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Roma, 9 settembre 2003

                       

Circolare n.98/2003

 

Oggetto: Lavoro – Sicurezza – Nuovi requisiti per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione – D.LGVO 23.6.2003, n.195, su G.U. n. 174 del 29.7.2003.

 

Come è noto, in base all’art.8 del D.LGVO n. 626/94 in ogni azienda deve essere costituito il servizio di prevenzione e protezione, composto da personale interno o esterno, con il compito di valutare i fattori di rischio negli ambienti di lavoro e di individuare le eventuali misure di sicurezza. Con il decreto in oggetto il Governo è ora dovuto tornare sull’argomento per adeguare la suddetta disposizione alla sentenza della Corte di Giustizia UE n.49/2000 che ha condannato l’Italia per non aver individuato i requisiti degli addetti al servizio.

 

Alla luce del nuovo decreto tali requisiti consistono nel possesso del diploma di scuola media secondaria superiore, nonché di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione (con aggiornamento quinquennale) i cui contenuti saranno definiti con successivo provvedimento. I corsi potranno essere organizzati solo dagli organismi pubblici o privati espressamente elencati tra cui figurano le associazioni di categoria e gli enti bilaterali. L’obbligo di frequenza non scatta nelle aziende fino a 200 dipendenti qualora, in base al citato decreto 626, i compiti del servizio siano svolti direttamente dai datori di lavoro.

 

In via transitoria è stato inoltre stabilito che possono rimanere in carica gli addetti al servizio da almeno 6 mesi, purché entro 1 anno conseguano l’attestato di frequenza ai nuovi corsi.

 

Si fa osservare che, essendo la sicurezza sul lavoro una delle materie su cui secondo il federalismo (art.117 della Costituzione) le regioni possono legiferare in concorrenza allo Stato, le disposizioni del decreto 195 si applicheranno fino a quando non saranno emanate norme regionali sulla stessa materia.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.36/1995

 

Allegato uno

 

 

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G.U. n.174 del 29.7.2003 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n. 195

Modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.   626,  per  l'individuazione  delle  capacita'  e  dei  requisiti
professionali  richiesti  agli addetti ed ai responsabili dei servizi
di  prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21
della legge 1° marzo 2002, n. 39.
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
 
                               Art. 1.
     Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
  1.  Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo
19 settembre  1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole:
«attitudini  e  capacita'  adeguate»  sono sostituite dalle seguenti:
«delle  capacita'  e  dei requisiti professionali di cui all'articolo
8-bis».
  2.  Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: «di attitudini e
capacita'  adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «delle capacita'
e dei requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
  3. Al comma 8, dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e successive modificazioni, le parole: «attitudini e
capacita' adeguate» sono sostituite dalle seguenti: «le capacita' e i
requisiti professionali di cui all'articolo 8-bis».
 
                               Art. 2.
            Inserimento dell'art. 8-bis dopo l'articolo 8
          del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
  1.  Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  «Art.  8-bis  (Capacita'  e requisiti professionali degli addetti e
dei  responsabili  dei  servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni).  -  1.  Le  capacita'  ed  i  requisiti  professionali  dei
responsabili  e  degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
interni  o  esterni  devono  essere  adeguati  alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative.
  2.  Per  lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui
al  comma  1, e' necessario essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore ed essere
inoltre  in  possesso  di  un  attestato  di  frequenza, con verifica
dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione adeguati alla
natura  dei  rischi  presenti  sul  luogo  di  lavoro e relativi alle
attivita' lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano  sono  individuati  gli  indirizzi  ed i requisiti minimi dei
corsi.
  3.  I  corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni   e   province   autonome,  dalle  universita',  dall'ISPESL,
dall'INAIL,   dall'Istituto   italiano   di   medicina  sociale,  dal
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico e della
difesa   civile,  dall'amministrazione  della  Difesa,  dalla  Scuola
superiore   della   pubblica   amministrazione,   dalle  associazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro o dei lavoratori o dagli organismi
paritetici.  Altri  soggetti  formatori possono essere individuati in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4.  Per  lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione  e  protezione,  oltre ai requisiti di cui al comma 2, e'
necessario   possedere   un  attestato  di  frequenza,  con  verifica
dell'apprendimento,  a  specifici  corsi  di formazione in materia di
prevenzione  e  protezione  dei  rischi, anche di natura ergonomica e
psico-sociale,  di  organizzazione e gestione delle attivita' tecnico
amministrative  e  di  tecniche  di  comunicazione  in  azienda  e di
relazioni sindacali.
  5.  I  responsabili  e  gli  addetti  dei  servizi di prevenzione e
protezione  sono  tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo
indirizzi  definiti  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, con cadenza almeno quinquennale.
  6.  Coloro  che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria
della  sicurezza  e  protezione"  o  di  "Scienze  della  sicurezza e
protezione"  o  di  "Tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente e nei
luoghi  di  lavoro"  sono  esonerati  dalla  frequenza  ai  corsi  di
formazione di cui al comma 2.
  7. E' fatto salvo l'articolo 10.
  8.  Gli organismi statali di formazione pubblici, previsti al comma
3,  organizzano  i  corsi  di formazione secondo tariffe, determinate
sulla  base  del  costo  effettivo del servizio, da stabilire, con le
relative modalita' di versamento, con decreto del Ministro competente
per  materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  9.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  presente  decreto,
organizzano   i   corsi   di  formazione  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie   proprie   o   con   le   maggiori   entrate   derivanti
dall'espletamento di dette attivita' a carico dei partecipanti.
  10. La partecipazione del personale delle pubbliche amministrazioni
ai  corsi  di  formazione di cui al presente articolo e' disposta nei
limiti  delle  risorse  destinate  dalla  legislazione  vigente  alla
formazione del personale medesimo.».
 
                               Art. 3.
             Norma transitoria e clausola di cedevolezza
  1.  Possono  svolgere  l'attivita' di addetto o di responsabile del
servizio  di  prevenzione  e  protezione  coloro  che  dimostrino  di
svolgere l'attivita' medesima, professionalmente o alle dipendenze di
un  datore  di  lavoro,  da  almeno sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. Tali soggetti sono tenuti a conseguire
un  attestato di frequenza al corsi di formazione di cui all'articolo
2,  primo  capoverso, comma 2, entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  2. Fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui all'articolo
2,  primo capoverso, comma 2, possono svolgere l'attivita' di addetto
o  di  responsabile  del  servizio di prevenzione e protezione coloro
che,  in  possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di
istruzione   secondaria   superiore,  abbiano  frequentato  corsi  di
formazione  organizzati  da  enti  e  organismi  pubblici  o da altri
soggetti  ritenuti  idonei  dalle  regioni.  Tali corsi devono essere
rispondenti  ai  contenuti minimi di formazione di cui all'articolo 3
del  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro  della  sanita'  in  data  16 gennaio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1997.
  3.  In  relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma
della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti a materie
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento  e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto ad adeguarsi,
con  riferimento  al  requisiti  e capacita' dei responsabili e degli
addetti  ai  servizi di prevenzione e protezione, alla sentenza della
Corte  di  giustizia  della  Comunita'  europea del 15 novembre 2001,
nella  causa  n.  49/00,  si  applicano  sino alla data di entrata in
vigore della normativa di adeguamento di ciascuna regione e provincia
autonoma,   nel   rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento
comunitario  e  dei  principi  fondamentali  desumibili  dal presente
decreto.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 giugno 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Marzano,   Ministro   delle   attivita'
                              produttive
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli