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Roma, 7 agosto 2003

 

Circolare n. 90/2003
Oggetto: Porti – Rappresentanti Fedespedi nei Comitati e nelle Commissioni portuali – Circolare DEM3/2162 del 31 luglio 2003 del Ministro delle Infrastrutture.

 

Con la circolare indicata in oggetto la Direzione Generale della Navigazione del Ministro delle Infrastrutture ha fatto chiarezza su un aspetto che sempre più stava dando luogo a equivoci nell’applicazione della riforma portuale di cui alla legge 84 del 1994.

 

In particolare l’Amministrazione ha precisato che la suddetta legge, laddove indica la categoria degli “spedizionieri” tra quelle chiamate ad essere rappresentate nei Comitati Portuali dell’art. 9 e nelle Commissioni Consultive dell’articolo 15 della legge, intende riferirsi alle imprese di spedizione che svolgono l’attività di cui all’articolo 1737 del codice civile e non agli spedizionieri doganali (doganalisti) la cui professione è disciplinata dalla legge 1612 del 1960 e dalla legge 213 del 2000.

 

Dalla suddetta precisazione discende la conseguenza, secondo lo stesso Ministero, che l’associazione di gran lunga più titolata a livello nazionale a designare i propri rappresentanti negli organismi suddetti sia la Fedespedi.

 

A livello locale, peraltro, ciò potrebbe non sempre essere vero; l’Amministrazione, ha quindi dato istruzioni alle Autorità Portuali di verificare nel caso concreto quale sia l’associazione territoriale più rappresentativa degli spedizionieri, raccomandando peraltro che la comparazione della rappresentatività venga eseguita esclusivamente con riferimento alle imprese di spedizione, escludendo i meri doganalisti. Queste istruzioni, ha precisato il Ministero, valgono anche per i Comitati e le Commissioni in carica, la cui composizione andrà eventualmente cambiata ove non rispondente ai suddetti requisiti.

 

Quest’ultima precisazione dovrebbe esplicare immediata efficacia nei confronti dell’Autorità Portuale di Salerno che nel 2001 ammise nel Comitato un rappresentante del Consiglio Nazionale degli Spedizioni Doganali, mentre lo stesso Ministero ha escluso che quell’ “organo di autogoverno dei doganalisti professionisti” possa in qualche modo vantare una rappresentatività associativa della categoria delle imprese di spedizione.

 

Si auspica che questa circolare ministeriale, costituisca un punto fermo di non ritorno, anche per altre situazioni diverse dalle questioni portuali, nei rapporti, quasi sempre amichevoli ma a volte conflittuali, tra la Fedespedi e l’Anasped.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Allegati due

 

L/n

 

 

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima Interna

Prot. N. DEM3/2162 del 31.7.2003

Destinatari omessi

OGGETTO: Nomina dei rappresentanti degli spedizionieri nel Comitato portuale e nelle Commissioni consultive.

L'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n.84, prevede quale organo dell'autorità portuale il Comitato portuale.

A far parte di tale organo, che, tra l’altro, svolge funzioni amministrative di rilevantissima importanza (adozione del piano regolatore portuale, approvazione dei bilanci dell'ente, deliberazione in ordine alle concessioni demaniali ultraquadriennali per l'esercizio delle operazioni portuali), la legge chiama, in un raro esempio di "amministrazione partecipata", anche i rappresentanti di alcuni (ma non tutti), dei molti soggetti privati che svolgono nel porto importanti attività, quasi tutte di rilevante contenuto economico.

L'elemento discriminante - ancorché non esplicito - su cui si fonda l’individuazione espressa fatta dalla legge dei soggetti privati (tra quelli operanti in porto) chiamati ad essere rappresentati in comitato portuale, è individuabile nella diretta ed immediata incidenza delle categorie imprenditoriali o del mondo del lavoro di cui all'articolo 9 della legge n.84 del 1994, sullo sviluppo economico e dei traffici del porto e (quindi) di un'intera porzione di territorio.

Ed infatti sono rappresentati in comitato portuale, ad esempio, gli armatori (quali "clienti" diretti del porto), ma non i servizi tecnico-nautici (in quanto incidenti solo in via indiretta, con la qualità ed i costi del servizio reso, sulle dinamiche portuali); sono rappresentate le imprese che compiono operazioni portuali (in quanto vero e proprio "volàno" commerciale del porto), ma non i fornitori dei servizi d'interesse generale (in quanto non direttamente "a contatto" con la merce).

Dette categorie sono chiamate ad essere rappresentate anche nelle commissioni consultive di cui all'articolo 15 della legge n.84 del 1994.

Dubbi sono sorti, in un recente passato, con riferimento alla categoria degli "spedizionieri", indicata al n.4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n.84 del 1994, in quanto sotto tale termine sono state fino ad ora comprese dall'Amministrazione due figure che, ad un’attenta analisi delle rispettive discipline normative, appaiono invece presentare caratteri distinti ancorché, in alcuni casi, sovrapponibili. 

L'Amministrazione, con una prassi sufficientemente consolidata, ha finora inteso che la categoria degli "spedizionieri" potesse comprendere sia le imprese di spedizione di cui agli artt.1737 ss. del codice civile, sia gli spedizionieri doganali, la cui professione è disciplinata dalla legge 22 dicembre 1960, n.1612, cui sì è recentemente aggiunta la legge 25 luglio 2000, n.213, per cui le designazioni per i rappresentanti in Comitato portuale e nelle commissioni consultive sono state richieste sia alla Fedespedi (Federazione nazionale delle imprese di spedizione internazionali), che al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali ed alla Anasped (Federazione nazionale spedizionieri doganali).

Tale interpretazione è stata contestata dalla Fedespedi che ha anche adìto il TAR Campania, avverso la delibera n.38 del 30 maggio 2001 con la quale l'autorità portuale di Salerno ha ritenuto maggiormente rappresentativa della categoria degli spedizionieri in sede locale proprio il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (il ricorso è tuttora pendente).

Approfondita la questione sia con riferimento alle norme che disciplinano le due figure, sia con riferimento alla ratio delle citate disposizioni della legge n.84 del 1994, lo Scrivente ritiene che la questione debba essere affrontata da due distinti punti di vista:

1) la categoria degli spedizionieri richiamata dalla legge n.84 del 1994 è o no solo quella disciplinata dagli artt.1737 ss. del codice civile?

2) Se si, la Fedespedi esaurisce la rappresentatività della categoria?

Al primo interrogativo, sia pure modificando l'interpretazione precedentemente seguita, deve darsi risposta affermativa.

Occorre in primo luogo analizzare a fondo le distinte discipline normative delle due figure in esame. Ai sensi dell'art. 1737 c.c., lo spedizioniere è colui che, in forza di un mandato formalizzato nel contratto di spedizione, assume l'obbligo di concludere, in nome e per conto del mandante un contratto di spedizione nonché di compiere le operazioni accessorie, con assunzione di un complesso di diritti, doveri e responsabilità nei confronti del mandante.

Lo spedizioniere entra quindi direttamente nella catena logistica del trasporto, svolgendo una serie di funzioni che altrimenti farebbero direttamente capo al "gestore" del carico: dalla conclusione del contratto di trasporto alle attività di ritiro e custodia del carico, all'espletamento di formalità amministrative. Tale attività è svolta in forma imprenditoriale (non esclusa la possibilità di imprese individuali), ed è quindi per sua natura orientata, porti, all'incremento, attraverso l'organizzazione e la qualità dei servizi resi, dei traffici portuali.

Lo spedizioniere doganale (oggi anche semplicemente "doganalista", v. art.9 della legge n.213 del 2000), ai sensi dell'art.1 della legge 1612 del 1960 è quel professionista qualificato accreditato presso le dogane della Repubblica a compiere adempimenti in materia fiscale, merceologica valutaria e doganale in genere.

Tale soggetto, come si vede, non entra direttamente ed in forma imprenditoriale nella catena logistica del trasporto, non concludendo, per il solo fatto di essere abilitato all’esercizio della professione, contratti di trasporto od operazioni accessorie.

Sostanzialmente, è possibile evidenziare come interlocutori naturali dello spedizioniere ex art.1737 c.c. siano, da un lato, il "gestore" della merce, dall'altro, il vettore, mentre gli interlocutori naturali del doganalista ex legge n.1612 del 1960 siano, da un lato, l'Amministrazione finanziaria, in particolare il ramo doganale, dall’altro il committente delle pratiche doganali, che potrebbe anche essere uno spedizioniere.

Al dato pratico, peraltro, così come uno spedizioniere può essere anche vettore (e ciò è espressamente previsto dall'art.1741 c.c.), un doganalista può ben decidere di esercitare anche l'impresa ex art.1737 c.c. (anzi, questa e quella - connessa - di vettore sono le uniche attività d'impresa consentite al doganalista, v. art.7 della legge n.1612 del 1960).

Così pure, un'impresa di spedizione che voglia offrire una gamma di servizi articolati e completi ai propri clienti, verosimilmente doterà la propria azienda della collaborazione di un doganalista (in pianta stabile o saltuariamente), per il disbrigo degli affari doganali.

Svolgendo le considerazioni sopra esposte avendo a mente la richiamata ratio che ha portato il legislatore ad individuare categorie di soggetti privati quali componenti di un organo di un ente pubblico con rilevanti poteri amministrativi, discende che la categoria di spedizionieri chiamata ad essere rappresentata in comitato portuale ed in commissione consultiva, in quanto direttamente connessa allo sviluppo dei traffici portuali, non può che essere quella delle imprese (anche individuali) di spedizione ex art.1737 c.c., alcune delle quali, peraltro, possono ovviamente essere costituite da doganalisti, ex art. 7 della legge n.1612 del 1960.

L’esame del secondo argomento risulta ora circoscritto (per quanto sopra chiarito) al rapporto tra Fedespedi ed Anasped, essendo evidentemente esclusa ogni rappresentatività della categoria delle imprese di spedizione in capo al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali che (ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge n.1612 del 1960) è invece l'organo nazionale di autogoverno dei doganalisti professionisti.

Nel merito, non è inutile sottolineare, in primo luogo, come sia del tutto pacifica l’ammissibilità della coesistenza di due o più associazioni nazionali rappresentative di una determinata categoria. Per rimanere al mondo portuale, è noto che esistono almeno quattro associazioni della categoria dei terminalisti (intendendo come tali i concessionari ex art.18 della legge n.84 del 1994): Assologistica, Assiterminal, Fise, Antep, ciascuna delle quali con un diverso grado di rappresentatività a livello nazionale cui non sempre segue un corrispondente grado di rappresentatività a livello locale.

La compresenza di Fedespedi ed Anasped comporterebbe quindi un mero problema di rappresentatività se le due associazioni raggruppassero imprese esercenti la medesima attività od attività analoghe (come appunto le imprese portuali ex artt. 16 e 18 della legge n.84 dell’1994).

In realtà, in questo caso, occorre affrontare, preliminarmente, non tanto il tema della rappresentatività di una associazione di categoria, quanto quello della omogeneità degli aderenti all'associazione medesima.

Nel caso in esame, praticamente la totalità degli associati alla Fedespedi è costituita da imprese di spedizione ex art.1737 c.c. (e, reciprocamente, quasi tutte le imprese di spedizione aderiscono a Fedespedi), mentre la quasi totalità degli aderenti alla Anasped è costituita da doganalisti professionisti puri, ex L.n.1612 del 1960, e solo per una percentuale minima da imprese di spedizione (meglio, da doganalisti esercenti impresa di spedizione). 

Non c’è quindi dubbio che, a livello nazionale, l'associazione maggiormente rappresentativa degli spedizionieri chiamati ad essere rappresentati in comitato portuale ed in commissione consultiva (e cioè gli esercenti l'attività d'impresa ex art.1737 c.c.), sia la Fedespedi.

Peraltro, il Consiglio di Stato, nella nota decisione n.646 del 26 novembre 1999 (relativa alla costituzione del comitato portuale dell'Autorità di Piombino), ha rimarcato che "il principio che deve orientare la costituzione dei collegi di composizione.......è sempre quello democratico della rappresentatività", aggiungendo che l’espressione della democrazia è tanto più garantita quanto più vicina sia ai soggetti da rappresentare, rendendo quindi necessario un "controllo della misura della rappresentatività pur in sede locale, con l'unica alternativa dell’accordo tra le organizzazioni".

Ne consegue, in sostanza che in sede locale potrebbe risultare maggiormente rappresentativa, sempre limitatamente alle imprese di spedizione ex art.1737 c.c., una associazione aderente all'Anasped. Ai fini di tale verifica sarà quindi necessario che l'autorità locale non si limiti al mero, complessivo conteggio degli associati all'una e all'altra organizzazione, ma operi un'analisi disaggregata del dato numerico, circoscrivendo la comparazione al numero delle sole imprese esercenti l’attività di impresa di spedizione ex art.1737 c.c., e ove possibile, alla rispettiva incidenza sui volumi di traffico.

Le Autorità portuali vorranno sia verificare la rispondenza ai criteri enunciati delle nomine dei rappresentanti degli spedizionieri in seno ai comitati portuali in carica, provvedendo eventualmente alla sostituzione, sia attenersi ai criteri stessi per le costituzioni future di tale organo.

La presente è estesa anche alle Capitanerie di porto, che vorranno curarne la diffusione presso gli uffici gerarchicamente subordinati, affinché si attengano alle indicazioni soprafornite in sede di valutazione, richiesta dallo scrivente in occasione della costituzione delle commissioni consultive locali, sulla maggiore rappresentatività locale dell’una o dell’altra associazione.

La presente circolare supera e sostituisce ogni altra direttiva precedentemente data sull’argomento.

 

Il Direttore generale

f.to Dott. Massimo Provinciali

 

 

S.O. alla G.U. n. 28 del 4.2.1994 (fonte Guritel)

LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

  Riordino della legislazione in materia portuale.

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

                       (Finalita' della legge)

   1. La presente  legge  disciplina  l'ordinamento  e  le  attivita'

portuali   per  adeguarli  agli  obiettivi  del  piano  generale  dei

trasporti, dettando  contestualmente  principi  direttivi  in  ordine

all'aggiornamento  e  alla  definizione degli strumenti attuativi del

piano stesso, nonche' all'adozione e modifica dei piani regionali dei

trasporti.

   2. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 17 dicembre  1986,

n.  873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987,

n. 26, e' abrogato.

                               Art. 2.

           (Organizzazioni portuali, autorita' portuali e

                        autorita' marittime)

   1. Ai fini della presente legge sono organizzazioni portuali:

   a) il Provveditorato al porto di Venezia, di cui al regio decreto-

legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito dalla legge 8 luglio 1929, n.

1342, e successive modificazioni ed integrazioni;

   b)  il  Consorzio  autonomo  del  porto di Genova, di cui al testo

unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e  succes-

sive modificazioni ed integrazioni;

   c)  l'Ente  autonomo  del  porto  di  Palermo di cui alla legge 14

novembre 1961, n. 1268;

   d) il Consorzio per il porto di Civitavecchia, di cui alla legge 9

febbraio 1963, n. 223;

   e) l'Ente autonomo del porto di  Trieste,  di  cui  alla  legge  9

luglio 1967, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni;

   f)  l'Ente autonomo del porto di Savona, di cui alla legge 1 marzo

1968, n. 173, e successive modificazioni ed integrazioni;

   g) il Consorzio autonomo del porto di Napoli, di cui  al  decreto-

legge  11  gennaio  1974,  n. 1, convertito, con modificazioni, dalla

legge  11  marzo  1974,  n.  46,  e   successive   modificazioni   ed

integrazioni;

   h)  le  aziende  dei  mezzi  meccanici di cui alla legge 9 ottobre

1967, n. 961, e successive modificazioni ed integrazioni;

   i) i consorzi costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi.   1 

   2. Sono autorita' portuali ai sensi della presente legge gli  enti

di cui all'articolo 6.

   3.  Sono  autorita'  marittime  ai  sensi  della  presente legge i

soggetti di cui all'articolo 16 del codice della navigazione.

 

                               Art. 3.

               (Costituzione del comando generale del

                      Corpo delle capitanerie)

   1. L'Ispettorato generale delle capitanerie di porto e' costituito

in  comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie di porto, senza

aumento di organico ne' di spese complessive, dipende  dal  Ministero

dei  trasporti  e  della  navigazione  nei  limiti  di quanto dispone

l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

31 marzo 1947, n. 396, e svolge  le  attribuzioni  di  cui  al  regio

decreto  19  febbraio  1940,  n.  194,  e successive modificazioni ed

integrazioni  esercita altresi' le competenze in materia di sicurezza

della navigazione   attribuite   al   Ministero dei trasporti e della

navigazione  .Il Ministero dell'ambiente si avvale delle  capitanerie

di porto.

 

                                Art. 4.

                     (Classificazione dei porti)

   1.  I  porti  marittimi  nazionali  sono  ripartiti nelle seguenti

categorie e classi:

   a) categoria I: porti, o  specifiche  aree  portuali,  finalizzati

alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;

   b)  categoria  II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di

rilevanza economica internazionale;

   c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali,  di

rilevanza economica nazionale;

   d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di

rilevanza economica regionale e interregionale.

  1-bis. I porti sede di autorita' portuale appartengono comunque  ad

una delle prime due classi della categoria II. 

   2.  Il  Ministro  della  difesa,  con  proprio decreto, emanato di

concerto con i Ministri dei  trasporti  e  della  navigazione  e  dei

lavori   pubblici,   determina  le  caratteristiche  e  procede  alla

individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla

categoria I   con lo stesso provvedimento  sono   disciplinate     le

attivita'   nei   porti    di prima categoria e relative baie, rade e

golfi.

   3. I porti, o le specifiche aree portuali di  cui  alla  categoria

II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:

   a) commerciale;

   b) industriale e petrolifera;

   c) di servizio passeggeri;

   d) peschereccia;

   e) turistica e da diporto.

   4.  Le  caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei

porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e  l'appartenenza

di  ogni  scalo  alle  classi  medesime  sono determinate, sentite le

autorita' portuali o, laddove non istituite, le autorita'  marittime,

con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione, con

particolare riferimento all'attuale e  potenziale  bacino  di  utenza

internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) entita' del traffico globale e delle rispettive componenti;

   b) capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche

funzionali  e  dalle  condizioni  di  sicurezza  rispetto  ai  rischi

ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per  l'imbarco  e

lo   sbarco  dei  passeggeri  sia  per  il  carico,  lo  scarico,  la

manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle  attrezzature  e

dei   servizi   idonei   al  rifornimento,  alla  manutenzione,  alla

riparazione  ed  alla  assistenza  in  genere  delle  navi  e   delle

imbarcazioni;

   c)   livello   ed  efficienza  dei  servizi  di  collegamento  con

l'entroterra.

   5. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro  dei  trasporti  e  della

navigazione  predispone,  entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della  presente  legge,  uno  schema  di  decreto,  che  e'

trasmesso  alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi

novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si  intende  che  il

parere  sia  reso  in  senso favorevole. Lo schema di decreto, con le

eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni,

e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati  ed  al  Senato

della  Repubblica  per l'espressione del parere, nei termini previsti

dai rispettivi regolamenti, da  parte  delle  Commissioni  permanenti

competenti  per  materia;  decorsi i predetti termini il Ministro dei

trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva.

   6.  La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e

funzionali di cui al  comma  4,  nonche'  della  classificazione  dei

singoli  scali,  avviene  su  iniziativa  delle autorita' portuali o,

laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del

Ministro dei trasporti e della navigazione con la procedura di cui al

comma 5.

 

                                Art. 5.

             (Programmazione e realizzazione delle opere

                portuali. Piano regolatore portuale)

   1.  Nei  porti  di  cui alla categoria II, classi I, II e III, con

esclusione di quelli aventi le funzioni di cui all'articolo 4,  comma

3,  lettera  e),  l'ambito  e  l'assetto  complessivo  del porto, ivi

comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita'

cantieristica e alle  infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,  sono

rispettivamente  delimitati e disegnati dal piano regolatore portuale

che  individua  altresi'  le  caratteristiche   e   la   destinazione

funzionale delle aree interessate.

   2.  Le  previsioni  del  piano  regolatore  portuale  non  possono

contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti.

   3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali e' istituita  l'autorita'

portuale, il piano regolatore e' adottato dal comitato portuale, pre-

via  intesa con il comune o i comuni interessati. Nei porti di cui al

comma 1 nei quali non e' istituita  l'autorita'  portuale,  il  piano

regolatore e' adottato dall'autorita' marittima, previa intesa con il

comune  o  i  comuni  interessati.  Il piano e' quindi inviato per il

parere al Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  che  si  esprime

entro   quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  dell'atto.  Decorso

inutilmente  tale  termine,  il  parere  si  intende  reso  in  senso

favorevole.

   4.  Il piano regolatore relativo a porti di cui alla categoria II,

classi I, II e III, esaurita la procedura  di  cui  al  comma  3,  e'

sottoposto,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  alla

procedura per la valutazione dell'impatto  ambientale  ed  e'  quindi

approvato dalla regione.

   5.  Al  piano  regolatore portuale dei porti aventi le funzioni di

cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e alle relative varianti, e'

allegato un rapporto sulla sicurezza  dell'ambito  portuale  ai  fini

degli   adempimenti   previsti   dal  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti  rilevanti

connessi  con  determinate  attivita'  industriali  e dal decreto del

Ministro dell'ambiente 20  maggio  1991,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

   6.  All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616, il numero 1) e' sostituito dal seguente:

  "1) le opere marittime relative ai porti di cui alla categoria I  e

alla  categoria  II,  classe  I,  e  le opere di preminente interesse

nazionale per la sicurezza dello Stato e  della  navigazione  nonche'

per la difesa delle coste".

   7.   Sono  di  competenza  regionale  le  funzioni  amministrative

concernenti  le  opere  marittime  relative  ai  porti  di  cui  alla

categoria II, classi II e III.

   8.  Spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere nei

porti di cui alla categoria I e per la realizzazione delle  opere  di

grande infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II, classi

I  e  II.  Le  regioni,  il comune interessato o l'autorita' portuale

possono comunque intervenire con proprie risorse, in  concorso  o  in

sostituzione  dello Stato, per la realizzazione delle opere di grande

infrastrutturazione nei porti di cui alla categoria II,  classi  I  e

II.  Spetta  alla  regione  o alle regioni interessate l'onere per la

realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti  di

cui alla categoria II, classe III. Le disposizioni di cui al presente

comma  si  applicano  alle  regioni a statuto speciale nei limiti dei

rispettivi statuti. Le autorita'  portuali,  a  copertura  dei  costi

sostenuti  per  le  opere  da esse stesse realizzate, possono imporre

soprattasse  a  carico  delle  merci  imbarcate  o  sbarcate,  oppure

aumentare l'entita' dei canoni di concessione.

   9.   Sono  considerate  opere  di  grande  infrastrutturazione  le

costruzioni di canali marittimi,  di  dighe  foranee  di  difesa,  di

darsene,   di    bacini   e   di   banchine    attrezzate  ,  nonche'

l'escavazione  e  l'approfondimento  dei fondali. I relativi progetti

sono approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

  10. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base delle

proposte contenute nei piani operativi  triennali  predisposti  dalle

autorita'  portuali,  ai  sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera a),

individua annualmente le  opere  di  cui  al  comma  9  del  presente

articolo,  da realizzare nei porti di cui alla categoria II, classi I

e II.

  11. Per gli interventi da attuarsi dalle regioni, in conformita' ai

piani regionali dei trasporti  o  ai  piani  di  sviluppo  economico-

produttivo,  il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione emana

direttive di coordinamento.

 

                               Art. 6

                         Autorita' portuale

  1.   Nei  porti  di  Ancona,  Bari,  Brindisi,  Cagliari,  Catania,

Civitavecchia,   Genova,  La  Spezia,  Livorno,  Marina  di  Carrara,

Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia

e'   istituita  l'autorita'  portuale  con  i  seguenti  compiti,  in

conformita' agli obiettivi di cui all'articolo 1:

a) indirizzo,  programmazione,  coordinamento, promozione e controllo

   delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle

   altre  attivita'  commerciali ed industriali esercitate nei porti,

   con   poteri   di   regolamentazione  e  di  ordinanza,  anche  in

   riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi

   a  tali  attivita'  ed  alle  condizioni  di  igiene del lavoro in

   attuazione dell'articolo 24;

b) manutenzione   ordinaria   e   straordinaria  delle  parti  comuni

   nell'ambito  portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei

   fondali,  previa  convenzione con il Ministero dei lavori pubblici

   che  preveda  l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo

   stato di previsione della medesima amministrazione;

c) affidamento  e  controllo delle attivita' dirette alla fornitura a

   titolo  oneroso  agli  utenti  portuali  di  servizi  di interesse

   generale,   non   coincidenti   ne'   strettamente  connessi  alle

   operazioni  portuali  di cui all'articolo 16, comma 1, individuati

   con  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione, da

   emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

   presente legge.

  2.  L'autorita'  portuale  ha  personalita'  giuridica  di  diritto

pubblico  ed  e'  dotata  di  autonomia  amministrativa  salvo quanto

disposto  dall'articolo  12,  nonche'  di  autonomia  di  bilancio  e

finanziaria  nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si

applicano  le  disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e

successive  modificazioni,  nonche' le disposizioni di cui al decreto

legislativo  3  febbario  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed

integrazioni,  fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal

comma 2 dell'articolo 23 della presente legge.

  3.  La  gestione patrimoniale e finanziaria dell'autorita' portuale

e'  disciplinata  da  un  regolamento  di  contabilita' approvato dal

Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il

Ministro  del tesoro. Il conto consuntivo delle autorita' portuali e'

allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della

navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo

e' approvato.

  4. Il rendiconto della gestione finanziaria dell'autorita' portuale

e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

  5.  L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, lettere b) e c),

e'  affidato  in  concessione  dell'autorita'  portuale mediante gara

pubblica.

  6.  Le  autorita' portuali non possono esercitare, ne' direttamente

ne'  tramite  la  partecipazione  in societa', operazioni portuali ed

attivita'  ad  esse  strettamente  connesse.  Le  autorita'  portuali

possono  costituire ovvero partecipare a societa' esercenti attivita'

accessorie  o  strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati

alle  autorita'  medesime,  anche  ai  fini  della promozione e dello

sviluppo   dell'intermedialita',   della   logistica   e  delle  reti

trasportistiche.

  7.  Il  Ministro  dei  trasporti  e  della navigazione, con proprio

decreto,  individua  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in

vigore   della   presente   legge   i   limiti  della  circoscrizione

territoriale di ciascuna autorita' portuale.

  8.  Nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo

13,  decorsi  tre anni dalla data di entrata in vigore della presente

legge,  con  decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro  dei  trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 23

agosto  1988, n. 400, possono essere istituite ulteriori autorita' in

porti  di categoria II, classi I e II, non compresi tra quelli di cui

al  comma  1, che nell'ultimo trienno abbiano registrato un volume di

traffico  di merci non inferiore a tre milioni di tonnellate annue  

al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide    o a 200.000 Twenty

Feet  Equivalent  Unit  (TEU).  A  decorrere  dal 1 gennaio 1995 puo'

essere  Disposta  l'istituzione,  previa  verifica  dei requisiti, di

autorita' Portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno.

  9.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo' formulare la

proposta  di  cui  al comma 8 anche su richiesta di regioni, comuni o

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  10.  Le autorita' portuali di cui al comma 8 sono soppresse, con la

procedura  di  cui  al medesimo comma, quando, in relazione al mutato

andamento  dei  traffici,  vengano  meno  i  requisiti  previsti  nel

suddetto  comma.  Con la medesima procedura, decorsi dieci anni dalla

data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono soppresse le

autorita' portuali di cui al comma 1 quando risulti che le stesse non

corrispondono ai requisiti di cui al comma 8.

  11.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  le

autorita' sprovviste di sede propria possono essere ubicate presso le

sedi delle locali autorita' marittime.

  12.  E'  fatta  salva  la  disciplina  vigente  per i punti franchi

compresi  nella  zona  del  porto  franco di Trieste. Il Ministro dei

trasporti  e  della  navigazione,  sentita  l'autorita'  portuale  di

Trieste,    con    proprio    decreto   stabilisce   l'organizzazione

amministrativa per la gestione di detti punti franchi.

 

                               Art. 7.

                  (Organi dell'autorita' portuale)

   1. Sono organi dell'autorita' portuale:

   a) il presidente;

   b) il comitato portuale;

   c) il segretario generale;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

   2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei

revisori  dei conti, nonche' i gettoni di presenza dei componenti del

comitato portuale,  sono  a  carico  del  bilancio  dell'autorita'  e

vengono  determinati  dal  comitato entro i limiti massimi stabiliti,

per ciascuna delle categorie e classi  di  cui  all'articolo  4,  con

decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare

entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente

legge.

   3.  Con  decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione

vengono  disposti  la  revoca  del  mandato  del  presidente   e   lo

scioglimento del comitato portuale qualora:

   a)  decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a),

il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine

di trenta giorni;

   b)   LETTERA ABROGATA DAL D.L. 31 DICEMBRE 1997, N. 457; 

   c) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo.

   4.  Con  il decreto di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e

della navigazione nomina altresi' un commissario che esercita, per un

periodo massimo di sei mesi,  le  attribuzioni  conferitegli  con  il

decreto  stesso.  Nel  caso  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  il

commissario deve  comunque  adottare,  entro  sessanta  giorni  dalla

nomina,  un  piano  di  risanamento.  A  tal fine il commissario puo'

imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci  sbarcate  e  imbarcate

nel porto.

 

 

                                 Art. 8.

                (Presidente dell'autorita' portuale)

   1.  Il  presidente  e'  nominato,  previa  intesa  con  la regione

interessata,  con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della

navigazione,  nell'ambito  di  una  terna  di  esperti  di  massima e

comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei

trasporti e portuale designati rispettivamente dalla  provincia,  dai

comuni   e  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e

agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto  o  in

parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7. La terna

e'  comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi

prima della scadenza del mandato. Il  Ministro,  con  atto  motivato,

puo'  chiedere  di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una

seconda terna di candidati  nell'ambito  della  quale  effettuare  la

nomina.  Qualora  non  pervenga  nei  termini alcuna designazione, il

Ministro  nomina  il  presidente,  previa  intesa  con   la   regione

interessata,  comunque  tra  personalita'  che risultano esperte e di

massima  e  comprovata  qualificazione  professionale   nei   settori

dell'economia dei trasporti e portuale.

   2.  Il  presidente  ha  la rappresentanza dell'autorita' portuale,

resta in carica quattro anni e  puo'  essere  riconfermato  una  sola

volta.    In  sede  di  prima applicazione della presente   legge  la

terna  di  cui  al comma  1  e' comunicata  al Ministro dei trasporti

e della navigazione entro il 31  marzo   1995.     Entro tale data le

designazioni  gia'  pervenute  devono    essere  comunque  confermate

qualora  gli enti di cui al comma 1 non   intendano procedere a nuova

designazione.

   2-bis. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti

i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.

     3. Il presidente dell'autorita' portuale:

   a) presiede il comitato portuale;

   b) sottopone al comitato portuale, per  l'approvazione,  il  piano

operativo triennale;

   c)  sottopone  al  comitato  portuale,  per  l'adozione,  il piano

regolatore portuale;

   d)  sottopone  al  comitato  portuale  gli  schemi   di   delibere

riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto

consuntivo  e  il  trattamento  del  segretario  generale, nonche' il

recepimento degli accordi contrattuali relativi  al  personale  della

segreteria tecnico-operativa;

   e) propone al comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti

le concessini di cui all'articolo 6, comma 5;

   f)  provvede  al  coordinamento  delle  attivita' svolte nel porto

dalle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  al  coordinamento  e  al

controllo delle attivita' soggette ad autorizzazione e concessione, e

dei servizi portuali;

   g)    LETTERA ABROGATA DAL D.L. N. 535/1996 CONVERTITO  IN   LEGGE

N. 647/1996

   h)  amministra  le  aree  e  i beni del demanio marittimo compresi

nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo  6,

comma   7,  sulla  base  delle  disposizioni  di  legge  in  materia,

esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni  stabilite

negli  articoli da 36 a 55  e 68      del  codice della navigazione e

nelle relative norme di attuazione;

   i) esercita le competenze attribuite all'autorita' portuale  dagli

articoli  16  e  18  e  rilascia,  sentito  il  comitato portuale, le

autorizzazioni e le concessioni di cui agli  stessi  articoli  quando

queste  abbiano  durata  non  superiore  a quattro anni, determinando

l'ammontare  dei  relativi  canoni,  nel  rispetto delle disposizioni

contenute nei decreti del Ministro dei trasporti e della  navigazione

di cui, rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18,

commi 1 e 3;

   l) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale di

cui all'articolo 17;

      m)  assicura  la navigabilita' nell'ambito portuale e provvede,

con l'intervento del servizio escavazione porti di  cui  all'articolo

26,  e,  in  via subordinata, con le modalita' di cui all'articolo 6,

comma 5,  al  mantenimento  ed  approfondimento  dei  fondali,  fermo

restando  quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di

progetti sottoposti al visto  del  competente  ufficio  speciale  del

genio  civile  per  le  opere marittime, nel rispetto della normativa

sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi  indifferibili  di

necessita'  ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi

di interventi urgenti e straordinari di escavazione  provvede,  anche

ricorrendo a modalita' diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma

5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali

puo' indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con

le amministrazioni interessate;

   n)  esercita  i  compiti  di  proposta in materia di delimitazione

delle   zone   franche,   sentite   l'autorita'   marittima   e    le

amministrazioni locali interessate.

  n-bis) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita  dalla

presente legge agli altri organi dell'autorita' portuale   .

 

                               Art. 9.

                         (Comitato portuale)

   1. Il comitato portuale e' composto:

   a) dal presidente dell'autorita' portuale, che lo presiede;

   b)  dal  comandante  del  porto  sede dell'autorita' portuale, con

funzione di vice presidente;

   c)  da  un  dirigente  dei  servizi  doganali della circoscrizione

doganale competente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

   d)  da  un  dirigente  del  competente  ufficio speciale del genio

civile  per  le  opere marittime, in rappresentanza del Ministero dei

lavori pubblici;

   e) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;

   f) dal presidente della provincia o da un suo delegato;

   g)  dal  sindaco del comune in cui e' ubicato il porto, qualora la

circoscrizione  territoriale  dell'autorita'  portuale  comprenda  il

territorio  di  un  solo  comune, o dai sindaci dei comuni ricompresi

nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

   h)   dal   presidente   della   camera  di  commercio,  industria,

artigianato  e  agricoltura competente per territorio o, in sua vece,

da un membro della giunta da lui delegato;

   i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

    1) armatori;

    2) industriali;

    3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

    4) spedizionieri;

    5) agenti e raccomandatari marittimi;

    6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

  I   rappresentanti   sono   designati   ciascuno  dalle  rispettive

organizzazioni   nazionali   di   categoria,   fatta   eccezione  del

rappresentante di cui al n. 6) che e' designato dal comitato centrale

dell'albo degli autotrasportatori;

    l)  da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti

dai  lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai

dipendenti  dell'Autorita'  portuale, secondo modalita' stabilite con

decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione. In sede di

prima   applicazione   della  presente  legge  i  rappresentanti  dei

lavoratori   vengono   designati   dalle   organizzazioni   sindacali

maggiormente  rappresentative a livello nazionale e restano in carica

per un quadriennio.

   l-bis)  un  rappresentante  delle imprese ferroviarie operanti nei

porti, nominato dal presidente dell'Autorita' portuale.

     2.  I componenti di cui alle lettere i), l) e l-bis) del comma 1

sono  nominati  dal  presidente e durano in carica per un quadriennio

dalla   data   di   insediamento  del  comitato  portuale,  in  prima

costituzione  o  rinnovato.  Le loro designazioni devono pervenire al

presidente  entro due mesi dalla richiesta, avanzata dallo stesso due

mesi  prima  della scadenza del mandato dei componenti. La nomina dei

nuovi componenti il comitato portuale spettera' in ogni caso al nuovo

presidente  dopo  la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente

il termine per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale

e' validamente costituito nella composizione risultante dai membri di

diritto  e  dai  membri  di  nomina  del  presidente gia' designati e

nominati.  I  membri  nominati  e designati nel corso del quadriennio

restano  in carica fino al compimento del quadriennio stesso. In sede

di  prima  applicazione,  la  designazione  dei  componenti di cui al

presente  comma  deve  pervenire  entro  trenta  giorni dalla data di

nomina del presidente. 

   3. Il comitato portuale:

   a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta

del  presidente,  il  piano operativo triennale, soggetto a revisione

annuale,   concernente  le  strategie  di  sviluppo  delle  attivita'

portuali  e  gli  interventi  volti  a  garantire  il  rispetto degli

obiettivi prefissati;

   b) adotta il piano regolatore portuale;

   c)  approva  la  relazione  annuale  sull'attivita'  promozionale,

organizzativa  ed  operativa del porto, sulla gestione dei servizi di

interesse   generale   e   sulla   manutenzione  delle  parti  comuni

nell'ambito  portuale,  nonche' sull'amministrazione delle aree e dei

beni   del   demanio   marittimo   ricadenti   nella   circoscrizione

territoriale  dell'autorita'  portuale, da inviare entro il 30 aprile

dell'anno successivo ai Ministero dei trasporti e della navigazione;

   d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o

in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;

   e)  delibera  in  ordine  alle  concessioni di cui all'articolo 6,

comma 5;

   f)  esprime i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere h) ed

i);

   g)   delibera,   su   proposta  del  presidente,  in  ordine  alle

autorizzazioni  e  alle  concessioni  di cui agli articoli 16 e 18 di

durata  superiore  ai  quattro  anni,  determinando  l'ammontare  dei

relativi  canoni,  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nei

decreti  del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione di cui,

rispettivamente, all'articolo 16, comma 4, e all'articolo 18, commi 1

e 3;

   h)  delibera,  su proposta del presidente, la nomina e l'eventuale

revoca del segretario generale;

   i)  delibera,  su  proposta  del presidente, sentito il segretario

generale,   l'organico  della  segreteria  tecnico-operativa  di  cui

all'articolo  10, allegando una relazione illustrativa delle esigenze

di funzionalita' che lo giustificano;

   l)  delibera  in materia di recepimento degli accordi contrattuali

relativi  al  personale  della  segreteria  tecnico-operativa  di cui

all'articolo 10;

   m) delibera in ordine agli accordi sostitutivi di cui all'articolo

18, comma 4;

   n)  promuove  e  sovrintende  all'attuazione  delle  norme  di cui

all'articolo 23.

  n-bis)  approva,  su  proposta  del  Presidente,  il regolamento di

contabilita',   da   inviare  al  Ministero  dei  trasporti  e  della

navigazione;

  n-ter) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione delle

autorita' portuali alle societa' di cui all'articolo 6, comma 6 .

   4.   Il   comitato  portuale  si  riunisce,  su  convocazione  del

presidente,  di norma una volta al mese, e ogni qualvolta lo richieda

un  terzo  dei componenti. Per la validita' delle sedute e' richiesta

la presenza della meta' piu' uno dei componenti in prima convocazione

e  di un terzo dei medesimi in seconda convocazione. Le deliberazioni

sono  assunte  a  maggioranza  dei  presenti.  Il  comitato adotta un

regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attivita'.

   5.  Fatto  salvo  quanto  previsto  per  l'approvazione  del piano

regolatore portuale, le deliberazioni del comitato portuale, adottate

con  il  voto  favorevole  dei  rappresentanti  delle amministrazioni

pubbliche  competenti,  a  norma  delle  vigenti  leggi,  ad adottare

intese,  concerti  e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni

medesime, tengono luogo dei predetti atti.

 

                               Art. 10.

                       (Segretariato generale)

   1.  Il segretariato generale e' composto dal segretario generale e

dalla segreteria tecnico-operativa.

   2. Il segretario generale e' nominato dal  comitato  portuale,  su

proposta  del  presidente,  tra  esperti di comprovata qualificazione

professionale nel settore disciplinato dalla presente legge.

   3. Il segretario generale e'  assunto  con  contratto  di  diritto

privato  di  durata  quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il

segretario  generale  puo'  essere  rimosso  in   qualsiasi   momento

dall'incarico  su  proposta del presidente, con delibera del comitato

portuale.

   4. Il segretario generale:

   a) e' preposto alla segreteria tecnico-operativa;

   b)  provvede   agli   adempimenti   necessari   al   funzionamento

dell'autorita' portuale;

   c)  cura  l'istruttoria  degli atti di competenza del presidente e

del comitato portuale;

   d) cura i rapporti, ai fini  del  coordinamento  delle  rispettive

attivita',  con  le  amministrazioni  statali, regionali e degli enti

locali;

   e) cura l'attuazine delle direttive del presidente e del  comitato

portuale;

   f)   elabora  il  piano  regolatore  portuale,  avvalendosi  della

segreteria tecnico-operativa;

   g) riferisce al comitato portuale sullo stato  di  attuazione  dei

piani  di  intervento  e  di  sviluppo  delle  strutture  portuali  e

sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali;

   h) provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma

2.

   5. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita', il

segretario generale si avvale di  una  segreteria  tecnico-operativa,

composta,  in  sede  di  prima  applicazione della presente legge, da

personale  proveniente   dalle   organizzazioni   portuali,   in   un

contingente  e  in  una composizione qualitativa determinata ai sensi

dell'articolo 9 in relazione  alle  specifiche  esigenze  di  ciascun

scalo.

   6.    Il rapporto di lavoro del personale delle Autorita' portuali

e' di diritto privato  ed  e'  disciplinato  dalle  disposizioni  del

codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I,

e  dalle  leggi  sui  rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il

suddetto rapporto e' regolato da contratti  collettivi  nazionali  di

lavoro,  sulla  base  di  criteri  generali stabiliti con decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener  conto

anche  della  compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e

di  bilancio;  detti  contratti  sono   stipulati   dall'associazione

rappresentativa  delle  Autorita'  portuali  per la parte datoriale e

dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative

del personale delle Autorita' portuali per la parte sindacale.  

 

                               Art. 11

                  (Collegio dei revisori dei conti)

   1.  Il  collegio  dei revisori dei conti e' composto da tre membri

effettivi e tre supplementi, nominati con decreto  del  Ministro  dei

trasporti  e  della  navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo

dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo,  con  funzioni

di  presidente,  ed un membro supplente sono nominati su designazione

del      Ministro  del   tesoro.    Fino   al 31     dicembre   1995,

i  revisori  di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che

sono in possesso dei  requisiti  prescritti  per  l'iscrizione  e  al

registro  dei  revisori  contabili  di  cui al decreto legislativo 27

gennaio  1992,  n.  88,   dietro   presentazione   di   dichiarazione

sostitutiva  di atto di notorieta' da parte di ciascun interessato ai

sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.  

   2. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni.

   3. Il collegio dei revisori dei conti:

   a) provvede al  riscontro  degli  atti  di  gestione,  accerta  la

regolare  tenuta  dei  libri  e delle scritture contabili ed effettua

trimestralmente le verifiche di cassa;

   b)  redige  una  relazione  sul  conto  consuntivo   e   riferisce

periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione;

   c)  assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei

suoi membri.

                              Art. 12.

                 (Vigilanza sull'autorita' portuale)

   1.  L'autorita' portuale e' sottoposta alla vigilanza del Ministro

dei trasporti e della navigazione.

   2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorita' di vigilanza le

delibere del presidente e del comitato portuale relative:

   a) all'approvazione del bilancio di  previsione,  delle  eventuali

note di variazione e del conto consuntivo;

   b)  alla  determinazione  dell'organico  della segreteria tecnico-

operativa;

   c)   LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 DICEMBRE 1997, N. 457  .

   3. La vigilanza sulle delibere di cui al comma 2, lettera  a),  e'

esercitata dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto

con il Ministro del tesoro.

   4.   Qualora   l'approvazione   dell'autorita'  di  vigilanza  non

intervenga entro quarantacinque  giorni  dalla  data  di  ricevimento

delle delibere, esse sono esecutive.

 

                              Art. 13.

            (Risorse finanziare delle autorita' portuali)

  1. Le entrate delle autorita' portuali sono costituite:

   a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine

comprese  nell'ambito  portuale, di cui all'articolo 18, e delle aree

demaniali  comprese  nelle   circoscrizioni   territoriali   di   cui

all'articolo  6,  comma 7, nonche' dai proventi di autorizzazioni per

operazioni portuali di cui all'articolo 16. Le autorita' portuali non

possono determinare canoni di  concessione  demaniale  marittima  per

scopi   turistico-ricreativi,   fatta   eccezione  per  i  canoni  di

concessione di aree destinate  a  porti  turistici,  in  misura  piu'

elevata  di  quanto  stabilito  dalle  autorita'  marittime  per aree

contigue e concesse allo stesso fine;

   b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni  di  impianti

di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b);

   c)  salvo  quanto  previsto  all'articolo 28, comma 6, dal gettito

delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo  III  del

titolo  II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1 della

legge  5  maggio  1976,  n.  355,  e   successive   modificazioni   e

integrazioni;

   d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti

ed organismi pubblici;

   e) da entrate diverse.

  2.   Dal 1 gennaio 1995   cessano di essere erogati  i   contributi

alle   organizzazioni  portuali    previsti   dalle rispettive  leggi

istitutive, nonche' gli stanziamenti per le spese per l'installazione

e l'acquisto di impianti portuali nei porti di  Ancona, Cagliari,  La

Spezia, Livorno e Messina.

   2-bis. Le Autorita' portuali possono avvalersi, per la riscossione

coattiva  dei  canoni  demaniali  e  degli  altri  proventi  di  loro

competenza,  della  procedura  ingiuntiva  di cui al regio decreto 14

aprile 1910, n. 639.  

 

                              Art. 14.

                (Competenze dell'autorita' marittima)

  1.  Ferme  restando  le  competenze attribuite dalla presente legge

alle  autorita'  portuali  e,  per  i soli compiti di programmazione,

coordinamento  e  promozione nonche' nell'ambito della pianificazione

delle  opere  portuali,  alla  formulazione  ed elaborazione di piani

triennali  da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione,

alle   aziende   speciali   delle  camere  di  commercio,  industria,

artigianato  e  agricoltura,  istituite ai sensi dell'articolo 32 del

testo  unico  approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011,

spettano   all'autorita'  marittima  le  funzioni  di  polizia  e  di

sicurezza  previste  dal  codice  della  navigazione  e  dalle  leggi

speciali, e le rimanenti funzioni amministrative.

  1-bis.      I  servizi  tecnico-nautici  di  pilotaggio, rimorchio,

ormeggio  e  battellaggio  sono  servizi di interesse generale atti a

garantire  nei  porti,  ove  essi  sono istituiti, la sicurezza della

navigazione  e  dell'approdo.  Per il pilotaggio l'obbligatorieta' e'

stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Per   gli   altri   servizi   l'autorita'   marittima  puo'  renderne

obbligatorio  l'impiego  tenuto  conto  della  localizzazione e delle

strutture  impiegate.    I criteri e i meccanismi di formazione delle

tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio

sono  stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla

base  di  un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale

del  Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie

delle  Autorita'  portuali,  dei  soggetti  erogatori  dei  servizi e

dell'utenza portuale.

  1-ter.  Nei  porti  sede  di  Autorita'  portuale  la  disciplina e

l'organizzazione  dei  servizi  di  cui al comma 1-bis sono stabilite

dall'Autorita'  marittima  di  intesa  con  l'Autorita'  portuale. In

difetto  di  intesa  provvede  il  Ministro  dei  trasporti  e  della

navigazione.

 

                              Art. 15.

                      (Commissioni consultive)

     1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e'

istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque

rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da

un  rappresentante   dei   dipendenti   dell'Autorita'   portuale   o

dell'organizzazione  portuale e da sei rappresentanti delle categorie

imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo

9, comma 1, lettere i) ed l). Nei  porti  ove  non  esista  Autorita'

portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero

di  sei.  La  commissione e' presieduta dal presidente dell'Autorita'

portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.

   1-bis. La designazione dei  rappresentanti  dei  lavoratori  delle

imprese  e  delle  categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve

pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro  trenta

giorni  dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica

il funzionamento dell'organo. 

  2. La commissione di cui al  comma  1  ha  funzioni  consultive  in

ordine   al   rilascio,   alla   sospensione   o  alla  revoca  delle

autorizzazioni  e  delle  concessioni  di  cui  rispettivamente  agli

articoli  16 e 18, nonche' in ordine all'organizzazione del lavoro in

porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e

alla formazione professionale dei lavoratori.

  3.    Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e'

istituita la commissione consultiva centrale, composta dal  direttore

generale  del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti

e della navigazione, che la presiede;  da  sei  rappresentanti  delle

categorie  imprenditoriali  di  cui  all'articolo  9, comma 1; da sei

rappresentanti  delle   organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori

maggiormente    rappresentative   a   livello   nazionale;   da   tre

rappresentanti delle regioni  marittime  designati  dalla  Conferenza

permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province

Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente  del  Ministero  dei

trasporti  e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando

generale del corpo di capitaneria  di  porto,  da  un  dirigente  del

Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del

Ministero della sanita'  e  dal  presidente  dell'Associazione  porti

italiani.  La  commissione  di  cui  al  presente  comma  ha  compiti

consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione  portuale  ed

alla  sicurezza  e  igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro

dei trasporti e della navigazione ovvero  dalle  Autorita'  portuali,

dalle  autorita'  marittime e dalle commissioni consultive locali. La

designazione dei membri deve  pervenire  entro  trenta  giorni  dalla

richiesta;   l'inutile   decorso   del   termine  non  pregiudica  il

funzionamento dell'organo.  

 

                              Art. 16.

                        (Operazioni portuali)

  1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il

deposito,  il  movimento  in  genere  delle  merci  e  di  ogni altro

materiale,  svolti  nell'ambito  portuale.    Sono  servizi  portuali

quelli   riferiti   a  prestazioni  specialistiche,  complementari  e

accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono

individuati dalle autorita' portuali, o, laddove non istituite, dalle

autorita'  marittime,  attraverso  una  specifica regolamentazione da

emanare in conformita' dei criteri vincolanti

  fissati   con   decreto   del   Ministro   dei  trasporti  e  della

    navigazione.   (2)   8 

  2.Le  autorita'  portuali  o,  laddove non istituite, le autorita'

    marittime   disciplinano   e   vigilano  sull'espletamento  delle

    operazioni  portuali      e  dei  servizi  portuali    ,  nonche'

    sull'applicazione  delle  tariffe indicate da ciascuna impresa ai

    sensi  del  comma 5    , riferendo periodicamente al Ministro dei

    trasporti e della navigazione   .

  3.L'esercizio  delle  attivita'  di  cui al comma 1, espletate per

    conto   proprio   o  di  terzi,  e'  soggetto  ad  autorizzazione

    dell'autorita'  portuale o, laddove non istituita, dell'autorita'

    marittima.    Detta  autorizzazione  riguarda  lo  svolgimento di

    operazioni  portuali  di  cui  al  comma  1  previa  verifica del

    possesso  da  parte del richiedente dei requisiti di cui al comma

    4,  oppure  di  uno o piu' servizi portuali di cui al comma 1, da

    individuare nell'autorizzazione stessa.    Le imprese autorizzate

    sono   iscritte      in  appositi  registri  distinti  tenuti   

    dall'autorita'  portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'

    marittima  e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla

    prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorita'.

    3-bis.  Le operazioni ed i servizi portuali di cui al comma 1 non

    possono  svolgersi in deroga alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369,

    salvo quanto previsto dall'articolo 17. 

  4.Ai  fini  del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da

    parte  dell'autorita'  competente,  il  Ministro  dei trasporti e

    della  navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta

    giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente legge,

    determina:

   a)  i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di

    capacita'  finanziaria,  di  professionalita'  degli  operatori e

    delle  imprese richiedenti, adeguati alle attivita' da espletare,

    tra  i  quali  la  presentazione  di  un programma operativo e la

    determinazione   di   un  organico  di  lavoratori  alle  dirette

    dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

   b) i criteri, le modalita' e i termini in ordine al rilascio, alla

    sospensione  e  alla  revoca dell'atto autorizzatorio, nonche' ai

    relativi controlli;

   c)  i  parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni

    annui   e  della  cauzione  in  relazione  alla  durata  ed  alla

    specificita' dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli

    investimenti e le attivita' da espletare;

   d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per

    l'esercizio  di  operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o

    alla  partenza  di  navi  dotate  di  propri mezzi meccanici e di

    proprio  personale  adeguato alle operazioni da svolgere, nonche'

    per  la  determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione.

    Tali  autorizzazioni  non  rientrano nel numero massimo di cui al

    comma 7.

  5.Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese

    pubbliche.  Le  imprese  autorizzate  ai sensi del comma 3 devono

    comunicare  all'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,

    all'autorita'  marittima  le  tariffe che intendono praticare nei

    confronti degli utenti, nonche' ogni successiva variazione.

  6.L'autorizzazione  ha  durata  rapportata  al programma operativo

    proposto  dall'impresa  ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia

    anche  titolare  di concessione ai sensi dell'articolo 18, durata

    identica  a  quella  della concessione medesima; l'autorizzazione

    puo'  essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o

    a  seguito del rinnovo della concessione. L'autorita' portuale o,

    laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima  sono  tenute  a

    verificare,   con  cadenza  almeno  annuale,  il  rispetto  delle

    condizioni previste nel programma operativo.

  7.L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,  l'autorita'

    marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il

    numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai

    sensi  del  comma  3, in relazione alle esigenze di funzionalita'

    del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della

    concorrenza nel settore.

  7-bis)  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano ai

    depositi  e  stabilimenti  di prodotti petroliferi e chimici allo

    stato  liquido , nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito

    portuale.

   7-ter.   Le  autorita'  portuali  o,  laddove  non  istituite,  le

    autorita'  marittime,  devono  pronunciarsi  sulle  richieste  di

    autorizzazione  di  cui al presente articolo entro novanta giorni

    dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego motivato,

    la richiesta si intende accolta.  

                              Art. 17.

      (Disciplina della fornitura del lavoro portuale   temporaneo).

   1.   Il  presente  articolo  disciplina  la  fornitura  di  lavoro

    temporaneo, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre

    1960,  n.  1369,  alle  imprese  di cui agli articoli 16 e 18 per

    l'esecuzione  delle  operazioni  portuali  e dei servizi portuali

    autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

  2.Le  autorita'  portuali  o,  laddove non istituite, le autorita'

    marittime,  autorizzano  l'erogazione delle prestazioni di cui al

    comma  1  da  parte  di una impresa, la cui attivita' deve essere

    esclusivamente  rivolta  alla  fornitura di lavoro temporaneo per

    l'esecuzione   delle   operazioni  e  dei  servizi  portuali,  da

    individuare secondo una procedura accessibile ad imprese italiane

    e  comunitarie. Detta impresa, che deve essere dotata di adeguato

    personale  e  risorse  proprie con specifica caratterizzazione di

    professionalita'  nell'esecuzione  delle operazioni portuali, non

    deve esercitare direttamente o indirettamente le attivita' di cui

    agli articoli 16 e 18 e le attivita' svolte dalle societa' di cui

    all'articolo  21,  comma  1, lettera a), ne' deve essere detenuta

    direttamente  o  indirettamente da una o piu' imprese di cui agli

    articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera  a), e neppure deve

    detenere  partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese

    di  cui  agli  articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera  a),

    impegnandosi,  in  caso contrario, a dismettere dette attivita' e

    partecipazioni prima del rilascio dell'autorizzazione.

  3.L'autorizzazione   di   cui   al   comma   2   viene  rilasciata

    dall'autorita'  portuale o, laddove non istituita, dall'autorita'

    marittima    entro    centoventi    giorni    dall'individuazione

    dell'impresa  stessa  e,  comunque, subordinatamente all'avvenuta

    dismissione  di  ogni eventuale attivita' e partecipazione di cui

    al   medesimo   comma.   L'impresa   subentrante   e'   tenuta  a

    corrispondere   il   valore  di  mercato  di  dette  attivita'  e

    partecipazioni all'impresa che le dismette.

  4.L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,  l'autorita'

    marittima individua le procedure per garantire la continuita' del

    rapporto   di   lavoro   a  favore  dei  soci  e  dei  dipendenti

    dell'impresa  di  cui  all'articolo  21, comma 1, lettera b), nei

    confronti dell'impresa autorizzata.

  5.Qualora  non  si  realizzi  quanto  previsto dai commi 2 e 3, le

    prestazioni  di  cui  al  comma  1,  vengono  erogate  da agenzie

    promosse dalle autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle

    autorita' marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui

    gestione   e'   affidata  ad  un  organo  direttivo  composto  da

    rappresentanti  delle  imprese  di cui agli articoli 16, 18 e 21,

    comma 1, lettera a). Ai fini delle prestazioni di cui al comma 1,

    l'agenzia  assume i lavoratori impiegati presso le imprese di cui

    all'articolo  21,  comma  1,  lettera  b), che cessano la propria

    attivita'.  Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della

    navigazione,  di  concerto  con  il  Ministro  del lavoro e della

    previdenza  sociale,  sono adottate le norme per l'istituzione ed

    il funzionamento dell'agenzia.

  6.L'impresa  di  cui  al  comma  2  e l'agenzia di cui al comma 5,

    qualora  non  abbiano  personale  sufficiente per far fronte alla

    fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al  comma 1, possono

    rivolgersi,  quali  imprese  utilizzatrici, ai soggetti abilitati

    alla  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro  temporaneo previsti

    all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

  7.Nell'ambito  delle  trattative  per  la  stipula  del  contratto

    collettivo nazionale dei lavoratori portuali previste al comma 13

    le parti sociali individuano:

    a)  i  casi in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo

    puo'  essere  concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera

    a), della legge n. 196 del 1997;

    b)  le  qualifiche professionali alle quali si applica il divieto

    previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge n. 196

    del 1997;

    c)  la percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in

    rapporto   ai  lavoratori  occupati  nell'impresa  utilizzatrice,

    secondo  quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge n.

    196 del 1997;

    d)  i  casi  per  i  quali  puo'  essere prevista una proroga dei

    contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3,

    comma 4, della legge n. 196 del 1997;

    e)   le  modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti  aziendali

    previsti all'articolo 4, comma 2, della legge n. 196 del 1997.

  8.Al  fine  di  favorire la formazione professionale, l'impresa di

    cui  al  comma  2  e  l'agenzia  di  cui  al  comma  5 realizzano

    iniziative   rivolte   al   soddisfacimento   delle  esigenze  di

    formazione  dei prestatori di lavoro temporaneo. Dette iniziative

    possono   essere  finanziate  anche  con  i  contributi  previsti

    dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.

  9.L'impresa  di  cui  al comma 2 e l'agenzia di cui al comma 5 non

    costituiscono  imprese  incaricate  della  gestione di servizi di

    interesse  economico  generale  o  aventi  carattere di monopolio

    fiscale  ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato che

    istituisce la Comunita' europea.

  10.  Le  autorita'  portuali o, laddove non istituite, le autorita'

    marittime  adottano  specifici regolamenti volti a controllare le

    attivita'  effettuate dai soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al

    fine  di  verificare  l'osservanza  dell'obbligo  di  parita'  di

    trattamento  nei confronti delle imprese di cui agli articoli 16,

    18  e  21,  comma 1, lettera a), e della capacita' di prestare le

    attivita'  secondo  livelli  quantitativi e qualitativi adeguati.

    Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro:

    a)  criteri per la determinazione e applicazione delle tariffe da

    approvare  dall'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,

    dall'autorita' marittima;

    b)  disposizioni per la determinazione qualitativa e quantitativa

    degli  organici  dell'impresa di cui al comma 2 e dell'agenzia di

    cui  al  comma  5  in  rapporto  alle  effettive  esigenze  delle

    attivita' svolte;

    c)   predisposizione   di   piani   e   programmi  di  formazione

    professionale  sia  ai fini dell'accesso alle attivita' portuali,

    sia  ai  fini  dell'aggiornamento  e  della  riqualificazione dei

    lavoratori;

    d)  procedure di verifica e di controllo da parte delle autorita'

    portuali  o,  laddove  non  istituite,  delle autorita' marittime

    circa l'osservanza delle regolamentazioni adottate;

    e) criteri per la salvaguardia della sicurezza sul lavoro.

  11.  Ferme  restando  le  competenze  dell'Autorita'  garante della

    concorrenza  e  del mercato, le autorita' portuali o, laddove non

    istituite,  le  autorita'  marittime,  che  hanno  rilasciato  le

    autorizzazioni di cui al comma 2, possono sospenderne l'efficacia

    o,  nei  casi  piu'  gravi,  revocarle  allorquando  accertino la

    violazione  degli obblighi nascenti dall'esercizio dell'attivita'

    autorizzata.  Nel  caso  in  cui  la  violazione  sia commessa da

    agenzie  di  cui al comma 5, le autorita' portuali o, laddove non

    istituite,   le   autorita'   marittime   possono   disporre   la

    sostituzione dell'organo di gestione dell'agenzia stessa.

  12.  La  violazione  delle  disposizioni  tariffarie,  previste dai

    regolamenti  di  cui  al  comma  10,  e'  punita  con la sanzione

    amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 60 milioni.

  13.  Le  autorita'  portuali o, laddove non istituite, le autorita'

    marittime  inseriscono  negli  atti  di  autorizzazione di cui al

    presente  articolo, nonche' in quelli previsti dall'articolo 16 e

    negli  atti  di  concessione di cui all'articolo 18, disposizioni

    volte   a  garantire  ai  lavoratori  e  ai  soci  lavoratori  di

    cooperative   un   trattamento  normativo  e  retributivo  minimo

    inderogabile.  Per  i  predetti fini il Ministero dei trasporti e

    della  navigazione,  di  concerto  con  il Ministero del lavoro e

    della  previdenza  sociale,  promuove  specifici  incontri fra le

    organizzazioni     sindacali    dei    lavoratori    maggiormente

    rappresentative  a  livello  nazionale,  le  rappresentanze delle

    imprese, dell'utenza portuale e delle imprese di cui all'articolo

    21,  comma 1, e l'associazione fra le autorita' portuali, volti a

    determinare la stipula di un contratto collettivo di lavoro unico

    nazionale  di riferimento. Fino alla stipula di tale contratto le

    predette   parti  determinano  a  livello  locale  i  trattamenti

    normativi  e  retributivi di riferimento per l'individuazione del

    minimo inderogabile.

  14.  Le  autorita'  portuali  esercitano  le  competenze  di cui al

    presente  articolo  previa  deliberazione  del comitato portuale,

    sentita   la   commissione  consultiva.  Le  autorita'  marittime

    esercitano  le  competenze di cui al presente articolo sentita la

    commissione consultiva.

  15.  Le parti sociali indicate al comma 13 regolano le modalita' di

    retribuzione  delle  giornate di mancato avviamento al lavoro dei

    lavoratori  impiegati  presso  i  soggetti di cui ai commi 2 e 5,

    sulla  base  delle  disposizioni dell'articolo 2, comma 28, della

    legge  23  dicembre  1996,  n.  662.  Ove ricorrano le condizioni

    dettate  dall'articolo  1  del  decreto del Ministro del lavoro e

    della  previdenza  sociale  27 novembre 1997, n. 477, il Ministro

    del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il

    Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione

    economica,  emana  i  regolamenti previsti dall'articolo 2, comma

    28, della citata legge n. 662 del 1996.     8 

 

                               Art. 18

                   Concessione di aree e banchine

  1. L'Autorita' portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo

insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorita' marittima danno

in  concessione  le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito

portuale   alle   imprese  di  cui  all'articolo  16,  comma  3,  per

l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione

degli   immobili   da  parte  di  amministrazioni  pubbliche  per  lo

svolgimento  di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali.

E'   altresi'   sottoposta  a  concessione  da  parte  dell'Autorita'

portuale,  e  laddove  non  istituita  dall'autorita'  marittima,  la

realizzazione  e  la  gestione  di  opere  attinenti  alle  attivita'

marittime  e  portuali  collocate  a  mare  nell'ambito degli specchi

acquei  esterni  alle  difese foranee anch'essi da considerarsi a tal

fine  ambito  portuale,  purche'  interessati dal traffico portuale e

dalla  prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di

impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle

funzioni  proprie  dello  scalo  marittimo, come individuati ai sensi

dell'articolo  4,  comma  3.  Le  concessioni  sono  affidate, previa

determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei

traffici   portuali  ivi  svolti,  sulla  base  di  idonee  forme  di

pubblicita',   stabilite   dal   Ministro   dei   trasporti  e  della

navigazione,  di  concerto con il Ministro delle finanze, con proprio

decreto. Con il medesimo decreto sono altresi' indicati:

a) la  durata  della  concessione,  i poteri di vigilanza e controllo

   delle   Autorita'   concedenti,  le  modalita'  di  rinnovo  della

   concessione   ovvero   di   cessione   degli   impianti   a  nuovo

   concessionario;

b) i  limiti  minimi  dei  canoni  che  i concessionari sono tenuti a

   versare.

  1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio,

i  canoni  stabiliti  dalle autorita' portuali relativi a concessioni

gia'  assentite  alla data di entrata in vigore del decreto di cui al

comma 1.

  2.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma 1 sono altresi' indicati i

criteri  cui  devono  attenersi le autorita' portuali o marittime nel

rilascio  delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale

spazi  operativi  allo svolgimento delle operazioni portuali da parte

di altre imprese non concessionarie.

  3.  Con  il  decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e

della  navigazione  adegua la disciplina relativa alle concessioni di

aree e banchine alle normative comunitarie.

  4.   Per   le  iniziative  di  maggiore  rilevanza,  il  presidente

dell'autorita' portuale puo' concludere, previa delibera del comitato

portuale,  con  le  modalita'  di cui al comma 1, accordi sostitutivi

della  concessione  demaniale ai sensi dell'articolo 11 della legge 7

agosto 1990, n. 241.

  5.  Le  concessioni  o  gli  accordi  sostitutivi di cui al comma 4

possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

  6.  Ai  fini  del  rilascio  della concessione di cui al comma 1 e'

richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino,  all'atto  della  domanda,  un programma di attivita',

   assistito  da  idonee  garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto

   all'incremento dei traffici e alla produttivita' del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee

   anche  dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze

   di  un  ciclo  produttivo ed operativo a carattere continuativo ed

   integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano  un  organico  di  lavoratori rapportato al programma di

   attivita' di cui alla lettera a).

  7.  In  ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale

deve  esercitare direttamente l'attivita' per la quale ha ottenuto la

concessione,  non puo' essere al tempo stesso concessionaria di altra

area  demaniale  nello  stesso  porto,  a meno che l'attivita' per la

quale  richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui

alle  concessioni  gia'  esistenti nella stessa area demaniale, e non

puo'  svolgere  attivita'  portuali in spazi diversi da quelli che le

sono  stati  assegnati  in  concessione.      Su  motivata  richiesta

dell'impresa  concessionaria, l'autorita' concedente puo' autorizzare

l'affidamento   ad  altre  imprese  portuali,  autorizzate  ai  sensi

dell'articolo  16,  dell'esercizio  di  alcune attivita' comprese nel

ciclo operativo.  

  8.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita, l'autorita'

marittima  sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale

al  fine  di  verificare  il  permanere  dei requisiti in possesso al

momento   del   rilascio   della  concessione  e  l'attuazione  degli

investimenti  previsti  nel programma di attivita' di cui al comma 6,

lettera a).

  9.  In  caso  di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte

del concessionario, nonche' di mancato raggiungimento degli obiettivi

indicati  nel  programma di attivita', di cui al comma 6, lettera a),

senza  giustificato  motivo,  l'autorita'  portuale  o,  laddove  non

istituita, l'autorita' marittima revocano l'atto concessorio.

  9-bis.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai

depositi  e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato

liquido, nonche' di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.

 

                              Art. 19.

                       (Autonomie funzionali)

  1.  Le  imprese  industriali dei settori siderurgico e metallurgico

che abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore  della  presente

legge,  l'autorizzazione  a  svolgere l'attivita' di carico e scarico

delle merci  direttamente  connesse  alla  attivita'  produttiva  con

personale proprio e con tempi e modalita' legati al ciclo produttivo,

possono  continuare ad avvalersi, sino alla scadenza delle rispettive

concessioni, per la movimentazione di merci o materiali  direttamente

connessi  all'attivita'  produttiva delle imprese stesse o di imprese

collegate  facenti  parte   dello   stesso   gruppo,   senza   alcuna

limitazione,  del personale alle proprie dipendenze, sulle banchine e

negli approdi di loro uso esclusivo, nei loro  stabilimenti  e  nelle

aree   adiacenti.   Alla  scadenza  delle  suddette  concessioni,  la

prosecuzione  della  attivita'  industriale  costituisce  titolo   di

preferenza per il rinnovo delle stesse.

 

                              Art. 20.

           (Costituzione delle Autorita' portuali e successione

             delle societa' alle organizzazioni portuali).

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove gia'    non

esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna organizzazione

portuale,commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore,

con particolare   riguardo   alle   valenze economiche,     sociali e

strategiche  delle realta' portuali considerate nonche', ove ritenuto

necessario,  commissari aggiunti.  I   commissari     sostituiscono i

presidenti e gli organi   deliberanti delle  organizzazioni predette,

che all'atto  della loro nomina cessano dalle funzioni.I compensi dei

commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i  decreti   di

nomina  e  posti  a carico dei bilanci delle organizzazioni.

   2.  I  commissari,  fino alla nomina del presidente dell'Autorita'

portuale  e  comunque  entro  il  termine  di  sei  mesi   dal   loro

insediamento,   non  prorogabili,  dispongono  la  dismissione  delle

attivita'  operative  delle  organizzazioni  portuali   mediante   la

trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in

societa'  secondo  i  tipi  previsti  nel libro V, titoli V e VI, del

codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio  di

concessioni  ad  imprese che presentino un programma di utilizzazione

del personale e dei beni e delle infrastrutture delle  organizzazioni

portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attivita'

di  impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione

e dei servizi, dei servizi portuali  nonche'  in  altri  settori  del

trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

    a)  alla  collocazione  presso  terzi,  ivi compresi i dipendenti

delle organizzazioni medesime, del capitale della  o  delle  societa'

derivanti dalla trasformazione;

    b)  all'incorporazione in tali societa' delle societa' costituite

o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di  entrata  in

vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle

partecipazioni nelle societa' costituite o controllate;

    c)  alla  cessione  a  titolo  oneroso,  anche in leasing, ovvero

all'affitto  a  tali  societa'  ovvero  a   imprese   autorizzate   o

concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e

dei  beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni

medesime.

   3. I commissari provvedono con pienezza di  poteri  alla  gestione

delle  organizzazioni  portuali,  nei  limiti  delle  risorse ad esse

affluenti  e  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  nonche'  alla

gestione  delle  Autorita' ai sensi della presente legge, anche sulla

base di apposite  direttive  del  Ministero  dei  trasporti  e  della

navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci

entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei

trasporti  e  della  navigazione  ed al Ministero del tesoro, al piu'

presto e comunque non  oltre  il  31  gennaio  1995,  una  situazione

patrimoniale,  economica  e finanziaria delle organizzazioni portuali

riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione  del  collegio

dei revisori dei conti.

   4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente

legge,   continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  in

materia.

   5. Le Autorita' portuali dei porti di  cui  all'articolo  2,  sono

costituite dal 1 gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti

di  cui  all'articolo 6 e ad esse e' trasferita l'amministrazione dei

beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale

come individuata ai  sensi  dell'articolo  6.  Fino  all'insediamento

degli  organi  previsti  dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al

comma 1, nei porti  ove  esistono  le  organizzazioni  portuali  sono

altresi'  preposti  alla  gestione  delle  Autorita'  portuali  e  ne

esercitano  i  relativi  compiti.  Fino  alla  data  della   avvenuta

dismissione  secondo  quanto  previsto dal comma 2, le organizzazioni

portuali e le Autorita' portuali  sono  considerate,  anche  ai  fini

tributari,  un  unico  soggetto;  successivamente  a  tale  data,  le

Autorita' portuali  subentrano  alle  organizzazioni  portuali  nella

proprieta'  e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in

tutti i rapporti in corso.

   6. I commissari di cui al comma 1 sono altresi' nominati,  con  le

stesse  modalita', nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di

Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8

e 9 e comunque entro sei mesi dalla  loro  nomina,  non  prorogabili,

essi  sono preposti alla gestione delle Autorita' portuali al fine di

consentirne   l'effettivo   avvio   istituzionale;   assicurano    in

particolare     l'acquisizione    delle    risorse    e    provvedono

prioritariamente alla definizione  delle  strutture  e  dell'organico

dell'Autorita',  per  assumere  successivamente, e comunque non oltre

tre mesi  dalla  nomina,  tutti  gli  altri  compiti  previsti  dalla

presente  legge.  I  commissari  di  cui  al  presente  comma possono

avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle  strutture  e

del personale delle locali autorita' marittime.  

 

                              Art. 21.

     (Trasformazione  in  societa'  delle  compagnie e gruppi

portuali).

  1.   Le    compagnie ed   i gruppi    portuali entro il  18   marzo

1995 debbono trasformarsi in una o piu' societa' di seguito indicate:

    a)  in  una  societa'  secondo  i tipi previsti nel libro quinto,

titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio  in  condizioni  di

concorrenza delle operazioni portuali;

    b) in una societa' o una cooperativa secondo   i    tipi previsti

nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile,  per la fornitura

di servizi, nonche', fino al 31 dicembre 1996,    mere prestazioni di

lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

    c) in  una  societa'  secondo  i tipi previsti nel libro quinto,

titoli V e  VI,  del  codice  civile,  avente  lo  scopo  della  mera

gestione,  sulla  base  dei  beni  gia' appartenenti alle compagnie e

gruppi portuali disciolti.

   2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie  ed

i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma

6,  le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale,

comunque rilasciate, decadono.

   3. Le societa' e le cooperative di cui al comma 1 hanno  l'obbligo

di  incorporare  tutte  le  societa'  e  le cooperative costituite su

iniziativa dei membri delle compagnie o  dei  gruppi  portuali  prima

della  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, nonche' di

assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta  data.  Le

societa'  o  cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta

organizzazione operativa e separati organi sociali.

   4. Le  societa'  derivanti  dalla  trasformazione  succedono  alle

compagnie  ed  ai  gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e

finanziari.

   5. Ove se ne verificassero le condizioni,  ai  dipendenti  addetti

tecnici  ed  amministrativi  delle  compagnie portuali, che non siano

transitati in continuita' di rapporto di lavoro nelle nuove  societa'

di  cui  al  comma  1,  e' data facolta' di costituirsi in imprese ai

sensi del presente articolo. Alle societa' costituite da  addetti  si

applica   quanto  disposto  nei  commi  successivi  per  le  societa'

costituite dai soci delle compagnie.

   6. Entro la data di cui al comma  1,  le  compagnie  ed  i  gruppi

portuali  possono procedere, secondo la normativa vigente in materia,

alla fusione con compagnie operanti nei  porti  viciniori,  anche  al

fine  di  costituire  nei  porti  di  maggior  traffico  un organismo

societario in grado di svolgere attivita' di impresa.

   7. Le Autorita' portuali nei porti gia' sedi di  enti  portuali  e

l'autorita'  marittima  nei  restanti  porti  dispongono  la messa in

liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data  del

18  marzo  1995  non  abbiano  adottato la delibera di trasformazione

secondo le modalita' di cui al comma  1  ed  effettuato  il  deposito

dell'atto  per  l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti

di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi  di  cui

all'articolo  1,  comma  2,  lettera  c), del decreto-legge 13 luglio

1995, n. 287, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto

1995, n. 343.

   8.  Continuano  ad  applicarsi,  sino  alla data di iscrizione nel

registro delle  imprese,  nei  confronti  delle  compagnie  e  gruppi

portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi

del  comma  6,  le  disposizioni  di  cui al comma 8 dell'articolo 27

concernenti il funzionamento degli stessi,  nonche'  le  disposizioni

relative  alla  vigilanza  ed  al  controllo attribuite all'Autorita'

portuale, nei porti gia'  sedi  di  enti  portuali  ed  all'autorita'

marittima nei restanti porti.  

 

                              Art. 22.

                       (Agevolazioni fiscali)

  1.  Per  la  trasformazione  in  societa'  e  in  cooperative delle

compagnie  e  dei  gruppi  portuali,  nonche'  delle   organizzazioni

portuali,  si  applica  il disposto dell'articolo 122 del testo unico

delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

  2. Le operazioni di  cui  al  comma  1  sono  soggette  ad  imposta

sostitutiva  di  quelle  di  registro, ipotecarie e catastali e delle

tasse sulle  concessioni  governative  nella  misura  fissa  di  lire

100.000;   tali   operazioni   non   costituiscono   presupposto  per

l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  ai

gruppi   ormeggiatori  e  barcaioli  che  intendano  trasformarsi  in

societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel  libro  quinto,

titoli V e VI, del codice civile.

 

                              Art. 23.

               (Disposizioni in materia di personale)

  1.  I  lavoratori portuali, iscritti alla data di entrata in vigore

della presente  legge  nei  registri  di  cui  all'articolo  150  del

regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione

(navigazione marittima), approvato con decreto dal  Presidente  della

Repubblica  15  febbraio  1952,  n. 328, e gli addetti a tale data in

servizio presso  le  compagnie  a  gruppi  portuali,  transitano,  in

continuita' di rapporto di lavoro, nelle societa' di cui all'articolo

21.

  2.  Il  personale  delle organizzazioni portuali e' trasferito alle

dipendenze delle autorita' portuali, in continuita'  di  rapporto  di

lavoro  e conservando il trattamento previdenziale e pensionistico in

essere  alla  data    del  trasferimento  nonche',  ad  personam,  il

trattamento retributivo, mantenendo l'eventuale importo differenziale

fino  a  riassorbimento.  Il  personale di cui al presente comma che,

successivamente  alla  determinazione  dell'organico  da   parte   di

ciascuna  autorita'  portuale,  risulti  in esubero e' mantenuto alle

dipendenze dell'autorita' stessa in posizione di soprannumero  ed  e'

assoggettato,   con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della

navigazione, sentita la commissione consultiva centrale, a  mobilita'

secondo le procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 del decreto

legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29, e successive modificazioni e

integrazioni, al fine di colmare le eventuali vacanze in organico che

si possono determinare in altre autorita' portuali.

  3. Il personale di cui  al  comma  2,  collocato  in  posizione  di

soprannumero e non impiegato presso altre autorita' portuali, nonche'

i lavoratori e i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali che

risultino  in  esubero  alle  societa'  di  cui all'articolo 21, sono

impiegati  in  regime  di  mobilita'  temporanea,  di  comando  o  di

distacco,  ai  sensi  del  presente  articolo,  con provvedimento dei

presidenti delle autorita' portuali, sentito il comitato  portuale  e

le  commissioni consultive locali, nell'ambito di criteri indicati da

un apposito decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione,

sentita  la  commissione  consultiva  centrale, dalle societa' di cui

all'articolo 20, comma 3, dalle altre imprese di cui agli articoli 16

e  18.     Tali  societa'  ed  imprese,  qualora  debbano   procedere

ad   assunzioni,  sono  obbligate  fino  al  31  dicembre   1996,  ad

impiegare con priorita' il personale di cui al presente comma  .

  4.  Il  personale,  impiegato  in mobilita' temporanea ai sensi del

comma  3,  conserva,  in  continuita'  di  rapporto  di  lavoro,   il

trattamento   previdenziale  e  pensionistico  in  essere  alla  data

dell'impiego  temporaneo,  nonche'   ad   personam   il   trattamento

retributivo,  mantenendo  l'eventuale  importo  differenziale  fino a

riassorbimento.  Le  societa'  e  le  imprese  di  cui  al  comma  3,

provvedono, per il periodo di impiego temporaneo, alla corresponsione

a  tali  lavoratori  della  retribuzione  e  di  tutti  i trattamenti

accessori. Il trattamento normativo, gli orari  e  le  condizioni  di

lavoro  del personale di cui al comma 3 sono determinati a seguito di

contrattazione collettiva  con  le  societa'  e  le  imprese  che  lo

impiegano.  Il personale impiegato in regime di mobilita' temporanea,

alla scadenza del termine previsto  nel  comma  3,  puo'  optare  per

l'assunzione   alle   dipendenze   dell'impresa   utilizzatrice,   in

alternativa alla reintegrazione presso l'autorita' portuale.

  5.    . . .    le autorita' portuali istituite  nei  porti  in  cui

le  organizzazioni portuali   svolgevano   i     servizi di interesse

generale          di         cui  all' articolo     6,      comma  1,

lettera  c),  possono      continuare   a    svolgere   in tutto o in

parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando  fino

ad  esaurimento  degli  esuberi  il  personale  di cui al comma 2 del

presente articolo, promuovendo anche la costituzione di  una  o  piu'

societa'   tra  le  imprese  operanti  nel  porto,  riservandosi  una

partecipazione comunque non maggioritaria.

  6.     Le     Autorita' portuali   concedono  alle societa' e  alle

imprese   di    cui   agli   articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli

oneri   di    autorizzazione   o   di      concessione, tenendo conto

dell'eventuale      differenziale     retributivo   e     degli oneri

previdenziali   e     pensionistici che si determinano a carico delle

medesime   per   effetto   dell'impiego   in    mobilita' temporanea,

distacco   o        comando dei lavoratori dipendenti delle autorita'

portuali. 

 

                              Art. 24

     (Norme previdenziali, di sicurezza e di igiene del lavoro)

  1.  E' fatto divieto alle imprese di cui agli articoli 16, 18, 20 e

21 di assumere lavoratori che fruiscono del pensionamento  anticipato

ai  sensi  delle  norme  vigenti  in  materia,  ovvero  gia' posti in

prepensionamento ai sensi delle stesse norme.

  2.  I  lavoratori  delle  imprese  operanti  in  porto,  nonche'  i

dipendenti  delle  associazioni di cui all'articolo 17, sono iscritti

in appositi registri tenuti dall'autorita' portuale  o,  laddove  non

istituita,   dall'autorita'   marittima.  Ad  essi  si  applicano  le

disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1955,  n.  547,  e

successive  modificazioni,  ed alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e

successive modificazioni.    . . .  

   2-bis. Ferme restando  le  attribuzioni  delle  unita'  sanitarie

locali  competenti per territorio, nonche' le competenze degli uffici

periferici di sanita' marittima del Ministero della sanita', spettano

alle Autorita' portuali i poteri di vigilanza e controllo  in  ordine

all'osservanza  delle  disposizioni in materia di sicurezza ed igiene

del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.

   2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a  far

data  dalla  comunicazione  del  presidente  al  rispettivo  comitato

portuale dell'Autorita' portuale e comunque non oltre il 31  dicembre

1997,  salvo la possibilita' di proroga da accordarsi con decreto del

Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata  dal

presidente dell'Autorita' portuale. 

  3.  Al  fine  di  assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti

dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

n. 152, ratificata ai sensi della legge 19  novembre  1984,  n.  862,

nonche'  di dare attuazione alle direttive comunitarie in materia, il

Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto

1988, n. 400, e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dalla data di

entrata  in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei

trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro

e  della  previdenza  sociale  ed  il  Ministro  della  sanita',   un

regolamento  contenente  le disposizioni in materia di sicurezza e di

igiene del  lavoro  applicabili  alle  operazioni  portuali  ed  alle

operazioni  di  riparazione,  trasformazione  e  manutenzione  navale

svolte negli ambiti portuali.

  4. Ai lavoratori gia' cancellati dai registri  per  inidoneita'  al

lavoro  portuale  ai sensi dell'articolo 156, primo comma, n. 2), del

regolamento   per   l'esecuzione   del   codice   della   navigazione

(navigazione  marittima),  approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si applica il trattamento di cui

all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

  5. Il beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7

novembre 1992, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5

novembre  1992,  n. 428, e' differito al 31 dicembre 1993, nel limite

di ulteriori mille unita'. Detto beneficio,  qualora  non  utilizzato

pienamente  negli  anni  1992  e 1993, e' prorogato fino al 30 giugno

1994.

  6. Ai lavoratori, soci o dipendenti delle imprese operanti in porto

ai sensi degli articoli 16, 18, 20 e 21, alla scadenza del  beneficio

di cui al comma 5 del presente articolo, si applicano le disposizioni

di  cui  all'articolo  3, comma 6, del decreto-legge 22 gennaio 1990,

n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n.58.

 

                              Art. 25.

                        (Norme assistenziali)

      1.  Il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione puo', con

decreto  da  emanare  di  concerto con i Ministri delle finanze e del

tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica, imporre a

carico  degli  spedizionieri  e  ricevitori  di  merci  nonche' delle

imprese   autorizzate   all'esercizio   di   operazioni  portuali  un

contributo  in  misura non superiore a lire 40 per ogni tonnellata di

merce  imbarcata  o sbarcata, con parziale attribuzione dell'onere ai

lavoratori  da  esse  dipendenti,  nei  limiti  e  con  le  modalita'

stabiliti  dal decreto stesso. Il gettito derivante dall'applicazione

del  contributo  e'  destinato  all'assistenza  ed  alla tutela della

integrita'  fisica  dei  lavoratori delle imprese operanti in porto e

delle loro famiglie.

  2.  Il  regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito,

con  modificazioni,  dalla legge 3 marzo 1932, n. 269, recante "Norme

intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici

del lavoro portuale e dei fondi relativi" e' abrogato.

  3.  Con  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di

concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della

programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalita' per

la  liquidazione  del patrimonio finanziario, immobiliare e mobiliare

della   gestione   "Bilancio  speciale  per  gli  uffici  del  lavoro

portuale".  L'eventuale  saldo attivo derivante dalla liquidazione e'

versato all'entrata del bilancio dello Stato.

  4.   Con   proprio  decreto  il  Ministro  dei  trasporti  e  della

navigazione provvede alla nomina del liquidatore che potra' avvalersi

del  personale  in servizio presso il Ministero dei trasporti e della

navigazione.  Con  lo stesso decreto sono stabiliti i compensi per il

liquidatore  e  per  il  personale  utilizzato con onere a carico del

"Bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.  

 

                              Art. 26.

  (Trasferimento al Ministero dei trasporti e della navigazione del

      servizio per l'escavazione dei porti marittimi nazionali)

  1.  Dal  1  gennaio  dell'anno  successivo  alla data di entrata in

vigore della presente legge, il servizio per l'escavazione dei  porti

marittimi  nazionali, istituito con regio decreto 27 febbraio 1927, e

successive modificazioni ed integrazioni,  cessa  di  appartenere  al

Ministero  dei  lavori  pubblici ed e' trasferito alle dipendenze del

Ministero dei trasporti e della navigazione.

  2. Con decreto dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei

lavori pubblici, da emanarsi, sentito il Ministro del  tesoro,  entro

novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

saranno stabilite le modalita' ed i criteri per il trasferimento  del

personale  e  dei  mezzi,  con  i  relativi cantieri, appartenenti al

servizio di cui al comma 1.

  3. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio

decreto,  emana  le norme per il funzionamento del servizio di cui al

comma 1.

  4. Dalla data di cui al comma 1,  sono  istituiti  nello  stato  di

previsione  del  Ministero dei trasporti e della navigazione appositi

capitoli rispettivamente per l'acquisizione,  l'ammodernamento  e  la

manutenzione  dei  mezzi  effossori,  nonche'  per  la  gestione  del

servizio per l'escavazione dei porti, con contestuale  riduzione  dei

corrispondenti  capitoli  dello stato di previsione del Ministero dei

lavori pubblici.

  5. Il Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  con  proprio

decreto,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  per  le questioni che

attengono alla valutazione dell'impatto ambientale, approva il  piano

poliennale  di  escavazione dei porti e del rinnovo dei mezzi e delle

attrezzature.

  6. Il piano di cui al comma 5 ha durata quinquennale.  In  sede  di

prima  applicazione della presente legge, il decreto del Ministro dei

trasporti e della navigazione deve  essere  emanato  entro  tre  mesi

dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

                              Art. 27.

                  (Norme transitorie e abrogative)

  1.  Rimangono  in  vigore  le  norme  legislative,  regolamentari e

statutarie che disciplinano le organizzazioni portuali fino alla loro

trasformazione in societa' ai sensi dell'articolo 20.

  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente

legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con

il  Ministro  delle  finanze, emana un decreto recante modifiche alle

procedure amministrative riguardanti le merci trasportate  tra  porti

nazionali  in  modo  da  uniformarle  alle  procedure  vigenti per il

trasporto terrestre.

  3. I piani regolatori portuali vigenti  alla  data  di  entrata  in

vigore  della  seguente  legge  conservano  efficacia  fino  al  loro

aggiornamento,  da  effettuare  secondo  le   disposizioni   di   cui

all'articolo 5.

  4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, sono

revocate le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni  portuali

e  le  concessioni  di  aree  e  banchine  portuali  in  atto qualora

l'impresa autorizzata o il concessionario non abbiano i requisiti  di

cui  agli articoli 16 e 18, ovvero non svolgano un'attivita' coerente

con le linee di sviluppo portuale determinate dall'autorita' portuale

o, laddove non istituita, dall'autorita' marittima.  Gli  indennizzi,

eventualmente  dovuti  a seguito della decadenza delle concessioni di

cui al presente comma, sono, in ogni caso, a carico del soggetto  cui

e'  affidata  in  concessione la relativa area ai sensi dell'articolo

18.

  5. I contributi delle province e dei comuni chiamati  a  concorrere

alle  spese  sostenute  dai  consorzi  autonomi dei porti, secondo le

disposizioni di cui al testo unico approvato  con  regio  decreto  16

gennaio   1936,  n.  801,  e  successive  modificazioni,  di  cui  al

regolamento approvato con regio  decreto  11  aprile  1926,  n.  736,

nonche'  di  cui  al testo unico approvato con regio decreto 2 aprile

1885, n. 3095, non sono piu' erogati a partire  da  quelli  esigibili

dal   1 gennaio 1995   e riguardanti le spese effettuate dai consorzi

negli anni a partire    dal 1994  .

  6. Ai fini del completamento di opere ed impianti portuali in corso

di   realizzazione,   le   autorita'   portuali    subentrano    alle

organizzazioni  portuali  nelle convenzioni in atto con i Ministeri e

le regioni competenti.

  7. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in

vigore della presente legge, il Governo provvede alla verifica  degli

esuberi  occupazionali,  rispetto  ai quali proporre provvedimenti in

materia di mobilita' e di pensionamento anticipato.

  8.     Sono  abrogate le disposizioni del testo unico approvato con

regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo  regolamento  di

attuazione,  approvato  con  regio decreto 26 settembre 1904, n. 713,

che siano incompatibili con le  disposizioni  della  presente  legge.

L'articolo  110,  ultimo  comma,  e l'articolo 111, ultimo comma, del

codice  della  navigazione  sono  abrogati.  Salvo  quanto   previsto

dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresi'

abrogati,  a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo,

secondo, terzo e quarto comma; 111, primo,  secondo  e  terzo  comma;

112;  116,  primo  comma,  n.  2); 1171, n. 1), 1172 del codice della

navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo  III,

capo   IV,   del   regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della

navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con  decreto   del

Presidente  della  Repubblica  15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli

109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal

1 gennaio 1996.  

 

                               Art. 28

                        Copertura finanziaria

      1.  Le  rate  di ammortamento relative ai mutui contratti dalle

organizzazioni  portuali,  i  debiti  a lungo termine verso fornitori

relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali

per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti

portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,

risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura

degli  ulteriori  disavanzi  per  l'anno  1993,  nonche'  gli importi

relativi  al  trattamento  di  fine  rapporto  dei  dipendenti  delle

organizzazioni  portuali,  maturati  alla  medesima  data, nel limite

complessivo  di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato,

che provvede direttamente al relativo pagamento.  

  2.  All'onere  di  cui  al  comma  1,  da  iscrivere nello stato di

previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione, nel

limite  di  lire 91.000 milioni annui, a decorrere dall'anno 1994, si

provvede nel limite di lire 62.900 milioni mediante utilizzo di quota

parte  delle maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6

e  7  e,  quanto  a  lire  28.100  milioni  per  effetto  del comma 2

dell'articolo  13,  mediante  utilizzo  degli stanziamenti relativi a

contributi  e spese erogati a favore delle organizzazioni portuali ai

sensi  delle  vigenti norme ed iscritti ai capitoli 3952, 3953, 3954,

3955,  3956,  3957 e 8071 dello stato di previsione del Ministero dei

trasporti  e  della  navigazione  e  al  capitolo 4519 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro.

  3.  Al  fine di rendere compatibili l'ammontare della quota annuale

degli  oneri  di cui al comma 1 con le disponibilita' annue effettive

di cui al comma 2, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con

apposito decreto, autorizza le autorita' interessate a rimodulare gli

importi annuali di cui allo stesso comma 1.

  4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi di cui al comma 1

dell'articolo   2   del   decreto-legge  28  febbraio  1974,  n.  47,

convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e

successive  modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a partire dal

1 gennaio 1995 al bilancio dello Stato.

  5. Il gettito della tassa do ancoraggio di cui al capo I del titolo

I  della  legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed

integrazioni, e' acquisito a decorrere dal 1 gennaio 1995 al bilancio

dello Stato.

  6.  La  tassa  sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al capo III

del  titolo  II  della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1

della  legge  5  maggio  1976,  n.  355, e successive modificazioni e

integrazioni,  viene estesa a tutti i porti a decorrere dal 1 gennaio

1994.  Per  i  porti  ove  non  e'  istituita l'autorita' portuale il

gettito della tassa affluisce al bilancio dello Stato. (3)

  6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo

III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo

1  della  legge  5  maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e

integrazioni,  nonche'  la  tassa erariale istituita dall'articolo 2,

primo  comma,  del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  16  aprile  1974,  n.  117, non si

applicano  sulle  merci  trasbordate  ai  sensi  dell'articolo 12 del

regolamento  per  l'esecuzione  della  legge  doganale, approvato con

regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.

  7. Fino all'anno successivo a quello di completamento dei pagamenti

di cui al comma 1, nei porti ove e' istituita l'autorita' portuale il

50  per  cento del gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al

bilancio dello Stato.

  8. Su proposta della autorita' portuale, le aliquote della tassa di

cui  al  comma 6 possono essere ridotte nel limite di un quinto della

misura del 50 per cento spettante all'autorita' per effetto del comma

7.

  9. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 24, comma 5,

valutato  in lire 22 miliardi, si provvede, per l'anno 1993, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856

dello  stato  di  previsione  del  Ministero del tesoro per lo stesso

anno,  all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al

Ministero dei trasporti.

  10.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                              Art. 29.

                          (Interventi vari)

  1.  Il  commissario  liquidatore di cui all'articolo 4 del decreto-

legge 22 gennaio 1990, n. 6,  convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge  24  marzo  1990,  n.  58,  ed il collegio sindacale restano in

carica fino al completamento degli atti di  liquidazione  e  comunque

non oltre il 31 dicembre 1996.

  2.  Nel rispetto del limite massimo di 800 unita' di personale, tra

i lavoratori ammessi a fruire del beneficio di  cui  all'articolo  6,

comma  15,  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  e'  ricompreso

anche il personale addetto al servizio di rimorchio nei porti, di cui

all'articolo 101 del codice della navigazione.

  3.  Al  personale  in servizio alla data di entrata in vigore della

presente legge presso la gestione del Fondo di  cui  all'articolo  1,

comma  2,  del  decreto-legge  22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con

modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  1990,  n.  58,   spetta   il

trattamento  giuridico  ed  economico  in  relazione  alle  posizioni

riconoscibili anche successivamente alla data del 1 settembre 1989.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994

                              SCALFARO

                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei Ministri

                                  COSTA,    Ministro  dei trasporti e

                                  della navigazione

Visto, il Guardasigilli: CONSO