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Roma, 31 luglio 2003

 

Circolare n. 82/2003

 

Oggetto: Porti – Nuova disciplina dei rifiuti – DLGVO 24.6.2003, n.182 su G.U. n.168 del 22.7.2003.

 

Dando attuazione alla direttiva europea 2000/59, il decreto in oggetto ha introdotto una nuova disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi finalizzata a ridurre gli scarichi in mare. L’art.7 pone infatti a carico del comandante della nave l’obbligo di conferire i rifiuti agli impianti di raccolta prima che la stessa lasci il porto. Attorno a tale obbligo ruotano tutte le altre disposizioni del decreto la cui entrata in vigore decorre dal 6 agosto.

La fase attuativa del provvedimento è seguita dall’Ansep-Unitam (Associazione Nazionale Imprese per i Servizi Ecologici Portuali e la Tutela dell’Ambiente Marino), l’associazione della Confetra che rappresenta le imprese specializzate nell’attività di gestione dei rifiuti nei porti.

 

Si sottolineano di seguito gli altri aspetti di maggior rilievo del decreto in esame.

 

Ambito di applicazione (art.3) La nuova disciplina si applica, a prescindere dalla loro bandiera, a tutte le navi che fanno scalo o operano in un porto italiano.

 

Impianti di raccolta (artt.da 4 a 6) - Ciascun porto dovrà dotarsi di impianti di raccolta la cui capacità sarà commisurata alla tipologia e alla quantità dei rifiuti prodotti dalle navi che normalmente approdano, sulla base di quanto stimato nei piani di raccolta che le singole Autorità portuali dovranno elaborare entro un anno. Allo scopo di ottimizzare la raccolta dei rifiuti è fatto obbligo al comandante della nave di notificare preventivamente al porto cui è diretto una serie di informazioni sui rifiuti da conferire; la notifica dovrà essere effettuata utilizzando il modello predisposto dal decreto n.182.

 

Deroghe (art.7) – L’obbligo di conferire i rifiuti prima di lasciare il porto non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari; data la genericità di tale formulazione si attendono chiarimenti ministeriali per l’esatta interpretazione della deroga. Previa autorizzazione della Capitaneria può inoltre essere consentito a qualsiasi nave di proseguire verso lo scalo successivo senza scaricare i rifiuti, qualora la stessa abbia una capacità di stoccaggio sufficiente ad accumularne di nuovi.

Il comandante della nave che non rispetta l’obbligo di conferire i rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a trentamila euro.

 

Tariffe (art. 8) – Le tariffe a carico delle navi per il conferimento dei rifiuti agli impianti di raccolta saranno determinate dalle Autorità portuali secondo le indicazioni del decreto in esame. Allo scopo di scoraggiare lo scarico in mare dei rifiuti tali indicazioni prevedono che una quota fissa sia comunque dovuta dalla nave indipen­dentemente dall’effettivo utilizzo dei suddetti impianti.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegato uno

 

 

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

G.U. 168 del 22.7.2003 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 182

Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali
di  raccolta  per  i  rifiuti  prodotti  dalle  navi ed i residui del
carico.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                              Obiettivi
  1.  Il  presente  decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in
mare,  in  particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del
carico   prodotti   dalle  navi  che  utilizzano  porti  situati  nel
territorio  dello  Stato,  nonche'  di migliorare la disponibilita' e
l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti
e residui.
                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Al fine del presente decreto, si intende per:
    a) nave:  unita'  di  qualsiasi  tipo,  che  opera  nell'ambiente
marino,   inclusi  gli  aliscafi,  i  veicoli  a  cuscino  d'aria,  i
sommergibili,  i  galleggianti, nonche' le unita' di cui alle lettere
f) e g);
    b) Marpol  73/78:  convenzione  internazionale  del  1973  per la
prevenzione  dell'inquinamento  causato  da navi, come modificata dal
relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data
del  27 novembre  2000  e  ratificata con legge 29 settembre 1980, n.
662;
    c) rifiuti  prodotti  dalla  nave:  i  rifiuti, comprese le acque
reflue  e  i  residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le
acque  di  sentina,  prodotti  a  bordo  di  una nave e che rientrano
nell'ambito  di  applicazione  degli  allegati I, IV e V della Marpol
73/78,  nonche' i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida
definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della
Marpol 73/78;
    d) residui  del  carico:  i  resti  di  qualsiasi  materiale  che
costituisce  il  carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in
cisterne  e  che  permane al termine delle operazioni di scarico o di
pulizia,  ivi  comprese  le  acque  di  lavaggio (slop) e le acque di
zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali
resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
    e) impianto  portuale  di  raccolta:  qualsiasi  struttura fissa,
galleggiante  o  mobile  all'interno  del  porto dove, prima del loro
avvio  al  recupero  o  allo  smaltimento, possono essere conferiti i
rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
    f) peschereccio: qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata
a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine
viventi;
    g) imbarcazione   da   diporto:   unita'   di  qualunque  tipo  a
prescindere  dal  mezzo di propulsione, che viene usata con finalita'
sportive o ricreative;
    h) porto: un luogo o un'area geografica cui siano state apportate
migliorie  e  aggiunte  attrezzature tali da consentire l'attracco di
navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
    i) Autorita'  competente:  l'Autorita' portuale, ove istituita, o
l'Autorita' marittima.
  2.  I  rifiuti  prodotti  dalla  nave  e  i residui del carico sono
considerati rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni.
                               Art. 3.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente decreto si applica:
    a) alle  navi,  compresi  i  pescherecci  e  le  imbarcazioni  da
diporto,  a  prescindere  dalla  loro bandiera, che fanno scalo o che
operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da
guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato,
se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
    b) ai  porti  dello  Stato  ove  fanno  scalo le navi di cui alla
lettera a).
  2. Il Ministro della difesa, con decreto adottato di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'economia e
finanze  e  della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, stabilisce le misure
necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie
escluse  dall'ambito  di  applicazione del presente decreto, ai sensi
del  comma  l,  lettera  a),  conferiscano i rifiuti ed i residui del
carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto
delle  specifiche  prescrizioni  tecniche  previste  per dette navi e
delle caratteristiche di ogni classe di unita'.
  3. Il Ministro dell'interno, con decreto adottato di concerto con i
Ministri  dell'ambiente  e della tutela del territorio, della salute,
della giustizia, delle politiche agricole e forestali e dell'economia
e  delle  finanze,  da  adottare  entro  novanta giorni dalla data di
entrata   in  vigore  del  presente  decreto,  stabilisce  le  misure
necessarie  ad  assicurare  che  le  navi  delle  Forze di polizia ad
ordinamento  civile, escluse dall'ambito di applicazione del presente
decreto,  ai sensi del comma 1, lettera a), conferiscano i rifiuti ed
i  residui  del  carico  in  conformita'  alla  normativa  vigente in
materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste
per dette navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.
                               Art. 4.
                    Impianti portuali di raccolta
  1.  In  attuazione  del  piano previsto all'articolo 5, il porto e'
dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di
servizi  portuali  di  raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei
residui  del  carico adeguati in relazione alla classificazione dello
stesso  porto,  laddove  adottata  ovvero  in  relazione  al traffico
registrato  nell'ultimo  triennio,  al  fine  di assicurare il rapido
conferimento  di  detti  rifiuti  e  residui, evitando ingiustificati
ritardi   e   garantendo  nel  contempo  standard  di  sicurezza  per
l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili.
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1, la capacita' degli impianti
portuali di raccolta realizzati, siano essi strutture fisse, mobili o
galleggianti,  e'  commisurata  alla  tipologia ed al quantitativo di
rifiuti  prodotti  da  navi e di residui del carico provenienti dalle
navi  che  in  via  ordinaria approdano nel porto, tenuto conto delle
esigenze   operative   degli   utenti  dello  scalo,  dell'ubicazione
geografica  e  delle dimensioni del porto, della tipologia delle navi
che  vi  fanno  scalo, nonche' delle esenzioni di cui all'articolo 7,
comma 1.
  3.  Gli  impianti  portuali  di  cui  al comma 1 si conformano alle
vigenti  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione
incendi.
  4.  Fatta  salva  la  disciplina  in materia di concessione di beni
demaniali  e  di  servizi  esplicati  con  mezzi  navali in regime di
concessione, gli impianti portuali di raccolta fissi sono autorizzati
ai  sensi  degli  articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n.  22, salvo che gli stessi impianti rispettino le condizioni
stabilite all'articolo 6, comma 2, lettera m), del citato decreto.
  5.  L'affidamento  dei  lavori  per la realizzazione degli impianti
portuali  di  raccolta, nonche' del servizio di raccolta dei rifiuti,
avviene  mediante  gara  ad  evidenza  pubblica  in  conformita' alla
legislazione nazionale e comunitaria vigente.
  6.  Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di
raccolta  di  cui  al comma l provvede agli adempimenti relativi alla
comunicazione  annuale  ed  alla  tenuta  dei  registri previsti agli
articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 22 del 1997.
  7.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto
da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, stabilisce, in conformita' alle procedure definite
dall'Organizzazione   marittima   internazionale,   le  modalita'  di
segnalazione  allo  Stato  di  approdo  delle eventuali inadeguatezze
degli impianti portuali di raccolta di cui al comma 1.
                               Art. 5.
          Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti
  1.  Nel  rispetto  delle  prescrizioni  previste  dall'Allegato I e
tenuto  conto  degli  obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 14,
comma  1,  l'Autorita'  portuale,  previa  consultazione  delle parti
interessate  e,  in  particolare,  degli enti locali, dell'ufficio di
sanita'   marittima   e  degli  operatori  dello  scalo  o  dei  loro
rappresentanti,  entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  elabora  un piano di raccolta dei rifiuti prodotti
dalle  navi e dei residui del carico e ne da' immediata comunicazione
alla regione competente per territorio.
  2.  Entro  sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del piano di
cui  al  comma  1,  la  regione  valuta  ed  approva lo stesso piano,
integrandolo,  per  gli  aspetti relativi alla gestione, con il piano
regionale  di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto
legislativo n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione.
  3.  In  caso  di  inadempimento  da  parte  dell'Autorita' portuale
dell'obbligo  di cui al comma 1 nei termini ivi stabiliti, la regione
competente   per  territorio  nomina,  entro  sessanta  giorni  dalla
scadenza di detto termine, un commissario ad acta per la elaborazione
del  piano  di  raccolta  dei  rifiuti,  da approvarsi secondo quanto
previsto al comma 2.
  4.   Nei   porti  in  cui  l'Autorita'  competente  e'  l'Autorita'
marittima,  le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa
con  la  regione  competente,  con ordinanza che costituisce piano di
raccolta.
  5.  Nel  caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale,
l'Autorita'  portuale  puo'  elaborare un unico piano di raccolta dei
rifiuti,  purche'  il  piano  stesso  indichi  per  ciascun  porto il
fabbisogno  di  impianti  di  raccolta  e  l'entita'  degli  impianti
disponibili.
  6.  Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e' aggiornato ed
approvato  in  coerenza con la pianificazione regionale in materia di
rifiuti,   almeno   ogni   tre  anni  e,  comunque,  in  presenza  di
significativi cambiamenti operativi nella gestione del porto.
                               Art. 6.
                              Notifica
  1.  Il  comandante  della  nave  diretta verso un porto situato nel
territorio  nazionale  adempie  agli obblighi di notifica di cui agli
articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22
del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III e con
la  trasmissione  delle  informazioni in esso riportate all'Autorita'
marittima da effettuarsi:
    a) almeno  24  ore prima dell'arrivo nel porto di scalo, se detto
porto e' noto;
    b) non  appena  il  porto  di scalo e' noto, qualora conosciuto a
meno di 24 ore dall'arrivo;
    c) prima  della  partenza  dal  porto  di scalo precedente, se la
durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
  2. L'Autorita' competente trasmette le informazioni di cui al comma
1  all'Autorita' portuale, ove istituita, ai gestori dell'impianto di
raccolta,  agli uffici di sanita' marittima ed agli uffici veterinari
di porto, di aeroporto e di confine.
  3. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate a bordo almeno
fino  al  successivo  porto  di  scalo  e  sono  messe a disposizione
dell'Autorita' competente, qualora richieste.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 non si applicano ai
pescherecci  e  alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo
di  dodici  passeggeri.  Le  navi  in  servizio  di  linea  con scali
frequenti  e  regolari,  che  ai  sensi dell'articolo 7, comma 1, non
hanno  l'obbligo  di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di
lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di
cui  al comma 1 in forma cumulativa all'Autorita' marittima del porto
di  scalo  presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave
ed i residui del carico.
  5.  I  mezzi  che  svolgono attivita' di raccolta e di trasporto di
rifiuti  nell'ambito  e  per  conto  del proprio impianto portuale di
raccolta   e   che   ne   costituiscono  parte  integrante  ai  sensi
dell'articolo   2,   comma  1,  lettera  e),  non  sono  tenuti  agli
adempimenti di cui al comma 1.
                               Art. 7.
            Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave
  1.  Il  comandante  della  nave,  ogniqualvolta  lascia il porto di
approdo,  conferisce  i  rifiuti  prodotti  dalla  nave  all'impianto
portuale  di  raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione
non  si  applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e
regolari.
  2.  In  deroga  alle  disposizioni  di cui al comma 1, la nave puo'
proseguire  verso  il successivo porto di scalo senza avere adempiuto
alle  disposizioni  di cui allo stesso comma 1, previa autorizzazione
dell'Autorita'  marittima,  che  avvalendosi dell'Autorita' sanitaria
marittima  e del chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla
base   delle   informazioni   fornite   a  norma  dell'articolo  6  e
dell'Allegato  III, che la stessa nave ha una capacita' di stoccaggio
sufficiente per i rifiuti gia' prodotti e accumulati e per quelli che
saranno  prodotti  fino  al  momento dell'arrivo presso il successivo
porto  di  conferimento.  L'Autorita' competente, qualora ritiene che
nel  porto  di  conferimento  previsto  non sono disponibili impianti
adeguati  o  nel caso in cui detto porto non e' conosciuto e sussiste
il  rischio  che  i  rifiuti vengano scaricati in mare, richiede alla
nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.
  3.  Sono  fatte  salve  le prescrizioni piu' rigorose in materia di
conferimento adottate in base al diritto internazionale.
  4. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di
mezzi   di   trasporto  che  effettuano  tragitti  internazionali  si
applicano le disposizioni vigenti in materia.
  5.  Il  conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi e' considerato
immissione   in   libera   pratica  ai  sensi  dell'articolo  79  del
regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice  doganale  comunitario.  Le  autorita' doganali non esigono la
presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del
codice doganale comunitario.
                               Art. 8.
    Regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave
  1. Gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti
prodotti  dalle  navi,  ivi  compresi quelli di investimento e quelli
relativi  al  trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi, sono
coperti  da  tariffa  a  carico  delle  navi che approdano nel porto,
tenuto conto di quanto previsto all'articolo 4, comma 5.
  2.  La  tariffa  di  cui  al  comma 1 e' determinata dall'Autorita'
competente   ed   e'   calcolata  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'Allegato IV.
  3.  Nel  caso  di  navi  in  servizio di linea che effettuano scali
frequenti  e  regolari, le Autorita' competenti definiscono specifici
criteri  per  la  determinazione  della tariffa di cui al comma 2, da
applicare su base portuale o regionale, in modo tale da assicurare il
conferimento dei rifiuti prodotti in un porto lungo la rotta nonche',
eventualmente,  adeguati  meccanismi di ripartizione dei proventi tra
gli impianti portuali interessati.
  4. Nel caso di pescherecci ed imbarcazioni da diporto omologate per
un   massimo   di   dodici   passeggeri  l'Autorita'  competente,  in
considerazione  della  ridotta  quantita'  e della particolarita' dei
rifiuti  prodotti  da  dette imbarcazioni, definisce una tariffa piu'
favorevole  non  correlata  alla  quantita'  di rifiuti conferiti, in
deroga alle disposizioni di cui all'Allegato IV.
  5.  Il  conferimento  dei  rifiuti accidentalmente raccolti durante
l'attivita'  di  pesca  non  comporta  l'obbligo della corresponsione
della tariffa di cui al comma 2.
                               Art. 9.
                              Esenzioni
  1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alla
Commissione   europea,   almeno  una  volta  all'anno,  le  esenzioni
rilasciate  alle  navi  in  servizio  di  linea con scali frequenti e
regolari  di cui all'articolo 6, comma 4, all'articolo 7, comma 1, ed
all'articolo 8, comma 3.
                              Art. 10.
                 Conferimento dei residui del carico
  1.  Il  comandante  della  nave che fa scalo nel porto conferisce i
residui  del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettera  e),  in  base alle disposizioni della convenzione
Marpol 73/78.
  2.  I  residui  del  carico  sono  in  via  prioritaria  avviati al
riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa vigente.
  3.  Le  tariffe  per il conferimento dei residui del carico, di cui
all'articolo   2,   comma   1,   lettera  d),  sono  poste  a  carico
esclusivamente delle navi che utilizzano gli impianti ed i servizi di
raccolta  e sono determinate dall'Autorita' competente in conformita'
alle disposizioni di cui all'Allegato IV.
  4.  Il  conferimento  dei  residui  del  carico e' considerato come
immissione   in   libera   pratica   ai  sensi  dell'articolo 79  del
regolamento  (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce  un codice doganale comunitario. Le autorita' doganali non
esigono   la   presentazione  della  dichiarazione  sommaria  di  cui
all'articolo 45 del codice doganale comunitario.
                              Art. 11.
                              Ispezioni
  1. L'Autorita' marittima esegue le ispezioni ai fini della verifica
dell'osservanza   degli   articoli 7   e   10,  anche  applicando  le
disposizioni  di  cui  al  decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione  19 aprile 2000, n. 432, ed assicurando il rispetto della
percentuale  minima  delle  ispezioni  da  effettuare  prevista nello
stesso decreto.
  2. Nella scelta delle navi da ispezionare, l'Autorita' marittima si
interessa in particolare:
    a) della  nave  che non ha adempiuto agli obblighi di notifica di
cui all'articolo 6;
    b) della   nave   per   la  quale  le  informazioni  fornite  dal
comandante,   ai   sensi   dell'articolo   6,  possano  far  ritenere
l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10.
  3. L'Autorita' marittima che accerti la violazione degli articoli 7
e  10  provvede  affinche'  la  nave  non  lasci  il  porto  fino  al
conferimento  dei  rifiuti  e  dei residui del carico all'impianto di
raccolta, in misura tale da ottemperare ai citati articoli.
  4.  L'Autorita'  marittima  che  accerta che la nave ha lasciato il
porto  in  violazione  degli  articoli 7 e 10, informa immediatamente
l'Autorita'  marittima  del  successivo porto di scalo che vieta alla
nave  stessa  di lasciare il porto fino alla verifica dell'osservanza
delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 6, 7 e 10. E' fatta salva
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.
  5. L'Autorita' marittima definisce le procedure di controllo atte a
verificare  il  rispetto  degli  articoli 7  e  10 anche da parte dei
pescherecci  e delle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo
di dodici passeggeri.
                              Art. 12.
                Procedura di modifica degli allegati
  1.  Gli  Allegati  I,  II  e  III  sono modificati, con decreto del
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformita'
alle  variazioni intervenute in sede di comunitaria. L'Allegato IV e'
modificato  con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio,  di  concerto  con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti  e  dell'economia  e  delle  finanze,  in  conformita' alle
variazioni intervenute in sede comunitaria.
                              Art. 13.
                              Sanzioni
  1.  Al gestore dell'impianto e del servizio portuale di raccolta di
cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  e),  che non provvede agli
adempimenti  di cui all'articolo 4, comma 6, si applicano le sanzioni
previste  dall'articolo 52,  commi  1  e 2, del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
  2.  Il comandante della nave che non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo  6,  comma  1,  e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.
  3.  Il  comandante  di  una  nave,  diversa da un peschereccio o da
un'imbarcazione   da   diporto  che,  approdando  in  un  porto,  non
conferisce  i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, in
violazione  degli  articoli 7 comma 1, e 10 comma 1, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila a euro trentamila.
  4. Il comandante di un peschereccio o di un'imbarcazione da diporto
che  non  conferisce  i rifiuti prodotti ad un sistema di raccolta e'
punito  con  la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centotre a
euro cinquecento.
                              Art. 14.
                            Informazione
  1.  L'Autorita' competente, in conformita' alle disposizioni di cui
all'Allegato  II,  informa il comandante della nave, il gestore degli
impianti  portuali  di  raccolta e gli utenti in merito agli obblighi
previsti dal presente decreto.
  2. La violazione da parte del comandante di una nave, diversa da un
peschereccio  o  da un'imbarcazione da diporto, delle disposizioni di
cui  agli  articoli 7, comma 1, e 10, comma 1, punita con la sanzione
prevista  all'articolo  13,  comma  3,  e'  segnalata  dall'Autorita'
marittima al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla
Commissione  europea ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio  copia  dei  rapporti relativi alle inadeguatezze rilevate
negli  impianti  di  raccolta, di cui all'articolo 4, comma 7, e, con
cadenza  annuale, l'elenco delle navi di cui al comma 2 che non hanno
proceduto  al  conferimento  dei  rifiuti  prodotti e dei residui del
carico a norma del presente decreto.
  4.  Entro  il  31 dicembre  2005  e,  successivamente,  con cadenza
triennale,  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
invia   alla   Commissione  europea  una  relazione  sullo  stato  di
attuazione del presente decreto.
                              Art. 15.
                          Oneri finanziari
  1.   Le   amministrazioni   pubbliche,   ivi   incluse  le  regioni
interessate,   provvedono   all'attuazione   del   presente   decreto
legislativo nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle
risorse di bilancio allo scopo finalizzate.
                              Art. 16.
                     Norme transitorie e finali
  1.  L'articolo  19, comma 4-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997,
n. 389, e' abrogato.
  2.  In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della direttiva 2000/59/CE, si applicano fino alla data di entrata in
vigore  della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 24 giugno 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Sirchia, Ministro della salute
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Martino, Ministro della difesa
                              Pisanu, Ministro dell'interno
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
                                                           Allegato I
                                                           (Art. 5)
Prescrizioni  relative al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico.
  1.  Il  piano  di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle
navi  e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti
prodotti  dalle  navi  e di residui del carico provenienti dalle navi
che  approdano  in  via  ordinaria  nel porto ed e' elaborato tenendo
conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unita' che
vi approdano. Detto piano comprende:
    a) la valutazione del fabbisogno di impianti portuali di raccolta
in  relazione alle esigenze delle navi che approdano in via ordinaria
nel porto;
    b) la   descrizione  della  tipologia  e  della  capacita'  degli
impianti portuali di raccolta;
    c) l'indicazione dell'area portuale riservata alla localizzazione
degli  impianti  di  raccolta  esistenti  ovvero  dei  nuovi impianti
eventualmente  previsti  dal  piano, nonche' l'indicazione delle aree
non idonee;
    d) la  descrizione  dettagliata  delle  procedure di raccolta dei
rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico;
    e) la  stima  di  massima  dei  costi  degli impianti portuali di
raccolta  dei  rifiuti  prodotti dalle navi e dei residui del carico,
compresi  quelli  relativi  al  trattamento  e allo smaltimento degli
stessi, ai fini della predisposizione del bando di gara;
    f) la   descrizione  del  sistema  per  la  determinazione  delle
tariffe;
    g) le procedure per la segnalazione delle eventuali inadeguatezze
rilevate negli impianti portuali di raccolta;
    h) le  procedure  relative  alle consultazioni permanenti con gli
utenti  dei  porti, con i gestori degli impianti di raccolta, con gli
operatori dei terminali di carico e scarico e dei depositi costieri e
con le altre parti interessate;
    i) la  tipologia e la quantita' dei rifiuti prodotti dalle navi e
dei residui del carico ricevuti e gestiti;
    l) la  sintesi  della pertinente normativa e delle formalita' per
il conferimento;
    m) l'indicazione    di    una   o   piu'   persone   responsabili
dell'attuazione del piano;
    n) le  iniziative dirette a promuovere l'informazione agli utenti
del porto al fine di ridurre i rischi di inquinamento dei mari dovuto
allo  scarico  in  mare  dei  rifiuti ed a favorire forme corrette di
raccolta e trasporto;
    o) la   descrizione,  se  del  caso,  delle  attrezzature  e  dei
procedimenti di pretrattamento effettuati nel porto;
    p) la  descrizione  delle  modalita'  di  registrazione  dell'uso
effettivo degli impianti portuali di raccolta;
    q) la   descrizione   delle   modalita'   di   registrazione  dei
quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico
conferiti;
    r) la  descrizione  delle  modalita'  di  smaltimento dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico.
 
 
                                                          Allegato II
                                                   (Art. 14, comma 1)
Informazioni  sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti
dalle navi e dei residui di carico da fornire agli utenti del porto.
  1.  L'Autorita'  competente  fornisce  al comandante della nave, al
gestore  dell'impianto  portuale di raccolta ed agli altri utenti del
porto un documento informativo contenente:
    a) un  breve  accenno  sulla fondamentale importanza del corretto
conferimento  dei  rifiuti  prodotti  dalle  navi  e  dei residui del
carico;
    b) l'ubicazione  degli  impianti  portuali  di  raccolta per ogni
banchina di ormeggio con diagramma e cartina;
    c) l'elenco  dei  rifiuti  prodotti  dalle navi e dei residui del
carico trattati in via ordinaria;
    d) l'elenco dei gestori delle attivita' di raccolta e di gestione
dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico;
    e) l'elenco  dei punti di contatto, degli operatori e dei servizi
offerti;
    f) la descrizione delle procedure per il conferimento;
    g) descrizione delle tariffe e del sistema di tariffazione;
    h) le  procedure per la segnalazione delle inadeguatezze rilevate
negli impianti portuali di raccolta.
 
 
                                                         Allegato III
                                                           (Art. 6)
Modulo  di  dichiarazione  contenente  le  informazioni da notificare
prima dell'entrata nel porto.
  1.  Nome della nave, indicativo radio della nave ed, eventualmente,
numero d'identificazione IMO.
  2. Stato di bandiera.
  3. Ora presunta di arrivo (ETA).
  4. Ora presunta di partenza (ETD).
  5. Precedente porto di scalo.
  6. Porto di scalo successivo.
  7.  Ultimo  porto  di  scalo  e  data in cui sono stati conferiti i
rifiuti prodotti dalla nave.
  8.  Intendete  conferire  tutti ..../ alcuni ..../ nessuno ..../(*)
dei vostri rifiuti in impianti portuali di raccolta?
  9.  Tipo  e  quantitativo  di  rifiuti  e di residui da conferire o
trattenuti   a   bordo  e  percentuale  della  capacita'  massima  di
stoccaggio della nave.
  Nel  caso in cui intendiate scaricare tutti i rifiuti, compilate la
seconda colonna come occorre.
  Se  intendete scaricare alcuni rifiuti o nessun rifiuto, completate
tutte le colonne.
 
 VEDI MODULO
 
                                                       Allegato IV
                                                    (Articoli 8 e 10)
Criteri  per la determinazione della tariffa di cui agli articoli 8 e
10
  1.  Nel caso di conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave di cui
all'art.  7, l'Autorita' competente determina l'importo della tariffa
prevedendo:
    a) una  quota  fissa,  indipendente dall'effettivo utilizzo degli
impianti  portuali di raccolta, commisurata in modo da coprire almeno
il  35%  dei  costi  di  cui  all'art. 8, comma 1. Detta tariffa puo'
essere  incorporata  nei  diritti  portuali  o costituire una tariffa
standard  distinta  per  i  rifiuti,  nonche' essere differenziata in
funzione della categoria, del tipo e della dimensione della nave;
    b) una  quota  correlata  al  quantitativo  ed al tipo di rifiuti
prodotti   ed  effettivamente  conferiti  dalla  nave  agli  impianti
portuali  di  raccolta,  commisurata  in modo da coprire la parte dei
costi non coperta dalla quota di cui alla lettera a).
  2.  Nel caso di conferimento dei residui del carico di cui all'art.
10,  la  tariffa  e'  posta  a  carico  esclusivamente delle navi che
utilizzano gli impianti ed i servizi di raccolta.
  3.  Le  tariffe di cui ai numeri 1 e 2 possono essere ridotte se la
gestione   ambientale,   la   concezione,   le   attrezzature  ed  il
funzionamento  della  nave  sono  tali  che  il comandante della nave
stessa  puo' dimostrare che essa produce quantita' ridotte di rifiuti
e residui.
  4. Per garantire l'equita' e la trasparenza delle tariffe di cui ai
punti  1  e  2, il loro importo e i criteri sulla base dei quali sono
state  calcolate  sono  portati  a  conoscenza degli utenti del porto
attraverso la documentazione prevista all'Allegato II.

FINE TESTO