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Roma, 2 luglio 2003
Circolare n.72/2003
Oggetto: Previdenza – Assegni per il nucleo familiare –
Nuovi limiti di reddito – Circolare Inps n.110 del 24.06.2003.
Con la circolare
indicata in oggetto l’INPS ha comunicato le nuove fasce di reddito valevoli dall’1
luglio 2003 al 30 giugno 2004 ai fini della corresponsione degli assegni per il
nucleo familiare previsti dalla legge n.153/88.
Come č noto, gli
assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai
dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l’apposito modello ANF/dip.. Il
rimborso da parte dell’INPS avviene tramite conguaglio in sede di presentazione
delle ordinarie denunce contributive mensili. Si rammenta che gli assegni non
sono imponibili ne’ fiscalmente ne’ previdenzialmente.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.79/2002
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Allegato uno |
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M/n |
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INPS
Coordinamento
Generale Statistico Attuariale
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Circolare n. 110 del 24.06.2003
OGGETTO: Corresponsione dell’assegno per il nucleo
familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1°
luglio 2003-30 giugno 2004.
SOMMARIO: A
decorrere dal 1° luglio 2003 sono stati rivalutati i livelli di reddito
familiare ai fini della corresponsione dell’assegno nucleo familiare ai nuclei
con figli e a quelli senza figli.
Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88,
convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i
livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il
nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di
ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra
l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno
immediatamente precedente.
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la
variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2001
e l'anno 2002 č risultata pari al 2,4 %.
In relazione a quanto sopra, sono stati
rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2002 - 30
giugno 2003 con il predetto indice.
Si allegano pertanto i prospetti A e B,
contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal
1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai
nuclei con figli. Per comoditŕ di consultazione si allegano anche le tabelle
con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.
Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza
dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti
del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il
contenuto della presente circolare, che dovrŕ essere distribuita unitamente
alle tabelle e ai prospetti allegati.
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IL DIRETTORE GENERALE F.F. PRAUSCELLO |