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Roma, 2 luglio 2003

 

Circolare n.72/2003

Oggetto: Previdenza – Assegni per il nucleo familiare – Nuovi limiti di reddito – Circolare Inps n.110 del 24.06.2003.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’INPS ha comunicato le nuove fasce di reddito valevoli dall’1 luglio 2003 al 30 giugno 2004 ai fini della corresponsione degli assegni per il nucleo familiare previsti dalla legge n.153/88.

 

Come č noto, gli assegni in questione devono essere anticipati dai datori di lavoro ai dipendenti che ne abbiano fatto espressa richiesta con l’apposito modello ANF/dip.. Il rimborso da parte dell’INPS avviene tramite conguaglio in sede di presentazione delle ordinarie denunce contributive mensili. Si rammenta che gli assegni non sono imponibili ne’ fiscalmente ne’ previdenzialmente.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.79/2002

 

Allegato uno

 

M/n

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INPS

Coordinamento Generale Statistico Attuariale

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Circolare n. 110 del 24.06.2003

OGGETTO: Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2003-30 giugno 2004.

SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2003 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli.

   Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

   In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno  2001 e l'anno 2002 č risultata pari al 2,4 %.

   In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003 con il predetto indice.

   Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comoditŕ di consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

    Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrŕ essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.

 

 

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PRAUSCELLO