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Roma, 27 marzo 2003
Circolare n.38/2003
Oggetto: Dogane – Preavviso –
Punto della situazione.
Su richiesta di alcune associazioni
di categoria, tra cui Confetra e Fedespedi, si è svolta una riunione con
l’Agenzia delle Dogane per discutere sulle problematiche legate alla recente
risoluzione ministeriale n.1/D.
Com’è noto, quel
provvedimento, nel richiamare le disposizioni sul preavviso che le imprese operanti in procedura domiciliata devono
presentare alle dogane prima di dar seguito alle operazioni doganali, ha ribadito che quella comunicazione deve contenere la
descrizione dettagliata della merce in arrivo e in partenza, in particolare
mediante l’indicazione del relativo codice tariffario, del peso e del valore.
Confetra e Fedespedi
hanno chiarito come gran parte delle operazioni di esportazione
sia gestita in procedura domiciliata dai rappresentanti indiretti (imprese di
spedizione, magazzini generali). Quelle imprese, per essere competitive nei
confronti dei concorrenti europei, devono raggiungere standard produttivi
sempre più elevati, in particolare mediante l’utilizzo razionale dei mezzi di
trasporto, il contenimento dei costi, l’ottimizzazione
del tempo impiegato per ogni spedizione (c.d. transit-time).
In questo contesto, la presentazione del preavviso con
il dettaglio ora richiesto costituirebbe un enorme ostacolo che rischierebbe di
provocare deviazioni di traffico fuori dall’Italia.
L’Agenzia delle
Dogane - pur riaffermando che gli adempimenti in questione sono conformi alle
disposizioni comunitarie e che l’applicazione difforme che ne
è stata data fino ad oggi a livello territoriale (risulta che in alcune
circoscrizioni doganali il preavviso sia così generico da perdere completamente
di significato) non deve essere una giustificazione per rimanere
nell’illegittimità – si è dimostrata aperta a ipotesi di semplificazione e ha
convenuto sulla necessità che gli uffici doganali estendano l’orario di lavoro
in particolare nella giornata del venerdì in cui si concentrano le spedizioni.
Sulle seguenti
proposte di semplificazioni, scaturite nel corso della riunione, l’Agenzia ha
già dato l’assenso:
§
l’indicazione del codice tariffario della merce è limitata alle prime 4
cifre, tranne per alcune merci sensibili che saranno espressamente elencate
dall’Agenzia e per i prodotti soggetti a restituzione;
§
il peso, che può essere quello lordo o quello netto, può essere indicato
in misura approssimativa;
§
il valore potrà essere indicato per scaglioni secondo quanto preciserà
l’Agenzia (ad es. fino a 1.000 euro, oltre 1.000 e fino a 5.000 euro);
§
l’indicazione della targa del mezzo non è necessaria qualora si dichiari
che la merce si trova “in magazzino”;
§
l’indicazione dell’esposizione debitoria,
necessaria solo per le operazioni d’importazione è esclusa per le imprese che
operano con il collegamento telematico.
L’Agenzia esporrà i
suesposti chiarimenti in un’apposita circolare; nelle
more della emanazione del provvedimento, l’effetto della risoluzione 1/D potrà
essere sospeso a livello territoriale dalle Direzioni Regionali doganali. A tal
fine le associazioni territoriali interessate dovranno farsi parte attiva. Per
quanto riguarda la Lombardia la moratoria è già in
atto. Sempre con le Direzioni Regionali potranno essere individuate ulteriori semplificazioni che l’Agenzia delle Dogane si riserva
di esaminare. Per quanto riguarda l’estensione dell’orario di lavoro, questa
dovrà essere concordata a livello di circoscrizioni doganali.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.36/2003 |
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