Cop-dokument

attestante un consumo superiore a 6 ecopunti.

                               Art. 7.

                       Modalita' di richiesta

  1.  Le  imprese  indicate all'art. 4, comma 2 e all'art. 5, comma 5

del  presente  decreto  interessate  ad ottenere l'assegnazione della

quota di ecopunti loro spettante per il 1o quadrimestre 2003, secondo

le  modalita'  indicate  al  successivo  art. 8, debbono, a tal fine,

presentare  apposita  domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione

del  presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

  2.   La  domanda  di  cui  al  comma  precedente,  redatta  secondo

l'allegato  1 al presente decreto e corredata dell'attestazione di un

versamento  di Euro 10,33 sul conto corrente postale n. 4028 (imposta

di  bollo) deve essere presentata al Ministero delle infrastrutture e

dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri e per i

sistemi   informativi   e   statistici   -   Direzione  generale  per

l'autotrasporto  di  persone  e  cose  - ex APC3, via Caraci, n. 36 -

00157 Roma.

  3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste

dai  precedenti  commi, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno

dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta

Ufficiale   vedranno  ridotta  la  propria  assegnazione  per  il  1o

quadrimestre 2003 di una quota pari al 30%.

  4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste

dai  comma  1  e 2 del presente articolo, tra il sessantunesimo ed il

novantesimo  giorno  dalla data di pubblicazione del presente decreto

nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per

il 1o quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.

  5.  Le  imprese  che presentano domanda oltre il novantesimo giorno

dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta