Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 28 luglio 2003

 

Circolare n. 81/2003

Oggetto: Lavoro – Nuove disposizioni sulla maternità – D.LGVO 23.4.2003, n.115, su G.U. n.121 del 27.5.2003.

 

A distanza di due anni dall’emanazione del testo unico sulla maternità (D.LGVO n.151/2001), il Governo ha apportato alcuni correttivi di natura formale diretti a migliorare la sistematicità del provvedimento.

 

Si segnalano le principali modifiche:

 

·          è stato precisato che la sostituzione della lavoratrice in maternità può avvenire o con un contratto part-time o con un contratto di lavoro interinale (art.1); con tale precisazione si è voluto evidenziare la diversa natura dei due contratti: di lavoro dipendente quello part-time e di affitto di manodopera altrui quello interinale;

 

·          è stato altresì precisato che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ferma restando la durata di 5 mesi complessivi, può avere una duplice articolazione: 2 mesi prima e 3 dopo il parto nell’ipotesi normale e 1 mese prima e 4 dopo il parto qualora la lavoratrice si avvalga della facoltà di posticipare di un mese l’inizio del suddetto periodo (art.2);

 

·          è stato stabilito che il divieto di collocare in mobilità le lavoratrici in stato di gravidanza e fino all’età di un anno del bambino non opera in caso di cessazione dell’attività dell’azienda (art.4).

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.79/2001

 

Allegato uno

 

M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

G.U. n.121 del 27.5.2003 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2003, n. 115

Modifiche  ed  integrazioni  al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela  e  sostegno  della  maternita'  e  della  paternita', a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Modifiche al Capo I
  1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  di  tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con
decreto  legislativo  26 marzo  2001,  n. 151, di seguito denominato:
«testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma 1  dopo  le parole: «determinato o» sono inserite le
seguenti: «utilizzare personale con contratto»;
    b) al  comma 2  dopo  le  parole:  «determinato e» e' inserita la
seguente: «l'utilizzazione».
                               Art. 2.
                        Modifiche al Capo III
  1. Alla  lettera  c)  del  comma 1 dell'articolo 16 del testo unico
dopo  le  parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo
quanto previsto all'articolo 20».
  2. Al  comma 2  dell'articolo 17  del  testo  unico dopo le parole:
«dell'articolo 16,»  sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di
astensione   di   cui  all'articolo 7,  comma 6,  e  all'articolo 12,
comma 2,».
  3. All'articolo  22 del testo unico il comma 2 e' sostituito con il
seguente:
  «2. L'indennita'   di   maternita',   comprensiva   di  ogni  altra
indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di
cui  all'articolo 1,  del  decreto-legge  30 dicembre  1979,  n. 663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e
con  gli  stessi  criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni
dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».
                               Art. 3.
                        Modifiche al Capo VI
  1. La  rubrica  del  Capo VI  del  testo  unico  e'  sostituita dal
seguente: «Riposi, permessi e congedi».
  2. Al   comma 5   dell'articolo 42   sono   apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a) al  primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3,
della  medesima  legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo
33, comma 1, del presente testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
    b) all'ultimo   periodo   le   parole:   «all'articolo  33»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo 33, comma 1, del presente
testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».
                               Art. 4.
                        Modifiche al Capo IX
  1. Alla  rubrica  del  Capo  IX,  dopo  la  parola: «dimissioni» e'
inserita la seguente: «e».
  2. Al  comma  4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e
successive   modificazioni»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  salva
l'ipotesi  di  collocamento  in  mobilita' a seguito della cessazione
dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
  3. Dopo  il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il
seguente:
  «4-bis.  L'inosservanza  delle  disposizioni contenute nel presente
articolo   e'   punita   con   la   sanzione  amministrativa  di  cui
all'articolo 54,  comma 8.  Non  e'  ammesso  il  pagamento in misura
ridotta  di  cui  all'articolo 16  della  legge  24 novembre 1981, n.
689.».
                               Art. 5.
                         Modifiche al Capo X
  1. Al  comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n.
230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati».
  2. All'articolo 64  del  testo  unico  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) la  rubrica  dell'articolo 64  e'  sostituita  dalla seguente:
«Lavoratrici  iscritte  alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
    b) al  comma  2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal
fine,  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, e'
disciplinata  tale  estensione  nei  limiti delle risorse rinvenienti
dallo  specifico  gettito  contributivo.  Fino ad eventuali modifiche
apportate  con  il  predetto provvedimento, si applica il decreto del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2002.».
                               Art. 6.
                        Modifiche al Capo XI
  1. All'articolo  69  del  testo  unico  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma  1  le  parole:  «compreso  il  relativo trattamento
economico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «compresi il relativo
trattamento   economico   e   il  trattamento  previdenziale  di  cui
all'articolo 35»;
    b) dopo   il   comma 1   e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Le
disposizioni  del  presente  articolo  trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.».
                               Art. 7.
                        Modifiche al Capo XII
  1. Al  comma 1  dell'articolo 70  del testo unico le parole: «a una
cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad
un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».
  2. All'articolo  71  del  testo  unico  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e
assistenza   per  i  liberi  professionisti»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «dal  competente  ente  che gestisce forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti»;
    b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite
dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;
    c) al  comma 4  le  parole:  «Le competenti casse di previdenza e
assistenza   per  i  liberi  professionisti»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «I  competenti  enti  che gestiscono forme obbligatorie di
previdenza in favore dei liberi professionisti».
  3. Al  comma 2  dell'articolo 72  del  testo unico le parole: «alla
competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi
professionisti»  sono  sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che  gestisce  forme  obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
  4. Al  comma 2  dell'articolo 73  del  testo unico le parole: «alla
competente   cassa   di   previdenza   e   assistenza  per  i  liberi
professionisti»  sono  sostituite dalle seguenti: «al competente ente
che  gestisce  forme  obbligatorie di previdenza in favore dei liberi
professionisti».
                               Art. 8.
                        Modifiche al Capo XV
  1. All'articolo 83  del  testo  unico i commi 2 e 3 sono sostituiti
dai seguenti:
  «2. A  seguito  della  riduzione  degli  oneri di maternita' di cui
all'articolo 78,  per  gli  enti  comunque  denominati che gestiscono
forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti,
la  ridefinizione  dei  contributi  dovuti dagli iscritti ai fini del
trattamento  di  maternita'  avviene  mediante  delibera  degli  enti
medesimi,  approvata  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche
sociali,  di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
nonche'   con  gli  altri  Ministeri  rispettivamente  competenti  ad
esercitare la vigilanza sul relativo ente.
  3. Ai  fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli
enti  presentano  ai  Ministeri  vigilanti  idonea documentazione che
attesti   la  situazione  di  equilibrio  tra  contributi  versati  e
prestazioni erogate.».
                               Art. 9.
                        Modifiche al Capo XVI
  1. All'articolo 85  del  testo  unico  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) al  comma 2 la lettera k) e' sostituita dalla seguente: «k) il
decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile
2002;»;
    b) al  comma 2 e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis)
il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale 21 dicembre 2000,
n. 452, e successive modificazioni.».
  2. All'articolo 86  del  testo  unico  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a) alla  lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17
e 18» sono sostituite dalle seguenti: «e l'articolo 14»;
    b) dopo   il   comma  3  e'  inserito  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni  di  cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000,
n.  53,  non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal
presente testo unico.».
                              Art. 10.
                      Modifiche all'allegato D
  1. L'allegato D del testo unico e' sostituito dal seguente:
                                                          «Allegato D
         Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie
         di previdenza in favore dei liberi professionisti.
   1. Cassa nazionale del notariato.
   2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
   3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
   4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
   5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
   6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi
professionisti.
   7. Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei
dottori commercialisti.
   8. Cassa  nazionale  di previdenza ed assistenza per gli ingegneri
ed architetti liberi professionisti.
   9. Cassa  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore dei
ragionieri e periti commerciali.
  10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del
lavoro.
  11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
  12. Ente di previdenza dei periti industriali.
  13. Ente  nazionale  di  previdenza  ed  assistenza  a  favore  dei
biologi.
  14. Cassa  di  previdenza  ed  assistenza a favore degli infermieri
professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
  15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
  16. Istituto  nazionale  di previdenza dei giornalisti italiani «G.
Amendola»,  limitatamente  alla  gestione  separata per i giornalisti
professionisti.
  17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in
agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e
degli agrotecnici.».
                              Art. 11.
                          Entrata in vigore
  1. Il  presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 aprile 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Prestigiacomo,  Ministro  per  le  pari
                              opportunita'
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli