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Roma, 7 ottobre 2003
Circolare n. 105/2003
Oggetto: Codice della Strada –
Patente a punti – Superamento dei tempi di guida e di riposo.
Com’è noto, in base al nuovo istituto della patente a punti, i
conducenti che superino i tempi di guida o non osservino i periodi di pausa e
di riposo previsti dal regolamento comunitario 3820/85 sono passibili della
sottrazione di 2 punti patente, oltrechè della sanzione pecuniaria da 137,55 a
550,20 euro.
Fermo restando l’impegno della Confetra per ottenere una franchigia
temporale entro la quale lo splafonamento dei tempi di guida e di riposo non
sia sanzionabile, si ritiene opportuna una riflessione sull’attuale situazione
normativa.
La prosecuzione della guida oltre il periodo prescritto è ammesso
unicamente qualora il conducente non trovi un’area di sosta idonea alla
protezione della persona, del veicolo e del carico. Il ricorso alla suddetta
deroga comporta complicazioni operative: l’autista infatti deve preoccuparsi di
tenere sotto controllo le ore e i minuti di guida e prima di oltrepassare il
limite prescritto, se non c’è un’idonea area di sosta, deve comunque fermarsi
(nella corsia di emergenza, in una piazzola) staccare il foglio del
cronotachigrafo e scrivere a mano il motivo per cui deve proseguire la guida.
Prima della patente a punti, stante l’elasticità che caratterizzava i
controlli su strada, i conducenti, quando non potevano fermarsi allo scadere
del tempo di guida, non si preoccupavano di specificare sul foglio del
cronotachigrafo il motivo della prosecuzione della guida. Oggi, stante la
perdita dei punti-patente e l’applicazione di una sanzione pecuniaria raddoppiata
rispetto al passato, e tenuto conto dell’obbiettiva scarsità in Italia di aree
di parcheggio adeguate, si ritiene che il ricorso alla deroga di cui
all’articolo 12 del Regolamento 3820 debba essere rivalutato, nonostante la sua
complessità operativa.
Qualora dunque il conducente si trovi nella condizione di non poter
interrompere la guida per mancanza di un’idonea area di sosta, è opportuno che
si comporti come sopra rammentato, annotando sul foglio del cronotachigrafo una
dicitura del seguente tenore:
“Ore ......: ai sensi
dell’articolo 12 comma 1 del Regolamento 3820/85 proseguo la guida per raggiungere
un’idonea area di sosta”.
Corrispondentemente, in caso di interruzione anticipata del periodo di
pausa o di riposo la dicitura potrebbe essere del seguente tipo:
“Ore .......: ai sensi
dell’articolo 12 comma 1 del Regolamento 3820/85 interrompo il periodo di pausa
(oppure interrompo il periodo di riposo) perché nell’area di sosta non
sussistono condizioni di sicurezza”.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.li conf.li n. 97 e 83/2003 |
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D/d |
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