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Roma, 5 agosto 2003

 

Circolare n. 84/2003

Oggetto: Trasporti internazionali – Ecopunti Austria – D.M. 16.7.2003 su G.U. n.165 del 18.7.2003.

 

Con il decreto indicato in oggetto sono stati fissati i criteri per l’assegnazione degli ecopunti necessari per i viaggi in transito attraverso l’Austria nel periodo settembre – dicembre 2003.

 

Come nei precedenti quadrimestri, le imprese già titolari di ecopunti riceveranno una quota di ecopunti pari alla media dei transiti effettuati nei corrispondenti quadrimestri del 2001 e del 2002 moltiplicata per un coefficiente di conversione pari a 6,02.

 

Alle imprese già inserite nel sistema ecopunti sarà rilasciata, senza necessità di presentare domanda, una quota di nuovi permessi (40% del totale loro spettante) non appena avranno consumato il 75% dei precedenti ecopunti; la restante parte sarà rilasciata al raggiungimento di un consumo pari al 90% dei precedenti ecopunti e comunque non prima dell’1 settembre p.v. Se il numero complessivo di ecopunti spettanti è inferiore a 300 il rilascio avviene in un’unica soluzione.

 

Le imprese che non sono inserite nel sistema ecopunti e abbiano necessità di permessi per il periodo settembre – dicembre possono presentare apposita domanda entro lunedì 18 agosto 2003; i requisiti per accedere al sistema sono:

§          il possesso di almeno un veicolo con un consumo di ecopunti non superiore a 6;

§          l’aver effettuato nel periodo aprile-luglio 2003 almeno 10 viaggi in transito o a destinazione verso i seguenti Paesi: Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria;

§          il possesso della licenza comunitaria.

 

Sono inoltre disponibili gli ecopunti-premio a favore delle imprese che utilizzano il trasporto combinato accompagnato. In particolare, le imprese che nel periodo maggio – agosto 2003 abbiano effettuato almeno 10 transiti con l’autostrada viaggiante, anche con più operatori ferroviari, possono richiedere gli ecopunti-premio presentando apposita domanda nel periodo dall’1 al 22 settembre 2003. Le domande saranno evase a decorrere dal mese di ottobre, secondo l’ordine di presentazione. Gli ecopunti saranno rilasciati in rapporto di 5 ecopunti per ciascun transito effettuato, fino ad un massimo di 250 ecopunti.

 

Com’è noto, in base al trattato di adesione dell’Austria all’Unione Europea, il sistema degli ecopunti si conclude col 31 dicembre 2003. Peraltro la materia è ancora sub judice dal momento che, a fronte della richiesta dell’Austria di procrastinare il sistema, il Parlamento e il Consiglio europei si sono divisi: il primo ha deciso per la completa liberalizzazione dei transiti con veicoli Euro 3, nonché il transito libero su alcuni tratti stradali, mentre il Consiglio si è limitato alla eventuale liberalizzazione dei transiti solo con veicoli Euro 4. Tocca ora al Governo italiano al turno di Presidenza UE riuscire a trovare un punto di incontro per consentire una procedura di conciliazione tra i due organi.

 

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.23/2003

 

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 165 del 18.07.2003 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 luglio 2003

Disposizioni  relative  all'autotrasporto  di  merci  in transito sul
territorio  austriaco.  Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il
terzo quadrimestre dell'anno 2003.
                        IL DIRETTORE GENERALE
                per l'autotrasporto di persone e cose
 
                              Decreta:

          RIPARTIZIONE CONTINGENTE ECOPUNTI 3° QUADRIMESTRE 2003

                               Art. 1.

  1.  Il  contingente  di  ecopunti  riservato  alle imprese italiane
interessate al transito attraverso il territorio austriaco e', per il
3° quadrimestre 2003, pari a 1.025.363.
  2.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che,  nel  corso  dell'anno 2002, hanno ottenuto, a qualsiasi titolo,
un'assegnazione  di  ecopunti,  e'  riservata, per il 3° quadrimestre
2003,  una  quota  pari  a 976.228 ecopunti (95,21% dell'assegnazione
quadrimestrale).
  3.  Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio
e'  riservata,  per  il 3° quadrimestre 2003, una quota pari a 29.735
ecopunti   (2,90%   dell'assegnazione   quadrimestrale).  Tale  quota
affluisce nel fondo nazionale ecopunti conto proprio.
  4.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che  nel  corso dell'anno 2002 e nei primi due quadrimestri dell'anno
2003   non   hanno  ottenuto  alcuna  assegnazione  di  ecopunti,  e'
riservata,  per  il    quadrimestre  2003,  una  quota pari a 8.650
ecopunti (0,84% dell'assegnazione quadrimestrale).
  5.  Alle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto terzi
che  durante  il  periodo  maggio-agosto  2003  hanno utilizzato, per
transitare   attraverso  il  territorio  austriaco,  il  sistema  del
trasporto  ferroviario combinato accompagnato e' riservata, per il 3°
quadrimestre   2003,   una   quota   pari   a   10.250  ecopunti  (1%
dell'assegnazione quadrimestrale).
  6.  Alle imprese che effettuano trasporti eccezionali e' riservata,
per  il  3° quadrimestre  2003,  una quota pari a 500 ecopunti (0,05%
dell'assegnazione quadrimestrale).
  7.  La  quota  di  ecopunti  indicata  al precedente comma 5 verra'
integrata,  nel  caso  fosse  insufficiente  a  soddisfare  tutte  le
richieste presentate ai sensi dei successivi articoli 13-14 e 15, con
gli   ecopunti,   eventualmente,  residui  dalla  quota  indicata  al
precedente comma 4.

 

      AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE VECCHIE)

                               Art. 2.

               Criteri di calcolo dell'assegnazione

  1.  L'assegnazione  degli  ecopunti necessari per l'attraversamento
del  territorio  austriaco  alle  imprese che effettuano trasporto di
merci  in  conto  terzi  indicate  all'art.  1,  comma 2 del presente
decreto,  viene  determinata,  a  favore  di ciascuna impresa, per il
3° quadrimestre  dell'anno  2003,  calcolando  il  numero  medio  dei
transiti  effettuati  dall'impresa  interessata  nel  3° quadrimestre
dell'anno  2001  e  dell'anno  2002;  la  cifra  cosi' ottenuta viene
moltiplicata  per  6,02.  Condizione  indispensabile  per aver titolo
all'assegnazione e' che l'impresa interessata abbia effettuato almeno
un  viaggio di transito attraverso il territorio austriaco registrato
al  sistema  elettronico  di  rilevazione  dei transiti nel corso del
3° quadrimestre 2002.
  2.  Per la determinazione del numero di transiti valutabili ai fini
di  quanto previsto dal precedente comma 1 verranno considerati tutti
i  viaggi dichiarati di transito effettuati dalle singole imprese nei
periodi indicati con esclusione:
    a) dei   viaggi   dichiarati  di  transito  effettuati  senza  il
versamento degli ecopunti dovuti (c.d. transiti «in nero»);
    b) dei  viaggi  dichiarati di transito per i quali risulta che il
posto  di  frontiera  di entrata e il posto di frontiera di uscita si
trovano sulla medesima linea di confine (viaggi bilaterali);
  3.  La  cifra  determinata  tenendo  conto  dei criteri indicati ai
precedenti  commi  viene  ridotta  di  una  quota  pari  al 50% degli
ecopunti corrispondenti ai transiti «in nero» effettuati dall'impresa
nel  3° quadrimestre  dell'anno  2001 e nel 3° quadrimestre dell'anno
2002.  La  riduzione  non  potra',  comunque, essere superiore al 50%
dell'assegnazione   calcolata  ai  sensi  del  comma 1  del  presente
articolo.
  4. I  dati  utilizzati ai fini della quantificazione del numero dei
transiti effettuati da ciascuna impresa nel 3° quadrimestre dell'anno
2001  e nel 3° quadrimestre dell'anno 2002 sono quelli registrati nel
sistema elettronico di rilevazione dei transiti.
  5. L'amministrazione  si riserva di effettuare periodiche verifiche
sul  consumo  al  fine di assumere eventuali provvedimenti in caso di
scarso o irregolare utilizzo degli ecopunti.
 
                               Art. 3.
               Criteri di correzione dell'assegnazione
  1.  Nell'eventualita'  che  la  somma  totale delle assegnazioni di
ecopunti  alle  imprese  indicate  all'art.  1,  comma 2 del presente
decreto  superi,  per  il  3° quadrimestre  dell'anno 2003, il numero
totale  degli  ecopunti  ad  esse  riservati,  la  quota  di ecopunti
spettante  a  ciascuna impresa per il 3° quadrimestre dell'anno 2003,
calcolata  in  base  ai  criteri esposti nel precedente art. 2, viene
ridotta  di  un  coefficiente percentuale pari alla differenza tra la
somma  totale  delle  assegnazioni  delle singole imprese e il numero
degli ecopunti ad esse riservati.
  2.  Verra'  attribuita,  per  il  3° quadrimestre 2003, nell'ambito
della  quota  prevista  dall'art.  1,  comma 2  del  presente decreto
un'assegnazione  di  50  ecopunti  alle  imprese che si trovano nelle
seguenti condizioni:
    a) in  base  ai  criteri  esposti  nell'art.  2 e nel comma 1 del
presente  articolo  hanno titolo ad una quota di ecopunti inferiore a
50,  ma  il  parco  veicolare,  registrato  al sistema elettronico di
rilevazione  dei transiti, comprende esclusivamente veicoli aventi un
Cop-dokument attestante un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
    b) presentano,  avendo  omesso  di  farlo  ai  sensi  del decreto
direttoriale  4 dicembre  2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
296  del  18 dicembre  2002  e del decreto direttoriale 9 aprile 2003
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 90 del 17 aprile 2003, una
domanda  di  rinnovo,  redatta secondo quanto previsto dal successivo
art. 4, contenente un'autorizzazione esplicita alla cancellazione dal
sistema  elettronico  di  rilevazione dei transiti di tutti i veicoli
registrati   a   nome  dell'impresa  stessa  aventi  un  Cop-dokument
attestante un consumo superiore a 6 ecopunti;
    c) successivamente  alla  comunicazione  dell'assegnazione per il
3° quadrimestre  2003  presentano,  secondo  l'allegato 7 al presente
decreto,  una  richiesta  di cancellazione dal sistema elettronico di
rilevazione dei transiti di tutti i veicoli registrati a proprio nome
aventi un Cop-dokument attestante un consumo superiore a 6 ecopunti.
    d) hanno  ottenuto  una  quota  di  50 ecopunti  ai  sensi  degli
articoli 12-13-14-15   del   decreto   direttoriale  4 dicembre  2002
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 296 del 18 dicembre 2002 e
degli  articoli 9-10-11-12  del  decreto  direttoriale  9 aprile 2003
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003 (c.d.
imprese nuove 2003).
 
                               Art. 4.
                       Modalita' di richiesta
  1. Le imprese indicate all'art. 1, comma 2 del presente decreto che
hanno  presentato  domanda per l'assegnazione della quota di ecopunti
loro  spettante  per il 1° quadrimestre 2003 o per il 2° quadrimestre
2003  e  le  imprese  indicate  all'art.  3,  comma 2, lettera d) del
presente  decreto otterranno automaticamente, secondo le modalita' di
rilascio  indicate  al  successivo  art. 5, la quota di ecopunti loro
spettante per il 3° quadrimestre 2003.
  2.  Le imprese di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto, che
non  hanno  presentato  domanda per l'assegnazione degli ecopunti nel
1° quadrimestre  2003  ai  sensi  del decreto direttoriale 4 dicembre
2002  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 2002
o nel 2° quadrimestre 2003 ai sensi del decreto direttoriale 9 aprile
2003  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003,
dovranno  presentare, per ottenere l'assegnazione degli ecopunti loro
spettante  per  il  3° quadrimestre 2003, una domanda redatta secondo
l'allegato 1  al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un
versamento  di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo). Tale
domanda  deve  essere inviata al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi  e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di
persone  e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  3. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste
dal  precedente  comma, tra il trentunesimo ed il sessantesimo giorno
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale   vedranno   ridotta   la   propria   assegnazione  per  il
3° quadrimestre 2003 di una quota pari al 30%.
  4. Le imprese che presentano domanda, secondo le modalita' previste
dal  comma 2  del  presente  articolo,  tra  il  sessantunesimo ed il
novantesimo  giorno  dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale vedranno ridotta la propria assegnazione per
il 3° quadrimestre 2003 di una quota pari al 60%.
  5.  Le  imprese  che presentano domanda oltre il novantesimo giorno
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale  si  vedranno  rifiutata l'assegnazione degli ecopunti loro
spettante per il 3° quadrimestre 2003.
 
                               Art. 5.
                        Modalita' di rilascio
  1. La quota di ecopunti, calcolata sulla base dei criteri contenuti
negli   articoli 2  e 3  del  presente  decreto,  spettante,  per  il
3° quadrimestre  2003,  alle imprese indicate all'art. 4, comma 1 del
presente  decreto  ed  alle  imprese  che presentano domanda ai sensi
dell'art.  4,  commi 2  e 3 del presente decreto, sara' rilasciata in
due  parti, la prima, non prima del 21 luglio 2003, per una quantita'
pari   al   40%   dell'assegnazione,   al   raggiungimento  da  parte
dell'impresa  interessata  di una percentuale di utilizzo pari al 75%
degli ecopunti gia' assegnati nel corso dell'anno 2003, la seconda, a
saldo, al momento dell'ulteriore raggiungimento di una percentuale di
utilizzo  pari  al  90%  degli  ecopunti  gia'  assegnati  nel  corso
dell'anno  2003  e,  comunque,  non  prima  del  1° settembre  2003 e
nell'ambito   dei   tempi   tecnici   necessari  per  l'effettuazione
dell'operazione di assegnazione.
  2.  In deroga a quanto previsto al precedente comma, l'assegnazione
della  quota  spettante  per  il  3° quadrimestre  2003  avverra'  in
un'unica  soluzione  per  quelle imprese la cui quota spettante sara'
pari o inferiore a 300 ecopunti.
  3.  L'effettuazione  delle  operazioni  di attribuzione indicate ai
commi  precedenti  verra'  resa  nota  a  ciascuna  impresa  mediante
apposita comunicazione.
 
                               Art. 6.
                    Certificati di registrazione
  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione
necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che
effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve   essere  redatta  secondo  l'allegato 4  al  presente  decreto,
corredata dell'attestazione di un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p.
4028  (imposta  di  bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul c.c.p.
9001  (diritti)  per ogni veicolo di cui si chiede il certificato. La
domanda  deve  essere  conforme a quanto indicato ai successivi commi
del presente articolo.
  2.  La  registrazione  al  sistema  elettronico  di rilevazione dei
transiti  di veicoli in propria disponibilita' da parte delle imprese
che  rientrano  tra  quelle indicate all'art. 1, comma 2 del presente
decreto,  e'  possibile  per  veicoli che abbiano un Cop-dokument che
attesta  un  consumo,  per  ogni  transito  attraverso  il territorio
austriaco, non superiore a 5 ecopunti.
  3.  La  registrazione  di  veicoli  il  cui Cop-dokument attesta un
consumo  di  ecopunti pari a 6 e' condizionata alla cancellazione dal
sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.
  4. Le imprese che rientrano tra quelle indicate all'art. 1, comma 2
del presente decreto, che per il 3° quadrimestre dell'anno 2003 hanno
titolo ad ottenere una quota di ecopunti non superiore a 250, possono
essere titolari di un massimo di cinque certificati di registrazione.
  5. E' consentita, per le imprese di cui al comma precedente, che al
momento della domanda risultano essere titolari di cinque certificati
di   registrazione,   la   registrazione  di  ulteriori  veicoli  con
Cop-dokument  non  superiore  a  6 ecopunti, previa cancellazione dal
sistema  informativo  di  un numero pari di veicoli in disponibilita'
alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente inizializzati e
aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a quello del veicolo o
dei veicoli di cui si richiede la registrazione.
  6.  E'  consentita,  per  le imprese di cui al comma 4 del presente
articolo,  che  al momento della domanda risultano essere titolari di
piu'  di  cinque  certificati  di  registrazione, la registrazione di
ulteriori veicoli con Cop-dokument non superiore a 6 ecopunti, previa
cancellazione  dal sistema informativo di un numero doppio di veicoli
in  disponibilita' alla stessa impresa, gia' registrati, regolarmente
inizializzati  e  aventi  un  consumo  di ecopunti pari o superiore a
quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.
  7. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al
sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
  8.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,
secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata
all'impresa interessata.

 

             AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

                               Art. 7.

                Modalita' di richiesta e di rilascio

  1.  Le  imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio,
interessate  ad  attraversare il territorio austriaco e che alla data
del  presente  decreto  non  hanno ancora presentato domanda ai sensi
dell'art.  10  del  decreto  direttoriale  4 dicembre 2002 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 296 del 18 dicembre 2002 o dell'art. 7
del  decreto  direttoriale  9 aprile  2003  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2003, possono presentare domanda, senza
alcun  termine  temporale,  per  accedere al fondo nazionale ecopunti
conto proprio.
  2.   La   domanda  di  cui  al  comma  precedente  redatta  secondo
l'allegato 2  al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un
versamento  di  Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) deve
essere presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -
Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e
statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose
- ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
  3.  Le imprese che presentano domanda ai sensi dei precedenti commi
del   presente  articolo  riceveranno  una  comunicazione  contenente
l'autorizzazione  ad  utilizzare  il  fondo  nazionale ecopunti conto
proprio  fino  al 31 dicembre 2003, entro i limiti di consistenza del
fondo  indicati  per quanto riguarda il 3° quadrimestre 2003 all'art.
1, comma 3 del presente decreto.
  4.  Le  imprese  che non sono registrate nel sistema elettronico di
rilevazione  dei  transiti  devono  presentare,  contestualmente alla
richiesta  di  cui  al precedente comma 2, una domanda per ottenere i
certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione
dell'ecopiastrina   sui   singoli   veicoli,  redatta  al  sensi  del
successivo  art.  8,  comma 1.  I  veicoli per i quali si richiede il
certificato  di  registrazione  non possono avere un Cop-dokument che
attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.
 
                               Art. 8.
                    Certificati di registrazione
  1.  La  domanda  per  il  rilascio dei certificati di registrazione
necessari  per  l'installazione  delle  ecopiastrine  sui veicoli che
effettuano  autotrasporto di merci attraverso il territorio austriaco
deve   essere  redatta  secondo  l'allegato 4  al  presente  decreto,
corredata  dell'attestazione  di  un  versamento  di  Euro 10,33  sul
c.c.p. 4028  (imposta  di  bollo) e di un versamento di Euro 5,16 sul
c.c.p.   9001  (diritti)  per  ogni  veicolo  di  cui  si  chiede  il
certificato.  La  domanda  deve  essere conforme a quanto indicato ai
successivi commi del presente articolo.
  2.  La  registrazione  al  sistema  elettronico  di rilevazione dei
transiti  di  ulteriori  veicoli  in  propria disponibilita' da parte
delle  imprese  che effettuano trasporto di merci in conto proprio e'
possibile  per  veicoli  che  abbiano  un Cop-dokument che attesta un
consumo,  per  ogni  transito attraverso il territorio austriaco, non
superiore a 5 ecopunti.
  3.  La  registrazione  di  ulteriori  veicoli  il  cui Cop-dokument
attesta  un  consumo  di  ecopunti  pari  a  6  e'  condizionata alla
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita'  alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente
inizializzati e aventi un consumo di ecopunti pari o superiore a 6.
  4. Vengono cancellati d'ufficio, a seguito di periodiche verifiche,
i  certificati  di  registrazione  relativi a veicoli che, in base al
sistema   informativo   del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  non sono piu' nella disponibilita' dell'impresa che li ha
ottenuti oppure che sono relativi a targhe cessate.
  5.  L'avvenuta  cancellazione  dei  certificati  di  registrazione,
secondo   quanto  indicato  al  comma  precedente  verra'  comunicata
all'impresa interessata.

 

      AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI (C.D. IMPRESE NUOVE)

                               Art. 9.

                 Modalita' di richiesta e requisiti

  1.  Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che
rientrano  tra  quelle  indicate  all'art.  1,  comma 4  del presente
decreto  e che sono interessate ad ottenere una quota di ecopunti per
il  3° quadrimestre 2003 debbono presentare apposita domanda entro il
termine  perentorio  di trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. I requisiti che l'impresa interessata deve possedere sono:
    a) licenza comunitaria;
    b) possesso  alla  data  di pubblicazione del presente decreto di
almeno un veicolo avente un consumo di ecopunti pari o inferiore a 6;
    c) aver  effettuato nel corso del periodo aprile 2003-luglio 2003
viaggi,  mediante autorizzazioni, per trasporti da/per o attraverso i
seguenti  Paesi:  Repubblica  ceca,  Repubblica  slovacca, Ungheria e
Polonia per un totale complessivo di 10.
  3.  La  domanda  di  cui  al comma 1 del presente articolo, redatta
secondo l'allegato 3 al presente decreto, corredata dell'attestazione
di  un versamento di Euro 10,33 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo)
deve  essere  presentata  al  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi  e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di
persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
  4.  L'impresa interessata, contestualmente alla richiesta di cui al
precedente  comma 3,  deve  presentare  una  domanda  per  ottenere i
certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione
dell'ecopiastrina  sui  singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al  presente decreto, corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33  sul  c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di
Euro 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede
il  certificato.  La  domanda  potra'  riguardare  un  massimo di due
veicoli aventi un Cop-dokument attestante un consumo di ecopunti pari
o inferiore a 6.
 
                              Art. 10.
               Criteri di attribuzione degli ecopunti
  1.  Le  imprese che hanno presentato le domande indicate ai commi 3
e 4  del  precedente  art.  9  e  che  sono in possesso dei requisiti
indicati   al   comma 2  dello  stesso  articolo  otterranno  per  il
3° quadrimestre 2003 una quota di ecopunti pari a 50.
  2.  Qualora  la  quota  di  ecopunti  indicata  art. 1, comma 4 del
presente   decreto   non  fosse  sufficiente  per  tutte  le  imprese
richiedenti,  si  procedera' all'assegnazione degli ecopunti previsti
dal  comma  precedente  secondo  l'ordine  di  protocollazione  delle
domande fino all'esaurimento della quota riservata.
  3.  Verranno  respinte  e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine  di  protocollazione  non  consente di beneficiare, causa
l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione
degli ecopunti.
 
                              Art. 11.
                        Modalita' di rilascio
  1. La quota di ecopunti determinata ai sensi del precedente art. 10
spettante   alle  imprese  che  hanno  presentato  domanda  ai  sensi
dell'art.   9   verra'  rilasciata  in  un'unica  soluzione  e  sara'
disponibile a partire dal 15 settembre 2003.
  2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  assegnazione  degli  ecopunti
verra'  inviata  alle  imprese  interessate insieme ai certificati di
registrazione  dei veicoli per i quali e' stata presentata domanda ai
sensi dell'art. 10, comma 4 del presente decreto.
 
                              Art. 12.
                    Certificati di registrazione
  1.  Le  imprese  che ottengono una quota di ecopunti ai sensi degli
articoli 9, 10  e 11 del presente decreto non possono essere titolari
di piu' di due certificati di registrazione.
  2.  E'  consentita  per  le  imprese  di  cui  al comma precedente,
nell'ambito  del limite sopra indicato, la registrazione di ulteriori
veicoli  con  Cop-dokument  pari  o  inferiore  a 6  ecopunti, previa
cancellazione dal sistema informativo di un numero pari di veicoli in
disponibilita'  alla  stessa  impresa,  gia' registrati, regolarmente
inizzializzati  e  aventi  un  consumo di ecopunti pari o superiore a
quello del veicolo o dei veicoli di cui si richiede la registrazione.

 

MISURA DI PROMOZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO COMBINATO ACCOMPAGNATO

 

                              Art. 13.

               Modalita' di calcolo dell'assegnazione

  1.  Alle  imprese  che  effettuano  autotrasporto di merci in conto
terzi che nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2003 hanno utilizzato per
transitare   attraverso   il  territorio  austriaco  il  sistema  del
trasporto ferroviario combinato accompagnato, riceveranno, nei limiti
della   quota  riservata  a  questo  scopo,  determinata  secondo  il
combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 1 del presente decreto e
secondo  le modalita' indicate ai successivi articoli, 5 ecopunti per
ogni viaggio.
 
                              Art. 14.
              Modalita' di richiesta e di attribuzione
  1.  Le  imprese  interessate dovranno presentare, per l'ottenimento
degli  ecopunti  di  cui  al  precedente articolo, apposita richiesta
redatta   secondo   l'allegato 5   al   presente  decreto,  corredata
dell'attestazione  di  un  versamento  di  Euro 10,33 sul c.c.p. 4028
(imposta   di   bollo).   La   domanda   dovra'   essere  presentata,
inderogabilmente,  nel periodo dal 1° settembre al 22 settembre 2003,
al  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i  trasporti  terrestri  e  per  i sistemi informativi e statistici -
Direzione  generale  per l'autotrasporto di persone e cose - ex APC3,
via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
  2.  Alla  domanda di cui al comma precedente dovra' essere allegata
la  documentazione  (copia  delle  lettere  di  vettura ferroviarie e
debitamente   timbrate   dal   gestore   del   servizio)   attestante
l'effettuazione,  nel  periodo  indicato  al  precedente art. 13, dei
viaggi  su  ferrovia, per l'attraversamento del territorio austriaco,
mediante il sistema del trasporto combinato accompagnato.
  3. Ciascuna impresa non potra' presentare piu' di una richiesta per
l'ottenimento degli ecopunti di cui all'art. 13 del presente decreto.
  4.  Verranno prese in considerazione unicamente le richieste che si
riferiscono all'effettuazione di un minimo di 10 viaggi.
  5.   Verranno   premiati,  secondo  le  modalita'  di  calcolo  del
precedente art. 13, un massimo di 50 viaggi.
  6.  Le  imprese  che non sono registrate nel sistema elettronico di
rilevazione  dei  transiti  devono  presentare,  contestualmente alla
richiesta  di  cui  al precedente comma 1, una domanda per ottenere i
certificati    di   registrazione   necessari   per   l'installazione
dell'ecopiastrina  sui  singoli veicoli, redatta secondo l'allegato 4
al  presente  decreto corredata dell'attestazione di un versamento di
Euro 10,33  sul  c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di
Euro 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti) per ogni veicolo di cui si chiede
il  certificato.  I veicoli per i quali si richiede il certificato di
registrazione,  massimo  due,  non  possono avere un Cop-dokument che
attesta un consumo di ecopunti superiore a 6.
  7.  Le  imprese  richiedenti  otterrano un'assegnazione di ecopunti
calcolata  secondo  i  criteri  indicati  al precedente art. 13 e nei
limiti di quanto riportato ai comma 4 e 5 del presente articolo.
  8.  Qualora  la quota di ecopunti risultante dal combinato disposto
dei  commi 5 e 7 del presente decreto non fosse sufficiente per tutte
le imprese richiedenti, si procedera' all'assegnazione degli ecopunti
secondo    l'ordine    di    protocollazione   delle   domande   fino
all'esaurimento della quota riservata.
  9.  Verranno  respinte  e archiviate le domande la cui collocazione
nell'ordine  di  protocollazione  non  consente di beneficiare, causa
l'esaurimento degli ecopunti della quota riservata, dell'assegnazione
degli ecopunti.
 
                              Art. 15.
                        Modalita' di rilascio
  1. La quota di ecopunti spettante alle imprese che hanno presentato
domanda   ai  sensi  dell'art.  14,  verra'  rilasciata  in  un'unica
soluzione e sara' disponibile a partire dal 2 ottobre 2003.
  2.  La  comunicazione  dell'avvenuta  assegnazione  degli  ecopunti
verra' inviata alle imprese interessate.
  3.   Le   imprese   di  cui  al  comma 6  del  precedente  articolo
riceveranno,  oltre  alla comunicazione dell'avvenuta assegnazione di
ecopunti anche i certificati di registrazione richiesti.

 

                       TRASPORTI ECCEZIONALI

                              Art. 16.
  1.   Le  imprese  che  hanno  necessita'  di  effettuare  trasporti
eccezionali  attraverso  il  territorio  austriaco  e  che  non hanno
ottenuto  una  quota  di  ecopunti per il 3° quadrimestre 2003 o che,
avendola  ottenuta, l'hanno esaurita, debbono presentare una domanda,
redatta secondo l'allegato 6 al presente decreto.
  2.  La  domanda,  contenente l'indicazione della data di entrata in
territorio   austriaco   del   veicolo   che  effettua  il  trasporto
eccezionale,   corredata   dell'attestazione   di  un  versamento  di
Euro 10,33  sul  c.c.p.  n.  4028  (imposta  di  bollo),  deve essere
presentata, inderogabilmente, almeno dieci giorni prima della data di
effettuazione  del  transito, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi  e statistici - Direzione generale per l'autotrasporto di
persone e cose - ex APC3, via Caraci n. 36 - 00157 Roma.
  3.  Le  domande  che  non  siano  presentate almeno entro il decimo
giorno  precedente la data prevista per l'effettuazione del trasporto
eccezionale verranno respinte.
  4.  Nel  caso in cui il trasporto eccezionale sia effettuato con un
veicolo   non  registrato  al  sistema  elettronico  di  rilevazione,
l'impresa  interessata  dovra'  provvedere,  contemporaneamente  alla
domanda  di  cui  al  precedente comma, ad inviare una domanda per il
rilascio    del   certificato   di   registrazione   necessario   per
l'installazione  dell'ecopiastrina,  redatta  secondo l'allegato 4 al
presente  decreto,  corredata  dell'attestazione  di un versamento di
Euro 10,33  sul  c.c.p. 4028 (imposta di bollo) e di un versamento di
Euro 5,16 sul c.c.p. 9001 (diritti).
  5.  A  seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2,
l'ufficio   competente  dell'ex  unita'  operativa  APC3  provvedera'
all'assegnazione sul sistema elettronico di rilevazione del numero di
ecopunti  necessario  per  l'effettuazione del transito attraverso il
territorio  austriaco, limitatamente alla tratta che viene effettuata
con il carico. Gli ecopunti assegnati all'impresa per l'effettuazione
del  transito  rimangono  a  disposizione per i tre giorni successivi
alla  data  indicata  nella richiesta, dopo di che verranno tolti, se
non   utilizzati.   L'impresa   interessata  ricevera'  comunicazione
dell'avvenuta  assegnazione  degli ecopunti ed, eventualmente, avendo
presentato domanda ai sensi del precedente comma 4, il certificato di
registrazione del veicolo.
  6.  L'impresa che usufruisce degli ecopunti per l'effettuazione del
trasporto   eccezionale   deve   inviare,   entro   quindici   giorni
dall'effettuazione   del  transito,  all'ufficio  competente  dell'ex
unita'  operativa APC3, al fine di comprovare l'effettivo svolgimento
del trasporto eccezionale, una copia dell'autorizzazione al trasporto
eccezionale    o   dell'attestazione   di   transito   timbrata   dal
concessionario autostradale con la data di esecuzione del viaggio.
  7.  Nel  caso  non  venga  prodotta la documentazione richiesta dal
precedente  comma,  l'impresa  in  questione si vedra' rifiutata ogni
altra   successiva   richiesta   di   assegnazione  di  ecopunti  per
l'effettuazione  di  trasporti eccezionali in transito sul territorio
austriaco.
  8.  Nel  corso  del  3° quadrimestre  2003, nell'ambito della quota
riservata  prevista  all'art.  1,  comma 6  del presente decreto, non
potranno essere rilasciati ecopunti ad una stessa impresa per piu' di
dieci trasporti eccezionali.
  9.  Il limite indicato al comma precedente non si applica qualora i
viaggi  successivi  vengano  effettuati  con  veicoli eccezionali per
sagoma e/o per massa.

 

                             NORME GENERALI 

                              Art. 17.

                             Infrazioni

  1.  Reiterati  transiti  effettuati  senza  versamento  di ecopunti
costituiscono infrazione grave alle normative relative all'esecuzione
dell'autotrasporto   internazionale  di  merci  che  puo'  comportare
l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.  7  del  decreto
ministeriale  22 novembre 1999, n. 521. La recidiva potra' comportare
anche  il  ritiro  di  tutte  o  di una parte delle copie certificate
conformi  della  licenza  comunitaria in possesso dell'impresa che ha
effettuato i transiti irregolari.
                              Art. 18.
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 18 aprile
1994,   n.   594,   riguardante  i  procedimenti  di  competenza  del
Dipartimento  trasporti  terrestri,  le domande devono essere redatte
nelle  forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le
domande  presentate  senza utilizzare gli appositi schemi allegati al
presente decreto, verranno archiviate.
  2.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sara'  disponibile anche sul sito del
Ministero   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti  all'indirizzo:
www.trasportinavigazione.it Sullo stesso sito e' disponibile anche la
circolare n. 11 del 15 marzo 2000 del Ministero dei trasporti e della
navigazione  -  Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale
autotrasporto   persone   e   cose   riguardante   i  certificati  di
registrazione.
      Roma, 16 luglio 2003
                        Il direttore generale
                per l'autotrasporto di persone e cose
                               Ricozzi
 
 
 
 
                                                           ALLEGATO 1
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
 
IMPRESA CONTO TERZI
 
                   AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
                   DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
                   AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
                   VIA CARACI, 36
                   00157 ROMA
 
numero albo trasportatori................. codice Austria...........
 
La sottoscritta impresa ............................................
sede legale in .....................................................
chiede l'assegnazione degli ecopunti spettanti per l'anno 2003.
Ai   fini   dell'eventuale  elevazione  alla  quota  di  50  ecopunti
dell'assegnazione  per  il    quadrimestre  2003,  prevista  per le
imprese  che avrebbero titolo ad una quantita' inferiore di ecopunti,
1'impresa sottoscritta autorizza/non autorizza (eliminare la voce che
non   interessa)   la   cancellazione   dal  sistema  elettronico  di
rilevazione  di  tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6
che risultano in disponibilita' dell'impresa stessa.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a conoscenza delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsita
in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  nonche'  di andare incontro alla
sanzione  della  decadenza  dei  benefici  eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
 
                                                   FIRMA
                           (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
IL SOTTOSCRITTO                      HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA                                CHE ACCETTA.
 
 
      FIRMA                                    FIRMA
(per accettazione)          (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
 
                                                           ALLEGATO 2
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
 
IMPRESA CONTO PROPRIO
 
                   AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
                   DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
                   AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
                   VIA CARACI, 36
                   00157 ROMA
 
numero elenco trasportatori conto proprio...... codice Austria......
 
La sottoscritta impresa.............................................
sede legale in .....................................................
chiede  1'autorizzazione  all'utilizzo  del  fondo nazionale ecopunti
conto proprio fino al 31 dicembre 2003.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  per  le  ipotesi di
falsita'  in  atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
 
                                                   FIRMA
                           (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
IL SOTTOSCRITTO                      HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA                                CHE ACCETTA.
 
 
      FIRMA                                   FIRMA
(per accettazione)         (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
 
                                                           ALLEGATO 3
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
 
NUOVA IMPRESA
 
                   AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
                   DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
                   AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
                   VIA CARACI, 36
                   00157 ROMA
 
numero albo trasportatori .......................
 
Il sottoscritto ..........................quale legale rappresentante
dell'impresa ........................................................
sede legale in ......................................................
chiede l'assegnazione di una quota di ecopunti per il 3° quadrimestre
dell'anno 2003.
A tal fine dichiara:
a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante
un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti;
c) di aver effettuato nel periodo aprile-luglio 2003 viaggi, mediante
autorizzazioni  rilasciate da ............. (indicare l?Ufficio/i del
Dipartimento   dei   Trasporti  Terrestri),  per  trasporti  verso  o
attraverso  i  seguenti  Paesi: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,
Ungheria e Polonia per un totale complessivo di 10.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  per  le  ipotesi di
falsita'  in  atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
 
                                                   FIRMA
                           (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
IL SOTTOSCRITTO                      HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA                                CHE ACCETTA.
 
 
      FIRMA                                   FIRMA
(per accettazione)         (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
 
                                                           ALLEGATO 4
NUOVA IMPRESA
 
                   AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
                   DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
                   AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
                   VIA CARACI, 36
                   00157 ROMA
 
numero albo trasportatori............... Codice Austria.............
                                       (se impresa gia' registrata)
 
La sottoscritta impresa.............................................
sede legale in .....................................................
chiede  il  rilascio  dei  certificati di registrazione necessari per
l'inizializzazione delle ecopiastrine per i seguenti veicoli: (1) (2)
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Targa..................... Targa.......................
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  per  le  ipotesi di
falsita'  in  atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
 
                                                   FIRMA
                           (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
IL SOTTOSCRITTO                      HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA                                CHE ACCETTA.
 
 
       FIRMA                                   FIRMA   
(per   accettazione)       (del titolare o del legale rappresentante)
 
(1) il veicolo deve essere in possesso di Cop-dokument da richiedersi
presso   l'ex  Ufficio  Provinciale  della  M.C.T.C.  competente  per
territorio.
(2)   allegare   alla   pratica  copia  della  carta  provvisoria  di
circolazione  del veicolo ove questo fosse ancora sprovvisto di carta
di circolazione definitiva
 
 
 
 
                                                           ALLEGATO 5
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
 
PROMOZIONE TRASPORTO COMBINATO ACCOMPAGNATO
 
                   AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
                   DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
                   AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
                   VIA CARACI, 36
                   00157 ROMA
 
numero albo trasportatori................ Codice Austria.............
                                          (se impresa gia registrata)
La sottoscritta impresa ............................................
sede legale in .....................................................
chiede   il   rilascio   degli   ecopunti   spettanti   in  relazione
all'effettuazione,  per  l'attraversamento  del territorio austriaco,
nel  periodo  1  maggio  -  31  agosto  2003  di  n. ...... trasporti
ferroviari  secondo  il  sistema del trasporto combinato accompagnato
(come da documentazione allegata).
A tal fine dichiara
a) di essere in possesso di licenza comunitaria;
b) di essere in possesso di veicoli aventi un Cop-dokument attestante
un consumo pari o inferiore a 6 ecopunti; (se impresa non registrata)
c)  di  avere  la disponibilita, al momento della sua esecuzione, dei
veicoli con cui il trasporto su ferrovia a stato effettuato;
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  per  le  ipotesi di
falsita'  in  atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
 
                                                   FIRMA
                           (del titolare o del legale rappresentante)
 
IL SOTTOSCRITTO                      HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA                                CHE ACCETTA.
 
 
      FIRMA                                    FIRMA
(per accettazione)          (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
 
                                                           ALLEGATO 6
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
 
TRASPORTI ECCEZIONALI
 
                   AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
                   DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
                   AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
                   VIA CARACI, 36
                   00157 ROMA
 
numero albo trasportatori................ Codice Austria.............
                                          (se impresa gia registrata)
La sottoscritta impresa ............................................
sede legale in .....................................................
chiede l'assegnazione degli ecopunti necessari per l'effettuazione di
un   trasporto  eccezionale  in  transito  attraverso  il  territorio
austriaco.
A tal fine dichiara:
a)  che la targa del veicolo con cui verra effettuato il trasporto e'
la seguente:................
b)  che  la data di entrata in territorio austriaco sara la seguente:
......
c)   di   essere   a   conoscenza   a   di  accettare  il  fatto  che
l'Amministrazione provvedera a conservare gli ecopunti attribuiti per
i  3 (tre) giorni successivi alla data dichiarata al punto b) dopo di
che,   se   non   utilizzati,  verranno  tolti  dalla  disponibilita'
dell'impresa al sistema elettronico di rilevazione del transiti
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  per  le  ipotesi di
falsita'  in  atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
 
                                                   FIRMA
                           (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
IL SOTTOSCRITTO                      HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA                                CHE ACCETTA.
 
 
      FIRMA                                    FIRMA
(per accettazione)         (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
 
 
                                                           ALLEGATO 7
Allegare fotocopia del documento di identita in corso di validita del
titolare o del legale rappresentante dell'impresa richiedente
 
CANCELLAZIONE CERTIFICATI
 
                   AL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI
                   DIREZIONE GENERALE AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE
                   AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI (ex APC3)
                   VIA CARACI, 36
                   00157 ROMA
 
numero albo trasportatori................ Codice Austria............. 
La sottoscritta impresa ............................................
sede legale in .....................................................
autorizza,  ai  fini  dell'eventuale  elevazione  alla  quota  di  50
ecopunti  dell'assegnazione  per il 3 quadrimestre 2003, prevista per
le  imprese  che  avrebbero  titolo  ad  una  quantita'  inferiore di
ecopunti,  la cancellazione dal sistema elettronico di rilevazione di
tutti i veicoli aventi un Cop-dokument superiore a 6 che risultano in
disponibilita' dell'impresa stessa.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilita', dichiara di essere
a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste  per  le  ipotesi di
falsita'  in  atti e dichiarazioni mendaci nonche' di andare incontro
alla sanzione della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a
seguito dell'emanazione del provvedimento favorevole sulla base della
dichiarazione non veritiera
 
                                                   FIRMA
                           (del titolare o del legale rappresentante)
 
 
IL SOTTOSCRITTO                      HA INCARICATO PER LA TRATTAZIONE
DELLA PRESENTE DOMANDA LA CHE ACCETTA.
 
 
      FIRMA                                    FIRMA
(per accettazione)         (del titolare o del legale rappresentante)